D.P.R. 28/7/1950 n. 895
IMPIEGO
PUBBLICO
PENSIONI
DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
(in
Gazz. Uff., 22 novembre, n. 268)
Approvazione del nuovo
regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
dalle pubbliche Amministrazioni.
Il
Presidente della Repubblica:
Visto il testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di
Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il
tesoro;
Decreta:
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
é approvato nell'unito testo
sottoscritto dal Ministro per il tesoro il regolamento per l'esecuzione del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO I
Del
sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e delle
pensioni.
Art. 1.
(Casi di
inapplicabilità).
Le disposizioni concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle
pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si
applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche
siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non
implicano un vincolo di dipendenza.
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
NOTIFICAZIONI
TITOLO I
Del
sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e delle
pensioni.
Art. 2.
(Notificazione
di atti).
Ferma restando per i sequestri e
pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell'ispettore
generale capo dell'ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello
Stato in persona del direttore generale, così come stabilito dall'art. 3 del testo
unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o
provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di
procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura
generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle
Amministrazioni dello Stato.
Quando la prossimità del
pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia
prevedere che l'ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere
tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione il creditore
deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale.
Questi sospenderà
precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione
interessata, dalla quale attenderà le istruzioni.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 3 parte 2
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO I
Del
sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e delle
pensioni.
Art. 3.
(Norme
riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento).
Gli atti di sequestro e di
pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.
Non si possono colpire con un solo
atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO I
Del
sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e delle
pensioni.
Art. 4.
(Calcolo
delle quote sequestrabili o pignorabili).
Le quote sequestrabili e
pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per
imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme
di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato.
Per gli impiegati retribuiti ad
aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi
tre anni anteriori a
quello dei sequestro o
pignoramento.
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO I
Del
sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e delle
pensioni.
Art. 5.
(Compiti
dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento).
Il capo dell'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3
del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle
Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate
negli articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni
per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione
delle sentenze, del provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva.
Degli stessi atti deve essere data
notizia alla Corte dei conti.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 3 parte 2
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DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO I
Del
sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e delle
pensioni.
Art. 6.
(Effetti
della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o di pignoramento).
Nei casi di riduzione degli
emolumenti contemplati dall'art. 2 dei testo unico l'ufficio che emette gli
ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti
dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della
Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 2 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 7.
(Effetti
delle cessioni anteriori a passaggi di impiegati a determinati ruoli).
Nel caso di passaggio di un
impiegato dello Stato al ruolo del personale diplomatico e consolare, ovvero al
ruolo degli addetti commerciali all'estero, continuano ad avere effetto le
cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che dispone detto
passaggio.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 8.
(Obblighi
degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi).
Gli istituti governativi di
istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all'art. 10 del
testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti
l'obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell'art. 17 del testo
unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o
regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 10 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 9.
(Contributi
fissi a favore del Fondo).
Gli impiegati e i salariati delle
Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 9 e 10
del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per
il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per
tutta la durata dei servizio, qualunque sia la loro età e l'anzianità nel
servizio stesso.
Ove il pagamento dei salario sia
effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà sempre
trattenuto sull'importo lordo di ciascun pagamento.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 9 parte 2
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 10 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art 10.
(Recupero
sui prestiti dei contributi non percetti).
Se all'atto della concessione di
un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l'impiegato o il
salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato
nell'art. 7 del testo
unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all'art. 17 o all'art. 18 del
testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto
periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma
equivalente al contributo non corrisposto.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 11.
(Uffici che
eseguono le trattenute per contributi).
Le trattenute sugli stipendi e
sui salari dei contributi prescritti nell'art. 17 del
testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il
pagamento degli stipendi e dei salari.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 17 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 12.
(Contributi
per i segretari comunali).
Il contributo prescritto nell'art.
18 del testo unico a carico di ciascun comune per il segretario comunale viene
liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto
per il Comune stesso, in rapporto ai numeri degli abitanti accertato con
l'ultimo censimento ufficiale.
Nel caso di modifica della circoscrizione
territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della
liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal
prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per
effetto della modifica della circoscrizione.
Il Comune si rivale verso il
segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in
ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di
detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servì
di base alla liquidazione.
Se per servizio presso Comuni
consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del
segretario comunale a carico di ciascun Comune sia inferiore all'importo che
servì di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non può eccedere
i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la
differenza in più rimane a carico del Comune.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 18 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 13
(Determinazione
delle quote cedibili).
Agli effetti della determinazione
della quota cedibile gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle
ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli
previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 14.
(Dichiarazione
dimostrativa detto stipendio o del salario).
Ai fini della liquidazione del
prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve
munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello
predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato, dalla quale risultino:
a) nome, cognome e paternità
dell'interessato;
b) la qualifica e
l'Amministrazione dalla quale dipende;
c) l'ammontare dello stipendio
mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del
testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai
fini del trattamento di quiescenza;
d) le ritenute che per legge
gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
e) gli eventuali oneri mensili in
corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto
di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei
creditori.
Detta dichiarazione è rilasciata
in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il
pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare
dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se
richiesta, direttamente per posta.
é vietato il rilascio della
dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello
Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati
sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli
articoli 17 o 18 del testo unico medesimo.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 15.
(Certificato
di sana costituzione fisica del cedente).
L'impiegato o il salariato che
voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario
deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato
da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico
militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione
da cui dipende.
Per i dipendenti
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di
sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle
Ferrovie dello Stato.
Per i salariati in servizio presso
un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del
servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso.
Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno
dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che
trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o
impedimento del medico incaricato.
Il sanitario, dopo avere accertato
l'identità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può
rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un
compenso da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa
stabilita dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le
visite individuali a domicilio da parte dei medici provinciali.
Il certificato della visita
sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto
dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
Il sanitario che rilascia il
certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal
prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo
dell'Ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo
dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di
ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie
dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento.
Il certificato non può essere
consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta
chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato.
Il certificato medico cessa di
essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del
suo rilascio.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 16.
(Casi di
revisione dell'accertamento sanitario).
L'impiegato o il salariato ovvero
l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono
chiedere la revisione dei giudizio espresso dal sanitario nel certificato:
a) all'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici
provinciali;
b) ai direttori di sanità
militare, per i certificati rilasciati dai medici militari;
c) ai medici provinciali, per i
certificati rilasciati dagli altri medici.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 17.
(Conto del
residuo debito per cessione preesistente).
L'impiegato o il salariato che
abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del
testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione
di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il
conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.
L'istituto cessionario è tenuto a
rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su
apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello Stato.
Il cedente, ove riconosca la
regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di
accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito
computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il
pagamento.
I due esemplari del conto debbono,
dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno
degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico o con la domanda per
concessione di prestito sul Fondo.
La produzione del conto è
obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario
precedente.
Non occorre la presentazione del
conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o
sia stata da questo riscattata.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 18.
(Domande di
prestito ad istituti autorizzati).
Chi intenda contrarre un prestito
verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti
indicati nell'art. 15 del
testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto
mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato.
Dalla domanda devono risultare:
a) il nome, il cognome, la
paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente;
b) l'Amministrazione dalla quale
dipende;
c) il numero delle quote mensili
dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante
di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle
quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.
La domanda deve essere presentata
al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 19.
(Attestazioni
del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito).
Sulla domanda di cui al
precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende
attesta sotto la propria responsabilità:
a) l'esattezza delle generalità;
b) la data di nascita;
c) la data di prima nomina
all'impiego;
d) il periodo di servizio utile,
alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni
chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e
fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla
Corte del conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari
anteriori;
e) che il richiedente non è
soggetto agli obblighi di leva;
f) che è attualmente in servizio
attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del testo unico;
g) che non sono in corso, nè
previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la
diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario;
h) la forma del trattamento di
quiescenza.
I quattro esemplari della domanda
alle quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un
esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel
precedente art. 14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente,
spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 20.
(Forma ed
elementi dei contratti con istituti autorizzati).
L'istituto mutuante, ricevuti gli
atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro
esemplari della domanda precisando:
a) l'ammontare lordo del prezzo;
b) il numero e relativo importo
delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del
prestito, che devono essere di eguale misura;
c) il saggio annuo dell'interesse;
d) l'ammontare complessivo degli
interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per
mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.
Dichiara, altresì, che dalla somma
mutuata dovranno essere anche detratti l'importo del diritti del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per
precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese
di amministrazione e la tassa di registro.
Il consenso da parte dell'istituto
mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto
stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti.
Il consenso da parte del
mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 21.
(Compiti
del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati).
Il capo di ufficio del mutuatario
trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento
all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro
originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della
dichiarazione dello stipendio o del salario mensile. Il certificato medico e,
ove risulti un residuo debito per precedente cessione consentita a favore di
uno degli istituti di cui all'art. 15 del
testo unico, i due esemplari dello stato di tale debito.
La trasmissione deve essere fatta
entro cinque giorni dalla data del ricevimento degli atti al completo.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 22.
(Accertamento
della regolarità del contratto e concessione di garanzia).
L'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo
esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di
regolamento, nonchè la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie.
Accertata la regolarità degli
atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle
spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi
dell'art. 27 del testo unico.
La dichiarazione di garanzia,
apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle
disposizioni del testo unico e l'indicazione dettagliata delle somme che
l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo o
ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione.
La concessione della garanzia
viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle
somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei
termini stabiliti dall'art. 41 del testo unico.
La concessione della garanzia
perfeziona il contratto e lo rende eseguibile.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della cessione
degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello Stato.
Art. 23.
(Provvedimenti
dopo la concessione della garanzia).
L'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come
appresso:
a) trasmette in piego raccomandato
all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio
del registra e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da
estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;
b) trasmette in piego raccomandato
all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro
originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del
salario mensile di cui all'art. 14, con invito a provvedere alla esecuzione del
contratto medesimo, facendo espressa dichiarazione dell'importo e della data di
decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonchè
della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;
c) informa il mutuatario della
concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate
dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da
eseguirsi sullo stipendio o sul salario;
d) dà avviso diretto delle
ritenute medesime all'ufficio che cura l'esecuzione del pagamento delle
stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore;
e) dà notizia, altresì, del
contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede
l'istituto mutuante;
f) trattiene nei propri atti il
quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano.
I pieghi raccomandati di cui alle
lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi
allegati.
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PUBBLICO
TITOLO II
Della cessione
degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello Stato.
Art. 24.
(Obbligo
della registrazione del contratto da parte del mutuante).
Il contratto di mutuo deve essere
sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, antro venti giorni
da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo
stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.
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PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello Stato.
Art. 25.
(Domanda
per ottenere prestito sul Fondo).
Per ottenere il prestito sul Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato l'interessato deve farne domanda
all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su apposito
modello, dando le indicazioni prescritte nell'art. 18 e comprovando lo
stipendio o il salario di cui è fornito, la sana costituzione fisica e
l'eventuale esistenza di un residuo debito per precedente cessione, a norma
degli articoli 14, 15, 16 e 17.
Il richiedente deve inoltre
provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 26.
(Attestazione
del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto).
Sulla domanda di cui al
precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende
rilascia le attestazioni prescritte nell'art. 19 e riferisce succintamente
circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui
addotte.
La domanda, escluso ogni
intermediario, è trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo
di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato,
con apposita lettera di accompagnamento entro cinque giorni dalla data del
ricevimento.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 27.
(Istruttoria
della domanda di prestito diretto).
L'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti,
l'esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di
quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni
del Comitato amministrativo.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 28.
(Conferimento
di prestiti da parte del Comitato amministrativo).
Il Comitato amministrativo esamina
le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla
entità dei prestiti.
Nella concessione dei prestiti
prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali
necessità è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.
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PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 29.
(Del
rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta).
Della deliberazione del Comitato
amministrativo che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore
a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di
ufficio dal quale dipende.
Nel primo caso sono restituiti
all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del
salario, affinchè egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di
cui all'art. 15 del testo unico, nella forma prescritta dagli articoli 18 a 20;
nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore
somma deliberata, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non
accettare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione
dello stipendio o del salario.
Qualora una domanda di mutuo sia
stata respinta o sia stata accolta in parte senza l'accettazione
dell'interessato, il Comitato amministrativo non può essere chiamato a
pronunciarsi su una nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due
mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri che
siano sopravvenute necessità nuove.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 30.
(Liquidazione
ed ammortamento del prestito).
L'ammortamento del prestito
concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi,
l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese.
Sono liquidati distintamente:
a) l'importo lordo del prestito;
b) l'importo degli interessi
calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a
scalare, al saggio del 4,50%;
c) le spese di amministrazione
nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito;
d) il premio compensativo dei
rischi pari al 2% dell'importi lordo del prestito, ove sia estinguibile fino a
5 anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;
e) l'interesse al saggio del 4,50%
per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre tra la data
di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito;
f) il residuo debito netto per
eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento
del nuovo prestito;
g) l'importo di ogni altro
eventuale credito del Fondo per li credito ai dipendenti dello Stato.
Per la misura delle percentuali di
cui alle lettere b), c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione
prevista dagli articoli 26 e 27
del testo unico.
Gli elementi di ogni liquidazione
sono annotati distintamente in apposito registro.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 31.
(Somministrazione
del prestito.
Estinzione della precedente
cessione).
L'importo delle somme indicate nel
secondo comma dell'articolo precedente alle lettera da b) a g) è detratto
dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo
netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento.
Qualora il residuo debito netto
per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del
testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea
emissione di un altro ordinativo a favore dell'istituto creditore.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 32.
(Comunicazione
agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute).
La concessione del prestito sul
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata
all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente.
La comunicazione deve essere fatta
mediante lettera raccomandata e deve contenere:
a) la indicazione dettagliata di
tutti gli elementi indicati nell'art. 30;
b) l'importo netto del prestito
concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento;
c) il numero e l'importo delle
quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento
del prestito e la relativa decorrenza;
d) la data in cui deve
considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in
corso.
Analoga comunicazione deve essere
fatta al cedente ed all'ufficio che cura l'esecuzione del pagamento dello
stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 33.
(Comunicazione
della cessione consentita da un segretario di Comuni consorziati).
Nel caso di cessione da parte di
un segretario di più Comuni consorziati, la comunicazione della cessione di
ogni altra comunicazione o richiesta debbono essere indirizzate al Comune sede
del consorzio.
La responsabilità incombente al
sindaco nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del
testo unico fa carico al sindaco del Comune sede del consorzio.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 30 parte 2
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TITOLO II
Della cessione
degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello Stato.
Art. 34.
(Modalità
di somministrazione di prestiti diretti o garantiti).
Gli istituti indicati nell'art. 15 del
testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di
stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la
rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in
genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno
bancario emesso con le clausole <<non all'ordine>> e <<non
trasferibile>>.
I mutui sul Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o
di chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o
intermediario in genere e qualsiasi avente causa.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 35.
(Obbligo di
segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo).
Il capo dell'ufficio dal quale il
cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato
nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 26 o sopravvenuto, dal quale
possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato.
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 36.
(Obblighi
dell'Amministrazione terza debitrice ceduta).
La comunicazione prevista negli
articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende
terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio
o di salario cedute.
Le quote di stipendio o di salario
cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono ricuperabili a
cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge
12 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno
1939, n. 739, distintamente dalle quote cedute che si maturano di
mese in mese.
Nel caso in cui l'impiegato o il
salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o di
diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre
Amministrazioni contemplate nell'art. 1 del testo
unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare l'esecuzione della
cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera
raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della
ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il
conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.
Della comunicazione medesima deve
essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui
all'art. 15 del
testo unico, anche al cessionario.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 37.
(Revocabilità
della concessione del prestito diretto o della garanzia.
Fino a che non sia avvenuta la
riscossione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello Stato, su richiesta dell'impiegato o del salariato e previo consenso
dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, dispone la
revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 38.
(Trattamento
di quiescenza con forma assicurativa. Cautele speciali).
Quando il trattamento di
quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato
o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo
verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non
chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non
costituire vincoli sulle polizza in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza
dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote
dello stipendio o del salario. L'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore
a mezzo di lettera raccomandata.
Ove le dette polizze siano già
gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un
mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che
con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino
alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 39.
(Volontaria
estinzione anticipata di prestito).
Anche prima che siano trascorsi i
termini stabiliti nell'art. 38 del
testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art. 15 del testo unico medesimo
possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente
concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio
compensativo dei rischi, a norma del detto art. 38 del testo unico.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 38 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 40.
(Estinzione
anticipata obbligatoria per nuova cessione).
Nel caso di estinzione anticipata
di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione
della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, previsto nel secondo comma dell'art. 40 del
testo unico, si effettua mediante compensazione col premio
dovuto sulla nuova operazione.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 40 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 41.
(Quote
ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti).
Nel caso di riduzione dello
stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi
dell'art. 35 del
testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 35 parte 2
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 42.
(Obblighi
nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti).
Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del
testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o
del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione,
sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in
quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.
Indipendentemente dall'obbligo di
cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 35 del testo unico,
l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul
salario ridotto.
Ove il cedente cessi dal servizio
con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente
dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo
debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero
all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari
perchè si possa disporre per l'esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori
ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.
Nel caso di cui al terzo comma
dell'art. 43 del
testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente
ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità
o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi
sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo
debito per cessione.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 32 parte 2
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 43 parte 2
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 44 parte 2
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 45 parte 2
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 43.
(Caso di
indennità una volta tanto spettante al cedente).
Nel caso di cui all'art. 44 del
testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli
una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le
determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 44 parte 2
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 44.
(Facoltà
del Fondo di esercitare diritti del cedente).
Il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o
del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di
quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 45.
(Sconto di
interessi ed abbuono del premio rischi).
Nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'art. 43 del
testo unico, lo sconto degli interessi e del premio
compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma
spettante al cessionario considerando il pagamento stesso come effettuato alla
fine del mese in cui ha luogo.
La stessa norma si applica nel
caso dell'art. 44 del
testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la
estinzione anticipata del mutuo.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 43 parte 2
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 46.
(Apertura
di conto a nome del debitore per prestito diretto).
Al nome dell'impiegato o del
salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:
a) il cognome, il nome, la
paternità e il luogo di residenza del debitore;
b) l'importo lordo del mutuo, la
decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero
complessivo delle mensilità da ritenere;
c) l'indicazione dell'ufficio che
deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario.
In detto conto vengono altresì
annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle
singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le
interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all'art. 36, primo
comma, del testo unico.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 36 parte 2
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 47.
(Apertura
di nuovo conto per riduzione definitiva detta quota di ammortamento).
Se debbasi effettuare in via
definitiva la riduzione della quota mensile di ammortamento di un prestito
concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla
chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di
interessi nel modo previsto nel secondo comma dell'art. 38 del
testo unico.
Si apre, quindi, un nuovo conto
che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto.
I successivi versamenti vengono
su detto conto annotati imputando ogni somma prelativamente in conto interessi
e per il reato in conto capitale. Ai fini del calcolo degli interessi si
considerano come tempestivamente versate al Fondo tutte le quote o parti di
quote regolarmente ritenute ogni mese sulle competenze dei cedenti.
Detti interessi sono conteggiati
al saggio ordinario della concessione del prestito.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 48.
(Apertura
di conto per cessione riscattata).
Qualora il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto
individuale al nome del debitore nel quale si annotano:
a) il cognome, il nome, la
paternità e il luogo di residenza del debitore;
b) l'ufficio che deve effettuare
le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione;
c) il saggio di interesse previsto
dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto
medesimo;
d) il debito iniziale costituito
dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del
riscatto.
Su detto conto vengono annotati i
successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell'articolo
precedente.
Gli interessi sono calcolati a
norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.
IMPIEGO
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TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 49.
(Apertura
di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia).
Qualora il Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di
una o più quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario, si apre un
conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui
al primo comma dell'articolo precedente.
Il debito iniziale è costituito
dall'importo del primo pagamento ed è aumentato dall'importo degli eventuali
successivi pagamenti.
I versamenti a scomputo di tale
debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel
secondo comma dell'articolo precedente.
L'interesse decorre per ciascuna
quota dal giorno successivo a quello della data dell'ordinativo di pagamento ed
è conteggiata a norma del terzo comma dell'art. 32 del
testo unico.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 50.
(Chiusura
di conto per decesso del debitore -- Conti rischi).
Qualora un impiegato o salariato
al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto,
per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal
servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto, sempre che
risultino pervenuti da parte dell'amministrazione, ente od ufficio terzo
debitore ceduto, i versamenti di tutte le quote dovute fino al giorno del
decesso, ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza
patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.
Ove la cessazione avvenga per
altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto individuale
e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo.
Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto
rischi, che ha per somma iniziale l'importo del credito come sopra eliminato e
sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza
dei criteri indicati nell'art. 47 per i prestiti concessi direttamente dal
Fondo e negli articoli 48 e 49 per i casi ivi indicati.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 51.
(Versamenti
di somme dovute al Fondo).
Le somme per qualsiasi causa
dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagate dalle
Amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale,
recanti l'indicazione dell'accreditamento al conto corrente infruttifero che il
Fondo tiene presso detta Tesoreria.
Tali somme, sia dalle predette
Amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì
essere pagate a mezzo vaglia del tesoro intestati al tesoriere centrale per
l'accreditamento al detto conto corrente, o con vaglia bancari o vaglia postali
o assegni su conti correnti postali, intestati a girati al tesoriere centrale
medesimo ovvero all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato.
In ogni caso detti ordinativi come
ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all'Ispettorato generale
assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà
restituito con dichiarazione di ricevuta.
L'Ispettorato generale raggruppa i
titoli pervenuti secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo
ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Tesoreria
centrale per l'accreditamento al suddetto conto corrente del Fondo.
Gli elenchi esplicativi di cui al
terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme ai
conti dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate.
I contributi al Fondo dovuti dai
Comuni per i rispettivi segretari comunali debbono essere versati alla Sezione
di tesoreria provinciale a termini dell'art. 20 del
testo unico.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 52.
(Titoli per
procedimenti esecutivi nei casi di morosità dei Comuni).
Nei procedimenti esecutivi a
carico degli esattori delle imposte dirette, per i Comuni che risultino morosi
verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, quando trattisi dei
contributi stabiliti nell'art. 18 del
testo unico, il titolo base dell'ordine di ritenuta e
dell'ingiunzione al pagamento, a norma dell'art. 31 del
testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove invece
si tratti di quote di stipendio del segretario comunale per ammortamento di
prestiti, di titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma dovuta,
appositamente inviata all'intendente di finanza dall'Ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello Stato, con dichiarazione di conformità alle
risultanze del conto in suo possesso.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 18 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 53.
(Atti
d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma).
Agli effetti della procedura
coattiva prevista nell'art. 45 del
testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dal capo
dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi
esecutivi dal pretore di Roma.
Lo stesso Ispettorato generale
provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli
incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il
versamento al competente ufficio finanziario di Roma.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 45 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 54.
(Domande
per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo).
Le domande per il rimborso di
somme indebitamente percette o trattenute dal Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti della Stato, debitamente motivate e documentate.
Per comprovare la qualità di eredi
o di altri aventi causa debbono essere prodotti i documenti prescritti nel
regolamento per l'amministrazione dei patrimonio e la contabilità generale
dello Stato.
Qualora detti documenti siano
stati già esibiti ad altra Amministrazione della Stato, basterà un certificato
dell'Amministrazione che ti ha ricevuti, la quale ne dichiari la presentazione
e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali.
Nell'ipotesi che tali documenti
siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato
devono essere indicati il capitato di bilancio, il numero e la data
dell'ordinativo.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 55.
(Ordinativi
di pagamento perenti).
Gli ordinativi di pagamento
emessi dall'Ispettorato generate per il credito ai dipendenti dello Stato,
rimasti perenti agli effetti amministrativi alla fine dell'esercizio
finanziario successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla
Tesoreria centrate e dalle Sezioni di tesoreria provinciale all'Ispettorato
stesso, che li discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilità del
relativo importo e iscrive le corrispondenti partite al conto creditori e
debitori diversi.
Il pagamento a favore degli aventi
diritto delle somme iscritte al detto conto viene effettuato in seguito a
domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la
prescrizione.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO II
Della
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati dello
Stato.
Art. 56.
(Gestione
dei titoli di proprietà del Fondo).
I titoli di proprietà del Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato sono affidati in custodia
all'incaricato del servizio delle riscossioni, che tiene all'uopo il registro
di consistenza sotto il controllo della Ragioneria centrale dell'Ispettorato
generale, la quale esercita anche la vigilanza sulle riscossioni di interessi e
di capitali, rimborsabili per ammortamento o sorteggio.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 57.
(Certificati
dimostrativi dello stipendio e del salario).
Gli impiegati e i salariati delle
Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del
testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo,
che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o
del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo
stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli
elementi prescritti nell'art. 14 del presente regolamento.
Detta dichiarazione è rilasciata
dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 58.
(Conto del
residuo debito per cessione preesistente).
Gli impiegati e i salariati di cui
all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre
un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un
istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo
debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione.
Il precedente cessionario è tenuto
a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta.
Il cedente, se trova il conto
regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere
il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne
effettua il pagamento.
Se l'impiegato o il salariato ha
in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'Amministrazione
dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se
non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la
cessione precedente.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 59.
(Obblighi
dell'Amministrazione terza debitrice ceduta).
La notificazione della cessione
costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice
ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario
ceduta.
Nel caso in cui l'impiegato o il
salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni
contemplate dall'art. 1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare
l'esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica,
per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della
prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione
medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al
cessionario.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 60.
(Calcolo
delle quote cedute -- Casi di riduzione degli emolumenti).
Le quote mensili dello stipendio
o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per
importo costante ed in unità di lire.
Nel caso di riduzione dello
stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote
mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando
le frazioni di lire.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 61.
(Obblighi
nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti).
Per gli effetti dell'art. 43 del
testo unico richiamato nell'art. 55 del testo medesimo, l'Amministrazione che
provvede al pagamento della stipendio o del salario gravato di cessione deve
dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto
assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni
fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della
quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento
di quiescenza.
Ove il cedente cessi dal servizio
con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il
cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di
terza debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione,
ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i dati
necessari affinchè si possa disporre per l'esecuzione, fin dall'inizio, delle
ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.,
Nel caso di cui al terzo comma
dell'art. 43 del
testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente,
ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità
o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario,
ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al
cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale
assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 43 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 62.
(Facoltà
del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare
diritti sul Fondo indennità impiegati).
Il cessionario di quote di
stipendio o di salario ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o
del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di
quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine
fissatogli con apposita diffida.
Il cessionario può far valere, ai
sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito
nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251, i suoi diritti sul pagamento dell'indennità o parte
dell'indennità che si effettui direttamente al cedente dal Fondo per le
indennità agli impiegati istituito col detto decreto, nel caso che la
risoluzione del rapporto d'impiego avvenga prima che sia estinta la cessione.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 63.
(Somma
cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e
continuativi).
Per le cessioni consentite ai
sensi dell'art. 57 del
testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli
operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi
restando i requisiti della stabilità nel rapporto d'impiego a di lavoro e del
diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui
salari è ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che
si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero
delle giornate lavorative di un anno.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 57 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO III
Dalla
cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dallo Stato.
Art. 64.
(Notificazione
di atti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente).
Gli atti di cessione di cui
all'articolo precedente nonchè i sequestri ed i pignoramenti a carico dei
ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo
di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i
ferrovieri e gli operai dipendono.
Dei provvedimenti adottati i detti
capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale
competente.
IMPIEGO
PUBBLICO
PENSIONI
DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO NOTIFICAZIONI
TITOLO IV
Della
delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di
prezzo di alloggi popolari ed economici, nonchè le quote per sottoscrizioni a
prestiti nazionali.
Art. 65.
(Notificazione
delle deleghe).
Le notificazioni all'Ispettorato
generale per il credito, ai dipendenti della Stato delle deleghe previste negli
articoli 59 e 65 del testo
unico, possono essere fatte anche a mezzo di lettera raccomandata
e devono essere accompagnate dalla dichiarazione relativa allo stipendio o al
salario del delegante, rilasciata dall'ufficio competente a norma dell'art. 14.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 59 parte 2
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 65 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
PENSIONI
DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO V
Del
concorso di vincoli sugli stipendi, sui salari sulle pensioni.
Art. 66.
(Assenso
per superare il prescritto limite nel concorso di cessione e delegazione).
Perchè possa essere superato il
limite della metà dello stipendio, del salario a della pensione a termini dell'art. 70 del
testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri
documenti, un'apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione
centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario a
della pensione.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 70 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO V
Del
concorso di vincoli sugli stipendi, sui salari sulle pensioni.
Disposizioni
generali e transitorie.
Art. 67.
(Fascicolo
personale per ogni dipendente statale con emolumenti colpiti da vincoli).
Per ogni impiegato o salariato
dipendente da Amministrazione dello Stato, in confronto del quale siano
intervenuti atti di sequestro o di pignoramento, di cessione o di delegazione a
pagamento sopra lo stipendio o il salario, l'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato forma un fascicolo personale, ove raccoglie e
tiene in evidenza tutti gli atti suddetti. Di ogni fascicolo si prende nota in
apposita rubrica e in uno schedario.
Gli atti notificati giudizialmente
sono, inoltre, annotati in uno speciale repertorio.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO V
Del
concorso di vincoli sugli stipendi, sui salari sulle pensioni.
Disposizioni
generali e transitorie.
Art. 68.
(Uffici
tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolati).
Gli uffici che ordinano il
pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono
alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro,
i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.
IMPIEGO
PUBBLICO
PENSIONI
DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
TITOLO V
Del
concorso di vincoli sugli stipendi, sui salari sulle pensioni.
Disposizioni
generali e transitorie.
Art. 69.
(Trasmissione
degli estratti-conto nei casi di trasferimento dei debitori).
Nel caso di cambiamento di
ufficio o di residenza di un impiegato o di un salariato ovvero di cambiamento
di residenza di un pensionato, l'ufficio che fino a quel momento ha provveduto
al pagamento dello stipendio, del salario o della pensione sottoposti ad alcuno
dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto a
quello che dovrà provvedere in seguito.
Qualora l'impiegato, il salariato
o il pensionato dello Stato sia pagato con ruolo di spesa fissa, l'Ufficio
provinciale del tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita
deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al comma precedente, anche la
copia autentica del conto corrente di spesa fissa.
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO V
Del
concorso di vincoli sugli stipendi, sui salari sulle pensioni.
Disposizioni
generali e transitorie.
Art. 70.
(Condizioni
per il rimborso di contributi versati al Fondo).
Il rimborso dei contributi
previsto nell'art. 74 del
testo unico, quando sia dovuto ad un dipendente da
Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da uno degli enti
indicati nell'art. 9 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato
del servizio e dello stipendio o del salario percepito dall'impiegato o dal
salariato, rilasciato dall'Amministrazione che lo aveva alle proprie
dipendenze.
Per i segretari comunali e per i
dipendenti da istituti governativi di istruzione di cui all'art. 10 dei
testo unico, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi
al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti o dei
loro eredi. In mancanza di tale prova l'Amministrazione del Fondo determina la
somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.
CFR DPR 05.01.1950
n. 180 ART 74 parte 2
IMPIEGO
PUBBLICO
TITOLO V
Del
concorso di vincoli sugli stipendi, sui salari sulle pensioni.
Disposizioni
generali e transitorie.
Art. 71.
(Divieto di
fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione).
L'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella
esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire
notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto,
all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale
rappresentanza.
Qualsiasi notizia o comunicazione
deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto
cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.