Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977,
n. 701 (gu n. 268 del 01/10/1977)
Approvazione del regolamento di esecuzione
del decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472,sul
riordinamento e potenziamento della scuola superiore della pubblica
amministrazione.
Urn: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-06-20;701
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visto l' art.87,comma quinto, della costituzione ;
Visto il decreto del
presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472 ;
Visto il decreto del presidente della
repubblica 30 giugno 1972,n.748
;
Udito il parere del consiglio superiore
della pubblica amministrazione;
Udito il parere del consiglio di stato;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio
dei ministri,di concerto con il ministro per il
tesoro;
Decreta:
È approvato il regolamento annesso al presente
decreto,recante norme di esecuzione del decreto del
presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472 ,sul riordinamento
e potenziamento della scuola superiore della pubblica amministrazione.
Il presente decreto,munito
del sigillo dello stato,sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a roma,addì 20 giugno 1977
Leone
Andreotti - stammati
Visto,il
guardasigilli:bonifacio
Registrato alla corte dei conti, addì 24 settembre 1977
Atti di governo,registro
n.14,foglio n.38
Annesso a
Regolamento di esecuzione
del decreto del
presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472
Art.1.
Organizzazione
generale della scuola superiore della pubblica amministrazione
La scuola superiore della pubblica
amministrazione esercita i compiti che le sono attribuiti dalle norme vigenti
nella sede di caserta,nella
sede decentrata di roma e nelle altre sedi istituite
ai sensi dell' art.1,ultimo comma,del decreto del presidente della repubblica
21 aprile 1972, n.472 .
Alle attività didattiche concernenti la
formazione dirigenziale la scuola attende
esclusivamente nella sede decentrata di roma,in
applicazione dell' art.23,primo comma,del decreto del
presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748 .
Art.2
Compiti esercitati
dalla scuola
La scuola superiore della pubblica
amministrazione esercita i compiti previsti dall'art.1,
commi primo e quarto,e dall' art.5 del decreto del presidente della repubblica 21 aprile
1972,n.472 ,e successive modificazioni e
integrazioni.
Alla scuola stessa,ai
sensi dell'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472 ,è altresì attribuito il compito di promuovere ed
attuare i seguenti corsi che,quando lo richiedano esigenze di carattere
organizzativo, da valutarsi caso per caso a giudizio del comitato direttivo
della scuola,possono essere svolti presso gli istituti o scuole istituiti dalle
singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo:
A)
corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive
amministrative e tecniche,provenienti dai concorsi
ordinari;
B)
corsi di integrazione per la nomina nella
carriera direttiva,ai sensi dell' art.16,comma sesto,del decreto del presidente della repubblica
28 dicembre 1970,n.1077 ,degli impiegati
della carriera di concetto;
C)
corsi di aggiornamento per i funzionari delle
carriere amministrative e tecniche.
La scuola superiore autorizza l'attuazione
dei corsi che intendono promuovere le singole amministrazioni,comprese
quelle ad ordinamento autonomo, per i propri dipendenti di qualsiasi carriera.
Art.3.
Corsi per il
reclutamento di funzionari delle carriere direttive
Determinazione dei posti da mettere a concorso
Con decreto del presidente del consiglio
dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro,sentiti
il comitato direttivo della scuola superiore della pubblica amministrazione ed
il consiglio superiore della pubblica amministrazione,viene annualmente
determinato il numero dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli
organici delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello
stato,che,in applicazione dell' art.2, comma secondo,del decreto del presidente della
repubblica 21 aprile 1972,n.472 ,debbono essere
attribuiti presso ciascuna amministrazione agli allievi dei corsi di
preparazione.
A favore degli allievi nati e residenti da
almeno un biennio nei territori di cui all' art.1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
mezzogiorno,approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1967,n.1523 ,possono essere conferiti dal comitato
direttivo della scuola superiore della pubblica amministrazione,tenuto conto
delle condizioni economiche,assegni di studio complementari,previa
deliberazione annuale da adottarsi in base alla competenza attribuiti dall'art.5 ,n.3,del decreto del
presidente della repubblica 21 aprile 1972, n.472.l'ammontare
degli assegni di studio non può essere superiore al 25 per cento dello
stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro
iniziale.
Si prescinde dal requisito della residenza
biennale per coloro che,già residenti nei territori di
cui al secondo comma,siano emigrati per ragioni di lavoro.
Il bando di concorso per l'ammissione al
corso di cui al primo comma è emanato dal presidente del consiglio dei
ministri, sentito il comitato direttivo della scuola superiore della pubblica
amministrazione,con decreto da pubblicarsi nella
gazzetta ufficiale.
Dell'avvenuta pubblicazione del bando è
data notizia con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Art.4.
Bando di concorso
per l'ammissione al corso
Il bando deve indicare:
A)
il numero dei posti,distinti per
amministrazione,che saranno conferiti a conclusione del corso;
B)
il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso;
C)
per i laureati:
Il diploma di laurea richiesto per
l'ammissione al corso;
D) per gli studenti universitari che
abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni
del corso precedenti all'ultimo:
1) la facoltà presso la quale i predetti debbono essere iscritti;
2) le materie che debbono
risultare comprese nel piano di studi approvato;
3) le materie di cui al precedente punto 2),i cui esami debbono essere stati già superati;
E) le materie di cui al precedente punto 2),i cui esami debbono essere stati già superati;
E) le materie indicate al successivo art.13 ,tra le quali il candidato ne scieglierà tre per l'esame colloquio;
F) il termine perentorio,non
inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella gazzetta
ufficiale,per la presentazione della domanda,dei titoli e di ogni altro
documento prescritto;
G) la presumibile data,non
posteriore,di regola,al 15 maggio,a partire dalla quale debbono avere inizio
gli esami colloquio.
Le materie di cui alla lettera d),numeri 2) e 3),sono determinate dal comitato direttivo
della scuola superiore della pubblica amministrazione,ai sensi dell'art.5,n.8,del
decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472.
Art.5.
Domanda di ammissione al concorso
Nella domanda i candidati devono dichiarare
sotto la loro personale responsabilità:
1) il nome e cognome,la
data e il luogo di nascita ed il domicilio;
2) di essere in possesso
della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate,anche se sia stata concessa amnistia,condono o perdono
giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti,dei quali dovrà
essere specificata la natura;
5) la posizione relativa
agli obblighi militari;
6) se dipendenti della pubblica
amministrazione,la carriera o categoria di
inquadramento,la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la
sede di servizio.
I candidati debbono,inoltre,indicare
una terna di materie scelte tra quelle elencate all' art.13
del presente regolamento,sulle quali intendono sostenere l'esame colloquio.
Art.6.
Documentazione da
allegare alla domanda
Alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione contenente l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli
culturali posseduti.
I laureati devono,inoltre,allegare
un certificato rilasciato dalla competente università,dal quale risultino la
facoltà che ha conferito il diploma di laurea,gli esami che sono stati superati
durante il corso e le votazioni riportate.
Gli aspiranti non laureati devono produrre
un certificato dal quale risulti:
1) il corso di laurea cui sono iscritti;
2) il piano di studi,con
indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;
3) gli esami superati,con
la indicazione del voto riportato.
Nel predetto certificato deve essere
espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente all'ultimo.
La firma in calce alla domanda deve essere
autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal
competente funzionario dell'università ovvero dall'impiegato della direzione
della scuola superiore della pubblica amministrazione
delegato a ricevere le domande.
Per i pubblici dipendenti
la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.
Art.7.
Modalità presentazione
domanda
La domanda e la relativa documentazione debbono essere inviate alla scuola superiore della pubblica
amministrazione,sede di roma,entro il termine
perentorio fissato dal bando di concorso;possono essere presentate a mano
ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso fa fede la data di consegna
alla segreteria della predetta sede;nel secondo la
data di spedizione.
Art.8.
Possesso
requisiti di ammissione al concorso
I requisiti di ammissione
al concorso,stabiliti dall' art.2,comma quarto, del decreto del presidente della
repubblica 21 aprile 1972,n.472 , debbono essere
posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
Art.9.
Esclusione dal
concorso
L'esclusione dal concorso,per
difetto dei requisiti prescritti,è disposta con motivato decreto,a carattere
definitivo,del presidente del consiglio dei ministri, dandone comunicazione
integrale all'interessato entro il termine di giorni trenta.
Art.10.
Data e sede dell'esame
per l'ammissione al corso
La data e la sede dell'esame colloquio sono
rese note mediante affissione all'albo,in tutte le
sedi della scuola,almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove
concorsuali.
Entro lo stesso termine ne viene data notizia ai candidati a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Art.11.
Commissione
giudicatrice del concorso
La commissione giudicatrice del concorso è
nominata con decreto del presidente del consiglio dei
ministri.
È composta dal presidente,non
docente della scuola,che può essere un consigliere di cassazione o un
consigliere di stato o un consigliere della corte dei conti o un sostituto
avvocato generale dello stato o un funzionario della carriera direttiva
amministrativa,avente la qualifica di dirigente generale,e da quattro docenti
della scuola stessa,designati dal comitato direttivo,dei quali due funzionari
della pubblica amministrazione.
I magistrati amministrativi e gli avvocati
dello stato,di cui al precedente comma,sono designati
dai capi dei rispettivi istituti;i dirigenti generali e i magistrati ordinari
sono designati,rispettivamente,dal ministro da cui dipendono e dal consiglio
superiore della magistratura su richiesta del ministro per la grazia e
giustizia.
Qualora il numero degli aspiranti sia
superiore a duecento possono essere nominati,con gli
stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente comma,più sottocommissioni.
In tal caso i criteri di massima per la
valutazione dei titoli e le modalità necessarie per
dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati
in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal
presidente della commissione.
Le funzioni di segretario della commissione
e di ciascuna sottocommissione sono espletate da
impiegati della carriera direttiva.
Art.12.
Titoli valutabili
Costituiscono titoli valutabili,ai fini della formazione della graduatoria d'ammissione al
corso,le votazioni riportate nel corso universitario,nonché gli altri titoli
culturali eventualmente posseduti.
Per gli aspiranti non laureati la
commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma
di istruzione secondaria superiore.
Per i candidati dipendenti della pubblica
amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.
Art.13.
Materia dell'esame
colloquio
Nella domanda di ammissione
al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottoelencate
materie sulle quali verterà il colloquio:
Analisi algebrica e calcolo infinitesimale;
Diritto agrario;
Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Diritto internazionale;
Diritto urbanistico;
Diritto processuale civile;
Diritto tributario;
Contabilità di stato;
Economia politica;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzione di diritto pubblico;
Letteratura italiana;
Ragioneria generale ed applicata;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza delle finanze e diritto
finanziario;
Sociologia;
Statistica;
Storia contemporanea;
Storia delle dottrine politiche.
L'esame colloquio verte essenzialmente
sulla discussione di argomenti che,con riferimento
alle materie scelte dal candidato,consentano di accertare la sua preparazione
culturale e professionale,nonché la capacità di analisi,di sintesi e di
orientamento personale,la conoscenza degli elementi che caratterizzano i
problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad
individuare soluzioni coerenti di tali problemi,in relazione agli studi
compiuti.
Art.14.
Punteggio titoli ed
esame colloquio - punteggio complessivo
Per la valutazione dei titoli e del
risultato dell'esame colloquio la commissione giudicatrice dispone
complessivamente di 90 punti;non più di trenta
riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame colloquio,al quale
sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione
dei titoli.
L'esame colloquio
si intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di 40 punti.
Il giudizio complessivo risulta
dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli
attribuiti nell'esame colloquio.
Per ciascun candidato la commissione redige
un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.
Art.15.
Graduatorie
partecipanti concorsi
Sono dichiarati vincitori delle borse di
studio,nei limiti dei posti messi a concorso,i
candidati utilmente collocati in graduatoria.
A parità di merito si osservano i criteri
di preferenza stabiliti dall' art.5 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957,n.3 ,e successive modificazioni e
integrazioni.
La graduatoria dei vincitori del concorso è
approvata dal presidente del consiglio dei ministri sotto condizione sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla
qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa,ad esclusione del
diploma di laurea per i partecipanti di cui alla lettera d) del precedente art.4 .
Art.16.
Corso di
preparazione per il reclutamento
Il corso di preparazione per il reclutamento
si svolge in due periodi:il primo della durata di sei
mesi ed il secondo di cinque.
Nel primo periodo gli allievi partecipano,unitamente o distribuiti in sezioni,alle lezioni ed alle
esercitazioni concernenti insegnamenti di base stabiliti dal comitato
direttivo,su proposta del comitato didattico.
Nel primo periodo gli allievi possono
essere applicati, per uno o due periodi di addestramento,non
inferiori a quindici giorni ciascuno,presso un organo centrale o periferico
della amministrazione dello stato.
Il funzionario dirigente preposto a tale
organo deve curare che gli allievi siano informati dettagliatamente in ordine alla organizzazione dei servizi,alle tecniche di
lavoro e alle modalità di svolgimento dei servizi stessi e deve,alla fine del
periodo di applicazione,inviare alla scuola una relazione sul lavoro svolto
dagli allievi.
Alla fine del primo periodo ciascun allievo
presenta una relazione sul lavoro,singolo o di
gruppo,svolto presso la scuola o altrove nel periodo di applicazione.la relazione forma oggetto di un
colloquio insieme alle materie di insegnamento.
Per i colloqui vengono
formate una o più commissioni,nominate dal comitato direttivo e composte di tre
docenti,di cui almeno uno stabile,indicati dal comitato didattico.
Il colloquio tende a valutare,anche sulla base del giudizio previsto dall' art.14 ,oltre alla preparazione specifica,la maturità e
l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di impiegati della carriera
direttiva amministrativa.
Al termine del colloquio la commissione formula un giudizio collegiale su ciascun allievo e sulle
specifiche attitudini ai vari tipi di funzioni amministrative.
Nel secondo periodo l'insegnamento viene articolato secondo indirizzi specializzati,
determinati,anche con riguardo alla distribuzione numerica degli allievi,dal
comitato direttivo su proposta del comitato didattico, con la precisazione
delle materie di insegnamento comuni e di quelle relative a ciascun
indirizzo,nonché con la indicazione delle eventuali materie opzionali.
L'assegnazione all'indirizzo specializzato
avviene in base al giudizio della commissione previsto nell'ottavo comma del
presente articolo,tenendo conto delle attitudini degli
allievi,delle preferenze da essi espresse e del numero di posti disponibili
presso l'indirizzo specializzato.
Durante entrambi i periodi
gli allievi sono tenuti a seguire il corso di almeno una lingua
straniera.
Gli insegnamenti debbono
essere svolti con l'impiego di tecniche didattiche che assicurino la massima
partecipazione degli allievi.
Art.17.
Materie di insegnamento
Gli insegnamenti vengono
impartiti,individuando gli aspetti fondamentali dell'attività
dell'amministrazione,con trattazione interdisciplinare riflettente gli aspetti
giuridici,storici,sociologici,economici ed aziendalistici
di ogni oggetto,e ricorrendo,ove necessario,a più di un docente per ogni
insegnamento.
Gli insegnamenti di base hanno per oggetto:
1) bilancio e spesa pubblica:
A)
macroeconomia;
B)
programmazione;
C)
bilancio;
2) organizzazione di pubblici poteri;
3) ordinamenti comunitari ed
internazionali;
4) ordinamento del personale dello stato e
degli altri enti pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità
civile,amministrativa e penale;
5) procedimenti amministrativi e
contenziosi (compresi i procedimenti relativi ai
contratti);
6) organizzazione del lavoro amministrativo,analisi dei sistemi,teorie delle decisioni e ricerca
operativa;
7) sociologia dell'organizzazione;
8) una lingua straniera.
Il comitato direttivo,su
proposta del comitato didattico,e tenendo conto di eventuali proposte pervenute
da parte delle amministrazioni interessate ovvero dal consiglio degli allievi
di cui al successivo art.53 ,può introdurre modifiche
nelle suindicate materie di base.
Il comitato direttivo,valutate
le proposte del comitato didattico,determina i piani di studio,i programmi ed i
tempi delle materie di insegnamento,nonché i tempi da riservare ad
esercitazioni,seminari e conferenze.
I docenti appartenenti allo stesso
dipartimento concordano l'ordine secondo il quale i rispettivi programmi debbono essere trattati.
Sempre a livello dipartimentale viene concordato l'oggetto delle esercitazioni e dei
seminari.
Art.18.
Metodologia degli
insegnamenti e delle esercitazioni
Le lezioni vengono
svolte dai docenti secondo i criteri di massima fissati dal comitato didattico
e devono,in ogni caso,essere tenute con il metodo della diretta partecipazione
degli allievi alla discussione e al lavoro di gruppo.
Le esercitazioni teoriche e pratiche sono
effettuate sotto la guida del docente o di uno o più assistenti e debbono tendere all'approfondimento dei problemi
interessanti l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'espletamento
delle funzioni di questa.
Agli allievi, singolarmente o in gruppi,sono affidati incarichi di ricerche particolari.essi riferiscono con relazione
scritta,che può essere discussa collegialmente in sede di esercitazioni e viene
allegata al fascicolo personale.
Al termine del corso la scuola cura la
pubblicazione di quelle relazioni e lavori degli allievi che il comitato
didattico ritenga meritevoli.
La scuola può destinare a tal fine apposite pubblicazioni.
Art.19. Prove esame finale - commissione giudicatrice
Al termine del corso gli allievi debbono sostenere,presso la sede della scuola stabilita dal
comitato direttivo,gli esami finali,che possono essere tenuti in due diverse
sessioni e che consistono in due prove scritte e una prova orale.
Le materie delle prove scritte sono scelte
dal comitato direttivo fra quelle di cui al precedente art.17 ;le prove scritte hanno carattere prevalentemente pratico e
tendono ad accertare la capacità dell'allievo a risolvere problemi concreti.
Sono ammessi alla prova orale gli allievi
che abbiano riportato una media di almeno venti
trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di
esse.
La prova orale verte sulle materie oggetto di insegnamento,nonché sulle ricerche condotte nelle
esercitazioni e nei seminari;si intende superata dagli allievi che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.
Nella valutazione complessiva la
commissione deve tenere conto,oltre che del risultato
delle prove scritte e della prova orale,anche dell'attività e della capacità
poste in evidenza dall'allievo durante la frequenza del corso.
Il punteggio finale è determinato dalla
somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte,del
voto riportato nella prova orale e da un coefficiente numerico,non superiore a
dieci,da attribuire in base alla valutazione dell'attività,della capacità e
della maturità di pensiero,poste in evidenza dallo allievo durante il corso.
La commissione giudicatrice è nominata con
decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Essa è presieduta da un presidente di
sezione della corte di cassazione o del consiglio di stato o della corte dei
conti o da un vice avvocato generale dello stato o da un dirigente generale.i magistrati amministrativi e gli avvocati dello
stato sono designati dai capi dei rispettivi istituti;i
dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati,rispettivamente,dal
ministro da cui dipendono e dal consiglio superiore della magistratura su
richiesta del ministro per la grazia e giustizia.
Della commissione fanno parte quattro
membri,docenti della scuola designati dal comitato
direttivo,di cui almeno uno stabile,un professore universitario ordinario di
materie giuridiche ed economiche ed un professore aggregato di lingue estere.possono essere nominati anche
membri aggregati per particolari discipline.
Esercita le funzioni di segretario il
segretario amministrativo della scuola o altro impiegato di carriera direttiva
in servizio presso la scuola stessa.
Art.20.
Graduatoria esami
fine corso - nomina
La graduatoria degli allievi che hanno
superato tutte le prove di esame previste nel
precedente articolo è formata in base al punteggio finale conseguito da
ciascuno;a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all' art.5 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957,n.3 ,e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono inclusi,a
domanda,nella graduatoria,nel posto risultante dal punteggio conseguito,gli
allievi del corso immediatamente precedente che,utilmente collocati nella
graduatoria,non siano stati nominati in ruolo avendo conseguito il diploma di
laurea successivamente alla formazione della graduatoria stessa.
La graduatoria è approvata con decreto del
presidente del consiglio dei ministri.
Gli interessati nel termine di quindici
giorni dal ricevimento dell'apposito invito della
presidenza del consiglio dei ministri possono dichiarare presso quale delle
amministrazioni indicate nel bando di concorso desiderano essere assegnati,purchè siano allievi già in possesso del titolo di studio
che,a norma delle vigenti disposizioni,è richiesto per l'accesso alla carriera
direttiva amministrativa presso la amministrazione da essi indicata.
Per coloro che fanno pervenire
l'indicazione di preferenza,la nomina in prova nella
qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa avviene,nell'ordine
della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili precisati nel bando di cui
all' art.3 presso l'amministrazione indicata in via
preferenziale.
In caso di mancata dichiarazione di
preferenza o di indisponibilità dei posti richiesti la
destinazione avviene d'ufficio.
Alla nomina si provvede con decreto del
presidente del consiglio dei ministri di concerto con
il ministro interessato.
Art.21.
Valutazione esami
allievi laureandi
Ai fini della valutazione prevista dall' art.2, penultimo comma,del decreto del presidente della
repubblica 21 aprile 1972,n.472 ,da parte delle
competenti autorità accademiche,degli esami sostenuti presso la scuola
superiore dagli allievi non ancora laureati,al termine del corso la scuola
rilascia agli interessati,ed a richiesta delle competenti autorità
accademiche,una certificazione indicante:
A)
corsi seguiti;
B)
il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale,con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;
C)
il programma svolto in relazione a ciascun
insegnamento.
Le competenti autorità accademiche possono
chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della
scuola.
Art.22.
Norme di
comportamento
È fatto obbligo agli allievi di osservare
l'orario stabilito dalla direzione della scuola e di partecipare alle lezioni,ai seminari,alle esercitazioni e ad ogni altra iniziativa
della direzione.
Art.23.
Sanzioni
disciplinari
Per gli allievi frequenatori
dei corsi di preparazione per il reclutamento sono previste
le seguenti sanzioni:richiamo verbale,richiamo scritto,espulsione dalla scuola.
Gli addebiti che,per
la loro gravità,comportino una sanzione superiore al richiamo verbale,vengono
contestati per iscritto dal direttore della scuola,nelle forme previste allo art.104 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957,n.3 ,con l'invito a produrre,entro il
termine di 10 giorni, le relative giustificazioni scritte.
Qualora il direttore ritenga che
l'infrazione disciplinare contestata possa dare luogo alla espulsione
dalla scuola può disporre la sospensione cautelare.
Nei confronti degli allievi sottoposti a
procedimento penale il direttore della scuola esercita i poteri previsti dall' art.91, primo comma,del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957,n.3
.
All'allievo sospeso cautelarmente
è anche sospesa l'erogazione della borsa di studio.
La direzione della scuola, acquisita la
documentazione relativa al procedimento disciplinare
promosso,la sottopone all'esame del comitato direttivo,per le deliberazioni di
competenza,da adottare entro trenta giorni.
L'allievo può chiedere di essere ascoltato
di persona dal comitato direttivo.
Art.24.
Dipendenza
gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti
Dalla pubblica amministrazione
Alle infrazioni disciplinari commesse dagli
impiegati civili dello stato durante la frequenza dei corsi si applicano le disposizioni
del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957,n.3 .
Il direttore della scuola esercita le
attribuzioni di cui al primo comma degli articoli 100 e 101 del decreto del
presidente della repubblica 10 gennaio 1957,n.3,nei confronti dei dipendenti civili dello stato
che,durante la frequenza dei corsi,commettano infrazioni disciplinari punibili
con la sanzione prevista dall' art.79 dello stesso decreto del presidente della repubblica 10
gennaio 1957,n.3 .
Del provvedimento adottato viene data comunicazione alla amministrazione di
appartenenza dello interessato.
Qualora l'infrazione commessa comporti
sanzioni più gravi di quella prevista dal citato art.79 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957,n.3,il direttore della
scuola invia all'amministrazione stessa,per gli ulteriori provvedimenti di
competenza,gli atti istruttori compiuti.
Art.25.
Assenze
L'assenza ingiustificata dell'allievo
comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all' art.23 del presente regolamento ovvero dell' art.24 ,se l'allievo è dipendente della pubblica
amministrazione.
L'assenza che si protragga
per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida
negativamente sul profitto dell'allievo può determinare la esclusione dal corso
e la perdita della borsa di studio,da disporsi con provvedimento definitivo del
direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione,su conforme
parere del comitato direttivo.
Art.26.
Ferie estive
Gli allievi del corso hanno diritto a
trenta giorni di vacanza in un solo periodo continuativo
stabilito dalla direzione della scuola,di regola nel mese di agosto.
Art.27.
Borsa di studio
La borsa di studio prevista dall' art. 15,terzo
comma,del decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472 ,viene corrisposta agli allievi in tredici
rate mensili,a cura del competente ufficio della direzione della scuola,con le
modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.
Sull'ammontare dei ratei della borsa di
studio sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello stato.
Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello stato compete,per tutta la
durata del corso,il trattamento economico relativo alla loro qualifica ovvero
quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.
Art.28.
Corsi di formazione
dirigenziale
I corsi di formazione dirigenziale,di cui all' art.2 del presente
regolamento,durano quattordici mesi.
Si svolgono presso la sede di roma della scuola superiore della pubblica amministrazione
ai sensi dell' art.23,comma primo,del decreto del presidente della repubblica
30 giugno 1972, n.748 .
Art.29.
Ammissione ai corsi
di formazione dirigenziale
L'ammissione ai corsi è disciplinata dalle
norme previste dall' art.22
del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748
.
Art.30.
Struttura corsi di formazione dirigenziale
Il corso è articolato in tre periodi per
una durata complessiva di quattordici mesi.
Durante il primo periodo,della
durata di non meno di cinque mesi,gli allievi dei corsi di formazione
dirigenziale si applicano allo studio delle discipline indicate nel regolamento
di cui all'ultimo comma dell' art.23 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1972,n.748 .
Durante il secondo periodo,della durata di non meno di sette mesi,si applicano ai
servizi di amministrazioni pubbliche,anche non statali,diverse da quelle di
appartenenza,e sono inviati presso grandi aziende,pubbliche e private,per
compiervi studi sull'organizzazione aziendale.
Al termine gli allievi redigono una
relazione illustrativa delle esperienze acquisite,in
conformità di quanto dispone l'art.23, comma
terzo,del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748.
Nel terzo periodo,di
durata non superiore a due mesi, gli allievi discutono in seminari le singole
relazioni,sotto la direzione di tre docenti della scuola,i quali attribuiscono
collegialmente un giudizio motivato su ciascuna delle relazioni
stesse,accompagnandolo con un voto espresso in trentesimi.
Qualora lo richiedano esigenze di carattere
didattico-organizzativo,il
comitato direttivo della scuola può variare l'ordine di espletamento dei
predetti tre periodi di studio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli allievi dei
corsi di formazione dirigenziale appartenenti alle carriere direttive tecniche.
Qualora lo richiedano esigenze di carattere
didattico-organizzativo,il
comitato direttivo della scuola superiore della pubblica amministrazione può
disporre che gli allievi di cui al comma precedente compiano il primo o il terzo
periodo di studio,o anche l'uno e l'altro,presso università ed istituti
superiori,nonché presso scuole di perfezionamento o di specializzazione,in
conformità di quanto prevede l'art.23, penultimo
comma,del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972,n.748.
Art.31.
Prove di esame finale - commissione giudicatrice
Al termine del corso,gli
allievi che abbiano conseguito,nella relazione di cui all' art.30 del presente regolamento,un punteggio non inferiore a
24 trentesimi,sostengono gli esami finali costituiti da due prove scritte e da
un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento.
Il punteggio,sia
per le prove scritte che per il colloquio,è espresso in trentesimi e l'esito
delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna
di esse inferiore a 24 trentesimi.
La votazione complessiva è data dalla somma
del voto riportato nella relazione,ddella
media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
La commissione giudicatrice è costituita
dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della scuola superiore
della pubblica amministrazione.
Esercita le funzioni di segretario un
funzionario della scuola,appartenente alla carriera
direttiva amministrativa,con qualifica non inferiore a primo dirigente od
equiparata.
La commissione è nominata con decreto del
presidente del consiglio dei ministri.
Art.32.
Graduatoria di
merito
Le graduatorie di merito,distinte
per le singole amministrazioni di appartenenza degli allievi, vengono rese
note,a cura della direzione della scuola,alla presidenza del consiglio dei
ministri per gli ulteriori adempimenti.
Art.33.
Trattamento
economico
Gli allievi dei corsi di formazione
dirigenziale non aventi sede di servizio in roma
hanno diritto,per tutta la durata del corso,alla
indennità giornaliera di missione,stabilita,per la rispettiva qualifica,dalla
legge 18 dicembre 1973,n.836,e successive
modificazioni ed integrazioni,con imputazione della spesa al bilancio delle
amministrazioni di appartenenza.
Si applica l'ultima parte del secondo comma
dell' art.1 della legge 18
dicembre 1973,n.836
Gli allievi aventi sede di servizio a roma hanno diritto alla indennità
giornaliera di missione prevista dal comma primo qualora le amministrazioni
pubbliche o private,presso le quali sono inviati durante il corso,si trovino in
altre città.
Tale indennità non compete nei casi
previsti dalle leggi in vigore e durante le assenze per malattia con degenza
fuori roma e nei periodi di congedo.
Art.34.
Congedo ordinario
Gli allievi del corso hanno diritto al
congedo ordinario,previsto dall' art.36 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957,n.3 ,da fruire in un solo periodo stabilito
dalla direzione della scuola.
Art.35.
Corsi di formazione
Le amministrazioni dello stato, comprese
quelle ad ordinamento autonomo,sono tenute ad inviare
alla direzione della scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il
mese di gennaio di ogni anno,l'elenco nominativo dei dipendenti funzionari
delle carriere direttive amministrative tecniche che,nell'anno precedente,siano
stati immessi nei rispettivi ruoli a seguito di concorso ordinario.
La direzione della scuola stabilisce,d'intesa con le amministrazioni interessate,l'epoca in cui
tali funzionari,entro il primo biennio dallo ingresso in carriera,dovranno
frequentare il corso di cui all' art.14 del decreto del presidente della repubblica 21 aprile
1972,n.472 ,e, di volta in volta,il loro
numero.
Gli eventuali casi di inosservanza
del presente articolo sono comunicati alla presidenza del consiglio dei
ministri ed al consiglio superiore della pubblica amministrazione,a cura della
direzione della scuola.
Art.36.
Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi amministrativi
I corsi di formazione per i funzionari
delle carriere direttive amministrative,che provengono
dai concorsi ordinari,hanno la durata di sei mesi e possono essere effettuati
presso le sedi della scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero,quando esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, presso gli
istituti o scuole per il personale istituiti dalle singole amministrazioni ed
autorizzati con provvedimento legislativoad
esercitare attività didattiche.
I programmi dei corsi di formazione,oltre allo studio dei problemi comuni alle varie
amministrazioni,debbono riguardare i problemi maggiormente interessanti le amministrazioni
di appartenenza.sono da
prevedersi, altresì,eventuali indirizzi relativi ad integrazione teorica delle
conoscenze ritenute necessarie nonché lo studio di una lingua straniera.
Il comitato direttivo su
proposta del comitato didattico e tenuto conto delle eventuali proposte
pervenute da parte delle amministrazioni interessate,stabilisce le materie di
insegnamento.
Durante il corso i
partecipanti sono tenuti a redigere una relazione,singola o di gruppo,su di un
argomento teorico-pratico approfondito sotto la guida di un docente.
La relazione deve formare oggetto di
discussione nel colloqui finale.le relazioni possono essere pubblicate a cura della
scuola.
Art.37.
Esami di fine corso
I partecipanti ai corsi di formazione
effettuati presso le sedi della scuola superiore della pubblica amministrazione,ovvero presso gli istituti o scuole per il personale di cui
al primo comma del precedente articolo,sono chiamati a sostenere,al termine del
corso,un colloquio sulla relazione e sull'attività svolta,nonché sulle materie
oggetto di insegnamento tra le quali è compresa una lingua straniera.
La commissione di esame,nominata
dal comitato direttivo,è presieduta da un consigliere di cassazione o da un
consigliere di stato o della corte dei conti o da un sostituto avvocato
generale dello stato o da un funzionario della carriera direttiva
amministrativa avente qualifica di dirigente generale,di regola della scuola,ed
è composta da quattro membri anche essi docenti della scuola,di cui almeno uno
stabile.qualora si tratti di
corsi istituiti presso istituti o scuole per il personale,la commissione è
costituita dal presidente come sopra indicato,da due docenti della scuola
superiore della pubblica amministrazione da due docenti degli istituti o scuole
di cui trattasi.
I magistrati amministrativi e gli avvocati
dello stato,di cui al precedente comma,sono designati
dai capi dei rispettivi istituti;i dirigenti generali e i magistrati ordinari
sono designati,rispettivamente,dal ministro da cui dipendono e dal consiglio
superiore della magistratura su richiesta del ministro per la grazia e
giustizia.
Le funzioni di segretario sono esercitate
da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la scuola.
La commissione è integrata da insegnanti di
lingue straniere designati dal comitato didattico.
Nella valutazione di ciascun partecipante
al corso la commissione deve tener conto dell'attività svolta durante il corso,del risultato delle prove scritte e della preparazione
dimostrata in sede di colloquio conclusivo.
qualora il numero dei partecipanti sia superiore a duecento
si applicano le disposizioni del precedente art.11 .
Art.38.
Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi tecnici
I corsi di formazione per funzionari delle
carriere direttive tecniche,provenienti dai concorsi
ordinari, vengono effettuati presso gli istituti o scuole per il personale di
cui al primo comma dell' art.36 del presente
regolamento ovvero presso università, enti o istituti culturali.
La organizzazione dei
suddetti corsi,di durata semestrale, i programmi di insegnamento,nonché le
prove di esame,sono stabiliti dal comitato direttivo della scuola superiore in
base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni
interessate.
Tali corsi debbono
curare in particolare l'inserimento dei tecnici nei vari settori di
amministrazione ai quali sono destinati ed hanno carattere prevalentemente
pratico.
Art.39.
Sovraintendenza ad istituti e
scuole istituti presso le amministrazioni dello stato
La scuola superiore della pubblica
amministrazione sovraintende,ai
sensi dell'art.1, n.3,del decreto del presidente della repubblica 21 aprile
1972,n.472, agli istituti e scuole istituiti
presso le amministrazioni dello stato,anche ad ordinamento
autonomo,determinando,d'intesa con la direzione di tali istituti e
scuole,l'istituzione dei corsi di cui alle lettere a),b),e c) dell' art.2 del presente regolamento e,a tal fine, dispone periodiche
ispezioni.
Art.40. Corsi di integrazione
I corsi di integrazione
per la nomina nella carriera direttiva,ai sensi dell' art.16,comma sesto,del decreto del presidente della repubblica
28 dicembre 1970,n.1077 ,degli impiegati
della carriera di concetto non provvisti del prescritto titolo di studio hanno
la durata di sei mesi.
Alla frequenza di tali corsi sono ammessi
gli impiegati della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo od
equiparata,nonché di segretario principale o
equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e con
le modalità di cui all' art.14,commi terzo e quarto,del decreto del presidente della
repubblica 21 aprile 1972,n.472 .
I corsi di integrazione
possono essere effettuati presso le sedi della scuola ovvero,previa
autorizzazione del comitato direttivo, presso le amministrazioni interessate;il
programma degli insegnamenti è approvato dal comitato stesso in base alle
proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.
I corsi hanno carattere di
integrazione delle conoscenze teoriche dei frequentatori e di aggiornamento
professionale e vengono svolti con il metodo attivo in modo da
favorire,attraverso ricerche di gruppo o seminari,una loro effettiva
partecipazione.
Alla fine del corso i frequentatori
sostengono un esame per il giudizio di idoneità.
La commissione giudicatrice,nominata dal comitato direttivo,è presieduta da un
consigliere di cassazione o da un consigliere di stato o della corte dei conti
o da un sostituto avvocato generale dello stato o da un dirigente generale,ed è
composta da due docenti della scuola superiore e da due funzionari,di qualifica
non inferiore a dirigentesuperiore,della stessa
amministrazione alla quale appartengono i frequentatori del corso.
I magistrati amministrativie
gli avvocati dello stato,di cui al precedente
comma,sono designati dai capi dei rispettivi istituti;i dirigenti generali e i
magistrati ordinari sono designati,rispettivamente,dal ministro da cui
dipendono e dal consiglio superiore della magistratura su richiesta del
ministro per la grazia e giustizia.
Il risultato del corso costituisce elemento
di valutazione ai soli fini previsti dall' art.16,comma sesto,del decreto del presidente della repubblica
28 dicembre 1970,n.1077 .
Art.41.
Corsi di aggiornamento permanente
Le amministrazioni sono tenute a far
frequentare al dipendente personale delle carriere direttive,amministrative
e tecniche,corsi di aggiornamento teorico-professionale.
Tali corsi sono promossi dalla scuola
superiore della pubblica amministrazione ovvero dalle singole amministrazioni e
possono essere anche organizzati e svolti a cura delle amministrazioni e
possono essere anche organizzati e svolti a cura delle amministrazioni stesse.i programmi di insegnamento,
nomina dei docenti,la durata e le modalità di esecuzione sono approvati dal
comitato direttivo,sentito il comitato didattico, d'intesa con le
amministrazioni interessate.
La durata dei corsi di aggiornamento
è stabilita di volta in volta dalle singole amministrazioni.
Tali corsi debbono
avere lo scopo di approfondire gli aspetti tecnici della problematica
dell'amministrazione nonché la conoscenza critica ed applicativa delle tecniche
in evoluzione nei vari settori di competenza.
Gli insegnamenti si svolgono prevalentemente
mediante seminari.
Alla fine del corso i partecipanti sono
tenuti a redigere una relazione scritta concernente le materie che sono state oggetto di studio.
Sulla base di tale relazione i
docenti del corso,in riunione collegiale cui partecipa un docente della scuola
superiore designato dal comitato direttivo,qualora il corso stesso non sia
stato effettuato presso una delle sedi della scuola,esprimono un giudizio
vengono inserite nel fascicolo personale dell'allievo.
Dell'esito favorevole del corso si tiene
conto,in sede di compilazione del rapporto
informativo,con riferimento alla cultura generale e capacità professionale.
Art.42.
Corsi promossi dalle
singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle
carriere direttive
Le amministrazioni dello stato,comprese quelle ad ordinamento autonomo,ove intendano
promuovere corsi di specializzazione scientifica,di qualificazione tecnica o di
qualsiasi altra natura per il dipendente personale delle carriere di concetto
ed esecutiva,debbono averne preventiva autorizzazione dal comitato direttivo
della scuola superiore.
Il comitato stesso delibera in merito,sulla scorta delle indicazioni,di volta in volta fornite
dalle amministrazioni interessate,relativamente al tipo di corsi,alla durata di
ciascuno di essi,ai programmi di studio,alle sedi,nonché ai docenti designati.
Detti corsi si
concludono con un giudizio, espresso collegialmente dai docenti,circa il
profitto tratto dai singoli frequentatori dei corsi stessi.
Di tale giudizio,valido
soltanto ai fini della valutazione della cultura generale e della capacità
professionale in sede di compilazione del rapporto informativo,si inserisce
copia nel fascicolo personale degli interessati.
Art.43.
Corsi di istruzione per il personale del ministero delle finanze
Per i corsi di istruzione
teorico-pratica svolti dal ministero delle finanze per i propri dipendenti
presso la scuola centrale tributaria _ezio vanoni_ restano ferme le disposizioni dell' articolo 254
del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957,n.3 ,e degli articoli 10 e 11 del decreto del presidente
della repubblica 3 luglio 1962,n.2039.
Art.44.
Corsi di formazione
ed aggiornamento per il personale direttivo non appartenente alle
amministrazioni dello stato
A richiesta delle regioni,delle
provincie,dei comuni e degli enti pubblici a
carattere nazionale,la scuola superiore della pubblica amministrazione può
organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il rispettivo dipendente
personale delle carriere direttive.
La durata di ciascun corso e le modalità di svolgimento,i programmi di insegnamento,la
scelta dei docenti,la prova di esame finale e la composizione delle commissioni
esaminatrici vengono sottoposte alla approvazione del comitato direttivo su proposta
della direzione della scuola,d'intesa con il comitato didattico e le
amministrazioni interessate.
Qualora tali corsi siano effettuati presso
le sedi della scuola o con utilizzo dei docenti della scuola,il
relativo onere è a carico delle amministrazioni stesse.
Ai dipendenti delle regioni,delle provincie,dei comuni e
degli enti pubblici a carattere nazionale, che frequentano corsi svolti presso
le sedi della scuola,si applicano le disposizioni degli articoli 22 ,23,24,25 e
26 del presente regolamento.
Gli importi dovuti dalle predette
amministrazioni saranno versati ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente
iscritti,con decreti del ministro per il tesoro,ai capitoli concernenti le
spese della scuola superiore della pubblica amministrazione a reintegro delle
spese sostenute per conto delle amministrazioni stesse.
Art.45.
Organizzazione
interna ed attribuzioni uffici della scuola
L'organizzazione interna,le
attribuzioni degli uffici della scuola e delle sue sedi decentrate,nonché la
consistenza numerica, la carriera di appartenenza e la qualifica dei funzionari
ed impiegati occorrenti per il funzionamento degli uffici,sono determinati dal
comitato direttivo della scuola su proposta del direttore.
Art.46.
Funzionario preposto
alla segreteria amministrativa della scuola alla segreteria amministrativa
della scuola è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa
con qualifica di dirigente superiore,al quale il
direttore della scuola stessa,all'inizio dell'anno,può delegare compiti che non
siano di sua esclusiva competenza.
Analogamente il direttore della scuola può
delegare,in ciascuna sede decentrata,ad un funzionario
della carriera direttiva compiti che non siano di sua esclusiva competenza,per
assicurare il regolare funzionamento della sede.
Art.47.
Biblioteca
Le biblioteche delle sedi della scuola sono
poste alle dirette dipendenze del direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione.
La scuola superiore della pubblica amministrazione
cura l'acquisizione dei libri,delle riviste e di ogni
altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento
ovvero attinente alle metodologie didattiche o ai problemi di miglioramento
tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello stato.
Art.48.
Designazione docenti
componenti del comitato didattico
La designazione dei docenti,appartenenti ai dipartimenti,che sono chiamati a far parte
del comitato didattico,avviene mediante elezione da parte del corpo docente.a tal fine il direttore della scuola convoca tutti
i docenti della scuola in un giorno ed ora prestabiliti e l'elezione avviene
mediante scrutinio segreto.
Ciascun docente può indicare non più di tre
nomi.
Risultano eletti i due
docenti di ciascun dipartimento che abbiano riportato il maggior numero di
voti.
A parità di voti la nomina è conferita al
docente più anziano di nomina o,a parità di nomina o,a
parità di nomina,al più anziano di età.
Art.49.
Attribuzioni
comitato didattico
Prima dell'inizio dell'anno accademico il
comitato didattico predispone i piani di studio ed i programmi di insegnamento relativi a tutti i corsi da effettuarsi a
cura della scuola,ovvero a cura delle singole amministrazioni,previe
intese,nella seconda ipotesi,con le amministrazioni interessate.
Il comitato direttivo approva i piani di
studio ed i programmi e determina la composizione dei dipartimenti previsti all' art.8 del decreto del presidente della repubblica 21 aprile
1972, n. 472 .
Il comitato didattico conferisce ad uno dei
docenti assegnati al dipartimento l'incarico di sovraintendere
e coordinare lo svolgimento delle attività esplicate dal dipartimento medesimo.
Il docente coordinatore indice
periodicamente riunioni dei docenti assegnati al dipartimento per discutere
problemi di organizzazione e di svolgimento delle
lezioni ed esercitazioni.
Il comitato didattico esercita altresì i
compiti indicati nell' art.9
del decreto del presidente della repubblica 21 aprile 1972,n.472
.
Art.50.
Relazioni annuali
del direttore della scuola e dei direttori di sede
I direttori di sede inviano alla direzione
della scuola,entro il mese di agosto di ciascun
anno,una relazione in ordine ai diversi cicli didattici svoltisi nell'anno
accademico, coorredandola con le proprie osservazioni
e le eventuali proposte formulate dai partecipanti a detti cicli.
Il direttore della scuola riferisce,a sua volta,con relazione annuale,al comitato
direttivo,illustrando l'andamento della scuola sulla base degli elementi
forniti dai direttori di sede e proponendo i provvedimenti ritenuti utili ad
assicurare la maggiore efficienza della scuola stessa.
Art.51.
Conferimento
incarichi di studio e ricerca
Il comitato direttivo approva,ogni anno,il programma di studi e di ricerche da affidare a
docenti universitari italiani e stranieri,a magistrati ordinari o
amministrativi,a funzionari civili dello stato,nonché ad esperti.
Gli studi e ricerche debbono
riguardare gli indirizzi oggetto di insegnamento nei corsi,le metodologie
didattiche o,in generale,i problemi attinenti alla migliore organizzazione
della pubblica amministrazione.
Art.52.
Collaborazione della
scuola con le pubbliche amministrazioni
La scuola superiore della pubblica
amministrazione collabora con le pubbliche amministrazioni allo svolgimento di
studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei servizi,per
il perfezionamento professionale del personale e presta il proprio ausilio
tecnico alle amministrazioni stesse,nonché agli istituti e scuole eventualmente
istituiti,per la migliore esecuzione delle attività didattiche svolte dalle
amministrazioni predette.
A tale scopo la scuola superiore della
pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni si scambiano
periodicamente informazioni sui corsi e le altre iniziative didattiche
programmate,sull'esito di studi e
ricerche,sull'acquisizione di materiale bibliografico.
Art.53.
Consiglio degli
allievi
Presso ciascuna sede della scuola superiore
della pubblica amministrazione è istituito un consiglio degli allievi composto da tre membri,eletti dai partecipanti all'inizio di ogni
corso.
Il consiglio,in
rappresentanza dei partecipanti ai corsi,può esporre al direttore di sede
questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche,alla
disciplina,ai servizi sociali e può,in generale, formulare proposte tendenti a
migliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito di
ciascuna sede.
Il presidente del
consiglio dei ministri
Andreotti