DECRETO-LEGGE
25 settembre 2002, n.212
Misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica
e l'alta formazione artistica e musicale.
(GU n. 226 del 26-9-2002)
testo
in vigore dal: 27-9-2002
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di adottare misure per assicurare la
razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalita'
delle sedi scolastiche, nonche' di disporre interventi indifferibili,
anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca
scientifica e dell'alta formazione artistica e
musicale;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre
2002;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art.
1. Disposizioni
per la razionalizzazione della spesa nel settore della
scuola
1.
I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli
provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione
professionale di cui all'articolo 473 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di
soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta'
dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di
partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata
accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la
riconversione professionale si applica, nei confronti del personale
interessato, l'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.
Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della
legge
28 dicembre 2001, n. 448,
e' elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di
euro per l'anno 2003.
3.
All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di
euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
2. Accorpamenti
e sdoppiamenti di classi
1.
L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 agosto 2001, n. 333,
si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a
norma delle vigenti disposizioni.
2.
Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno
scolastico.
Art.
3. Finanziamento
degli uffici scolastici regionali
1.
Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati
all'applicazione dell'articolo 9 del decreto
del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio
1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse
finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati
dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie
nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti
nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi agli Uffici scolastici
regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio
2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche", sono
incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per
l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
2.
All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno
2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a
decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante
corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
4. Autorizzazioni
di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per
il diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di
edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale.
1.
Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare
situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti
stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa
complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali
costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla
base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.
Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti
universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle
predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3.
Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a
favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 1999, n. 508,
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
5. Compensi
per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e
progetti di ricerca
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge
28 dicembre 2001, n. 448,
al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti
di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle procedure
di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non
conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i
rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita'
istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi
medesimi.
2.
Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione
di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e
progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti
il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un
importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.
Art.
6. Valenza
dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai
Conservatori
1.
Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei
titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale
di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti
superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli
Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di
entrata in vigore della legge
21 dicembre 1999, n. 508,
all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I
diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base
all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di
specializzazione."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo
riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma
accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai
corsi di laurea specialistica presso le Universita'. I crediti acquisiti
ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi'
valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'."; c)
dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Ai fini
dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al
decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509,
i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".
Art.
7. Attivita'
di servizio per gli studenti universitari
1.
Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno
accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e
pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri
corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi
universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di
cui all'articolo 25, comma 2, della legge
2 dicembre 1991, n. 390,
ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in
particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative
culturali.
2.
Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5
dell'articolo 1 della legge
14 novembre 2000, n. 338,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nominata dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa
derivante dal funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non
superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo
utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".
Art.
8. Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 25 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti,
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la
funzione pubblica La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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