Decreto Legislativo 9 settembre 1997, n. 354
"Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti
integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997 - Supplemento Ordinario n.
216
(Rettifica
G.U. n. 276 del 26 novembre 1997)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
recante: "Norme di attuazione della regione Trentino-Alto Adige in materia
di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
Sentita
la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30
luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i
Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione, delle poste e delle telecomunicazioni;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Proporzionale
negli enti privatizzati
1.
Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è inserito il seguente:
"Art.
32-bis. - 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a
tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni
non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al
comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate,
nelle società, negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o
strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende
delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono
realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento
ufficiale della popolazione.
2.
Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in
volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree
funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa
con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine
fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i
rappresentanti delle società o degli enti interessati.
3.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di
personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti
situati in provincia di Bolzano.
4.
Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto
dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun
gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della
quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità di precedenti o
contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il
raggiungimento di quozienti interi.
5.
Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo
linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa
luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria,
ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi
per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce.
Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto
limite può essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque
decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò si tiene
gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
6.
L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di
legge.
7.
Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte
altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno
facoltà di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo
indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad
eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per
l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno
conto anche dell'ordinamento della provincia, nonché della storia e geografia
locali.
8.
Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da
appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca.
Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette,
compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.
9.
Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per
le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per
l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale è richiesto il possesso dell'attestato
di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n.
4.
10. L'entità del personale in servizio nella provincia di
Bolzano presso le società o gli enti di cui al comma 1 è costituita dal
fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente
adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali
determinate dagli enti o società di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del
fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia
nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle
assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree
professionali, nonché i tempi previsti per le assunzioni stesse.
11.
Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane
nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o
società di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si
rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.
12.
Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle
Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta
società mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente
dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura è proposto un dirigente.
13. Il personale di cui al presente articolo rimane in
servizio in provincia di Bolzano, salvo la facoltà dell'ente o società di
concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per
detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione
paritetica e siedono a Bolzano.
14.
Le società o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono
annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati
conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali".
2.
Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32, è abrogato.
Art. 2.
Legittimazione
processuale
1.
Dopo l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, introdotto dall'articolo 1 del
presente decreto, è inserito il seguente:
"Art.
32-ter. - 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad
agire in giudizio anche innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria avverso gli
atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela
delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti
pubblici e società di diritto privato, soggetti all'osservanza delle
disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale
tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.".
Art. 3.
Proporzionale
nelle amministrazioni statali
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come modificato dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è inserito il
seguente:
"I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che
restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non sono
stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi
linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano
risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti
spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote
proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente
motivate, detto limite può essere superato per un numero di assunzioni non
superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di ciò
si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.".
Art. 4.
Attestato
di bilinguismo per i primi livelli funzionali
1.
Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è inserito il seguente:
"Art.
5-bis. - 1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza
qualifica funzionale, nonché per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai
profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219,
con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74,
76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148,
153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il
possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza
elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili
professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1991, n. 385, al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di ''operaio
qualificato”, ''operaio specializzato” e ''operatore trasporti” di cui al
decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al
profilo di ''autista”.
2.
Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del
commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvederà
all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.
3.
Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili può essere disposta con
decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta
provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti
alla regione o alla provincia. I motivati provvedimenti adottati ai sensi della
presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della
regione.".
Art. 5.
Commissioni
di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e
ladina
1.
L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come modificato dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e dagli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n.
327, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle
lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con
decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta
provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.
2.
Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresì, fissati i criteri per la
valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli
attestati di cui all'articolo 4, nonché le modalità di svolgimento delle prove,
di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.
3.
Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1
insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.
4.
Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e
tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5.
L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al
commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.
6.
Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino
ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
7.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della
lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati
dall'articolo 5-bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un
colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta
e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4.
L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al
gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi
del comma 1, con decreto del commissario del Governo.
8.
La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente
appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalità di cui al
comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua
ladina.
9.
L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del
comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434,
è parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.".
2. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è abrogato.
3.
Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.
Art. 6.
Concorsi
interni
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come modificato dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1982, n. 327, e dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n, 521, è aggiunto il
seguente:
"Fermo
restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di
conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o
superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica
o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini
dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche
superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio
minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio
attribuibile complessivamente.".
Art. 7.
Formazione
linguistica
1.
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come modificato dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è sostituito
dal seguente:
"Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue
italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del
Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio
nella stessa provincia.".
2.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è aggiunto il seguente:
"La
partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero,
di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina,
previsti dal quarto comma, è valida per la concessione del congedo
straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro
analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalità da
definirsi nella contrattazione.".
Art. 8.
Obbligo di permanenza nei
ruoli locali
1.
Al primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, la parola: "dieci" è sostituita
dalla parola: "sette".
Art. 9.
Passaggi di ruolo
1.
Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, sostituito dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, dopo la parola:
"Bolzano" sono inserite le seguenti: "salvo quelli previsti
dagli articoli 3 e 7".
2.
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, introdotto dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, sono aggiunti i
seguenti:
"Previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo
assenso del comitato di cui al quarto comma, nonchè delle amministrazioni
interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha
altresì facoltà di disporre, fatte salve le norme sulla mobilità, il passaggio
di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai
ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalità dei
ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona
e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le
operazioni di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al
presente articolo.".
Art. 10.
Formazione e
addestramento
1.
Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento
sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del
dieci per cento per la durata del corso richiesto.".
Art. 11.
Concorsi
interni unici
1.
Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dall'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è inserito
il seguente:
"Art. 13-bis. - 1. Ai concorsi interni banditi dal
commissario del Governo è ammesso il personale dei ruoli locali e il personale
del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in
provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilità dell'attestato
di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonché
la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.
2.
Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo è ammesso il personale
ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, purché in possesso dell'attestato di conoscenza
delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli
locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la
valutabilità dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 4, nonché la permanenza di detto personale al proprio ruolo
di appartenenza.
3.
Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a
prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.
4. La percentuale di posti da destinare a procedure di
concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i
rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonché il punteggio di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.".
Art. 12.
Trasferimento
di magistrati
1.
Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come sostituito dall'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, è sostituito
dai seguenti:
"Al
fine di garantire ai magistrati la stabilità di sede in provincia di Bolzano, i
magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del
20 gennaio 1972, nonchè quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente
articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio
giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti
dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
Restano
ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di
trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonchè le norme
in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o
ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.".
Art. 13.
Procedure di reclutamento
1.
Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è inserito il seguente:
"Art.
12-bis. - 1. Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n, 56, si può provvedere anche con bando di concorso del
commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.".
Art. 14.
Personale
commissariato del Governo
1.
L'ultimo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1973, n. 49, è sostituito dai seguenti:
"La
composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di
Bolzano è analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a
statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle
funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.
All'aumento
della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano,
necessario per garantire l'efficienza e la rapidità delle procedure per la
copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione
Trentino-Alto Adige, nonchè gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti,
si provvederà, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di
attuazione della delega prevista dall'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Nell'attuazione
della suddetta delega sarà, altresì, tenuto conto delle esigenze del personale da
assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la
provincia di Bolzano. All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del
tesoro.
Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al
precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissario del Governo
provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.".
Art. 15.
Spese
di funzionamento delle commissioni d'esame di bilinguismo
1.
Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
come integrato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1977, n. 846, è sostituito dal seguente:
"Alle
spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono
lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli
emolumenti del personale di segreteria nonché quelle per compenso ai membri
delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle
spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni
d'esame sono a carico dello Stato.".
2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla
provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in
lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.
Art. 16.
Collegio
arbitrale
1.
L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, come modificato dall'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è sostituito
dal seguente:
"Art.
23. - 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene
costituito il collegio arbitrale per il personale appartenente ai ruoli locali,
composto da quattro rappresentanti delle amministrazioni designate dal
commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano
e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei
dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo
linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti
nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni
sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso
dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui
all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti
delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, è presieduto dal
componente più anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto
a provvedimento disciplinare.
2.
Detto collegio svolge le funzioni che l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.".
Art. 17.
Concorsi
unici esterni
1.
Dopo l'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, introdotto dall'articolo 11 del
presente decreto, è inserito il seguente:
"Art.
13-ter - 1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e
dall'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove
possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili
professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.".
Art. 18.
Commissioni
di concorso per i ruoli locali
1.
Il quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è sostituito dal seguente:
"Presiede
la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore
anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più
anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente
appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.".
Art. 19.
Permessi
retribuiti
1.
Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, dopo le parole: "congedo straordinario"
sono inserite le seguenti: "o comunque permesso retribuito.".
Art. 20.
Competenza
territoriale degli organi di controllo sugli atti dell'Amministrazione statale
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è aggiunto il seguente:
"I
controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei
dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di
cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa".
Art. 21.
Riserva
per personale bilingue
1.
Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, è sostituito dal seguente:
"Per provvedere alle esigenze di cui al precedente
articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e
gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica
il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia,
per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel
conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o
denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4".
Art. 22.
Indennità
di bilinguismo
1.
All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come modificato dall'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, sono aggiunti i
seguenti commi:
"L'indennità
di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi
degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.
Qualora
l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello
richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di
cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per
l'accesso dall'esterno alla funzione stessa".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 23.
Personale
traduttore-interprete
1.
Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è inserito il seguente:
"Art.
20-bis. - 1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali
situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete
sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e
commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso
dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo
comma, numero 4), del presente decreto".
Art. 24.
Istituzione di nuovi
ruoli locali
1.
Al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, le parole: "dell'INPS e
dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "dell'INPS, dell'INAIL e
dell'INPDAP".
2.
Al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, dopo la parola: "22" sono
aggiunte le seguenti: "nonché 24".
3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, le parole: "dell'INPS e dell'INAIL" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP".
4.
Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta
servizio presso gli uffici INPDAP in provincia di Bolzano è assimilato a quello
indicato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752.
Art. 25.
Esami
per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
1.
Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, è inserito il seguente:
"Art.
36-bis. - 1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione
all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione
distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto
previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione
esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che
conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri
devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua
tedesca.".
Art. 26.
Commissioni
tributarie
1. Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è inserito il seguente:
"Art.
41-bis. - 1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie
di 1 e 2 grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di
conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo
comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in
base al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n.
1165, riferito alla carriera direttiva.
2.
Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da
giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.
3.
Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere
confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1.
Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni
di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata
nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di
bilinguismo.
4.
Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1 e 2 grado di Bolzano
alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa
con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano,
che sia già in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.
5.
Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di
1 e 2 grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale
deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua
italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che
era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.
6.
È istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni
tributarie di 1 e 2 grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate
al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.".
Art. 27.
Contrattazione
integrativa
1.
Dopo l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, è inserito il seguente:
"Art. 48-bis. - 1. Per le trattative e gli aspetti
che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia
prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto
legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per
la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero può essere sostituita dal
predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto,
sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarità relative
all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative
norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario
del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di
amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione
alla sottoscrizione delle trattative è rilasciata al commissario del Governo
con le modalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si procede presso il commissariato del Governo alla contrattazione
prevista dall'articolo 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro
approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei Ministeri entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 28.
Sistema
di controllo
1.
Dopo l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, introdotto dall'articolo 27 del
presente decreto, è inserito il seguente:
"48-ter.
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale,
nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7
costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della
responsabilità dirigenziale e disciplinare.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto
alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare
l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della
speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello
statuto della regione Trentino-Alto Adige.
3.
La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.".
Art. 29.
Concorsi
dirigenziali - Norma transitoria
1.
I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, possono essere esperiti anche prima degli
adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2.
In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica
funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, il commissario del Governo può
destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a
quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439.
Art. 30.
Accesso
alla carriera dirigenziale
1.
In prima applicazione e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera
dirigenziale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, presso le varie amministrazioni dello
Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per
titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio.
2.
Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in
possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due
lingue previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, provenienti
dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in
qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di
effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa
amministrazione o ufficio per i quali concorrono.
3.
I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed
organizzato a cura del commissariato dal Governo per la provincia di Bolzano.
Art. 31.
Sezione
distaccata della corte di appello di Trento con sede in Bolzano
1.
La pianta organica dei consiglieri della sezione distaccata della corte
d'appello di Trento con sede in Bolzano, istituita con decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 133, tabella 1, è incrementata di due unità, ed è costituita,
quindi, di sette unità.
Art. 32.
Regolarizzazione
di posizioni anomale
1.
È assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, il personale che alla data del 1°
gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS
e all'INAIL, nonchè agli enti disciolti con propria sede in provincia di
Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti
condizioni:
a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di
provvedimento amministrativo emanato prima del 1° dicembre 1976 ed abbia preso
effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;
b)
sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1° gennaio 1986 in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285;
c)
sia stato inquadrato in ruolo prima del 1 luglio 1980 a seguito di servizio
prestato in provincia di Bolzano, in qualità di sostituto portalettere ai sensi
dell'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1977, n. 846;
d)
sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di
Bolzano dopo il 1° dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di
servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di
assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non
locale;
e)
abbia prestato servizio per più di sei anni in provincia di Bolzano per effetto
dei provvedimenti previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752.
2. Il personale che ritenga di appartenere ad una delle
summenzionate categorie dovrà inoltrare, per via gerarchica, al commissario del
Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al direttore
delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o all'INAIL, apposita
domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.
3. Il commissario del Governo provvederà con propri
decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla
provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverrà
quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia.
Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori
delle rispettive sedi provinciali.
4.
L'assimilazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, entro 24 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, come integrato dall'articolo 5-bis,
introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di
studio che venne richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita.
Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono
trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra
provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
5.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico
dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via
disciplinare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.
6.
Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che
rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.
7.
Il personale dell'Ente Poste italiane, già Azienda autonoma dello Stato, per il
quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda
di cui al comma 2, nonché conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facoltà
di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.
8.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle
Ferrovie dello Stato S.p.a.
Art. 33.
Personale
traduttore-interprete - Norma transitoria
1.
Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura
dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli
organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia è ammesso a
partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto
Ministero ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1960, n. 103, che abbia prestato servizio per un periodo non
inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di
età e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonché degli
attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua
l'idoneità, nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini
previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.
Tabella n. 24
ISTITUTO
NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA (INPDAP)
Ruolo
locale di Bolzano
|
Qualifica
|
Organico
|
|
Dirigente
|
1
|
|
|
Funzionario capo di amministrazione
|
1
|
(IX q.f.)
|
|
Funzionario di amministrazione
|
7
|
(VIII q.f.)
|
|
Collaboratore di amministrazione
|
16
|
(VII q.f.)
|
|
Assistente di amministrazione
|
6
|
(VI q.f.)
|
|
Operatore di amministrazione
|
7
|
(V q.f.)
|
|
Archivista
|
2
|
(IV q.f.)
|
|
Ausiliario di amministrazione
|
1
|
(III q.f.)
|
|
Totale
|
41
|
|
Tabella n. 25
SEGRETERIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA 1 GRADO
Bolzano
|
Qualifica
|
Organico
|
|
Dirigente tributario
|
1
|
(IX q.f.)
|
|
Funzionario tributario
|
3
|
(VIII q.f.)
|
|
Collaboratore amministrativo
|
1
|
(VII q.f.)
|
|
Collaboratore tributario
|
5
|
(VII q.f.)
|
|
Assistente tributario
|
2
|
(VI q.f.)
|
|
Operatore tributario
|
1
|
(V q.f.)
|
|
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera
|
1
|
(III q.f.)
|
|
Totale
|
14
|
|
Tabella n. 26
SEGRETERIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA 2 GRADO
Bolzano
|
Qualifica
|
Organico
|
|
Dirigente tributario
|
1
|
(IX q.f.)
|
|
Funzionario tributario
|
1
|
(VIII q.f.)
|
|
Collaboratore amministrativo
|
1
|
(VII q.f.)
|
|
Collaboratore tributario
|
2
|
(VII q.f.)
|
|
Assistente tributario
|
1
|
(VI q.f.)
|
|
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera
|
1
|
(III q.f.)
|
|
Totale
|
74
|
|
Modello 1
COMMISSARIATO
DEL GOVERNO
PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
UFFICIO
UNICO DEL PERSONALE STATALE
Prospetto da
compilarsi a cura del personale non
appartenente ai ruoli locali e da restituire tramite l'ufficio di servizio
(mettere una croce sulla risposta che
si intende dare,
se vi è
alternativa)
Cognome
................................................. Nome
...................................... Data di nascita
................................................... Luogo di nascita
.................................................
Amministrazione
di appartenenza ..................................................
Ufficio
di ..........................................................
Qualifica
funzionale attualmente rivestita ..........................
Profilo
professionale attualmente rivestito .........................
Titolo
di studio attualmente posseduto ..............................
Titolo
di studio posseduto alla data dell'1.12.1976 ............................
L'attuale qualifica
funzionale è stata conseguita avvalendosi di titolo di studio superiore
a quello posseduto l'1.12.1976:
SI NO
Data
di assunzione ..................................................
Qualifica
e profilo professionale rivestiti all'atto dell'assunzione
...........................................
Eventuale
precedente amministrazione di appartenenza:
Imposte
di consumo 0
Lotto 0
O.N.P.I. 0
A.N.M.I.C. 0
E.A.M. 0
Altro
.............................................................
Data
di passaggio all'attuale amministrazione .......................
Assunto
con legge 482/68 SI NO
Assunto
con legge 285/77 SI NO
Era
residente in provincia di Bolzano l'1.12.1976: SI NO
Data
di acquisizione residenza in provincia di Bolzano ..............
data
eventuale interruzione data .......................... eventuale riacquisto ................................
Data
inizio del servizio in provincia di Bolzano ....................
Ha
prestato servizio in provincia di Bolzano
per effetto dell'art. 14 del d.P.R. 26.7.1976, n. 752
SI NO
Se
si, indicare i relativi periodi di comando
..........................................
.....................................................................
Gruppo
linguistico di appartenenza ..................................
Attestato
di bilinguismo ex d.P.R. 752/76
A B
C D
Attestato
di bilinguismo ex legge 1165/61
A B
C D
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni
previste per coloro che rendono
attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie
sopra riportate sono veritiere.
Luogo
e data ......................
Firma
..................
Autentica
della firma da parte del capo dell'ufficio
Visto,
per l'autenticità della firma del/la sig./ra/na
.....................................................................
apposta
in mia presenza.
Luogo
e data ......................
Timbro
dell'ufficio