DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23 DICEMBRE 1978, N. 915
TESTO UNICO DELLE NORME IN
MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA
(GU n. 028
suppl.ord. del 29/01/1979)
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visto l' art. 87 della
Costituzione ;
Visto l' art.13 della
legge 29 novembre 1977, n.875;
Udito il parere della speciale
commissione parlamentare di cui al predetto art.13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del
consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;
Decreta:
È approvato il testo unico,
allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
Pertini
Andreotti - Pandolfi
Visto, il guardasigilli:Bonifacio
Registrato alla corte dei conti,
addì 27 gennaio 1979
Atti di governo, registro n.20,
foglio n.4
ANNESSO A
Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra
Art.1.
Pensione,
assegno o indennità di guerra
La pensione, assegno o indennità
di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di
doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello stato nei confronti di
coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità
fisica o la perdita di un congiunto.
Titolo I dei soggetti del diritto a pensione di guerra
Art.2.
Soggetti
militari o ad essi equiparati
Ai militari delle forze armate,
agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie
della croce rossa Italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge
30 marzo 1943, n.123 , assumono di diritto la qualità di militarizzato, che
abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia
derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro
congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la
morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni,
nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo
unico.
Spetta la pensione, l'assegno o
l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche
ai militari dei corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi
militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro
congiunti.
La pensione, assegno o indennità
di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o
servizi ausiliari impiegati, per conto dell'organizzazione delle nazioni unite,
nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.1746 , e, in
caso di morte, ai loro congiunti.
Art.3.
Categorie
speciali di soggetti militari e ad essi equiparati
Hanno diritto a pensione, assegno
o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti
previsti nel primo comma dell' art.2 :
A) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero
austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori
annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini Italiani
in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;
B) i militari, anche volontari, del corpo di occupazione che tenne
la città di fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di
morte, i loro congiunti, nonché i volontari che, anche successivamente e fino
al 31 marzo 1922, parteciparono, nella città e nel territorio di fiume ed in
Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro
congiunti;
C) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione;i cittadini
Italiani che, per l'attività svolta in qualità di patrioti, abbiano ottenuto il
riconoscimento delle campagne di guerra;i cittadini Italiani che, successivamente
all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di
liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate
Italiane o alleate;i cittadini Italiani che hanno partecipato, dopo la predetta
data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali
partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle forze armate nelle
quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro
congiunti;
D) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della
sedicente repubblica sociale Italiana e, in caso di morte, i loro congiunti,
nonché le appartenenti al corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o
lesioni o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti
operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;
E) i cittadini Italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato
servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche
nelle provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume,
Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;
F) gli alto atesini e le persone residenti prima dell'1 gennaio 1940
nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di
Sant'orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45,
delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in
caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia
conservato la cittadinanza Italiana o l'abbia riacquistata prima della data di
entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi
dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato
termine di tre mesi.
I soggetti di cui alle lettere d),
e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne
decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni,
anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai
ruoli delle forze armate dello stato per il comportamento tenuto negli
avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;
G) gli appartenenti
all'amministrazione della pubblica sicurezza, al corpo nazionale dei vigili del
fuoco, all'unione nazionale protezione antiarea ed alla croce rossa Italiana e,
in caso di morte, i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle
operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi
competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente
impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state
effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree
o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di
tempo superiore a quindici giorni;
H) gli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni,
o contratto infermità invalidanti in dipendenza dello intervento nella guerra
civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti.
Gli invalidi di cui alla presente
lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle
annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione
al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia
ascrivibile alla prima categoria;
I) i cittadini Italiani
appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18
luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;
L) i militari delle forze armate
dello stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità
invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al
6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e, in caso di morte, i loro
congiunti;
M) i militari già appartenenti ai
reparti indigeni dei cessati governi coloniali, e, in caso di morte, i loro
congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini Italiani;
N) i cittadini che, non
verificandosi nei loro confronti le condizioni per la militarizzazione di
diritto, siano stati militarizzati, con apposito provvedimento, dalla
competente autorità e, in caso di morte, i loro congiunti. I soggetti di cui
alla presente lettera possono conseguire pensione, assegno o indennità di
guerra soltanto quando l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
Art.4.
Dipendenza
da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte
La morte o l'invalidità dà
diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni
o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per
causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal
servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità
riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in
reparti operanti nonché in corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi
militarmente occupati o nelle ex colonie. La presunzione di cui al presente
comma opera anche nel caso di servizio prestato nelle circostanze di cui
all'ultimo comma del precedente art.2 .
Non si considerano reparti
operantoperanti quelli dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali
servizi, o perché designati per particolari impieghi, salvo che siano stati
impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui
tali azioni ebbero luogo.
Si presumono dipendenti da causa
di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione
del servizio militare in tempo di guerra.
Art.5.
Dipendenza
da causa di servizio di guerra dell'invalidità o della morte conseguenti allo
stato di prigionia
La morte o l'invalidità
determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo
stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di
servizio di guerra, salvo prova contraria.
Ai fini della liquidazione del
trattamento pensionistico di guerra non si tiene conto del servizio militare
trascorso in prigionia quando, dalla documentazione in atti, risulti che il
militare sia stato catturato per cause a lui imputabili a titolo di dolo o colpa
grave e tali circostanze vengano confermate dalla competente autorità militare.
Art.6.
Dipendenza
da causa di servizio attinente alla guerra dell'invalidità o della morte
Spetta la pensione, l'assegno o
l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte siano state
determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate per causa di
servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti
alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero
quelli che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche,
presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di
pace.
Sono anche considerati attinenti
alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni
di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi o esonerati dagli
obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario, per il riconoscimento del
diritto a pensione, assegno o indennità, che i militari siano stati sottoposti
a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
In tutti i casi considerati nel
secondo e terzo comma del presente articolo, la circostanza che il militare non
sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni
fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o
richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, deve essere dimostrata da
parte dell'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di
guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'ufficio è tenuto ad
accertare le circostanze di tempo e di luogo in cui il servizio militare è
stato prestato e provvede previo parere dei competenti organi medico-legali.
Il servizio prestato in uffici,
che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di
guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte
derivino da azioni belliche.
Ai militari addetti in
stabilimenti, cantieri o lavori esercitati o assunti da enti pubblici o da
privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si
applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di
decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.
Art.7.
Esclusione
per dolo o colpa grave ovvero per cause naturali della dipendenza da causa di
guerra per i soggetti militari ed equiparati.
Non spetta pensione, assegno o
indennità nei casi in cui l'invalidità o la morte siano state causate da dolo o
colpa grave del militare oppure quando derivino da fatti che non abbiano
relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
Non hanno relazione col servizio
di guerra o attinente alla guerra le infermità, dovute ai comuni fattori
etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il
militare non si fosse trovato in servizio. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, l'ufficio che respinge la domanda deve fornire la prova che il
servizio prestato non abbia esercitato, nell'insorgere o nel decorso delle
invalidità, alcuna nociva influenza.
Art.8. Soggetti civili
Sono
liquidate pensioni, assegni o indennità di guerra ai cittadini Italiani
divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini Italiani morti per qualsiasi
fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata della
invalidità o del suo aggravamento, o della morte.
Sono considerati fatti di guerra,
agli effetti del presente testo unico, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di
forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla
preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati
alla preparazione e alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle
stesse.
Sono considerate dipendenti da
fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni
riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa
nemica.
È sempre presunta la dipendenza da
fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesioni da arma da
fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un
minorenne, nonché la lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di
ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello stato
verso i responsabili.
Sono liquidate pensioni, assegni o
indennità di guerra anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da
privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese
estero o comunque ad opera di forze nemiche.
Sono liquidate, altresì, pensioni,
assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica
dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle
dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa
dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni e, in caso di morte, ai loro
congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.
Art.9.
Categorie
speciali di civili
Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di
guerra allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel
primo comma dell' art.8:
A) I cittadini Italiani e fiumani
divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel
territorio di fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e, in
caso di morte, i loro congiunti;
B) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti
ovunque avvenuti, dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze
armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di
guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni
belliche, siano stati occasionati dalle stesse e, in caso di morte, i loro
congiunti;
C) i cittadini Italiani divenuti
invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero,
dall'1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e, in caso di
morte, i loro congiunti;
D) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi movente
politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie Italiane, dalla
data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con
decreto del presidente della repubblica, in esecuzione della legge 24 luglio
1951, n.660 , e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia
derivata la morte;
E) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle provincie di confine
con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato, ad opera di elementi
slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi movente politico
dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro
congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;
F) i cittadini Italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o
lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953
e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione o in conseguenza dei fatti
medesimi;
G) i cittadini Italiani perseguitati politici o razziali, divenuti
invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o
in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni o congiunti di tali
cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si
applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n.96, e successive modificazioni
ed integrazioni, in quanto non incompatibili con il presente testo unico;
H) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni
di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi
diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole
provincie fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente
da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su
immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite
o lesioni;
I) i cittadini Italiani divenuti
mutilati od invalidi per ferite, lesioni o infermità riportate nelle
circostanze previste dalla legge 28 maggio 1973, n.296 , e, in caso di morte, i
loro congiunti.
Art.10.
Presunzione
di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi
È presunta la morte per causa di
servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei
quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico
ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.
È pure presunta la morte del
militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso è
scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il
nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
È presunta altresì la morte a
causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in
occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di forze armate
nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi
altro fatto di guerra.
Titolo II della pensione assegno o indennità di guerra
Art.11.
Pensione,
assegno o indennità
Il militare che, per effetto di
ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di
guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di
guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità
personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella a hanno
diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo
di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile.
Il trattamento economico spettante
per le categorie di invalidità di cui al comma precedente è stabilito dalla
tabella c annessa al presente testo unico.
Qualora la menomazione fisica sia
una di quelle contemplate nell'allegata tabella b, è corrisposta una indennità
per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione
di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità
della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo
ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante allo
invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa
generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il
limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non
spetti pensione od assegno temporaneo.
Le infermità non esplicitamente
elencate nelle tabelle a e b debbono ascriversi alle categorie che comprendono
infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di
applicazione delle tabelle a e b allegati al presente testo unico.
Qualora ad uno stesso soggetto
siano pertinenti una pensione o un assegno temporaneo ai sensi della tabella a
ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella b, le due
attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due
trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento
complessivo che sarebbe spettato allo invalido qualora le infermità
classificate alla tabella b fossero state ascritte all'ottava categoria della
tabella A.
Art.12.
Norme
generali sull'assegno temporaneo
L'assegno temporaneo è liquidato
per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.
Entro i sei mesi anteriori alla
scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti
sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in
pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie
previste dalla tabella a, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora
l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B. ove la menomazione non
venga più riscontrata ovvero risulti non classificabile non compete, alla
scadenza dell'assegno temporaneo, ulteriore trattamento.
L'invalido affetto da lesioni o
infermità per le quali abbia fruito di assegno temporaneo ha diritto a
conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano
riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle
categorie previste dalla tabella a annessa al presente testo unico.
Il provvedimento da adottare alla
scadenza dell'assegno temporaneo deve essere emanato entro due anni dalla data
della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di
liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a
quella della scadenza.
Qualora l'assegno temporaneo sia
stato conferito per lesione o infermità previste dalla tabella e annessa al
presente testo unico ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia
riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento
inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di
superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento
economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore
decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia
riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori
accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.
Art.13.
Proroga
dell'assegno temporaneo
Qualora alla scadenza del periodo
di assegno temporaneo non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente
direzione provinciale del tesoro, per un periodo massimo di tre anni in base
agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza
dell'assegno temporaneo, la direzione provinciale del tesoro deve inviare
apposita segnalazione alla direzione generale delle pensioni di guerra che, ove
non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento,
autorizza il pagamento dell'assegno, a titolo di proroga, anche oltre il
predetto termine triennale.
Nei casi di mutamento di categoria
con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è
imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle
rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a
recupero.
Nel caso in cui allo invalido non
venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma
corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.
Art.14.
Grandi
invalidi di guerra
Ai titolari di pensione o di
assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di
grandi invalidi di guerra.
Art.15.
Assegni
spettanti ai grandi invalidi
In aggiunta alla pensione od
all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate
nella tabella e, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno
per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella
stessa.
Agli invalidi affetti da lesioni o
infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima
categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella e compete, in
aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, non
riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto
nella lettera h della tabella E.
Art.16.
Assegni di
cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o
mutilazioni dipendenti da causa di guerra.
Nel caso in cui con una invalidità
ascrivibile alla prima categoria della tabella a coesistano altre infermità, al
mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità, non
riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa
tabella F.
Quando con una invalidità
ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per
cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria
risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito
dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in
decimi, di cui al primo comma del successivo art.17, derivante
dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere
calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella f
rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per
coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Quando con una invalidità
ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente
ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà
tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna
delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di
guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.
L'assegno per cumulo si aggiunge a
quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di
infermità.
Art.17.
Trattamento
complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di
infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla
prima, dipendenti da causa di guerra.
Qualora con una invalidità di
seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel
complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1,
un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile,
non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra
il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria
di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità
coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
Qualora con una invalidità di
seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria è
liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto
dall'annessa tabella F-1.
Ove con una invalidità di seconda
categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza, o
seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dall'allegata tabella
F-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura
prevista dalla tabella f, rispettivamente per la coesistenza di una infermità
di ottava, settima, e sesta categoria.
Nel caso di coesistenza di due
infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla terza all'ottava della
tabella a, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di
pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità
medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.
Art.18.
Criteri per
la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
In tutti i casi in cui debba
procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle
quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella a, la valutazione medesima
è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più
grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle
infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui all'annessa tabella
F-1.
Art.19.
Perdita
totale o parziale dell'organo superstite
Quando il militare o il civile,
già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di
uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo
superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria
corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due
organi.
Lo stesso trattamento compete
all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica
o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla
guerra, in tutto o in parte l'organo superstite.
Nel caso di perdita di arti, le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di
arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto
indicato nei criteri di applicazione delle tabelle a e b allegati al presente
testo unico.
Le indennità dovute all'invalido
da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui
ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti
dal sesto comma del successivo art.30 ovvero sospese o versate in conto entrate
del tesoro, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma
del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda. Uguale decorrenza viene stabilita per
le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente
articolo quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea alla
guerra avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o
spetti il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di
guerra.
Art.20.
Assegno di
incollocabilità
Ai mutilati ed agli invalidi di
guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda alla
ottava, che siano incollocabili ai sensi dell' art.3, lettera
b), della legge 3 giugno 1950, n.375, e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro
invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla
incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che
risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o
all'assegno temporaneo di guerra, e fino al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza
fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima
categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella e, lettera h,
esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di
cui sono titolari.
Gli invalidi provvisti di assegno
di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli
effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la
facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento
dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo art.24 .
L'assegno di incollocabilità è
liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro.
Entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è
sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore
liquidazione dello assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto
allo assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni
otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di età senza ulteriori accertamenti
sanitari. È in facoltà dello interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia
più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di
lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di
essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico
provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione
dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per
l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico
provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito
degli accertamenti sanitari alla direzione generale delle pensioni di guerra.
La incollocabilità è riconosciuta
previo parere del collegio medico provinciale di cui all' art.7 della
legge 3 giugno 1950, n.375 , e successive modificazioni ed
integrazioni, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui
al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione
medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario,
componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.
Il parere del collegio medico di
cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o
il diniego dell'assegno di incollocabilità.
Il direttore generale delle
pensioni di guerra provvede alla liquidazione o al diniego dell'assegno di
incollocabilità con le modalità previste dal successivo art.101 .
L'assegno di incollocabilità
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda, non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione eventualmente
spettante e compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la
liquidazione.
Il trattamento di incollocabilità
può essere in ogni tempo revocato, quando vengano meno i requisiti richiesti
per la liquidazione del trattamento stesso, con determinazione del direttore
generale delle pensioni di guerra da notificarsi allo interessato.
Gli invalidi fruenti dell'assegno
di incollocabilità hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in
proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di
inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla
competente direzione provinciale del tesoro che procede all'immediata
sospensione dell'assegno, dandone comunicazione alla direzione generale delle
pensioni di guerra per i conseguenti provvedimenti da adottarsi con effetto dal
giorno dell'avvenuta sospensione.
Qualora l'invalido ometta la
denuncia di cui al precedente comma, vengono recuperate le somme indebitamente
corrisposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'attività lavorativa. In tale ipotesi può essere comminata, con
decreto del ministro del tesoro, una sanzione pecuniaria a carattere civile
fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di
incollocabilità.
Ai mutilati ed invalidi di guerra
che fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età abbiano
fruito dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto d'ufficio, dal giorno
successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento previsto per la
categoria alla quale sono ascritti, un assegno di importo pari a quello
stabilito dal primo comma del presente articolo a titolo compensativo per la
mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di
assunzione obbligatoria al lavoro. Ai titolari dell'assegno di cui al presente
comma si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma del presente
articolo.
Art.21.
Indennità
di assistenza e di accompagnamento
Ai mutilati ed agli invalidi di
guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella
e, annessa al presente testo unico, è liquidata d'ufficio una indennità per la
necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel
caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da
un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle
seguenti misure mensili:
Lettera a...L.384.000
Lettera a-bis n.1), n.2), comma
secondo e n.3)...L.288.000
Lettera a-bis n.2), comma
primo...L.188.000
Lettera b...L.249.600
Lettera c...L.211.200
Lettera d...L.172.800
Lettera e...L.134.400
Lettera f...L.96.000
Lettera g...L.76.800
Lettera h...L.57.600
I pensionati affetti da una delle
invalidità specificate alla lettera a, a-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3);
b numeri 1), 3), 4); c; d; e n.1) della succitata tabella, possono ottenere a
richiesta l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di
cui al presente articolo è ridotta di L.20.000 mensili. Nessuna riduzione è
operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere a; a-bis
n.1). nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di
cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera a e gli invalidi ascritti
alla lettera a-bis n.1), n.2), comma secondo e n.3), possono chiedere
l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi,
possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un
assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di
accompagnamento
La misura dell'integrazione di cui
al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli
accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in L.300.000
mensili per gli ascritti alla lettera a n.1), in quanto affetti da cecità
bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da
sordità bilaterale, e n.2); in L.250.000 mensili per gli invalidi ascritti al
punto 1) della lettera a, in quanto, oltre che da cecità bilaterale, sono
affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie
dell'annessa tabella A; in L.200.000 mensili per gli ascritti alla lettera
A-bis n.1), a-bis n.2), comma secondo, e n.3).
Un secondo accompagnatore militare
compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella e, lettera b, n.3), i
quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di
un assegno, a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di
accompagnamento, nella misura di L.150.000 mensili.
La indennità, comprese le
eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è
corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri
luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al
presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali,
l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni
eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è
devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o
assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è
avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.
Ai fini dell'applicazione della
norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare
comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che
ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.
Art.22.
Aumenti di
integrazione per gli invalidi di prima categoria
Gli invalidi provvisti di
pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a
domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
A) di L.144.000 per il coniuge convivente;
B) di L.144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.
L'aumento di cui alla lettera b)
del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore
età purchè siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino
conviventi con l'invalido.
Nel caso di inabilità temporanea
l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre
commi dell' art.12 del presente testo unico. La inabilità a qualsiasi proficuo
lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di
età.
L'aumento di integrazione di cui
alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora
siano iscritti a università o a istituti superiori equiparati, per tutta la
durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età,
semprechè risultino conviventi con l'invalido.
Si prescinde dalla condizione
della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore
quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o
l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.
Agli effetti del presente
articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per
susseguente matrimonio.
Lo aumento di integrazione spetta
anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i
figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e
per gli affiliati, purchè la domanda di adozione o di affiliazione sia stata
presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte
dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dello evento che ne cagionò
l'invalidità.
L'aumento di integrazione di cui
al primo comma è liquidato a decorrere dalla data della insorgenza del
diritto.se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta
data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di
prima categoria.
I titolari di più pensioni di
guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione.
Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria
con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla
lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.
Qualora l'invalido fruisca già del
trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di
cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del
tesoro.
Nei casi in cui il diritto agli aumenti
di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di
decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi
ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di
pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire
gli aumenti medesimi.
Nel caso di cessazione del diritto
agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli
aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza
della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha
determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e
la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di
liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma
del presente articolo.
Art.23.
Decorrenza
del trattamento pensionistico spettante ai mutilati ed agli invalidi di guerra
Per il militare inviato in
licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la
pensione, assegno o indennità decorrono dal giorno in cui lo interessato è
stato collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che
diano luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico di guerra superiore
a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva
dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a
quello della dimissione.
Gli assegni di attività
corrisposti da detto giorno si considerano liquidati a titolo di anticipazione
sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi
arretrati del trattamento stesso.
Ove il militare sia stato inviato
in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a
liquidazione di pensione di guerra, la pensione o l'assegno decorrono dalla
data dalla quale hanno effetto i relativi provvedimenti salvo quanto previsto
dal successivo art.99 .
In tutti gli altri casi la
pensione, l'assegno o la indennità decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
La direzione generale delle
pensioni di guerra deve dare comunicazione alla competente autorità militare
dell'avvenuta liquidazione di pensione o assegno di guerra in favore dei militari
che abbiano presentato domanda prima della cessazione dal servizio.
Per i cittadini divenuti invalidi
per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9, la pensione, assegno o
indennità decorrono dalla data dell'evento salvo quanto previsto dal successivo
art.99 del presente testo unico.
Art.24.
Aggravamento
dell'invalidità di guerra
Quando lo interessato ritenga che
sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata
pensione od assegno temporaneo od indennità per una volta tanto, o per le quali
sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano
valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la
revisione dei relativi provvedimenti.
Se eseguiti gli opportuni
accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande
consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse
purchè ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di
presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento
negativo.
Si prescinde dal termine decennale
di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità
delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato
rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti
dalla legge 12
febbraio 1968, n.132 .
La domanda deve essere presentata
alla commissione medica di cui al successivo art.105 , competente per territorio,
corredata da un certificato di conseguito trattamento pensionistico ovvero
dall'estratto del verbale della precedente visita collegiale o, in mancanza, da
una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la propria
responsabilità, da cui risulti la invalidità per la quale il richiedente fu già
sottoposto ad accertamenti sanitari. Nella ipotesi di cui al secondo comma del
presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono
trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza
respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare alla istanza
stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.
Si considera che sia sopravvenuto
aggravamento anche quando la commissione medica di cui al successivo art.105
dichiari che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad
una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata. Qualora la
rivalutazione proposta superi di almeno due categorie la precedente assegnazione,
il giudizio deve essere confermato dalla commissione medica superiore di cui al
successivo art.106 .
In caso di aggravamento o di
rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di
decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo
trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di
presentazione della domanda di revisione.
La corresponsione della nuova pensione
o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di
assegno temporaneo eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi
successivi alle date di decorrenza previste nel precedente comma.
Qualora all'invalido spetti, per
aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno temporaneo per periodi in cui
sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo della
indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante
trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito
dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le
norme contemplate nell'art.2 del testo
unico approvato con decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950,
n.180.
Nel caso di una nuova liquidazione
di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a
quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di
cui al terzo comma dell' art.11 del presente testo unico.
Se la indennità per una volta
tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui
aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od
assegno temporaneo, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite
dall'art.11, quinto comma, del presente testo unico.
Per le denunce di aggravamento di
infermità o lesioni delle quali in occasione delle precedenti visite
pensionistiche non sia stato riscontrato alcun esito si applicano le
disposizioni di cui ai successivi articoli 99 e 127.
Art.25.
Indennità
speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra
Agli invalidi di prima categoria
che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze
di altri, è corrisposta, a domanda, un'indennità speciale annua pari a una
mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del
primo dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.
L'indennità speciale, pari ad una
mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data dell'1
del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti
alle categorie dalla seconda alla ottava che non svolgano un'attività
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino
nelle condizioni economiche previste dallo art.70.
Le domande di cui ai precedenti
commi sono utili per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni
successivi a quello di presentazione ma, per essere produttive di effetti,
devono contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni
provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per
l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità
speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione,
le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di
ciascun anno.
Titolo III dei ricoveri per cura e per rieducazione e
qualificazione
Art.26.
Ricovero
degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico
dello stato
L'onere per le spese di degenza
degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti
a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di
guerra, è a carico dello stato.
Al rimborso delle rette di
degenza alle amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti
direzioni provinciali del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.
Durante il periodo di degenza, nei
confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà
effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non
superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino gli
invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare
immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro,
che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di
competenza.
Art.27.
Ammissione
degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione
Gli invalidi di guerra di ambedue
i sessi, di età minore, sono ammessi, ove ne venga fatta richiesta e ve ne sia
la necessità, in istituti appositi che ne curino la rieducazione e
qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, previa
autorizzazione delle amministrazioni o degli enti competenti. L'onere relativo
è a carico dello stato.
Per i minori invalidi di prima
categoria, la necessità della ammissione negli istituti di rieducazione o
qualificazione è presunta.
Per i minori ascritti a categoria
inferiore alla prima la opportunità dell'ammissione dei medesimi nei suddetti
istituti è accertata dalle amministrazioni o dagli enti competenti.
Al rimborso delle rette a favore
delle amministrazioni o degli enti competenti provvedono le direzioni provinciali
del tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del ministero del tesoro.
Durante il periodo di permanenza
nei predetti istituti, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma,
verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, una
ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
Gli istituti che ricoverino
invalidi minorenni, ai sensi del primo comma del presente articolo, devono dare
immediata comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del
tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli
adempimenti di competenza.
Titolo IV cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra ed
altro trattamento
Art.28.
Intangibilità
del trattamento di guerra e sua cumulabilità con altri assegni a carico dello
Stato
Nessuna modificazione nel
trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il
grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio,
salario o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera
propria dallo stato, da enti pubblici o da privati o qualunque sia il provento
derivante dal libero esercizio di una professione, arte o mestiere. Il godimento
di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di
una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto
indipendentemente dalla invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei
servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione
della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire il diritto dopo
la liquidazione della pensione o dello assegno di guerra, sono regolati dalle
disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo
si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio
nelle forze armate dello stato.
Quando l'invalido cessa dal
servizio a causa dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una
pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono
computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la
liquidazione dell'assegno integratore di cui al successivo art.29 . Resta salvo
il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.
Art.29.
Cumulabilità
della pensione di guerra con la pensione normale di quiescenza. Assegno
integratore per anzianità di servizio
Per gli ufficiali in servizio
permanente effettivo che cessino o abbiano cessato da tale posizione per
ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate a causa di guerra, è ammesso
il cumulo della pensione o dell'assegno temporaneo di guerra, compresi tutti
gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro
spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato
di anni sei.
Ai suddetti ufficiali, qualora,
all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, non abbiano
raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di
quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione o all'assegno
temporaneo di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno
integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria
quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.
L'assegno integratore previsto dal
precedente comma è dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle
dipendenze delle amministrazioni dello stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, o di ogni altro ente, purchè il servizio che dà titolo all'assegno
integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello
successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di
quiescenza. L'assegno integratore, con esclusione dell'aumento dei sei anni, è
riversibile alla vedova e agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista
dalle leggi sulle pensioni normali.
L'assegno integratore di cui ai
precedenti commi, non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione
ordinaria, normale o privilegiata, a carico del bilancio dello stato o di uno
degli enti indicati nei successivi articoli 33 e 34, anche se ripartita tra
enti diversi, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all'assegno
integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione
dei predetti trattamenti di quiescenza.
Il trattamento normale di
quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le
disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è
liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, con la
stessa decorrenza stabilita per il trattamento pensionistico di guerra. Qualora
la domanda sia presentata oltre l'anno dalla data di notifica del provvedimento
di liquidazione della pensione o assegno di guerra, l'assegno integratore
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda stessa.
È impregiudicato il diritto di
chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato nei successivi articoli
32 , 33 e 34.le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la
concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la
cessazione dal servizio avvenga per cause diverse dall'invalidità di guerra,
purchè l'ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l'invalidità stessa,
fosse in servizio permanente effettivo.
Le norme del presente articolo
sono applicabili anche ai sottufficiali e ai militari di carriera. Le stesse
disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai
civili contemplati negli articoli 8 e 9 e nei successivi articoli 32, 33 e 34.
Art.30.
Non
cumulabilità fra trattamento pensionistico di guerra e indennizzo derivante da
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Facoltà di opzione fra i due
trattamenti.
Le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di
dipendenza dell'invalido dallo stato o da enti pubblici o da ditte private.
Qualora fosse dovuta indennità in
base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare
tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra
secondo le norme di cui al presente titolo.
La pensione, l'assegno o
l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo
liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che
derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
L'opzione è fatta mediante
dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato e
può essere ritrattata solo nel caso previsto dal comma successivo.
Qualora, per effetto di
disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il
trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più
favorevole per gli interessati di quello conseguito a norma del secondo comma
in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati medesimi sono ammessi
a rinnovare l'opzione per il conseguimento del trattamento di guerra in luogo
dell'indennizzo fruito.
Nell'eventualità che sia stata già
liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la
somma corrisposta per tale titolo è considerata come capitalizzazione di una
quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta
soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la
capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'istituto nazionale della
previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Se l'indennità di infortunio sia
stata già liquidata in rendita vitalizia, la liquidazione della pensione di
guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita
stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori,
sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.
Copia autentica della
dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al ministero
del tesoro - direzione generale delle pensioni di guerra, secondo il disposto
del successivo art.97 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art.31.
Facoltà di
opzione per i marittimi militarizzati
Nel caso di infortunio per causa
di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del
sinistro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare tra la
pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione
contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro
medesimo nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la
pensione, l'assegno o l'indennità di guerra.
In tal caso si applicano le norme
dell' art.30 e del successivo art.36 .
Art.32.
Pensione
privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra
Il militare di carriera divenuto
invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e, in caso di
morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato
ordinario che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'atto in cui
si è verificato l'evento di servizio e in base al grado rivestito a quella
data, integrato dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con
esclusione dell'assegno aggiuntivo di cui al successivo art.75 .
Agli impiegati civili, agli operai
ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello stato,
chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di
servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano
infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed
ai loro congiunti quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in
luogo della pensione di guerra viene liquidata, a domanda, se più favorevole,
la pensione privilegiata ordinaria che spetta loro in base alle disposizioni
vigenti ed alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto,
integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, con
esclusione dello assegno aggiuntivo di cui all'art.75.
La stessa disposizione si applica
anche ai pensionati civili dello stato richiamati alle armi ed ai loro
congiunti avendo riguardo allo stipendio o al salario di cui erano provvisti
all'atto della cessazione dal servizio civile.
La pensione privilegiata ordinaria
in funzione di quella di guerra viene liquidata dalla direzione generale delle
pensioni di guerra e sostituisce il precedente trattamento complessivo fruito,
ma non può essere inferiore a questo.
La pensione privilegiata ordinaria
in funzione di quella di guerra è suscettibile di variazione in relazione agli
eventuali miglioramenti economici che vengono apportati alle pensioni
privilegiate ordinarie. All'aggiornamento delle relative partite, in
applicazione dei sopravvenuti aumenti, provvedono le direzioni provinciali del
tesoro.
La causa della morte, delle
lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze sono accertate
secondo le norme stabilite dal presente testo unico.
Le disposizioni del presente
articolo e quelle dei successivi articoli 33 e 34 sono applicabili ai cittadini
divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 e, in caso
di morte, ai loro congiunti.
Art.33.
Liquidazione
del trattamento privilegiato, se più favorevole di quello di guerra, nei
confronti di talune categorie di soggetti.
Gli impiegati e i salariati delle
amministrazioni autonome dello stato che provvedono al pagamento delle pensioni
con i propri bilanci e con fondi speciali, nonché quelli delle aziende
municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale
un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta
per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al
servizio per le cause indicate nell' art.32, sono considerati morti o feriti a
causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione
privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle
amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella
di guerra.
La differenza tra gli assegni
liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto
in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al
comma stesso, è a carico dello stato.
Art.34.
Estensione
delle disposizioni di cui al precedente art.33 ad altri soggetti
Le norme di cui all' art.33 si
applicano altresì ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso,
dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo
stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati,
agli iscritti alla cassa nazionale per la previdenza marinara nonché a tutti
gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'istituto
nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e
regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra
l'istituto o l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle
varie categorie di personale iscritto agli istituti di previdenza amministrati
dalla direzione generale competente del ministero del tesoro e ai dipendenti
dello stato iscritti all'istituto nazionale della previdenza sociale.
Se gli enti, amministrazioni o
istituti, di cui all'art.33 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere
solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente
articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in
base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole
gestioni o delle gestioni affini.
Art.35.
Facoltà di
opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da stati esteri
Nei casi di invalidità o di morte
dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri o in
formazioni militari impiegate per conto della organizzazione delle nazioni
unite, gli aventi diritto al trattamento pensionistico di guerra hanno facoltà
di optare, con le norme di cui all' art.30 e al successivo art.36 , fra il
trattamento stesso e l'indennità che possa loro spettare a carico dell'O.N.U. o
dei governi di detti territori.
L'opzione per il trattamento
pensionistico di guerra implica rinuncia all'indennità. In tal caso le somme
pagate dall'O.N.U. o dai governi esteri sono devolute all'erario.
Le norme del presente articolo si
applicano anche nei casi di morte o invalidità di cittadini Italiani, in
dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti, che diano luogo a liquidazione
di indennità da parte o per conto di governi esteri o istituti assicurativi
esteri purchè non derivanti da atti di previdenza facoltativi esistenti a
favore degli interessati.
Art.36.
Determinazione
delle quote spettanti agli aventi diritto, nel caso di opzione esercitata
soltanto da alcuni di essi
L'opzione per l'indennità di
infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i
successivi aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi
diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per
l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli
spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di
guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o
dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero.
Ogni volta che venga a mancare uno
dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno
di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.
Quando l'interessato opti per
l'indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi
successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, l'autorità
giudiziaria competente determina se e quale quota dell'indennità che si
corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.
Titolo V dei diritti della vedova, del vedovo e degli orfani
Art.37.
Diritto a
pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a
causa della guerra
La vedova del militare morto per
causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i
fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella
misura stabilita dalla annessa tabella G.
La pensione non spetta alla vedova
quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione
personale a lei addebitabile.
Agli effetti della pensione di
guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre
matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della
guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione
del matrimonio.
La stessa disposizione è
applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo
trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le
circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino
imputabili a volontà delle parti.
Anche in mancanza di procura le
disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare,
durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio,
purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno
stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che
impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà
delle parti.
Art.38.
Trattamento
spettante alle vedove e ai figli di invalidi di prima categoria
Alla vedova e agli orfani dei
mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi,
la pensione di guerra di cui all'annessa tabella g qualunque sia la causa del
decesso dell'invalido.
La vedova e gli orfani dei
mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato
l'invalidità di guerra, sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui
all' art.37 e agli orfani di cui agli articoli 44 , 45 e 46.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che,
all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al
primo comma dello art.20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dello
articolo stesso.
Alla liquidazione del trattamento
pensionistico nei casi previsti dal presente articolo provvedono le competenti
direzioni provinciali del tesoro.
Art.39.
Assegno di
maggiorazione a favore della vedova e degli orfani
Alla vedova, alla vedova
assimilata ed agli orfani di militari o di civili deceduti a causa di guerra
nonché alla vedova, alla vedova assimilata e agli orfani di cui al precedente
art. 38 , che si trovino nelle condizioni economiche previste dallo art.70 , è
liquidato, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra indiretta di cui
all'annessa tabella G, un assegno di maggiorazione nella misura di L.474.000
annue.
Qualora la vedova e gli orfani
fruiscano già del trattamento pensionistico, l'assegno di cui al presente
articolo è liquidato, in presenza dei prescritti requisiti, dalle competenti
direzioni provinciali del tesoro.
L'assegno di maggiorazione può
essere in ogni tempo revocato con provvedimento del competente direttore
provinciale del tesoro, da notificarsi agli interessati, quando vengano meno le
condizioni economiche che ne hanno determinato il conferimento.
I titolari dell'assegno di cui al
presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alla competente direzione
provinciale del tesoro, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per
la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (irpef), il
venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire
dell'assegno stesso.
Qualora il pensionato effettui la
comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione
dell'assegno ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal
primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di
reddito.
I titolari di più pensioni possono
conseguire un solo assegno di maggiorazione.
Art.40.
Diritto a
pensione della vedova e data del matrimonio
La vedova ha diritto alla
pensione di guerra purchè il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in
cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte
del militare o del civile. A tale effetto, l'infermità, non dipendente da causa
violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dello evento
di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni
caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra.
Quando il matrimonio sia
posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso
venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente
diritto alla pensione.
La vedova ha altresì diritto alla
pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in
cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte
del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole
ancorchè postuma.
Art.41.
Vedove ed
orfani dei soggetti di cui agli articoli 32 , 33 e 34
Quando il militare o il civile,
appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 32, 33 e 34,
abbiano acquistato il diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e
gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilità ad essi spettante,
conseguono, in presenza dei prescritti requisiti, la pensione di guerra.
Se il militare o il civile non
abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di
quiescenza, alla vedova o agli orfani, è liquidato, a domanda, in aggiunta alla
pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della
pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio
utile a pensione.
L'assegno integratore è liquidato
dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con la stessa decorrenza del
trattamento pensionistico di guerra. Qualora la domanda sia presentata oltre
l'anno dalla data di notificazione del provvedimento di conferimento della
pensione di guerra, l'assegno di cui al precedente comma decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art.42.
Effetti del
nuovo matrimonio contratto dalla vedova
La vedova del militare o del
civile deceduto a causa della guerra che contragga nuove nozze perde il diritto
a pensione se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio
di un reddito superiore a quello previsto dall' art.70 .
Agli adempimenti derivanti
dall'applicazione del comma precedente provvedono le competenti direzioni
provinciali del tesoro.
Art.43.
Integrazione
della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole
In caso di coesistenza di prole,
alla vedova in aggiunta alla pensione di guerra spettante, è liquidato, a
domanda, un aumento di integrazione di annue L.144.000 per ciascun orfano
finché minorenne.
L'aumento di cui al comma
precedente spetta anche per gli orfani che abbiano superato la minore età purchè,
in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a
qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'
art.70 .
Nel caso di inabilità temporanea
l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'
art.12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da
considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'aumento di integrazione compete,
altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad
istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli
studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Qualora la vedova fruisca già del
trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo
è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.
L'aumento di integrazione è
liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto.se la domanda è
prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di
integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda stessa.
Ai fini del pagamento e della
cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dello art.22 .
Art.44.
Diritto a
pensione dei figli. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la
perdita di entrambi i genitori a causa della guerra.
I figli minorenni del militare
morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ovvero del
civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 qualora siano,
altresì, privi dell'altro genitore o questo, per qualunque motivo, non possa
conseguire la pensione o ne venga a perdere il diritto, hanno titolo di conseguire
la pensione nella misura di quella vedovile prevista dalla tabella g annessa al
presente testo unico con il beneficio di cui all' art.43 .
Ai fini del presente articolo sono
equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad
istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli
studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
Per il calcolo dell'aumento di
integrazione di cui all'art.43 il primo orfano non viene computato.
Gli orfani che abbiano perduto
entrambi i genitori per causa di guerra hanno diritto a conseguire due distinti
trattamenti pensionistici.
Art.45.
Diritto a
pensione dei figli maggiorenni
Hanno diritto alla pensione, nei
casi previsti dal precedente art.44 , anche i figli maggiorenni che siano o
divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle
condizioni economiche previste dall' art.70 .
Nei casi di inabilità temporanea,
si applicano le norme di cui ai primi tre commi dello art.12 .l'inabilità è da
considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art.46.
Figli
equiparati ai legittimi
I figli legittimati per
susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi nel diritto a
pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi
anche i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, i figli
adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro
che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente
comma, il provvedimento di adozione o di affiliazione deve essere anteriore
alla data di compimento del sessantesimo anno di età da parte del militare o
del civile, ovvero anteriore alla data dell'evento che cagionò la morte del
militare o del civile.
Art.47.
Concorso nella
pensione della vedova e dei figli separati
Alla vedova che viva separata per
una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di
precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli
legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'
art.37 .
L'altra metà è divisa in parti
uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.
Se esiste un solo figlio legittimo
o a questo equiparato, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione
ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.
L'aumento di integrazione di cui
all' art.43 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali
tra essi.
Alla ripartizione della pensione e
degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni
provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art.54 .
Art.48.
Vedova
priva di potestà sui figli. Poteri dell'autorità giudiziaria nello stabilire la
misura del riparto della pensione
Se la vedova è privata in tutto o
in parte dei poteri inerenti alla potestà sul figlio, ovvero trascuri di
provvedere all'educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui può
disporre, l'autorità giudiziaria competente, in applicazione della legge 13 marzo
1958, n.365, e successive modificazioni, può determinare la
quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella
stabilita dall' art.47 .
L'autorità giudiziaria, nel caso
in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, può ordinare che il pagamento
delle quote ad esso spettanti, a termini del presente testo unico, sia fatta
direttamente all'istituto.
Analogo provvedimento l'autorità
giudiziaria può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.
Resta impregiudicato ogni altro
diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del
codice civile.
Le ordinanze dell'autorità
giudiziaria sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del
tesoro.
Art.49.
Devoluzione
od accrescimento della pensione tra vedova e orfani
In caso di morte o di perdita del
diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote
degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni
concernenti l'aumento di integrazione di cui allo art.43 , dal giorno
successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.
Agli adempimenti di cui al
presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Le direzioni provinciali del
tesoro provvedono, altresì, nel caso in cui la vedova alla quale sia stato
attribuito il trattamento pensionistico venga a perderne il diritto, a
liquidare a favore degli orfani di cui agli articoli 44 , 45 e 46 che ne
facciano richiesta, la pensione ad essi spettante anche quando i richiedenti
non risultino inclusi nel provvedimento concessivo della pensione vedovile.
Art.50.
Liquidazione
in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove e orfani di
titolari di pensione o assegno temporaneo dalla seconda alla ottava categoria
deceduti per invalidità di guerra.
Nei casi di cui agli articoli 37
, 44 45 e 46, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di
pensione od assegno dalla seconda alla ottava categoria, è liquidato in via
provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni
provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista
dalla annessa tabella n o, nei casi di cui al terzo comma dell' art.135 , nella
misura prevista dalla allegata tabella l, salvo i provvedimenti definitivi di
competenza dell'amministrazione centrale.
Art.51.
Trattamento
dovuto alle vedove e agli orfani di invalidi dalla seconda alla ottava
categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato
l'invalidità di guerra.
Quando il militare o il civile
mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda
all'ottava categoria dell'annessa tabella a venga a morire per cause diverse da
quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova spetta il trattamento
economico stabilito dall'annessa tabella N purchè il matrimonio sia durato non
meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma. Il trattamento di cui
alla tabella n non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in
giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Uguale diritto compete agli orfani
che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 44 , 45 e 46.
Nel caso in cui la vedova viva
separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli
dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o da quelli
equiparati ai figli legittimi, il trattamento economico di cui al primo comma
del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'
art.47. L'aumento di integrazione previsto dal successivo art.52 è devoluto
esclusivamente a favore degli orfani e in parti uguali tra essi.
Alla liquidazione del trattamento
di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via
provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i
provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.
Ove da parte dell'amministrazione
centrale sia riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dello
invalido e agli aventi diritto venga quindi liquidata la pensione di guerra,
alla relativa partita contabile viene assegnato lo stesso numero di iscrizione
già attribuito dalla direzione provinciale del tesoro in sede di conferimento
del trattamento provvisorio di cui al comma precedente. Nel caso in cui non
venga riconosciuta la dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido e
semprechè non debba farsi luogo ad alcuna modifica della liquidazione già
effettuata dalla direzione provinciale del tesoro, l'amministrazione centrale
emette provvedimento di conferma, da notificarsi agli interessati, che rende
definitiva la liquidazione stessa. Anche in tale ipotesi resta fermo il numero
di partita contabile già attribuito in precedenza dalla direzione provinciale
del tesoro.
Se l'invalido, già provvisto di
pensione o di assegno, muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di
cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della
vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in
conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra. Nel caso di
liquidazione di entrambi i trattamenti pensionistici l'aumento di integrazione
per gli orfani compete una sola volta, nella misura più favorevole.
Il trattamento economico di cui
alla tabella n, previsto dal presente articolo, si perde da parte della vedova
che passi ad altre nozze.
Art.52.
Integrazione
della pensione di cui alla tabella n per coesistenza di prole
In caso di coesistenza di prole,
alla vedova, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente art.51,
è liquidato, a domanda, un aumento di integrazione di annue L.72.000 per
ciascun orfano finché minorenne.
L'aumento di integrazione di cui
al comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età
purchè, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a
qualsiasi proficuo lavoro e si trovino nelle condizioni economiche di cui all'
art.70 .
Nei casi di inabilità temporanea
l'aumento è accordato nei termini e con le modalità dei primi tre commi dell'
art.12 del presente testo unico. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da
considerarsi presunta al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'aumento di integrazione compete,
altresì, per ciascuno degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad
istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi
ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.
l'aumento di integrazione di cui al presente articolo compete anche
quando, in mancanza della vedova, titolari del trattamento di cui alla tabella
n siano gli orfani di cui al secondo comma del precedente art.51. Per il
calcolo dell'aumento di integrazione il primo orfano non viene computato.
L'aumento di integrazione è
liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è
prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di
integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda stessa.
Qualora la vedova fruisca già del
trattamento economico di cui alla annessa tabella n, l'aumento di integrazione
previsto dal presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti
direzioni provinciali del tesoro.
Ai fini del pagamento e della
cessazione dell'aumento di integrazione di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dello art.22 .
Art.53.
Perdita del
diritto a pensione dei figli
Perdono il diritto a pensione di
guerra ed al trattamento economico di cui alla tabella n gli orfani che
raggiungono la maggiore età salvo quanto previsto, per gli orfani maggiorenni
studenti universitari, dal precedente art.44 e, per gli orfani maggiorenni
comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, dal precedente art.45 .
Art.54.
Decorrenza
della pensione spettante alla vedova, agli orfani e alle categorie assimilate
La pensione e gli assegni
regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte
o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal
successivo art.100 .
Il riparto tra più aventi diritto
ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni
di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati
e la corresponsione della quota parte degli assegni decorre, per ciascun
beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda medesima.
Art.55.
Equiparazione
alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna
invalida di guerra
Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del
servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli
articoli 8 e 9, nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra,
deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.
Art.56.
Indennità
speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate
Ai titolari di pensione di guerra
indiretta di cui alla tabella g, annessa al presente testo unico, che non
svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si
trovino nelle condizioni economiche previste dallo art.70 è liquidata, a
domanda, una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento
complessivo spettante alla data dell'1 del mese di dicembre.
L'indennità speciale pari ad una
mensilità del trattamento complessivo spettante alla data dell'1 del mese di
dicembre compete, a domanda, anche alla vedova e agli orfani titolari del
trattamento di cui alla tabella N, alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dal presente articolo.
La domanda di cui ai precedenti
commi è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli anni
successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti, deve
contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni provinciali
del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per l'attribuzione
dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità
speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione,
le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di
ciascun anno.
Titolo VI dei diritti dei genitori dei collaterali e degli
assimilati
Art.57.
Diritto a
pensione dei genitori, dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati
Quando il militare morto per causa
del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i
fatti di guerra contemplati negli articoli 8 e 9 non abbia lasciato coniuge o
figli con diritto a pensione, la pensione, a titolo di assegno alimentare, è
liquidata:
A) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58 oppure sia comunque
inabile a qualsiasi proficuo lavoro;nei casi di inabilità temporanea si
applicano le norme di cui ai primi tre commi dell' art.12;
B) alla madre vedova;
C) ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, minorenni, quando
siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile
deceduto non abbia diritto alla pensione.
Tra i collaterali la pensione si
divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa
quota si consolida per intero nei superstiti.
Se il militare o il civile sia
rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del quattordicesimo
anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi il diritto, spetta alle
persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino
alla maggiore età o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino
alla data dell'evento dannoso semprechè si verifichino nei loro confronti le
condizioni previste per la liquidazione della pensione ai genitori.
Quando il militare od il civile
sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente
comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto
matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del quattordicesimo
anno di età da parte del militare o del civile deceduto.
Nel calcolare l'età del padre,
dello equiparato a genitore e dell'assimilato, la frazione di anno si considera
come anno intero se eccede i sei mesi e si trascura se è uguale o inferiore ai
sei mesi.
La misura del trattamento
economico di cui al primo comma è determinata dall'annessa tabella M.
Art.58.
Condizioni
economiche per la liquidazione della pensione ai genitori, collaterali ed
assimilati
Per la liquidazione della pensione
di cui all' art.57 occorre che ai genitori collaterali od assimilati siano
venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari
mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al
momento della morte. Si tiene, inoltre, conto dell'aiuto che il figlio sarebbe
stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento
futuro.
Si considera che siano venuti meno
i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle
condizioni economiche di cui all' art.70 .
Art.59.
Equiparazione
ai genitori legittimi
Agli effetti della pensione di
guerra, in mancanza di genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano
provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che
abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento
che ne cagionò la morte.
In mancanza di adottanti, sono
equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra,
abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale e,
in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.
Se entrambi i genitori abbiano
riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che
si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa
in parti uguali ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.
Se i genitori contraggono
matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente
e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione
di guerra, come genitori di un figlio legittimato.
In mancanza di genitori legittimi
o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il
figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che
abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima
dell'evento che ne abbia cagionato la morte.
Art.60.
Genitori
separati, madre vedova passata a nuove nozze
Alla madre vedova è equiparata
quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata
dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.
Ove il marito sia il padre del
militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire
la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.
Quando, ferme restando le altre
condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del
militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita
al padre o che potrebbe a questo spettare.
In caso di morte di uno dei
genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.
È equiparata alla madre vedova
quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque
inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le
norme di cui ai primi tre commi dello art.12 .
Art.61.
Diritto dei
genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o
della prole
Ai genitori del militare o del
civile morto lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è liquidata, a
titolo di assegno alimentare, una pensione speciale nella misura stabilita
dalla allegata tabella S, purchè sussistano le condizioni prescritte dagli
articoli 57 e 58.
La pensione di cui al precedente
comma non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini
dell'art.57 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri
aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 30 e
successivi.
La pensione speciale è elevata, a
richiesta degli interessati, alla misura di cui alla tabella m quando venga a
cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del
militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella
predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i
figli perdono il diritto a pensione, il nuovo trattamento è liquidato a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda stessa.
Alla liquidazione del trattamento
di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del
tesoro.
Art.62.
Genitore
che abbia perduto più figli per causa di guerra
Il genitore di più militari o
civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i
fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 consegue, a prescindere dall'età e
dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.
Oltre a tale pensione spetta anche
un aumento nella misura del 40% della pensione di cui al primo comma per
ciascuno dei figli oltre il primo.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano nei confronti dei collaterali e degli assimilati a
genitori ai quali compete in ogni caso una sola pensione semprechè si trovino
nelle condizioni previste dagli articoli 57 e 58.
Art.63.
Genitore che
abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario
Il genitore che abbia perduto più
figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra
o per i fatti di guerra di cui agli articoli 8 e 9 ed, inoltre, uno o più figli
militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di
cui al precedente art.62 .
Nel caso che uno soltanto dei
figli sia morto per causa di guerra, la liquidazione è, peraltro, subordinata
alle condizioni generali prescritte dagli articoli 57 e 58.
Qualora la pensione che compete
per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa
viene liquidata dalla amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti
previsti dal secondo comma dell'art.62 sono liquidati dall'amministrazione del
tesoro.
Art.64.
Genitore
rimasto privo di prole
Il genitore che per la morte di
uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finché duri
tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete aumentata della
metà.
Il genitore che abbia perduto
l'unico figlio ha diritto allo stesso trattamento di cui al comma precedente a
prescindere dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.
L'aumento è cumulabile con quello
contemplato nel secondo comma dell' art.62 .
Art.65.
Collaterali
maggiorenni inabili a proficuo lavoro
Ai collaterali minorenni sono
equiparati i fratelli e le sorelle maggiorenni che siano o divengano comunque
inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
Nel caso di inabilità temporanea
si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell' art.12 .l'inabilità è da
considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art.66.
Consolidamento
e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali
Ove i genitori o gli assimilati
ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla
pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel
superstite.
La stessa pensione si devolve a
favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e
siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell' art. 65 .
Qualora non esistano collaterali
con diritto a pensione, la pensione già fruita dal genitore si devolve a favore
del patrigno o della matrigna di cui al terzo comma dell' art.57, semprechè
questi siano in possesso dei requisiti richiesti.
Al consolidamento e alla
devoluzione della pensione di cui al presente articolo provvedono, a domanda,
le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Art.67.
Perdita del
diritto a pensione da parte dei collaterali e della madre
Perdono il diritto a pensione i
fratelli e le sorelle che raggiungono la maggiore età e la madre che contragga
matrimonio salvo quanto previsto dall' art.65 e dall'ultimo comma dell' art.60
.
Art.68.
Decorrenza
del trattamento pensionistico spettante ai genitori collaterali e categorie
assimilate
I trattamenti pensionistici
regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della
morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal
successivo art.100 .
Il riparto, tra più aventi
diritto, di un trattamento pensionistico già conferito, quando ricorrano le
condizioni di legge, deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli
interessati e la corresponsione della quota parte del trattamento stesso
decorre, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.
Art.69.
Indennità
speciale annua spettante ai genitori collaterali e categorie assimilate
Ai titolari del trattamento
pensionistico indiretto di cui al presente titolo che non svolgano attività
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che si trovino nelle
condizioni economiche previste dall' art.70 è liquidata, a domanda, una
indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo
spettante alla data del primo del mese di dicembre.
La domanda di cui al comma
precedente è utile per il conseguimento dell'indennità speciale anche negli
anni successivi a quello di presentazione ma, per essere produttiva di effetti,
deve contenere l'impegno degli interessati a segnalare alle direzioni
provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni prescritte per
l'attribuzione dell'indennità stessa.
Alla corresponsione dell'indennità
speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione;le
competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di
ciascun anno.
Titolo VII disposizioni diverse e comuni
Art.70.
Condizioni
economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici
In tutti i casi in cui il
conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal
presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti
e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza
degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli
oneri deducibili di cui all' art.10 del decreto del presidente della repubblica
29 settembre 1973, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non
superiore a L.2.400.000.
Il ministro del tesoro può, con
proprio decreto, variare il limite di reddito di cui al precedente comma in
relazione alle modificazioni che dovessero intervenire in materia di
imposizione sul reddito delle persone fisiche.
Per i residenti all'estero il
diritto ai trattamenti ed agli assegni pensionistici di cui al primo comma è
subordinato alla sussistenza di condizioni economiche equivalenti a quelle
previste dal comma stesso da accertarsi, ove occorra, anche mediante
attestazione della competente autorità consolare.
Art.71.
Prova del
decesso e della scomparsa dei militari e dei civili
Qualora il decesso del militare
sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso
il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo
unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando
per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e
5 del presente testo unico.
Nel caso di scomparsa del
militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve
essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti
nel primo e secondo comma dell' art.10 del presente testo unico e trasmessa al
sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli
interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i militari, nei confronti dei
quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità, e per i
civili la scomparsa può essere comprovata mediante atto di notorietà ricevuto
in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli
ordinari mezzi di prova.
Art.72.
Irripetibilità
degli assegni liquidati e casi di recupero per i dispersi e gli scomparsi dei
quali sia successivamente accertata l'esistenza in vita.
Qualora, successivamente alla
liquidazione della pensione, venga accertato che il militare o il civile,
ritenuti dispersi o scomparsi, siano tuttora in vita, la pensione è revocata
con determinazione del direttore generale delle pensioni di guerra, da
notificarsi all'interessato, e le rate di pensione corrisposte non sono
ripetibili salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nelle ipotesi in cui ai militari
od ai civili, ritenuti in precedenza dispersi o scomparsi, siano da liquidarsi
assegni arretrati a carico dello stato, le rate già corrisposte a titolo di
pensione indiretta di guerra vengono imputate sugli assegni medesimi. Uguale
imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la
morte del militare o del civile è avvenuta in un tempo successivo a quello
della presunta morte.
Art.73.
Abbuono e
recupero delle somme liquidate in via provvisoria
In tutti i casi in cui è
stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare
liquidazioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento
definitivo, non confermi le liquidazioni medesime ovvero faccia luogo a
liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in più corrisposte sono
abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati.
Art.74.
Indennità
integrativa speciale
Ai titolari di trattamento
pensionistico di guerra compete un'indennità integrativa speciale mensile per
l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi.
L'indennità integrativa speciale
di cui al precedente comma viene determinata annualmente, con decreto del
ministro del tesoro, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno.
La misura della indennità viene
stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo
della vita accertati dall'istituto centrale di statistica con riferimento al
trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100 e valutati ai fini
dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il
periodo, precedente all'anno di applicazione dell'indennità integrativa
speciale, compreso tra l'1 novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.
Nei riguardi degli invalidi
ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità, per ogni punto di
variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è,
per le varie lettere di superinvalidità, rispettivamente maggiorata o ridotta
degli importi sottoindicati:
Lettera a:...L. 1.824
Lettera a-bis:...L.1.728
Lettera b:...L.1.632
Lettera c:...L.1.536
Lettera d:...L.1.440
Lettera e:...L.1.344
Lettera f:... L.1.248
Lettera g:...L.1.152
Lettera h:...L.1.056
Nei riguardi degli invalidi
ascritti alla prima categoria senza assegno di superinvalidità, per ogni punto
di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è
rispettivamente maggiorata o ridotta dell'importo di L.960.
Per gli invalidi ascritti alla
seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava categoria, il valore
unitario di L.960 di cui al precedente comma, riferito a ciascun punto di
variazione dell'indice del costo della vita, è ragguagliato rispettivamente
alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.
Per i titolari di pensione di
guerra di cui alle allegate tabelle g, m e s e per i titolari del trattamento
di cui alla annessa tabella N, l'indennità integrativa speciale è maggiorata o
ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli
importi di cui appresso:
A) tabella g:...L. 918
B) tabella m:...L. 590
C) tabella s:...L. 350
D) tabella n:...L. 468
I criteri relativi alla
determinazione dell'indennità integrativa speciale previsti dal terzo comma del
presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1980. Per il periodo
anteriore restano fermi i criteri ed il numero dei punti di variazione stabiliti
in base al secondo comma dell' art.11 della
legge 29 novembre 1977, n.875 .
Le nuove misure dell'indennità
integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al
quarto comma del presente articolo, per gli invalidi ascritti alla prima
categoria con assegno di superinvalidità, hanno effetto a decorrere dall'1
gennaio 1980.
La indennità integrativa speciale
non spetta a coloro che fruiscano di altra pensione, assegno o retribuzione
comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con
analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti
disposizioni.
L'indennità integrativa speciale
di cui al presente articolo è corrisposta dalle competenti direzioni
provinciali del tesoro, previo rilascio da parte dell'interessato di una
dichiarazione da cui risulti che si trova nelle condizioni prescritte per
conseguire l'indennità medesima.
L'indennità di cui al presente
articolo non compete nei casi in cui i trattamenti pensionistici siano riscossi
all'estero.
Art.75.
Perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici di guerra
A decorrere dall'1 gennaio 1980
gli importi delle pensioni, di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, e gli importi
degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, allegate al presente testo
unico, sono aumentati, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, con
l'applicazione della percentuale prevista dall' art.10, primo
comma, della legge 3 giugno 1975, n.160 , e successive
modificazioni ed integrazioni.
La variazione percentuale di cui
al precedente comma si applica, con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno,
sugli importi delle pensioni base e degli assegni di cumulo vigenti alla data
del 31 dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non compete sugli
assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente comma né su ogni altro
assegno o indennità spettanti, ai sensi del presente testo unico, ai titolari
di pensioni di guerra.
Alla liquidazione dell'assegno
aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti
direzioni provinciali del tesoro.
Art.76.
Irrilevanza
dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento
pensionistico di guerra
L'acquisto di una cittadinanza
straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento
pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso.
Sono abrogate tutte le disposizioni
che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione,
assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza
straniera.
Art.77.
Irrilevanza
dei redditi pensionistici
Le somme corrisposte a titolo di
pensione, assegno o indennità di cui al presente testo unico o a titolo di
assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili
nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono né ai fini fiscali né
previdenziali o assistenziali né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia
comunque rilevanza.
Restano ferme le disposizioni di
cui all' art.3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.30 , convertito con
modificazioni in legge 16 aprile
1974, n.114.
Art.78
Modificazioni
e revisioni d'ufficio o a domanda dei provvedimenti ai fini dell'eventuale
attribuzione di trattamento più favorevole
I provvedimenti concessivi o
negativi del trattamento pensionistico di guerra possono, ai fini della
liquidazione dei trattamenti stessi o di trattamenti più favorevoli e salvi,
comunque, i diritti riconosciuti, essere modificati o revocati d'ufficio, da
parte della stessa autorità che li ha emanati, quando ricorrano le circostanze
di cui al primo comma, lettera a), b), c) del successivo art.81 .
L'eventuale nuova liquidazione ha
effetto dalla data in cui sussistono tutte le condizioni per il riconoscimento
del diritto a trattamento pensionistico di guerra.
Le richieste avanzate dagli interessati
intese ad ottenere il riesame dei provvedimenti emessi nei loro confronti ed i
ricorsi gerarchici dichiarati irricevibili o inammissibili hanno valore di
denuncia ai fini della revisione prevista dal presente articolo.
Nei casi in cui il diritto alla
pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo
comma, lettera e), del successivo art.81 è ammesso, su domanda degli
interessati, il riesame dei relativi provvedimenti. Il riesame a richiesta
degli interessati è ammesso anche quando la domanda si riferisca a materia che
non abbia formato oggetto di precedente esame.
Le domande di cui al comma
precedente devono essere presentate entro il termine previsto dal successivo
art. 100 e producono effetti, in caso di accoglimento, dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione.
La revisione a domanda di parte è
ammessa anche nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera c), del successivo
art.81. La domanda di cui al presente comma deve essere presentata entro trenta
giorni dal rinvenimento del documento nuovo e l'eventuale accoglimento
dell'istanza produce effetti dal giorno in cui si sono verificate tutte le
condizioni per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di
guerra.
Art.79
Revisione
da parte del ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede
giurisdizionale
È in facoltà del ministro del
tesoro, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere alla revisione
amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali
siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la corte dei conti.
Ai fini dell'accertamento del
diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento più favorevole di quello
liquidato, il ministro del tesoro procede a nuova valutazione di tutti i presupposti
in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato.
Qualora, per effetto della
revisione prevista dai commi precedenti, il ministro del tesoro provveda a
revocare il provvedimento oggetto del ricorso, la pensione di guerra o il nuovo
trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti
dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge ed il ricorso
rimane estinto.
Il ministro del tesoro, sentiti i
competenti organi, provvede all'emanazione di norme regolamentari ed alla
modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle
disposizioni di cui al presente articolo nella più ampia tutela dei diritti
degli interessati.
Art.80.
Obbligo di
denuncia del venir meno dei requisiti richiesti
In tutti i casi in cui le norme
contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento
pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti
o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a
comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il
venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di
tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo
unico.
Nel caso di intervenuta denuncia a
termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia
diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di
scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che
omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite.
Art.81.
Revoca e
modificazione dei provvedimenti
I provvedimenti con i quali siano
stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi
tempo, revocati o modificati quando:
A) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di
elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita
agli atti della pratica;
B) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità
ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle
pensioni, assegni o indennità;
C) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del
provvedimento;
D) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato
emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni di cui all'art.86 che risultino non veritiere;
E) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha
determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno
nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni
economiche richiesto dall'art.70 nei casi in cui il conferimento del
trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.
Nei casi di revoca per dolo, la
soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della
liquidazione;negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal
giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo
articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme
corrisposte.
Agli effetti dell'applicazione del
presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e
quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno
essere sottoposti a nuova visita sanitaria;ma perché possa farsi luogo a revoca
od a riduzione della pensione o dell'assegno è necessario sempre il parere
della commissione medica superiore di cui all' art.106 previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato
motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si
presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non
potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico
conseguito dallo invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto
pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazioni del
trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni salvo quanto
disposto dall' art.20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di
incollocabilità.
Art.82.
Revoca e
modificazione dei provvedimenti prima della approvazione del comitato di
liquidazione
I provvedimenti di conferimento
di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale, possono essere
revocati o modificati prima della approvazione da parte del comitato di
liquidazione quando le liquidazioni siano state effettuate per motivi che non
sussistono ovvero qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma del
precedente art.81 del presente testo unico.
La revoca o la modifica di cui al
precedente comma è disposta con provvedimento del direttore generale da
sottoporsi all'approvazione del comitato di liquidazione.
Dopo l'avvenuta approvazione, i
provvedimenti di cui al primo comma, possono essere revocati o modificati per i
motivi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente
testo unico, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico
stesso.
Art.83.
Delimitazione
della responsabilità dello stato per danni di guerra alle persone
Con le norme emanate in materia di
pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo stato di
tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per
fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso
di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di
terzi.
Art.84.
Preliminare
pronuncia del ministero del tesoro su domande di pensione privilegiata
ordinaria per invalidità riportate in tempo di guerra.
Qualora sia presentata domanda al
fine di conseguire trattamento privilegiato ordinario per lesioni o infermità
che dagli atti risultino accertate durante il servizio militare prestato dal
richiedente in tempo di guerra o, comunque, possano ritenersi ricollegabili al
servizio stesso o ad un fatto di guerra, la pronuncia sul diritto al
trattamento richiesto può essere emessa dall'amministrazione competente soltanto
dopo che il ministero del tesoro abbia dichiarato, con provvedimento formale,
che l'infermità o la lesione non è dipendente da causa di guerra.
Ove da parte del ministero del
tesoro si riscontri, invece, che la infermità o la lesione è dipendente da
causa di guerra, la domanda di cui al comma precedente si considera come
presentata al fine di ottenere il trattamento pensionistico di guerra per
l'emissione dei conseguenti provvedimenti.
Ai fini dell'applicazione del
primo comma del presente articolo, da parte del ministero del tesoro viene
emessa la necessaria pronuncia sulla dipendenza della invalidità da causa di
guerra anche nei casi in cui il diritto a pensione risulti prescritto perché
l'interessato ha lasciato trascorrere i termini di legge, o, comunque, tale
diritto non possa dar luogo al conferimento del trattamento pensionistico di
guerra per mancanza di un qualsiasi altro requisito richiesto dal presente
testo unico.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui la domanda per il trattamento
privilegiato ordinario sia presentata da parte dei congiunti per la morte del
militare o del civile.
Art.85.
Casi di
invalidità o di morte nei quali abbiano avuto influenza concausale il servizio
ordinario e quello di guerra
Una stessa lesione o infermità o
la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della
pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente
spettante in forza dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o
del deceduto dallo stato o da ente pubblico.
Qualora, anteriormente all'entrata
in vigore del presente testo unico, siano stati liquidati a favore del medesimo
soggetto entrambi i predetti trattamenti in quanto si sia riconosciuto che
sulla invalidità del militare o del civile o sulla morte degli stessi abbiano
influito e le cause di guerra e l'attività svolta successivamente dagli stessi,
gli interessati possono scegliere, con domanda da presentare alla direzione
generale delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, quale dei due trattamenti fruiti debba
continuare ad essere loro corrisposto.
A seguito della domanda di cui al
precedente comma ovvero nel caso che sia trascorso il termine stabilito nel
comma stesso senza che da parte degli interessati sia stata esercitata la
facoltà di scelta ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorchè
sia in proposito intervenuta decisione giurisdizionale, alla revoca del
provvedimento con il quale è stato liquidato il trattamento cui l'interessato
rinuncia o, in mancanza di scelta, di quello concernente il trattamento
economicamente meno favorevole per gli interessati.
Ove, pur verificandosi il concorso
delle due diverse cause nello insorgere o nell'evolversi dell'invalidità o nel
decesso del militare o del civile, sia stato conferito o conservato,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico un solo
trattamento pensionistico, gli interessati possono chiedere, con domanda da
presentarsi alla competente amministrazione, entro novanta giorni dalla
predetta data, che sia loro liquidato, in presenza dei requisiti prescritti
dalla relativa legislazione, il trattamento più favorevole in luogo di quello
di cui fruiscono.
L'eventuale nuova liquidazione
decorre dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Art.86.
Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
Le risultanze anagrafiche e di
stato civile possono essere attestate, ai fini della liquidazione dei trattamenti
pensionistici di guerra, anche mediante dichiarazione sostitutiva delle normali
certificazioni.
Mediante dichiarazione possono
essere, altresì, attestati la frequenza a corsi legali di studi presso
università o istituti superiori equiparati, in tutti i casi in cui, nel
concorso degli altri requisiti prescritti, dalla frequenza stessa derivino
diritti a termini del presente testo unico, nonché lo stato di non occupazione
ai fini del conseguimento dei benefici il cui conferimento è subordinato all'esistenza
di tale stato.
Alle dichiarazioni di cui ai commi
precedenti si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio
1968, n.15 .
Per comprovare l'esistenza delle
condizioni economiche previste dall' art.70 si applicano le disposizioni
contenute nell'art.24 della
legge 13 aprile 1977, n.114
Equiparazione dei figli degli
invalidi di prima categoria agli orfani di guerra
I figli degli invalidi di prima
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, sono equiparati agli orfani
di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente
all'evento invalidante.
Art.88.
Estensione
agli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali
previsti per gli orfani minorenni
Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e
dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti
universitari fino al compimento del ventottesimo anno di età, purchè si trovino
nelle condizioni economiche di cui all' art.70 e non esplichino attività
lavorativa.
Art.89.
Esonero dal
servizio militare
L'unico figlio maschio o il primo
figlio maschio della vedova di guerra sono esonerati dal servizio militare.
Lo stesso beneficio compete
all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido di guerra di
prima categoria e di seconda categoria.
Art.90.
Estensione
ai genitori, ai collaterali ed ai soggetti ad essi assimilati dei benefici
previsti per i titolari di pensione di guerra indiretta.
I trattamenti liquidati, a titolo
di assegno alimentare, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati a
termini del presente testo unico si considerano pensione di guerra ai fini
assistenziali, previdenziali e per il conseguimento di ogni altro beneficio
che, ai sensi di legge, spetti ai titolari di pensione di guerra indiretta.
Titolo VIII della devoluzione degli assegni per decorazioni
al valor militare
Art.91.
Devoluzione
e liquidazione alla vedova, all'assimilata a vedova e agli orfani degli assegni
annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra.
L'assegno straordinario annesso
alle medaglie d'oro al valor militare di cui all' art.1 della legge 21 febbraio
1963, n.358 , e successive modificazioni ed integrazioni, è devoluto
nell'identica misura prevista dall'articolo stesso alle vedove, alle assimilate
a vedove ed agli orfani.
Alla vedova, alla assimilata a
vedova ed agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare
conferita alla memoria è attribuito l'assegno straordinario nella misura
prevista dal comma precedente.
Gli assegni di cui ai precedenti
commi sostituiscono per i soggetti contemplati nei commi stessi quelli previsti
dalle leggi 31 marzo 1966, n.172 ; 1 marzo 1968, n.190 ; 7 aprile 1968, n.459 .
Gli assegni annessi alle medaglie
d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al
valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n.212, e
successive modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell'assimilata a
vedova e degli orfani nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n.831
.
Per la devoluzione e per il
conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme
previste dal titolo v del presente testo unico, a prescindere dal requisito
delle condizioni economiche nei casi in cui tale requisito è richiesto per il
conferimento dei trattamenti pensionistici di cui al titolo stesso.
Alla liquidazione degli assegni,
di cui al presente articolo, provvedono, su domanda, le competenti direzioni
provinciali del tesoro.
Art.92.
Liquidazione
ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor
militare per fatti di guerra
Quando non esistano i soggetti di
cui al precedente art.91 aventi titolo all'assegno straordinario annesso alla
medaglia d'oro al valor militare ovvero quando questi ne abbiano perduto
definitivamente il diritto, l'assegno stesso spetta, nell'identica misura
prevista dall'articolo medesimo, ai genitori, collaterali ed assimilati
nell'ordine stabilito dall' art.57 e con le norme degli articoli 59 , 60, 66 e
67.
L'assegno di cui al precedente
comma sostituisce quello previsto dalla legge 31 marzo 1966, n. 172 e dalla
legge 1 marzo 1968, n.190 .
Ove ricorrano le condizioni
stabilite dal primo comma gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di
bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare
di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n.212, e successive
modificazioni ed integrazioni, si devolvono a favore dei soggetti di cui al
presente articolo nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n.831 .
Alla liquidazione degli assegni di
cui al presente articolo provvedono, su domanda, le competenti direzioni
provinciali del tesoro.
Art.93.
Termini di
decorrenza della liquidazione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor
militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito.
Gli assegni annessi alle
decorazioni al valor militare per fatti di guerra di cui al presente titolo
sono liquidati a favore dei congiunti aventi diritto, su presentazione di
apposita domanda, a decorrere dalla data di morte dell'insignito ovvero dalla
data del fatto d'armi nel caso in cui il provvedimento di conferimento della
decorazione venga emesso posteriormente al decesso del decorato.
I congiunti dei decorati che
presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del
decorato nei registri di stato civile, o, qualora si tratti di dispersi, dalla
partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo
domicilio, o, se anteriore, dalla data in cui la partecipazione della
irreperibilità è stata notificata al richiedente, conseguono il beneficio a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Nei casi in cui il provvedimento
di conferimento della decorazione venga emesso successivamente alla trascrizione
dell'atto di morte o alla partecipazione di irreperibilità il termine di un
anno di cui al precedente comma decorre dalla data della notificazione del
provvedimento di conferimento.
Per i minori e i dementi il
termine di cui ai precedenti commi rimane sospeso finché duri la incapacità di
agire.
Qualora si tratti di croci di
guerra al valor militare, la liquidazione dei relativi assegni non può in alcun
caso avere decorrenza anteriore all'1 luglio 1961.
Art.94.
Condizioni
per la liquidazione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al
valor militare per fatti di guerra
Per la liquidazione degli assegni
di cui agli articoli 91 e 92 è necessario che la competente amministrazione
militare dichiari, a richiesta della competente direzione provinciale del
tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'art.20 del regio decreto 4 novembre
1932, n.1423 , è autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.
Art.95.
Perdita e
ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare
La perdita o la sospensione del
diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso,
la perdita o la sospensione del relativo assegno.
Nei casi di cui al precedente
comma la liquidazione dell'assegno è ammessa, su domanda, a favore delle
persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso è
consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.
Il ripristino del diritto a
fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione
dell'assegno al decorato dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la
contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme
eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in
cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come corrisposte
al decorato.
Art.96.
Comunicazioni
delle amministrazioni competenti al ministero del tesoro
Di tutti i provvedimenti che
comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni
al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei
alle forze armate, l'amministrazione competente dà notizia al ministero del
tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza.
La cessazione o la riattivazione
del pagamento dello assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della
perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.
Titolo IX delle procedure
Art.97. Inizio del procedimento di liquidazione
Il
procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o
d'ufficio.
All'atto della liquidazione della
pensione, sono liquidati anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti
per il riconoscimento del diritto a pensione risulti che l'interessato sia in
possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi.
Le domande tendenti al
riconoscimento di diritti in materia di pensioni di guerra e di assegni annessi
alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra, devono essere
presentate al ministero del tesoro - direzione generale delle pensioni di
guerra, ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nei casi in
cui il compito di provvedere spetti, a termini del presente testo unico, a
quest'ultima.
Le domande di cui al precedente
comma, possono anche essere spedite a mezzo di lettera raccomandata e si
considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale.
In tal caso, dell'avvenuta consegna fa fede il bollo dell'ufficio postale e,
qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Le domande, i documenti relativi e
le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione
delle pensioni e degli assegni previsti dal presente testo unico nonché il
pagamento di detti trattamenti sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o
diritto a favore di chiunque.
Art.98.
Liquidazione
d'ufficio a favore dei mutilati e degli invalidi
Il procedimento per la
liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermità
riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio
dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.
In tal caso, se il militare, al
termine dell'eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza, è
giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perché affetto da menomazioni che
lasciano presumere diritto a pensione o assegno di guerra, l'ospedale o
l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere d'ufficio i
relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di
guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato
in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.
Art.99.
Liquidazione
a domanda dei trattamenti pensionistici a favore dei mutilati e degli invalidi
Fuori dai casi previsti dal
precedente art.98, per il riconoscimento del diritto a pensione gli interessati
debbono presentare apposita domanda.
Il diritto a chiedere la
liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra si prescrive per i
militari, dopo trascorsi i cinque anni dall'effettiva cessazione del servizio
di guerra comunque avvenuta e, per i civili, trascorsi i cinque anni dal
verificarsi degli eventi indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo
unico.
Per i militari di carriera i quali
abbiano contratto durante il servizio di guerra o attinente alla guerra una
invalidità debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di
detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del
collocamento a riposo.
Il militare che presenti la
domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per
l'invalidità di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data
dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal
primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei
documenti.
Per gli invalidi affetti da
parkinsonismo conseguente ad una infermità che risulti contratta durante il
servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra
o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui
al secondo e terzo comma del presente articolo è elevato ad anni dieci.
Per i minori ed i dementi i
termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finché duri l'incapacità
di agire.
Art.100.
Liquidazione
a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei
civili deceduti per causa di guerra
La domanda di trattamento
pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o
dispersi a causa di guerra, deve essere presentata entro cinque anni dalla
trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o, qualora si
tratti di dispersi, dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità
al comune dell'ultimo domicilio o, se anteriore, dalla data in cui la
partecipazione di irreperibilità è stata notificata al richiedente.
Se la domanda è prodotta oltre un
anno dal termine iniziale di cui al precedente comma, la pensione decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
stessa.
Nei casi in cui il diritto a
trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle
condizioni economiche di cui all' art.70 o allo stato di inabilità dei
richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del
civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il
trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre
dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono
verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di
compimento del sessantacinquesimo anno.
Quando le altre condizioni
generali richieste dal presente testo unico si verifichino dopo la data di
decorrenza del termine di cui al primo comma, il computo di cinque anni si
effettua a decorrere dalla data in cui si sono verificate dette condizioni.
Se la domanda è prodotta entro un
anno dalla data in cui hanno inizio i termini previsti dal terzo e quarto comma
del presente articolo, il trattamento pensionistico decorre da tale data;ove la
domanda sia prodotta oltre l'anno, il trattamento pensionistico decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
stessa.
In ogni caso, le lesioni, ferite o
infermità dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, devono
essere state constatate dalle competenti autorità militari o civili entro
cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra
oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 8 e 9 del presente testo
unico. Qualora il decesso sia causato da parkinsonismo conseguente ad una
infermità contratta nelle circostanze indicate nel penultimo comma del
precedente art.99, il termine di cui al presente comma è di anni dieci.
Per i minori e dementi i termini
di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli previsti dal sesto comma,
rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire.
Art.101.
Emissione
dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra
Le pensioni, gli assegni e le
indennità previsti dal presente testo unico sono liquidati con provvedimento
del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza
delle direzioni provinciali del tesoro.
Allo stesso direttore generale
spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od
indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso
con lo stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in
base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme
di legge.
Quando il direttore generale, per
insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter
provvedere in via definitiva in ordine all'attribuzione della pensione o
dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato
degli atti.
Qualora in sede di liquidazione
definitiva, si debba far luogo al conferimento di un trattamento pensionistico
inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori
somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona
fede degli interessati medesimi.
Tutti i provvedimenti concernenti
pensioni, assegni o indennità emessi dal direttore generale delle pensioni di
guerra, salvo quelli indicati nell'ultimo comma del presente articolo, sono
sottoposti per l'approvazione all'esame del comitato di liquidazione di cui al
successivo art.102. A tal fine i provvedimenti medesimi, con allegati i
documenti giustificativi, sono trasmessi, non oltre il termine di trenta giorni
dalla data della relativa emissione, al predetto comitato che si pronuncia
entro sessanta giorni dalla loro ricezione.
Nell'ipotesi in cui il comitato
non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, lo restituisce con la
relativa deliberazione, al direttore generale.
Il direttore generale, ove non
dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede allo annullamento del
provvedimento. In caso contrario, rinvia, con relazione motivata, il
provvedimento per un ulteriore esame al comitato;ove questo non proceda
all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in
conformità della deliberazione del comitato medesimo.
Entro trenta giorni dalla data di
approvazione del provvedimento da parte del comitato di liquidazione, il direttore
generale trasmette gli atti alla competente direzione provinciale del tesoro
per la corresponsione del trattamento pensionistico.
Le domande presentate oltre i
termini di cui agli articoli 99 , 100, 127 e 128 sono definite con atto del
direttore generale delle pensioni di guerra, da notificarsi agli interessati a
termine dell' art.119 .contro tale atto è ammesso il ricorso gerarchico di cui
al successivo art.115 .
Art.102.
Comitato di
liquidazione
Il comitato di liquidazione è
nominato con decreto del capo dello stato, su proposta del consiglio dei
ministri ed è composto di un presidente di sezione della corte dei conti, che
lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda
delle esigenze delle sue funzioni.
I membri del comitato sono scelti
tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:magistrati
dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della
corte di appello o equiparati;magistrati del consiglio di stato e della corte
dei conti;ufficiali generali e ufficiali superiori medici; professori ordinari,
straordinari, aggregati e liberi docenti di università, a preferenza della
facoltà di medicina;dirigenti generali o equiparati e funzionari di qualifica
immediatamente inferiore.
Il ministro del tesoro designa non
oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta
della associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;designa, altresì
sei membri su proposta dell'associazione nazionale famiglie dei caduti in
guerra, tre membri su proposta della associazione nazionale vittime civili di
guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di
liberazione, un membro scelto fra i congiunti dei caduti per la lotta di
liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività o
a riposo, del ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di
primo dirigente o equiparata.
È in facoltà del ministro del
tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del comitato a tre membri di
esso, scelti tra i magistrati in servizio della corte di cassazione, del
consiglio di stato e della corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle
di consigliere.
Tutti i membri durano in carica
cinque anni, salvo quanto previsto dal comma successivo, e possono essere
confermati.
I membri del comitato di
liquidazione non possono essere nominati o confermati quando abbiano superato
il settantacinquesimo anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento
del predetto limite di età.
Alla direzione della segreteria
del comitato è preposto un funzionario dei servizi amministrativi del ministero
del tesoro avente la qualifica di dirigente.
Art.103.
Funzionamento
del comitato di liquidazione
Il comitato di liquidazione può
funzionare anche suddividendosi in sezioni.
Le sezioni decidono con
l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due
magistrati della corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che
vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle
associazioni di cui al precedente art.102 .
Le sezioni sono presiedute dal
presidente o dai vice presidenti. Il presidente del comitato può, tuttavia, in
relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di
presiedere le singole sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati
in servizio o a riposo della corte di cassazione, del consiglio di stato e
della corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o
equiparati.
È in facoltà del ministro del
tesoro di interpellare il comitato su questioni attinenti all'ordinamento ed
alla materia delle pensioni di guerra.
Il presidente può convocare il
comitato in adunanza generale per deliberare su questioni di massima di particolare
importanza, per esprimere pareri richiesti dal ministro del tesoro a termini
del comma precedente, nonché quando vi sia contrasto di orientamenti tra le
varie sezioni.
Alle adunanze di ciascuna sezione
assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del
ministro del tesoro, su proposta del presidente del comitato.
Spetta al ministro del tesoro di
provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al
funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione.
Art.104.
Emolumenti
per i componenti il comitato di liquidazione e per i segretari
Il presidente del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro del tesoro stabilisce l'indennità mensile
spettante al presidente ed ai vice presidenti del comitato di liquidazione
nonché ai magistrati incaricati di presiedere le sezioni.
In aggiunta al normale gettone di
presenza, ai componenti del comitato è dovuta una indennità integrativa per
ogni pratica esaminata e definita di cui ciascun componente del comitato sia
stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del comitato è
dovuto, ove competa, il normale gettone di presenza nonché una indennità
integrativa per ogni pratica definita nella adunanza cui si riferisce il
gettone medesimo.
Il ministro del tesoro stabilisce,
con proprio decreto, le misure delle indennità di cui al precedente comma.
Le misure dell'indennità mensile e
della indennità integrativa di cui al presente articolo si applicano ai membri
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all' art.166 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092. Le
predette misure sono rese esecutive con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, sentito il ministro del tesoro.
Ai soli fini del diritto a
percepire i compensi da parte dei relativi componenti, agli organi di cui al
presente articolo è estesa la disciplina riguardante le commissioni tributarie.
Art.105.
Commissioni
mediche per le pensioni di guerra
Gli accertamenti sanitari relativi
alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o
del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione
composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in
congedo, di medici appartenenti al personale civile dello stato, di ruolo o a
contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.
Fanno, altresì, parte della
commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'associazione
nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'associazione nazionale famiglie
dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di
invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano
combattente e uno designato dall'associazione nazionale vittime civili di
guerra.
La commissione è presieduta da un
ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della
commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contingente previsto
dal primo comma dell' art.110 .
La commissione si pronuncia con
l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente.di
essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dalla associazione
che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.
Nel caso in cui gli accertamenti
sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui
al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un
sanitario specialista in ginecologia.
Il ministro del tesoro con suo
decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa
intesa con i ministri interessati. Spetta al ministro del tesoro di procedere,
con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui
al terzo comma del presente articolo.
Qualora il militare o il civile da
sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13
maggio 1978, n.180, la commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente
all'infermità mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti
al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido è
ricoverato.
La commissione, ove non possa
procedere a visita, può delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o una
autorità sanitaria locale.
La commissione redige un verbale
della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo
alla classificazione delle invalidità, secondo le tabelle A, B, E, F, ed F-1
annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito
all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta,
l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilità.
Il componente della commissione eventualmente
dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.
Nei casi di classificazione
dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia
subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene
consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere
della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto
all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art.106 .
Ai servizi di segreteria delle
commissioni si provvede con personale dipendente dai ministeri della difesa e
del tesoro.
Art.106.
Commissione
medica superiore
Il ministro del tesoro, previe
intese con i ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione
medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici
del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari
effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni
o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario
avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno
avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della
commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano
purchè docenti universitari ovvero purchè specializzati in materie relative
alle lesioni o infermità in esame.
Un quarto dei membri della
commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'associazione nazionale
mutilati ed invalidi di guerra, dalla associazione nazionale famiglie dei
caduti in guerra e dalla associazione nazionale vittime civili di guerra.
La commissione è presieduta da un
tenente generale medico.
Art.107.
Funzionamento
della commissione medica superiore
La commissione medica superiore
può funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna
dal presidente o dallo ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide
con l'intervento di non meno di cinque membri.
Del collegio deve far parte, in
ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dalla associazione
nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia
specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.
Essa esprime il proprio parere sui
documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato
dissenso nella commissione di cui all' art.105, esprime il suo parere dopo la
visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a
visita diretta, può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità
sanitaria locale.
La commissione dà inoltre parere
ogni qualvolta ne sia richiesta dal ministro del tesoro.
Nel caso in cui gli accertamenti
sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica
superiore è chiamato a far parte, ove la natura della infermità lo richieda, un
sanitario specialista in ginecologia.
Art.108.
Nomina dei
membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione
medica superiore - emolumenti ad essi spettanti.
Ai fini della nomina a membri
delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica
superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo, anche se
appartenenti al ruolo d'onore, sono richiamati in servizio per l'espletamento
delle loro mansioni per conto ed a carico del ministero del tesoro.
Per l'assolvimento dell'incarico
di cui al precedente comma, gli ufficiali medici, collocati a riposo ai sensi
della legge 24 maggio
1970, n.336 , e successive modificazioni ed integrazioni,
possono essere richiamati in servizio a termini dell'art.1 della
legge 14 agosto 1974, n.355.
I richiami in servizio di cui ai
precedenti commi sono effettuati per un periodo non superiore ad anni cinque e
possono essere rinnovati per periodi successivi, ma comunque non oltre il
limite di età previsto dall' art.63 della legge 10 aprile 1954, n.113 , per le
varie categorie di ufficiali medici.
In relazione al sopravvenuto
mutamento delle esigenze di servizio, la competente autorità, su richiesta del
ministro del tesoro, può disporre in qualunque tempo la cessazione dal servizio
degli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti commi.
Ai membri civili delle commissioni
mediche periferiche e della commissione medica superiore, non dipendenti dallo
stato, è dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate.
Il ministro del tesoro stabilisce,
con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma nonché
l'emolumento mensile da liquidarsi, ove competa, ai sanitari civili che, ai
sensi del sesto comma del precedente art.105 vengano nominati presidenti delle
commissioni mediche.
L'onere per stipendi ed indennità
dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici
civili di cui al quinto comma, per l'emolumento eventualmente spettante ai
sanitari nominati presidenti delle commissioni mediche per le pensioni di
guerra e per il funzionamento in genere delle commissioni stesse e della
commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del
ministero del tesoro.
Art.109.
Integrazione
delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore
Il ministro della difesa, su
richiesta del ministro del tesoro può, semprechè non vengano superati i
contingenti numerici stabiliti dal primo comma del successivo art.110,
stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la
composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica
superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari
disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di
competenza delle predette commissioni. Il relativo trattamento economico è
stabilito dal ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni
rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati.
I medici, di cui al presente
articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il
settantacinquesimo anno e cessano comunque dalla suddetta attività al
raggiungimento del predetto limite di età.
L'attività svolta presso le
commissioni mediche di cui agli articoli 105 e 106 dal personale sanitario
contemplato nel presente articolo non rientra fra le prestazioni d'opera
previste dal quinto comma dell'art.99 del testo unico delle norme in materia di
pensioni ordinarie approvate con decreto del
presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092.
Appositi contratti e convenzioni
possono, inoltre, essere stipulati, dal ministro della difesa, sempre su
richiesta del ministro del tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed
altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il
trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al
primo comma.
L'onere derivante dalle
disposizioni di cui al presente articolo grava sullo stato di previsione della
spesa del ministero del tesoro.
Art.110.
Numero
complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della
commissione medica superiore
Il ministro del tesoro nomina i
sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni
mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di cento unità per la
commissione medica superiore e di duecento unità per le commissioni mediche
periferiche.
Il ministro del tesoro può
modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in
relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.
La nomina dei medici indicati nel
secondo comma dello art.105 e nel penultimo comma dell' art.106 viene
effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del
presente articolo.
Art.111.
Decadenza
dal diritto agli accertamenti sanitari per mancata presentazione a visita
medica
Il richiedente la pensione di
guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima
visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova
domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta
ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma,
la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, eventualmente spettante,
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
nuova domanda.
Ove l'invalido, senza giustificato
motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza
dello assegno temporaneo, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza
dell'assegno già attribuito, se tale termine sia più favorevole, questi, per
ottenere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari per scadenza, deve
presentare apposita domanda e la liquidazione dell'eventuale trattamento
spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda stessa.
Qualora l'interessato, senza
giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare
il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione,
gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova
domanda da parte dell'invalido e l'eventuale più favorevole trattamento decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
stessa.
Le commissioni mediche di cui all'
art.105 sono tenute a comunicare al ministero del tesoro - direzione generale
delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati
agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra
indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.
Art.112.
Procedura
speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno
Nei casi previsti dall' art.81 la
revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno è disposta dal ministro
del tesoro su proposta del comitato di liquidazione riunito in sezione
speciale, della quale devono far parte almeno due magistrati della corte dei
conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, scelti tra i membri
di cui al secondo e terzo comma dell' art.102.
Qualora il ministro del tesoro
ritenga che sussistano elementi per la applicazione delle disposizioni di cui
all'art.81, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del procuratore
generale della corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione,
costituito in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui
si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.
Analogamente, nei casi di denuncia all'autorità giudiziaria inerente a fatti o
circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il
ministro del tesoro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei
pagamenti già autorizzati dandone comunicazione agli interessati mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio
postale.
Copia della relazione di cui al
precedente comma deve essere notificata, a cura del comitato, agli interessati,
con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione
di memorie o documenti.
Ove lo richieda, l'interessato può
essere udito personalmente od a mezzo di procuratore. La mancata presentazione,
qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del
comitato.
Sulla proposta del comitato il
ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli
interessati ed al procuratore generale della corte dei conti.
Avverso tale decisione è ammesso,
da parte degli interessati e del procuratore generale, ricorso alla corte dei
conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art.116 .
La procedura di cui ai commi
precedenti deve essere seguita anche per la revoca o modifica dei provvedimenti
di liquidazione di pensione o assegni di guerra adottati dalle direzioni
provinciali del tesoro salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo
unico.
Il ministro del tesoro, con
proprio decreto da emanarsi su proposta del comitato di liquidazione di cui
all'art.102, può, nel caso in cui faccia luogo alla sospensione cautelare di
cui al secondo comma del presente articolo, disporre, ove gli interessati ne
facciano richiesta e dimostrino di trovarsi nelle condizioni economiche di cui
al precedente art.70, la corresponsione, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della relativa domanda, di un assegno a
titolo alimentare in misura da determinarsi in relazione al trattamento
pensionistico che spetti legittimamente all'interessato o che potrebbe a questi
spettare. Detto assegno è recuperato integralmente sull'eventuale trattamento
pensionistico da liquidarsi allo interessato a conclusione del procedimento di
cui al presente articolo.
Art.113.
Procedura
per il diniego di ulteriore liquidazione nei confronti dello stesso titolare o
di successivi aventi diritto
Quando venga a cessare il
godimento di un trattamento pensionistico di guerra e sia da far luogo ad
ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi
diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della
pensione o dell'assegno previsti dall' art.81 , il ministro del tesoro decide
con la procedura stabilita dal precedente art.112 .
Art.114.
Segnalazione
della corte dei conti ai fini dello eventuale procedimento di revoca
Quando la corte dei conti,
investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a
pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi luogo a provvedimento di
revoca, ai sensi degli articoli 81 e 112, rinvia gli atti al ministro del
tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.
Art.115.
Ricorso
gerarchico al ministro del tesoro
Contro i provvedimenti di
liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal
direttore generale o dalle direzioni provinciali del tesoro, è ammesso ricorso
gerarchico al ministro del tesoro.
Il ricorso, esente da spese di
bollo, deve essere presentato al ministero del tesoro - direzione generale
delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma del successivo
art.116 .la direzione generale delle pensioni di guerra dà notizia al
ricorrente non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato
al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.
Il ricorso non sospende la
esecutività del provvedimento impugnato.
È in facoltà del ricorrente
produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno
delle proprie pretese.
I ricorsi di cui al presente
articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della
documentazione eventualmente esibita e dei motivi addotti dall'interessato, con
decreto del ministro del tesoro, emesso su proposta del comitato di
liquidazione per le pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, al
quale l'amministrazione rimette gli atti, dandone comunicazione
all'interessato.
In sede di definizione del ricorso
il ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta
dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di
esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente
articolo devono essere definiti entro il termine di due anni dalla relativa
data di presentazione.
Art.116.
Ricorso
alla corte dei conti
Contro il provvedimento del
ministro del tesoro è ammesso il ricorso alla corte dei conti, da presentarsi
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del
provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla
data di consegna del provvedimento stesso risultante dall'apposito registro
tenuto dai comuni o dagli atti dell'ufficio che ha effettuato la consegna.
Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del
servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla
data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.
La riscossione dell'indennità una
volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla corte dei conti.
Il ricorso, provvisto della
sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del
semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal
dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti
morali, è esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del
presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della corte dei conti
o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di
spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia
illeggibile, la ricevuta della raccomandata.
Nel caso di decesso del
ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di
essi, nelle stesse forme consentite dal presente articolo, anche per quanto
riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per la
prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme della
legge tributaria sulle successioni, approvata con decreto del presidente della
repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per l'infermo di mente, al quale
non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore
provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio
maggiorenne o, in loro mancanza da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la
custodia o comunque l'assista. La persona che validamente sottoscrive il
ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato
difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso
ricorso.
Art.117.
Competenza
della corte dei conti:sezioni ordinarie
Se, in dipendenza di un medesimo
evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal
ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente
ministero e lo interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la
decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della
corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso proposto contro i
provvedimenti di cui al precedente comma si considera utilmente presentato
rispetto ad entrambi i provvedimenti quando sia prodotto entro novanta giorni
dalla più recente data di notificazione, ove quest'ultima si riferisca al
provvedimento negativo di pensione di guerra. Qualora, invece, la suindicata
notificazione abbia ad oggetto il provvedimento negativo di pensione
privilegiata ordinaria, il ricorso è ricevibile anche se avanzato oltre il
predetto termine, purchè la pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per
competenza ovvero a seguito di domanda fatta dall'interessato per conseguire il
trattamento privilegiato ordinario entro novanta giorni dalla notificazione del
provvedimento negativo di pensione di guerra.
Le disposizioni contenute nel
comma precedente si applicano anche nel caso in cui il ricorso sia stato
proposto contro il primo provvedimento e questo sia stato notificato
posteriormente a quello emesso in un tempo successivo.
Art.118.
Competenza
della corte dei conti:sezioni speciali
I ricorsi in materia di pensioni
di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della corte dei conti
composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione
aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari
assegnati con ordinanza del presidente della corte dei conti.
Le predette sezioni decidono con
un numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o
referendari.
I ricorsi sono assegnati a
ciascuna sezione dal presidente della corte o da un presidente di sezione da
lui delegato.
La segreteria della sezione alla
quale il ricorso è stato assegnato, dà comunicazione dell'avvenuto deposito del
ricorso stesso alla amministrazione.
Entro novanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, l'amministrazione trasmette alla segreteria
suddetta il fascicolo degli atti.
Il procuratore generale,
pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne
dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti
del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonché
di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di
sua fiducia.
Terminata l'istruttoria, il
procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà
oralmente solo nel caso di conclusione favorevole.
Art.119.
Notificazione
dei provvedimenti
Tutti i provvedimenti relativi
alle pensioni, agli assegni o alle indennità regolati dal presente testo unico
devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o
del messo comunale, nel territorio della repubblica, ed a cura degli agenti
consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dal
regio decreto 21 ottobre 1923, n.2393 , e successive modificazioni ed
integrazioni.
La notificazione può essere omessa
qualora i provvedimenti di liquidazione di pensione, assegno o indennità siano,
a termini di legge, di pieno accoglimento delle richieste degli interessati. In
tal caso il provvedimento è trasmesso allo interessato a mezzo del servizio
postale nei modi previsti dal precedente comma ovvero è consegnato dalla
direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia
ricevuta con firma convalidata dal funzionario che ha effettuato la consegna.
Il provvedimento può anche essere
consegnato per il tramite del comune di residenza ed, in tale ipotesi,
l'interessato rilascia, su apposito registro del comune, ricevuta autenticata
dal segretario.
Art.120.
Controllo
sui provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro
I provvedimenti emessi dalle
direzioni provinciali del tesoro, a termini del presente testo unico, sono
sottoposti al riscontro contabile delle ragionerie provinciali dello stato ed
al controllo preventivo della corte dei conti a norma dell'art.34 del
decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1955, n.1544, e
successive modificazioni.
Sono esclusi dal riscontro
contabile e dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti adottati
in via provvisoria.
Art.121.
Pagamento
della pensione e degli assegni
L'ammontare annuo delle pensioni
e degli assegni di cui al presente testo unico, esclusi gli assegni una tantum
e l'indennità speciale annua di cui agli articoli 25 , 56 e 69, viene
corrisposto agli aventi diritto con le norme stabilite dall'art.8 del
decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n.423.
Art.122.
Autorizzazione
del pagamento della pensione e degli assegni
I provvedimenti di prima
liquidazione di pensione, o di assegno di guerra nonché quelli relativi a
variazioni di trattamenti già conferiti costituiscono autorizzazione di
pagamento per le direzioni provinciali del tesoro.
Tuttavia, fino a quando non
saranno emanate disposizioni per la modifica della procedura concernente il
pagamento delle pensioni a carico dello stato prevista dalle norme vigenti alla
data di entrata in vigore del presente testo unico, gli uffici competenti
continueranno ad emettere, in deroga alla disposizione di cui al primo comma,
il ruolo di iscrizione relativo al primo pagamento di pensione o di assegno.
Art.123.
Corresponsione
dei ratei lasciati insoluti e dei trattamenti liquidati posteriormente alla
morte del titolare
In caso di decesso del titolare di
pensione o di assegno temporaneo il rateo di trattamento pensionistico, ivi
compresi gli assegni accessori, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite
nei confronti del quale non sia stata pronunciata separazione personale a lui
addebitabile con sentenza passata in giudicato.
In mancanza del coniuge ovvero
quando nei confronti di questi sia intervenuta la predetta sentenza di
separazione, il rateo lasciato insoluto spetta ai figli del pensionato.
Qualora non esistano i soggetti
indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del
pensionato secondo le norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo può
essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con
firma autenticata anche in via amministrativa.
Le disposizioni di cui al primo
comma non si applicano ai casi in cui il provvedimento di liquidazione del
trattamento pensionistico venga emesso dopo l'avvenuto decesso del titolare. In
tale ipotesi il rateo è devoluto a favore degli eredi del pensionato secondo le
norme di legge in materia di successione.
Art.124.
Riscontro
della corte dei conti sui titoli di spesa relativi a liquidazione di indennità
una tantum
Gli ordinativi diretti emessi per
la liquidazione di indennità per una volta tanto sono soggetti al controllo
successivo della corte dei conti per l'accertamento sulla regolarità formale
del titolo di spesa estinto.
Detti ordinativi, dopo il visto di
impegno della ragioneria centrale presso il ministero del tesoro, sono
trasmessi ai competenti organi per il pagamento.
Art.125.
Esenzione
dalle tasse postali
Le corrispondenze concernenti i
procedimenti amministrativi di cui al presente testo unico, spedite dagli
uffici della direzione generale delle pensioni di guerra all'indirizzo degli
interessati, hanno corso senza affrancatura, purchè siano munite di apposito
contrassegno.
Al rimborso delle relative tasse
postali a favore del ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede
il ministero del tesoro in base a convenzione.
Art.126.
Certificazione
I documenti militari, sanitari,
di stato civile e tutti gli altri documenti necessari per l'istruttoria delle
domande intese ad ottenere i trattamenti previsti dal presente testo unico sono
acquisiti d'ufficio.
Gli enti militari e gli istituti
ospedalieri debbono trasmettere la certificazione, agli uffici richiedenti, nel
termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa
richiesta.
Gli interessati, allo scopo di
rendere più sollecito il completamento dell'istruttoria, possono direttamente
chiedere ai competenti uffici comunali il rilascio, ad uso esclusivo di
pensione di guerra e con esenzione da ogni diritto e tassa, dei documenti
anagrafici o di stato civile, occorrenti per la definizione delle domande
intese a conseguire trattamento pensionistico di guerra.
Titolo X disposizioni finali e transitorie
Art.127.
Termini per la presentazione
delle domande di pensione diretta per eventi verificatisi anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente testo unico.
Le domande per conseguire
trattamento pensionistico diretto di guerra riguardanti eventi verificatisi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico possono
essere presentate entro e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando,
se più favorevoli, i termini previsti dal secondo, terzo e quinto comma dell'
art.99 del presente testo unico. Per i soggetti indicati nella lettera c) dell'
art.3 del presente testo unico il termine di cui al secondo comma dell'art.99
decorre, se più favorevole, dalla data in cui è avvenuta la notifica del
provvedimento di riconoscimento della necessaria qualifica.
Le domande di cui al precedente
comma sono ammesse semprechè le lesioni, le ferite e le infermità dalle quali è
derivata l'invalidità siano state constatate dalle competenti autorità militari
o civili entro cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente
alla guerra oppure dagli eventi indicati negli articoli 8 e 9.
Per gli invalidi affetti da
parkinsonismo conseguente ad una infermità che risulti contratta durante il
servizio di guerra o attinente alla guerra o, comunque, in occasione di guerra
o conseguente ad altre cause di servizio o fatti di guerra, il termine di cui
al precedente comma è di anni dieci.
Nei confronti degli ex prigionieri
di guerra, degli ex internati militari, degli ex deportati per ragioni
politiche, razziali, religiose e ideologiche, dei partigiani e dei patrioti,
per la constatazione sanitaria delle lesioni, ferite o infermità che si
assumano conseguenti allo stato di cattività sofferta o alla partecipazione
all'attività partigiana si prescinde dal termine di cui al secondo comma del
presente articolo.
Nei casi in cui dagli atti
ufficiali risulti che l'interessato entro il termine di cui al secondo comma
abbia subito ricovero ospedaliero o accertamenti da cui sarebbe potuta derivare
la prescritta constatazione ma la relativa documentazione non sia reperibile
per causa di forza maggiore, si prescinde dal predetto termine. In tale
ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidità
denunciate, può tenersi conto delle particolari caratteristiche delle
invalidità medesime e di ogni altro elemento di prova.
Per i minori e i dementi i termini
di cui al presente articolo restano sospesi finché duri la incapacità di agire.
Art.128.
Termini per
la presentazione delle domande di pensione indiretta per eventi verificatisi
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
I congiunti del militare o del
civile deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo
unico i quali, alla data medesima, siano in possesso dei prescritti requisiti,
possono produrre domanda intesa a conseguire il trattamento pensionistico entro
e non oltre due anni dalla predetta data, fermi restando, se più favorevoli, i
termini previsti dal primo, terzo e quarto comma dell' art.100 del presente
testo unico.
Per i minori e i dementi il
termine di cui al comma precedente rimane sospeso finché duri l'incapacità di
agire.
Le domande di cui al presente
articolo sono ammesse semprechè le lesioni, ferite o infermità dalle quali è
derivata la morte del militare e del civile siano state constatate nei modi e
nei termini previsti nel secondo e terzo comma del precedente art.127 ovvero si
verifichino le circostanze di cui al quarto o al quinto comma dell'articolo
stesso.
Art.129.
Termine per
la revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame
giurisdizionale
La revisione amministrativa dei
provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale di cui allo art.13 della
legge 28 luglio 1971, n.585 , deve essere ultimata entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Qualora, allo scadere del predetto
termine non sia stato possibile, da parte della direzione generale delle
pensioni di guerra, completare la necessaria istruttoria, i provvedimenti di
cui al comma precedente sono trasmessi, a cura della predetta direzione generale,
alla corte dei conti per la definizione del ricorso giurisdizionale anche sulla
base della documentazione eventualmente acquisita in sede di revisione.
Art.130.
Liquidazione
di indennità per una volta tanto e di assegno rinnovabile riferiti a periodi anteriori
alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Ove debba farsi luogo a
liquidazione di indennità per una volta tanto su domanda presentata
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico,
l'importo di ogni annualità di ottava categoria da conferirsi a detto titolo,
non può in alcun caso essere inferiore a quello previsto, per tale categoria,
dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo
1968, n.313 .
Nell'ipotesi in cui debba farsi
luogo, su domande prodotte prima della data di entrata in vigore del presente
testo unico, a liquidazione di assegni rinnovabili non commutabili in pensione
per sopravvenuta guarigione o perché l'invalidità risulti, alla scadenza,
ascrivibile alla tabella b, lo ammontare di detti assegni non può essere
inferiore a quello previsto dalla tabella C, annessa alla legge 18 marzo
1968, n.313.
Restano ferme le liquidazioni
effettuate con provvedimento emesso anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente testo unico.
Art.131.
Cumulabilità
della pensione di guerra con la pensione di riforma
La pensione di guerra è
cumulabile con la pensione di riforma di cui all' art.96 del testo unico
approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n.70 , liquidata con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato approvato
con decreto del
presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092.
Art.132.
Minore
età ai fini del trattamento pensionistico di guerra
Ai fini del riconoscimento del
diritto a trattamento pensionistico di guerra e ad ogni altro beneficio
previsto dal presente testo unico si considerano minorenni coloro che non
abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.
Art.133.
Fatti
disciplinati dal testo unico e data di entrata in vigore
Applicazione
delle disposizioni più favorevoli
Il presente testo unico entra in
vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione
nella gazzetta ufficiale.
Le disposizioni di cui al
presente testo unico si applicano a tutti i casi in cui il diritto a
trattamento pensionistico di guerra sia sorto o sorga per fatti avvenuti dal 29
settembre 1911 in poi, ma i nuovi e maggiori benefici sono accordati dall'1
gennaio 1979, semprechè gli interessati si trovino nelle condizioni richieste dal
testo unico stesso per conseguire detti benefici.
A decorrere dall'1 gennaio 1979,
data dalla quale si applicano a favore degli aventi diritto le tabelle A, B, C,
E, F, F-1, G, M, N ed S annesse al presente testo unico, sono soppressi i
seguenti assegni:
L'assegno di previdenza di cui
agli articoli 20, 46, 54, 60, 65 e 66 della
legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto conglobato rispettivamente nelle tabelle C, G, M, N ed
S allegate al presente testo unico;
L'assegno di incollocamento di cui
all'art.22 della
legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto conglobato nella tabella c annessa al presente testo
unico;
L'assegno di cura di cui all' art.16 della
legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modificazioni e
integrazioni, in quanto conglobato nella tabella c annessa al presente testo
unico;
L'assegno complementare di cui
all' art.11 della
legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto conglobato nella tabella c annessa al presente testo
unico;
Lo assegno speciale annuo previsto
dalla legge 18 ottobre 1969, n. 751 , e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui alla
tabella e annessa al presente testo unico;
L'assegno supplementare di cui
all' art.8 della
legge 29 novembre 1977, n.875 , in quanto sostituito
dall'assegno di maggiorazione istituito dallo art.39 del presente testo unico;
L'assegno pari alla pensione
minima prevista per gli assicurati dell'istituto nazionale della previdenza
sociale di cui al terzo comma dell' art.21 della
legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto sostituito dal trattamento previsto dallo art.134 del
presente testo unico.
Le tabelle i ed l annesse al
presente testo unico si applicano, nei riguardi dei soggetti previsti dal terzo
comma del successivo art.135 , con effetto dall'1 gennaio 1979.
Dalla stessa data dell'1 gennaio
1979 sono soppresse tutte le tabelle annesse alla citata legge n.313 , e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altro assegno previsto dalla
legge stessa limitatamente ai casi in cui, per effetto del disposto del
precedente secondo comma, agli interessati sia liquidato, allo stesso titolo,
un trattamento più favorevole ai sensi delle disposizioni di cui al presente
testo unico.
A favore dei titolari di pensioni
ed assegni liquidati ai sensi della legislazione anteriore, i più favorevoli
trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dal
presente testo unico, sono corrisposti d'ufficio, salvo i casi in cui la
liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in
precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento più favorevole è
conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita
domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del
tesoro.
Le più favorevoli assegnazioni
delle invalidità alle tabelle a, e ed f-1, previste dal presente testo unico,
sono effettuate a domanda.
L'applicazione di ogni altro
beneficio derivante da disposizioni più favorevoli introdotte dal presente testo
unico deve essere richiesta, con apposita domanda, al ministero del tesoro -
direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero alla competente direzione
provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere
adottati, a termine del presente testo unico, dalle direzioni provinciali del
tesoro.
La domanda di cui al sesto ed
all'ottavo comma del presente articolo deve essere presentata entro il termine
perentorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico.
Se la domanda di cui ai precedenti
sesto, settimo ed ottavo comma sia presentata oltre il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, le più favorevoli
disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda stessa.
Art.134.
Attribuzione
del trattamento di incollocabilità agli invalidi, ex incollocabili, titolari
dell'assegno pari al minimo Inps
A favore degli invalidi che in
aggiunta alla pensione di guerra fruiscano, alla data dell'1 gennaio 1979,
dell'assegno pari alla pensione minima spettante agli assicurati dell'istituto
nazionale della previdenza sociale previsto dal terzo comma dell' art.21 della
legge 18 marzo 1968, n.313 , è liquidato a vita, d'ufficio e
a decorrere dalla predetta data, il trattamento di cui all'ultimo comma dell'
art.20 del presente testo unico.
Art.135.
Salvaguardia
dei diritti quesiti
In tutti i casi in cui le
disposizioni contenute nel presente testo unico richiedano, ai fini del
riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non
prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a
tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto
derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore del testo unico
medesimo.
Ai soggetti che non si trovino
nelle condizioni richieste dal presente testo unico ed a favore dei quali trovi
applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti
assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore, salvo quanto
previsto dal comma successivo.
Agli orfani maggiorenni inabili a
proficuo lavoro di cui agli articoli 45 e 51 che non siano in possesso del
requisito delle condizioni economiche prescritto dagli articoli stessi, è
liquidato il trattamento previsto, rispettivamente, dalla tabella i e dalla
tabella l, annesse al presente testo unico.
In tutti i casi in cui una
pensione debba essere ripartita tra più soggetti e per alcuni di essi trovino
applicazione i commi precedenti, le quote attribuite ai soggetti medesimi
devono essere calcolate sulla base degli importi ad essi spettanti a termini
dei commi stessi. La differenza tra l'importo della maggiore quota che sarebbe
ad essi spettata qualora si fossero trovati nelle condizioni richieste dal
presente testo unico e l'importo della quota calcolata in base al presente
comma, viene divisa in parti uguali tra gli altri compartecipi.
Ove ricorra l'ipotesi di cui al
secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del
presente testo unico siano titolari, in aggiunta alla pensione di guerra,
dell'aumento di integrazione di cui agli articoli 22 e 43 nonché a favore dei
soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza
anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto
stabilito dallo stesso secondo comma e dal sesto comma del precedente art.133,
viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dal presente testo
unico a decorrere dall'1 gennaio 1979.
I congiunti dei militari e dei
civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di
guerra, in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri
congiunti ammessi al diritto dal presente testo unico, ne conservano il
godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli
attuali titolari.
Se però la pensione o l'assegno di
cui sono in godimento gli attuali titolari è inferiore, per qualsiasi motivo, a
quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza,
a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o allo
assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
Ai mutilati ed agli invalidi, ai
quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato
attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più
favorevoli di quelle previste dal presente testo unico, è conservato il diritto
al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Ove si
tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si
applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.
Anche in deroga alle disposizioni
di cui al presente articolo ed al precedente art.133, alla vedova ed agli
orfani degli invalidi di guerra di prima categoria che, alla data dell'1
gennaio 1979, fruiscano dello speciale trattamento previsto dall' art.43 della
legge 18 marzo 1968, n.313, e successive modificazioni,
viene conservato, se più favorevole, il trattamento stesso nella misura fruita
fino alla scadenza del triennio di cui al citato art.43. In tutti gli altri
casi, ai soggetti indicati nel presente comma viene liquidato il trattamento ad
essi spettante ai sensi del precedente art.38 o del terzo comma dell'art.133
del presente testo unico.
Quando la misura del trattamento
complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella
stabilita dal presente testo unico, la differenza tra i due trattamenti viene
conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri
miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.
Art.136.
Revisione
dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori
Decorrenza degli effetti della
revisione
I provvedimenti emanati
anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in base a
disposizioni modificate dal testo unico medesimo sono sottoposti a revisione,
su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione
della corte dei conti.
Qualora la domanda sia presentata
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, l'eventuale
liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la
liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda semprechè questa sia prodotta entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero, se più
favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.
Art.137.
Norme
abrogate. Proroga eccezionale
Sono abrogate con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico, tutte le disposizioni di
cui alla legge 18 marzo
1968, n.313, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvo quelle espressamente richiamate nel testo unico medesimo e quelle
concernenti l'applicazione del disposto dei precedenti articoli 133 e 135.
Dalla anzidetta data è altresì abrogata ogni altra disposizione legislativa in
materia di pensione di guerra che sia contraria o non compatibile con le norme
contenute nel presente testo unico.
La composizione ed il
funzionamento degli organi collegiali, previsti dalla legislazione
pensionistica di guerra, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi
stessi continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico fino a
quando non saranno emanati, da parte delle competenti autorità, i prescritti
decreti in esecuzione delle norme contenute negli articoli del testo unico
medesimo che disciplinano la materia.
Le pensioni, gli assegni e le
indennità di cui al presente testo unico sono soggetti alle disposizioni
generali concernenti le pensioni civili e militari, semprechè queste non
contrastino con quelle contenute nel testo unico stesso.
Per gli invalidi di guerra restano
in vigore le eccezioni stabilite dall' art.26 del regio decreto-legge 18 agosto
1942, n.1175, convertito nella legge 5 maggio
1949, n.178, e successive modificazioni.
Art.138.
Decorrenza
dell'applicazione dell' art.11 della legge 29 novembre 1977, n.875
La disposizione contenuta nel
penultimo comma dell'art.11 della
legge 29 novembre 1977, n.875, costituisce interpretazione
autentica della precedente normativa in materia ed è applicabile anche ai casi
già disciplinati dal quinto comma dell' art.25 della
legge 28 luglio 1971, n.585 .
Le somme eventualmente corrisposte
a titolo di indennità integrativa speciale in base al disposto del quinto comma
dell'art.25 della
legge 28 luglio 1971, n.585, e non dovute ai sensi dell'art.11 della
predetta legge 29 novembre 1977, n.875, sono abbuonate.
Art.139.
Indennizzi
a cittadini Italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
L'indennizzo da liquidarsi ai
sensi del secondo comma dell' art.13 del decreto del presidente della
repubblica 6 ottobre 1963, n.2043, modificato dall'articolo unico della legge
14 marzo 1968, n.211, a favore dei cittadini Italiani che non abbiano potuto
produrre la relativa domanda nei termini prescritti per cause di comprovata
forza maggiore o che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla
provvidenza a seguito di ricorso avverso il provvedimento del ministro del
tesoro di cui al secondo comma dell'art.8 del citato decreto del presidente
della repubblica, è concesso senza far luogo ad ulteriore stato di riparto.
L'indennizzo è liquidato nelle misure e con i criteri stabiliti per
l'attribuzione delle singole quote ai beneficiari della ripartizione principale
effettuata ai sensi dello art.10 del suindicato decreto del presidente della
repubblica n. 2043.
All'onere derivante
dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni, si
provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di
tesoreria denominato fondo versato dalla repubblica federale tedesca da
erogarsi ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n.404. Tali disponibilità,
valutabili al 31 dicembre 1978 in circa 670 milioni di lire, saranno versate all'entrata
dello stato per l'anno finanziario 1979 con imputazione al cap.2368 (entrate
eventuali e diverse del ministero del tesoro) per essere successivamente
iscritte al cap.6172 dello stato di previsione del ministero del tesoro, sul
quale graveranno gli indennizzi di cui al precedente primo comma.
L'eventuale onere eccedente le
predette disponibilità farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al
successivo art.140 .
Il ministro del tesoro è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.140.
Copertura
finanziaria
In relazione all'autorizzazione
di spesa di cui all' art.49 della legge finanziaria dell'anno 1979, all'onere
derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 484 miliardi
per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo speciale iscritto al cap.6856 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Andreotti
ANNESSO AA
Tabella a
lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno
temporaneo
Art.1.
Prima
categoria:
1) la perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle
due mani e dei due piedi insieme.
2) la perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e
di un piede insieme.
3) la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita
totale delle due mani.
4) la perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o
amputazione del braccio e della coscia).
5) la perdita totale di una mano e di due piedi.
6) la perdita totale di una mano e di un piede.
7) la disarticolazione di un'anca;l'anchilosi completa della stessa, se
unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) la disarticolazione di un braccio o la amputazione di esso
all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) l'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone
residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) la perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone
protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto
superstite.
11) la perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita
totale dei piedi.
12) la perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita
totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) la perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani,
ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due
dell'altra.
14) la perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli
indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei
pollici.
15) le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti
gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da
determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere
a speciale alimentazione.
16) l'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) l'immobilità completa permanente del capo in flessione o in
estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole
incurvamento.
18) le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e
tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da
determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso e stato bronchiectasico
e cuore polmonare grave.
20) cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e
permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco,
quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità
lavorativa.
22) tumori maligni a rapida evoluzione.
23) la fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica,
rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole
gravità.
26) esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene
superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).
27) castrazione e perdita pressocchè totale del pene.
28)tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica,
demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi,
ecc.) Che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
29) le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale)
con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e
sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con
esame audiometrico.
31) sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si
accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a
disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) esito di laringectomia totale.
33) le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che
abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro
ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle a e
b-c).
Art.2.
Seconda
categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti
gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da
menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da
apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con
notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle
articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime
quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astralgica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che
per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri
apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole
grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della
trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere
ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo,
quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e
permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione
gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressocchè totale del pene.
Art.3.
Terza
categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la
perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dello indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le
mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di
altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) La amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela
all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta
tra 4/50 e 1/10 della normale.
Art.4.
Quarta
categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del
corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime
tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i
pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le
due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le
due mani che non siano i pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero
gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli
molto deformi, ecc.) Che ledano notevolmente la funzione di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con
stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con
persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenochè per la frequenza e la gravità delle sue
manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona
innervata.
14) Pansinusiti purulenti croniche bilaterali con nevralgia del
trigemino.
15) otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione
percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie
degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi,
granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente:con l'acutezza visiva dell'altro ridotta
tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di
emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della
visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del
campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le
zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da
occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Art.5.
Quinta
categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani
che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le
mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non
siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani,
ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei
pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica
o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi
gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente
stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro
entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la
loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore
o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) gli Aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano
notevolmente la funzione.
15) La nefrite o le nefrosi organiche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravità.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo
volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con
voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite
media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini,
esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da
affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di
conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne
abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro
ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile,
essendo l'altro integro.
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di
entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo
di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più
prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare
una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
Art.6.
Sesta
categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
2) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente
metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita
della stessa mano.
3) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le
mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
4) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre
dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
5) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due
dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
7) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una
mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le
mani, che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani,
compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di
otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
9) L'amputazione tarso- metatarsica di un solo piede.
10) la perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due
alluci.
11) la perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
12) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
13) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti
di gastro-enterostomia con neostoma ben funzionante.
14) Morbo di basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria
superiore.
15) Nefrectomia con integrità del rene superstite.
16) Psico-nevrosi di media entità.
17) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
18) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da
affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la audizione della voce di
conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza
visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Art.7.
Settima
categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le
cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o
retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi
funzionali, ammenochè, per la loro gravità non siano da equipararsi ad
infermità di cui alle categorie precedenti.
2) Le cicatrici del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto
il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
3) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
4) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i
pollici né gli indici.
5) La perdita totale dei due indici.
6) La perdita totale di un pollice.
7) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani
che non siano i pollici o l'altro indice.
8) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre
dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano,
oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani
compresa quella di un pollice.
10) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita
delle mani compresa quella di due pollici.
11) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani
che non sia quella dei pollici.
12) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli
alluci.
13) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un
alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
14) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano
gli alluci.
15) La perdita delle due
falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della
falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
16) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e
senza notevole disturbo della deambulazione.
17) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
18) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
19) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite
monolaterale di sospetta natura tbc.
20) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
21) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro
esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
22) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale;le fistole
anali secernenti.
23) Laparocele voluminoso.
24) Gastroduodenite cronica.
25) Esiti di resezione gastrica.
26) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
27) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
28) Isteronevrosi di media gravità.
29) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da
affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di
conversazione sia ridotta di un metro, accertata con esame audiometrico.
31) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di
conversazione percepita a non meno di un metro.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo
l'altro integro, che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 dalla
normale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di
un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto
forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne
libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure
sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo
stesso, o settori equivalenti.
Art.8.
Ottava
categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della
masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente
che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i
denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure
associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né
gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano
escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime
falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un
alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli
alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme
con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei.
11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso
e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a
meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere
compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta
natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia,
extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente
disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge
senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacosia unilaterale
con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con
esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da
affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di
conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo
l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della
normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi
oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
ANNESSO AB
Tabella b
lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto
1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le
mani.
2) La perdita totale di uno degli indici accompagnato o non dalla
perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle
di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro
indice.
4) La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non
dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani,
che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani
compreso uno degli indici.
7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso
un alluce (con integrità del corrispondente metatarso)ovvero la perdita totale
di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella
della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso e dell'altro
piede.
9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due
alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro
o tre dita fra i due piedi.
10) La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i
due piedi, che non siano gli alluci.
11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
13) La distonia spastica diffusa del colon.
14) Ernie viscerali contenibili.
15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad
concham a metri uno.
17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che
riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
18) L'epifora.
ANNESSO AC
Criteri per
l'applicazione delle tabelle a e b
a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'art. 11
del presente testo unico, applicabile per le tabelle a e b, non va esteso alle
infermità elencate nella tabella e, avendo detta elencazione carattere
tassativo, salvo nei casi previsti dalla lettera B N.2 e dalla lettera F n.8.
Le parole grave, notevole, usate
per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in
relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità
è ascritta. Con l'espressione assoluta, totale, completa, applicata alla
perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza
tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna
utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella a nella presunzione
che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue
dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori,
anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più
elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da
cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per
perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la
perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia
allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di
refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione
dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa
ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in
tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva,
rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei
periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.
Le frazioni del virus (acutezza
visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si
riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali
internazionale.
Con le tavole di questo tipo,
determinandosi, come è norma, l'acutezza visiva (v) alla distanza costante di 5
m (metri) tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti
gradazioni:
v=10/10
v=9/10
v=8/10
v=7/10
v=6/10
5=10
v=4/10
v=3/10
v=2/10
v=1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue
a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio
normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà
ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà
saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinamento l'occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che
esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere
o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può
determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio
(v=dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm);ad un grado inferiore il visus è ridotto alla
pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve
intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus);conseguentemente si
considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui,
abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della
mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella
afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il
visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale,
la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non
corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo
eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione,
atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi
dell'equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono
specificatamente considerate nelle categorie prima, seconda, quinta, settima e
ottava della tabella a, in relazione alla loro entità, estensione, stato
evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere
classificate anche nelle rimanenti categorie (terza, quarta e sesta) per
equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica e
funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in
tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o
l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità
complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento
compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita
anatomica e funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea
alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel
caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un
arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti
superstiti.
Col termine organo deve intendersi
una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tale da
configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono
all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed
uditivo di un lato;un arto).
Col termine organi pari va inteso
un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla
base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista
anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio:l'apparato visivo od uditivo
di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione perdita parziale
dell'organo superstite (...venga a perdere... In parte l'organo superstite) si
deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale
dell'organo medesimo.
g) Quando nella tabella a non sia già specificatamente prevista - per i
monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso
di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una
categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile
protesizzazione.
Se il moncone nell'arto amputato
risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi
improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica più favorevole
sopra prevista.
h) Quando alla perdita delle due mani si accompagna quella di un piede
compete, in aggiunta alla pensione, un assegno di cumulo di quinta categoria.
ANNESSO AD
Tabella c
trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra
Annesso AD
Tabella c trattamento spettante ai
mutilati ed invalidi di guerra
Omissis
ANNESSO AE
Tabella e
assegni di superinvalidità
a)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a
mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita
totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e
permanente oppure quando siano accompagnate da una invalidità ascrivibile a una
delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
(annue: L.6.000.000).
a-bis)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate.
In caso di cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza, l'assegno verrà
conservato quando l'infermità mentale richieda trattamento sanitario
obbligatorio non in condizioni di degenza e finché duri tale situazione.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che
abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della
vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).
(annue: L.5.100.000).
b)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale),
con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o
nel loro complesso profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e
sociale.
2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere
necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
3) La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti
superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
4) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la
impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di
protesi.
(annue:L.4.500.000).
c)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato
sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con
impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
(annue: L.3.900.000).
d)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(annue: L.3.300.000).
e)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo
inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo
inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari
obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche
o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge 180 del 13
maggio 1978, semprechè tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita
organica e sociale.
(annue: L.2.700.000).
f)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati
rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della
gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati
rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della
coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo
inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore
della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da
richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(annue: L.2.100.000).
g)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un'anca.
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica,
distimie gravi, ecc.) Che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a
proficuo lavoro.
(annue:L.1.800.000).
h)
1) Castrazione e perdita pressochè totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica,
retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni
alla perdita o a disturbi permanenti della favella o a disturbi della sfera
psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con
permanente insufficienza coronarica ecg.accertata.
5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale
del ginocchio corrispondente.
(annue: L.1.200.000).
ANNESSO AF
Tabella f
assegno per cumulo di infermità
Annesso AF
Tabella F assegno per cumulo di
infermità
Omissis
ANNESSO AG
Tabella F-1
Annesso AG
Tabella F-1
Omissis