Decreto del Presidente della
Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996
Testo aggiornato del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzioni nei pubblici impieghi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Omissis)
DECRETA
CAPO I
Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso
Svolgimento delle prove concorsuali - Composizione della
Commissione esaminatrice
Adempimenti della Commissione esaminatrice
Art. 1 - Modalità di accesso
1. L'assunzione agli
impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche avviene:
a)
per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed
esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove
volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo
professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi
automatizzati;
b) mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli Uffici
circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta
di lavoro;
c) mediante chiamata
numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti
alle categorie protette di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo
quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che
ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento,
ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti
anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per
circoscrizioni territoriali.
3. Con le medesime
procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato
il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Art. 2 - Requisiti generali
1. Possono accedere
agli impieghi civili delle Pubbliche Amministrazioni i soggetti che
posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza
italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
2) età non inferiore
agli anni 18 e non superiore ai 40 (*). Per i candidati appartenenti a
categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo
non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 (*) anni di età.
Il limite di età di 40 (*) anni è elevato:
a) di un anno per
gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per
ogni figlio vivente;
c) di cinque anni
per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per
coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.
Per le assunzioni
obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo
non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti
ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
d) di un periodo
pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni a
favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva
e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati, già dipendenti
civili di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, per gli ufficiali e i
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, cessati
d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza nonché delle corrispondenti
qualifiche degli altri Corpi di Polizia. Si prescinde parimenti dal limite di
età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
3) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione
a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti
delle singole Amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.
3. Non possono
accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
5. Il requisito
della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi
nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle
obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di Polizia e di Giustizia, in
conformità all'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Per l'accesso a
profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo
diploma di laurea.
7. I requisiti
prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
7/bis. I
cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere
in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
(*) L'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha elevato di un anno il limite di età per la partecipazione
ai concorsi indetti dalle Amministrazioni Pubbliche.
Art. 3 - Bando di concorso
1. I concorsi
unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo
dell'Amministrazione o Ente interessato, che ne informa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Il bando di
concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle
domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle
prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie
oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la
votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti
soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i
titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti
riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei
singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di
determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la
citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come
modificato dall'art. 29 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri o l'Amministrazione interessata dispongono in ogni
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
4. Nel caso di
concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine
di preferenza, le Amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono
essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di
alcune Amministrazioni.
5. I candidati che
non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero
insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati
ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di
graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Art. 4 - Presentazione delle domande di ammissione
1. Le domande di
ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate
e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - per i concorsi unici e all'Amministrazione competente negli altri
casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
1/bis. Per gli
Enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di
un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La data di
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che
viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
4. L'Amministrazione
non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. La firma da
apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione,
da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Per i candidati
dipendenti da Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il visto del Capo
dell'Ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello del
Comandante del reparto presso il quale prestano servizio.
Art. 5 - Categorie riservatarie e preferenze
1. Nei pubblici
concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente
articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie
di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso.
2.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna
categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i
concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni
che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva
nel seguente ordine:
1) riserva di posti
a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata
sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella
percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di
posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei
militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre
Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
contrattuale nel limite del 20%, delle vacanze annuali dei posti messi a
concorso;
3) riserva del 2%
dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di
cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di
medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed
invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed
invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed
invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di
guerra;
6) gli orfani dei
caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in
combattimento;
9) gli insigniti di
croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché
i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei
mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei
mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei
mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori
vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che
abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che
abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i
non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed
i mutilati civili;
20) militari
volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma.
5. A parità di
merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei
figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall'aver
prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla maggiore
età.
Art. 6 - Svolgimento delle prove
1. Il diario
delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione
può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.
2. Le prove del
concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con
decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
3. Ai candidati che
conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso
per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali
devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di
ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Art. 7 - Concorso per esame
1. I concorsi per
esami consistono:
a)
per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in
almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto
teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti
sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio
i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle
prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende
superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali
della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una
pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono
l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova
scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si
intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
2. I bandi di
concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai
profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista
in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali
delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso
relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati
da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche
attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a
svolgere.
2/bis. Le prove
di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche
da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti, di ciascuna
prova sono disciplinati dalle singole Amministrazioni le quali possono
prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi
elaborati da esperti in selezione.
3. Il punteggio
finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte
o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 8 - Concorso per titoli ed esami
1. Nei casi in
cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e
per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
2. Per i titoli non
può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o
equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione
complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
Art. 9 - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni
esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
unici, o con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri
casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Le commissioni
esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie
oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti
dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione interessata, coloro
che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle
donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto
legislativo. Nel rispetto di tali princìpi, esse, in particolare, sono così
composte:
a) per i concorsi
ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica o un dirigente generale od equiparato, con funzioni
di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'ottava
qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per
gli Enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può
essere assunta anche da un dirigente della stessa Amministrazione o di altro
Ente territoriale;
b) per i concorsi
per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato,
con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente
alla settima qualifica o categoria;
c) per le prove
selettive previste dal Capo terzo del presente regolamento, relative a quei
profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive
modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da
due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni
esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere
suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le
prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non
può essere assegnato un numero inferiore a 500.
4. Il presidente ed
i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del
personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato
risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di
pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere
nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i
singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
6. Alle
commissioni, di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo,
possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e
per le materie speciali.
7. Quando le prove
scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un
comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'Amministrazione di qualifica o categoria non inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non
inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima
o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati
nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli
in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di
servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in
altra sede.
Art. 10 - Cessazione dall'incarico di componente di commissione
esaminatrice
1. I componenti
delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa
durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico,
salvo conferma dell'Amministrazione.
Art. 11 - Adempimenti della commissione
1.
Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il
numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e
lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52
del codice di procedura civile.
2. La commissione
prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in
una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le
tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Le tracce, appena
formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi
di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
4. All'ora stabilita
per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il
presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa
procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare
fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del
piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati
il tema da svolgere.
5. Le procedure
concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, alla data della
prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata
collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da
inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, o all'Amministrazione o Ente che ha proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Art. 12 - Trasparenza amministrativa
nei procedimenti concorsuali
1. Le commissioni
esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di
valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al
fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse,
immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi
per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere
reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno
facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, con le modalità ivi previste.
Art. 13 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte
1. Durante le prove
scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati
debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante
il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione
esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da
un componente del comitato di vigilanza.
3. I candidati non
possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di
concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente
che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia
copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o
in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle
disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli
esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che
l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 14 - Adempimenti dei
concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte
1.
Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di
eguale colore; una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola
contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato,
dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio
nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude
nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di
vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del
comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla
busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante
parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della
consegna.
3. Al termine di
ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun
concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo
da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste
appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente
alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le
ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero
in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale
operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di
vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa
nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai
candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che
alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere
alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono
aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve
procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento
deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli
elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi
contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della
commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente
del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato
per il tramite del capo dell'Ufficio periferico al presidente della
commissione dell'Amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
Art. 15 - Processo verbale delle operazioni
d'esame e formazione delle graduatorie
1.
Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per
giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal
segretario.
2. La graduatoria di
merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di
punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori,
nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. La graduatoria di
merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con
decreto del Ministro per la Funzione Pubblica o dall'autorità competente nel
caso in cui il concorso sia bandito da altre Pubbliche Amministrazioni ed è
immediatamente efficace.
5. Le graduatorie
dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'Amministrazione interessata.
6. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.
6/bis. Per gli
Enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate
nell'albo pretorio del relativo Ente.
7. Le graduatorie
dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data
della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità
al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale
del comparto scuola.
Art. 16 - Presentazione dei titoli preferenziali e di
riserva della nomina
1. I concorrenti che
abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per i concorsi
unici, o all'Amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato
dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e
precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione
del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale
documentazione non è richiesta nei casi in cui le Pubbliche Amministrazioni
ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre
Pubbliche Amministrazioni.
2. I candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella
graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge
n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima
Occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.
Art. 17 - Assunzioni in servizio
1. I candidati
dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel
profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori.
La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità
delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di
contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi.
2. Le Pubbliche
Amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, il numero dei candidati vincitori
assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità della
graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. I vincitori dei
concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti
dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere nemmeno
comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni
caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede
di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della
qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo
consenta espressamente.
4. Il vincitore, che
non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito,
decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 18 – Compensi
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro
del Tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da
corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni
esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei
compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del Tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita,
rilevate secondo gli indici ISTAT.
Art. 18/bis - Norme di indirizzo per
gli Enti locali
1. Quanto previsto
dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7,
comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per
gli Enti locali territoriali norma di indirizzo.
CAPO II
Concorsi unici
Art. 19 - Concorsi unici
1. Le
Amministrazioni Pubbliche, ad eccezione delle Regioni, delle Amministrazioni,
Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, degli Enti locali e loro
consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed Enti di
ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano,
mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
Funzione Pubblica, le Amministrazioni Pubbliche possono essere autorizzate a
svolgere direttamente i concorsi.
Art. 20 - Concorsi circoscrizionali e sedi di esami
1.
Per gli Uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province,
sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per
l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la
facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove di esami
dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei
concorrenti lo renda necessario.
Art. 21 - Adempimenti per il concorso unico
1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, procede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze
programmate, per un biennio.
2. A tal fine, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle
Amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio
successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del
concorso.
3. Entro il
successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, indice il concorso da svolgere durante
l'anno.
4. Le
Amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il
contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del
concorso precedente.
5. Ove il numero dei
candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente il
contingente, si procede alla preselezione dei concorrenti mediante il ricorso
a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo di
studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti
messi a concorso.
6. Il reclutamento
del personale per determinati profili professionali, individuati con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può avvenire,
con l'ausilio di strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad
accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del
profilo professionale per il quale è espletato il concorso.
Art. 22 - Richiesta delle Amministrazioni e relative
assegnazioni
1. Le
Amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica, per le unità di personale relative ai
posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2.
Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto
costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in
materia la richiedano.
CAPO III
Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai
sensi dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, N. 56
Art. 23 - Campo di applicazione
1. Le Amministrazioni
Pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i
profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di
collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, che abbiano la
professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso
al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione
secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede il
requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza
elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori
possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa
da quella di residenza.
4. La presente
disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato
delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
5. Gli avviamenti
sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel
caso di Enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni,
con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli
Enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.
Art. 24 - Iscrizione nelle liste
1. Le sezioni
circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie,
qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche
e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali
l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di
qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi,
anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli
elementi di cui alla Tabella allegata al presente decreto (si omette nella
pubblicazione, n.d.r.), valutati uniformemente in tutto il territorio
nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
2. Hanno titolo a
partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso le
Amministrazioni e gli Enti a carattere infraregionale o Uffici periferici
anche di Amministrazioni o di Enti a carattere nazionale e pluriregionale, il
cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una
sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella
graduatoria della selezione stessa;
b) presso le Amministrazioni e gli Enti, o Uffici
periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di
più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori
inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego
rispettivamente interessate;
c) presso le sedi ministeriali delle Amministrazioni
centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle
Amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli Enti a carattere nazionale o
ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i
lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale
per l'impiego operante nel territorio nazionale.
3. Il lavoratore aspirante
all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi
e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato
all'Amministrazione o Ente che procede all'assunzione di provvedere
all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
4. I lavoratori che
si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio
1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, debbono produrre
alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione
rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale
per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati
nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.
5. I dipendenti
aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste
dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste
di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti
riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, eventualmente
dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le
procedure previste dal presente decreto.
6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo
parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono
espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si
intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o
rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto.
Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalità
per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori
che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.
6/bis. Le
graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione
circoscrizionale per l'impiego.
7. I lavoratori
assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le
assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 25 - Procedure per l'avviamento a selezione a
livello locale o periferico
1.
Le Amministrazioni e gli Enti con circoscrizione amministrativa, anche
periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione
circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima
la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al
doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della
qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello
retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento,
procede ad avviare a selezione i lavoratori del numero richiesto secondo
l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella
richiesta stessa.
2. Le
Amministrazioni e gli Enti con circoscrizione amministrativa, anche
periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali
per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero
di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere
trasmessa anche all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della
stessa provincia, ovvero all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima
Occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province
diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai
lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle
rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica
mediante affissione all'albo degli Uffici e delle sezioni interessate.
L'Ufficio provinciale o l'Ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento,
sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della
graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino
alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a
selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre
Amministrazioni ed Enti che ne facciano richiesta.
3. Le
Amministrazioni e gli Enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva
prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi
diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della
legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato
dall'art. 19 legge 24 dicembre
1986, n. 958.
Art. 26 - Assunzioni nelle sedi centrali
1.
Le selezioni di personale per le sedi centrali delle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici a
carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante selezioni uniche
per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più
Amministrazioni ed Enti.
2. Le
Amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno,
segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica
e profilo professionale.
3. I lavoratori
iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego,
interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei
termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi debbono
indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e
per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.
5. Le domande degli
aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere
corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della sezione
circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle
liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la
posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può
essere apposta anche in calce alla domanda.
6. Con riferimento
ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula
apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle
sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i
nomi degli aventi titolo alla riserva.
7. La graduatoria è
resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di
lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre
opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata
trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I
lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.
8. In casi di
particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con
le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica può autorizzare
Amministrazioni ed Enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le
medesime modalità indicate nel presente articolo.
Art. 27 – Selezione
1.
Le Amministrazioni e gli Enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della Funzione Pubblica, entro dieci giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per
sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di
avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di
svolgimento delle stesse.
2. La selezione
consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in
sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a
quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e
profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche
delle singole Amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle
modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli
attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade
l'Amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. La selezione deve
tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione
dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano
superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in
possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti
con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione
da parte dell'Ente dell'esito del precedente avviamento.
5.
Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono
precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'Amministrazione o
dell'Ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla
completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di
avviamento o nel bando di offerta di lavoro.
Art. 28 - Assunzioni in servizio
1. Le
Amministrazioni e gli Enti interessati procedono a nominare in prova e ad
immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente
o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria
integrata.
2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i
lavoratori utilmente selezionati alle Amministrazioni ed Enti di cui al bando
di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
Capo IV
Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette
mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioniCampo di applicazione -
Requisiti e modalità di iscrizione e di assunzione
Art. 29 - Campo di applicazione
1. Le assunzioni
obbligatorie presso le Amministrazioni ed Enti pubblici, dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 2 aprile
1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente
regolamento.
Art. 30 - Modalità di iscrizione e requisiti
1. I soggetti
appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione
all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione. La domanda
deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la
sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed
attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in
relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per
coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un Ufficiale
sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di
mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità
dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
2. I soggetti
appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi
elenchi formati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro devono dichiarare, ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle
Amministrazioni Pubbliche previsti dalla normativa vigente.
3. E' comunque
riservata all'Amministrazione od Ente che procede all'assunzione la facoltà
di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
4. Il titolo di
studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o
qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.
5. Gli Uffici
Provinciali del Lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo
accertamento del grado di invalidità.
Art. 31 – Graduatorie
1.
Le graduatorie dei soggetti di cui all'art. 30 hanno validità annuale e sono
formate dagli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione entro
il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I criteri da
adottare ed i punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria sono
riportati nell'Allegata Tabella (si omette nella pubblicazione, n.d.r.).
3. Le richieste di
avviamento da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici anche a carattere
nazionale e regionale devono essere rivolte all'Ufficio Provinciale del
Lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare
servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed
esami.
Art. 32 - Modalità di assunzione
1. Gli Uffici
Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, in analogia a quanto
previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti
protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni,
in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di
graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola
categoria.
2.
Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad
accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene
l'assunzione.
3. In mancanza di
iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'Ufficio di collocamento invia
proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
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