DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23 DICEMBRE 1978, N. 915
TESTO UNICO DELLE NORME IN
MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
(GU n. 028
suppl.ord. del 29/01/1979)
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visto l' art. 87 della
Costituzione ;
Visto l' art.13 della
legge 29 novembre 1977, n.875;
Udito il parere della speciale
commissione parlamentare di cui al predetto art.13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del
consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;
Decreta:
È approvato il testo unico,
allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
Pertini
Andreotti - Pandolfi
Visto, il guardasigilli:Bonifacio
Registrato alla corte dei conti,
addì 27 gennaio 1979
Atti di governo, registro n.20,
foglio n.4
ANNESSO A
Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra
Art.1.
Pensione,
assegno o indennità di guerra
La pensione, assegno o indennità
di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di
doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello stato nei confronti di
coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità
fisica o la perdita di un congiunto.
Titolo I dei soggetti del diritto a pensione di guerra
Art.2.
Soggetti
militari o ad essi equiparati
Ai militari delle forze armate,
agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie
della croce rossa Italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge
30 marzo 1943, n.123 , assumono di diritto la qualità di militarizzato, che
abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia
derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro
congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la
morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni,
nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo
unico.
Spetta la pensione, l'assegno o
l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche
ai militari dei corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi
militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro
congiunti.
La pensione, assegno o indennità
di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o
servizi ausiliari impiegati, per conto dell'organizzazione delle nazioni unite,
nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.1746 , e, in
caso di morte, ai loro congiunti.
Art.3.
Categorie
speciali di soggetti militari e ad essi equiparati
Hanno diritto a pensione, assegno
o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti
previsti nel primo comma dell' art.2 :
A) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero
austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori
annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini Italiani
in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;
B) i militari, anche volontari, del corpo di occupazione che tenne
la città di fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di
morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino
al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città e nel territorio di fiume ed in
Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro
congiunti;
C) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione;i cittadini
Italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il
riconoscimento delle campagne di guerra;i cittadini Italiani che, successivamente
all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di
liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate
Italiane o alleate;i cittadini Italiani che hanno partecipato, dopo la predetta
data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali
partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle forze armate nelle
quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro
congiunti;
D) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della
sedicente repubblica sociale Italiana e, in caso di morte, i loro congiunti,
nonché le appartenenti al corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o
lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti
operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;
E) i cittadini Italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato
servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche
nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume,
Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;
F) gli alto atesini e le persone residenti prima dell'1 gennaio 1940
nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di
Sant'orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45,
delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in
caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia
conservato la cittadinanza Italiana o l'abbia riacquistata prima della data di
entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi
dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato
termine di tre mesi.
I soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne
decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni,
anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai
ruoli delle forze armate dello stato per il comportamento tenuto negli
avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;
G) gli appartenenti
all'amministrazione della pubblica sicurezza, al corpo nazionale dei vigili del
fuoco, all'unione nazionale protezione antiarea ed alla croce rossa Italiana e,
in caso di morte, i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle
operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi
competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente
impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state
effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree
o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di
tempo superiore a quindici giorni;
H) gli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni,
o contratto infermità invalidanti in dipendenza dello intervento nella guerra
civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti.
Gli invalidi di cui alla presente
lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle
annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione
al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia
ascrivibile alla prima categoria;
I) i cittadini Italiani
appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18
luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;
L) i militari delle forze armate
dello stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità
invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al
6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, i loro
congiunti;
M) i militari già appartenenti ai
reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro
congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini Italiani;
N) i cittadini che, non
verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di
diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla
competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui
alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di
guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
Art.4.
Dipendenza
da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte
La morte o l'invalidità dà
diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni
o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per
causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal
servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità
riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in
reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi
militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente
comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui
all'ultimo comma del precedente art.2 .
Non si considerano reparti
operantoperanti quelli dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali
servizi, o perché designati per particolari impieghi, salvo che siano stati
impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui
tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa
di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione
del servizio militare in tempo di guerra.
Art.5.
Dipendenza
da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo
stato di prigionia
La morte o l'invalidità
determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo
stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di
servizio di guerra, salvo prova contraria.
Ai fini della liquidazione del
trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare
trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il
militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa
grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.
Art.6.
Dipendenza
da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte
Spetta la pensione, l'assegno o
l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state
determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di
servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti
alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero
quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche,
presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di
pace.
Sono anche considerati attinenti
alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni
di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli
obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del
diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti
a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
In tutti i casi considerati nel
secondo e terzo comma del presente articolo, la circostanza che il militare non
sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni
fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o
richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da
parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di
guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad
accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è
stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.
Il servizio prestato in uffici,
che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di
guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte
derivino da azioni belliche.
Ai militari addetti in
stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da
privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si
applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di
decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.
Art.7.
Esclusione
per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di
guerra per i soggetti militari ed equiparati.
Non spetta pensione, assegno o
indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o
colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano
relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
Non hanno relazione col servizio
di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori
etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il
militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il
servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle
invalidità, alcuna nociva influenza.
Art.8. Soggetti civili
Sono
liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini Italiani
divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini Italiani morti per qualsiasi
fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata della
invalidità o del suo aggravamento, o della morte.
Sono considerati fatti di guerra,
agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di
forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla
preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati
alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle
stesse.
Sono considerate dipendenti da
fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni
riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa
nemica.
È sempre presunta la dipendenza da
fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da
fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un
minorenne, nonché la lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di
ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello stato
verso i responsabili.
Sono liquidate pensioni, assegni o
indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da
privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese
estero o comunque ad opera di forze nemiche.
Sono liquidate, altresì, pensioni,
assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica
dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle
dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa
dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro
congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.
Art.9.
Categorie
speciali di civili
Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di
guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel
primo comma dell' art.8:
A) I cittadini Italiani e fiumani
divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel
territorio di fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in
caso di morte, i loro congiunti;
B) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti
ovunque avvenuti, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze
armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di
guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni
belliche, siano stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, i loro
congiunti;
C) i cittadini Italiani divenuti
invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero,
dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e, in caso di
morte, i loro congiunti;
D) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente
politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie Italiane, dalla
data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con
decreto del presidente della repubblica, in esecuzione della legge 24 luglio
1951, n.660 , e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia
derivata la morte;
E) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine
con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato, ad opera di elementi
slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico
dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro
congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
F) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o
lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953
e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti
medesimi;
G) i cittadini Italiani perseguitati politici o razziali, divenuti
invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o
in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni o congiunti di tali
cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si
applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n.96, e successive modificazioni
ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;
H) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni
di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi
diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole
provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente
da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su
immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite
o lesioni;
I) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle
circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n.296 , e, in caso di morte, i
loro congiunti.
Art.10.
Presunzione
di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi
È presunta la morte per causa di
servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei
quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico
ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.
È pure presunta la morte del
militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso è
scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il
nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
È presunta altresì la morte a
causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in
occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di forze armate
nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi
altro fatto di guerra.
Titolo II della pensione assegno o indennità di guerra
Art.11.
Pensione,
assegno o indennità
Il militare che, per effetto di
ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di
guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di
guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità
personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella a hanno
diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo
di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento economico spettante
per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla
tabella c annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia
una di quelle contemplate nell'allegata tabella b, è corrisposta una indennità
per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione
di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità
della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo
ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante allo
invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa
generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il
limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non
spetti pensione od assegno temporaneo.
Le infermità non esplicitamente
elencate nelle tabelle a e b debbono ascriversi alle categorie che comprendono
infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di
applicazione delle tabelle a e b allegati al presente testo unico.
Qualora ad uno stesso soggetto
siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella a
ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella b, le due
attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due
trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento
complessivo che sarebbe spettato allo invalido qualora le infermità
classificate alla tabella b fossero state ascritte all'ottava categoria della
tabella A.
Art.12.
Norme
generali sull'assegno temporaneo
L'assegno temporaneo è liquidato
per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.
Entro i sei mesi anteriori alla
scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti
sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in
pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie
previste dalla tabella a, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora
l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B. ove la menomazione non
venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla
scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.
L'invalido affetto da lesioni o
infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a
conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano
riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle
categorie previste dalla tabella a annessa al presente testo unico.
Il provvedimento da adottare alla
scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data
della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di
liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a
quella della scadenza.
Qualora l'assegno temporaneo sia
stato conferito per lesione o infermità previste dalla tabella e annessa al
presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia
riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento
inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di
superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento
economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore
decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia
riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori
accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.
Art.13.
Proroga
dell'assegno temporaneo
Qualora alla scadenza del periodo
di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente
direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base
agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza
dell'assegno temporaneo, la direzione provinciale del tesoro deve inviare
apposita segnalazione alla direzione generale delle pensioni di guerra che, ove
non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento,
autorizza il pagamento dell'assegno, a titolo di proroga, anche oltre il
predetto termine triennale.
Nei casi di mutamento di categoria
con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è
imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle
rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a
recupero.
Nel caso in cui allo invalido non
venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma
corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.
Art.14.
Grandi
invalidi di guerra
Ai titolari di pensione o di
assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di
grandi invalidi di guerra.
Art.15.
Assegni
spettanti ai grandi invalidi
In aggiunta alla pensione od
all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate
nella tabella e, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno
per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella
stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o
infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima
categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella e compete, in
aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non
riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto
nella lettera h della tabella E.
Art.16.
Assegni di
cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o
mutilazioni dipendenti da causa di guerra.
Nel caso in cui con una invalidità
ascrivibile alla prima categoria della tabella a coesistano altre infermità, al
mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non
riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa
tabella F.
Quando con una invalidità
ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per
cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria
risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito
dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in
decimi, di cui al primo comma del successivo art.17, derivante
dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere
calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella f
rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per
coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Quando con una invalidità
ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente
ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà
tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna
delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di
guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa ta