Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297
Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità
dei ricercatori
(in GU 27
agosto 1999, n. 201)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTA la legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1,
lettera d), e l'articolo 18, comma 1,
lettere c), d) ed f);
VISTO l'articolo 1,
comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA la legge 7 agosto
1997, n. 266;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
VISTO il decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
VISTA la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottato nella riunione del 7 maggio 1999;
VISTO il parere espresso dalla
Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della
citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
E M A N A
il seguente
decreto
TITOLO I
Art. 1
(Campo di
applicazione)
1. Al fine di rafforzare la
competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di
produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma
nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove
adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca
e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di
sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione
delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.
2. Per ricerca industriale e
sviluppo precompetitivo si intendono le attività così definite dalla disciplina
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai
fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca
industriale può prevedere anche attività non preponderanti di sviluppo
precompetitivo per la validazione dei risultati.
3. Ai sensi del presente titolo si
intendono:
a) per imprese, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b)per centri di ricerca, i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) per soggetti industriali,
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) per soggetti assimilati, quelli
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
e) per soggetti assimilati in fase
d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
f) per soggetti associati, quelli
di cui all'articolo 2, comma 2;
g) per aree depresse del paese,
quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88
del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione
Europea e successive modificazioni, nonché le zone ammesse a deroga ai sensi
dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
h) per CIVR, il comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 2
(Soggetti
ammissibili)
1. Sono soggetti ammissibili agli
interventi di cui al presente titolo:
a) le imprese che esercitano le
attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di
produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con
personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e
b);
d) società, consorzi e società
consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e
centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da
altri soggetti tra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di
assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto
1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con
l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui
all'articolo 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
e) società di recente costituzione
ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati
della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,
nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla
base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne
disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero
il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative
ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a
prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;
2) soggetti di cui alle lettere
a), b), c), d) e f);
3) società di assicurazione,
banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie
per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317
del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
f) università, enti di ricerca,
ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le
attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2.
2. I soggetti industriali possono
presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e
3, nonché comma 1, lettera d), numero 2 anche congiuntamente con università,
enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attività svolte
nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti
industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario
previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del
paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1
accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno
stabile organizzazione sul territorio nazionale.
Art. 3
(Attività
finanziabili)
1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su
progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'articolo 1,
comma 2:
1. le attività svolte in ambito
nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2. le attività svolte nel quadro
di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, sulla base di
progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e
associati;
3. le attività svolte sulla base
di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi
specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;
4. i contratti affidati da
soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attività di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su
progetto o programma:
1. le attività di ricerca
industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio
e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto
tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da
parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma
presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla
nuova società;
c) interventi di sostegno
all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo
1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione
delle tecnologie:
1. le assunzioni di titolari di
diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato
di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte di soggetti
industriali e assimilati;
2. i distacchi temporanei di cui
al comma 2;
3. l'alta formazione di
ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
4. l'assunzione, da parte di
soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse
per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o
assimilato;
d) interventi di sostegno ad
infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:
1. l'affidamento da parte di
soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e
privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi e
ricerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della
ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove
tecnologie, di prove e test sperimentali;
2. la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il
recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri di
ricerca, nonché il riorientamento e il recupero di competitività di strutture
di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di
riqualificazione e formazione del personale.
2.Il personale di ricerca,
dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente
comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e
medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1, su richiesta
degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non
superiore a 4 anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene
il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento
economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura
di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce
superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base
di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e
l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le
università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui
all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale
distaccato.
Art. 4
(Strumenti)
1. Sono strumenti di intervento:
a) i contributi a fondo perduto;
b) il credito agevolato;
c) i contributi in conto
interessi;
d) i crediti di imposta ai sensi
dell'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 con le integrazioni di cui al
comma 2;
e) la prestazione di garanzie;
f) gli atti di cui all'articolo 2,
commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformità alle
delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
g) il bonus fiscale, ai sensi
dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. I crediti di cui all'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per
le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, anche con
riferimento agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi
previste e alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi, in
conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto
interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonché
nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Per gli interventi di
finanziamento previsti dal presente titolo ed erogati dal MURST non sono
richieste garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del
presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
Art 5
(Fondo
agevolazioni per la ricerca)
1. Le attività di cui all'articolo
3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di
previsione del MURST, a carattere rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento
a terzi delle attività di cui all'articolo 9, comma 3, può operare con le
modalità di cui al soppresso fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del Fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel
territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree
depresse. Al Fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti sul medesimo stato di previsione nell'unità previsionale di base
4.2.1.2 "Ricerca applicata".
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
(Modalità
di attuazione)
1. Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui
all'articolo 10 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta
per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di
intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi
finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di
cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
2. Con decreti di natura non
regolamentare emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità alle
procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese
ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di
cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle
agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di
definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività
amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti
per attività di non rilevante entità.
3. Per la concessione dei crediti
di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 5 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e
integrazioni, nonchè al decreto
interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta
salva la facoltà di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite
delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro
cumulabilità, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui
all'articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonché con gli interventi
previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1.
4. Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui
all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.
5. Il MURST iscrive i progetti
approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo
nell'Anagrafe nazionale della ricerca.
Art. 7
(Servizi e
consulenza)
1. Il MURST, con onere a carico
del Fondo di cui all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli
appalti di servizi, può avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi
ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le
attività di monitoraggio, di banche, società finanziarie, altri soggetti
qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e
di strumenti tecnici adeguati, in conformità all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché,
per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi
presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito
elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità,
qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca
industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, può
avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui
all'articolo 8.
2. Nelle procedure valutative e
negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di
cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998 n. 204, ove adottato, ammette agli
interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di
cui all'articolo 2 previo parere, sulla validità tecnico-scientifica, sulle
ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione,
di un apposito comitato. Il comitato è costituito da un presidente e da dieci
esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata
competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale.
I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un
proprio rappresentante.
3. I componenti il comitato durano
in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalità di
funzionamento nonché, sentito il Ministero del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui
all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in
ordine all'attività relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle
aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresì i casi di
astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande,
sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi
all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di
procedura civile.
4. Il MURST riunisce, con cadenza
almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle
organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e
artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al
fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione
degli indirizzi in ordine agli interventi.
Art. 8
(Monitoraggio
e valutazione)
1. Il MURST, con onere a carico
del Fondo di cui all'articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attività di cui
al presente titolo. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo
5, effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente
titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualità della
ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonchè di ricaduta
economico-finanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR
riferisce almeno trimestralmente al MURST sugli esiti dell'attività di
valutazione.
2. Il MURST nell'ambito delle
attività di monitoraggio di cui al comma 1, predispone e trasmette annualmente
al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli interventi di cui al presente
titolo, corredato con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti
approvati, con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese
a partire dalla legge 17
febbraio 1982, n.46, nonché della destinazione degli interventi per area
geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2
indicati dalla Comunità europea, per settore economico, per caratteristiche
tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa.
Art. 9
(Norme
transitorie e finali)
1. Agli interventi di sostegno di
cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e
tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonchè le società di ricerca di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui
statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di
capitali e il cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive
al fine di agevolare le dismissione della partecipazione azionaria del MURST.
2. Restano valide fino alla
scadenza le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di
appalti di servizi, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999 il
MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione
dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui
all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi
mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla
scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta,
ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di
diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni
e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro
la medesima data.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti
disposizioni:
1) articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, salvo il primo periodo del comma 1;
2) articoli 2 e 3 della legge 14
ottobre 1974, n. 652;
3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
4) articoli dal 2
al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
5) articolo 12, commi 8, 9 e 11
della legge 1 marzo 1986, n.64;
6) articolo 15, commi 3 e 4, della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
7) articolo 1, comma 2, articoli
2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346;
8) articolo 11, commi 2, 3, e 4
del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451;
9) articolo 1, comma 1, lettera
d), del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, dalle parole "di cui il 30 per cento" fino
alla fine della lettera;
10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3
del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95;
11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6
del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104;
12) articolo 1, comma 35, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
13) articolo 14 della legge 24
giugno 1997, n. 196;
14) articolo 45, commi 15 e 16
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) al comma 6 dell'articolo 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, le parole
"Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e
tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività
produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme
consortili";
c) all'articolo 1, della legge 5
agosto 1988, n.346, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per
interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi
in conto interessi su mutui";
d) all'articolo 11, comma 5 del
decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n.451, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti " di cui al comma 1" e l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente : "Tali risorse sono destinate ad incrementare le
disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato
di previsione del MURST";
TITOLO II
Art. 10
(Norme di
coordinamento con le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato)
1. Con decreti interministeriali
di natura non regolamentare dei Ministri dell'università, della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sono determinate le modalità:
a) di partecipazione al sostegno
finanziario delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) numero 1,
attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle due
Amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o
soggetti pubblici;
b) di costituzione e di
operatività delle banche dati dei rispettivi Ministeri, concernenti gli
interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alle attività
finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito dalla legge n. 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo
scambio di informazioni;
c) di trasferimento reciproco di domande
e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza
dell'altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e
l'eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione
ricevente;
d) di armonizzazione delle
istruttorie tecnico scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per
gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);
e) di coordinamento delle
attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili,
che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla
lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque
obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza
sull'intervento.
2. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la
gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, è abrogato.
3. Con decreto ministeriale il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova
composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo,
nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT.
Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il
comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi
diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre
fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
4. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta
e con onere a carico del FIT, gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1.