Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 23-12-1978 n° 915 - Decreti Presidente Repubblica

23-12-1978 n° 915 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 23 dicembre 1978, n, 915
Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 DICEMBRE 1978, N

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 DICEMBRE 1978, N. 915

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

(GU n. 028 suppl.ord. del 29/01/1979)

 

Preambolo

 

Il Presidente della Repubblica

Visto l' art. 87 della Costituzione ;

Visto l' art.13 della legge 29 novembre 1977, n.875;

Udito il parere della speciale commissione parlamentare di cui al predetto art.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

 

Decreta:

 

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

Pertini

Andreotti - Pandolfi

Visto, il guardasigilli:Bonifacio

Registrato alla corte dei conti, addì 27 gennaio 1979

Atti di governo, registro n.20, foglio n.4

 

 

ANNESSO A

Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

 

 

Art.1.

Pensione, assegno o indennità di guerra

 

La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

 

 

Titolo I dei soggetti del diritto a pensione di guerra

 

 

Art.2.

Soggetti militari o ad essi equiparati

 

Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della croce rossa Italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n.123 , assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.

 

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

 

La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'organizzazione delle nazioni unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.1746 , e, in caso di morte, ai loro congiunti.

 

 

Art.3.

Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati

 

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell' art.2 :

 

A)  gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini Italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;

B)  i militari, anche volontari, del corpo di occupazione che tenne la città di fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città e nel territorio di fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;

C)  i partigiani combattenti per la lotta di liberazione;i cittadini Italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra;i cittadini Italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate Italiane o alleate;i cittadini Italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;

D)  i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente repubblica sociale Italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonché le appartenenti al corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;

E)  i cittadini Italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;

F)  gli alto atesini e le persone residenti prima dell'1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza Italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.

I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

G) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'unione nazionale protezione antiarea ed alla croce rossa Italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

H) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dello intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti.

Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

I) i cittadini Italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;

L) i militari delle forze armate dello stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, i loro congiunti;

M) i militari già appartenenti ai reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini Italiani;

N) i cittadini che, non verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

 

 

Art.4.

Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte

 

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

 

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui all'ultimo comma del precedente art.2 .

 

Non si considerano reparti operantoperanti quelli dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali servizi, o perché designati per particolari impieghi, salvo che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

 

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

 

 

Art.5.

 

Dipendenza da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo stato di prigionia

 

La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

 

Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.

 

 

Art.6.

Dipendenza da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte

 

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

 

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

 

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

 

In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la circostanza che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.

 

Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

 

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

 

 

Art.7.

Esclusione per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di guerra per i soggetti militari ed equiparati.

 

Non spetta pensione, assegno o indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

 

Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle invalidità, alcuna nociva influenza.

 

 

Art.8. Soggetti civili

Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini Italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini Italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata della invalidità o del suo aggravamento, o della morte.

 

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

 

Sono considerate dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

 

È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché la lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello stato verso i responsabili.

 

Sono liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

 

Sono liquidate, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

 

 

Art.9.

Categorie speciali di civili

 

Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell' art.8:

A) I cittadini Italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in caso di morte, i loro congiunti;

B)  i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, i loro congiunti;

C) i cittadini Italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e, in caso di morte, i loro congiunti;

D) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie Italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del presidente della repubblica, in esecuzione della legge 24 luglio 1951, n.660 , e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

E) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

F)  i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti medesimi;

G)  i cittadini Italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni o congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n.96, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;

H) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni;

I) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n.296 , e, in caso di morte, i loro congiunti.

 

 

 

Art.10.

Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi

 

È presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

 

È pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

 

È presunta altresì la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra.

 

 

Titolo II della pensione assegno o indennità di guerra

 

 

Art.11.

Pensione, assegno o indennità

 

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella a hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.

 

Il trattamento economico spettante per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla tabella c annessa al presente testo unico.

 

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella b, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante allo invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione od assegno temporaneo.

 

Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle a e b debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle a e b allegati al presente testo unico.

 

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella a ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella b, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato allo invalido qualora le infermità classificate alla tabella b fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

 

 

Art.12.

Norme generali sull'assegno temporaneo

 

L'assegno temporaneo è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

 

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella a, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B. ove la menomazione non venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.

 

L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella a annessa al presente testo unico.

 

Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

 

Qualora l'assegno temporaneo sia stato conferito per lesione o infermità previste dalla tabella e annessa al presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

 

 

Art.13.

Proroga dell'assegno temporaneo

 

Qualora alla scadenza del periodo di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno temporaneo, la direzione provinciale del tesoro deve inviare apposita segnalazione alla direzione generale delle pensioni di guerra che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno, a titolo di proroga, anche oltre il predetto termine triennale.

 

Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

 

Nel caso in cui allo invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

 

 

Art.14.

Grandi invalidi di guerra

 

Ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi di guerra.

 

 

Art.15.

Assegni spettanti ai grandi invalidi

 

In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella e, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa.

 

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella e compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera h della tabella E.

 

 

Art.16.

Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra.

 

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella a coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F.

 

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma del successivo art.17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella f rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

 

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella