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07-08-1997 n° 279 - Decreti Legislativi

Dlgs 7 agosto 1997, n. 279
Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato
Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n

Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279

"Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997 - Supplemento Ordinario n. 166

(Rettifiche G.U. n. 202 del 30 agosto 1997 e n. 227 del 29 settembre 1997)

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

 

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

 

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

 

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana

Il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

 

Art. 1

(Unità previsionali di base)

 

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

 

2. Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.

 

3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.

 

4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.

 

5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

 

6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unità previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59, nonchè dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonchè il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

 

8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base e di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

 

9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.

 

 

Art. 2

(Criteri e parametri di formazione delle previsioni)

 

1. In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.

 

2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unità previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro di responsabilità amministrativa. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 3

(Gestione del bilancio)

 

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

 

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

 

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

 

 

Art. 4

(Gestione unificata delle spese strumentali)

 

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

 

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonchè degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinchè l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.

 

 

Art. 5

(Revisione dei capitoli di spesa)

 

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

 

 

TITOLO II

INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE GESTIONI DI BILANCIO E DI TESORERIA E RIORDINO DEL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA

 

 

Art. 6

(Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria)

 

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

 

 

Art. 7

(Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica)

 

1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 8.

 

2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti locali, nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome si applicano le norme statutarie e le relative norme di attuazione.

 

3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

 

4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

 

5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

 

6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalità che si rendesse necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica.

 

 

Art. 8

(Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri)

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalità:

a) per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessità finanziarie con priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984. Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;

b) per gli enti locali, a decorre dal 1 gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'articolo 7 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalità dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilità e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

 

 

Art. 9

(Sperimentazione operativa)

 

1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, individua una o più regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1 gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei trasferimenti stessi.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica.

 

 

TITOLO III

CONTABILITÀ ANALITICA PER CENTRI DI COSTO

 

 

Art. 10

(Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)

 

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

 

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

 

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

 

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

 

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

 

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

 

 

Art. 11

(Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria)

 

1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

 

 

Art. 12

(Armonizzazione dei flussi informativi)

 

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'articolo 10.

 

2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.

 

3. Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione.

 

 

TITOLO IV

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

 

 

Art. 13

(Conto del bilancio)

 

1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.

 

 

Art. 14

(Conto generale del patrimonio)

 

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.

 

2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.

 

3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonchè gli indici di redditività della gestione stessa.

 

4. Le competenti ragionerie vigilano affinchè siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

 

5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

 

Art. 15

(Disposizione transitoria)

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato informatico previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente operativa, dalla predetta data del 1 gennaio 1999, anche sotto il profilo dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di servizio, l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana

 

 

... omissis ...

 

TABELLA A - (prevista dall'articolo 1, comma 8) Unità previsionali di base per il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998

 

TABELLA B - (prevista dall'art. 10, comma 3) Sistema di contabilità analitica dei costi

 

TABELLA C - (prevista dall'art. 14, comma 1) Beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica

Scadenze di: ottobre 2024
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