Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.
103
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei
soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
Art. 1.
Estensione della tutela pensionistica ai liberi
professionisti.
1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di
libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è
condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto si
applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui
al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, ancorchè
contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
Art. 2.
Prestazioni. Sistema di calcolo.
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 è attribuito
il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle
prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma
gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari
competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui
all'art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura
complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art.
1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
Forme gestorie.
1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello
nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a
deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario
competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente
pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato
secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali
appartengono i soggetti di cui all'art. 1;
b) la costituzione di un ente di
categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla
lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un
numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve
essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo
statutario competente;
c) l'inclusione della categoria
professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di
previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale
similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale,
compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona
giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella
forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle
delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1,
lettera d).
Art. 4.
Ente pluricategoriale.
1. Con la delibera adottata ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio
componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del
comitato fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla
comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai
sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3,
lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore,
verificato che l'ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non
inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano
finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta
secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale
media degli iscritti alla categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2,
corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse
contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con
il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia
entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito
dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano
finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il
regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il
requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di
cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in
ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella
gestione ivi citata.
Art. 5.
Ente gestore di categoria.
1. La delibera di costituzione assunta ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), è accompagnata da un piano finanziario
e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di
costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal
ricevimento degli atti.
2. A seguito dell'approvazione ai sensi
del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario
ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento
dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da
parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi
statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del
diniego, alternativamente:
a) per la partecipazione all'ente gestore
pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve
contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4,
comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti
esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione
all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonchè al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b) per l'inclusione nella forma
previdenziale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. In caso di mancata adozione della
delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto
attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Art. 6.
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti.
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5
assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi
di cui all'art. 16 del
codice civile:
a) la determinazione delle modalità di
iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo
di amministrazione dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve
essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale
interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore
superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000
iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonchè le
modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti
esponenziali;
c) la costituzione di un organo di
indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente
al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti
all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di
cui all'art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria
professionale interessata.
2. Nel caso dell'ente pluricategoriale di
cui all'art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione di un sistema di evidenza
contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a
ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio
interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei
delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie
professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell'organo
di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione
dell'equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al
comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti
all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art. 1, comma 2,
nel caso di ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un
regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei
soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in
proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato,
secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella
vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di
cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso di ente di cui all'art. 4, di
un'aliquota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima del
contributo annuale.
5. L'atto istitutivo degli enti di cui
agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del
codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del
comitato fondatore e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione
dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per
effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono
essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di
cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche
disposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a
quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e
alle relative forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive modificazioni e integrazioni, con
particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e
indiretti ai sensi dell'art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di
gestione e di vigilanza.
Art. 7.
Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria.
1. La delibera adottata ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso
all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti,
dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di
assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti
di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
a) il riassetto organizzativo dell'ente,
anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi
statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica
gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al
comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il
Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di
mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3.
3. In caso di mancata adozione della
delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie
professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Art. 8.
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli
iscritti.
1. Gli enti cui è affidata la tenuta
degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di
cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie
di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati
anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di
cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono
tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale
secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i
relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a
carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di
coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato
nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente
dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del
relativo importo sulla fattura.
Art. 9.
Norme transitorie e finali.
1. In attesa dell'espletamento delle
procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5
e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono
immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo per l'anno 1996 è
versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima
applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e
dall'ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura
del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell'acconto di
imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito
conto dell'ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio
1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma
4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo
decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi
dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono definite le conseguenti modalità di integrazione
dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 .
|