DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 , n. 87
Regolamento
recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, ed, in particolare, l'articolo 13, commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli
istituti professionali con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31
luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che
prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti
ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che
conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al
comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico,
l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e
successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di
studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
Visto il piano programmatico
predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008;
Visto il testo unico delle leggi
in materia di istruzione di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni,
recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come
modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, che ha sancito l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno
10 anni;
Vista la legge 11 gennaio
2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
Visto il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione
dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo
al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee
guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo
al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione;
Vista la Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
Vista la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con
il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo già espresso in
relazione al documento «Persona, tecnologie e professionalità - gli istituti
tecnici e professionali come scuole dell'innovazione»; sottolinea l'esigenza di
perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento
fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la
necessità di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche
ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la
progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato
tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti;
sottolinea l'esigenza di una stretta
cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire
l'erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare le istanze del
mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;
Considerato che, la maggior parte
delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano
accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli
imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Visto il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si
è espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il
quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise
e Veneto hanno espresso invece parere favorevole.
La regione Lombardia ha chiesto
inoltre uno specifico emendamento all'articolo 2, comma 3. Nel parere della
Conferenza è chiesto comunque l'inserimento di una specifica disposizione per
le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del
diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del
diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso
quadriennale di istruzione e formazione professionale;
Considerato che, il predetto
parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in
base all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, appartengono ad un'area tecnico-professionale
unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi
scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identità
ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il
riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli
istituti professionali, alle filiere produttive, che la suddetta norma prevede,
altresì, l'emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti
tecnici e professionali e il sistema dell'istruzione e formazione professionale
di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa
adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli
istituti professionali e l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione
e formazione professionale secondo quanto previsto all'articolo 27,
comma 2, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
Acquisito il parere del Consiglio
di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi
nella seduta del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
Considerato che, tutte le
condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni
parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono
state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e
altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase
applicativa del riordino;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta le
norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione
del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire
efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. Gli istituti professionali, di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore
quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di
cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime
funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel
presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di
istruzione e formazione di cui all'allegato A del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Le classi seconde e terze degli
istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico
2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo
annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le
classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo
annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore
settimanali.
Art. 2
Identità
degli istituti professionali
1. L'identità degli istituti
professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e
tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una
dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle
esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua
dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per
l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2. I percorsi degli istituti
professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di
diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli
indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui
all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di
istruzione e formazione, nonché al profilo educativo, culturale e professionale
di cui all'allegato A) e ai
profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo
di cui agli allegati B) e C),
costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di
scienze motorie è impartito secondo le indicazioni nazionali relative al
medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
3. Gli istituti professionali
possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze
esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare
rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini
del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e
diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),
inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma
1-quinquies dell'articolo medesimo.
4. Agli istituti professionali si
riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo
prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello
terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
Art. 3
Istituti
professionali per il settore dei servizi
1. I percorsi degli istituti
professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di
apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1
e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e
al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto
2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale (B1);
b) Servizi socio-sanitari (B2);
c) Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera (B3);
d) Servizi commerciali (B4).
2. Le ore di compresenza in
laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato
B), in relazione a ciascun indirizzo.
Art. 4
Istituti
professionali per il settore industria e artigianato
1. I percorsi degli istituti
professionali per il settore industria e artigianato di cui all'allegato C), si riferiscono ai risultati di apprendimento e
agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti
professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento
di cui al punto 2.3 dell'allegato medesimo, in relazione agli indirizzi:
a) Produzioni industriali ed
artigianali (C1);
b) Manutenzione e assistenza
tecnica (C2).
2. Le ore di compresenza in
laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato C).
3. Gli istituti professionali per
il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il
compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e
dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli già previsti,
secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti
professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in
base alla tabella di cui all'allegato D).
Art. 5
Organizzazione
dei percorsi
1. I percorsi degli istituti
professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:
a) i risultati di apprendimento
dei percorsi sono determinati in base a quanto previsto all'articolo 3, comma
1, e all'articolo 4, comma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B) e C) del presente regolamento. La declinazione in
competenze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche,
nella loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 8, comma
6, in relazione anche alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle
persone sul territorio dell'Unione europea;
b) l'orario complessivo annuale è
determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione,
comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della
religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) i percorsi attengono a due ampi
settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi;
d) l'area di istruzione generale è
comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere
ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla
lettera c);
e) attività e insegnamenti
relativi a «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, sono previsti in tutti i percorsi secondo quanto
indicato nell'allegato A) del presente regolamento.
2. I percorsi di cui al comma 1,
hanno la seguente struttura:
a) un primo biennio articolato,
per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con
decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e
dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione
orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
b) un secondo biennio articolato
per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in
495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente
di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento,
idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con
particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche;
d) si sviluppano soprattutto
attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per
valorizzare stili di apprendimento induttivi; l'orientamento progressivo,
l'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di
riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei
prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero
creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola
lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 1, gli
istituti professionali:
a) possono utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle
regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è
determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo
biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli
studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può
essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C). A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche
del personale docente determinate annualmente con il decreto adottato dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze può essere previsto un contingente di
organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile
attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, fermo
restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di
economie aggiuntive;
b) utilizzano gli spazi di
flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di
indirizzo di cui agli allegati B) e C) per
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi
dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all'orario annuale delle
lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell'ultimo anno. L'utilizzo
della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche
assegnate senza determinare esuberi di personale;
c) possono utilizzare gli spazi di
flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell'orario annuale delle
lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale regionale di cui all'articolo
2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di
organico previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti
professionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula
delle intese di cui all'articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa in
Conferenza Unificata di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40.
d) possono costituire,
nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali
articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla
didattica e alla progettazione formativa;
e) possono dotarsi, nell'esercizio
della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato
tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,
composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e
della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta
per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di
autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano compensi ad
alcun titolo;
f) possono stipulare contratti
d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica
e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai
fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche
non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla
lettera a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna
istituzione scolastica.
Art. 6
Valutazione
e titoli finali
1. La valutazione periodica e finale
degli apprendimenti è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2. I percorsi degli istituti
professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti
disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3. Le prove per la valutazione
periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite
in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le
competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal
fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo,
le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e
produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4. Al superamento dell'esame di
Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il
diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo
studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali
opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso
all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo
restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti
dall'ordinamento giuridico.
5. Le Province autonome di Trento
e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al
termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di
cui all'articolo 20,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del
medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con
l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle
Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di
attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso
specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri
generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il
percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e
formazione professionale.
Art. 7
Monitoraggio,
valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi
1. I percorsi degli istituti
professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro
innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti
sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza
tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e
dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Gli indirizzi, i profili e i
relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono
aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui
al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni
tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
3. I risultati di apprendimento
sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.),
che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio
e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni
tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8
Passaggio
al nuovo ordinamento
1. Gli attuali istituti
professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti
professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla
tabella contenuta nell'allegato D)
a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione
dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il
previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati
espressamente nell'allegato D),
si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai
provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Ai fini della realizzazione
dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in
relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della
Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti
professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa.
3. L'area di professionalizzazione
di cui all'articolo 4 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, è
sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno
scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al
presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a
valere sulle risorse di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
4. Con successivi decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) l'articolazione delle cattedre,
in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli
indirizzi di cui agli allegati B) e C), da
determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo
annuale delle lezioni di cui all'articolo 1, comma 3. La ridefinizione è
effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento
previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno
complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore
di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite,
di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli
obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) gli indicatori per la
valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali, anche con
riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di
istruzione e formazione;
c) la definizione, previo parere
della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di ambiti, criteri e
modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo di cui agli
articoli 3 e 4, negli spazi di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera b), in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco
nazionale, nonché la ripartizione, per il secondo biennio e l'ultimo anno di
ciascun indirizzo, delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico pratici di
cui agli allegati B) e C).
5. Ai fini di assicurare la
continuità dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui
all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni,
degli atti dispositivi di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in
assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono
continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle
consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali
per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti
previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore,
corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale
scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le
quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno
di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).
6. Il passaggio al nuovo
ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne
l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilità dei risultati di
apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonché
da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali
e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli
studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.
7. I posti relativi all'Ufficio
tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con
personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale
appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede
di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle
utilizzazioni.
Art. 9
Disposizioni
finali
1. All'attuazione del presente
regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli
ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva
emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione
per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento,
nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2. Le Regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
3. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena,
fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli
specifici ordinamenti di tali scuole.
4. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 10
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191,
comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
«gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la
specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate
nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e
nautico» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo.
Il presente decreto, munito di
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ALLEGATO A
Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali
1. Premessa
I percorsi degli Istituti
Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come
modificato dall'articolo 13
della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al
conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.
Gli istituti professionali
costituiscono un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale, dotata
di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005.
2. II profilo culturale, educativo
e professionale degli Istituti Professionali
L'identità degli istituti professionali
è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la
cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi
e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni
dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione,
che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli
istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a
tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui
ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento
per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 6, del presente
regolamento, definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l'articolazione in
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente
(European Qualifications Framework-EQF).
L'area di istruzione generale ha
l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso
il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano
l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico,
scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti
professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico
di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin
dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado
di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di
collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.
Le attività e gli insegnamenti
relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e
giuridico-economico.
Assume particolare importanza
nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni
didattiche e favorisce il collegamento con il territorio.
I risultati di apprendimento,
attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di
inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di
studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche
secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso
del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli
studenti scelte fondate e consapevoli.
2.1 Risultati di apprendimento
comuni a tutti i percorsi
I percorsi degli istituti
professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di
riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli
studenti sono in grado di:
- agire in riferimento ad un
sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali;
- utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni
e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
- utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali;
- riconoscere le linee essenziali
della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle
componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;
- riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
- stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- individuare ed utilizzare le
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
- riconoscere i principali aspetti
comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- comprendere e utilizzare i
principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi;
- utilizzare i concetti e i
fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi;
- padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
-individuare i problemi attinenti
al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri;
- utilizzare strategie orientate
al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- compiere scelte autonome in
relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
- partecipare attivamente alla
vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
2.2 Profilo culturale e risultati
di apprendimento dei percorsi del settore servizi
II profilo del settore dei servizi
si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e
responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del
servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali
connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità
personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, sono in grado di:
- riconoscere nell'evoluzione dei
processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche
che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali;
- cogliere criticamente i
mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;
- essere sensibili alle differenze
di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio
il più possibile personalizzato;
- sviluppare ed esprimere le
proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- svolgere la propria attività
operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;
- contribuire a soddisfare le
esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici del
servizio;
- applicare le normative che
disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di
propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e
per l'esercizio del controllo di qualità.
2.3 Profilo culturale e
risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato II
profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura
tecnico-professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati
da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.
Gli studenti, a conclusione del
percorso di studio, sono in grado di:
- riconoscere nell'evoluzione dei
processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e
artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia
ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;
- utilizzare le tecnologie
specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
- applicare le normative che
disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di
propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse
fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione
richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità;
- svolgere la propria attività operando
in equipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo
produttivo;
- riconoscere e applicare i
principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;
- riconoscere e valorizzare le
componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti
innovativi nell'ambito industriale e artigianale;
- comprendere le implicazioni
etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.
2.4 Strumenti organizzativi e
metodologici
I percorsi degli istituti
professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno.
II primo biennio è finalizzato al
raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali
dell'obbligo di istruzione.
Le discipline dell'area di
indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su
metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali
e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa
prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e
di accrescere il suo valore in termini di occupabilità.
L'ampia flessibilità degli orari
garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine
dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno
in regime di sussidiarietà d'intesa con Regioni e Province autonome.
Il secondo biennio è articolato in
due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di
istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo
assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli
studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore,
idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento
degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei
percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi
delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
La flessibilità didattica e
organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è
strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione
espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessità di prevenire e
contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.
I percorsi dell'istruzione
professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in
particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e
formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno
valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli
studenti.
I percorsi degli istituti
professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale
ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali,
economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il
privato sociale.
La metodologia dell'alternanza
scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si
assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno,
funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte
dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal
mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio.
Le metodologie didattiche sono
improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero
operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per
progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza
tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza.
Gli istituti professionali,
nell'ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative,
quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione
funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità
culturale.
Gli istituti professionali del
settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico.
Gli istituti professionali
attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con
riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto
previsto all'articolo 8, comma 4, lettera b) del presente regolamento.
Ai fini di cui sopra possono
avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle
professioni.
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D