Decreto Presidente Repubblica 21
settembre 1994, n. 698
Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento
delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici
(in
GU 22 dicembre 1994 n. 298)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 11, commi
1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
di tale legge, di un regolamento per il riordinamento dei procedimenti in
materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;
Visto l'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Tenuto conto che l'art. 43 del
decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, ha differito il termine per l'emanazione
del predetto regolamento al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge, sopprimendo, altresì, da tale data ogni
residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto
1994;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la
solidarietà sociale;
Emana il seguente
regolamento:
Art. 1 Procedimento per l'accertamento
sanitario delle minorazioni civili.
1. Le istanze
volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità
civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante
dall'invalidità, ai sensi dell'art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 , redatte in
carta semplice, secondo i modelli A e B sono presentate presso le commissioni
mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla legge 15 ottobre
1990, n. 295 . Alla domanda deve essere allegata
la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti. Con
la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la
concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di
invalidità e alla minorazione riconosciuta.
2. Per la presentazione delle
domande di aggravamento resta in vigore quanto disposto dall'art. 11 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 .
3. Il
procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse
commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4. Rimangono
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295
, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione
della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni
di guerra e di invalidità civile. Una volta esaurita la procedura di
accertamento sanitario, la commissione medica U.S.L. e la commissione medica
periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
all'interessato, un originale del verbale di visita. Dette modalità di
trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari effettuati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle
istanze presentate anteriormente a tale data.
5. Nel caso in
cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute diano diritto a
provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le commissioni
sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di concessione di
detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale sanitario.
6. In caso di
domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al comma 1,
debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento
sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria
precedentemente accertata.
7. Il soggetto
convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del comma 1 può
motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità
a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere effettuata la visita
domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale
impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
8. Nel caso di decesso del
richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile
o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, le commissioni mediche di cui al comma 1,
possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario
esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture
pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo
certo, l'esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una
esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
Art. 2 Misure per l'eliminazione
dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari.
1. Le unità
sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11, comma
3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, hanno facoltà di istituire, in via temporanea, nell'ambito delle misure
straordinarie da adottarsi per lo smaltimento dell'arretrato di istanze di
riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo
esistente presso le stesse, un adeguato ulteriore numero di commissioni mediche
di cui alla legge 15 ottobre
1990, n. 295 , al fine di incrementare il numero
delle riunioni e delle visite secondo un piano che preveda la completa
effettuazione degli accertamenti sanitari, in ordine alle istanze giacenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento entro diciotto mesi da tale
data. In deroga al comma 2 dell'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295 , le commissioni
istituite in via temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non
specialista in medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.
Art. 3 Nuovo regime contenzioso
amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili.
1. La commissione, entro tre mesi
dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la
data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può
presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla
sanità della regione territorialmente competente, che fissa la data della
visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di
appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione
della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla
data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone
formale comunicazione all'interessato.
2. Avverso i verbali di visita
emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, gli interessati possono presentare, entro
sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica superiore e di
invalidità civile. Il ricorso viene definito entro centottanta giorni dalla
data di presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e
delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.
3. Con decreto
del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la commissione medica
superiore e di invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 30
maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, può essere articolata in sezioni
regionali utilizzando, ove necessario, duecento unità di personale medico da
portarsi in diminuzione del contingente delle commissioni periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile.
4. I ricorsi di
cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel
termine indicato nello stesso comma.
5. Avverso le
decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita è ammessa la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti
giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità
civile, alla cecità civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate
anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al
Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle
commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità
civile (1).
Art. 4 Procedimento per la concessione
delle provvidenze economiche ai minorati civili.
1. Le procedure
di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle
prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla
data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento
sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso
del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta
all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a
partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza
presentata anteriormente a tale data.
3. I comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative
funzioni sono attribuite ai prefetti.
4. Nella
provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non
saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle
provvidenze è disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del
Governo e del presidente della giunta regionale.
Art. 5 Decorrenza dei benefici economici.
1. I benefici economici di cui al
comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai prefetti, decorrono dal mese successivo
alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L.
o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti
commissioni sanitarie.
2. L'ente erogatore di
provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle
prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice
civile.
3. I beneficiari
di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta
giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei
requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle
provvidenze stesse.
4. Ferma restando
la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti previsti dall'art.
3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e dall'articolo 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli
organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi
civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare
la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
5. Nel caso di
accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici
si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi,
da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data
dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per
insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità
per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento
alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
Art. 6 Regime contenzioso amministrativo e
giurisdizionale in materia di concessione di provvidenze economiche ai minorati
civili.
1. Avverso il decreto del
prefetto, del commissario per la provincia di Trento, del presidente della
giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione sulla domanda di pensione,
assegno od indennità, e sul provvedimento di revoca gli interessati possono
presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero dell'interno, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite della prefettura
territorialmente competente.
2. Per i ricorsi previsti dal
comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 . Il
Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di
presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende
rigettato.
3. Avverso le
decisioni di cui al comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al
giudice ordinario.
4. Nei procedimenti giurisdizionali
concernenti la concessione di provvidenze economiche ai minorati civili, la
legittimazione passiva spetta al Ministero dell'interno.
5. Nei
procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al Ministero
dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari che per
quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.
Art. 7 Norme sulle notifiche di atti e sui
pignoramenti in materia di benefici economici ai minorati civili.
1. Gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in
materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande ed i decreti
ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi debbono
essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'art. 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e presso
le prefetture nella cui circoscrizione risiede il ricorrente con l'indicazione
completa delle generalità del soggetto minorato civile interessato: nome e
cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale. La notifica degli
atti di precetto per crediti in materia di provvidenze economiche ai minorati
civili è effettuata analogamente presso le prefetture indicate nel presente
comma.
2. In materia di pignoramenti si
applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
(Si omettono gli
allegati)
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza 13-20 maggio 1996, n. 156 (Gazz. Uff. 29 maggio
1996, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato:
che spetta allo
Stato affidare alle Regioni il potere di fissare la data della visita medica di
accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del
sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti presso le unità
sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano provveduto entro tre
mesi dalla data di presentazione della relativa istanza;
che non spetta
allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legittimazione
passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari
relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al sordomutismo quando
l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le
unità sanitarie locali, e, conseguentemente, ha annullato in parte qua la
disposizione di cui al presente comma.