DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89
Regolamento
recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(GU n.
137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128)
ALLEGATI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di
un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore
efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati,
l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
Visto il piano programmatico di
interventi predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 64, comma 3, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008;
Visto l'articolo 15
della legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla
revisione della disciplina del reclutamento del personale docente;
Visto il testo unico delle leggi
in materia di istruzione approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 1,
commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
con il quale è stata sancita l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci
anni;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
Visto il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40;
Visto il decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176;
Visto il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione
dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, ed in particolare l'articolo 3, comma 4,
che ha abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'articolo 3 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,
concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee
guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo
alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo
di istruzione;
Vista la Raccomandazione
2006/961/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Visto il parere reso dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, nell'Adunanza del 7 ottobre 2009, con il
quale il Consiglio medesimo ha condiviso gli aspetti caratterizzanti dei nuovi
assetti liceali formulando nel contempo alcune osservazioni relativamente
all'introduzione di nuovi insegnamenti ed al potenziamento di altri, ad interventi
a sostegno dell'autonomia, alla definizione di modalità di valutazione dei
crediti scolastici, all'inserimento nei percorsi di studio di pratiche
laboratoriali centrate sulla flessibilità organizzativa;
Considerato che, delle
osservazioni dal predetto Consiglio, alcune sono state accolte, altre sono
state parzialmente accolte compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza
pubblica, altre ancora saranno oggetto di distinti provvedimenti;
Sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e preso
atto che, nella seduta del 29 ottobre 2009, le Regioni hanno espresso parere
negativo a maggioranza; le regioni Veneto, Molise, Lombardia e Friuli-Venezia
Giulia, hanno espresso parere favorevole, con la richiesta da parte delle due
ultime regioni che «per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico sia
quantificata a livello regionale la previsione di attivare in prima applicazione
a livello nazionale 40 sezioni musicali e 10 coreutiche» e considerato,
altresì, che ANCI, UPI e UNCEM hanno espresso parere favorevole;
Ritenuto che la predetta richiesta
delle regioni Lombardia e Friuli-Venezia Giulia può trovare accoglimento grazie
al combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 13 del presente
regolamento, in considerazione della specificità del percorso liceale in
questione, per il quale è richiesto un attento monitoraggio della fase di avvio
e dei limiti di spesa previsti;
Acquisito il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. I licei sono disciplinati dal decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, e dal presente regolamento in attuazione del piano programmatico
di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, volto alla razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed
efficienza al sistema scolastico.
Art. 2
Identità
dei licei
1. I licei sono finalizzati al
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e costituiscono
parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A del suddetto decreto legislativo.
2. I percorsi liceali forniscono
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
3. I percorsi liceali hanno durata
quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che
completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui
all'Allegato A al presente regolamento con
riferimento ai piani di studio di cui agli Allegati B, C,
D, E, F e G ed agli obiettivi specifici di apprendimento di cui
all'articolo 13, comma 10, lettera a).
4. Il primo biennio è finalizzato
all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni
del sistema liceale di cui all'articolo 3, nonché all'assolvimento dell'obbligo
di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le
finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia
equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di
istruzione nell'intero sistema formativo, nella salvaguardia dell'identità di
ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e
l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al
termine del primo ciclo di istruzione, utilizzando le modalità di cui
all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.
5. Il secondo biennio è
finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle
abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole
articolazioni del sistema liceale.
6. Nel quinto anno si persegue la
piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello
studente delineato nell'Allegato A, il completo
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, di cui all'articolo
13, comma 10, lettera a), e si consolida il percorso di orientamento agli studi
successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro di cui al comma 7.
7. Nell'ambito dei percorsi
liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio,
anche d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli
istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l'approfondimento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai
relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
L'approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione
di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche
e di tirocinio.
Art. 3
Articolazione
del sistema dei licei
1. Il sistema dei licei comprende
i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e
delle scienze umane.
2. Alla riorganizzazione dei
percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di
liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo,
si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente
regolamento.
Art. 4
Liceo
artistico
1. Il percorso del liceo artistico
è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il
valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle
arti.
2. Il percorso del liceo artistico
si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a.
arti figurative;
b.
architettura e ambiente;
c.
design;
d.
audiovisivo e multimediale;
e.
grafica;
f.
scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano
rispettivamente per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente
sviluppa la propria capacità progettuale:
a. laboratorio della figurazione,
nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle
arti figurative;
b. laboratorio di architettura,
nel quale lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione
specifici dell'architettura e delle problematiche urbanistiche;
c. laboratorio del design,
articolato nei distinti settori della produzione artistica, nel quale lo
studente acquisisce le metodologie proprie della progettazione di oggetti;
d. laboratorio audiovisivo e
multimediale, nel quale lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei
linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva e
multimediale;
e. laboratorio di grafica, nel
quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale
disciplina;
f. laboratorio di scenografia, nel
quale lo studente acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della
progettazione scenografica.
4. Le discipline e i laboratori
sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta
formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e
arricchirne le caratteristiche.
5. L'orario annuale delle attività
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti
a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore, corrispondenti a
21 ore medie settimanali nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e
degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio,
corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore
medie settimanali nel quinto anno.
6. Il piano degli studi del liceo
artistico e dei relativi indirizzi è definito dall'Allegato B al presente regolamento.
7. Al fine di corrispondere alle
esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e
l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere
assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare
riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del
lavoro
Art. 5
Liceo
classico
1. Il percorso del liceo classico
è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne
il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e
umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le
intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà.
Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e
a maturare le competenze necessarie.
2. L'orario annuale delle attività
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore
medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
3. Il piano degli studi del liceo
classico è definito dall'Allegato C
al presente regolamento.
Art. 6
Liceo
linguistico
1. Il percorso del liceo
linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere criticamente l'identità storica
e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
2. Dal primo anno del secondo
biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica, prevista nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell'area
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei
limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal
presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente.
3. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo
linguistico è definito dall'Allegato D al
presente regolamento.
Art. 7
Liceo
musicale e coreutico
1. Il percorso del liceo musicale
e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato
all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del
loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei
linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì
la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad
indirizzo musicale di cui all'articolo 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto
salvo quanto previsto dal comma 2.
2. L'iscrizione al percorso del
liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o
coreutiche.
3. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo
biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie
settimanali.
Al predetto orario si aggiungono,
per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo
musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al presente regolamento.
Art. 8
Liceo
scientifico
1. Il percorso del liceo
scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
2. Nel rispetto della
programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione «scienze applicate»
che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento
alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra,
all'informatica e alle loro applicazioni.
3. L'orario annuale delle attività
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo
scientifico e della relativa opzione «scienze applicate» è definito dall'allegato F al presente regolamento.
Art. 9
Liceo delle
scienze umane
1. Il percorso del liceo delle
scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le
abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
2. Nell'ambito della
programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che
fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
3. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio
e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo
delle scienze umane e della relativa opzione economico-sociale è definito dall'allegato G al presente regolamento.
Art. 10
Orario
annuale e attività educative e didattiche
1. I percorsi dei licei sono
riordinati secondo i seguenti criteri:
a. i risultati di apprendimento
sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio
dell'Unione europea;
b. l'orario annuale, comprensivo
della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed
all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo che
apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo
addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti
eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2,
lettera c), e 3;
c. la quota dei piani di studio
rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi
definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del
contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle
richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20
per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel
secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario
previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in
misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere
soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio
di cui agli allegati B, C, D, E, F e G.
L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.
2. Ai fini della realizzazione dei
principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il
conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento,
nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le
istituzioni scolastiche:
a. possono costituire, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione
formativa e alla didattica;
b. possono dotarsi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto di
docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca
scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di
proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e
flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun titolo;
c. possono organizzare, attraverso
il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di
bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo
percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è facoltativa per
gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli
insegnamenti facoltativi prescelti. Le materie facoltative concorrono alla
valutazione complessiva. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli
istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con
esperti, nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna
istituzione scolastica.
3. Le attività e gli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in
rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche
del personale docente definite annualmente con il decreto interministeriale ai
sensi dell'articolo 22
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi
finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza
di economie aggiuntive, può essere previsto un contingente di organico da
assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli
accordi di rete previsti dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il
quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la
diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti
insegnamenti è compreso nell'allegato H al
presente regolamento.
4. Ai fini del conseguimento del
successo formativo, le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di
autonomia didattica previsti dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Fatto salvo quanto stabilito
specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è
impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non
linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti
degli organici determinati a legislazione vigente.
6. Attraverso apposito decreto
emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono
definite le linee guida per l'insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica e gli specifici requisiti richiesti per impartire il
predetto insegnamento. Dall'adozione di tale decreto non devono scaturire nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le attività e gli insegnamenti
relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, si sviluppano nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse
previsto, con riferimento all'insegnamento di «Diritto ed economia» o, in
mancanza di quest'ultimo, all'insegnamento di «Storia e Geografia» e «Storia».
Art. 11
Valutazione
e titoli finali
1. La valutazione periodica e
finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi dei licei si
concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami
conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Al superamento dell'esame di
Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma
liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione
seguita dallo studente. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti
tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di
cui ai capi II e III del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore
del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento
giuridico. Il diploma è integrato dalla certificazione delle competenze
acquisite dallo studente al termine del percorso liceale.
Art. 12
Monitoraggio
e valutazione di sistema
1. I percorsi dei licei sono
oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A tal fine, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi dell'assistenza
tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
(ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI).
2. Il profilo educativo, culturale
e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, nonché le
indicazioni di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), sono aggiornati
periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti nonché alle
esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.
3. Il raggiungimento, da parte
degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle
indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a), è oggetto
di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il medesimo
Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.
4. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ogni tre anni presenta al Parlamento un
rapporto avente ad oggetto i risultati del monitoraggio e della valutazione.
Art. 13
Passaggio
al nuovo ordinamento
1. A partire dalle classi prime
funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, gli attuali percorsi liceali di
ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi
percorsi liceali di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla
tabella contenuta nell'allegato I, ferma
restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento
dei percorsi in atto.
2. Gli istituti d'arte con le
relative sperimentazioni confluiscono nei licei di cui al presente regolamento
secondo quanto previsto dal comma 1.
3. I percorsi sperimentali
musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei
nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a
partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.
4. La corrispondenza dei titoli di
studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo
dell'ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati al termine dei
percorsi liceali di cui al presente regolamento è individuata nella tabella
contenuta nell'allegato L del
presente regolamento.
5. In rapporto alla specificità
dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le istituzioni
scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai competenti uffici
scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla individuazione di una
confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui al comma 1, purché
compresa tra quelle indicate nella tabella medesima. Gli istituti d'arte
possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte
finalizzate alla confluenza negli istituti professionali per l'industria e
l'artigianato. Le proposte di confluenza presentate dalle istituzioni
scolastiche statali sono valutate dalle regioni nell'ambito della
programmazione dell'offerta formativa regionale.
6. Le sezioni di liceo musicale e
coreutico sono istituite nel quadro della programmazione della rete scolastica
di cui all'articolo 138,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. In prima
applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio nazionale
non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche. Alla
ripartizione delle sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai
criteri fissati in sede di intesa di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni.
7. Eventuali sezioni aggiuntive di
liceo musicale e coreutico possono essere istituite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
8. L'istituzione di sezioni di
liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione
con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2,
comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La
convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e
svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze
acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento.
9. Per l'istituzione di sezioni di
liceo coreutico è richiesta, in prima attuazione, una specifica convenzione con
l'Accademia nazionale di danza.
10. Con successivi decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti:
a. le indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili
di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di
cui al presente regolamento;
b. l'articolazione delle cattedre
per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in
relazione alle classi di concorso del personale docente; le cattedre sono
costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel
rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica;
c. gli indicatori per la
valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al
quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e
formazione.
11. Il passaggio al nuovo
ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sistema idonee a sostenere,
anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di
settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i giovani e le
loro famiglie in relazione alle scelte degli studi.
Art. 14
Regioni a
statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
1. All'attuazione del presente
regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena,
fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli
specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 1254 ore annuali
per il liceo artistico e di 1188 per il liceo classico, il liceo linguistico,
il liceo musicale e coreutico, il liceo scientifico e il liceo delle scienze
umane.
Art. 15
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 23, 25, 26 e 27, con
esclusione dei commi 2 e 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativi
allegati.
Art. 16
Disposizioni
finali
1. All'attuazione del presente
regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto
2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione
dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi
di concorso a cattedre ed i posti di insegnamento, nel quadro generale di
riforma del sistema scolastico.
2. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO A
Il
profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
"I percorsi liceali
forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità e le scelte personali". (art. 2 comma 2 del regolamento recante
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...").
Per raggiungere questi risultati
occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
- lo studio delle discipline in
una prospettiva sistematica, storica e critica;
- la pratica dei metodi di
indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
- l'esercizio di lettura, analisi,
traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e
di interpretazione di opere d'arte;
- l'uso costante del laboratorio
per l'insegnamento delle discipline scientifiche;
- la pratica dell'argomentazione e
del confronto;
- la cura di una modalità
espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
- l'uso degli strumenti
multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo,
volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica
didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni
scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante,
il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco
nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità
di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono
decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo
studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti
nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa;
storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
Risultati di apprendimento comuni
a tutti i percorsi liceali A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli
studenti dovranno:
1. Area metodologica
- Aver acquisito un metodo di
studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare
lungo l'intero arco della propria vita.
- Essere consapevoli della
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
- Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
- Saper sostenere una propria
tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
- Acquisire l'abitudine a
ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
- Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
- Padroneggiare pienamente la
lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e
scopi comunicativi;
o saper leggere e comprendere
testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;
o curare l'esposizione orale e
saperla adeguare ai diversi contesti.
- Aver acquisito, in una lingua
straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
- Saper riconoscere i molteplici
rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.
- Saper utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
4. Area storico-umanistica
- Conoscere i presupposti
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere
i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.
- Conoscere, con riferimento agli
avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai
giorni nostri.
- Utilizzare metodi (prospettiva
spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso
del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,
dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l'analisi della società contemporanea.
- Conoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Essere consapevoli del
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico
italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
- Collocare il pensiero
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.
- Saper fruire delle espressioni
creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica,
le arti visive.
- Conoscere gli elementi
essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
5. Area scientifica, matematica e
tecnologica
- Comprendere il linguaggio
formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà.
- Possedere i contenuti
fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia,
scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
- Essere in grado di utilizzare
criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione
di procedimenti risolutivi.
Risultati
di apprendimento dei distinti percorsi liceali
Liceo artistico
"Il percorso del liceo
artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio
artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie
per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito
delle arti" (art. 4 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- conoscere la storia della
produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d'arte nei
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di
studio prescelti;
- cogliere i valori estetici,
concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
- conoscere e applicare le
tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
- conoscere e padroneggiare i
processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e
materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
- conoscere e applicare i codici
dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
- conoscere le problematiche
relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico
e architettonico.
Indirizzo Arti figurative
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, dovranno:
- aver approfondito la conoscenza
degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei
suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei
relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva;
- saper individuare le interazioni
delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e
paesaggistico;
- conoscere e applicare i processi
progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche
della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della
necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari
(comprese le nuove tecnologie);
- conoscere le principali linee di
sviluppo tecniche e concettuali dell'arte moderna e contemporanea e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica,
pittorica e scultorea.
Indirizzo Architettura e ambiente
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, dovranno:
- conoscere gli elementi
costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e
dalle logiche costruttive fondamentali;
- avere acquisito una chiara
metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle
ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici
geometrici come metodo di rappresentazione;
- conoscere la storia
dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna e alle
problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
- avere acquisito la
consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico,
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
- acquisire la conoscenza e
l'esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale
degli elementi dell'architettura;
- saper usare le tecnologie
informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale
del progetto;
- conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione della forma
architettonica.
Indirizzo Audiovisivo e
multimediale
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, dovranno:
- avere approfondito la conoscenza
degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli
aspetti espressivi e comunicativi, avere consapevolezza dei fondamenti storici
e concettuali;
- conoscere le principali linee di
sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le
intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e applicare le
tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in
funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;
- conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine.
Indirizzo Design
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, dovranno:
- conoscere gli elementi
costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma;
- avere consapevolezza delle
radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive
proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;
- saper individuare le corrette
procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalita-contesto, nelle
diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare
tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del
prototipo e del modello tridimensionale;
- conoscere il patrimonio
culturale e tecnico delle arti applicate;
- conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione della forma.
Indirizzo Grafica
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, dovranno:
- conoscere gli elementi
costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
- avere consapevolezza delle
radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica e pubblicitaria;
- conoscere e applicare le
tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
- saper individuare le corrette
procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse
funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
- saper identificare e usare
tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
- conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafico-visiva.
Indirizzo Scenografia
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, dovranno:
- conoscere gli elementi
costitutivi dell'allestimento scenico, dello spettacolo, del teatro e del
cinema;
- avere consapevolezza delle
radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della progettazione e
della realizzazione scenografica;
- saper individuare le corrette
procedure di approccio nel rapporto spazio scenico-testo-regia, nelle diverse
funzioni relative a beni, servizi e produzione;
- saper identificare e usare
tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto e alla
realizzazione degli elementi scenici;
- saper individuare le interazioni
tra la scenografia e l'allestimento di spazi finalizzati all'esposizione
(culturali, museali, etc);
- conoscere e saper applicare i
principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico.
Liceo classico
"Il percorso del liceo
classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico
e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della
realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie" (Art. 5 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- aver raggiunto una conoscenza
approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale,
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere,
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
- avere acquisito la conoscenza
delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro
analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena
padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
- aver maturato, tanto nella
pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle
discipline specificamente studiate;
- saper riflettere criticamente
sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.
Liceo linguistico
"Il percorso del liceo
linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di
tre lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica
e culturale di tradizioni e civiltà diverse" (art. 6 comma 1)
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- avere acquisito in due lingue
moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- avere acquisito in una terza
lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- saper comunicare in tre lingue
moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
- riconoscere in un'ottica
comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;
- essere in grado di affrontare in
lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari;
- conoscere le principali
caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso
lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro
tradizioni;
- sapersi confrontare con la
cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
Liceo musicale e coreutico
"Il percorso del liceo
musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato
all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del
loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei
linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì
la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad
indirizzo musicale di cui all'articolo 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2" (art. 7 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
per la sezione musicale:
- eseguire ed interpretare opere
di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione;
- partecipare ad insiemi vocali e
strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;
- utilizzare, a integrazione dello
strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, polifonico
ovvero monodico;
- conoscere i fondamenti della
corretta emissione vocale - usare le principali tecnologie elettroacustiche e
informatiche relative alla musica;
- conoscere e utilizzare i
principali codici della scrittura musicale;
- conoscere lo sviluppo storico
della musica d'arte nelle sue linee essenziali, nonché e principali categorie
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta
sia orale;
- individuare le tradizioni e i
contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla
musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e
sociali;
- cogliere i valori estetici in
opere musicali di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere
significative del repertorio musicale;
- conoscere l'evoluzione
morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.
per la sezione coreutica:
- eseguire ed interpretare opere
di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di
autovalutazione;
- analizzare il movimento e le
forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva
terminologia;
- utilizzare a integrazione della
tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda tecnica,
contemporanea ovvero classica;
- saper interagire in modo
costruttivo nell'ambito di esecuzioni collettive;
- focalizzare gli elementi
costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un'analisi
strutturale;
- conoscere il profilo storico
della danza d'arte, anche nelle sue interazioni con la musica, e utilizzare
categorie pertinenti nell'analisi delle differenti espressioni in campo
coreutico;
- individuare le tradizioni e i
contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla
danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
- cogliere i valori estetici in
opere coreutiche di vario genere ed epoca;
- conoscere e analizzare opere
significative del repertorio coreutico.
Liceo scientifico
"Il percorso del liceo
scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- aver acquisito una formazione
culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo
umanistico;
- saper cogliere i rapporti tra il
pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
- comprendere le strutture
portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;
- saper utilizzare strumenti di
calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
- aver raggiunto una conoscenza
sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
- essere consapevoli delle ragioni
che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
- saper cogliere la potenzialità
delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Opzione Scienze applicate
"Nell'ambito della
programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione
"scienze applicate" che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche e all'informatica e alle loro applicazioni"
(art. 8 comma 2),
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- aver appreso concetti, principi
e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
- elaborare l'analisi critica dei
fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali
e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche
coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e
l'apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici,
formali, artificiali);
- comprendere il ruolo della
tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti
informatici in relazione all'analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell'informatica nello
sviluppo scientifico;
- saper applicare i metodi delle
scienze in diversi ambiti.
Liceo delle scienze umane
"Il percorso del liceo delle
scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e
sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane"
(art. 9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- aver acquisito le conoscenze dei
principali campi d'indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici
e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica;
- aver raggiunto, attraverso la
lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali
e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea;
- saper identificare i modelli
teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico-educativo;
- saper confrontare teorie e
strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi
e alle pratiche dell'educazione formale e non formale, ai servizi alla persona,
al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- possedere gli strumenti
necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media
education.
Opzione economico-sociale
"Nell'ambito della
programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e
sociali"(art. 9 comma 2)
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- conoscere i significati, i
metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze
economiche, giuridiche e sociologiche;
- comprendere i caratteri
dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui
l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza
sociale;
- individuare le categorie
antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei
fenomeni culturali;
- sviluppare la capacità di
misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica
empirica dei principi teorici;
- utilizzare le prospettive
filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- saper identificare il legame
esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
- avere acquisito in una seconda
lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
ALLEGATI (tutti
gli allegati sono formato pdf)