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27-07-1999 n° 297 - Decreti Legislativi

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297
Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297

Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori

 

(in GU 27 agosto 1999, n. 201)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettere c), d) ed f);

VISTO l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTA la legge 7 agosto 1997, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottato nella riunione del 7 maggio 1999;

VISTO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

 

 

E M A N A

 

il seguente decreto

 

 

TITOLO I

 

 

Art. 1

(Campo di applicazione)

 

1. Al fine di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il presente titolo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività.

 

2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attività così definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale può prevedere anche attività non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.

 

3. Ai sensi del presente titolo si intendono:

 

a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b)per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);

e) per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;

g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione Europea e successive modificazioni, nonché le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;

h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

 

Art. 2

(Soggetti ammissibili)

 

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:

 

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3);

 

b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

 

c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);

 

d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da altri soggetti tra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

 

e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

 

1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;

 

2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

 

3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

 

f) università, enti di ricerca, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2.

 

2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonché comma 1, lettera d), numero 2 anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attività svolte nelle aree depresse del paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non può essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attività svolte nelle restanti aree del paese la predetta percentuale non può essere inferiore al 51 per cento.

 

3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.

 

 

Art. 3

(Attività finanziabili)

 

1. Sono ammissibili per:

 

a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:

 

1. le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

 

2. le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;

 

3. le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;

 

4. i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;

 

b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:

 

1. le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società;

 

c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:

 

1. le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;

 

2. i distacchi temporanei di cui al comma 2;

 

3. l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;

 

4. l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;

 

d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:

 

1. l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi e ricerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;

 

2. la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonché il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di riqualificazione e formazione del personale.

 

2.Il personale di ricerca, dipendente da enti di ricerca, ENEA, ASI, nonché i professori e i ricercatori universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai sensi del presente comma, presso soggetti industriali e assimilati, con priorità per piccole e medie imprese nonché presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero 1, su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo. Il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario e per l'accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le modalità di inserimento e l'attribuzione di un compenso aggiuntivo da parte del destinatario. Le università e gli enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a termine in sostituzione del personale distaccato.

 

 

Art. 4

(Strumenti)

 

1. Sono strumenti di intervento:

 

a) i contributi a fondo perduto;

b) il credito agevolato;

c) i contributi in conto interessi;

d) i crediti di imposta ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con le integrazioni di cui al comma 2;

e) la prestazione di garanzie;

f) gli atti di cui all'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in conformità alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

g) il bonus fiscale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

 

2. I crediti di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere erogati anche per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, anche con riferimento agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni ivi previste e alle imposte sostitutive dovute dai fondi mobiliari chiusi, in conformità ad apposite modifiche e integrazioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

 

3. Per gli interventi di finanziamento previsti dal presente titolo ed erogati dal MURST non sono richieste garanzie. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

 

 

Art 5

(Fondo agevolazioni per la ricerca)

 

1. Le attività di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del MURST, a carattere rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento a terzi delle attività di cui all'articolo 9, comma 3, può operare con le modalità di cui al soppresso fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del Fondo è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al Fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo stato di previsione nell'unità previsionale di base 4.2.1.2 "Ricerca applicata".

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6

(Modalità di attuazione)

 

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del PNR e della relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta per ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento di cui al presente titolo, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

 

2. Con decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti di cui agli articoli 3 e 4, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità.

 

3. Per la concessione dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè al decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275, fatta salva la facoltà di modificare con i decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli importi delle agevolazioni e la loro cumulabilità, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo 3 del predetto decreto interministeriale, nonché con gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1.

 

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5 tra gli interventi di cui all'articolo 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 4.

 

5. Il MURST iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente titolo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.

 

 

Art. 7

(Servizi e consulenza)

 

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, ai sensi della normativa vigente per gli appalti di servizi, può avvalersi, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, nonché per le attività di monitoraggio, di banche, società finanziarie, altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, di esperti iscritti in apposito elenco del MURST, previo accertamento di requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca industriale. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, può avvalersi dei predetti esperti per le attività di valutazione di cui all'articolo 8.

 

2. Nelle procedure valutative e negoziali il MURST, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, ove adottato, ammette agli interventi di sostegno di cui al presente titolo la richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2 previo parere, sulla validità tecnico-scientifica, sulle ricadute economico-finanziarie, sugli strumenti e sulle misure dell'agevolazione, di un apposito comitato. Il comitato è costituito da un presidente e da dieci esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione o di comprovata competenza professionale in materia di applicazione della ricerca industriale. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e delle politiche agricole designano ciascuno un proprio rappresentante.

 

3. I componenti il comitato durano in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola volta. Le modalità di funzionamento nonché, sentito il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso dei componenti, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, articolando i lavori del comitato in ordine all'attività relativa rispettivamente al territorio nazionale e alle aree depresse del paese. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esami di progetti e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

 

4. Il MURST riunisce, con cadenza almeno trimestrale, il comitato di cui al comma 2, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigianale e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.

 

 

Art. 8

(Monitoraggio e valutazione)

 

1. Il MURST, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua il monitoraggio sulle attività di cui al presente titolo. Il CIVR, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 5, effettua la valutazione dell'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, in termini di sostegno all'incremento quantitativo e alla qualità della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonchè di ricaduta economico-finanziaria e occupazionale, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il CIVR riferisce almeno trimestralmente al MURST sugli esiti dell'attività di valutazione.

 

2. Il MURST nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, predispone e trasmette annualmente al Parlamento un rapporto sull'efficacia degli interventi di cui al presente titolo, corredato con l'elenco dei soggetti beneficiari e dei progetti approvati, con l'analisi dell'investimento in ricerca e sviluppo delle imprese a partire dalla legge 17 febbraio 1982, n.46, nonché della destinazione degli interventi per area geografica, con particolare riguardo alle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 indicati dalla Comunità europea, per settore economico, per caratteristiche tecnologiche e innovative dei progetti, per dimensione di impresa.

 

 

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

 

1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonchè le società di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di capitali e il cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive al fine di agevolare le dismissione della partecipazione azionaria del MURST.

 

2. Restano valide fino alla scadenza le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1.

 

3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:

 

a) sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

1) articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, salvo il primo periodo del comma 1;

2) articoli 2 e 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

3) articolo 70, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

4) articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

5) articolo 12, commi 8, 9 e 11 della legge 1 marzo 1986, n.64;

6) articolo 15, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

7) articolo 1, comma 2, articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 5 agosto 1988, n. 346;

8) articolo 11, commi 2, 3, e 4 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

9) articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, dalle parole "di cui il 30 per cento" fino alla fine della lettera;

10) articolo 3, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

11) articolo 6, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

12) articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

13) articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

14) articolo 45, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

 

b) al comma 6 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, le parole "Per centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti "Per i centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forme consortili";

 

c) all'articolo 1, della legge 5 agosto 1988, n.346, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui";

 

d) all'articolo 11, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n.299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti " di cui al comma 1" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente : "Tali risorse sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST";

 

 

TITOLO II

 

 

Art. 10

(Norme di coordinamento con le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

 

1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare dei Ministri dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità:

 

a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) numero 1, attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle due Amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;

 

b) di costituzione e di operatività delle banche dati dei rispettivi Ministeri, concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 28 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;

 

c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza dell'altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione ricevente;

 

d) di armonizzazione delle istruttorie tecnico scientifiche dei progetti e delle domande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

 

e) di coordinamento delle attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.

 

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è abrogato.

 

3. Con decreto ministeriale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina la nuova composizione del Comitato tecnico prevista dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, stabilendo le modalità di funzionamento del medesimo, nonché, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante ai componenti a carico delle risorse del FIT. Il predetto decreto determina altresì i casi di astensione dei componenti il comitato in sede di esame di programmi e domande, sulla base degli interessi diretti e indiretti con i soggetti ammessi all'intervento e delle altre fattispecie di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

 

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, su sua richiesta e con onere a carico del FIT, gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1.

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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