Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152
"Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente
l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 33
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge
comunitaria per il 1993, recante criteri di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 91/533/CEE, del Consiglio del 14 ottobre 1991,
relativa all'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al
contratto o al rapporto di lavoro;
Visto l'articolo 6,
comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
legge comunitaria per il 1994;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241;
Visto l'articolo
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione
del 30 gennaio 1997;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio
1997;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, e per la funzione pubblica e gli affari regionali, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obbligo di informazione
1. Il datore di
lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni
dalla data dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identità
delle parti;
b) il luogo di
lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione
che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonchè la sede o il domicilio
del datore di lavoro;
c) la data di
inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del
rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato;
e) la durata del
periodo di prova se previsto;
f)
l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le
caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo
iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con
l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata
delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di
determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di
lavoro;
l) i termini del
preavviso in caso di recesso.
2. L'obbligo di
cui al comma 1 può essere assolto:
a) nel contratto
di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento
scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione;
b) nella
dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la
predetta disposizione.
3. In caso di
estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta
giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al
momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta
contenente le indicazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato già
adempiuto.
4. L'informazione
circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può
essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo
applicato al lavoratore.
Art. 2.
Prestazioni di lavoro
all'estero
1. Le
informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore
invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo
superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre la
scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme alle seguenti ulteriori
informazioni:
a) la durata del
lavoro da effettuare all'estero;
b) la valuta in
cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) gli eventuali
vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione
lavorativa all'estero;
d) le eventuali
condizioni del rimpatrio del lavoratore.
2. L'informazione
relativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), può essere
effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al
lavoratore.
Art. 3.
Modifica
di elementi del contratto di lavoro dopo l'assunzione
1. Il datore di lavoro comunica per iscritto al
lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di
cui agli articoli 1 e 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative
o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo cui si fa
riferimento ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2.
Art. 4.
Misure di tutela
1. In caso di
mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui
agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, il lavoratore può rivolgersi alla direzione
provinciale del lavoro affinché intimi al datore di lavoro a fornire le
informazioni previste dal presente decreto entro il termine di quindici giorni.
2. In caso di
inottemperanza alla richiesta della direzione provinciale del lavoro si applica
al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9-bis,
comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608. Le omissioni o le inesattezze
relative alle indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, sono
punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.
3. L'importo
delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è versato su
apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al capitolo 1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
4. In deroga ai
commi 1, 2 e 3, nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applicano le
disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 5.
Disposizioni
transitorie e finali
1. Gli obblighi
di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:
a) nei rapporti
di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non
superi le otto ore settimanali;
b) nei confronti
del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore
di lavoro con lui conviventi;
c) nei confronti
del personale assegnato per i posti-funzione delle rappresentanze diplomatiche
ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo
2.
2. Per i rapporti
di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il
lavoratore può richiedere, per iscritto, le informazioni di cui agli articoli
1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con
comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.