D.P.R. n.
89 del 20 marzo 2009
Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15-7-2009)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 87 e 117 della
Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, che ha, tra l’altro, previsto nella scuola primaria
la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con
orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 28 marzo
2003, n. 53 recante «Delega al governo per la definizione delle
norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante «Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di
istruzione a norma dell’articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto l’articolo 25 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare
l’articolo 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008»;
Visto l’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che prevede, al comma 3, la predisposizione di un
piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale
utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore
efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati,
l’adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i
quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell’attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del
sistema scolastico;
Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre
2008 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del
citato articolo 64, comma 3;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione»;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007, recante
«Indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione.
Indicazioni per il curricolo», pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentito il Consiglio Nazionale
della pubblica istruzione, nell’adunanza del 12 febbraio 2009;
Sentita la Conferenza unificata di
cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 28 gennaio
2009;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 6 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;
E M A N A
il seguente
regolamento
Art. 1 - Previsioni generali
1. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 28 marzo
2003, n. 53; dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal Capo IV del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
dall’articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di
istruzione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento
provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad
introdurre, nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione,
al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita
educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
3. In sede di prima attuazione del
presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
scolastici decorrenti dall’anno scolastico 2009-2010, si applicano le
Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle
Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007. Con atto
di indirizzo del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono
individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici,
didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.
4. Nel corso del triennio
scolastico 2009/2010 – 2011/2012, l’eventuale revisione delle Indicazioni
nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è
effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività
poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all’Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) e all’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Art. 2 - Scuola dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia
accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. Su richiesta delle famiglie
sono iscritti alla scuola dell’infanzia, le bambine e i bambini che compiono
tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Al fine
di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta
educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata,
l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle
seguenti condizioni:
a.
disponibilità dei posti,
b.
accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di
attesa,
c.
disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni,
d.
valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
3. Analogamente è prevista la
possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire
nelle iniziative e negli interventi relativi all’attivazione delle «sezioni
primavera», ai sensi dell’articolo 1,
commi 630 e 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni
coordinamenti con l’istituto degli anticipi, nell’ambito delle risorse
finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.
4. L’istituzione di nuove scuole
e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali
assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole
paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.
5. L’orario di funzionamento della
scuola dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di
estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti,
di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla
sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono
comprensivi della quota riservata all’insegnamento della religione cattolica in
conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e
relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni
scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell’infanzia con
l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario
scelti dalle famiglie.
6. Le sezioni della scuola
dell’infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via
ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni,
appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia,
possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre
anni, la cui consistenza è determinata nell’annuale decreto interministeriale
sulla formazione dell’organico. L’inserimento di tali bambini avviene sulla
base di progetti attivati, d’intesa e in collaborazione tra istituzioni
scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di
sezioni.
Art. 3 - Primo ciclo di istruzione
1. L’istituzione e il
funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità
ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell’offerta
formativa e nell’ambito di proficue collaborazioni tra l’amministrazione
scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.
Art. 4 - Scuola primaria
1. Sono iscritti alla scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere
iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria
è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera
il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti
articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei
limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello
delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a
regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010,
solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.
Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per
l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della
religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne
abbiano i titoli o i requisiti.
4. Le classi successive alla prima
continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale
messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli
orario in atto:
a.
27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui
all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con
esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo
articolo, senza compresenze;
b.
30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative,
corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza
compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico
2008/2009;
c.
40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti
dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.
5. Le istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto
disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi
formativi e ai piani di studio allegati al decreto
legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio 2007.
6. La dotazione organica di
istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente
necessario per soddisfare l’orario delle attività didattiche. Relativamente
alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La
dotazione complessiva comprende, in aggiunta, il fabbisogno di organico per
l’integrazione degli alunni disabili e per il funzionamento delle classi a
tempo pieno autorizzate.
7. A livello nazionale rimane
confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati
complessivamente per l’anno scolastico 2008/2009. La classi a tempo pieno sono
attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto
formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all’istituto,
nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione
dell’organico di dette classi è confermata l’assegnazione di due docenti per
classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di
inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità
di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40
ore del modello di tempo pieno, rientrano nell’organico d’istituto. Per il
potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul
territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le
rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie
locali in sede di Conferenza Unificata.
8. Qualora non sia possibile
procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima
istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario
inferiore a quello d’obbligo.
9. Per l’acquisizione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione» si
applica l’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 169 del
2008.
10. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non
regolamentare, sono individuati, nell’ambito dell’istituto o di reti di scuole,
i titoli prioritari per impartire l’insegnamento di musica e pratica musicale.
11. Sono organizzati, ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, corsi di formazione professionale per i docenti,
finalizzati all’adattamento al nuovo modello organizzativo.
Art. 5 - Scuola secondaria di I grado
1. L’orario annuale obbligatorio
delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore,
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad
attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.
Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore
settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli
insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui
ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica
in conformità all’Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo
1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.
2. I piani di studio, in coerenza
con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I
grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte
degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti
da disabilità.
3. Le classi a «tempo prolungato»
sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna
provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per
un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale,
può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo
in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto
previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono
attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie
realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie
aggiuntive.
4. Le classi funzionanti a «tempo
prolungato» sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e
strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce
orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un
corso intero a tempo prolungato.
5. Il quadro orario settimanale e
annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della
scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio,
è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
|
settimanale
|
annuale
|
Italiano, Storia, Geografia
|
9
|
297
|
Attività di approfondimento in
materie letterarie
|
1
|
33
|
Matematica e Scienze
|
6
|
198
|
Tecnologia
|
2
|
66
|
Inglese
|
3
|
99
|
Seconda lingua comunitaria
|
2
|
66
|
Arte e immagine
|
2
|
66
|
Scienze motorie e sportive
|
2
|
66
|
Musica
|
2
|
66
|
Religione cattolica
|
1
|
33
|
6. L’insegnamento di «Cittadinanza
e Costituzione», previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
2008, è inserito nell’area disciplinare storico-geografica.
7. I corsi ad indirizzo musicale,
già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo
1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio delle
lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le
indicazioni relative all’insegnamento della musica per valorizzarne
l’apprendimento pratico, anche con l’ausilio di laboratori musicali, nei limiti
delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non
regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per
l’eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati
dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro
della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli
previsti dall’articolo 11,
comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
8. Il quadro orario settimanale e
annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I
grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:
|
settimanale
|
annuale
|
Italiano, Storia, Geografia
|
15
|
495
|
Matematica e Scienze
|
9
|
297
|
Tecnologia
|
2
|
66
|
Inglese
|
3
|
99
|
Seconda lingua comunitaria
|
2
|
66
|
Arte e immagine
|
2
|
66
|
Scienze motorie e sportive
|
2
|
66
|
Musica
|
2
|
66
|
Religione cattolica
|
1
|
33
|
Approfondimenti a scelta delle
scuole nelle discipline presenti nel quadro orario
|
1 o 2
|
33/66
|
9. L’insegnamento di «Cittadinanza
e Costituzione», previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del
2008, è inserito nell’area disciplinare storico-geografica.
10. A decorrere dall’anno
scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le
disponibilità di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda
lingua comunitaria, è introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche
utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i
margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate
anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni
stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella
medesima lingua italiana nel rispetto dell’autonomia delle scuole.
Art. 6 - Norme finali
1. La regione autonoma Valle
d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità
del presente regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
2. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena,
fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli
specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali
per le classi funzionanti a tempo normale di cui all’articolo 5, comma 6.
3. Ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le
disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o
derogate da norme contrattuali.
Art. 7 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a.
articolo 1,
comma 630, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b.
articolo 6 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c.
articolo 12,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
2. E’ altresì abrogata ogni altra
disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
Art. 8 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano