Decreto Legislativo 11 maggio 1999,
n. 135
"Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 1999
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6
ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto
legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
Sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 aprile 1999;
Acquisito il
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio
1999;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica, per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per i beni e le attività culturali, della
sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
PRINCIPI
GENERALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI DA PARTE DI SOGGETTI
PUBBLICI
Art. 1.
Ambito
di applicazione e definizioni
1. Il presente
decreto:
a) definisce i principi generali
in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili
o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22,
comma 3, e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre
disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua,
inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico, per il cui
perseguimento è consentito detto trattamento, nonchè le operazioni eseguibili e
i tipi di dati che possono essere trattati.
2. Il presente
decreto non si applica:
a) ai trattamenti
di cui all'articolo 4 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1,
comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti
pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste per i
soggetti privati, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in conformità ai
rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del
presente decreto:
a) si applicano
le definizioni elencate nell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito
denominata "legge";
b) per
"dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a provvedimenti
giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della legge.
4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, i principi di cui al presente Capo si applicano in ogni
caso di trattamento dei dati comunque effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1,
lettera b), n. 1), della legge 31 dicembre 1996, n. 676,
e dall'articolo 1, comma 2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta
disciplina della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.
Art. 2.
Modalità
del trattamento e informativa agli interessati
1. I soggetti
pubblici effettuano il trattamento dei dati con modalità atte ad assicurare il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato; adottano, inoltre, le misure occorrenti per facilitare
l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge.
2. Nell'informare gli interessati
ai sensi dell'articolo 10 della legge, i soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento.
Art. 3.
Dati
trattati
1. I soggetti
pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
2. I dati sono
raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della legge, i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati,
nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
siano strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
5. I dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro
utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al
comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o
banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati.
6. I dati non possono essere
trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
Art. 4.
Operazioni
eseguibili
1. Rispetto ai dati la cui
disponibilità è essenziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i soggetti
pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento
strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta
di altri soggetti.
2. Le operazioni
di raffronto tra dati, nonchè i trattamenti di dati ai sensi dell'articolo 17
della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.
3. In ogni caso,
la diffusione dei dati, nonchè le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2,
se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
4. Resta fermo il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito
dall'articolo 23, comma 4, della legge.
Art. 5.
Modificazioni alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
1. Dopo il comma 1 dell'articolo
22 della legge è inserito il seguente:
"1-bis. Il
comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8
della Costituzione, nonchè relativi ai soggetti che con
riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesine confessioni, che siano trattati dai relativi organi o
enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.".
2. Il comma 3
dell'articolo 22 della legge è sostituito dal seguente:
"3. Il
trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della
presente legge, emanati in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei
dati indicati al comma 1.".
3. Dopo il comma
3 dell'articolo 22 della legge è inserito il seguente:
"3-bis. Nei
casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla
presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di
dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.".
4. I soggetti
pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai
commi 3 e 3-bis dell'articolo 22 della legge, introdotto dal comma 3 del
presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le richieste presentate al
Garante, a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge, come modificato dal
presente decreto, entro il 31 dicembre 1999, il termine per la decisione del
Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei dati
già in corso può essere proseguito sino alla decisione.
5. I
provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-bis, della legge, introdotto dal
comma 3 del presente articolo, costituiscono attuazione dei principi di cui
agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.
Capo II
INDIVIDUAZIONE
DI ALCUNE RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO
Art. 6.
Stato
civile, anagrafi e liste elettorali
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti
di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile,
delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, nonchè delle liste elettorali.
Art. 7.
Cittadinanza,
immigrazione e condizione dello straniero
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo
stato di rifugiato.
2. Le
disposizioni del presente Capo non riguardano i trattamenti di dati effettuati
in esecuzione della convenzione di cui alla legge 23 marzo 1998, n. 93, o
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, ovvero
previsti dalla lettera e) del medesimo articolo.
3. Per le finalità di cui al
comma 1 è, in particolare, ammesso il trattamento dei dati strettamente
necessari:
a) al rilascio di
visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari,
nonchè alla tenuta di registri;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione degli obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c) agli obblighi
dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
Art. 8.
Esercizio
dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dirette all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza
del voto, nonchè all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi.
2. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dirette all'applicazione della disciplina in materia di documentazione
dell'attività istituzionale di organi pubblici.
3. I trattamenti
dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento
di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste
di referendum, le relative consultazioni e la verifica della relativa
regolarità;
c) l'accertamento
delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d) l'esame di
segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare,
l'attività di commissioni d'inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la
designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
4. Ai fini del
presente articolo, è consentita la diffusione dei dati per le finalità di cui
al comma 1, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alle
presentazioni delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o
associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
5. Ai fini del
presente articolo, in particolare, sono consentiti:
a) il trattamento
di dati contenuti in verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
b) il trattamento
dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo,
di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a
documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per consentire l'espletamento di un mandato elettivo.
6. I dati
trattati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere comunicati e
diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti anche per via
telematica. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati che non
risultino strettamente necessari ad assicurare il rispetto del principio di
pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23, comma 4, della legge per i dati idonei a rivelare lo stato di
salute.
Art. 9.
Rapporti
di lavoro
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale
o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i
trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono
ricompresi, in particolare, quelli svolti al fine di:
a) applicare la
normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche
appartenente a categorie protette;
b) garantire le
pari opportunità;
c) accertare il
possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi,
anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere
obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo,
nonchè obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in
servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere
specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonchè in
materia sindacale;
f) applicare,
anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia
di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche per via telematica,
agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere
attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e
contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che
regolano le rispettive materie;
h) comparire in
giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti
collettivi di lavoro;
i) salvaguardare
la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
j) gestire
l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di
assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
k) applicare la
normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) svolgere
l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
m) valutare la
qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. I dati
raccolti mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature, anche
informatiche o telematiche, richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, possono essere utilizzati unicamente per
tali finalità, individuate secondo le procedure di cui all'articolo 4 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 24 della legge 29 marzo 1983, n.
93. Gli interessati sono edotti delle modalità di tale trattamento, anche
attraverso l'informativa di cui all'articolo 10 della legge.
4. La diffusione dei dati di cui
alle lettere da k) a m) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque,
tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
Art. 10.
Materia
tributaria e doganale
1. Ai sensi
dell'articolo 1 si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dei
soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonchè in materia di deduzioni e
detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane.
2. Ai sensi dell'articolo
1 del presente decreto, si considerano, inoltre, di rilevante interesse
pubblico le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi ed all'adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, nonchè al controllo ed
all'esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi,
all'effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla
qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 11.
Attività
di controllo e ispettive
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di
verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonchè della rispondenza di detta attività a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro
ed ispettive nei confronti di altri soggetti.
2. Nell'esercizio
di tali funzioni, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare trattamenti
dei dati legittimamente trattati presso i soggetti controllati.
3. Ai sensi dell'articolo
1 si considerano altresì di rilevante interesse pubblico le attività di
accertamento, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, con riferimento
a dati relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 8, comma 5.
Art. 12.
I
s t r u z i o n e
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di
formazione, in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con
particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 13.
Benefici
economici e abilitazioni
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività
dirette all'applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i
trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli necessari relativi a:
a) alle
comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa
antimafia;
b)
all'elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e
antiracket;
c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in
favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al
riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla
concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla
concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in
favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da
regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento
può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò sia indispensabile per
la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle
attività medesime.
Art. 14.
Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette
all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per le nomine, per quanto di propria
competenza, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonchè di
rilascio e revoca di titoli autorizzatori o abilitativi, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onere
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 15.
Volontariato
e obiezione di coscienza
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti
di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto
riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta
dei registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano parimenti di
rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione della legge 8 luglio
1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art. 16.
Attività
sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa
o giurisdizionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati:
a) volti
all'applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) necessari per
far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da
parte di un terzo, o per ciò che attiene alla riparazione di un errore
giudiziario o di un'ingiusta restrizione della libertà personale;
c) effettuati in
conformità alle leggi e ai regolamenti per l'applicazione della disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi.
2. Quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere,
di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato.
Art. 17.
Tutela
della salute
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attività rientranti nei
compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
a) la
prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti
dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchè l'assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) la
programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) la vigilanza
sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in
commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) le attività
certificatorie;
e) il monitoraggio
epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza
delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di
patologia e la gestione della profilassi internazionale;
f) l'applicazione
della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti
d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio
1990, n. 107;
h)
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti
tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2.
L'identificazione dell'interessato è riservata ai soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di
dati è consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso,
alle specifiche fasi delle attività di cui al comma 1, secondo il principio
della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.
3. Il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di
organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie è fatto oggetto di
appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e
dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione è condizione
essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del
trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al
rispetto di regole di condotta analoghe al segreto professionale da parte degli
incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla legge al segreto
professionale;
b) le modalità di
applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari,
diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
c) modalità
semplificate per l'informativa agli interessati per la prestazione del loro
consenso.
4. Con i decreti
di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure
minime per garantire la sicurezza dei trattamenti effettuati con tecniche di
cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il
trattamento disgiunto dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che
permettono di identificare direttamente gli interessati.
5. Il trattamento
dei dati genetici è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il Ministro della sanità, che
acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
Art. 18.
Interruzione
volontaria della gravidanza
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai
trattamenti svolti per:
a) la gestione
dei consultori familiari;
b)
l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di
interruzione della gravidanza.
Art. 19.
Tossicodipendenze
1. Ai sensi
dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti
di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare
quelli svolti al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni
senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
sociosanitaria ai tossicodipendenti e gli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi previsti dalle leggi e di applicare le misure amministrative
previste.
Art. 20.
Portatori
di handicap
1. Ai sensi dell'articolo
1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti
all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione
sociale e diritti delle persone handicappate.
2. Tra i trattamenti effettuati
per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare,
anche quelli svolti al fine di:
a) accertare
l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonchè interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
b) assicurare
adeguata informazione alla famiglia della persona handicappata;
c) curare
l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap,
nonchè il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
d) realizzare
comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
e) curare la
tenuta degli albi regionali degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
Art. 21.
Rapporti
con enti di culto
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati strettamente
necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 22.
S t a t i s t i c a
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dai soggetti
pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 23.
Ricerca
storica e archivi
1. Ai sensi dell'articolo 1, si
considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati a fini
storici, di studio, di ricerca e di documentazione, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 24.
Entrata
in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.