TESTO UNICO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI
(Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive
modificazioni ed integrazioni)
TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1
Presupposto dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
Articolo 2
Soggetti passivi
2.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per
la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la
residenza ai sensi del codice civile.
2-bis.
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o
territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
Base
imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli
prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo
10-bis.
2.
In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo
16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3.
Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a)
i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei
figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o
di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c)
abrogata;
d)
gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli
stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di
famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis)
la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Articolo 4
Coniugi e figli minori
1.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione
separata:
a)
i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e
seguenti del codice civile sono imputati a
ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota
stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi
dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per
l'intero ammontare;
b)
i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice
civile sono imputati per metà del loro ammontare
netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del
detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati
per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c)
i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori
sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un
solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli
sono imputati per l'intero ammontare.
Articolo
5
Redditi
prodotti in forma associata
1.
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei
conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo
d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3.
Ai fini delle imposte sui redditi:
a)
le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle
società in accomandita semplice secondo che siano state costituite
all'unanimità o a maggioranza;
b)
le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle
società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attività commerciali;
c)
le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per
l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società
semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino
alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente
in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza,
in base all'attività effettivamente esercitata.
4.
I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia
prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La
presente disposizione si applica a condizione:
a)
che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del
periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b)
che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro
effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo di imposta;
c)
che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver
prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5.
Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Articolo 6
Classificazione dei redditi
1.
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi
di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.
2.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi
della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e
gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
3.
I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da
qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati
redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a
tali redditi.
Articolo
7
Periodo
di imposta
1.
L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3
dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2.
L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative
alla categoria nella quale rientrano.
3.
In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta
in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono
tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del
comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello
stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno
percepiti.
Articolo 8
Determinazione del reddito complessivo
1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono
a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni.
2.
Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo
5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso
articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per
ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del
capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei
soci accomandatari.
3.
Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si
applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le
disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle società in
nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del
citato articolo 102.
Articolo 9
Determinazione
dei redditi e delle perdite
1.
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei
successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che
rientrano nella stessa categoria.
2.
Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi,
le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del
giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più
prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti in società o in
altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni
e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri.
3.
Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i
beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel
tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle
camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti
d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa
riferimento ai provvedimenti in vigore.
4.
Il valore normale è determinato:
a)
per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell'ultimo mese;
b)
per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o
quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in
proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le
società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei
conferimenti;
c)
per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere
a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5.
Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a
titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti
in società.
Articolo 10
Oneri deducibili
1.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri
sostenuti dal contribuente:
a)
i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che
concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b)
le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali
non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c)
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria;
d)
gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale
e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis)
le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il
reddito in anni precedenti;
e)
i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101,
sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis)
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e
premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a
tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive
istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si
applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da
accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993
alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del
predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal
datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedente il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene
conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui
sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari;
e-ter)
i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000
per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è
fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006
e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle
condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f)
le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g)
i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h)
le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge
al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti
ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero
della Chiesa cattolica italiana;
l)
le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517,
e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis)
il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter)
le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite
da persone fisiche.
2.
Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del
comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile
se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire
3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e
all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis)
del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12
che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito.
3.
Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società
semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della
imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce
un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la
possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora
abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
Articolo 10-bis
Deduzione
per assicurare la progressività dell'imposizione
1.
Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14
e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo
di 3.000 euro.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari
a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al
periodo di lavoro nell'anno.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la
deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non
cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di
pensione nell'anno.
4.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 3.
5.
La deduzione di cui ai commi precedenti
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro,
aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito
d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso
è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini
del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.
Articolo 11
Determinazione
dell'imposta
1.
L'imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10
e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui
all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a)
fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c)
oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d)
oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e)
oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo
precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800
euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la
differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.
2.
L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e
13-bis.
3.
Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al
contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma
3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis.
Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso
dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si
considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in
detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli
utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito
complessivo comprensivo del credito stesso e al netto (3) delle perdite di
precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter.
Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 14.
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a)
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1)
lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
2)
lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a
lire 60.000.000;
3)
lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a
lire 100.000.000;
4)
lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;
b)
per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e
gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per
l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1°
gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è
aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per
l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a
condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere
dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68
euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi
51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è
stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1)
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un
figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a
41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo
non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con
almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.
2.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera
a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli
altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri
deducibili.
4.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
Articolo 13
Altre
detrazioni
1.
Se alla formazione del reddito concorrono
uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a)
130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500
euro;
b)
235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500
euro;
c)
180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
d)
130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e)
25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a)
70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000
euro;
b)
170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000
euro;
c)
290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000
euro;
d)
230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500
euro;
e)
180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500
euro;
f)
130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g)
25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000
euro.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo
49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a)
80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400
euro;
b)
126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000
euro;
c)
80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000
euro.
4.
Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro.
Articolo 13-bis
Detrazioni
per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a)
gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b)
gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro
un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente
o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e
ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del
quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì,
delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a
dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di
contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7
milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello
stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o
all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri
accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c)
le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica,
diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie
in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani
guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non
spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito,
salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis)
le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla
parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle
predette spese;
c-ter)
le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio
1970, n. 381;
d)
le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile
e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali;
f)
i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal
contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500
mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato
la detrazione in sede di ritenuta;
g)
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i
beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio
delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo
di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e
realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero
di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e
degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis)
il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h);
i)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai
soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è
consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite
con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter)
le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo
di imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della
lettera i-bis).
1-bis.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni
liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento
bancario o postale.
1-ter.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta
lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al
presente comma.
1-quater.
Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la
spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2.
Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per
gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione
spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il
limite annuo di lire 12.000.000.
3.
Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
Articolo 13-ter
Detrazioni
per canoni di locazione
1.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a)
lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b)
lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
1-bis.
A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria
residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque
tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di
100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a)
lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b)
lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60
milioni.
Articolo 14
Credito
di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente è
attribuito un credito di imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1°
gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 105.
1-bis).
Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai
dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i
servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti
ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni.
2.
Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono
stati posti in pagamento.
3.
Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci,
associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4.
Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
5.
La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione
della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione
presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del
credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte
può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta
in base alla dichiarazione dei redditi.
6.
Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è
computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'articolo 18.
6-bis.
Il credito di imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli
utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di
acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui
alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile
(SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote
di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 87 del presente testo unico.
7.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni
agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai
contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo
comma dell'articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni
di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.
7-bis.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti
dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di
usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel
territorio dello Stato di una stabile organizzazione.
(1)
Le parole «al 51,51 per cento», con effetto dal 1° gennaio 2003, sono state
sostituite alle precedenti «al 53,85 per cento» dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 289/2002
(in «Guida Normativa» dell'8 gennaio 2003 n. 1).
(2)
Comma sostituito, con effetto dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 27, comma 18, della legge 448/2001
(in «Guida Normativa» dell'8 gennaio 2002 n. 2).
Articolo 15
Credito
di imposta per i redditi prodotti all'estero
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero,
le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in
detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta
italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il
reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
2.
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
3.
La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state
pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di
imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è
stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta
dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale
è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è
limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito
prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
4.
La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o
di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
5.
Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella
proporzione ivi stabilita.
Articolo 16
Tassazione
separata
1.
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a)
trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile
e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile;
altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della
cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme
risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte
dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile,
nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis)
le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto
della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per
altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le
indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c)
indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni
caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa;
c-bis)
l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto
legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d)
indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone;
e)
indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f)
indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g)
plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti
in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali
esercitate da più di cinque anni;
g-bis)
plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a
seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione;
h)
indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
i)
indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei
danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l)
redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione
e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi
imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle
società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è
superiore a cinque anni;
m)
redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati
ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale,
se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la
comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio
della liquidazione è superiore a cinque anni;
n)
redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del
contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
n-bis)
somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito
complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di
cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2.
I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di
imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al
quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3.
Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli
indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la
percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1
gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi
stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti,
se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
Articolo 16-bis
Imposizione
sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1.
I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o
l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i
redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non
residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altrititoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Articolo 17
Indennità
di fine rapporto
1.
Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a
ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta.
1-bis.
Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito
imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è
stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di
tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo
scaglione di reddito.
1-ter.
Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a
tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila
per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato
a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è
proporzionalmente ridotta.
2.
Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se
corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il
loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e
somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento
di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis.
Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla
cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma
pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data
del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3.
Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio
1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto
risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua
per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione
l'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4.
Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e
sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme,
si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme
e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis.
Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se
donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a),
l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la
tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme
indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.
5.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma
del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente
all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota
dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai
precedenti commi.
6.
Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del
comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre
somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Articolo
17-bis
1.
Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono
soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i
criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e
frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della
prestazione maturata, al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e
dei redditi già assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a
riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni
precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a
ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del
sostituto d'imposta. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17,
comma 1-bis.
2.
Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, nonché in caso di riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti e comunque quando l'importo annuo della prestazione
pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3.
Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione, le
prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota
determinata ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.
Articolo 18
Determinazione
dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1.
Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è
sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme
indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1
dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare conseguito o imputato l'aliquota corrispondente alla metà del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in
cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi
di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di
liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha
avuto inizio la liquidazione. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso
di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la
detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27
per cento.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno
di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota
dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo
netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3.
Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro
anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4.
Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo
pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2
dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno
degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati
devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5.
Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio.
Articolo 19
Scomputo
degli acconti
1.
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute
alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la
presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute
operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte
dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2.
Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i
crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello
dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del
secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati
separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è
superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Articolo 20
Applicazione
dell'imposta ai non residenti
1.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si
considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a)
i redditi fondiari;
b)
i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c)
i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 47;
d)
i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato;
e)
i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello
Stato mediante stabili organizzazioni;
f)
i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da
beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con
esclusione:
1)
delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81,
derivanti da cessione a titolo oneroso di pertecipazioni in società residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2)
delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da
cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di
merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da
cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti;
3)
dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari,
in mercati regolamentati;
g)
i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti non
residenti.
2.
Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti
dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni
nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a)
le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di
cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16;
b)
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
c)
i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e
di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d)
i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni
artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello
Stato.
Articolo 20-bis
Trasferimento
di sede all'estero
1.
Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che
esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini
delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La
stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.
Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze
relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si
applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della
residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile
organizzazione.
Articolo 21
Determinazione
dell'imposta dovuta dai non residenti
1.
Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e
sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il
disposto dei commi 2 e 3.
2.
Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere
a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3.
Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri
indicati alle lettere a), b), g), h), h-bis) e i) dello stesso articolo. Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Capo II
REDDITI
FONDIARI
Articolo 22
Redditi
fondiari
1.
Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di
rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2.
I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.
Articolo 23
Imputazione
dei redditi fondiari
1.
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il
reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito
dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se
non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e
non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito
d'imposta di pari ammontare.
2.
Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o
di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a
formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente
al suo diritto.
3.
Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso
del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
Articolo 24
Reddito
dominicale dei terreni
1.
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio
ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole
di cui all'articolo 29.
2.
Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono
pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli,
nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma
2 dell'articolo 51.
Articolo 25
Determinazione
del reddito dominicale
1.
Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e
classe di terreno.
2.
Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti
l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti
e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e
comunque ogni dieci anni.
3.
La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su
richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per
singole qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
4.
Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe d'estimo.
4-bis.
Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o
alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione
catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più
alta in vigore nella provincia.
Articolo 26
Variazioni
del reddito dominicale
1.
Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2.
Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a)
la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di
minore reddito;
b)
la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o
per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di
coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le
piantagioni.
3.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o
da circostanze transitorie.
4.
Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento
dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire
qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si
applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni
della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie,
purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni
risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale.
5.
Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo
disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in
sostituzione di quelle esistenti.
Articolo 27
Denuncia
e decorrenza delle variazioni
1.
Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo
26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale.
Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui
le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve
essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2.
Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1
dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.
3.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati
i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata presentata
entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata
dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4.
Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale.
Articolo 28
Perdite
per mancata coltivazione e per eventi naturali
1.
Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come
coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per
un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il
reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si
considera pari al trenta per cento di quello determinato a norma dei precedenti
articoli.
2.
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto
ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe
d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita,
si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal
possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio
tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto,
sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio
delle imposte.
3.
Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici
erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti
nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali
dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle
imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone
delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito
dominicale relativo a ciascuna di esse.
4.
Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente
interposti.
Articolo 29
Reddito
agrario
1.
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione
impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di
attività agricole su di esso.
2.
Sono considerate attività agricole:
a)
le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b)
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;
c)
le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che
abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli
animali allevati su di esso.
3.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata.
4.
Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2
dell'articolo 24.
Articolo 30
Imputazione
del reddito agrario
1.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a
formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del possessore,
a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2.
Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la
quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare
alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal
quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la
decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato
o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia
ripartito in parti uguali.
Articolo 31
Determinazione del reddito agrario
1.
Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
2.
Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni
dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle
previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3.
Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono
anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma
associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche
dall'affittuario o da uno degli associati.
4.
Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma
4-bis dell'articolo 25.
Articolo 32
Perdite
per mancata coltivazione e per eventi naturali
1.
Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera
inesistente.
Articolo 33
Reddito dei fabbricati
1.
Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile
da ciascuna unità immobiliare urbana.
2.
Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni
stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti
integranti delle unità immobiliari.
3.
Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le
unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i
monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e
19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì,
produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
3-bis.
Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui
all'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è
attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare
il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.
Articolo 34
Determinazione
del reddito dei fabbricati
1.
Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge
catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2.
Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle
unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di
procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3.
Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe,
ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo
reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione
avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento
dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4.
Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato
comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis.
Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto
forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di
cui al comma 1, il reddito e` determinato in misura pari a quella del canone di
locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la
riduzione è elevata al 25 per cento.
4-ter.
abrogato
4-quater.
abrogato
Articolo 35
Variazioni
del reddito dei fabbricati
1.
Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare
differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa,
l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del
comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso
classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito
lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di
locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello
stesso fabbricato o in fabbricati viciniori.
2.
Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona
censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima
diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.
Articolo 36
Decorrenza
delle variazioni
1.
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo
35 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono
verificati i presupposti per la revisione.
Articolo 37
Fabbricati
di nuova costruzione
1.
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è
destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Articolo 38
Unità
immobiliari non locate
1.
Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle
adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli
stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal
possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione,
il reddito è aumentato di un terzo.
Articolo 39
Costruzioni
rurali
1.
Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o
porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al
possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a)
alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che
le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b)
al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 e
di quelli occorrenti per la coltivazione;
c)
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione;
d)
alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle
attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 29.
Articolo 40
Immobili
non produttivi di reddito fondiario
1.
Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o
dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad
imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il
medesimo periodo temporale ivi indicato.
Capo III
REDDITI
DI CAPITALE
Articolo 41
Redditi
di capitale
1.
Sono redditi di capitale:
a)
gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti
correnti;
b)
gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli
altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di
massa;
c)
le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e
1869 del codice civile;
d)
i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e)
gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della
lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e
dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile,
salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;
g)
i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di
soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati
da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis)
i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter)
i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies)
i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
h)
gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono
essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento
incerto.
2.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli
di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; si considerano similari alle
obbligazioni:
a)
abrogata
b)
i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto legge 15 marzo
1927, n. 436, convertito dalla legge 19
febbraio 1928, n. 510;
c) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi
indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono
ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione
dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi,
né di controllo sulla gestione stessa.
Articolo
42
Determinazione
del reddito di capitale
1.
Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o
altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei
redditi di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41 è compresa
anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata
o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati
od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o
affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni
ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i
valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione
dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41
sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la
parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento o il parametro
assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera
interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di
cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera
sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati
o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel
periodo di durata del rapporto.
2.
Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono
percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze
non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata
per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3.
Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
4.
I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e
di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis.
Le somme od il valore normale dei beni distribuiti, anche in sede di riscatto o
di liquidazione, dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonché le
somme od il valore normale dei beni percepiti in sede di cessione delle
partecipazioni ai predetti organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto, liquidazione o
cessione e l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data di
sottoscrizione od acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è
rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.
4-ter.
I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41 sono
costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di
prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata
senza tener conto dei rendimenti finanziari.
Articolo 43
Versamenti
dei soci
1.
Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai
loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle
dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento è stato
fatto ad altro titolo.
2.
La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e
ai consorzi dai loro associati o partecipanti.
Articolo 44
Utili da
partecipazione in società ed enti
1.
Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di
ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione
delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di
nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto
capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le
somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
2.
In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i
soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la
riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata
distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte
dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente,
ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che
dispongono diversamente.
3.
Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle
società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito
di imposta di cui all'articolo 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile
proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel
comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle
ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da
quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette
operazioni.
4.
Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per
gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Articolo 45
Redditi imponibili ad altro titolo
1.
Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri
proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali
o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2.
I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d'impresa.
Capo IV
REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE
Articolo 46
Redditi di lavoro dipendente
1.
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto
la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro
dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2.
Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a)
le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b)
le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Articolo 47
Redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente
1.
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a)
i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per
cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b)
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro
dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di
lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c)
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a
collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti
di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un
rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni
non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro
dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49,
comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d)
le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attività libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f)
le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g)
le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le
indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27
dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni
vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h)
le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione
sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio
dell'erogazione;
h-bis)
le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
comunque erogate;
i)
gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;
l)
i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.
2.
I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla
legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3.
Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1
l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni
previste dall'articolo 13.
Articolo 48
Determinazione
del reddito di lavoro dipendente
1.
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2.
Non concorrono a formare il reddito:
a)
i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per
l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue
fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire
6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni;
b)
le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a
fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c)
le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d)
le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie
di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e)
i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo
47;
f)
l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da
parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis)
le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
g)
il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla
percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis)
la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;
h)
le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro
in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera
b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal
datore di lavoro;
i)
le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta.
2-bis.
Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
3.
Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le
disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al
prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a
lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4.
Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a)
per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b)
in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso
applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a
rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172;
c)
per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in
mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto
per il godimento del fabbricato;
c-bis)
per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si
assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto
nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale,
riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data della sua emanazione.
5.
Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio,
ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di
rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi
di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6.
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti
per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre
variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilità della presente disposizione.
7.
Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3
milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni
per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le
indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di
lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8.
Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i
servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad
esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella
misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli
emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilità di quella di cui al comma 5.
8-bis.
In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle
retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
9.
Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria
relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte
all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
Articolo 48-bis
Determinazione
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1.
Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di
seguito specificato:
a)
abrogata
a-bis)
ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria,
esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per
cento;
b)
ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di
rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti
stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1
dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c)
per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella
misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
d)
per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1,
dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla
lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis)
i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai
soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la
pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10,
comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente
nel periodo d'imposta lire sei milioni;
d-ter)
per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1,
dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, se determinabili.
Capo V
REDDITI
DI LAVORO AUTONOMO
Articolo 49
Redditi
di lavoro autonomo
1.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e
professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da
quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui
alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2.
Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a)
abrogata
b)
i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o
inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali;
c)
le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo
41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d)
le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e)
le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
f)
i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.
3.
Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di
lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le
disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.
Articolo 50
Determinazione
del reddito di lavoro autonomo
1.
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della
professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde.
2.
Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione esclusi gli
immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5
sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore a 1.000.000 di lire. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a
contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla
rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono
deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative
all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in
quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro
successivi.
3.
Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel
comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il
costo unitario non è superiore a 1.000.000 di lire, nella misura del 50 per cento;
nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e
di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della
rendita catastale anche se utilizzati in base a contratto di locazione
finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili
nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli immobili utilizzati.
3-bis.
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le
spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di
cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
4.
abrogato
5.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente
non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per
cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese
di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di
oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni
strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute
per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono
deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
6.
Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il
disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote delle indennità di cui alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e
professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo
62.
6-bis.
Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o
affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli
ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il
lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista
ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
7.
abrogato
8.
I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 49 sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; le partecipazioni agli
utili e le indennità di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito
per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla
lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in
denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle spese.
8-bis.
In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base
imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è
determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e
dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta
idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Capo VI
REDDITI
DI IMPRESA
Articolo 51
Redditi
di impresa
1.
Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate
nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b)
e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se
non organizzate in forma di impresa.
2.
Sono inoltre considerati redditi di impresa:
a)
i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del
codice civile;
b)
i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline,
laghi, stagni e altre acque interne;
c)
i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino
ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 87 nonché
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
3.
Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate nel presente articolo.
Articolo 52
Determinazione
del reddito di impresa
1.
Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato
apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo
all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni del presente testo unico.
2.
Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e
5-bis, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo
8.
Articolo 53
Ricavi
1.
Sono considerati ricavi:
a)
i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b)
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati
e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c)
i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società
ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87,
comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa;
d)
le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
e)
i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
f)
i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2.
Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1
destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2-bis.
Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel
bilancio.
Articolo 54
Plusvalenze
patrimoniali
1.
Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito:
a)
se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b)
se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento dei beni;
c)
abrogata
d)
se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore,
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
2.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili
e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano
iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in
denaro eventualmente pattuito.
2-bis.
I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono
alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte.
Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui siano comunque realizzati.
3.
Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4.
Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore
a tre anni o ad un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la
disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali
negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in
data più recente.
5.
Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende,
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. Il
trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non
costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I
criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito
dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della
società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno
solo di essi.
5-bis.
abrogato
6.
La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non
costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Articolo 55
Sopravvenienze
attive
1.
Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a
fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio
in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2.
Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 vengono
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a
norma del comma 4 del detto articolo.
3.
Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:
a)
le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
di danni diversi da quelli considerati alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 53 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54;
b)
i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1
dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono
a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote
costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non
oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione
di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio
1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale
pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.
4.
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura
fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in
accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la
riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o
preventivo.
5.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale
del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Articolo 56
Dividendi
e interessi
1.
Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si
applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2.
Gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Si applicano le disposizioni
degli articoli 14 e 44.
3.
Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e h) del
comma 1 dell'articolo 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare
maturato nell'esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
3-bis.
abrogato
3-ter.
Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti “pronti contro
termine” che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono
a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di
durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a
pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare
il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
4.
Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
Articolo 57
Proventi
immobiliari
1.
I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio
dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato
secondo le disposizioni del Capo II per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 84 per quelli situati all'estero.
2.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel
comma 1 non sono ammessi in deduzione.
Articolo 58
Proventi
non computabili nella determinazione del reddito
1.
Non concorrono alla formazione del reddito:
a)
i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b)
i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
c)
le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
d)
le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a
n) del comma 1 dell'articolo 16, quando ne è richiesta la tassazione separata a
norma del comma 2 dello stesso articolo.
Articolo 59
Variazioni
delle rimanenze
1.
Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione
non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte
per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che
seguono.
2.
Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate
attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo
complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro
quantità.
3.
Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto
all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è
diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti
esercizi, a partire dal più recente.
3-bis.
Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della
media ponderata o del “primo entrato, primo uscito” o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta
dall'applicazione del metodo adottato.
4.
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei
commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo
mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato
moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di
formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il
minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente
comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non
risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.
5.
I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al
termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute
nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le
forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6.
Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente
costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze
delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore
così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione
che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8.
Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di
valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono
state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi.
Articolo 60
Opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale
1.
Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine
le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione
del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2.
La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle
maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di
clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente
stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere,
forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in
base ai corrispettivi liquidati.
3.
Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio
contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per
cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i
corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della
riduzione è elevata al 4 per cento.
4.
I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione
parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva
variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è
stata definitivamente stabilita.
5.
In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in
bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e
imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o
ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle
imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del
reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla
data in cui è rilasciata.
6.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna
opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi
del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della
scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della
collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
7.
Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta
estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai fini dell'articolo 72
ancorché non risultanti in bilancio.
Articolo 61
Valutazione
dei titoli
1.
I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al
termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1,
2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1-bis.
Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro
termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei
titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2.
Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore
e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed
aventi uguali caratteristiche.
3.
Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è
determinato:
a)
per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b)
per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani
o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e
3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle
diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio
regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data
in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le
deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
c)
per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4
dell'articolo 9.
3-bis.
Le riduzioni di valore di cui alla lettera b), del comma 3, relative ad azioni
e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti
alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che
consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni
necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.
4.
In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di
riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci
della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna
voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero
complessivo delle azioni.
5.
L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società
stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle
singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione
dei versamenti e delle remissioni di debito effettuate a copertura di perdite
per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante
dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo
dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si
tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di
perdite della società emittente.
5-bis.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli,
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53.
Articolo 62
Spese
per prestazioni di lavoro
1.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo
di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1
dell'articolo 65.
1-bis.
Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative
al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio
destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche
finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che
costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4,
lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in
uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per
esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo
d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
1-ter.
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è
elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il
titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un
autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per
una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al
costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di
potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
1-quater.
Le imprese autorizzate all'auto-trasporto
di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in
relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto.
2.
Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o
dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o
affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo
5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti.
3.
I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti;
quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche
se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4.
Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli
associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito
dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei
profitti e delle perdite.
Articolo 63
Interessi
passivi
1.
Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2.
Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a)
non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora
accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di
rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a
formare il reddito;
b)
i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la
sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c)
le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma
dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio;
d)
i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero
ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge
non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e)
i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi
stabilita;
f)
le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli
incrementi formati nell'esercizio;
g)
i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano
nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso
articolo.
3.
Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da
imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate
o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole
acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli
interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi
passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma
senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non
ammessi in deduzione.
4.
Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma
del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.
Articolo 64
Oneri
fiscali e contributivi
1.
Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2.
Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, la deduzione è ammessa, per quote
costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
3.
Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono
deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni
delle commissioni tributarie.
4.
I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in
base a formale deliberazione dell'associazione.
Articolo 65
Oneri
di utilità sociale
1.
Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei
dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria
o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per
mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2.
Sono inoltre deducibili:
a)
le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di
ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui
alla lettera g) dell'articolo 10, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b)
le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato;
c)
le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione
universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto
che effettua l'erogazione stessa;
c-ter)
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le
attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
c-quater)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali
e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi
necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli
scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono,
nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
c-quinquies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine
di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato;
c-sexies)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
c-septies)
le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
c-octies)
abrogata
c-octies.1)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire
o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge;
c-nonies)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei
beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività
culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un
dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo
scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i
beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al
37 per cento della differenza.
c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi,
statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-
ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a)
del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attività di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al
conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare
delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso
che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza.
c-undecies)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di
ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della
sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il
predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto
erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti
erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
2-bis.
Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di
fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il
pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il
soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al
medesimo comma 1.
3.
abrogato
4.
Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel
comma 1 dell'articolo 62 non sono ammesse in deduzione.
Articolo
66
Minusvalenze
patrimoniali sopravvenienze passive e perdite
1.
Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la
determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'articolo 54.
1-bis.
Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le
disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati
regolamentati italiano o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello
determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
semestre.
1-ter.
Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4,
del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di
ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente
alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.
2.
Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o
altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3.
Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di
essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali.
4.
Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e
in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
8.
5.
I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al
costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si
applica la lettera b) del comma 3 dell'articolo 61.
5-bis.
abrogato
Articolo 67
Ammortamento
dei beni materiali
1.
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene.
2.
La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà
per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi.
3.
La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla
più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La
misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei
due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia
stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita
riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento
anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio
in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze,
la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei
limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in
particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio
dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono
deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare
prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in
eccedenza alle quote non dedotte.
4.
Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima
indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono
deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai
precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore
alla metà della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la
differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore
utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5.
In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
6.
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è
consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in
cui sono state sostenute.
7.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal
bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo
di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul
costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel
corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del
possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per
specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro
delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la
deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente
a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene
conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8.
Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la
deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per
oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con
lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei
contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3.
8-bis.
abrogato
8-ter.
abrogato
9.
Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario.
10.
Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore
sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura
del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50
per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria,
a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis)
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella
misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata
al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Articolo
68
Ammortamento
dei beni immateriali
1.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative
al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
decimo del costo.
2.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3.
Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio
sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.
4.
Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.
Articolo 69
Ammortamento
finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1.
Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è
consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la
deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2.
La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il
costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il
numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le
frazioni. In caso di modifica della durata della concessione la quota
deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in
cui la modifica è stata convenuta.
3.
In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura
pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4.
abrogato
5.
Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche
sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento
sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario
della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi
anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 76.
Articolo 70
Accantonamenti
di quiescenza e previdenza
1.
Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono
deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2.
I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale
hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei
due successivi.
2-bis.
È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari,
se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del
passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2. Se
l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi
successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare
complessivamente maturato.
3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1
dell'articolo 16.
Articolo 71
Svalutazione
dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1.
Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili
in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche
degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su
crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è
più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
2.
Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore
nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se
in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
3.
Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a
Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle
esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in
ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60
per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini
del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo
delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di
copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli
accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla
fine dell'esercizio.
4.
Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono
anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la
rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.
5.
Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore
di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente
alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su
crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
6.
Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di
cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei
crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del
valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e
finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del
fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in
bilancio.
Articolo 72
Accantonamenti
per rischi di cambio
1.
Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili
nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in
valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e
titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e
il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o
del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese
in cui sono sorti. La differenza si considera negativa in caso di diminuzione
del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti
e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine
o da contratti di assicurazione.
2.
Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 è superiore
all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la
deduzione è ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa è pari o
inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la
deduzione non è ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il
reddito dell'esercizio.
3.
Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati
nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che
non trova copertura nel fondo.
4.
Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle
rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a
fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di
cui agli articoli 54 e 66.
5.
Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e
i debiti già risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio
dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziché secondo il cambio del giorno o
del mese in cui sono sorti.
Articolo 73
Altri
accantonamenti
1.
Gli accantonamenti ad apposito fondo del passivo a fronte delle spese per
lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile
quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa
complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se
negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.
2.
Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere
pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di
ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere
della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La
deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento
del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare
complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due
esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del
fondo l'eccedenza è deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quinto. L'ammontare del fondo non utilizzato concorre a formare il
reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3.
Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da
concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al
30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri
relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti
fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali
differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o
passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
4.
Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
5.
Per le concessioni di opere pubbliche in corso alla data di entrata in vigore
del presente testo unico le imprese concessionarie possono avvalersi delle
disposizioni del comma 2 dandone comunicazione scritta all'ufficio delle
imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al primo esercizio iniziato a partire dalla data stessa e
imputando al fondo l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte a norma
dell'articolo 67.
Articolo 74
Spese
relative a più esercizi
1.
Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono
state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi
ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito
agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito
dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3
dell'articolo 55.
2.
Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui
sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura
di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni
distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi
erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non
si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al
periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.
3.
Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi
1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
4.
Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova
costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti
i primi ricavi.
Articolo 75
Norme
generali sui componenti del reddito d'impresa
1.
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le
precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2.
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a)
i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e
per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è
assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b)
i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3.
I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare
il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle
perdite.
4.
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle
perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli
che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono
deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e
delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in
conformità alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono
il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri
proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in
cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le
apposite scritture nel successivo comma 6.
5.
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi
o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono
indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad
attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 63.
5-bis.
Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui
al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi,
fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri
componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini
del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un
ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
6.
abrogato
Articolo 76
Norme
generali sulle valutazioni
1.
Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei
beni senza disporre diversamente:
a)
il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b)
si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni
materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la
quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi
relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi
passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano
imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla
cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c)
il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze
iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
c-bis)
per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e
sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il
costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la
quota maturata nell'esercizio.
2.
Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con
riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta
estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni
dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in
valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si
valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto
delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data
di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. La
valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti
e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di
obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per
le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è
consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
3.
I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi
di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2
dell'articolo 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è
inferiore o superiore a dodici mesi.
4.
In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei
precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
5.
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel
territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti,
dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del
comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli
accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica
anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel
territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di
vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o
lavorazione di prodotti.
6.
La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in
un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7.
Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio
delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.
7-bis.
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di
un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter.
Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata
alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi
ammontari dedotti.
7-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile
l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
Articolo 77
Beni
relativi all'impresa
1.
Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed
ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa
nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice
civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi
all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati
nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili.
2.
Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3.
Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti
nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,
compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati
esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
3-bis.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio
personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo
determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attività relative
all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile ovvero,
per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili.
Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in
corso alla data dell'iscrizione.
Articolo 78
Imprese
di allevamento
1.
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali
oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa
nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse
incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione.
2.
Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera
c).
3.
Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono
esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del
rapporto, non si configuri l'impresa familiare.
4.
Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non
avvalersi delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 79
Imprese
minori
1.
Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il
regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di
cui all'articolo 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma
1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate
sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e
diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli
59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 55 e
diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 66.
2.
abrogato
3.
Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono
deducibili a norma dell'articolo 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di
accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 70 sono
deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo
18 del decreto indicato al comma 1.
4.
abrogato
5.
Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'articolo 57, ai
commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 75, ai
commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 76 e all'articolo 77. Si applica inoltre,
con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il
reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell' ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 75.
6.
Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura
inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal
successivo articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
6-bis.
Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli
articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente
articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.
7.
Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le
attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle
finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22
ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è
ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento
dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a
150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180
milioni di lire.
8.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il
reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di
deduzione forfettaria di spese non documentate, di 31,83 euro a per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 52,20 euro
per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 (154,94 euro) per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto
dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro
durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di
accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di
queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della
legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le
lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.
9.
abrogato
Articolo 80
Imprese
minime abrogato
Capo VII
REDDITI
DIVERSI
Articolo 81
Redditi
diversi
1.
Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o
da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente:
a)
le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni o degli edifici;
b)
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte
del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c)
le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al
capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le
associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo
87, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni,
i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o
al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di
diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di
soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le
partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale
di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate;
c-bis)
le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'articolo 87, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni;
c-ter)
le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate
mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di
cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli
preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater)
i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati
mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare
a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di
ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di
interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti
finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies)
le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati,
realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero
rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d)
le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla
sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti
artistici, scientifici o sociali;
e)
i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli
dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f)
i redditi di beni immobili situati all'estero;
g)
i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49;
h)
i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni
immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di
aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in
caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate
concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis)
le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle
aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo periodo;
i)
i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l)
i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m)
le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi
erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche.
1-bis.
Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1,
si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, i certificati e
diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente;
in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si
considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in
data più recente.
1-ter.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a
condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti
complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di
lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater.
Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e
c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o
chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti
all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a
titolo oneroso.
Articolo 82
Plusvalenze
1.
Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
1-bis.
abrogato
2.
Per i terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 acquistati
oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su
terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore
normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere
ovvero a quello di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o
donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative
denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di
ogni altro costo successivo inerente, nonché della imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili e di successione.
3.
Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 sono sommate
algebrigamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
4.
Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81
sono sommate algebrigamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed
alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 81; se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza
può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
5.
Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo
percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo
od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere
inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione,
con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione,
si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli
effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta,
il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto
per donazione, si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote
o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il
costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, diverse da quelle
immobiliari o finanziarie, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle
perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei
redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere
cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti
vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate
da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si
assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati
ai sensi dell'articolo 76, comma 7, nel periodo di imposta in cui la
plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi
criteri stabiliti per le plusvalenze.
6.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a)
dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore
di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b)
qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, i corrispettivi
percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il
superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c)
per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d)
per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo
di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del
corrispettivo della cessione;
e)
per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 81, il
corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o
diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
f)
nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la
plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di
acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo
d'imposta.
7.
I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81, sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze,
minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i
commi 5 e 6. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia
stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel
periodo d'imposta in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine
stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione
siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo
81, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze
o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 6. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono
a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 81.
8.
Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma
1 dell'articolo 81, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi
percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i
corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere
inerente alla loro produzione con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di
capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi; nonché i
redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi.
Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 6.
9.
abrogato
Articolo 83
Premi,
vincite e indennità
1.
I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta,
senza alcuna deduzione.
2.
Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m)
del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Articolo 84
Redditi
di natura fondiaria
1.
I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria, non
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello
Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il
periodo di imposta in cui sono percepiti.
2.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla
formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di
imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di
imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei
fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di
imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese.
Articolo 85
Altri
redditi
1.
I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono
reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per
cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a
titolo oneroso.
2.
I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e
le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate
alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma
dell'articolo 54.
TITOLO II
IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 86
Presupposto
dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
Articolo 87
Soggetti
passivi
1.
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a)
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b)
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;
c)
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio
dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;
d)
le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non
residenti nel territorio dello Stato.
2.
Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si
comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi
nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo
unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma
1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5.
3.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
4.
L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla
legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli
scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si
applica in ogni caso agli enti non residenti.
Articolo 88
Stato
ed enti pubblici
1.
Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2.
Non costituiscono esercizio di attività commerciali:
a)
l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b)
l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di
enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie
locali.
Articolo 89
Base
imponibile
1.
L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, del capo III per gli enti non
commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non
residenti di cui alla lettera d).
Articolo 90
Periodo
di imposta
1.
L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una
obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 94 e
102.
2.
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della
società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la
durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o
dall'atto costitutivo o è determinata in due o più anni il periodo di imposta è
costituito dall'anno solare.
3.
L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni
relative alle categorie nelle quali rientrano.
4.
Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui
agli articoli 57 e 78 sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si
effettua anche ai fini delle disposizioni di cui ai commi 2, 7 e 8
dell'articolo 67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 73.
Articolo 91
Aliquota
dell'imposta
1.
L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 34
per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
Articolo 91-bis
Detrazione
di imposta per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis,
limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i
cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché
dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società
o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla metà, nonché dell'onere di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter).
2.
abrogato
Articolo 92
Crediti
di imposta
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti
all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
Articolo 93
Scomputo degli acconti
1.
I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute
alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo
19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2.
Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di
imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta.
L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli
interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Articolo 94
Riporto
o rimborso delle eccedenze
1.
Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti
di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai
precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha
diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa
al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
1-bis.
Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova
copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso
dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato
prima degli altri crediti d'imposta ed è portato in detrazione fino a
concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali è
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili
comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi
d'imposta ammesse in diminuzione.
1-ter.
Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 14.
Capo II
SOCIETÀ
ED ENTI COMMERCIALI
Articolo 95
Reddito
complessivo
1.
Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, è
considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni degli
articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni del
presente capo.
2.
Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del Capo VI del Titolo I,
relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche
per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 3
dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori.
Articolo 96
Dividendi
esteri
1.
Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito per il 40 per cento del loro ammontare. Tuttavia, la parte di detti
utili che non concorre a formare il reddito rileva agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale
comma. Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti
dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono
deducibili limitatamente, per ciascun periodo di imposta, all'ammontare che
eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi
del presente comma.
1-bis.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da
società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica
europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del
Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.
1-ter.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli
utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare
corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in
deduzione.
Articolo 96-bis
Dividendi
distribuiti da società non residenti
1.
Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non
residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta
nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta
ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del
reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
a)
riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del
Consiglio del 23 luglio 1990;
b)
risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
c)
è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di
opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
–
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
–
selskabsskat in Danimarca;
– Korperschaftsteuer in Germania;
– phòros eisodhmatow Nomikvn prosvpvn
kerdoskopikoy xarakthra in Grecia;
–
impuesto sobre sociedades in Spagna;
– impôt sur les sociétés in Francia;
–
corporation tax in Irlanda;
– impôt sur le revenu des collectivités
nel Lussemburgo;
–
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
–
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
–
corporation tax nel Regno Unito,
o
a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte
sopraindicate.
2-bis.
A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del
Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera
c) del comma 2.
2-ter.
Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni
in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad
un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un
livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un
adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono
essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.
3.
abrogato
4.
abrogato
5.
Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la
quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili
che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6.
Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 113 le disposizioni di cui
ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti
indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
7.
abrogato
Articolo 97
Sopraprezzi
di emissione e interessi di conguaglio
1.
I sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla
formazione del reddito.
Articolo 98
Prestiti
obbligazionari
1.
Per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota
determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
Articolo 99
Annullamento
di azioni proprie
1.
In caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni
proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o
precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni
annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla
formazione del reddito.
Articolo 100
Cessioni
obbligatorie di partecipazioni sociali
1.
La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le
plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto
comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a
norma del settimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216, come modificato dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Articolo 101
Oneri
fiscali
abrogato
Articolo 102
Riporto
delle perdite
1.
La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per
la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per
l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di
essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potrà tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di
imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e
dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94.
1-bis.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalità
previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo
dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.
1-ter.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza
delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del
soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi,
anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in
fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta
in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi
od anteriori. La limitazione non si applica qualora:
a)
le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto
che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che
controlla il controllante di questi;
b)
le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello
di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a
quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo
2425, lettera A), numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo
2425, lettera B), numero 9, lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40
per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Articolo 103
Imprese
di assicurazione
1.
Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative sono deducibili, oltre quelli previsti nel capo VI del
titolo I, gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve
tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge.
2.
Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel
predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi
dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata
di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.
3.
Le plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio ai fini del margine di
solvibilità obbligatorio per legge non concorrono a formare il reddito fino a
quando il relativo fondo di integrazione non sia distribuito ai soci anche
mediante riduzione del capitale sociale; le quote di ammortamento dei beni
strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior
valore ad essi attribuito.
4.
Alle società e agli enti di cui al presente articolo che percepiscono proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, è
attribuito un credito di imposta pari a un decimo dell'ammontare dei proventi
stessi. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14.
Articolo 103-bis
Enti
creditizi e finanziari
1.
Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i
componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni
fuori bilancio, in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da
contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che
assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione
la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli,
valute o tassi d'interesse.
2.
La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli
articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti
negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del
contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura
dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a)
per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani
o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b)
per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 61;
c)
per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87;
d)
in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
2-bis.
I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti,
diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le
operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
3.
Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di
copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi,
i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito,
secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni
hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e
passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A
tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione
di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività
e passività o di insiemi di attività e passività.
Articolo 104
Banca
d'Italia e Ufficio italiano dei cambi
1.
Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano
dei cambi non si tiene conto:
a)
degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni
legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il
Ministero del tesoro;
b)
abrogata
c)
delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e
debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e
accantonate in apposito fondo del passivo.
2.
Si applica la disposizione del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 76,
nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-bis.
Articolo 105
Adempimenti
per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti
1.
Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, le
società e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare
complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare
complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4.
2.
Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte
liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2)
del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili
ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte
applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene
conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della
deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli
altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 44, nonché
delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo 44.
3.
In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione
dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla
lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del
periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di
detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di
distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di
distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine
riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è
deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti
periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura,
la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di
una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'articolo 105-bis.
4.
Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1)
l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del
51,51 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri
articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare
il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta
imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che
hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è
stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato
di cui all'articolo 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili
di cui al numero 2) è computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi
indicato, utilizzato in detrazione della società o dell'ente secondo le
disposizioni del citato articolo 94, comma 1-bis.
5.
Indipendentemente dalla utilizzabilità da parte dei soci o partecipanti del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a)
e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al
51,51 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 degli utili di
esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonché delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa
deliberazione non è stato stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a).
6.
Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i
decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del
comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi
dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1
verificatisi nell'esercizio.
7.
Gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il
credito d'imposta di cui all'articolo 14 ovvero è attribuito il credito
d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis,
devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
o, in mancanza, in apposita comunicazione.
8.
Nel caso di omessa comunicazione in conformità a quanto previsto nel comma
precedente, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962.
La misura di tali sanzioni è raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o
partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.
Articolo 105-bis
Versamenti
integrativi
1.
Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai
fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le società
e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono
incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105
di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o
fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo
dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione è
stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va
assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata
nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo
periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonché quelle
degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Articolo 106
Credito d'imposta relativo alla distribuzione di utili
fruenti di agevolazioni territoriali
1.
Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili fruenti
dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo
2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64,
rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui
al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui
al numero 1 di tale comma. A tal fine gli utili assoggettati a tassazione ai
sensi dei citati articoli con l'aliquota ridotta alla metà, si considerano come
utili che non concorrono a formare il reddito per il 50 per cento del loro
ammontare.
Articolo 106-bis
Credito
per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo
1.
L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui
all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i
quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è
riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri
previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.
Articolo 107
Compensazione
e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio
1.
Se il reddito in base al quale è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente
accertato in misura più elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui
l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari a quello
dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello
dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione,
aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
2.
Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi
in base al cui ammontare è stata calcolata e applicata la maggiorazione
dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per
l'esercizio in cui il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di
un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a
tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato
degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3.
Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 è superiore a quello
dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti
dell'articolo 94.
Capo III
ENTI
NON COMMERCIALI
Articolo 108
Reddito
complessivo
1.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e
diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di
quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano
attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente
senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione.
2.
Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.
2-bis.
Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a)
i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b)
i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
Articolo 109
Determinazione
dei redditi
1.
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli
enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in
base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si
applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni
del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2.
Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo
di tenere la contabilità separata.
3.
Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti
promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono
deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli
immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
4.
Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
che esercitano attività commerciali, le spese relative all'opera prestata in
via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis.
Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono
esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano
osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta
a norma di legge dagli stessi enti.
Articolo
109-bis
Regime
forfetario degli enti non commerciali
1.
Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche,
dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di
lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n.
66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei
ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di
redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella
seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui
agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a)
attività di prestazioni di servizi:
1)
fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;2) da lire 30.000.001 a lire
600.000.000, coefficiente 25 per cento;
b)
altre attività:
1)
fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2)
da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed
altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3.
Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno
qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4.
L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è
revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5.
Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
Articolo 110
Oneri
deducibili
1.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione
del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere
a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643, la deduzione è ammessa, per quote
costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le
somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di
imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.
Articolo 110-bis
Detrazione
d'imposta per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis, i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della
detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
Articolo 111
Enti
di tipo associativo
1.
Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o
partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni,
dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme
versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi
associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2.
Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali,
salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 108, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle
quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componente del reddito di impresa o come redditi diversi
secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di
occasionalità.
3.
Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4.
La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi
prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di
acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di
alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e
aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni
circolari.
4-bis.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette
attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel comma 3.
4-ter.
L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è
considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater.
Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche
in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di
lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in
entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a)
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b)
obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c)
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte
a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e)
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di
cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai
sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse
abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello
locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
4-sexies.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.
Articolo 111-bis
Perdita
della qualifica di ente non commerciale
1.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2.
Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a)
prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b)
prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c)
prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate
istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalità e le quote associative;
d)
prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto
alle restanti spese.
3.
Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono
meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario
di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve
essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta in
cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni
sportive dilettantistiche.
Articolo 111-ter
Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
1.
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle
società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo
svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive
finalità di solidarietà sociale.
2.
I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Capo
IV
SOCIETÀ
ED ENTI NON RESIDENTI
Articolo 112
Reddito
complessivo
1.
Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera
d) del comma 1 dell'articolo 87 è formato soltanto dai redditi prodotti nel
territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2.
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati
nell'articolo 20, tenendo conto, per i redditi di impresa, anche delle
plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle
attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non
conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti
da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 e
le plusvalenze indicate nell'articolo 20, comma 1, lettera f).
Articolo 113
Società ed enti commerciali
1.
Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è
determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto
dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in
Italia.
2.
In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le
disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del
comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo
110, comma 1, terzo periodo.
2-bis.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la
disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.
3.
Per la determinazione del reddito complessivo delle società semplici e delle
associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni
caso le disposizioni del comma 2.
4.
Per le società di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Articolo 114
Enti
non commerciali
1.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le
disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo
110, comma 1, terzo periodo.
1-bis.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione
spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito
complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo
periodo.
2.
Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dei commi 2, 3 e 3-bis) dell'articolo 109.
2-bis.
Sono altresì deducibili:
a)
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e
di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali,
senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del
patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione
delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della
medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani
di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento
di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di
destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza
la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità
delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione
ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza
delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi
di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle
associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per
sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo
dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti;
c)
le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione
degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi
relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati
al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5
della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
2-ter.
Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e
competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti
privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse
sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per
l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini
possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi
non imputabili ai beneficiari.
TITOLO III
IMPOSTA
LOCALE SUI REDDITI
Articolo 115
Presupposto
dell'imposta
1.
Presupposto dell'imposta locale sui redditi è il possesso di redditi fondiari,
di capitale, di impresa e diversi prodotti nel territorio dello Stato, ancorché
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
2.
Sono esclusi dall'imposta:
a)
i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di
imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;
b)
i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
c)
i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma
del comma 4 dell'articolo 5;
d)
i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 81;
e)
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
e-bis)
i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate
prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei
soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli
apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i
soci, non sia superiore a tre.
Articolo 116
Soggetti
passivi
1.
Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le
società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e
gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque
residenti.
2.
Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Articolo 117
Redditi
prodotti nel territorio dello Stato
1.
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati
nell'articolo 20.
2.
Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato si considerano
prodotti nel territorio stesso anche i redditi derivanti da attività
commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione
e contabilità separate.
3.
Nei confronti delle società e degli enti non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel
territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 112.
Articolo 118
Base
imponibile
1.
L'imposta si applica:
a)
per le persone fisiche e per le società semplici, sui singoli redditi
determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito delle imprese
familiari è assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori;
b)
per le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato, sul reddito determinato con i criteri stabiliti nel
titolo I;
c)
per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per quelli non residenti con
stabile organizzazione nel territorio stesso, sul reddito complessivo
determinato con i criteri stabiliti nel titolo II, diminuito dei redditi
prodotti fuori del territorio dello Stato. Il reddito complessivo è assunto al
lordo degli accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di
precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
d)
per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I.
2.
Ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'articolo 63 e all'articolo 75,
comma 5, non si tiene conto dei redditi esclusi dall'imposta ai sensi del comma
4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Articolo 119
Periodo
di imposta
1.
L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma.
2.
Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione dei redditi al
periodo di imposta valgono le disposizioni dei titoli I e II.
Articolo 120
Deduzioni
1.
Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone fisiche si deduce
una quota pari al 50 per cento del rispettivo ammontare e comunque non
inferiore a 8 né superiore a 16 milioni di lire ragguagliati ad anno, a
condizione che il contribuente presti la sua opera nell'impresa e tale
prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
2.
Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che
esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense
aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le
imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce una
ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di
cui al comma 1, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca
l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in
misura non inferiore a 2 milioni né superiore a 4 milioni di lire ragguagliate
ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni
di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti.
3.
Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa derivanti
dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della deduzione, ferme restando
le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è
imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.
4.
La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con riferimento alla quota
di reddito spettante a ciascuno dei soci che prestano la propria opera
nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici,
in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato.
5.
La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a
condizione che l'imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti indicati nei commi
stessi.
6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di impresa dei
titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di organismi cooperativi
esercenti l'attività di autotrasporto di merci ai quali sono applicate le forme
e le modalità previdenziali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Articolo 121
Aliquota
dell'imposta
1.
L'imposta è applicata con l'aliquota del 16,2 per cento.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo 121-bis
Limiti di
deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi
di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni
1.
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a
motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili secondo i seguenti criteri:
a)
per l'intero ammontare relativamente:
1)
agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2)
ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d'imposta;
b)
nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di
cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla
lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in
forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per
cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società
semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della
parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e
gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i
ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al
costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di
noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire
1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di
cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono
essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno
precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2.
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le
minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra
l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
3.
Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di
cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della
deduzione delle relative quote di ammortamento.
Articolo 122
Trasformazione
della società
1.
La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e
il valore di avviamento.
2.
In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito
del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha
effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili
prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei
profitti e delle perdite.
3.
Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma
dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con
indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in
caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta
l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44.
4.
Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta le riserve
costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1
dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel
periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano
iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di
imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi
siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le
ipotesi il credito d'imposta a norma dell'articolo 14 a condizione che la
dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte
dall'articolo 105.
Articolo 123
Fusione
di società
1.
La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse, comprese quelle relative
alle rimanenze e il valore di avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze
risultanti dalle situazioni patrimoniali prescritte dall'articolo 2502 del
codice civile non si considerano iscritte in bilancio.
2.
Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o
incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio
per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento
delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre, e delle
plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della
differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate
annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle
società stesse risultante dalle scritture contabili.
3.
Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o
incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o
incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi
4 e 5.
4.
I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società
fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante
dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati
ricostituiti nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi
tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia
avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale
complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del
capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono
a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in
caso di distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza;
quelli che anteriormente alla fusione sono stati imputati al capitale delle
società fuse o incorporate si intendono trasferiti nel capitale della società
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in
caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5.
Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società
incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società
risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non
eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo
bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la
situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della
società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di
cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40
per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute
dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la
perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della
determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha
ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima
dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel
bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.
6.
Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra
l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è
determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
società, in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle
perdite.
7.
L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli
effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è
chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a
quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società
incorporante.
Articolo 123-bis
Scissione
di società
1.
La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova
costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze
dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al
valore di avviamento. Le plusvalenze e le minusvalenze risultanti dai progetti
di scissione redatti a norma dell'articolo 2504-octies del codice civile o
dalle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'articolo 2504-novies dello
stesso codice non si considerano iscritte in bilancio.
2.
Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non
si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio
delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma
dell'articolo 2504-novies del codice civile. In quest'ultima ipotesi non
concorrono a formare il reddito di ciascuna società beneficiaria le plusvalenze
iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle
azioni o quote delle società scisse annullate e il valore risultante dalle
scritture contabili della corrispondente quota del patrimonio netto della
società stessa.
3.
Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né
distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i
soci della società scissa, fatta salva l'applicazione del comma 3 dell'articolo
44 in caso di conguaglio.
4.
Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni
soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 54,
comma 4 e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e,
in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle
rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli
elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i
rispettivi titolari.
5.
Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia
alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso
di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in
caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto
imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
6.
Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società
scissa si considera già dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di
scissione parziale, dalla suddetta società, per importi proporzionali alle
quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali,
specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano
il valore stesso. Se la scissione non ha effetto retroattivo, il fondo di cui
all'articolo 72 si imputa in proporzione ai rischi di cambio esistenti nel
giorno in cui ha effetto la scissione; la valutazione deve essere effettuata
secondo i criteri ivi previsti. Qualora non sia possibile correlare il valore
dei fondi ai predetti elementi, l'attribuzione proporzionale è effettuata con
riguardo alle quote di patrimonio netto attribuite alle società beneficiarie.
7.
Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per
i beni di cui agli articoli 59 e 61 le disposizioni del precedente comma 4
trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo
di formazione in capo alla società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle
corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le
società beneficiarie.
8.
In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società
preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura
risultante alla data in cui ha effetto la scissione. In particolare:
a)
i beni di cui al precedente comma ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti
proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel
periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;
b)
le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di
cui all'articolo 67, comma 7, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate
alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e
delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese
relative a più esercizi e agli accantonamenti.
9.
I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio della società
scissa debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie secondo le quote
proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, i fondi della
società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta
dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società
scissa, i fondi debbono essere ricostituiti dalle beneficiarie che acquisiscono
tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria che abbia omesso la
ricostituzione si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate
per le fusioni dal comma 4 dell'articolo 123 per la società incorporante o
risultante dalla fusione.
10.
Le perdite fiscali della società scissa sono attribuite a norma del comma 4,
alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle disposizioni del comma 5
dell'articolo 123, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti
le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società
risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal
progetto di scissione di cui all'articolo 2504-octies ovvero dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies.
11.
Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione
è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2504-decies del
codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo
2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di
scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura
dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per
la fase posteriore a tale periodo.
12.
Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta
anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di
scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di
scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto
di scissione.
13.
I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti
obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di
scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la
competenza dell'ufficio delle imposte dirette della società scissa. Se la
designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per
prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili
in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro
debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari
previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai
suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14.
Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono
indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti
e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la
propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa
e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a
ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di
conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita
l'attestazione di cui al comma 10 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Se la società scissa o quella designata
non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si
applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.
15.
Nei confronti della società soggetta all'IRPEG beneficiaria della scissione di
una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del
secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si
applicano anche, in quanto possibile, rispettivamente i commi 3 e 4
dell'articolo 122, considerando a tal fine la società scissa come trasformata
per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.
16.
abrogato
Articolo 124
Liquidazione
ordinaria
1.
In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa
relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della
liquidazione è determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle
perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i
presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le
società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di
inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella in cui
ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
2.
Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve
essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione
si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla
residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio
è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma
dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo
conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di
tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa
presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già
tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, si considerano definitivi
e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3.
Per le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si
protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla
residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio
è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo
conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizi anteriori
all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi
dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la
liquidazione si protrae per più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha
avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i
redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme
percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorché già tassati separatamente a
norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per
i periodi di imposta di competenza.
4.
Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57, comma 1 compresi nella
liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo
definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di
cui ai commi 2 e 3.
Articolo 125
Fallimento
e liquidazione coatta
1.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di
impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la
dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è
determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e
in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito
complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei
soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2.
Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura
del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi
è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo
attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del
procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3.
Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle
cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento
o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o
dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
netto dell'imposta locale sui redditi, è imputato all'imprenditore, ai
familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si è
chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le
disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non
compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4.
L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al
periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui ai
commi 2 e 3 ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli
immobili di cui all'articolo 57, comma 1, e di quelli personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione
l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di
durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo
ricavato dalla vendita.
Articolo 126
Applicazione
analogica
1.
Le disposizioni degli articoli da 122 a 125 valgono, in quanto applicabili,
anche nei casi di trasformazione, fusione, liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle società.
Articolo 127
Divieto
della doppia imposizione
1.
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso
presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
Articolo 127-bis
Disposizioni
in materia di imprese estere partecipate
1.
Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente,
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una
impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in
proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente
ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai
soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3.
Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si
applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di società controllate e
società collegate.
4.
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati,
con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di
altri criteri equivalenti.
5.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra
che la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel
territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui
al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente.
6.
I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono
assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.
I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI,
nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4 e 67, comma 3. Dall'imposta così
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte
pagate all'estero a titolo definitivo.
7.
Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al
comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo
comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino
a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli
importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
Articolo 128
Accordi
internazionali
1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al
contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia
imposizione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 129
Terreni
e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali
di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla
rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella
del canone di affitto.
2.
In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale
di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura
pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti
nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
Articolo 130
Società
civili
1.
Ai fini delle imposte sui redditi le società civili esistenti alla data di
entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo 204, commi primo e
secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società
in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attività commerciali. Alle società civili costituite
in forma di società per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo
204, si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a questo
tipo di società.
Articolo 131
Eredità
giacente
1.
Se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso
del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è
determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il
chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, e secondo quelle del capo
III del titolo II, se il chiamato è soggetto all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti
concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di
imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3
dell'articolo 7, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono
in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo
11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione
della eredità.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione
dell'eredità sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora
concepito.
3.
Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi è applicata
in via definitiva in ciascun periodo di imposta.
Articolo 132
Campione
d'Italia
1.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di
cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone
limitrofe intervenuta nel triennio.
2.
I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in
euro.
3.
Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio
fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione
d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione
elvetica.
Articolo 133
Riferimenti
legislativi ad imposte abolite
1.
Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a determinati
ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal 1° gennaio 1974 va
inteso come fatto agli stessi redditi nell'ammontare netto determinato ai fini
delle singole categorie di reddito previste dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
2.
Se il riferimento è fatto alla non assoggettabilità all'imposta complementare progressiva
sul reddito complessivo, la condizione si considera soddisfatta quando il
reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e
47, lettere a) e b), il predetto ammontare viene elevato di lire 360 mila per
ogni reddito di lavoro dipendente considerato.
3.
Se il riferimento è fatto ad un reddito complessivo netto agli effetti
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo non superiore ad
un determinato ammontare indicato nella legge, la condizione si considera
soddisfatta quando il reddito complessivo netto determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da
tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta, non supera l'ammontare indicato nella legge stessa, aumentato come
previsto nel comma 2 quando alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi di lavoro dipendente.
4.
Se il riferimento è fatto ad un ammontare dell'imponibile dell'imposta
complementare progressiva sul reddito complessivo iscritto a ruolo, la
condizione si considera soddisfatta se il reddito complessivo, determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, aumentato dei redditi
esenti da tale imposta, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, o assoggettati a ritenuta a titolo
di imposta, non supera la somma indicata dalla legge, aumentata di lire 240
mila per il contribuente, di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia
che risulti a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale
l'imposta è dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro dipendente.
5.
Se il riferimento è fatto alla quota esente dall'imposta complementare
progressiva sul reddito o ad un suo multiplo, tale ammontare è determinato in
lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6.
Se il riferimento è fatto ad una quota o ad un determinato ammontare del
reddito imponibile di una o più categorie dell'imposta di ricchezza mobile, il
riferimento stesso va fatto per le categorie B e C/1 ai redditi netti di lavoro
autonomo e di impresa determinati ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti
di lire 360 mila, e per la categoria C/2 ai redditi di lavoro dipendente ed
assimilati determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di
lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va fatto alla
quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della società o associazione,
diminuito di lire 360 mila, imputabile all'interessato.
7.
Se il riferimento è fatto alla non iscrizione nei ruoli dell'imposta sui
redditi di ricchezza mobile, la condizione si intende soddisfatta se il contribuente
non possiede redditi di impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare
superiore a lire 360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o
redditi diversi.
8.
Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
esse somme non si tiene conto agli effetti della verifica dei limiti stabiliti
dalle singole leggi per la concessione dei benefici medesimi.
9.
Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere i certificati da cui
risultino le condizioni previste nel presente articolo, il richiedente deve
dichiarare se ed in quale misura possiede redditi assoggettati a ritenuta a
titolo di imposta e redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601.
10.
Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al comma 9 anche in
base a dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione, resa
dall'interessato ad un funzionario dell'ufficio competente. Alla dichiarazione
si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Per il rilascio dei certificati
sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1) e 4) della tabella
allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
11.
Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì per il rilascio di
certificati concernenti la presentazione della dichiarazione dei redditi e la
situazione reddituale da essa risultante.
Articolo 134
Redditi
dei fabbricati
1.
Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno effetto le
modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata ai sensi del comma 2
dell'articolo 34 le rendite catastali dei fabbricati saranno aggiornate
mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti annualmente, per singole
categorie di unità immobiliari urbane, con decreto del Ministro delle finanze
su conforme parere della Commissione censuaria centrale.
2.
Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla rendita catastale
aggiornata per oltre un quinto di questa, il reddito è determinato in misura
pari a quella del canone di locazione ridotto di un quarto. Per i fabbricati
siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di
Burano la presente disposizione si applica con riferimento al canone di
locazione ridotto di due quinti anziché di un quarto; per i fabbricati
strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali
trasformazioni, la presente disposizione si applica con riferimento al canone
di locazione ridotto di un terzo, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo
40. Fino al termine medesimo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 129 si
applicano con riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3.
L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni e
integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i
coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino
allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Il mutamento di destinazione
degli immobili medesimi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli
immobili vincolati determinano la decadenza dall'agevolazione tributaria, ferma
restando ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali ne dà al competente ufficio delle imposte immediata comunicazione,
dal ricevimento della quale inizia a decorrere il termine per la rettifica
della dichiarazione dei redditi.
Articolo 135
Disposizioni
in materia di agevolazioni tributarie
1.
Restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
e successive modificazioni, e da leggi speciali, le agevolazioni disposte a
favore di consorzi e di cooperative dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598, e successive modificazioni.
Articolo 136
Entrata
in vigore
Il
presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987.