Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(in
SO n. 163/L alla GU 30 agosto 1999, n. 203)
Riforma
dell'organizzazione del governo
a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in
particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTI l'articolo 11,
comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri , adottata nella riunione
del 4 giugno 1999;
SENTITE le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ACQUISITO il
parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei ministri
EMANA
il
seguente decreto legislativo
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente
decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato
dall'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per
la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri,
l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello
stato.
2. In nessun caso
le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso
della attribuzione allo stato, alle sue amministrazioni o a enti pubblici
nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti
alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero
da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Articolo 2
Ministeri
1. A decorrere
dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
1. Ministero
degli affari esteri
2. Ministero
dell'interno
3. Ministero
della giustizia
4. Ministero
della difesa
5. Ministero
dell'economia e delle finanze
6. Ministero
delle attività produttive
7. Ministero
delle politiche agricole e forestali
8. Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
9. Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
10. Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
11. Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
12. Ministero per
i beni e le attività culturali
2. I ministeri
svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle
agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza
statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna
amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
3. Sono in ogni
caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di
personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui
agli articoli 3
e 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 - e la relative
responsabilità.
4. I ministeri
intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione
europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte
salve le competenze del ministero degli affari esteri.
Ù
TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE
DEI MINISTERI
Articolo 3
Disposizioni
generali
1. I dipartimenti
costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero
dell'interno
2. Ministero
della giustizia
3. Ministero
dell'economia e delle finanze
4. Ministero
delle attività produttive
5. Ministero
delle politiche agricole e forestali
6. Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
7. Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
8. Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
9. Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
2. Le direzioni
generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero
degli affari esteri
2. Ministero
della difesa
3. Ministero per
i beni e le attività culturali
Articolo 4
Disposizioni
sull'organizzazione
1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale e il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si applica l'articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti
prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni
generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in
materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non
devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono
di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento
di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni.
4
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5. Con le medesime
modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma
1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti medesimi.
Articolo 5
I
dipartimenti
1. I dipartimenti
sono costituiti per assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni
del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti
grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi
quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si
articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione
delle risorse strumentali, finanziarie e umane a essi attribuite.
2. L'incarico di
capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il capo del
dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli
uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al
fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso
dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del
dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio
dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del
dipartimento:
a) determina i
programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei
programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge
funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei
confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e
mantiene relazioni con gli organi competenti dell1Jnione europea per la
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per
l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza,
disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) è sentito dal
ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento
degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre
al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) è sentito dal
ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le
modalità di cui all'articolo 16,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.
Articolo 6
Il
segretario generale
1. Nei ministeri
di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti
disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è
soppresso: I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei
dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.
2. Nei ministeri di cui al
precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale.
Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina
gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.
Articolo 7
Uffici
di diretta collaborazione con il ministro
1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
ministro, per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite dagli articoli 3
e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni, l'assegnazione di personale a tali
uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di stato, sono regolati dall'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
2. I regolamenti
di cui al suddetto articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di
diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle
politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento
dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279,
anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi
uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici
preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro,
secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti a essi assegnati
dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personal);
d) organizzazione
del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente
con l'attività normative del parlamento, l'elaborazione di testi normativi del
governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del
linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e
la semplificazione della normative, la cura dei rapporti con gli altri organi
costituzionali, con le autorità indipendenti e con il consiglio di stato;
e) attribuzione
dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 a esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevate professionalità.
Ù
TITOLO II
LE
AGENZIE
Articolo 8
L'ordinamento
1. Le agenzie sono strutture che,
secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a
carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da
ministeri ed enti pubblici. Esse operano a servizio delle amministrazioni
pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie
hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro
secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni
generali dettate dagli articoli 3,
comma 1 e 14 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di
direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni
dettate dal precedente articolo 5 di questo decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal
presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri
direttivi: '
a) definizione
delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle
previsioni contenute nel precedente articolo 6 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione
al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della
responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento
dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente
decreto, nell'ambito, ove
possibile, di
massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal
ministro stesso;
c) previsione di
un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività
dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare
il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite;
d) definizione
dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere comunque, oltre a
quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1)
l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei
bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione
di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3)
l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare
l'osservanza delle prescrizioni impartite
d4) l'indicazione
di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite
una apposite convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il
direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a
questa ultima, nell'ambito della missione a essa affidata dalla legge, dei
risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità
dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il
miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di
gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione,
i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione
all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per
la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera b;
g) regolazione su
base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza,
servizio, supporto, promozione tra l'agenzia e altre pubbliche amministrazioni,
sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;
h) previsione di
un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente,
composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità;
previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da
determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di
un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto
legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una
organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di
ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal
ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione
ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e
territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni;
m) facoltà del
direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del
ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di
contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi
civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
Articolo 9
Il
personale e la dotazione finanziaria
1. Alla copertura dell'organico
delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi
articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante
l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici,
di cui al precedente articolo 8, comma 1;
b) mediante le
procedure di mobilità di cui al capo III del
titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni e integrazioni;
c) a regime,
mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine
delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e
degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono
trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non
possono essere reintegrate.
3. Al personale
inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto
il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le
amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento,
fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna
agenzia.
4. Gli oneri di
funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le
risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal
precedente comma 2;
b) mediante gli
introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le
prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento
annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso
in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Articolo 10
Agenzie
fiscali e di protezione civile
1. Le agenzie
fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli
articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II e del capo IV del titolo V del
presente decreto legislativo e alla loro istituzione si provvede secondo le
modalità e nei termini ivi previsti.
Ù
TITOLO III
L'AMMINISTRAZIONE
PERIFERICA
Articolo 11
L'ufficio
territoriale del governo
1. Le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo.
2. Gli uffici territoriali del
governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono
quelle a esso assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di
tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello stato non
espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le
competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.
3. Il prefetto
preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo.
4. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
specificazione dei compiti e delle responsabilità del titolare dell'ufficio
territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale`
del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse
da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio
territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la
concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi
unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a
valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle
competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di
svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo
di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda
l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli
di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite
all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento
e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio
territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per
gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni
periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro,
delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali;
non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente
decreto legislativo ad agenzie.
Il titolare
dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza
permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture
periferiche dello stato.
Il titolare
dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato
da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture
periferiche regionali dello stato.
Ù
TITOLO IV
I
MINISTERI
CAPO I
IL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Articolo 12
Attribuzioni
1. Al ministero
degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con
l'estero, di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi
italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione
dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli
altri stati e con le organizzazioni internazionali, di stipulazione e di
revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento
delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni
di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di
rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal
trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche
ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di
emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero;
cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze e ai
processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità
europea, della Ceca, dell'Euratom.
2. Nell'esercizio
delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza
delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli
obiettivi di politica internazionale.
3. Restano
attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni a essa
spettanti in ordine alla partecipazione dello stato italiano all'Unione
europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.
Articolo 13
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da
un segretario generale.
2. Restano in vigore, per il
ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6,
comma 5' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così
come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del
decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Ù
CAPO II
IL
MINISTERO DELL'INTERNO
Articolo 14
Attribuzioni
1. Al ministero
dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in
materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli
organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di
protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela
dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico,
prevenzione incendi.
2. Il ministero
svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare
costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe
e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c)
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di
governo sul territorio;
d) tutela dei
diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di
cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il ministero
svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri
compiti a esso assegnati dalla normativa vigente, a eccezione di quelli
attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V
del presente decreto legislativo.
4. Restano ferme
le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Articolo 15
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a
quattro.
2. L'organizzazione periferica
del ministero è costituita dagli uffici territoriali del governo di cui all'articolo
11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio,
dalle questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Ù
CAPO III
IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Articolo 16
Attribuzioni
1. Il ministro di
grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della
giustizia.
2. Il ministero
della giustizia svolge le funzioni e i compiti a esso attribuiti dalla
Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della
magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli
ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia
civile e penale.
3. Il ministero
esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree
funzionali:
a) servizi relativi alla attività
giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito
civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parse del ministro delle
sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione
e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei
mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle
competenze del ministro in ordine ai magi strati , studio e proposta di
interventi normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'amministrazione
penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della
amministrazione penitenziaria svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione
delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive;
svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e
degli internati;
d) servizi
relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge
al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del
personale e dei beni a essi relativi.
4. Relativamente
all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto
1962, n. 1311 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 8
della legge 24 marzo 1958, n.195.
Articolo 17
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a
quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Articolo 18
Incarichi
dirigenziali
1. Agli uffici di diretta
collaborazione con il ministro e ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marza 1998, n. 80, i
magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e
ricercatori universitari, gli avvocati dello stato, gli avvocati; quando
ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere
preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19;
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 23 del dlgs 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici
dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i
dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.80, e i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche
esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli
altri soggetti elencati al comma 1.
Articolo 19
Magistrati
1. Il numero
massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistrature e
destinati al ministero non deve superare le 50 unità.
Ù
CAPO IV
IL
MINISTERO DELLA DIFESA
Articolo 20
Attribuzioni
1. Al ministero
della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo stato in
materia di difesa e sicurezza militare dello stato, politica militare e
partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e operative delle forze
armate e interforze, pianificazione relative all'area industriale di interesse
della difesa.
2. Il ministero
esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico
operative: difesa e sicurezza dello stato, del territorio nazionale e delle vie
di comunicazione marittime e aeree, pianificazione generale operative delle
forze armate e interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari;
partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della
pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in
materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino
effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate;
rapporti con le autorità militari degli altri stati; informative al parlamento
sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi;
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operative:
interventi di tutela ambientale concorso nelle attività di protezione civile su
disposizione del governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni
ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e
tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di
cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza
fissati per lo strumento militare, bilancio e affari finanziari; ispezioni
amministrative, affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e
sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e
aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e
demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento, sanità
militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e
dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per
lo sviluppo dei programmi d'armamento, pianificazione dell'area industriale
pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti
dell'area tecnico industriale.
Articolo 21
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate
da un segretario generale.
2. Sono fatte
salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei
decreti legislativi 16 luglio 1997, n.264,28 novembre 1997, n.459 e 28 novembre
1997, n.464, nonché nell'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica
18 novembre 1965, n. 1478.
Articolo 22
Agenzia
industrie difesa
1. È istituita, nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità
giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del
ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi
specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della
legge 16 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire
unitariamente le attività delle unità produttive e industrial) della difesa di
cui alla tabella C allegata al decreto del ministro della difesa 20 gennaio
1998 indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il
31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane
delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di
cui al comma 2.
2. Le norme
concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono definite con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n.400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei
principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili. Con
decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui
all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e
ridefinita la procedure ivi prevista, nonché definite le modalità per la
trasformazione in società per azioni delle unità produttive e industrial) di
cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n. 283.
Ù
CAPO V
IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Articolo 23
Istituzione
del ministero e attribuzioni
1. È istituito il
ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici,
coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche
fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero
svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative
ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro,
bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali e alle
autonomie funzionali.
Articolo 24
Aree
funzionali
1. Il ministero
svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) politica
economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi
economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di
programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del
fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di
partecipazioni azionarie dello stato, compreso l'esercizio dei diritti
dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello stato;
b) politiche,
processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e
gestione del bilancio dello stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la
verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo
operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno
finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni
normative e al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone
gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c) programmazione
economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo
sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione,
anche avvalendosi delle camere di commercio, particolare riferimento alle aree
depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia
di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei
fondi strutturali comunitari;
d) politiche
fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56,
all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie
ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di
coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie
fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia
di tributi ed entrate erariali di competenza dello stato, al coordinamento,
monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete
unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della
fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, patrimonio
dello stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari.
e)
amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del
ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento
e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello stato;
gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.
Articolo 25
Ordinamento
1. Il ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento
alle aree funzionali definite nel precedente articolo 2. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
Articolo 26
Riforma
del ministero delle finanze
1. In attesa
della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque
entro il termine di 18 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione
del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e
all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le
disposizioni e con le modalità stabilite dal capo II del titolo V.
Ù
CAPO VI
IL
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Articolo 27
Istituzione
del ministero e attribuzioni
1. È istituito il
ministero delle attività produttive.
2. Al ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di industria,
artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente
commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera,
miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i
consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali,
informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie
innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo
per il commercio elettronico.
3. Al ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ministero del commercio
con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo
ad altri ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni
specificamente assegnate a essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni e agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano
inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del
ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica dei
ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale,
concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attivitàproduttive dal
presente decreto legislativo.
5. Restano ferme
le competenze spettanti al ministero della difesa.
Articolo 28
Aree
funzionali
1. Il ministero
svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) sviluppo del
sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del
commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio
della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete
distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle
attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi
compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della
cooperazione, rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli
obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti a essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei
prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo
con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico, coordinamento delle attività statali connesse
alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività
produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni
concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le
attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle
aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori;
determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali,
esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi
destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti
destinati specificamente ad attività sanitarie od ospedaliere, nonché dei
prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e
immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza;
vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi
di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione
dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
b) commercio
estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica
commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi,
elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali;
rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le
istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza collaborazione
all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal
ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione
Cipe per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici
e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero,
incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle
imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in
Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina
valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle
finanze; vigilanza sull'istituto per il commercio con l'estero, credito
all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli
investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società
a partecipazione pubblica aventi a oggetto l'internazionalizzazione del sistema
produttivo, rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e
l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione
dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della
produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei
soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) comunicazioni e tecnologie
dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento
periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo
della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e
telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo e ai rapporti con il concessionario, alla disciplina
del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle
autorizzazioni e delle licenze a uso privato, alla verifica degli obblighi di
servizio universale nel settore delle telecomunicazioni; alla vigilanza sulla
osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche e alla
emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul
mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla
regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le
poste italiane, alle concessioni e autorizzazioni nel settore dei servizi
postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul
rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni
multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla
trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali, tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle
funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento,
certificazione e omologazione nel settore, coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e
per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.
Articolo 29
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli artt. 4 e 5. n numero
dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo.
2 Il ministero
delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo,
nonché, sulla base di apposite convenzione, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti
locali.
Articolo 30
Attribuzioni
di funzioni ad altri ministeri
1. Le funzioni
inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni
private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo
personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro del
bilancio e della programmazione economica.
Articolo 31
Agenzia
per le normative e i controlli tecnici
1. È istituita
l'agenzia per le normative e i controlli tecnici, nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2. Spettano
all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine,
degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli enti pubblici da essi
vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione
tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e
dei prodotti.
3. Spetta inoltre
all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la
certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della
loro approvazione ministeriale.
4. In materia di
comunicazioni spetta all'agenzia:
a) rilasciare i
titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) determinare
requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione- accreditare i
laboratori di prove e rilasciare le autorizzazioni a effettuare collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio
delle funzioni a livello periferico l'agenzia può stipulare convenzioni con le
regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui
all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sulla base di apposite convenzione.
6. Sono soppresse
le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate
all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati
all'agenzia.
Articolo 32
Agenzia
per la proprietà industriale
1. È istituita
l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli
8 e 9.
2. L'agenzia
svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per
invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
proprietà industriale.
3. Rimangono
ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi
prevista dall'articolo 71 del rd 29/6/39, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio
delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le
regioni e avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui
all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, sulla base di apposite convenzione.
5. Sono soppresse
le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative
risorse sono assegnate all'agenzia.
Ù
CAPO VII
IL
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Articolo 33
Attribuzioni
1. Il ministro
per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di ministro per le politiche agricole e
forestali e ministero per le politiche agricole e foresta.
2. Sono
attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia
di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
25 e 26 del presente decreto legislativo.
3. Il ministero
svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree
funzionali:
a) agricoltura e pesca:
elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella
comunitaria, trattazione, cure e rappresentanza degli interessi della pesca e
acquacultura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria e
internazionale; discipline generale e coordinamento delle politiche relative
all'attività di pesca e acquacultura, in materia di gestione delle risorse
ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei
prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di
quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari e internazionali riferibili a livello statale, adempimenti relativi
al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (Feoga), sezioni
garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la
verifica della regolarità delle operazioni relative al Feoga, sezione garanzia;
riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al
regolamento n. 1663/95 della commissione del 7 luglio 1995;
b) qualità dei
prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualità; tutela e valorizzazione della qualità de
prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica, promozione e tutela della
produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette;
certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici
riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei
produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi
di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n 462, nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari e a uso agrario; controllo sulla qualità
delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.
Articolo 34
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli artt. 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due.
Ù
CAPO VIII
IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Articolo 35
Istituzione
del ministero e attribuzioni
1. È istituito il
ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di tutela dell'ambiente
e del territorio, identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e
tutela delle acque; protezione della nature, gestione dei rifiuti, inquinamento
e rischio ambientale, promozione di politiche di sviluppo sostenibile, risorse
idriche.
3. Al ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le
funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15
marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti
al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.
Articolo 36
Aree
funzionali
1. Il ministero
svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) promozione di
politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza,
monitoraggio e controllo nonché individuazione di valori limite, standard,
obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo;
b) valutazione di
impatto ambientale; prevenzione c protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti;
interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree a
elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;
c) assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità , della
fauna e della flora , difesa del suolo; polizia ambientale, polizia forestale
ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello
stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche
protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da
accordi e convenzioni internazionali
d) gestione e
tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento
idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.
Articolo 37
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il
numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle
aree funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il ministero
si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.
Articolo 38
Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
1. È istituita
l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia
svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per
la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa
del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia
sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, a eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale.
4. Nell'ambito
dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in
materia ambientale è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle
regioni previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi
l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici
nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il
relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
Articolo 39
Funzioni
dell'agenzia
1. L'agenzia
svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione
dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993,
n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre
assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio
b) il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli
articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e
funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Articolo
40
Abrogazioni
1. Sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) l'articolo
9,commi 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'articolo
1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
Ù
CAPO IX
MINISTERO
DELLE INFRASTRUITURE E DEI TRASPORTI
Articolo 41
Istituzione
del ministero e attribuzioni
1. È istituito il
ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2. Al ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti
infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti
infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e
dell'edilizia abitativa, opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti
e viabilità.
3. Al ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse le funzioni e i compiti dei ministeri
dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del
dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio
dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad
altri ministeri o agenzie e fatte in ogni cave salve le funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 42
Aree
funzionali
1. Il ministero
svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche
e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello stato, a
eccezione di quelle in materia di difesa, qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale tra i
sistemi di trasporto;
b) edilizia
residenziale; aree urbane;
c) navigazione e
trasporto marittimo, vigilanza sui porti, demanio marittimo, sicurezza della
navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con
le regioni interessate del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e
trasporto aereo
d) trasporto
terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.
2. Il ministero
svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza
nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma
o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal dlgs 16 marzo 1999, n. 79.
Articolo 43
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il
numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle
aree funzionali definite dal precedente artico10.
2. Il ministero
si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non
si applica il disposto dell'articolo 11.
Articolo 44
Agenzia
dei trasporti terrestri e delle infrastrutture
1. È istituita
l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia
svolge le funzioni spettanti allo stato in relazione:
a) alla
definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei
trasporti terrestri;
b) alla vigilanza
ai fini della sicurezza dei trasporti a impianto fisso, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422
c) alla
omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro
componenti e unità tecniche indipendenti;
d) alla vigilanza
e al controllo tecnico in materia di revisione generale e parziali sui veicoli
a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai
sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in
circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;
e) alla
certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della
direttiva 96/48 Ce del consiglio del 23 luglio 1996, e in generale alla
certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi,
sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla
definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza
stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze e alla
segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) ai
collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro
elaborazione dati della motorizzazione civile.
3. Spetta altresì
all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.
4. All'agenzia
sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di
infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai
provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
5. Sono soppresse le strutture del
ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici
che svolgono le funzioni e i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei
precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.
6. L'agenzia può
articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.
Ù
CAPO X
IL
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Articolo 45
Istituzione
del ministero e attribuzioni
1. È istituito il
ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Nell'ambito e con finalità di
gestione integrate dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignità della persona umana, alla salute e al lavoro, sono attribuite al
ministero le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di politiche
sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della
salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità
veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli
alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del
lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, nonché le funzioni del dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei
ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti
locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari
regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia
per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto
legislativo sul riordino della presidenza del consiglio dei ministri. Il
ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del
lavoro, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale.
4. Al ministero
sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni, che, da parte di
apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono
esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela
previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della
navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale
e assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle
gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e
previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero
dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei
lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione
attinente alla salute sui luoghi di lavoro, dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attività di` prevenzione e studio
sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti
in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispel).
Articolo 46
Aree
funzionali
1. Il ministero,
in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento
sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione,
diagnosi, cure e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cure delle affezioni animali, ivi
comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle
attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione
europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della
salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il
profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti
destinati all'impiego in medicine e sull'applicazione delle biotecnologie;
adozione di norme, linee guide e prescrizioni tecniche di nature
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitaria; concorsi e stato giuridico del
personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro
c) politiche
sociali, previdenziali: principi e obiettivi della politica sociale, criteri
generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei
servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle
fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti
locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sociali e per la relative formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e
dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione;
gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della
nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in
materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di
entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza
pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di
sicurezza nei posti di lavoro, profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di
macchine, impianti e prodotti industrial), con esclusione di quelli destinati
ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
ispezioni sul lavoro e controllo sulla discipline del rapporto di lavoro
subordinato e autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro
degli italiani all'estero.
Articolo 47
Ordinamento
1. Il ministero si articola in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione
alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.
2. Le funzioni
svolte dagli uffici periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e
della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni
inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono
avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla
base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal
ministero in sede di conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n.3. Presso il ministero continua a operare il comitato nazionale
delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n.
125.
Articolo 48
Istituto
superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro
1. L'Istituto
superiore di sanità (Iss) è l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (Ispel) esercitano, nelle materie di competenza dell'area
sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico. In particolare l'Istituto superiore di sanità svolge
funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per
quanto concerne la salute pubblica, l'Ispel è centro di riferimento nazionale
di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e
formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico-sanitaria.
2. L'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e
contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario
nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende
sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle
attribuzioni conferite loro dalla normative vigente.
3. Sono organi
dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore
generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla
organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e
le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici
non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la
discipline recata dal dlgs 5 giugno
1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti
per gli enti di ricerca.
Ù
CAPO XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
Articolo 49
Istituzione
del ministero e attribuzioni
1. È istituito il
ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo stato in materia di istruzione
scolastica e istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Al ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e
ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni e agli enti locali. È fatta altresì salve l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di
ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1,
comma 6, e dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero
esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica
istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e
l'istruzione professionale.
Articolo 50
Aree
funzionali
1. Il ministero,
in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) istruzione non
universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti
e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri
e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri
per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e
assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello stato e del
personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema
scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle
esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione
comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema
formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi
formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore;
consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome;
competenze di cui alla legge 11 gennaio
1996, n. 23, istituzioni di cui all'articolo 137,
comma 2, e all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
b) compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
nazionale di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria,
ricerca scientifica e tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema
universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e
coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli
enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme
comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero
degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e
supporto alla valutazione del Civr; completamento dell'autonomia universitaria;
formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso
all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso
alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione
universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno
della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, integrazione tra
ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione
italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e
sostegno della ricerca aerospaziale, cooperazione scientifica in ambito
nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni
anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca
pubblica.
Articolo 51
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in
relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.
CAPO XII
IL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Articolo 52
Attribuzioni
1. Il ministero
per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo
stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie
e fatte in ogni cave salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma
2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al ministero
sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal
dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza
del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e discipline della
proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.
Articolo 53
Aree
funzionali
1. n ministero, in particolare,
svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e
valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle
attività culturali, promozione dello spettacolo (attività teatrali, musical),
cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche
tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali, promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e
bibliotecari nazionali; promozione della culture urbanistica e architettonica e
partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza,
anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul
Coni e sull'Istituto del credito sportivo.
Articolo 54
Ordinamento
1. Il ministero
si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario
generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4.
2.
L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle sovrintendenze
regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a),
b), c) e d) del decreto del presidente della repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, negli archivi di stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano
gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368.
3. Nell'articolo
7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n, 368, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, è conferito, previa
comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico
di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali,
d'ora indicato come soprintendente regionale"
b) nel comma 2,
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito al sovrintendente regionale il
coordinamento di altre attività del ministero nella regione";
c) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Il sovrintendente regionale esercita i poteri di cui agli
articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n.1089, su proposta dei
sovrintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi
procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali,
e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini
dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939,
n.1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a)
del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616, e quelli a
lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1".
Ù
TITOLO V
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
PROCEDURA
DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo
55
Procedura
di attuazione ed entrata in vigore
1. A decorrere
dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente
decreto:
a) sono
istituiti:
- il ministero
dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attività produttive
- il ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,
- il ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
- il ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
b) sono
soppressi:
- il ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero
delle finanze,
- il ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
- il ministero
del commercio con l'estero,
- il ministero
delle comunicazioni,
- il dipartimento
per il turismo della presidenza del consiglio dei ministri,
- il ministero dell'ambiente
- il ministero
dei lavori pubblici,
- il ministero
dei trasporti e della navigazione,
- il dipartimento
per le aree urbane della presidenza del consiglio dei Ministri
- il ministero
del lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero
della sanità,
- il dipartimento
per le politiche sociali della presidenza del consiglio dei ministri:
- il ministero
della pubblica istruzione
- il ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero
di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro
della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Sino
all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17
della legge 23 agosto 198S, n. 400, si può
provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in
conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri e i principi
previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono comunque,
fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma
4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1;988, n. 400 e della legge 3 aprile
1997, n. 94.
5. Le
disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a
decorrere dalla data indicate al comma 1.
6. Salvo
disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del
presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del
presente decreto e la data di cui al comma 1.
7. Al riordino
del magistrato del]e acque di Venezia e del magistrato per il Po si provvede,
nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i
decreti previsti dall'articolo 11,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal
16 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal
ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse,
al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 36 e 36 del presente decreto legislativo il
ministero dell'ambiente si avvale del corpo forestale dello stato. Il
trasferimento del corpo forestale dello stato al ministero dell'ambiente
disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 143 del 1997.
9. All'articolo 46,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono
sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome".
Ù
CAPO II
RIFORMA
DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE
SEZIONE I
MINISTERO
DELLE FINANZE
Articolo
56
Attribuzioni
del ministero delle finanze
1. Il ministero
delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:
a) analisi,
indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della
valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale,
comunitaria e internazionale;
b)
predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e
cure dei rapporti interni e internazionali per il conseguimento degli obiettivi
fissati;
c) indirizzo,
vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel
rispetto dell'autonomia gestionale a esse attribuita, esercizio dei poteri di
coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che
comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello
stato;
d) coordinamento,
secondo le modalità previste dal presente decreto e salve la possibilità di
definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività
e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla
lettera c);
e) coordinamento,
monitoraggio é controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione
di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero delle agenzie e della
guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete
unitaria di settore;
f) comunicazione
istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la
corretta applicazione della legislazione tributaria;
g)
amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei
compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni
tributarie.
2. Fermi restando l'articolo 1
della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa e i compiti di
polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza,
il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività
operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla
base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la
migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.
3. Nell'esercizio
delle proprie funzioni il ministero favorisce e attua la cooperazione con le
regioni e gli enti locali e il coordinamento con le loro attività.
Articolo 57
Istituzione
delle agenzie fiscali
1. Per la
gestione delle funzioni esercitata dai dipartimenti delle entrate, delle
dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero
sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del
territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle
agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e
competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione
interna di ciascuna agenzia.
2. Le regioni e
gli enti locali possono attribuire ad agenzie fiscali, in tutto o in parte, la
gestione delle funzioni a essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le
modalità di svolgimento dai compiti e gli obblighi che ne conseguono.
Articolo 58
Organizzazione
del ministero
1. Il ministero è
organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione
amministrativa.
2. Gli uffici nei
quali si articola il ministero fanno capo a un unico dipartimento.
3.
L'organizzazione, la discipline degli uffici e le dotazioni organiche del
ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4
bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 59
Rapporti
con le agenzie fiscali
1. Il ministro
delle finanze, dopo l'approvazione da parse del parlamento del documento di
programmazione economico-finanziaria e in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro
il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli
obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni
nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. n documento di
indirizzo è trasmesso al parlamento.
2. Il ministro e
ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun
esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:
a) i servizi
dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive
generali sui criteri della gestione e i vincoli da rispettare;
c) le strategie
per il miglioramento;
d) le risorse
disponibili;
e) gli indicatori
e i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione
prevede, inoltre:
a) le modalità di
verifica dei risultati di gestione;
b) le
disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori
gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e
sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione
dell'attività svolta dall'agenzia;
c) le modalità di
vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella
convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli
che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di
gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di
una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di
investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;
c) la quota
incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduate
in modo da tenere canto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie
fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi
che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano a oggetto la
prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche a
essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della
società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie
fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.
Articolo 60
Controlli
sulle agenzie fiscali
1. Le agenzie sono
sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le
modalità previste nel presente decreto legislativo.
2. Le
deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e
agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie
sono trasmesse al ministro delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla
ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività. Nei 30 giorni
successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo,
prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano
le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 9 novembre 1998, n.
439.
3. Fermi i controlli
sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a
controllo ministeriale preventivo.
SEZIONE II
LE
AGENZIE FISCALI
Articolo 61
Principi
generali
1. Le agenzie
fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.
2. In conformità
con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti,
le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie
fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche a esse affidate in base
ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza,
economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4. La Corte dei Conti esercita il
controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al parlamento anche avvalendosi
delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno
previste dagli statuti delle agenzie fiscali.
Articolo 62
Agenzia
delle entrate
1. All'agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate
tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie,
enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento
degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l evasione
fiscale.
2. L'agenzia è
competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione,
alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già
di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o
affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori.
3. In fase di
prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi
da trasferire alla competenza dell'agenzia.
Articolo 63
Agenzia
delle dogane
1. L'agenzia
delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione
alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità
interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea
nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione
europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal
dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle
esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'agenzia
gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può
anche offrire sul mercato le relative prestazioni.
3. In fase di
prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi
da trasferire alla competenza dell'agenzia.
Articolo 64
Agenzia
del territorio
1. L'agenzia del territorio è
competente a svolgere i servizi relativi al catasto i servizi
geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri
immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari
esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi
informativi attinenti alla funzione fiscale e alle trascrizioni iscrizioni in
materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di
conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia
costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti
locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia
gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare e i connessi servizi estimativi
che può offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato
direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato,
per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della
conferenza stato-città e autonomie locali.
Articolo 65
Agenzia
del demanio
1. All'agenzia
del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello stato, con
il compito di razionalizzare e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso,
nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato,
di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita; di provvista,
anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione
ordinaria e straordinaria di tali immobili.
2. L'agenzia può stipulare
convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni, gli enti
locali e altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività
estimative e sulla base di apposita convenzione dei dati forniti
dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.
Articolo 66
Statuti
1. Le agenzie
fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi
statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo e approvati con le modalità
di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze.
2: Gli statuti
disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo
inoltre apposite strutture di controllo interno e recano principi generali in
ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme
adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3.
L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico è stabilita con
disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale
favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione
dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei
contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza
dei servizi.
Articolo 67
Organi
1. Sono organi
delle agenzie fiscali:
a) il direttore
dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità
manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al
settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato
direttivo, composto da un numero massima di sei membri e dal direttore
dell'agenzia che lo presiede;
c) il collegio
dei revisori dei conti.
2. Il direttore è
nominato con decreto del presidente della repubblica previa deliberazione del
consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la
conferenza unificata stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata
massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di
lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o
privata.
3. Il comitato
direttivo è nominato per la durata di cinque anni con decreto del presidente
della repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri su proposta
del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti fra
dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei
settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti
dei principali settori dell'agenzia.
4. Il collegio dei revisori dei
conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro
delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita
le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere
amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento
dell'agenzia.
6. I compensi dei
componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro
delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.
Articolo 68
Funzioni
1. Il direttore
rappresenta l'agenzia e la dirige emanando tutti i provvedimenti che non siano
attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello
statuto, ad altri organi.
2. Il comitato direttivo
delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri
atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il
bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi
superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla
valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine
dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e
periferico.
Articolo 69
Commissario
straordinario
1. Nei casi di gravi inosservanze
degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi
della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di
vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con
decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro
delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume
i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna
agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per i compensi del
commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma
6.
2. La nomina è
disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei
mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e
il comitato direttivo subentranti.
Articolo 70
Bilancio
e finanziamento
1. Le entrate
delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i
finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente
decreto legislativo a carico del bilancio dello stato;
b) i
corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le
amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione
di cui all'articolo 59;
c) altri proventi
patrimoniali e di gestione.
2. I
finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi
dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna
agenzia su apposite contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica.
3. Le agenzie,
che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del
servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad
alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa
previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di
prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono
determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di
previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle
funzioni trasferite a ciascuna agenzia.
5. Il comitato
direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro
delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma,
nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e
anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
6. Le agenzie
fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di
investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite
costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle
altre entrate proprie delle agenzie fiscali.
Articolo 71
Personale
1. Il rapporto di
lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla
contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro
privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla
definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna
agenzia definisce la contrattazione integrative aziendale di secondo livello.
2. Al fine di
garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione
pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento
di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal
comitato direttivo ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare
esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni:
a) disciplina
l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme
per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la
formazione professionale;
c) fissa le
dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le
regole per l'accesso alla dirigenza.
Articolo 72
Rappresentanza
in giudizio
1. Le agenzie
fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi
dell'articolo 43 del Testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611, e successive modificazioni.
Ù
SEZIONE III
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Articolo 73
Gestione
e fasi del cambiamento
1. Con decreto
ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle
finanze un'apposita struttura interdisciplinare di elevate qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di
curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno
funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo.
Alle relative spese si
provvede con gli
stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle
finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma
dei monopoli di stato.
2. Il ministro
delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere executive le
fasi della trasformazione.
3. Entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna
agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti
provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna
agenzia.
4. Il ministro
delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal
ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da
tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del
ministero.
5. Il ministro
delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e
personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.
6. I termini di
cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro
delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria
incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e
successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990,
n.105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli da 9 a 12 della legge
24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.
Articolo 74
Disposizioni
transitorie sul personale
1. A partire
dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale
del ministero è incluso m un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici
del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire
l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il
presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni e alle
attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti inclusi quelli
appartenenti a uffici soppressi.
2. Il trattamento
giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, continua ad
applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi
contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che
regolano le relazioni sindacali.
3. Ciascun
dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e
secondo le modalità del contralto individuale, presso il ministero o l'agenzia
a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contralto
collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contralto
individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento
nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso
un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un
contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in
conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei
dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3
del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello
stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi
vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza
conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al
ministero.
5.
L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del
ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui
all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del
presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle
disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a
garanzia del personale dipendente dai ministeri.
Ù
CAPO III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITÀ E RICERCA, DI
POLITICHE AGRICOLE
Articolo 75
Disposizioni
particolari per l'area dell'istruzione non universitaria
1. Le
disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva
l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine
l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e
degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si applica l'articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n.59.
2. Il regolamento
di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione
dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei
compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale
individuazione, quali uffici di livello non equiparato a ufficio dirigenziale
dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre,
per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti,
con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione,
comunicazione e affari economici.
3. Relativamente
alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello
dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa,
che esercitano tra le funzioni residuate allo stato in particolare quelle
inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai
rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti
con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del
personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle
risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un
coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione
mista, con rappresentanti dello stato, della regione e delle autonomie
territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione
degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici
regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400.
A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio
provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli
studi.
4. In relazione all'entrata in
vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area
dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000,
garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale
previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio
1996.
5. Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della
pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che
consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle
connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per
tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione,
riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova
organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
Articolo 76
Riordino
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
1. Gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Irrsae) sono
trasformati in Istituti regionali di ricerca educative (Irre). Tali istituti
sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della
pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici
scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici
dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni
scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59.
Gli Irre operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre
agenzie educative.
2. Gli istituti
di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di
autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca
nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale
della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie
formative.
3. L'organizzazione
amministrativa, organizzativa e finanziaria degli Irre è definita dall'apposito
regolamento di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi
di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale
e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si
applica l'articolo 19
della legge 15 marzo 1997, n.59.
Articolo 77
Disposizioni per l'università e la ricerca
1. Fino alla data
di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400,
prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di
livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di
livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.
Articolo 78
Disposizioni
per le politiche agricole
1. Fino alla data
di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero
delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è
riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il
dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono
articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale
generale.
Ù
CAPO IV
AGENZIA
DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 79
Agenzia
di protezione civile
1. È istituita
l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di
personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa,
finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. All'agenzia
sono trasferite le funzioni e i compiti tecnico-operativi e scientifici in
materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento la
protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e
dal servizio sismico nazionale.
3. Il corpo
nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende
funzionalmente dall'agenzia.
4. L'attività
dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto
legislativo, dalle norme del codice civile.
5. L'agenzia è
soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai
sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20.
6. L'agenzia può
avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43
del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 80
Vigilanza
1. L'agenzia è sottoposta alla
vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo
sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo
dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono
trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla
ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei 30 giorni successivi,
il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato
direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In
assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni
dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica esprime, nel termine di 20 giorni, il proprio avviso sull'ordinamento
finanziario e contabile.
2. Fermi i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le
variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.
Articolo 81
Compiti
1.L'agenzia
svolge compiti relativi a:
a) la
formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107,
comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro
dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;
b) l'acquisizione
di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parse del consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
c) le attività,
connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1)
l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di
emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione
delle organizzazioni di volontariato;
2) la
predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge
24 febbraio 1992, n.225, da emanarsi dal ministro dell'interno;
3) la rilevazione
dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle
emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati;
d) l'attività
tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei
compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
e) lo spegnimento
con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi
aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento
di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) l'attività di
formazione in materia di protezione civile
h) la promozione
di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici,
finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro
impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo
sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso
dell'evento o dell'allarme tempestivo;
i) la raccolta
sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di
rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi
di monitoraggio, d'intesa con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;
l) l'attività di
informazione alle popolazioni interessate;
m) il
coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la
partecipazione alle attività di protezione civile;
n) la promozione
e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali e internazionali bilaterali e
multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi
di soccorso e a tutela della pubblica incolumità.
2. Entro il mese
di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della
protezione civile che il ministro dell'interno presenta al parlamento.
3. Il ministro
dell'interno si avvale dell'agenzia:
a) per le
attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
b) per la
predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e
nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'agenzia
assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e
tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
5. I compiti di cui al comma 1,
lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese
nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e l),
sono esercitati sentite le regioni.
Articolo 82
Organi
1. Sono organi
dell'agenzia:
a) il direttore
b) il comitato
direttivo
c) il collegio
dei revisori dei conti
2. Il direttore è
scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel
settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire
situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato
direttivo è composto dal direttore dell'agenzia' che lo presiede, e da quattro
dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato
su designazione della conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato
direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola
volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri,
previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell'interno.
5. Il collegio
dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi
e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola
volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su
designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Articolo 83
Commissione
grandi rischi e comitato operativo della protezione civile
1. Operano presso
l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e
10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione
di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva
tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle
varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è
composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile
con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di
assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due
esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici e da due esperti designati dalla conferenza permanente tra lo stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il comitato
operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria e il
coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte
le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal direttore
dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un
rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui
all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 226, non confluite
nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due
rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono
essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate
a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri
enti o amministrazioni.
4. I componenti del comitato
rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed
esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di
appartenenza e altresì nei confronti di enti, aziende autonome e
amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al
comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. L'agenzia,
sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per
fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli
aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 84
Fonti
d i finanziamento
1. Le entrate
dell'agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato
di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n.468 e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti
da parse dello stato, connessi a interventi per calamità, per fronteggiare le
quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti
specifici da parte dello stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti
leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia
d) proventi per
prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi
derivanti da entrate diverse.
2. I
trasferimenti a carico del bilancio dello stato sono iscritti su appositi
capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
Articolo 85
Personale
1. Lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale dell'agenzia sono
disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrative, ai sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. - 29, e successive
modificazioni e integrazioni, con previsione di una separate area di
contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni
connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di
lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.
2. L'agenzia può utilizzare
personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Esperti
altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato
di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola
volta previa procedure di valutazione comparative.
Articolo 86
Primo
inquadramento del personale
1. Entro il
termine di cui all'articolo 87 comma 1 l'agenzia provvede all'inquadramento dei
personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali
ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già bandit) alla
stessa data.
2. Entro lo stesso termine viene
inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero
dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma
2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in
servizio` presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del
consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello
stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso
tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contralto integrativo
definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il
personale proveniente dai divers) comparti di contrattazione.
3. L'agenzia
succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui
all'articolo 79 comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al
momento dell'inquadramento e i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente
maturati.
Articolo 87
Norme
finali e abrogazioni
1. Entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede
alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione
e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i
regolamenti e a essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui
all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
2. Sono abrogati
gli articoli 1,4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il
consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa
legge.
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CAPO V
AGENZIA
PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Articolo 88
Agenzia
per la formazione e l'istruzione professionale
1. È istituita,
nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.
2. All'agenzia
sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e
dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di
istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta
attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento
sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche
all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze
generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a eccezione di
quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti
alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro,
l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione
professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione
e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio
o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre,
attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4 . Lo statuto
dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. È altresì sentita la conferenza per i rapporti permanenti tra stato,
regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo
gestionale ad un organo a composizione mista stato-regioni.
5. L'agenzia è
sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica
istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi
definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attività
dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la
conferenza per i rapporti tra lo stato e le regioni e province autonome.
L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal
ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.
6. Con
regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei
ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti
risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture
operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. All'allegato 3
della legge 8 marzo
1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il
seguente: "9) formazione e istruzione professionale".
Articolo 89
Disposizioni
finali
1. Il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare al bilancio dello stato le variazioni conseguenziali all'applicazione
del presente decreto legislativo.
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