Decreto Presidente Repubblica 24
luglio 1977, n. 616
(in
SO alla GU 29 agosto 1977, n. 234)
Attuazione
della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente
norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione;
Vista la legge 27
novembre 1976, n. 894;
Sentito il
Consiglio dei Ministri sullo schema provvisorio;
Viste le
osservazioni delle regioni;
Udito il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive
integrazioni;
Sentito, in via
preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere
emesso in via definitiva dalla suddetta Commissione parlamentare;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per
l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione
economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica
istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i
trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la
previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile,
per le partecipazioni statali, per la sanità, per il turismo e lo spettacolo e
per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1
Trasferimento
e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.
Il trasferimento
delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della
Costituzione ancora esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed
interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3,
n. 4,
n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972,
n. 315 e la delega alle stesse regioni
dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118,
secondo comma, della Costituzione, sono attuati
secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio
1975, n. 382, ed alla legge 27
novembre 1976, n. 894.
Art. 2
Attribuzione
a province, comuni e comunità montane.
Ai comuni, alle
province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative
indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo
le vigenti disposizioni di legge.
Art. 3
Settori
del trasferimento e delle deleghe.
I trasferimenti e
le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti
settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali;
sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.
Negli articoli
seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola
«regione».
Art. 4
Competenze
dello Stato.
Lo Stato, nelle
materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni
amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di
indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste
dall'art. 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, e le funzioni,
anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali
e con la Comunità economica europea, alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza.
Le regioni non
possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro
competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e
degli atti di coordinamento di cui al comma precedente.
Il Governo della
Repubblica, tramite il commissario del Governo, impartisce direttive per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della
legge n. 382 del 22 luglio 1975.
Art. 5
Atti
delegati e sub-delegati - Comunicazioni.
Gli atti emanati
nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono
definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve
dare comunicazione al commissario del Governo.
Art. 6
Regolamenti
e direttive della Comunità economica europea.
Sono trasferite alle regioni in
ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni
amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità
economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo
Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.
In mancanza della
legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue
disposizioni.
Il Governo della
Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti
inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per
provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la
scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i
provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art. 7
Norme
regionali di attuazione.
Le regioni in
tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di
organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 117 della
Costituzione.
Le regioni possono altresì
emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed
altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato,
disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 8
Gestioni
comuni fra regioni.
Le regioni, per
le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono
addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma
consortile.
Le attività ed i
servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare
luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Art. 9
Polizia
amministrativa.
I comuni, le
province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di
polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o
trasferite.
Sono delegate
alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle
regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti
pubblici.
Art. 10
Classificazione
di beni o di opere.
Salvo diversa specifica
disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o
di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di
competenze tra Stato e regioni, si procede d'intesa con le regioni interessate.
Art. 11
Programmazione
nazionale e regionale.
Lo Stato
determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il
concorso delle regioni.
Le regioni
determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi
della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali
territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.
Nei programmi
regionali di sviluppo, gli interventi di competenza regionale sono coordinati
con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali
territoriali.
La programmazione
costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
TITOLO II
Ordinamento
ed organizzazione amministrativi
Capo I - Oggetto
Art. 12
Materie
del trasferimento.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie «ordinamento
di enti amministrativi dipendenti dalla regione» e «circoscrizioni comunali».
Capo II -
Ordinamento degli enti amministrativi locali
Art. 13
Ordinamento
degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non
territoriali.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «ordinamento degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione» concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la
soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di
cui al presente decreto.
Le funzioni
amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei
confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.
Art. 14
Persone
giuridiche private.
E' delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e
periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del
codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente
decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola
regione.
Art. 15
Acquisto
di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.
E' trasferito
alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto
di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti
e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato
l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art.
14.
Capo III -
Circoscrizioni comunali
Art. 16
Circoscrizioni
comunali.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «circoscrizioni comunali» concernono: la
determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative
denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a
variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti
patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.
La denominazione
delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della
Costituzione.
Fino all'entrata
in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
TITOLO III
Servizi
sociali
Capo I - Oggetto
Art. 17
Materie
del trasferimento.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui
all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza
pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e
professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali»,
come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.
Capo II - Polizia locale urbana e
rurale
Art. 18
Polizia
locale urbana e rurale.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale»
concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito
del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità
statali.
Art. 19
Polizia
amministrativa.
Sono attribuite ai comuni le
seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio
della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti
in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o
di materiali;
2) il rilascio
della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o
portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione
dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o
aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio
della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o
altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione
della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie,
feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per
aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di
audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per
pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti
ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui
all'art. 69;
7) i poteri in
ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici
di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per
alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè
o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale
pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni,
esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di
agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti
del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui
all'articolo 84;
11) le licenze di
esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di
produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i
provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle
manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza
temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la
registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari
e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore,
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza,
barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza
per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i
provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli
articoli 154 e 155;
17) la licenza di
iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la
dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata
in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli
comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle
funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di
pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo,
direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri
5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata
richiesta dello stesso (2).
Il diniego dei
provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13),
14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (2).
Art. 20
Controlli
di pubblica sicurezza.
Resta ferma la
facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere
in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad
autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare
sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
Art. 21
Regolamenti
comunali.
Il presidente della giunta
regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali
in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli
stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Capo III - Beneficenza pubblica
Art. 22
Beneficenza
pubblica.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le
attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i
destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie
determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche
di natura previdenziale.
Art. 23
Specificazione.
Sono comprese
nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività
relative:
a) all'assistenza
economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del
delitto;
b) all'assistenza
post-penitenziaria;
c) agli
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione
speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 24
Competenze
dello Stato.
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi
di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare
gravità o estensione;
2) gli interventi
di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di
eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente
al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione
e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e
per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi
di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente
istituiti;
4) i rapporti in
materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali,
nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità
assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di
carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e
gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei
CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente
punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.
Art. 25
Attribuzioni
ai comuni.
Tutte le funzioni
amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono
attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione.
La regione
determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali
adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di
cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della
Costituzione forme anche obbligatorie di
associazione fra gli stessi.
Gli ambiti
territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei
servizi sociali e sanitari.
Allorché gli
ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di
cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.
Le funzioni, il
personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati,
sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla
riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979
(3).
Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio
dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle
regioni, quattro dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre
dell'ANEA - Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un
rappresentante dell'UNEBA - Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza,
avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle
I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da
escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo
attività inerenti la sfera educativo-religiosa (3).
L'elenco di cui
al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma
di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le
forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a
comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt.
113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi
precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli
enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei
servizi disposte in attuazione del presente articolo (4).
Le attribuzioni
degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il
personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno
1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del
personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza
ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.
Fino all'entrata
in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria
delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata
separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B.
di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza
sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (4).
Art. 26
Attribuzioni
alla provincia.
La provincia
nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei
presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di
cui al precedente articolo.
Capo IV - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Art. 27
Assistenza
sanitaria ed ospedaliera.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera»
concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di
benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare,
tutte quelle che tendono:
a) alla
prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;
b) alla
riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e
sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi
civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;
c) alla
prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità,
dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
d) all'igiene
degli insediamenti urbani e delle collettività;
e) alla tutela
igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze
alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e
succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);
f) alle
autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali
nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al
rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e
vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione
alla vendita;
g) all'igiene e
alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) alla
promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema
informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del
servizio sanitario nazionale;
i) all'igiene e
assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e
post-universitaria;
l) all'igiene e
assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la
vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di
origine animale.
Sono inoltre
compresi nelle materie suddette:
a) i compiti
attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione
antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle
materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni
riservate allo Stato (5);
b) le funzioni
relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione
medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;
c) nel quadro
della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi
in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non
oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività
sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle
regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di
convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa
internazionale (5);
d) tutte le
funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici
dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari
istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti
di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del luogo nonché dei servizi dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario
delle condizioni del personale dipendente.
Sono altresì
comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti,
consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita
dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché
le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la
designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio
dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti
stessi di interessi finanziari dello Stato.
Fermo restando
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato
del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della
regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in
materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi
vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria.
Art. 28
Istituti
a carattere scientifico.
Il riconoscimento
del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo
Stato sentite le regioni interessate.
Spettano alle
regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che
svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse
esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se
si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei
confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi
personalità giuridica di diritto privato.
Continuano invece
ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al
regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina
dei componenti i relativi organi di amministrazione.
Il controllo
sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto
pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua
sede;
l'annullamento
delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è
consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle
finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la
sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 29
Vigilanza
e tutela degli enti ospedalieri.
Le regioni
disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti
ospedalieri che operano nel territorio della regione.
Fino a quando la
legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed
istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16
della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato
alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine
mauriziano.
Art. 30
Competenze
dello Stato.
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi
internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli
apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi
delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la
vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;
c) la produzione,
con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la
pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati
farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di
virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi
medico-chirurgici e di prodotti assimilati;
d) la
coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione,
la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione
e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti
permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione
degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a
involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) la
determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle
bevande alimentari;
h) la produzione,
la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre
sostanze pericolose;
i) i controlli
sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di
parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui
alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina
dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione
di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto
superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto
1973, n. 519;
p) la ricerca e
la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei
prodotti clinici;
q) la ricerca e
la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di
prodotti chimici;
r) la fissazione
dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sanitari;
s) la determinazione
dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per
operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle
professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;
t) gli ordini e i
collegi professionali;
u) il
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e
della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.
Art. 31
Funzioni
delegate.
E' delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi
delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b),
ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già
di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste
dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le
funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste
dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
Nel determinare i
criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere
particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il
disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed areoporti e posti di
confine;
b) i controlli
sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre
sostanze pericolose;
c) il controllo
dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle
sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività ambientale;
d) i controlli
sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la
prima infanzia e la cosmesi.
Il Ministero
della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di
vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per
esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive
per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.
Art. 32
Attribuzioni
dei comuni.
Sono attribuite ai comuni,
singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative
relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente
riservate allo Stato, alle regioni e alle province.
Spetta alla
regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi
degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni.
Le leggi
regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti
locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di
cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti
gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione
del presente articolo.
Si applica il
disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.
Art. 33
Attribuzioni
della provincia.
La provincia
nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei
presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui
al quarto comma del precedente articolo.
Art. 34
Attribuzioni
aggiuntive.
Le funzioni
amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle
regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di
istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza sono attribuite
rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1° gennaio
1979.
Capo V - Istruzione artigiana e professionale
Art. 35
Istruzione
artigiana e professionale.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «istruzione artigiana e professionale»
concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al
perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale, per
qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la
formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a
riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'attività
privata di istruzione artigiana e professionale.
Art. 36
Specificazione.
Sono in
particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente
articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori
socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione
degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426; alla formazione e
all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione
professionale di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti
disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa
del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri
scuola di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni;
all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive
modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio
Catone.
Resta ferma la
competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al
finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per
ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 37
Istituti
di istruzione professionale.
Le istituzioni di
istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di
studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalità giuridica di diritto
pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte
statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Art. 38
Collaborazione
tra regione, enti locali e Stato.
Per lo
svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito
alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle
attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero
della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli
scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
A tal fine
verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali
territoriali con i competenti organi dello Stato.
In esse verranno
stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i
soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le
pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
Art. 39
Consorzi
per l'istruzione tecnica.
I consorzi per
l'istruzione tecnica sono soppressi. Le relative funzioni, i beni del personale
sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento
scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Art. 40
Competenze
dello Stato.
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza
sull'osservanza della legislazione sociale;
2) l'attività di
formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi
assimilati, e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le
aziende autonome, per i propri dipendenti.
Art. 41
Formazione
professionale.
Sono abrogate le lettere d) ed e)
dell'art. 1, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Non possono
essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalità
inerenti all'attività di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo
che per attività di studio, ricerca e sperimentazione.
Gli enti
pubblici, per svolgere attività volontaria inerente all'istruzione
professionale devono ottenere l'assenso della regione competente, salvo che si
tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.
Capo VI - Assistenza scolastica
Art. 42
Assistenza
scolastica.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte
le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi,
a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se
adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci
e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni
suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari.
Art. 43
Competenze
dello Stato.
Restano ferme le
competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e
le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e
pedagogiche dei medesimi.
Art. 44
Opere
universitarie.
Sono trasferite
alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative
esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli
studenti universitari.
Sono trasferiti
alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle
opere universitarie di cui all'art. 189 del
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni.
Il trasferimento
è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in
mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei
beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro
per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.
Art. 45
Attribuzioni
ai comuni.
Le funzioni
amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono
secondo le modalità previste dalla legge regionale.
I patronati
scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed
i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con
proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e
del personale.
I consorzi di
patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i
servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Nel termine di cui al comma
precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed
al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione
promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
Art. 46
Istituzione
delle scuole statali.
L'istituzione
delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli
organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni
interessate sull'ordine di priorità ai fini della loro attività di programmazione
regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.
Capo VII - Beni culturali
Art. 47
Musei
e biblioteche di enti locali.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «musei e biblioteche di enti locali»
concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la
conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei,
delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle
biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad
altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di
interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre
istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e
divulgativa organizzata nel loro ambito.
Sono comprese tra
le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e
periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche
del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione
permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il
personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai
comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
Art. 48
Beni
culturali.
Le funzioni
amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico,
monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge
sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Art. 49
Attività
di promozione educativa e culturale.
Le regioni, con
riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività
di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità
regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni,
fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di
associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di
enti locali o di consorzi di enti locali.
Le funzioni delle
regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e
cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi
settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative concernenti le istituzioni culturali di
interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente
alla comunità regionale.
L'individuazione
specifica di tali istituzioni è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri competenti, previa intesa con le regioni interessate.
TITOLO IV
Sviluppo
economico
Capo I OGGETTO
Art. 50
Materie
di trasferimento
Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle
materie "fiere e mercati", "turismo ed industria
alberghiera", "acque minerali e termali", "cave e
torbiere", "artigianato", "agricoltura e foreste",
come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni.
Capo II FIERE E MERCATI
Art. 51
Fiere
e mercati
Le funzioni
amministrative relative alla materia "fiere e mercati" concernono
tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione,
l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e
mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati
all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti
ittici.
Art. 52
Attività
commerciali.
Ferme restando le
funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli
indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle
funzioni amministrative relative:
a) ai
distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai
pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
b) alla vigilanza
sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura,
tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati;
c) all'attività
dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del
sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979.
Le regioni possono altresì
svolgere in sede locale attività integrativa in tema di promozione
dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio nonché
assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre del settore del
commercio.
Art. 53
Competenze
dello Stato
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti
fiera internazionale di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni
già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura
internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato; 2) le
esposizioni universali; 3) la formazione e la tenuta del calendario delle
fiere, sentite le regioni.
Art. 54
Attribuzioni
ai comuni.
Sono attribuite
ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza
sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi
al consumo;
b) alla
istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto
ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del
bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla
produzione;
d) alla
fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di
apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di
alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni
amministrative;
e)
all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano
attività all'ingrosso fuori dei mercati;
f)
all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di
criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori
di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle
autostrade;
g)
all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste.
Art. 55
Disposizioni
in materia di mercati.
Sono soppressi i
pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle
proposte di comuni in merito:
a) alla chiusura
settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga
della medesima;
b)
all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio;
c)
all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti.
Capo III - Turismo ed industria alberghiera
Art. 56
Turismo
ed industria alberghiera.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «turismo ed industria alberghiera»
concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private
riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei
connessi aspetti ricreativi, e dell'industria alberghiera, nonché gli enti e le
aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
Le funzioni
predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli
impianti, i servizi complementari all'attività turistica;
b) la promozione
di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed
attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei
giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le
attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni
livello e le relative attività promozionali.
Per gli impianti
e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza
tecnica del CONI;
c) la vigilanza
sulle attività svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per
quanto riguarda le attività turistico-ricreative, dagli automobil club
provinciali.
L'art. 1, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, è
così modificato:
«Fino a quando
con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo,
spettano alle regioni i poteri di nomina dei collegi dei revisori degli enti
con finalità turistiche, salva la designazione da parte del Ministro per il
tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli
enti di interessi finanziari dello Stato».
Art. 57
Ente
nazionale italiano per il turismo
Ferma restando la
competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e nei limiti fissati da
quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, per la propaganda all'estero
delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie di ciascuna regione,
le regioni si avvalgono dell'Ente nazionale italiano per il turismo per
l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di
promozione turistica all'estero. Fino a quando l'ENIT non sarà diversamente
riorganizzato, il consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, modificato dalla legge 2
agosto 1974, n. 365, è integrato di quattro rappresentanti designati dall'ANCI,
di due rappresentanti designati dall'UPI e di un rappresentante designato
dall'UNCEM. Alla scadenza del consiglio di amministrazione cessano di farne
parte i rappresentanti di cui all'art. 5, lettere d), e) ed i), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1401, e successive modificazioni
(1).
--------- (1)
Comma abrogato dall'art. 46, comma 6, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 58
Competenze
dello Stato
Sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti: 1) il parere del Ministero delle finanze
ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio
relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo,
nonchè della determinazione delle località di interesse turistico; 2) il nulla
osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o
giuridiche straniere, sentite le regioni; 3) la istituzione e gestione di
uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonchè
gli uffici turistici stranieri e di frontiera; 4) la vigilanza sull'organo
centrale del Club alpino italiano e dell'Automobile club d'Italia e sull'Ente
nazionale italiano per il turismo.
Art. 59
Demanio
marittimo, lacuale e fluviale
Sono delegate
alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree
demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e
fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e
ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello
Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia
doganale. La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree
di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza
dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione
della aree predette è effettuata, entro il 31 dicembre 1978, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la
difesa, per la marina mercantile e per le finanze, sentite le regioni
interessate. Col medesimo procedimento l'elenco delle aree predette può essere
modificato.
Art. 60
Attribuzioni
ai comuni.
Sono attribuite
ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione, le funzioni
amministrative in materia di:
a) promozione di
attività ricreative e sportive;
b) gestione di
impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi alpini,
campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Capo IV - Acque minerali e termali
Art. 61
Acque
minerali e termali.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «acque minerali e termali» concernono la
ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle
attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario,
fermo restando quanto previsto dal precedente art. 30, lettera u), per il
riconoscimento delle acque.
Capo V - Cave e torbiere
Art. 62
Cave
e torbiere
Le funzioni amministrative
relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le attività
attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative,
oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della repubblica 14
gennaio 1972, n. 2, comprendono: a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e
ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di
competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di
escavazione; b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e
torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale; c)
l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri
marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443; d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave
della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nè dai decreti emanati ai
sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto. Sono trasferite alle regioni le
funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle
norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonchè le
funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al
Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302. Le regioni,
per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi
del Corpo nazionale delle miniere.
Capo VI - Artigianato
Art. 63
Artigianato.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «artigianato» concernono le attività
attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la
disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane
individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle
stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni
suddette comprendono anche le funzioni esercitate dalle camere di commercio in
materia di artigianato, le funzioni di promozione della cooperazione tra
imprese artigiane, nonché:
a) le funzioni
esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
b) l'approvazione
e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e
dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e
secondo le norme della C.E.E.;
c) le funzioni
relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale,
dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e
cancellazione, da operarsi finché le leggi regionali non diano diversa
disciplina alla materia.
Sono inoltre
delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i
prodotti dell'artigianato.
Sono attribuite
ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione:
a) gli atti di
istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane;
b)
l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese
artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale.
Il consiglio
generale e il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle
imprese artigiane sono integrati rispettivamente da tre e due membri in
rappresentanza delle regioni, nominati con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 64
Camere
di commercio.
Sono di competenza
delle regioni le funzioni amministrative attualmente esercitate dalle camere di
commercio nelle materie trasferite o delegate dal presente decreto.
Le funzioni
istituzionali e le restanti funzioni amministrative saranno esercitate dalle
camere di commercio sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale
e del relativo finanziamento.
Le funzioni di
cui al primo comma continuano ad essere esercitate dalle camere di commercio
fino al 31 dicembre 1978 e successivamente finché le leggi regionali non
disciplineranno la materia.
La legge di
riforma dell'ordinamento degli enti locali territoriali individuerà quali
funzioni trasferite o delegate alle regioni devono essere attribuite agli enti
locali territoriali.
I presidenti
delle camere di commercio scadono dal loro ufficio il 31 dicembre 1977. Fino
alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente secondo comma,
il presidente della camera di commercio è nominato dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e le foreste, di intesa con il presidente della giunta regionale.
Capo VII - Consorzi industriali
Art. 65
Consorzi
industriali
Ferme restando le
funzioni amministrative trasferite alle regioni relativamente ai piani regolatori,
spettano alle regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto di
consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni
esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le
province, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e
aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi
insediamenti industriali fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della
legge 2 maggio 1976, n. 183.
Capo VIII - Agricoltura e foreste
Art. 66
Agricoltura
e foreste
Le funzioni
amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le
coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi
specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi
operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta
fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di
utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione,
trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e
zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli
interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata;
le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli
operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di
interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le
altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio
armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della
natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle
zone umide. Le funzioni predette comprendono anche: a) la propaganda per la
cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione
socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale
degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore
agricolo e forestale; b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle
strutture fondiarie; c) gli interventi di incentivazione e sostegno della
cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione
ed il commercio dei prodotti agricoli; d) il miglioramento e incremento
zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali
e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; e) ogni
altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e
regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le
regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla
ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla
coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate. Sono
delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567. Sono trasferite alle regioni
tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici,
allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla
destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da
affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento
delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono
altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi
periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi
civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal
regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge
16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente
della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle
regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonchè
le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I
provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa
intesa tra loro, dalle regioni interessate.
Art. 67
Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli
Sono altresì
trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici
concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la
conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la vendita di prodotti
agricoli e zootecnici, nonchè per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di
interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in
comune, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, le regioni provvedono
nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indirizzo o
coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse
nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati
in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di
cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni sono sentite
sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono
tenuti a presentare al Parlamento nonchè sui pareri e le direttive del CIPE a
tali enti.
Art. 68
Aziende
di Stato per le foreste demaniali
L'Azienda di
Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda
sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal
trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della
difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del
Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non
superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti
il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici,
sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate
entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri
per l'agricoltura e le foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono
essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza
regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati,
previa identificazione da effettuare entro il 31 dicembre 1978, da parte della
commissione di cui all'art. 113. Sono parimenti trasferiti alle regioni i
rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte
dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti
e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei
beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai
fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle
eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di
gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite
convenzioni.
Art. 69
Territori
montani, foreste, conservazione del suolo
Sono delegate
alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente
la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di
rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme
di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno
stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art.
16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28
della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni
esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di
commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori
montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le
proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di
determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo
Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino
comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei
beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali
costituite a norma dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma
delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano
programmi per la gestione del patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri
enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti
dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di
attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge
1° marzo 1975 n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono
predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni
provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la
competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le
regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del
Corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni
concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le
opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonchè le funzioni
relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle
camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione
idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più
regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto
stabilito dall'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano
fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà
stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresì
provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il
rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.
Art. 70
Calamità
naturali
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a
calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui
alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete
altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la
delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di
provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta
legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì
trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva
delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità
naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti
l'ordinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi
associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo
di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello Stato
relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale
calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla determinazione della
spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle
regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 71
Competenza
dello stato
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) le attività
di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della
produzione agricola e forestale; b) gli interventi di interesse nazionale per
la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli
approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e
informazione di mercato a livello nazionale e internazionale; c) la ricerca e
la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione
agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e
zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte
alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante
apposite convenzioni; d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di
libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la
unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di
qualità nonchè la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e
delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la
omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; e) il
fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche
relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la
ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate; f) la formazione
della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di
protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi; g) il
reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello
Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'art.
11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 11; h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di
agricoltura e foreste; i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici,
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766. In sede di programmazione nazionale
per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti
agricoli e della politica dell'alimentazione, sono determinati gli indirizzi
produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli
massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di
mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive
comunitarie, nonchè il coordinamento finanziario degli interventi regionali con
quelli nazionali attinenti ai mercati. Il comitato di amministrazione della Cassa
per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto
ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni,
nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su
designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
Art. 72
Promozione
e agevolazione di produzioni agricole
Sono altresì
trasferite le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela
igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo
sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola,
le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e
della canapa. Sono trasferite alle regioni le funzioni di promozione e di agevolazione
delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze
dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il
relativo approvvigionamento anche all'estero nonchè per l'attività necessaria
di ricerca e sperimentazione.
Art. 73
Consorzi
di bonifica
Fermi restando i
poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite
alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di
bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di
consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le
regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto. La classificazione,
declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di
bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel
territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica
e di programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio
di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono
sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio
comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese
intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le
norme di funzionamento dell'ufficio, nonchè le modalità del concorso della
regione nel finanziamento dell'ufficio e nell'attribuzione al medesimo del
personale necessario. Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni
svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 74
Difesa
contro le malattie delle piante coltivate
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa
contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi
degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonchè le funzioni
e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. Le regioni
esercitano tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo
Stato. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni di controllo delle
produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza
della razza, germinabilità, energia germativa, provenienza, stato
fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varietà di
sementi elette.
Art. 75
Incremento ippico
Sono comprese tra
le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti
l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento
del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni,
nonchè gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
Art. 76
Assistenza
agli utenti di motori agricoli
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori
agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori
per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonchè i
servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze
riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per
l'agricoltura. Le regioni conferiscono la qualifica di utente di motore
agricolo e provvedono alla disciplina amministrativa del settore. Ferme
restando le competenze degli UTIF, sono delegate alle regioni le funzioni dei
comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive
modificazioni.
Art. 77
Funzioni
delegate
È delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione
e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati
sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione
dei mercati che non siano riservati all'AIMA; c) la vigilanza sulla tenuta dei
registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli
funzionali; d) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e
delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad
adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle
denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.
Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione
delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Art. 78
Attribuzioni
dei comuni
Sono attribuite
ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione le funzioni
amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con
la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di
uso civico e di demanio armentizio.
TITOLO V
Assetto
ed utilizzazione del territorio
Capo I - Oggetto
Art. 79
Materia
del trasferimento.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di
cui all'art. 1 nelle materie «urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di
interesse regionale», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale», «navigazione e porti lacuali», «caccia», «pesca nelle acque
interne», come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo
territorio.
Capo II - Urbanistica
Art. 80
Urbanistica
Le funzioni
amministrative relative alla materia "urbanistica" concernono la
disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e
di trasformazione del suolo nonchè la protezione dell'ambiente.
Art. 81
Competenze
dello Stato
Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a)
l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento
alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla
tutela ambientale ed ecologica del territorio nonchè alla difesa del suolo (1);
b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche
e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni
delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere
destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione
interessata (2). La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche
di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti,
per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se
difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici
ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le
regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui
territorio sono previsti gli interventi (2). Se l'intesa non si realizza entro novanta
giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in
difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici si provvede sentita la
commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del
Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di
investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono
comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le
regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al
quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a
norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e
sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per
le servitù militari. ---------- (1) Lettera abrogata dall'art. 52, comma 4,
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. (2) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383.
Art. 82
Beni
ambientali
Sono delegate
alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto
attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La
delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti: a)
l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali
approvate dalle regioni; b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta
per le loro modificazioni; c) l'apertura di strade e cave; d) la posa in opera
di cartelli o di altri mezzi di pubblicità; e) la adozione di provvedimenti
cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi; f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle
sanzioni amministrative; g) le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29
novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei. Le notifiche di
notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in
base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o
modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali
(1). Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o
disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili
come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli
elenchi (1). Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati
sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati
sul laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di
cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la
parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i
ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,
nonchè i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da
foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle università
agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i
vulcani; m) le zone di interesse archeologico (2). Il vincolo di cui al
precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti
ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.
865 (2). Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui
al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (2). Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del
5° comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia
(2). L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono
contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto
termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere
l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si
pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla relativa comunicazione (2). Qualora la richiesta di
autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o
negare, entro sessanta giorni, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale
(2). Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, prevista dal precedente 9° comma, è rilasciata sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2). Non è richiesta l'autorizzazione
di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici, nonchè per l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio
(2). Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al 5° comma
del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i
beni culturali e ambientali (2). ---------- (1) Comma abrogato dall'art. 166, comma
1, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. (2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27
giugno 1985, n. 312 e successivamente abrogato dall'art. 166, comma 1, D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 83
Interventi
per la protezione della natura
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la
protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. Per quanto riguarda i
parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina
generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità
montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con
legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. Sino all'entrata in vigore
della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei
parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione
territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà
per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve
naturali e parchi di carattere interregionale. E' fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,
relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.
Capo III - Tranvie e linee
automobilistiche di interesse regionale
Art. 84
Tranvie
e linee automobilistiche di interesse regionale.
Le funzioni
amministrative relative alle materie tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale concernono i servizi pubblici di trasporto di persone e merci
(esclusi gli effetti postali) esercitati con linee tranviarie, metropolitane,
filoviarie, funicolari e funiviari di ogni tipo, automobilistiche (anche
sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle
ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21
dicembre 1931, n. 1575), anche se la parte non prevalente del percorso si
svolge nel territorio di un'altra regione.
Le modalità di
svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma che si
svolgono parzialmente in altre regioni finitime, sono stabilite d'intesa con le
regioni nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi
pubblici di trasporto.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative relative al personale dipendente da
imprese concessionarie di autolinee.
Art.
85
Trasferimento
alle regioni.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei
regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.
Restano di
competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale
nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai
sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere
interregionale.
Art. 86
Funzioni
delegate.
E' delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee
ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da
effettuarsi con l'assegno delle regioni interessate previo il risanamento
tecnico ed economico a cura dello Stato.
E' delegato alle
regioni, con l'assegno delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili all'integrazione
della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti.
[Le regioni
partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli
destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici
dello Stato] (6).
E' delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti
alle linee di navigazione interna.
Capo IV - Viabilità, acquedotti e
lavori pubblici di interesse regionale
Art. 87
Viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «viabilità acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale» concernono: le strade e la loro classificazione, escluse
le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le
opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica,
che si eseguono nel territorio di una regione.
D'intesa tra
Stato e regioni le strade statali possono essere classificate come regionali e
viceversa.
Art. 88
Competenze
dello Stato.
Sono di competenza statale le
funzioni amministrative concernenti: 1) le opere marittime relative ai porti di
cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente
interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonchè
per la difesa delle coste (1); 2) le opere idrauliche di prima categoria
nonchè, fino all'esperimento delle procedure di cui al successivo art. 89,
quelle di seconda categoria; 3) le opere per le vie navigabili di prima classe;
4) le opere concernenti le linee elettriche relative agli impianti elettrici
superiori a 150 mila volts; le opere relative alla ricerca, coltivazione,
deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse
energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente art. 81, secondo
comma e seguenti; 5) le opere aeroportuali che non riguardano aerodromi
esclusivamente turistici; 6) le costruzioni ferroviarie non metropolitane; 7)
l'esecuzione di opere concernenti i servizi, il demanio ed il patrimonio dello
Stato, l'edilizia universitaria nonchè la costruzione di alloggi da destinare a
dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio; 8)
l'edilizia di culto; 9) gli interventi straordinari nelle opere di soccorso
relativo a calamità di estensione e di entità particolarmente gravi, nei casi
in cui si operi in regime commissariale ai sensi della legge sulla protezione
civile; 10) le opere di ripartizione di danni bellici; 11) la determinazione di
criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la
salvaguardia della incolumità pubblica e per la realizzazione di esigenze
unitarie di ordine tecnologico e produttivo; 12) le acque pubbliche nei limiti
di cui al successivo art. 90; 13) la programmazione nazionale e la ripartizione
sulla base fra le regioni del fondo nazionale per gli interventi di edilizia
residenziale pubblica, la previsione di programmi congiunturali di emergenza,
nonchè la determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la
fissazione dei canoni.
--- (1) Numero così sostituito
dall'art. 5, L. 28
gennaio 1994, n. 84.
Art. 89
Opere idrauliche
Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni,
delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione
può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche
relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni.
Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali si
provvederà in sede di legge di riforma dell'amministrazione dei lavori
pubblici. In mancanza di tale legge le funzioni sono delegate, a far data dal
1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di
programmi fissati e coordinati dai competenti organi statali. Fino alla data
predetta i programmi di intervento vengono predisposti dal Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e
d'intesa con le regioni interessate. Restano ferme le competenze relative ai
bacini interregionali trasferite alle regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.
Con decorrenza del 1° gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria sono
attribuite alle regioni.
Art. 90
Acque
Tutte le funzioni relative alla
tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle
funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle
regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia
generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. In particolare
sono delegate le funzioni concernenti: a) gli aggiornamenti e le modifiche del
piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse idriche
destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori
regionali, nonchè l'utilizzazione delle risorse stesse; b) gli interventi per
la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto non
compresi tra quelli trasferiti ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8; c) l'imposizione e la determinazione delle tariffe di
vendita delle acque derivate o estratte, nell'ambito delle direttive statali
sulla determinazione dei prezzi alla produzione o al consumo; d) la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le
funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo; e) la pulizia
delle acque. Nelle materie precedenti le regioni possono emanare, a far tempo
dal 1° gennaio 1979, ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione,
norme per stabilire particolari condizioni e modifiche nell'esercizio delle
concessioni di derivazioni di acque pubbliche, che consentano la realizzazione
di usi multipli delle acque per l'attuazione dei programmi o per il
raggiungimento di speciali obiettivi fissati nell'esercizio di funzioni
trasferite o delegate, che siano compatibili con la destinazione della
concessione della produzione di energia elettrica.
Art. 91
Competenze
dello Stato
Sono riservate allo Stato, oltre
alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore
della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la
dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli
elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli
elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio
relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni
interessate; 2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque
pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e
al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per
le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque; 3) il
censimento nazionale dei corpi idrici; 4) l'imposizione dei vincoli, gli
aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che
comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovrà sentire le regioni interessate a
tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o
per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di
funzioni trasferite o delegate; dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte
avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le
esigenze prospettate; 5) la individuazione di bacini idrografici a carattere
interregionale, sentite le regioni interessate; 6) l'utilizzazione di risorse
idriche per la produzione di energia elettrica (1). ---------- (1) Con sentenza
n. 260 del 12 giugno 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non
esclude dalla riserva dello Stato le funzioni amministrative concernenti le
"piccole deviazioni" di acque pubbliche.
Art. 92
Funzioni
delegate.
E' delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali
e periferici dello Stato in materia di:
a) ricostruzione
dei beni distrutti da eventi bellici, esclusi quelli di proprietà dello Stato;
b) attuazione dei
piani di ricostruzione.
Art. 93
Edilizia
residenziale pubblica.
Sono trasferite
alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione
regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di
interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia
convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni
connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresì
trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere
alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da
esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle
autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i
suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le
funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi
alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a
dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le
funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre
1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166, eccettuate quelle relative
alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma,
del presente decreto.
Art. 94
Ulteriori
trasferimenti in materia di edilizia pubblica.
Sono inoltre
trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate
dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al
regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
E' trasferita la
funzione relativa alla determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle
abitazioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni.
Sono altresì
trasferite le funzioni amministrative svolte dalle commissioni di vigilanza per
l'edilizia economica e popolare previste dell'art. 129 del regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. Le commissioni continuano a svolgere
tali funzioni nell'attuale composizione, fino a diversa disciplina della
materia nell'ambito di apposita normativa statale di principio.
Sono infine
trasferite ai sensi dell'art. 109 del presente decreto le funzioni dirette ad
agevolare l'accesso al credito nella materia di cui ai precedenti articoli, ivi
comprese quelle concernenti la erogazione di contributi in conto capitale o nel
pagamento degli interessi, la prestazione delle garanzie ed i rapporti con gli
istituti di credito.
Art. 95
Attribuzioni
ai comuni.
Le funzioni
amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione
di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze
di servizio.
Art. 96
Attribuzioni
delle province.
Sono attribuite
alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea
della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi
dell'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
fermi restando i poteri del prefetto previsti dallo stesso articolo per motivi
di pubblica sicurezza e di esigenze militari; la disciplina del transito
periodico di armenti e greggi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica; la vigilanza e l'autorizzazione delle
scuole per conducenti di veicoli a motore, ai sensi dell'art. 84 D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393.
Sono delegate alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il
coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle
funzioni disciplinate dagli artt. 3 e 4,
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;
b) le attività
istruttorie relative alla tenute dell'albo provinciale degli autotrasportatori
di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province.
Le funzioni di
cui al primo comma saranno esercitate dalla provincia sulla base delle disposizioni
contenute nella legge di riforma degli enti locali territoriali e, in mancanza,
dal 1° gennaio 1980.
Capo V - Navigazione e porti lacuali
Art. 97
Navigazione
e porti lacuali.
Le funzioni
amministrative relative alla materia «navigazione e porti lacuali» concernono
la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i
porti lacuali e di navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla
navigazione ed ai porti lacuali ed interni.
Le predette
funzioni comprendono tra l'altro l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei
porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso
di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi
ed il rilascio del certificato di navigabilità, nonché enti, istituti ed
organismi operanti nel settore. Sono altresì comprese le funzioni
amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie
operanti in questa materia.
Art. 98
Gestioni
comuni.
Le funzioni
amministrative di cui al precedente articolo quando sono interessati i servizi
in territori finitimi di più regioni, sono esercitate mediante intesa tra le
regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.
La gestione
governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene
trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico
ed economico a cura dello Stato.
Resta salva la
competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la
navigazione sul lago Maggiore.
Capo VI CACCIA
Art. 99
Caccia
Le funzioni amministrative
relative alla materia "caccia" concernono: l'esercizio della caccia,
la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di
produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio
della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per
il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del
patrimonio zootecnico. Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina
dell'attività e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei
titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica,
l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni
pubbliche. Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori
ed i concessionari di bandite e riserve di caccia. Alle regioni spetta di
promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la
sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e
la repressione della caccia di frodo.
Capo VII - PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 100
Pesca
nelle acque interne
Le funzioni
amministrative relative alla materia "pesca nelle acque interne"
concernono la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, gli usi civici,
l'esercizio della pesca, il rilascio della licenza, la piscicoltura e il
ripopolamento, lo studio e la propaganda, i consorzi per la tutela e
l'incremento della pesca. Le regioni promuovono la ricerca e la sperimentazione
nel settore. Le concessioni a scopo di piscicoltura nelle acque interne, ove
riguardino acque del demanio dello Stato, sono rilasciate dalle regioni previo
parere del competente organo statale. Sono altresì trasferite le funzioni
relative alla pesca nelle acque del demanio marittimo interno, così come
delimitato dall'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. I diritti esclusivi di pesca del demanio
statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
Capo VIII - TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI
INQUINAMENTI
Art. 101
Funzioni
amministrative trasferite
Sono trasferite
alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene
del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico,
compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. Il
trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti: a) la disciplina
degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e
depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili; b)
la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene
del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani industriali; c) la tutela dell'inquinamento atmosferico
ed idrico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con
esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari; d) il controllo e la
prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonchè
quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attività
trasferite alle regioni; e) la formazione professionale degli addetti alla
gestione degli impianti termici. Sono inoltre trasferite alle regioni le
funzioni statali relative ai comitati regionali per l'inquinamento atmosferico,
che potranno essere integrati nella loro composizione e nelle loro funzioni
anche con riferimento alle funzioni regionali in materia di igiene acustica,
idrica del suolo; nonchè la commissione provinciale per la protezione sanitaria
della popolazione dai rischi delle radiazioni, di cui all'art. 89 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 102
Competenze
dello Stato
Ferme restando le
competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione
dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni
inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; 2) il coordinamento
dell'attività di ricerca e sperimentazione tecnica scientifica; 3) la
rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle
tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti; 4) la
determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo
dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento
delle attività delle regioni; 5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi
previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, da adottare d'intesa con le
regioni interessate; 6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumità
pubblica; 7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad
eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma; 8) l'inquinamento
acustico da sorgenti mobili connesse alle attività, opere o servizi statali; 9)
il rilascio e la revoca del patentino di cui all'articolo 16 della legge 13
luglio 1966, n. 615; 10) la protezione dell'inquinamento radioattivo derivante
dall'impiego di sostanze radioattive, nonchè dalla produzione e dall'impiego
dell'energia nucleare.
Art. 103
Funzioni
delegate
È delegato alle
regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali
dello Stato concernenti la disciplina nell'ambito delle direttive statali,
degli scarichi effettuati in mare, comunque provenienti dal territorio
costiero, con esclusione delle funzioni strettamente connesse alla disciplina
della navigazione.
Art. 104
Attribuzioni
agli enti locali
Sono attribuite
ai comuni le funzioni amministrative concernenti: il controllo
dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in
sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico od acustico prodotto da
auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e
la prevenzione delle emissioni sonore. Sono attribuite alla provincia le
funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli
impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti; la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico e la gestione dei servizi di rilevazione delle
emissioni e di controllo degli impianti industriali. Le funzioni attribuite ai
comuni ed alle province dai commi precedenti saranno esercitate sulla base
delle disposizioni contenute nella legge di riforma degli enti locali
territoriali e, comunque, dal 1° gennaio 1980. Restano ferme sino a quella data
le competenze oggi spettanti ai comuni ed alle province.
Art. 105
Utilizzazione
di uffici ed organi tecnici
Finchè le regioni
e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici
specificamente competenti, si avvalgono degli organi ed uffici tecnici statali
centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di
tutela dagli inquinamenti. Per l'esercizio delle funzioni delegate nella
suddetta materia, le regioni e gli enti locali devono avvalersi degli organi ed
uffici tecnici statali.
TITOLO VI
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 106
Espropriazione
per la pubblica utilità
Sono comprese le
funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie
indicate nel presente decreto anche quelle concernenti i procedimenti di
espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed
urgenza dei lavori e le occupazioni temporanee e d'urgenza. Restano di
competenza dello Stato le funzioni amministrative, di cui al comma precedente,
per le opere pubbliche la cui esecuzione è di sua spettanza. Sono attribuite ai
comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e
d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di
pubblica utilità la cui esenzione è di loro spettanza.
Art. 107
Organi
tecnici dello Stato
Le regioni possono avvalersi,
nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o
organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a far
parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne
disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di
cui al comma precedente, ad essi appartenenti. Le regioni possono avvalersi del
patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale
disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione
dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso
di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e
regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 108
Consiglio
superiore dei lavori pubblici
Le regioni
possono avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per tutte le funzioni attribuite allo
stesso dalle leggi dello Stato e delle regioni.
Art. 109
Agevolazioni
di credito.
Sono comprese fra le funzioni
amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente
decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare
l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la
competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli
istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi
praticabili dagli istituti.
La determinazione
dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai
sensi dell'art. 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento
di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei
criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di
prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di
concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di
competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione
definiti in sede statale o comunitaria.
Art. 110
Fondi
nazionali di rotazione
I fondi nazionali
di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio
1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della
legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui
fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in
conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo.
Art.
111
Trasferimento
di uffici dello Stato.
Sono trasferiti
alle regioni, nel cui territorio sono stabiliti, gli uffici dello Stato
indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
L'esercizio delle
funzioni amministrative che continuano ad essere attribuite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti agli uffici di cui al comma precedente, quali organi dello
Stato, in materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto, è
delegato alle regioni, se non diversamente disposto dal presente decreto.
Art. 112
Personale
statale assegnato alle regioni.
Il personale statale di ruolo e
non di ruolo, compresi gli operai, in servizio non temporaneo alla data del 24
febbraio 1977 presso gli uffici periferici trasferiti alle regioni a norma del
presente decreto è messo a disposizione delle regioni stesse rispettivamente
competenti per territorio.
Gli ulteriori
contingenti di personale appartenenti alle singole amministrazioni statali in
servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da
quelli di cui al primo comma, da mettere a disposizioni delle regioni in
relazione alle funzioni trasferite o delegate dal presente decreto, sono
determinati, entro il 31 dicembre 1977, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro
per il tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa
con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281. Col medesimo
decreto detto personale è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle
richieste formulate da ciascuna di esse.
Il personale
appartenente ad uffici non trasferiti alle regioni ma che svolge funzioni amministrative
trasferite, nel termine indicato nel comma precedente, è messo a disposizione
di ciascuna regione previo assenso degli interessati.
L'amministrazione
di provenienza, in caso di insufficienza del numero dei dipendenti
consenzienti, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
mette a disposizione di ciascuna regione i dipendenti che hanno fatto domanda
con precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni connesse con quelle
trasferite, tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. In mancanza o nell'insufficienza di domande le amministrazioni provvedono
d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione di
ciascuna regione i dipendenti che risultano in possesso di minori titoli fra
quelli indicati nell'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al personale
contemplato dal presente articolo che viene destinato ad ufficio in sede
diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, anche a domanda,
competono le indennità e i rimborsi connessi al trasferimento in base alla
normativa vigente per i dipendenti statali.
Art. 113
Enti
nazionali ed interregionali.
Gli enti
nazionali ed interregionali, che operano in tutto o in parte nelle materie
contemplate dal presente decreto e per le quali le funzioni amministrative sono
trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi degli
articoli precedenti indicati nella tabella B, compresa l'annotazione finale,
allegata al presente decreto, sono sottoposti alla seguente procedura, rivolta
preliminarmente anche ad accertare se siano pubblici o privati.
Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il legale
rappresentante di ciascun ente comunica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla presidenza della Commissione parlamentare per le questioni
regionali ed alla presidenza di ciascuna regione, tutti gli elementi utili alla
individuazione delle funzioni esercitate, con specifico riferimento a quelle
svolte nel territorio di ciascuna regione, nonché dei beni e del personale,
distinti per qualifica e per funzioni, e delle entrate con specifica
indicazione della loro natura.
Entro i
successivi 30 giorni le regioni, anche in assenza della comunicazione di cui al
precedente comma, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri indicando espressamente gli enti che, a loro giudizio, svolgono
funzioni integralmente comprese in quelle che il presente decreto trasferisce o
delega alle regioni o attribuisce agli enti locali nonché le funzioni svolte in
materia di competenza regionale o locale dagli enti che siano titolari anche di
funzioni statali residue.
Entro i
successivi 45 giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
della commissione tecnica di cui al terzultimo comma, sottopone alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali schemi di decreto relativi
sia agli enti che svolgono funzioni integralmente trasferite, delegate o
attribuite alle regioni o agli enti locali e sia agli enti che svolgono anche
funzioni residue, indicando specificatamente, per queste ultime, la parte di
beni, di mezzi finanziari e di personale di cui non si propone il trasferimento
alle regioni o agli enti locali.
Entro i
successivi quarantacinque giorni la Commissione parlamentare per le questioni
regionali esprime le proprie osservazioni in relazione a ciascuno degli enti.
Acquisite le
osservazioni della Commissione parlamentare il Governo adotta, su conforme
parere della commissione di cui al terz'ultimo comma, distinti decreti per
ciascun ente.
Il decreto
contiene l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui al
presente decreto, l'individuazione dei beni e del personale indispensabili
all'espletamento delle funzioni residue dell'ente, l'indicazione dell'ammontare
complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni
trasferite o delegate, ivi comprese le spese generali di amministrazione, o una
quota di esse nel caso all'ente residuino altre funzioni. Il decreto
attribuisce altresì alle regioni i beni e il personale ad esse spettanti.
Nel caso di enti
pubblici per i quali sia stata accertata l'insussistenza di funzioni residue il
decreto ne dichiara l'estinzione.
Il decreto
dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue
all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorché la
commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare
per le questioni regionali, abbiano accertato:
1) la non
economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in
relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa
pubblica;
2) la non
convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita,
continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da
altri enti similari (7).
Il trasferimento
delle funzioni degli enti di cui al presente articolo decorre dal 1° aprile
1978.
In ogni caso
qualora al 31 marzo 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti
commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli
25 e 34, cessa ogni contribuzione finanziamento o sovvenzione a carico dello
Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti
di cui alla tabella B (8).
Le somme di cui al comma
precedente, nonché quelle derivanti da contributi versati agli enti di cui al
comma precedente da soggetti obbligati o derivanti da trattenute su salari o
stipendi, retribuzioni, compensi, pensioni od assegni continuativi, sono
versati in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale
dello Stato; fanno eccezione per gli enti di cui al primo comma dell'art. 116
le ritenute destinate dalla legge al perseguimento dei fini associativi.
Dalla data
predetta le regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a
carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai
precedenti commi. A tale scopo le regioni potranno avvalersi delle strutture e
dei servizi degli enti stessi; per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'erogazione delle prestazioni anzidette le somme iscritte nel conto
corrente infruttifero di cui al comma precedente sono ripartite tra le regioni,
dedotta la quota spettante alle regioni a statuto speciale, secondo i criteri
stabiliti dall'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
La commissione
tecnica di cui al presente articolo nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è composta da 20 membri dei quali 10 designati dal
Consiglio dei Ministri, 6 designati dalle regioni, 3 dall'ANCI, I dall'UPI.
I rappresentanti
regionali vengono scelti dal Presidente del Consiglio in una rosa composta da
21 designati da ciascuna regione a statuto ordinario, dalle regioni a statuto
speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia) e dalle
province di Trento e Bolzano.
La commissione ha
sede presso la Presidenza del Consiglio e si avvale dei servizi e
dell'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 114
Enti
di assistenza a categorie.
La commissione di
cui al terzultimo comma del precedente art. 113, trascorso il termine di cui al
secondo comma del medesimo articolo, individua preliminarmente quali enti
preposti ad erogare prestazioni assistenziali, fra quelli inclusi nell'allegata
tabella B, compresa l'annotazione finale, derivano la parte prevalente delle
proprie entrate da contributi, che in forza di legge, sono a carico di persone
fisiche o di persone giuridiche diverse dallo Stato, dalle regioni e dagli enti
locali territoriali.
Effettuata la
individuazione, la commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Commissione parlamentare per le
questioni regionali ed i singoli enti interessati.
La commissione,
ottemperato a quanto disposto dal comma precedente, promuove per tali enti la
procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 113 e sospende, sino alla
scadenza di dodici mesi dalla data della comunicazione fatta ai singoli enti,
l'adempimento previsto dal quarto comma del citato articolo.
Qualora nei
dodici mesi successivi alla comunicazione di cui al precedente comma gli
interessati alla contribuzione obbligatoria promuovano associazioni nazionali
volontarie di assistenza al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni
assistenziali, tali associazioni possono ottenere, nei modi e alle condizioni
previsti dai successivi commi, la concessione in uso di parte o di tutti i beni
degli enti di cui al primo comma.
Le associazioni
di cui al comma precedente, qualora comprendano almeno il trenta per cento dei
soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria e dispongano di entrate
derivanti da contributi volontari tali da consentire l'adempimento dei fini
associativi, possono rivolgere domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la concessione dei beni dell'ente al quale sono destinati i
contributi obbligatori degli aderenti all'associazione.
La presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette la
domanda alla commissione di cui al primo comma, la quale, previo accertamento
dell'esistenza dei presupposti per la concessione, formula entro sessanta
giorni la sua proposta in ordine ai beni da dare in concessione. Con riferimento
alla proposta di concedere in uso tutti o parte dei beni dell'ente, la
commissione provvede altresì, contestualmente, all'adempimento, previsto dal
quarto comma dell'art. 113 per l'emanazione del decreto secondo il disposto del
sesto comma del citato articolo. I beni oggetto della concessione vengono
preliminarmente trasferiti al patrimonio dello Stato.
La concessione
dei beni ad ogni singola associazione è disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed è regolata da apposita convenzione. La convenzione
deve prevedere, tra l'altro, le procedure e le modalità, per la revoca senza
indennizzo della concessione stessa, qualora l'associazione volontaria non
adempia i compiti per i quali ha ottenuto l'uso dei beni. In tal caso i beni mobili
ed immobili, oggetto della revoca, vengono destinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri alla regione competente per territorio.
Al di fuori dei
casi previsti nei commi precedenti, le associazioni costituitesi secondo le
norme del presente articolo non potranno fruire, a qualsiasi titolo, di
contributi a carico dello Stato e di altri enti pubblici.
La commissione di
cui al terzultimo comma dell'art. 133, qualora entro il termine di dodici mesi,
previsto dal secondo comma, non le sia pervenuta alcuna domanda, provvede, per
i singoli enti, agli adempimenti sospesi ed esprime il previsto parere ai fini
dell'emanazione del relativo decreto.
Entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto la legge della Repubblica provvede
a disciplinare la materia dei contributi obbligatori destinati agli enti di cui
al presente articolo.
Trascorso l'anno
senza che sia stata emanata la legge di cui al comma precedente, nel caso si
sia verificata l'ipotesi contenuta nei commi 3, 4, 5 e 6, i contributi
obbligatori cessano nei confronti di coloro che si siano associati agli enti di
cui al presente articolo.
Art. 115
Enti
a struttura associativa.
Gli enti di cui
all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una
struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la
personalità giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della
Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente
relativo. Essi conservano la titolarità dei beni necessari allo svolgimento
delle attività associative, nonché di quelle derivanti da atti di liberalità o
contributi degli associati.
Alla
individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al
precedente art. 113 (9).
Il decreto di cui
al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un
contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche
private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno
1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato
nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo
1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge
di conversione (10).
In ogni caso a
fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che
prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite,
prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero
contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma (10).
A partire dal 1°
gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di
percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo
Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari
delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma
libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici
interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli
enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione
delle ritenute di cui al presente comma (10).
Dal 1° gennaio
1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli
associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni
nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini
socialmente e moralmente rilevanti (11).
Art. 116
Enti
privati.
Al 31 dicembre
1977 cessano ogni forma di finanziamento e di contributo statale a favore degli
enti, associazioni, fondazioni e istituzioni private di qualsiasi natura, che
operino, in base al proprio ordinamento, esclusivamente nelle materie di cui al
presente decreto, nonché ogni forma di finanziamento o di contributo; dello
Stato ad altri enti, associazioni, fondazioni od istituzioni private, erogata
in riferimento alle funzioni trasferite o delegate alle regioni.
Le somme relative
ai finanziamenti e ai contributi che vengono a cessare ai sensi del presente articolo
sono portate in aumento del tondo comune tra le regioni di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 117
Patrimonio
degli enti.
I patrimoni
mobiliari e immobiliari degli enti di cui all'allegata tabella B compresa
l'annotazione finale, i quali siano utilizzati per l'erogazione dei servizi o
per lo svolgimento delle attività trasferite o delegate, ovvero attribuite agli
enti locali, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, con
il decreto di cui al precedente art. 113. Si applica il settimo comma dell'art.
25, con riferimento alle funzioni attribuite ai comuni, province e comunità
montane.
I beni
patrimoniali costituenti le sedi centrali degli enti di cui al precedente
comma, salvo restando quando disposto dagli articoli 114 e 115, sono
amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio del Ministero del tesoro
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
I proventi netti
derivanti dall'amministrazione e dall'eventuale alienazione dei beni predetti
sono portati annualmente ad incremento del fondo di cui all'art. 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per
il tesoro riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali sullo stato della liquidazione.
Tutti gli altri
beni immobiliari degli enti predetti, salvo restando quanto disposto dagli
articoli 114 e 115, sono trasferiti alle regioni e sono amministrati dalla
regione nel cui territorio sono situati.
I proventi netti
di cui al precedente comma, derivanti dall'amministrazione di detti patrimoni,
sono trimestralmente versati al fondo comune di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
I residui beni
mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti
all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il
quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura
delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in
tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma (12).
Nel caso di enti
le cui funzioni siano solo parzialmente trasferite o delegate alle regioni
ovvero attribuite agli enti locali, il decreto di cui all'art. 113, fermo
restando quanto disposto dagli articoli 114 e 115, e dal primo comma del
presente articolo, ripartisce i beni patrimoniali non utilizzati direttamente
per l'erogazione di servizi o per le attività svolte dall'ente in misura
proporzionale alle spese erogate, nel biennio precedente, per le funzioni
trasferite o delegate, o, rispettivamente, residuanti in capo all'ente. La
presente disposizione non si applica agli enti che svolgono in misura
prevalente attività previdenziale.
Le disposizioni
di cui ai precedenti commi e le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 si
applicano anche alle funzioni ed ai patrimoni degli enti soppressi, ai sensi
della legge 20 marzo 1975, n. 70, con provvedimento adottato successivamente al
25 luglio 1977 (13).
Art. 118
Continuità
delle prestazioni.
Le regioni
assicurano, anche con atti amministrativi, la continuità delle prestazioni agli
assistiti fino all'approvazione delle leggi regionali di riordino delle
funzioni trasferite.
Allo stesso fine
possono stipulare apposite convenzioni con altre regioni o con enti pubblici o
privati.
Art. 119
Attività
residue degli enti pubblici estinti.
Le funzioni
amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere
esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a
quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti
speciali o di altre leggi dello Stato (13).
Art. 120
Entrate
degli enti pubblici.
Le entrate degli
enti pubblici nazionali e locali, comprese quelle di carattere tributario,
previste da disposizioni di legge vigenti, sono interamente attribuite alle
regioni, se alle stesse sono state trasferite le funzioni amministrative da
essi esercitate, o limitatamente alla parte pertinente alle funzioni
amministrative trasferite, se essi esercitano funzioni amministrative anche in
materia diverse da quelle contemplate nel presente decreto.
Analogamente si
procede, intendendosi sostituiti comuni, provincie o comunità montane alle
regioni, quando le relative funzioni siano attribuite a comuni, province o
comunità montane.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate degli enti di cui
all'art. 114, preposti all'erogazione di prestazioni assistenziali, quando tali
entrate derivano da contributi posti a carico, in forza di legge, di categorie
di lavoratori dipendenti e autonomi, di datori di lavoro, degli stessi
beneficiari dell'assistenza o di gestioni previdenziali. Tali entrate
affluiscono al bilancio dello Stato.
Le disposizioni
dei commi precedenti non si applicano ai contributi di persone fisiche e
giuridiche private nell'ipotesi di cui all'art. 115 nonché alle entrate
destinate all'esercizio delle funzioni amministrative non trasferite nelle
regioni e a statuto speciale (14).
Art. 121
Percezione
e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubblici.
Le entrate di cui
al primo comma dell'articolo precedente, derivanti da contributi o imposizioni
a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o
pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione
nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con
l'osservanza dell'art. 14 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto
applicabile.
Le entrate di cui
sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunità montane
nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.
Art. 122
Personale
degli enti pubblici.
Il personale in
servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le
strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali
le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente
decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni
medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al
trasferimento dei beni e delle funzioni (15).
I contingenti del
personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma
saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo
comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali
saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle
regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le
regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste (15).
Il personale
degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi
dei commi precedenti è assegnato, secondo contingenti numerici distinti per
enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di
trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui
all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e
nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati
secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici
dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio
nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25
della legge stessa;
b) ai ruoli unici
di cui all'articolo 6 della
legge 22 luglio 1975, n. 382 (15).
I dipendenti degli
enti di cui al primo comma dell'art. 15 trasferiti allo Stato ai sensi del
presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare
servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono
ogni onere.
Art. 123
Sistemazione
definitiva del personale.
Entro un anno
dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 112 e 122, le
regioni provvedono con proprie leggi a determinare la definitiva destinazione
del personale posto a loro disposizione, prevedendone l'assegnazione ai propri
uffici o agli enti locali, in relazione alla distribuzione delle funzioni
trasferite o delegate alle regioni o attribuite agli enti locali ai sensi del
presente decreto.
Le regioni
determinano, altresì, d'intesa con gli enti locali interessati, la ripartizione
tra gli stessi del personale ad essi assegnato assicurando in ogni caso agli
enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai
corrispondenti oneri.
Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al primo comma, le regioni
e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di
ruolo e a definire la posizione del personale non di ruolo, assegnato ai propri
uffici.
Fino all'entrata
in vigore dei provvedimenti di cui al precedente comma, il personale posto a
disposizioni della regione è utilizzato in via provvisoria secondo le
determinazioni di questa, presso gli uffici regionali o quelli degli enti
locali, d'intesa con questi.
Fino alla stessa
data, detto personale è amministrato dell'amministrazione di provenienza e ad
esso continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977
relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività,
previdenza, quiescenza e assistenza.
Nel caso in cui
l'ente venga soppresso, col provvedimento di soppressione saranno stabilite
altresì le norme per l'amministrazione provvisoria del personale posto a
disposizione delle regioni.
Le regioni
rimborsano allo Stato o all'ente pubblico di provenienza le spese sostenute
dalla data dell'effettiva messa a disposizione del personale medesimo alla data
dell'inquadramento o comunque della definitiva assegnazione agli uffici
regionali o agli enti locali.
Con effetto dalla
data di inquadramento di cui al precedente comma vengono ridotti in misura
corrispondente i ruoli organici e gli eventuali contingenti di personale non di
ruolo dell'amministrazione dello Stato cui appartiene il personale trasferito.
Art. 124
Posizione
economica del personale trasferito.
Al personale
trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto,
sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel
ruolo di provenienza.
La metà dei posti
comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro
un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato
effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, è riservata al
personale di pari qualifica già destinato ad altra regione che faccia domanda
di esservi trasferito.
Art. 125
Affari
pendenti
Le
amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative,
provvedono a consegnare entro il 31 gennaio 1978 a ciascuna regione interessata
con elenchi nominativi gli atti degli uffici non trasferiti concernenti le
suddette funzioni e relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o
disposizioni di massima. Resta di competenza degli organi dello Stato o degli
enti pubblici interessati la definizione dei procedimenti amministrativi che
abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui
anteriormente alla data del 1° gennaio 1978. Rimane, parimenti, di competenza
degli organi dello Stato con oneri a carico del bilancio statale, la
liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di
esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione,
qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi
finanziari anteriori al detto trasferimento.
Art. 126
Soppressione
e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato
I capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte,
alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono
soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in
cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in
parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che
residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il
tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni
medesime. E' vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli
con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi
a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi
1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi
in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Tra i capitoli soppressi ai
sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi
destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle
leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da
attribuire alle regioni a statuto speciale.
Art. 127
Determinazione
delle spese aggiuntive
Le spese aggiuntive connesse al
trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono
determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti,
determinate ai sensi del precedente art. 126, le seguenti percentuali: a) spese
di natura operativa corrente, 28 per cento; b) spese di natura operativa in
conto capitale, 18 per cento; c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;
d) spese di funzionamento, 25 per cento.
Art. 128
Determinazione
del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
In attuazione di
quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, ed in applicazione dell'art. 19 della legge 16 maggio
1970, n. 281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di
cui all'art. 8 della citata legge n. 281 del 1970, verranno determinate in modo
da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo
delle spese eliminate dal bilancio dello Stato in relazione alle funzioni
trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese
aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art. 127. Per l'anno
1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma
dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata di un importo
pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato
in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e
delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente
art. 127. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato
di un importo pari agli stanziamenti per le spese correnti soppressi dal
bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126,
che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti
dalle leggi che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la
consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 1
della legge 10 maggio 1976, n. 356, è incrementata in ciascun anno di un importo
pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato
in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e
delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante
dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del
gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art. 1 della
citata legge n. 356 del 1976 - risultante dalle previsioni di entrata del
bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quello dell'anno
finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 10
maggio 1976, n. 356. La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei
precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma
dell'articolo 1 della citata legge n. 356 del 1976.
Art. 129
Determinazione
del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281
I capitoli relativi a spese di
investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi
quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese
aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione della quota prevista dalla
lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356. Le somme così
trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del
citato articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, a far tempo dal 1979. I
capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del
fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad integrazione
della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976,
n. 356, e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata
previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Art. 130
Assegnazione
dei fondi ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Gli stanziamenti
dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi
ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione,
vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante
del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 131
Determinazione
delle spese per le funzioni delegate
Gli stanziamenti
di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati
annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato, sentita la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta dei Ministri nel cui ambito di competenza ricadano le
funzioni delegate, di concerto con il Ministro per le regioni. Per lo
svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate
in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di
funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese
operative connesse all'esercizio della delega stessa.
Art. 132
Assegnazione
di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse
locale
Per
l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo
svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente
decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per
l'anno 1978 è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e
riduzioni operate nel bilancio dello Stato, aumentata delle spese aggiuntive
calcolate ai sensi del precedente articolo 127. Il Ministro per il tesoro ripartirà
con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche
riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali ISTAT
del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonchè alle
rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'UPI e dell'ANCI.
Art. 133
Assegnazione
di quote aggiuntive
Le regioni con
proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro
spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi
attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura
di nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non
avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli
enti locali una percentuale - determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la
commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all'art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, ad esse spettante ai sensi del presente
decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art. 123, alle esigenze di
personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al
presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo
unico di cui all'art. 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382. Gli
oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.
Art. 134
Modalità
della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio
Le soppressioni e
le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative
trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato
saranno determinate per ciascun Ministero, entro il 31 ottobre 1977, con
decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati,
sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali.
Art. 135
Copertura
finanziaria
All'onere
derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000
milioni, si provvede con la dotazione del cap. 5926 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 136
Funzioni
già trasferite alle regioni.
Restano ferme
tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti
aventi forza di legge anteriori al presente decreto.
Art. 137
Efficacia
delle norme.
Salvo espressa
disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dal 1°
gennaio 1978.
Tabella A Uffici
dell'amministrazione dello Stato trasferiti
1) Sezioni delle
bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.
2) Sezioni
mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli
ispettorati provinciali e regionali del lavoro.
3) Uffici del
Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere
a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il
magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il
Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le
sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere
edilizie della Capitale l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del
genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie l'ufficio del genio civile
per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni
per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i
provveditorati alle opere pubbliche) (*).
(*) Le
attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a
competenza generale - quali organi dello Stato - nelle materie non trasferite e
non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da
impiegati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori
pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
4) Uffici
amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.
5) Uffici della
gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como.
6) Stabilimenti
ittiogenici.
7) Osservatori
per le malattie delle piante.
8) Comitati
regionali contro l'inquinamento atmosferico.
9) Commissario
per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.
10) Commissioni
regionali e provinciali dello artigianato.
11) Commissioni
provinciali previste dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805.
12) Comitati
provinciali prezzi.
13) Ispettorati
alimentazione.
I trasferimenti
degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste
dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la
delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio
delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello
Stato.
Entro il 30
giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione
interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e
degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici
trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.
Tabella B (16).
1) Ente nazionale
per la morale del fanciullo (ENPMF).
2) [Opera
nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)] (17).
3) Opera
nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
4) Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
5) Ente nazionale
di assistenza alla gente di mare.
6) Associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
7) Opera
nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
8) Opera
nazionale invalidi di guerra (ONIG).
9) Ente nazionale
assistenza lavoratori (ENAL).
10) Istituto
nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».
11) Unione
nazionale di assistenza all'infanzia.
12) Opera
nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
13) Casa militare
«Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.
14) Cassa per il
soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
15) Istituto
nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.
16) Istituto
nazionale di beneficienza «Vittorio Emanuele III» 17) Fondazione «Vittorio
Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.
18) Istituto
postelegrafonici.
19) Opera di
previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
20) [Ente
nazionale assistenza magistrale] (17).
21) Istituto
nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.
22) Fondazione
figli degli italiani all'estero.
23) Istituto di
arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F. D. Roosevelt».
24) Opera
nazionale per le città dei ragazzi.
25) Unione
nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
26) Fondazione
«Gerolamo Gaslini».
27) Casa di
riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi».
28) Casa di
riposo per artisti drammatici di Bologna.
29) Ente
patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
30) Associazione
nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
31) Associazione
nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
32) Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
33) Associazione
nazionale vittime civili di guerra.
34) Unione
italiani ciechi (UIC).
35) Gruppo
medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
36) Ente
nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
37) Istituto del
«Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare.
38) Associazione
nazionale combattenti e reduci.
39) Ente
nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
40) Unione
nazionale mutilati per servizio.
41) Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
42) Federazione
nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
43) Associazione
nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
44) Federazione
italiana della caccia.
45) Ente autonomo
per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di
Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
46) Consorzio
nazionale produttori canapa.
47) Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
48) Ente
nazionale per le Tre Venezie.
49) Ente
nazionale cellulosa e carta.
50) Consorzi per
la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.
51) Istituto di
incremento ippico.
52) Ente
produttori di selvaggina.
53) Ente mostra
mercato dell'artigianato.
54) Ente italiano
della moda.
55) Ente
nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).
56) Utenti motori
agricoli (UMA).
57) Opera
nazionale combattenti.
58) Ente autonomo
di gestione per le aziende termali.
59) Ente
nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.
60) Comitato per
la difesa morale e sociale della donna.
61) Ente
nazionale protezione animali (ENPA).
62) Consorzi per
la tutela e l'incremento della pesca.
Sono infine da sottoporre al
procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di
carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al
medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino
nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua
attività di carattere educativoreligioso, accertata dalla commissione tecnica
di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il
trasferimento.
L'amministrazione per le attività
assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, concernente soppressione di
uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su
proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione
tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti
a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La
commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta.
(1) Si ritiene
opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Con sentenza
24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto
comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non
limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di
pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma.
(3) La Corte
costituzionale, con sentenza 17-30 luglio 1981, n. 173 (Gazz. Uff. 5 agosto
1981, n. 214), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25,
quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Ha dichiarato, inoltre, a
norma dell'art. 27, L. 11 marzo 1973, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a) del comma
sesto dello stesso articolo 25;
b) del comma
settimo dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «L'elenco di cui al
comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma
di cui al precedente quinto comma» e alle parole «nonché il trasferimento dei
beni delle I.P.A.B. di cui ai commi precedenti»;
c) del comma nono
dello stesso articolo 25 limitatamente alle parole: «e delle I.P.A.B. di cui al
presente articolo».
(4) Vedi la nota
all'art. 25.
(5) Lettera così
modificata con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269
del 3 ottobre 1977.
(6) Abrogato
dall'art. 104, D.P.R. 11 lug