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30-06-1972 n° 748 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
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D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 1972, n. 320).

 

 

(Si riporta, per completezza, il testo del Capo I, titolo I del D.P.R. abrogato ai sensi dell'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo modificato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 21, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo, dello stesso D. Lgs. 165/2001. Tutte le altre disposizioni del presente decreto incompatibili con quelle contenute nel più volte citato D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state abrogate ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. b), dello stesso decreto).

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

 

 

Decreta:

 

 

TITOLO I

Funzioni e statuto dei dirigenti

 

 

Capo I - Funzioni, attribuzioni, responsabilità e reclutamento dei dirigenti.

 

 

Art. 1. Qualifiche.

 

(Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:

- dirigente generale;

- dirigente superiore;

- primo dirigente.

In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori).

 

 

Art. 2. Compiti dei dirigenti.

 

(I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potestà decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali commissioni o comitati operanti in seno alla Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi, fermo restando il disposto di cui alla L. 25 marzo 1958, n. 260, e successive integrazioni e modificazioni.

Le funzioni e le attribuzioni particolari dei dirigenti delle diverse qualifiche sono stabilite negli articoli seguenti.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono nell'ordine gli impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva).

 

 

Art. 3. Direttive generali del Ministro.

 

(Il Ministro stabilisce le direttive generali alle quali gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione devono ispirare la propria azione, nonché i programmi di massima, e l'eventuale scala delle priorità per l'azione da svolgere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle rispettive competenze.

I provvedimenti adottati dai dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comunicati al Ministro con le modalità nello stesso decreto stabilite.

Il Ministro ha facoltà di procedere, di ufficio, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca, o riforma, per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 10 del relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai dirigenti di qualsiasi qualifica o livello, addetti agli organi centrali o periferici, è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al Ministro, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, nonché per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Ministro ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai dirigenti.

I provvedimenti del Ministro previsti dai precedenti commi terzo e quinto e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentiti il dirigente che ha emanato l'atto e il direttore generale o capo del servizio centrale competente per materia.

Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si applicano anche nei casi di ricorso in via gerarchica contro atti o provvedimenti non definitivi emessi dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato).

 

 

Art. 4. Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori.

 

I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonché quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

 

 

Art. 5. Funzioni dei dirigenti superiori.

 

I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

 

 

Art. 6. Funzioni dei primi dirigenti.

 

I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni.

 

 

Art. 7. Attribuzioni particolari dei dirigenti generali.

 

Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'Amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 600 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 120 milioni di lire concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che la Amministrazione abbandona non superi i 120 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei

contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 120 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 120 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 20 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono, altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13.

 

 

Art. 8. Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori.

 

Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che la Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regola mento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.

 

 

Art. 9. Attribuzioni particolari dei primi dirigenti.

 

Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che la Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio,

le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'Amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera m) dell'articolo 7.

 

 

Art. 10. Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale.

 

Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilità disciplinare.

Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonché le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento;

l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità a fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni;

l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina.

Sono, inoltre, fatte salve le competenze già devolute agli organi periferici.

 

 

Art. 11. Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca.

 

I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, le semplificazioni e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonché questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dall'Amministrazione: coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere della Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.

I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformità delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio.

 

 

Art. 12. Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive.

 

I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva deve essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi dell'Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

 

 

Art. 13. Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici.

 

(I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.

Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore).

 

 

Art. 14. Competenza propria e delegata.

 

(Restano salve le vigenti disposizioni che prevedono attribuzioni diverse e competenze maggiori per i dirigenti delle varie qualifiche.

Oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, i dirigenti esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate dal Ministro o, con la sua approvazione, dal rispettivo superiore gerarchico.

È ammessa la delega di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici, previo conforme parere del consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di delega sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione).

 

 

Art. 15. Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni.

 

La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo.

 

 

Art. 16. Incarichi di funzioni dirigenziali.

 

(La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico è indisponibile.

All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità).

 

 

Art. 17. Relazione al consiglio di amministrazione.

 

(Ogni anno i dirigenti preposti alle direzioni generali, agli uffici centrali equiparati o superiori ed ai servizi centrali organicamente dipendenti dal Ministro riferiscono al consiglio di amministrazione sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa in relazione alle direttive del Ministro, sui risultati concreti ottenuti, con particolare riguardo al buon andamento della Amministrazione, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza; formulano, altresì, le opportune proposte per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa. I dirigenti di cui al precedente comma riferiscono, inoltre, per quanto di competenza dei propri uffici sull'andamento generale e sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza).

 

 

Art. 18. Relazione generale del consiglio di amministrazione.

 

(Il consiglio di amministrazione, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui all'articolo precedente redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'Amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorra, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del consiglio di amministrazione in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

La relazione è comunicata entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).

 

 

Art. 19. Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

 

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.

Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione negli altri casi.

In casi particolari, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.

In caso di rilevante gravità o di reiterata responsabilità, il Consiglio dei Ministri può deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.

Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonché il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, può deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello.

 

 

Art. 20. Orario di lavoro dei dirigenti.

 

(L'orario settimanale di lavoro previsto per la generalità degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato è maggiorato, per i dirigenti, di dieci ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio.

I dirigenti generali, e qualifiche superiori, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario).

 

 

Art. 21. Rapporti informativi e giudizi complessivi.

 

In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.

Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno.

 

 

Art. 22. Nomina a primo dirigente.

 

(La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data di inizio del corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparata.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio. Al concorso per titoli saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo» e per almeno due volte siano stati qualificati «eccezionale»;

nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a «distinto».

Il concorso per titoli è indetto annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Il bando indica il termine di presentazione della domanda di ammissione, il numero dei posti da conferire per ciascun ruolo e la data di inizio del corso di formazione dirigenziale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui alla lettera d) del successivo comma sesto, allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

I capi del personale inviano alla commissione esaminatrice del concorso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: punti 5.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice del concorso è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, da tre dirigenti generali e da un membro aggiunto con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dalle singole amministrazioni per l'esame dei titoli dei rispettivi dipendenti; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza della funzione).

 

 

Art. 23. Corso di formazione dirigenziale.

 

(Il corso di formazione dirigenziale - cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione - è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione, senza peraltro, prescindere dall'approfondimento della cultura, giuridico amministrativa ed economica o tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Salvo quanto previsto al successivo comma, il corso è tenuto in Roma.

Il corso ha la durata di quattordici mesi. Per non meno di sette mesi complessivi gli allievi sono applicati ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quella di appartenenza ed inviati presso grandi aziende, pubbliche o private, per compiervi studi sulla organizzazione aziendale; ove le amministrazioni pubbliche abbiano uffici periferici, gli allievi devono essere applicati ai servizi di questi, possibilmente in sedi diverse da Roma.

A conclusione di tali esperimenti, gli allievi redigono una relazione illustrativa avente per oggetto:

l'analisi critica dei servizi e delle organizzazioni studiati, l'esame comparato dei diversi sistemi organizzativi e di conduzione della pubblica Amministrazione e delle aziende, nonché le proprie osservazioni e proposte per adattare all'Amministrazione di appartenenza razionali soluzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e delle aziende cui sono stati applicati. Le singole relazioni formano oggetto di dibattito in seminari costituiti da gruppi di allievi, sotto la direzione di tre docenti i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato sulle singole relazioni, accompagnato da un voto espresso in trentesimi.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sostengono gli esami, costituiti da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

La commissione esaminatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della scuola superiore della pubblica Amministrazione.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a ventiquattro.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione per insufficienza di posti potranno essere ammessi per non più di due volte a successivi corsi.

Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Il corso di formazione per dirigenti amministrativi è tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le Amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, con particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti tecnici la scuola superiore della pubblica Amministrazione può avvalersi delle Università e degli Istituti superiori, nonché delle scuole di perfezionamento o specializzazione.

Il programma delle discipline di insegnamento o di esame è stabilito con regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Con lo stesso regolamento sono determinati i ruoli organici dei dirigenti tecnici per l'accesso ai quali debba provvedersi con un corso comune di formazione dirigenziale ai sensi del comma precedente).

 

 

Art. 24. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.

 

La qualifica di dirigente superiore è conferita:

1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;

2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La frazione di posto è arrotondata per eccesso alla unità in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianità.

Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

Il concorso per titoli di servizio è indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

La commissione esaminatrice è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22.

 

 

Art. 25. Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori.

 

La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, è conferita, nei limiti delle disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

La nomina può essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate.

 

 

Capo II - Disposizioni particolari (gli artt. da 26 a 40 sono omessi)

 

Sezione V - Ministero della difesa

 

Art. 41. Consiglio di amministrazione.

 

Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonché le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200.

 

 

Art. 42. Riordinamento dei ruoli.

 

Con effetto dal 1 luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479 e alle tabelle nn. 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonché i ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 63 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle tabelle nn. 16, 17, 18, 19 e 64 è inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1975, n. 1479, od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

 

 

Art. 43. Dirigenti delle cancellerie militari.

 

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale o di colonnello del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal quadro B dell'annessa tabella VIII.

 

 

Art. 44. Commissione per il personale della giustizia militare.

 

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, numero 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

 

 

TITOLO II

Ristrutturazione delle carriere direttive

 

Capo I - Disposizioni generali

 

 

Art. 51. Qualifiche.

 

Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti:

direttore aggiunto di divisione, o equiparata;

direttore di sezione, o equiparata;

consigliere, o equiparata.

Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da più ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.

 

 

Art. 52. Attribuzioni del personale direttivo.

 

Sostituisce l'art. 154, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

 

Art. 53. Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto.

 

Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

È fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

 

Art. 54. Promozione a direttore aggiunto di divisione.

 

I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità.

 

 

Art. 55. Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione (omesso).

 

 

Art. 56. Carriere con ordinamento particolare.

 

Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l’inizio da una qualifica superiore a consigliere o una più favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori più elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55.

 

 

Capo II - Disposizioni particolari per il Ministero del tesoro (artt. 57 e 58 omessi)

 

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

(giurisprudenza)

 

 

Art. 59. Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali.

 

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1 gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto della data medesima e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nelle qualifiche di prefetto di 1 classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742.

Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennità di funzione è corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente.

Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

I soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al secondo e terzo comma è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza.

La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle dei dirigenti è stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le funzioni già spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai dirigenti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1 gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla data del conseguimento della nomina o della promozione. Sono fatti salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data anteriore.

 

 

Art. 60. Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive.

 

I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I:

i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi;

le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attività di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se più favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attività di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;

b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento è stabilito, rispettivamente, in misura pari alla metà della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);

c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'articolo 65.

Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri;

1) la dotazione organica complessiva è pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;

2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, è pari ai restanti posti;

3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Ai fini di quanto previsto all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato.

 

 

Art. 61. Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento.

 

Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianità di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, è stabilito, con effetto dal 1 luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Le indennità, i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformità delle vigenti disposizioni.

Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi è esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65.

 

 

Art. 62. Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali.

 

Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto applicabili, le modalità di cui al quinto comma del citato art. 59.

La riserva prevista dal primo comma è ridotta al cinquanta per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65.

 

 

Art. 63. Piante organiche delle carriere direttive.

 

Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformità di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 64. Inquadramento di particolari categorie di personale.

 

Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo.

Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 50 è inquadrato in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento.

Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 è inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto.

 

 

Art. 65. Promozione a direttore di divisione.

 

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianità per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneità o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 o mediante il concorso già previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso superato è considerato come concorso per merito distinto o esame di idoneità.

La promozione è conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la metà con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1 luglio 1974.

I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1 luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.

I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1 luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.

Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresì, agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi

conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.

Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonché degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, è richiesta l'anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto è valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, commi primo e secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e le analoghe speciali disposizioni di legge.

 

 

Art. 66. Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975.

 

Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 24 del presente decreto.

Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma.

Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore è conferita, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

 

 

Art. 67. Esodo volontario.

 

Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai quattordici anni;

b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennità una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita.

Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I. Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini è attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.

Ai fini dell'applicazione delle norme concorrenti l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore generale di divisione, od equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.

Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre disposizioni di legge, può essere goduto una sola volta. Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 è concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.

L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere tecniche è consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.

L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potrà essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di età stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

 

 

Art. 68. Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni.

 

Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, è attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore. Ove trattisi di dipendenti che rivestano già la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, è attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, è attribuita la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.

Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, è inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.

Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quello di cui all'art. 3 della L. 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione degli uffici della Regione a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.

Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni è equiparato agli impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 69. Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato.

 

Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera direttiva l'anzianità complessiva prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 per la promozione a direttore di divisione si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.

Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

 

Art. 70. Attribuzioni degli uffici.

 

I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.

 

 

Art. 71. Conservazione delle attuali funzioni.

 

Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvederà a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente articolo 59.

I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.

 

 

Art. 72. Inquadramento di personale di altre Amministrazioni.

 

Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze.

Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche è stabilita in conformità dell'allegato I.

L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 73. Liquidazione e riliquidazione delle pensioni.

 

Con effetto dal 1 dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.

Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi stato attribuito se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.

Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.

 

 

Art. 74. Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.

 

Con il decreto previsto dal comma quarto dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sarà stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 75. Copertura dell'onere finanziario.

 

All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente alla attuazione dell'art. 67 per l'indennità di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni autonome.

 

 

Art. 76. Rinvio alle disposizioni generali.

 

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I.

L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, è effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva.

Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette.

Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Si omettono gli allegati

 

 

 

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