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14-05-1982 n° 782 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782
Cattedre nella scuola media
Decreto del Presidente della Repubblica n

Decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 14 maggio 1982

Cattedre nella scuola media

 

(Rif. G.U. Serie Generale n.299 del 29/10/82)

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

DECRETA

 

Articolo unico

 

E' approvata la tabella allegata al presente decreto vista e firmata dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro del Tesoro, nella quale sono, per la scuola media statale:

a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;

b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.

 

 

TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA

 

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.

Condizione per l'istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento

 

Materie o
gruppi di materie

Condizioni per l'istituzione della cattedra.
Obblighi d'insegnamento

1) Religione (1)

Un'ora settimanale di lezione per classe.

2) Italiano, storia, educazione civica, geografia

Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'Italiano nella prima classe e l'Italiano, la Storia, l'Educazione civica e la Geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la Storia, l'Educazione civica e la Geografia nella prima classe e l'Italiano, la Storia, l'Educazione civica e la Geografia nella seconda classe (15 ore settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.

3) Lingua straniera

Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.

4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali

Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di due corsi completi.

5) Educazione tecnica

Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 settembre 1979, n. 434, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non può dare origine alla formazione di più di due gruppi.

6) Educazione artistica

Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tra classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'istituto cui è annessa la scuola media ed è affidato al professore di Disegno dal vero o di Disegno geometrico e architettonico nonché al professore di Plastica dell'istituto d'arte. Qualora risultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di Disegno dal vero o di Disegno geometrico e architettonico.

7) Educazione musicale

Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i Conservatori di Musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di Teoria, Solfeggio e dettato musicale o in quello di Strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del R.D. 11 dicembre 1930, n. 1945, l'insegnamento viene affidato per incarico.

8) Educazione fisica

Due ore settimanali per classe.

(1) Non costituisce cattedra

 

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