Decreto
Legislativo 7 agosto 1997, n. 279
"Individuazione
delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema
di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997 - Supplemento Ordinario n.
166
(Rettifiche
G.U. n. 202 del 30 agosto 1997 e n. 227 del 29 settembre 1997)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista
la legge 21 ottobre 1992, n. 421;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive integrazioni e modificazioni;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista
la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 1997;
Acquisito
il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto
il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato
nell'adunanza del 9 luglio 1997;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
luglio 1997;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Emana
Il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I
BILANCIO
DI PREVISIONE DELLO STATO
Art. 1
(Unità
previsionali di base)
1.
A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è
ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che
formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base
costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla
gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione
delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della
gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello
Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni,
individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche
pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività
amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi
ai cittadini.
2.
Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94,
e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le
unità previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi
dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di
accertamento e di controllo degli uffici finanziari.
3.
Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si
riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di
prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime
l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello
inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del
voto parlamentare.
4.
Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità
per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e
altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del
debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento,
comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini
conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche
della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a se
stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali
di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di
investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.
5.
In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente,
individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di
previsione.
6.
Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono
determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare
il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli
ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione
dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto
stabilito dalla legge 15 marzo
1997, n. 59. L'individuazione delle unità
previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di
riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa,
con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto
1990, n. 241, e 15 marzo 1997,
n. 59, nonchè dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
7.
Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente
introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno
precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note
preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati,
tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di
base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonchè il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle
relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di
esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di
previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento,
quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti
dell'Unione europea.
8.
Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base e di entrata e di
spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai
fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto
legislativo.
9.
La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno
di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede
alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione
dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio
sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali
di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.
Art. 2
(Criteri
e parametri di formazione delle previsioni)
1.
In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati
di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze
funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il
bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e
dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo
preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica
incrementale. Le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate
alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa
verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove
sussista l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate
esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti
sono preordinati.
2.
Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da
effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unità
previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei
residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di
tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del
corrispondente centro di responsabilità amministrativa. Alle eventuali
integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
(Gestione
del bilancio)
1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione.
2.
I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali
titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e
indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai
fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.
3.
Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della
gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4.
Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle
risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di
valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente
generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente
nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione
sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonchè alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti.
Art. 4
(Gestione
unificata delle spese strumentali)
1.
Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la
gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di
responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere
affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
2.
L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1,
nonchè degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal
Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3.
I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni
sono riferite provvedono a quanto necessario affinchè l'ufficio di gestione
unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle
spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva
pertinenza.
Art. 5
(Revisione
dei capitoli di spesa)
1.
Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli
oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale
in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della
medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad un
unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa
di supporto alle autorizzazioni di bilancio.
TITOLO II
INTEGRAZIONE
DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE GESTIONI DI BILANCIO E DI TESORERIA E RIORDINO DEL
SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA
Art. 6
(Integrazione
dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria)
1.
Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di
integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e
sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti
riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa
del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto,
fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati
soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali
confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.
Art. 7
(Nuove
modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica)
1.
Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre
1984, n. 720, è modificato, per le regioni e gli
enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e
nell'articolo 8.
2.
Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono
essere versate, per le regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse
intestati presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti locali,
nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle
provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da
interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi.
Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome si applicano le norme
statutarie e le relative norme di attuazione.
3.
Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma
2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere
prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma
1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa.
4.
I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei
pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di
inadempienza il tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale
dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a
versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente
all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato
per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria
statale e la data di riversamento.
5.
Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3
sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso
il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni
finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di
previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente,
previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì
dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a
borse di studio.
6.
Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalità che si rendesse
necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica.
Art. 8
(Gradualità
dell'applicazione dei nuovi criteri)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i
seguenti criteri e modalità:
a)
per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle
benzine spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti
correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non
concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema
bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720. Tali somme devono comunque essere
utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessità finanziarie con
priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema bancario ai
sensi della richiamata legge n. 720 del
1984. Dalle entrate da assumere a base per il
calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle concernenti il gettito
dell'accisa sulle benzine;
b)
per gli enti locali, a decorre dal 1 gennaio 1999, limitatamente ai comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti;
c)
all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche
introdotte dall'articolo 7 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con le decorrenze e le modalità dagli stessi previste.
Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi
propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai sensi
della legge 29 ottobre
1984, n. 720 e la graduale riduzione del limite di detenibilità
e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori
tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali. Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati.
Art. 9
(Sperimentazione
operativa)
1.
Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di
tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, individua una o più regioni e gli enti locali
nei quali, a partire dal 1 gennaio 1999 e per la durata di due anni, i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri
degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal
bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesorieri ad avvenuto
esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si
tiene conto delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei
trasferimenti stessi.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette
alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento
della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede,
attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto
dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalità di
trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a
realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica.
TITOLO III
CONTABILITÀ
ANALITICA PER CENTRI DI COSTO
Art. 10
(Sistema
di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni)
1.
Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività
prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica
fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse
umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le
connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche
riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le
metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le
rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei
sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.
2.
Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo
sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.
3.
Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto
legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi
necessario al controllo di gestione.
4.
I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di
responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne
seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
5.
I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno
luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi
dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che
esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In
base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle
rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli
indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di
economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di
competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94.
Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione
politica o di vertice.
6.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3.
Art. 11
(Raccordo
tra contabilità economica e contabilità finanziaria)
1.
Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità
analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante
dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste
integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di
contabilizzazione dei fenomeni di gestione.
Art. 12
(Armonizzazione
dei flussi informativi)
1.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative
necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo,
secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'articolo 10.
2.
Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate
dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, al quale i dati sono comunicati dalle
amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle
competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di
bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione
dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre
di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei
provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle
competenti amministrazioni.
3.
Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo
di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della
gestione.
TITOLO IV
RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO
Art. 13
(Conto
del bilancio)
1.
Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le
risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa
struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della
valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione
incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unità
previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la
valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in
relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di
efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.
Art. 14
(Conto
generale del patrimonio)
1.
Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine
di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione
economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore
classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al
presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono
essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
2.
Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice
civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti
dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel
Conto generale del patrimonio dello Stato.
3.
Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale
del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i
componenti positivi e negativi, nonchè gli indici di redditività della gestione
stessa.
4.
Le competenti ragionerie vigilano affinchè siano osservate le leggi e le disposizioni
in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato,
avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono
tenute a trasmettere.
5.
Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a
dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4.
Art. 15
(Disposizione
transitoria)
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1
gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un
programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato
informatico previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente
operativa, dalla predetta data del 1 gennaio 1999, anche sotto il profilo
dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di
servizio, l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova
struttura del bilancio dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana
...
omissis ...
TABELLA A - (prevista dall'articolo 1,
comma 8) Unità previsionali di base per il bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1998
TABELLA B - (prevista dall'art. 10, comma
3) Sistema di contabilità analitica dei costi
TABELLA C - (prevista dall'art. 14, comma
1) Beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica