Decreto del Presidente della
Repubblica n. 782 del 14 maggio 1982
Cattedre
nella scuola media
(Rif.
G.U. Serie Generale n.299 del 29/10/82)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETA
Articolo unico
E' approvata la
tabella allegata al presente decreto vista e firmata dal Ministro della
Pubblica Istruzione e dal Ministro del Tesoro, nella quale sono, per la scuola
media statale:
a) indicate le
materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di
insegnamento;
b) stabilite le
condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi
d'insegnamento.
TABELLA ORGANICA
DELLA SCUOLA MEDIA
Materie o gruppi di materie
costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.
Condizione per l'istituzione
delle cattedre. Obblighi d'insegnamento
Materie o
gruppi di materie
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Condizioni per
l'istituzione della cattedra.
Obblighi d'insegnamento
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1) Religione
(1)
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Un'ora
settimanale di lezione per classe.
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2) Italiano,
storia, educazione civica, geografia
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Due cattedre
per ogni corso. Un docente assumerà l'Italiano nella prima classe e
l'Italiano, la Storia, l'Educazione civica e la Geografia nella terza classe
(ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la Storia, l'Educazione civica
e la Geografia nella prima classe e l'Italiano, la Storia, l'Educazione
civica e la Geografia nella seconda classe (15 ore settimanali). Ogni anno i
due docenti si avvicenderanno.
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3) Lingua
straniera
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Una cattedra
ogni due corsi (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nelle
classi di due corsi completi.
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4) Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali
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Una cattedra
per ogni corso (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nelle
classi di due corsi completi.
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5) Educazione
tecnica
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Una cattedra
ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 settembre
1979, n. 434, convertito con modificazioni nella legge 8
novembre 1979, n. 566 (ore 18
settimanali), con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni
classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi.
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6) Educazione
artistica
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Una cattedra
ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tra classi collaterali (ore 18
settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi
e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti
d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto
cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di Disegno dal vero
o di Disegno geometrico e architettonico nonché al professore di Plastica dell'istituto
d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono
affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di Disegno dal vero o
di Disegno geometrico e architettonico.
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7) Educazione
musicale
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Una cattedra
ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18
settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure
nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti
presso i Conservatori di Musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso
di Teoria, Solfeggio e dettato musicale o in quello di Strumento musicale
determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del
R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945,
l'insegnamento viene affidato per incarico.
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8) Educazione
fisica
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Due ore
settimanali per classe.
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(1) Non
costituisce cattedra
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