D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1972, n. 320).
(Si riporta, per completezza, il testo del Capo I, titolo I
del D.P.R. abrogato ai sensi dell'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché
15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano
ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D. Lgs. 165/2001. Tutte le altre disposizioni del presente decreto
incompatibili con quelle contenute nel più volte citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), dello stesso decreto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28
ottobre 1970, n. 775, che modifica
la legge 18 marzo 1968, n. 249,
concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere
e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica
amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica;
Decreta:
TITOLO I
Funzioni e statuto dei dirigenti
Capo I - Funzioni, attribuzioni, responsabilità e
reclutamento dei dirigenti.
Art. 1. Qualifiche.
(Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono
articolate come segue:
- dirigente generale;
- dirigente superiore;
- primo dirigente.
In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie
di talune Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici
dei dirigenti sono previste qualifiche superiori).
Art. 2. Compiti dei dirigenti.
(I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con
connessa potestà decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni
centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni
di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca;
consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle
direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per
l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza
e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità,
l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell'attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali
commissioni o comitati operanti in seno alla Amministrazione; rappresentanza
dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e
le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla
legge.
I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici
hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica
dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, fermo restando il disposto di
cui alla L. 25 marzo
1958, n. 260, e successive integrazioni e
modificazioni.
Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti
delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.
Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle
altre qualifiche della carriera direttiva).
Art. 3. Direttive generali del Ministro.
(Il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali
gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la
propria azione, nonché i programmi di massima, e l'eventuale scala delle
priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
e delle rispettive competenze.
I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici
centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito
decreto ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalità nello
stesso decreto stabilite.
Il Ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro
quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e
alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai
dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della
legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 6
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10
del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai
dirigenti di qualsiasi qualifica o livello, addetti agli organi centrali o
periferici, è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al Ministro, tanto
per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al
riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi
alle commissioni tributarie, nonché per quanto riguarda le autorità alle
quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti
dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il Ministro ha facoltà, sentito il consiglio di
amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o
rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.
I provvedimenti del Ministro previsti dai precedenti
commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono
adottati con decreto motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e
il direttore generale o capo del servizio centrale competente per materia.
Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, si applicano anche nei casi di
ricorso in via gerarchica contro atti o provvedimenti non definitivi emessi
dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato).
Art. 4. Funzioni dei dirigenti
generali e qualifiche superiori.
I funzionari con qualifica di dirigente generale e
qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali
o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché
quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di
pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le
singole Amministrazioni.
Art. 5. Funzioni dei dirigenti
superiori.
I funzionari con qualifica di dirigente superiore
esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti
dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente
organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla
legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca,
di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente
importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di
pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le
singole Amministrazioni.
Art. 6. Funzioni dei primi
dirigenti.
I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano
le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con
compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico
con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli
uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono
preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove
esistano o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle
disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.
Art. 7. Attribuzioni particolari
dei dirigenti generali.
Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo
comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti
generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati
spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente
attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione
amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza
superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto
di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei
programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal
Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di
600 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda
provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione,
nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla
concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori
e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di
promettere, di abbandonare o di pagare non superi 120 milioni di lire
concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente
intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando
la somma controversa o che la Amministrazione abbandona non superi i 120
milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive alla
approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa
la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove
occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o
sostitutivi dei
contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti
nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
quando l'oggetto della controversia non superi 120 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi
e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a
favore di enti e persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al
Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti
provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione,
licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della
Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o
ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva
in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del
proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza
dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 20
milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di
competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati
da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla
legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l),
o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la
esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili
alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti
preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto
al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi,
elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un
terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di
dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore
eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli
8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile
1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n.
134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore
superiore o prescindono da tale procedura.
Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi
collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento
autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati
limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a
quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13.
Art. 8. Attribuzioni particolari
dei dirigenti superiori.
Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti
organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio
ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti
superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in
particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente
attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal
Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di
300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda
provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione,
nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla
concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori
e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di
promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire,
concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente
intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando
la somma controversa o che la Amministrazione abbandona, non superi i 60
milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive
all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi,
compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del
saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi,
aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza
stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione,
licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regola
mento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di
avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del
proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza
dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a
200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche
ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di
competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi
indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge
l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i),
sono definitivi.
Art. 9. Attribuzioni particolari
dei primi dirigenti.
Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti
alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare
nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente
attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal
Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di
150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda
provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione,
nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla
concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori
e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di
promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire,
concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente
intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando
la somma controversa o che la Amministrazione abbandona, non superi i 30
milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive alla
approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi,
compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del
saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi,
aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza
stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione,
licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal
regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro
di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del
proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione
centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire
ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i),
sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i
titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi,
qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori
negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre
nell'ambito della competenza del proprio ufficio,
le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o
dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'Amministrazione,
salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'articolo 7.
Art. 10. Attribuzioni
particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale.
Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale,
salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi,
l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera
ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo
di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che
comportano responsabilità disciplinare.
Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i
provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai
trasferimenti di sede, nonché le autorizzazioni di missione all'estero,
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello
stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.
Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il
personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione
dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di
famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di
stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la
liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento;
l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di
anzianità a fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del
trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni;
l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.
Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione
e delle commissioni di disciplina.
Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli
organi periferici.
Art. 11. Attribuzioni particolari dei dirigenti
addetti a funzioni di studio e ricerca.
I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano
l'organizzazione dell'Amministrazione, le semplificazioni e la
razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché
questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai
settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre,
elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti
e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di
incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle
pubblicazioni edite dall'Amministrazione: coadiuvano le direzioni generali e
gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di
programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di
disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e
predispongono gli elementi per il parere della Amministrazione medesima sulle
proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.
I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri
ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali
attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo
direttore generale o capo del servizio.
Art. 12. Attribuzioni
particolari dei dirigenti con funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le
direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza
sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità
amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione
amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi,
l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio,
tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente
formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera
di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici
sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento
ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito
delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed
eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità
accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di
urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per
eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove
occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione
ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale
organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative
eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i
provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a
procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni
ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a
causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato
per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati
a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi
dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere
inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello
che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che
possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di
personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva deve essere comunicata
anche al Ministro interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono
particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello
Stato nei confronti di enti e privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni
derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede
d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse
anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari.
In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano
ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o
abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle
quali siano venuti comunque a conoscenza.
Art. 13. Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici.
(I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più
ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano,
nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le
attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica
preposti agli uffici centrali.
Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di
uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale
circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica
diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore
esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le
attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto
per il dirigente con qualifica superiore).
Art. 14. Competenza propria e delegata.
(Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono
attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie
qualifiche.
Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i
dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal
Ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.
È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali
agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di
amministrazione.
I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale dell'Amministrazione).
Art. 15. Assegnazione dei
dirigenti alle diverse funzioni.
La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e
periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal
presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente
qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro
competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di
dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il
consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente
livello o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto
con le stesse modalità.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino
servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si
provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di
amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso
cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo.
Art. 16. Incarichi di funzioni
dirigenziali.
(La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio
centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente
vacanza nel ruolo organico, può essere conferita per incarico a tempo
determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a
dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione interessata e
aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonché ad estranei
all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente
riconosciuta la specifica competenza richiesta.
L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è
rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.
Fino a quando non sia stata disposta la revoca
dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico è
indisponibile.
All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato
conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale
retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di
lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una
indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti
generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed
assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti
gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato
si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077. Analogamente si provvede per i
dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene
posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.
Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di
funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le
responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione,
nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al
divieto di percepire le indennità).
Art. 17. Relazione al consiglio di amministrazione.
(Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali,
agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali
organicamente dipendenti dal Ministro riferiscono al consiglio di
amministrazione sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa in
relazione alle direttive del Ministro, sui risultati concreti ottenuti, con particolare
riguardo al buon andamento della Amministrazione, all'ordinamento dei servizi
ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la
razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione
dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa. I
dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di
competenza dei propri uffici sull'andamento generale e sulla gestione degli
enti sottoposti a vigilanza).
Art. 18. Relazione generale del
consiglio di amministrazione.
(Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le
proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente redige la
relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione
amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei
regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti
provvedimenti adottati dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per
il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto
occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del
personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del
consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione
degli enti sottoposti a vigilanza.
La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della
relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista
dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).
Art. 19. Responsabilità per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Ferma restando la responsabilità penale, civile,
amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati
civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili,
nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento,
dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono
preposti.
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia
dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati
dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza,
sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento
dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati,
dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati
ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per
i primi dirigenti, il competente dirigente generale.
Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni
addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti
generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione negli
altri casi.
In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può
deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione
dell'Amministrazione di appartenenza.
Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel
qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata
dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione
per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di
diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non
possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo
organico.
In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità,
il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per
ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se
non siano mai stati collocati a disposizione.
Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a
riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate
con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché
il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.
Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei
funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può
deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.
Art. 20. Orario di lavoro dei dirigenti.
(L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità
degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i
dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze
del servizio.
I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove
particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le
prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario predetto, senza
diritto al compenso per lavoro straordinario).
Art. 21. Rapporti informativi e
giudizi complessivi.
In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi
relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le
disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con
qualifica non inferiore a direttore di divisione.
In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte
del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti
informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente
generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve
fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.
Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio
complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati,
dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare
menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno.
Art. 22. Nomina a primo dirigente.
(La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di
formazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati
delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con
qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data
di inizio del corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo
complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o
equiparata.
L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede
si renderanno disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di
primo dirigente, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento
all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio.
Al concorso per titoli saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a
cominciare dalla qualifica più elevata:
nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli
impiegati di cui al primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano
riportato il giudizio complessivo di «ottimo» e per almeno due volte siano
stati qualificati «eccezionale»;
nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati
di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi
complessivi non inferiori a «distinto».
Il concorso per titoli è indetto annualmente con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Il bando indica il termine di presentazione della domanda di
ammissione, il numero dei posti da conferire per ciascun ruolo e la data di
inizio del corso di formazione dirigenziale.
Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio
di cui alla lettera d) del successivo comma sesto, allegando la
documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.
I capi del personale inviano alla commissione esaminatrice
del concorso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, l'elenco dei titoli posseduti da ciascun
candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e
le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione
ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del
quinquennio anteriore: punti 60;
b) incarichi e servizi speciali: punti 18;
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto:
punti 12;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento
professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai
corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;
e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione
dirigenziale: punti 5.
Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686.
La commissione esaminatrice del concorso è costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente
del Consiglio ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di
presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la
presiede, da tre dirigenti generali e da un membro aggiunto con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, designato dalle singole amministrazioni per
l'esame dei titoli dei rispettivi dipendenti; funge da segretario un
impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
Le norme particolari eventualmente occorrenti sono
stabilite con il bando di concorso.
Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si
accede ai singoli ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto
del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in
relazione alla corrispondenza della funzione).
Art. 23. Corso di formazione
dirigenziale.
(Il corso di formazione dirigenziale - cui attende la
Scuola superiore della pubblica amministrazione - è ad indirizzo
spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad
assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e
l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione, senza peraltro,
prescindere dall'approfondimento della cultura, giuridico amministrativa ed
economica o tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Salvo quanto previsto al successivo comma, il corso è tenuto in
Roma.
Il corso ha la durata di quattordici mesi. Per non meno di
sette mesi complessivi gli allievi sono applicati ai servizi di
amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quella di
appartenenza ed inviati presso grandi aziende, pubbliche o private, per
compiervi studi sulla organizzazione aziendale; ove le amministrazioni
pubbliche abbiano uffici periferici, gli allievi devono essere applicati ai
servizi di questi, possibilmente in sedi diverse da Roma.
A conclusione di tali esperimenti, gli allievi redigono una
relazione illustrativa avente per oggetto:
l'analisi critica dei servizi e delle organizzazioni
studiati, l'esame comparato dei diversi sistemi organizzativi e di conduzione
della pubblica Amministrazione e delle aziende, nonché le proprie
osservazioni e proposte per adattare all'Amministrazione di appartenenza
razionali soluzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e delle
aziende cui sono stati applicati. Le singole relazioni formano oggetto di
dibattito in seminari costituiti da gruppi di allievi, sotto la direzione di
tre docenti i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato sulle
singole relazioni, accompagnato da un voto espresso in trentesimi.
Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito
nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi
sostengono gli esami, costituiti da due prove scritte e da un colloquio,
vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.
La commissione esaminatrice è costituita dal collegio dei
docenti ed è presieduta dal direttore della scuola superiore della pubblica
Amministrazione.
Il punteggio, sia per le prove scritte che per il
colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato
favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a
ventiquattro.
La votazione complessiva è data dalla somma del voto
riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte
e del voto ottenuto nel colloquio.
A parità di punteggio ha la preferenza il candidato con
qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima
nel ruolo di anzianità.
Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non
conseguono la promozione per insufficienza di posti potranno essere ammessi
per non più di due volte a successivi corsi.
Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che
non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad
obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo
che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della
graduatoria.
Il corso di formazione per dirigenti amministrativi è
tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le
Amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono
integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi
dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, con particolare riferimento
alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si procede alla formazione
di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere
dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti
tecnici la scuola superiore della pubblica Amministrazione può avvalersi
delle Università e degli Istituti superiori, nonché delle scuole di
perfezionamento o specializzazione.
Il programma delle discipline di insegnamento o di esame è
stabilito con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti il Comitato direttivo della Scuola superiore della
pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione.
Con lo stesso regolamento sono determinati i ruoli organici
dei dirigenti tecnici per l'accesso ai quali debba provvedersi con un corso
comune di formazione dirigenziale ai sensi del comma precedente).
Art. 24. Attribuzione della
qualifica di dirigente superiore.
La qualifica di dirigente superiore è conferita:
1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei
posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31
dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza
demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei
restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che
compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità
in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da
effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un
posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno
di anzianità.
Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del
concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.
Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese
di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del
numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di
partecipazione.
La commissione esaminatrice è composta da un magistrato
amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato
o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione
con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un
impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui
ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22.
Art. 25. Nomina a dirigente
generale e qualifiche superiori.
La nomina a dirigente generale, o a qualifiche
superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri
ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee
all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da
speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni
interessate.
Capo II - Disposizioni particolari (gli artt. da 26 a 40 sono omessi)
Sezione V - Ministero della difesa
Art. 41. Consiglio di
amministrazione.
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di
conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le
funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonché
le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.
Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto
si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati
civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n.
167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.
Art. 42. Riordinamento dei
ruoli.
Con effetto dal 1 luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad
esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479 e alle
tabelle nn. 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonché i
ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle
tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli
esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della
carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64
annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle
predette tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 63 è inquadrato, secondo le norme del
presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del
Ministero della difesa, di cui al quadro A della tabella VIII annessa al
presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della
Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle
disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle
tabelle nn. 16, 17, 18, 19 e 64 è inquadrato, secondo le norme del presente
decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui
al quadro L della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva
dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60,
tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della
Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con
l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la
nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva
amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella
n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n.
1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono
nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa
con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la
nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle
carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della
motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle
tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1975, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del
Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera
direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di
cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1479.
Art. 43. Dirigenti delle
cancellerie militari.
Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28
novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, ai gradi di maggior
generale o di colonnello del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo
degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrispondono rispettivamente
le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della
carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, nel limite della dotazione
organica prevista dal quadro B dell'annessa tabella VIII.
Art. 44. Commissione per il
personale della giustizia militare.
La commissione per il personale della giustizia
militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare
approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, numero 2316, e successive modificazioni,
esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale
della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e
salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a
dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente della
cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza
o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal
dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.
TITOLO II
Ristrutturazione delle carriere direttive
Capo I - Disposizioni generali
Art. 51. Qualifiche.
Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al
precedente art. 1, le seguenti:
direttore aggiunto di divisione, o equiparata;
direttore di sezione, o equiparata;
consigliere, o equiparata.
Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere
direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle
qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti
disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.
Art. 52. Attribuzioni del
personale direttivo.
Sostituisce l'art. 154, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 53. Passaggio alla carriera direttiva di personale
della carriera di concetto.
Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche
iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle
amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti
è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della
stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché
di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso
del prescritto diploma di laurea.
Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli
impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali
specializzazioni.
È fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077.
Art. 54. Promozione a direttore
aggiunto di divisione.
I posti disponibili nella qualifica di direttore
aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il
turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione
e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di
sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo
servizio nella qualifica.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i
promossi secondo il turno di anzianità.
Art. 55. Trattamento economico
del direttore aggiunto di divisione (omesso).
Art. 56. Carriere con
ordinamento particolare.
Restano salve le speciali disposizioni che per particolari
carriere direttive prevedono l’inizio da una qualifica superiore a
consigliere o una più favorevole progressione giuridica o economica, senza
pregiudizio del conseguimento delle ulteriori più elevate classi di stipendio
ai sensi del precedente art. 55.
Capo II - Disposizioni particolari per il Ministero del
tesoro (artt. 57 e 58 omessi)
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
(giurisprudenza)
Art. 59. Inquadramento nelle
qualifiche dirigenziali.
Gli impiegati civili delle carriere direttive delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del
1 gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore
a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto della data medesima
e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nelle qualifiche di prefetto di 1 classe o equiparate e in
quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da
una qualifica con parametro 772 o 742.
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore
generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella
qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale
soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo
dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono
funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennità di funzione è
corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente.
Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione o
equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite
dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe
di stipendio che compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di
provenienza.
I soprannumero previsti dal presente articolo sono
riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli
impiegati di cui al secondo e terzo comma è disposto con decreto del
Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla
base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli
interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi
conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza.
La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle
carriere direttive e quelle dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con
decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in
relazione alla corrispondenza fra le funzioni già spettanti alle qualifiche
soppresse e quelle attribuite ai dirigenti.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei
confronti delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la
promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1 gennaio
1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto
dalla data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti
salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi
effetto da data anteriore.
Art. 60. Ricostruzione dei
ruoli organici delle carriere direttive.
I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e
tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:
i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai
parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;
le qualifiche di ispettore generale e di direttore di
divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una
autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche
ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli
impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di
servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di
direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli
impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero
complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche
di dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento
è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione
organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da
quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in
ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del
soprannumero di cui all'articolo 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo
dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con
l'osservanza dei seguenti criteri;
1) la dotazione organica complessiva è pari a quella
prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto
anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle
carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per
le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di
divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica
complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle
qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai
restanti posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal
precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore
di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella
qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, i dirigenti precedono i funzionari delle
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione,
o equiparato.
Art. 61. Trattamento economico
delle qualifiche ad esaurimento.
Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella
corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59
conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita
e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad
ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle
disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente
decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito,
con effetto dal 1 luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello
spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con
pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i compensi indicati
nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità
delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai
precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad
esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 65.
Art. 62. Riserva di posti
vacanti nelle qualifiche dirigenziali.
Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30
giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo
effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli
impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e
di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore
generale, o equiparata.
Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma,
nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianità complessivamente
maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale.
Si osservano, in quanto applicabili, le modalità di cui al quinto comma del
citato art. 59.
La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta
per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31
dicembre 1980.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in
favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad
esaurimento successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 65.
Art. 63. Piante organiche delle
carriere direttive.
Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche
delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in
conformità di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la
riforma della pubblica amministrazione.
Art. 64. Inquadramento di
particolari categorie di personale.
Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica
inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle
corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando
l'anzianità di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo.
Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive
ai sensi dell'art. 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31
dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 50 è inquadrato
in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo
ad esaurimento.
Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente
ai parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data
medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli
uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206.
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo
e terzo compete il trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto.
Art. 65. Promozione a direttore
di divisione.
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o
equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio
per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive,
che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di
sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo
complessivo servizio; si prescinde da tale anzianità per coloro che hanno
conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata,
mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità o a seguito del
corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'inquadramento previsto
dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 o mediante il concorso già
previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio
permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera
direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della
Difesa, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è riconosciuta a tutti gli effetti
l'anzianità da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso
superato è considerato come concorso per merito distinto o esame di idoneità.
La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel
limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della
qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre
1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1 luglio
1974.
I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in
ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e
comunque non oltre il 1 luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti
qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di
risulta.
I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a
decorrere dal 1 luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive
vacanze.
Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì,
agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione
o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi
conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di
promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo
ad esaurimento.
Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la
promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme
vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonché degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto
medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione
o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o
equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e
secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali
analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti
impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini
dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, è
richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni
di effettivo complessivo servizio nella carriera.
Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo
servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e
settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera
corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto è valutato,
anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di
cui agli articoli 41, commi primo e secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.
1077.
Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello
stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e
le analoghe speciali disposizioni di legge.
Art. 66. Scrutini di promozione
fino al 30 giugno 1975.
Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche
superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini
previsti, rispettivamente, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077 e dall'art. 24 del presente
decreto.
Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337,
salvo quanto previsto al successivo comma.
Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973
la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di
anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi
dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello
scrutinio.
Art. 67. Esodo volontario.
Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere
direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo
anticipato sono attribuiti:
a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del
compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia
ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto;
agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con
prole di età inferiore ai quattordici anni;
b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo
occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento
a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione
dell'indennità di buonuscita;
c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta
o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della
propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli
in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennità
una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita.
Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta
si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di
appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa,
ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento;
ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione
gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia,
ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa
riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella
dell'allegato I. Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari
ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del
trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli
stessi fini è attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima
qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la
qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in
godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.
Ai fini dell'applicazione delle norme concorrenti l'esodo
volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestono la qualifica di ispettore generale di divisione, od
equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di
dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno
tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente
superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo
dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di
divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni
corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.
Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche
se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta.
Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 24
maggio 1970, n 336, e successive modificazioni, che
chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è
concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le
agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti
periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a
riposo.
L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente
alle carriere tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad
esaurimento di cui all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica
rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne
fanno domanda. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle
domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.
L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle
carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potrà
essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla
data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di
compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per
il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma
tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825, e successive
modificazioni ed integrazioni.
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale
collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili
nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva
altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28
ottobre 1970, n. 775.
Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente
articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o
di enti pubblici.
Art. 68. Disposizioni
particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito
alle Regioni.
Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello
Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati
in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in
occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui
all'art. 118 della Costituzione, è
attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del
trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore. Ove trattisi
di dipendenti che rivestano già la qualifica terminale della rispettiva
carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti
periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o
equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di
dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione,
o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori
di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di direttore aggiunto di
divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli
impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.
Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti
periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di
appartenenza.
Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui
al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, è
inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica
iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.
Il beneficio previsto dal presente articolo non è
cumulabile con quello di cui all'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al
personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della
prima costituzione degli uffici della Regione a statuto ordinario che sia
immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro
prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data
dell'immissione medesima.
Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione
nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai
sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato
agli impiegati civili dello Stato.
Art. 69. Personale direttivo
tecnico dei monopoli di Stato.
Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale
direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato nella carriera direttiva l'anzianità complessiva prevista dall'art.
8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 per la promozione a direttore di
divisione si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.
Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di
divisione, o equiparata, si applica il disposto di cui al penultimo comma
dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077.
Art. 70. Attribuzioni degli
uffici.
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze
dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle
carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.
Art. 71. Conservazione delle
attuali funzioni.
Nella prima applicazione del presente decreto e sino a
quando non si provvederà a successive variazioni ai sensi del precedente art.
15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra
quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si
provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente articolo 59.
I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore
generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente
decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.
Art. 72. Inquadramento di
personale di altre Amministrazioni.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che
dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero
risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle
direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente
qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino
da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui
ruoli sussistano le vacanze.
Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza
delle qualifiche è stabilita in conformità dell'allegato I.
L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati,
con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di
amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La
domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 73. Liquidazione e
riliquidazione delle pensioni.
Con effetto dal 1 dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli
assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento
economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni
caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.
Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e
gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di
cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico
che sarebbe ad essi stato attribuito se, all'atto della cessazione dal
servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi
dell'art. 62.
Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni
sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non
inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base
del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente
qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.
Art. 74. Riduzione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.
Con il decreto previsto dal comma quarto dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per
adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle
Amministrazioni dello Stato che sarà stabilita successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 75. Copertura dell'onere
finanziario.
All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972,
valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa
conseguente alla attuazione dell'art. 67 per l'indennità di buonuscita da
rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17
miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento
inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del
tesoro per gli anni 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con
proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello
delle Amministrazioni autonome.
Art. 76. Rinvio alle
disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano
le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere
direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si
intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante
dall'allegato I.
L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei
singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle
qualifiche superiori, è effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale
del ruolo organico della carriera direttiva.
Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61,
62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di
direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione
e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il
personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di
stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette.
Sono abrogate le norme incompatibili con il presente
decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si omettono gli allegati
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