DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88
Regolamento
recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(GU n. 137
del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 128)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87
e 117 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, ed in particolare, l'articolo 13, commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli
istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che
prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti
ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al
comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e
successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di
studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
Visto il piano programmatico
predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008;
Visto il testo unico delle leggi
in materia di istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai
sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare
l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo
64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno
10 anni;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
Visto il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione
dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Vista la legge 18 giugno
2009, n. 69, articolo 5, comma 1, lettera a), con la
quale sono state apportate modifiche all'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo
al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee
guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo
al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione;
Vista la Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa alla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 28 maggio 2009;
Visto il parere reso dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza in data 22 luglio
2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già
espresso sul riordino dell'istruzione tecnica nell'esaminare il documento
culturale di riferimento «Persona, tecnologie e professionalità - gli istituti
tecnici e professionali come scuole dell'innovazione»; sottolinea l'obiettivo
di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la
formazione delle giovani generazioni; sostiene che la progettazione formativa
mirata alla piena realizzazione della persona in tutte le sue dimensioni sia lo
strumento più idoneo per raccordare le istanze del mondo del lavoro con le
vocazioni e gli interessi dei singoli studenti; fornisce indicazioni e formula
osservazioni sul rafforzamento del ruolo dell'autonomia scolastica e della
progettazione formativa, sull'organico raccordo con l'obbligo di istruzione,
sul ruolo del Comitato tecnico scientifico, e sull'organizzazione dei
Dipartimenti, sugli indirizzi, profili e quadri orari, considerando necessario
e inderogabile il graduale avvio dei nuovi ordinamenti a partire dalle prime
classi;
Considerato che la maggior parte
delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano
accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli
imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso
nella seduta del 29 ottobre 2009; Considerato che la Conferenza unificata di
cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29
ottobre 2009, si è espressa a maggioranza positivamente, con alcune condizioni
che, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, sono state
accolte e che soltanto la regione Calabria, ha espresso parere negativo senza
peraltro esplicitare alcuna motivazione;
Acquisito il parere del Consiglio
di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
nella seduta del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, espressi rispettivamente il 20 gennaio e 27 gennaio 2010;
Considerato che le condizioni
contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano
puntuale accoglimento mentre talune osservazioni sono state recepite
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora
saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa
del riordino;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
regolamento
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento detta
le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del
piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed
efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti tecnici di cui
all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore
quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di
cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
successive modificazioni.
3. Gli istituti tecnici sono
riorganizzati e potenziati, secondo le norme contenute nel presente
regolamento, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico
2010-2011 in relazione al profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e
formazione di cui all'allegato A) del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. A partire dall'anno scolastico
2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di
studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario
complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore
settimanali.
Art. 2 - Identità degli istituti tecnici
1. L'identità degli istituti
tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico
e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita
attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato
numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli
studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per
l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. I percorsi degli istituti
tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di
diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli
indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui
all'articolo 1, comma 3, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di
istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale
di cui all'allegato A) e ai
profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo
di cui agli allegati B) e C),
costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di
scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al
medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
3. Gli istituti tecnici
collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli
tecnico professionali costituiti secondo le linee guida adottate dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 13,
comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i
sistemi di istruzione e formazione.
4. Agli istituti tecnici si
riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo
prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello
terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Art. 3 - Istituti tecnici per il settore economico
1. I percorsi degli istituti
tecnici del settore economico di cui all'Allegato B) si riferiscono ai risultati di
apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1
e 2.4 dell'Allegato A)
comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico
e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in
relazione ai seguenti indirizzi: a) amministrazione, finanza e marketing (B1);
b) turismo (B2).
Art. 4 - Istituti tecnici per il settore tecnologico
1. I percorsi degli istituti
tecnici del settore tecnologico di cui all'Allegato C) si
riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e
metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'Allegato A) comuni a
tutti i percorsi degli istituti tecnici e al profilo culturale specifico e ai
risultati di apprendimento di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in
relazione ai seguenti indirizzi: a) meccanica, meccatronica ed energia (C1); b)
trasporti e logistica (C2);
c) elettronica ed elettrotecnica
(C3); d) informatica e telecomunicazioni (C4); e) grafica e comunicazione (C5);
f) chimica, materiali e biotecnologie (C6); g) sistema moda (C7); h) agraria,
agroalimentare e agroindustria (C8); i) costruzioni, ambiente e territorio
(C9).
2. I percorsi di cui al comma 1
prevedono, nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo
5, comma 2, lettere a), b), c) e d) le seguenti ore di compresenza in
laboratorio: 264 ore nel primo biennio, 891 ore nel triennio di cui 561 ore nel
secondo biennio e 330 ore nel quinto anno.
3. Gli istituti tecnici per il
settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici
e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione
tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i
relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente
ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici confluiti negli
ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'Allegato D).
Art. 5 - Organizzazione dei percorsi
1. I percorsi degli istituti
tecnici sono riordinati secondo i seguenti criteri: a) i risultati di
apprendimento dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto
all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli
insegnamenti di cui agli Allegati B) e C)
del presente regolamento. La declinazione dei risultati di apprendimento in
competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma
3, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle
persone sul territorio dell'Unione europea; b) l'orario complessivo annuale è
determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione,
comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della
religione cattolica;
c) i percorsi attengono a due ampi
settori: 1) economico; 2) tecnologico; d) l'area di istruzione generale è
comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere
ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 2, lettera d), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla
lettera c); e) attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e
Costituzione», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto
indicato nell'Allegato A) del
presente regolamento.
2. I percorsi di cui al comma 1
hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno,
in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e
dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione
orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo; c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo; d) il secondo biennio e il quinto anno costituiscono
articolazioni, all'interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all'area
di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici,
economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) vengono approfonditi e assumono connotazioni
specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una
adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione
degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare
riferimento all'esercizio delle professioni tecniche; e) si realizzano attraverso
metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività
e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di
laboratorio, l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti;
sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di
modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il
volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro
sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli
istituti tecnici: a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei
curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con
il profilo di cui all'Allegato A), sia per
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare
riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle
lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che
ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai
quadri orario di cui agli Allegati B) e C). A tal
fine, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente determinate
annualmente con il decreto adottato dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle
singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete
previsti dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermi
restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di
economie aggiuntive; b) utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi
come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai
fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con
riferimento all'orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio
e il 35% nell'ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle
dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale; c)
possono costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei
docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; d)
possono dotarsi, nell'esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa,
di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive
e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione
degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non
spettano compensi ad alcun titolo; e) possono stipulare contratti d'opera con
esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e
documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai
fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche
non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla
lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna
istituzione scolastica.
Art. 6 - Valutazione e titoli finali
1. La valutazione periodica e
finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive
modificazioni, dall'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, e dal regolamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti
tecnici si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni
sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione
periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite
in modo da accertare, in particolare, la capacità dello studente di utilizzare
i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti
applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle
aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del
mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di
riferimento.
4. Al superamento dell'esame di
Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il
diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e
le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.
Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università
ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli
istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore di cui ai capi II e III del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo
restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti
dall'ordinamento giuridico.
Art. 7 - Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento
dei percorsi
1. I percorsi degli istituti
tecnici sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro
innovazione permanente, nel confronto con le regioni, gli enti locali, le parti
sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza
tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (I.N.VAL.S.I), dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L), di Italia lavoro e
dell'Istituto per la promozione industriale (I.P.I), senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i
relativi risultati di apprendimento degli istituti tecnici sono aggiornati,
periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e
agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche, nonché
alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento
sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (I.N.VAL.S.I), che
ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e
della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre
anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8 - Passaggio al nuovo ordinamento
1. Gli attuali istituti tecnici
di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico
2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto
previsto dalla tabella contenuta nell'Allegato D). Per la confluenza di percorsi sperimentali
non indicati espressamente nell'Allegato D),
si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai
provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli indirizzi sperimentali
corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi
compreso l'indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi
ordinamenti dei licei definiti in applicazione dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Negli istituti tecnici agrari specializzati per
la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore
tecnologico ad indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» come
indicato nell'Allegato D),
i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento
della specializzazione di «Enotecnico» già prevista dal previgente ordinamento.
L'ulteriore sesto anno, definito con i decreti di cui al comma 2, lettera d),
può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente
a tal fine previste per l'anno scolastico 2009/2010.
2. Con successivi decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti: a) l' articolazione
delle cattedre, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per
ciascuno degli indirizzi di cui agli Allegati B) e C), da
determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo
annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 4, a partire dalle classi
seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzionanti nell'anno scolastico
2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in ogni caso nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente, è effettuata in modo da ridurre
del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle
classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un orario annuale
pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti
tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore
settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133; b) i criteri generali per l'insegnamento, in lingua
inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del
quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente; c) gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione
degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia
della qualità dei sistemi di istruzione e formazione; d) la definizione, previo
parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, degli ambiti, dei criteri
e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui
agli articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma
3, lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco
nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di
ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di
cui agli Allegati B) e C), da
realizzare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione
vigente.
3. Il passaggio al nuovo
ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne
l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di
apprendimento di cui agli Allegati B) e C), nonché
da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e per
informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da
compiere per l'anno scolastico 2010-2011.
4. I posti relativi all'Ufficio
tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con
personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale
appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede
di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle
utilizzazioni.
5. In fase di prima applicazione
del presente regolamento, le ore di compresenza in laboratorio degli insegnanti
tecnico pratici, per l'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera i), sono previste a partire dal secondo
biennio.
Art. 9 - Disposizioni finali
1. All'attuazione del presente
regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli
ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva
emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione
per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, e la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento,
nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena,
fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli
specifici ordinamenti di tali scuole.
4. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 10 – Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191,
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli
istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di
funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori
commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed
aeronautico»; b) l'ultimo periodo. Il presente decreto, munito di sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO A
Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici
1. Premessa
I percorsi degli Istituti Tecnici
sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione
di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato
dall'articolo 13
della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli Istituti Tecnici costituiscono
un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale dotata di una propria
identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.
2. Il profilo culturale, educativo
e professionale degli Istituti Tecnici
L'identità degli istituti tecnici
è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico
in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo
studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato
di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici
si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.
I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il
riferimento per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 3, del presente
regolamento, definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l'articolazione in
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
(European Qualifications Framework-EQF).
L'area di istruzione generale ha
l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso
il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano
l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Le aree di indirizzo hanno
l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia
abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente
in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti
relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del
decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e
giuridico-economico.
I risultati di apprendimento
attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di
studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche
secondo le norme vigenti in materia.
2.1 Risultati di apprendimento
comuni a tutti i percorsi
A conclusione dei percorsi degli
istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative
di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in
grado di:
- agire in base ad un sistema di
valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali
della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento
sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti
comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- collocare le scoperte
scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati
per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio
formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle
scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico
e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
- padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di
ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l'importanza
dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia
professionale;
- saper interpretare il proprio
autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi
e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione
culturale;
- essere consapevole del valore
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
2.2 Profilo culturale e risultati
di apprendimento dei percorsi del settore economico
Il profilo dei percorsi del
settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad
ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il
marketing, l'economia sociale e il turismo.
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e
fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione,
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di
marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:
- analizzare la realtà e i fatti
concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
- riconoscere la varietà e lo
sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le
categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
- riconoscere l'interdipendenza
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione
locale/globale;
- analizzare, con l'ausilio di
strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali;
- orientarsi nella normativa
pubblicistica, civilistica e fiscale;
- intervenire nei sistemi
aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo
di gestione;
- utilizzare gli strumenti di
marketing in differenti casi e contesti;
- distinguere e valutare i
prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per
individuare soluzioni ottimali;
- agire nel sistema informativo
dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento
organizzativo e tecnologico;
- elaborare, interpretare e
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici
e software gestionali;
- analizzare i problemi
scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali
acquisiti.
2.3 Profilo culturale e risultati
di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico
Il profilo del settore tecnologico
si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove
interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, sono in grado di:
- individuare le interdipendenze
tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute,
nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,
locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello
sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate
tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie
specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che
disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell'ambiente e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e
livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i
principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
- analizzare criticamente il
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi
e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
2.4 Strumenti organizzativi e
metodologici
I percorsi degli istituti tecnici
sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al
quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste
dall'innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e
delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli
istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell'ambito della
loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante
raccordo con i sistemi produttivi del territorio.
Gli aspetti tecnologici e tecnici
sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l'apprendimento dei
saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l'attività di laboratorio,
esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di
indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con
l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli
studi a livello terziario con particolare riferimento all'esercizio delle
professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono,
quindi, un percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello
studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, di studio e di
lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a
valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e
risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a
gestire processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre,
all'uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, strumenti
essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi
a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico
ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai
contenuti dell'apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire
loro di cogliere concretamente l'interdipendenza tra scienza, tecnologia e
dimensione operativa della conoscenza.
Gli stage, i tirocini e
l'alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un
proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il
volontariato ed il privato sociale.
Gli istituti tecnici possono
dotarsi, nell'ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i
dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione
funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità
culturale.
Gli istituti tecnici per il
settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.
Gli istituti attivano modalità per
la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli
indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo
8, comma 2 , lettera c) del presente regolamento.
Ai fini di cui sopra possono
avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle
professioni.
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D