D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito (1).
Pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
(1) Le parole
«esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente Decreto, sono state
sostituite
dalla parola
«concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
TITOLO I
Riscossione delle
imposte
Capo
I - Versamenti diretti (1)
1. Modalità di
riscossione.
Le imposte sui redditi sono riscosse
mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente al
concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
(1) La partizione in
capi del Titolo I è stata disposta dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Riscossione per
ritenuta diretta.
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta
nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla
contabilità generale dello Stato.
3. Riscossione
mediante versamenti diretti.
Sono riscosse mediante versamento diretto
al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate a
norma degli artt. 23, 24, 25,
25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di
soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto Decreto
e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo (1);
2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche] (2);
3) l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla
dichiarazione annuale (3);
4) le ritenute alla fonte applicabili sui
redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del Decreto
indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti]
(4);
5) le ritenute alla fonte sui dividenti a
norma degli articoli 27 e 73 del Decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in
base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma
di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle
amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale
a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del Decreto indicato al primo
comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4
dell'articolo 27 del Decreto indicato al primo comma, numero 1) (5);
c) l'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione
dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16 del medesimo Decreto (6);
d) le ritenute alla fonte applicabili sui
redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del Decreto indicato al numero 1),
maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (7);
e) le ritenute alla fonte sui redditi di
cui all'articolo 26, secondo comma, del Decreto indicato al numero 1), maturati
nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti (7);
f) le ritenute sui redditi di cui
all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del Decreto indicato nel numero 1, ivi
compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e
titoli similari(8);
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui
all'articolo 30 del Decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo
d'imposta ancorché non corrisposti (7);
h) le ritenute alla fonte operate dalle
aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2
ottobre 1981, n. 546 (7);
h-bis) le ritenute operate dagli enti
pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720
(9).
(1) Numero così modificato dall'art. 1-bis,
D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.
(2) Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero così sostituito dall'art. 12, D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461.
(4) Numero soppresso dall'art. 1-bis, D.L.
2 ottobre 1981, n. 546.
(5) Lettera così sostituita dall'art. 12,
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920 e poi così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre
1997, n. 461.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L.
2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1,
D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, D.L.
2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, D.L.
30 dicembre 1981, n. 792, e poi così sostituita dall'art. 12, D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461.
(9) Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 3,
L. 23 dicembre 2000, n. 388.
3-bis. Versamento diretto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
Il versamento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo
precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante
delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui
all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita
anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n.
1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non
inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al
contribuente una attestazione recante l'indicazione 3 dell'importo dell'ordine
di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche
e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per
l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e
documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con Decreto
del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (1).
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente
comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R.
24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 13
aprile 1977, n. 114.
4. Acconti di imposta.
A titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è
corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa
all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla
fonte.
L'acconto è ridotto al venti per cento, da
versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno
è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione
presentata nell'anno precedente.
L'acconto non è dovuto qualora la
dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto
della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di prima dichiarazione](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 2
dicembre 1975, n. 576.
5. Esattoria competente a ricevere il
versamento diretto.
Il versamento diretto di cui al primo comma
dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha
il domicilio fiscale.
Il versamento eventualmente effettuato alla
esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio
delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente
notizia al contribuente](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 24, D.Lgs. 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello
stesso art. 24.
5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.
Il versamento diretto ad una sezione di
tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un
concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario
competente alla attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con
ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente
intendente di finanza.
Il versamento diretto al concessionario di
imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è
valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio
a carico dello Stato.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si
applica la sanzione di cui all'art. 93 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.
26 maggio 1979, n. 249; per effetto dell'art. 3 dello stesso Decreto, le
disposizioni del primo e del secondo comma hanno effetto dal primo gennaio
1974.
6. Distinta dei versamenti diretti.
Il versamento diretto è ricevuto dai
concessionari in base a distinta di versamento.
La distinta di versamento deve indicare le
generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si
riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo
delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione
sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve
essere compilata separata distinta di versamento.
Il concessionario rilascia quietanza di
pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza
stessa.
La distinta di versamento e la quietanza
debbono essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministro per le
finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il concessionario non può rifiutare le
somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non
risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. [Non sono in
ogni caso ammessi, dopo il 30 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2)
dell'art. 3] (1) (2).
(1) Con D.M. 31 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 6
febbraio 1974, n. 34), sono stati approvati i modelli di distinta dei
versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per
ritenuta.
Con altro D.M. 26 luglio 1974 (Gazz. Uff.
22 agosto 1974, n. 219), è stato approvato il modello di distinta per il versamento
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
(2) Periodo soppresso dall'art. 3, D.P.R.
24 dicembre 1976, n. 920.
7. Versamento diretto mediante conti
correnti postali.
Il versamento diretto può essere effettuato
in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su
stampati conformi al modello approvato con Decreto del Ministro per le finanze
di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le
ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste
dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento (1) (2).
(1) Con il D.M. 19 dicembre 1973 (Gazz.
Uff. 31 dicembre 1973, n. 334), sono stati approvati i modelli di conto
corrente postale per il versamento delle imposte sul reddito. Con D.M. 13 settembre
1974 (Gazz. Uff. 26 settembre 1974, n. 251), è stato approvato il modello per
il versamento in conto corrente postale dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Vedi, ora, il D.Dirig.
30 marzo 1998.
(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1°
gennaio 1990, dall'art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n. 261.
8. Termini per il versamento diretto.
I versamenti diretti alle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese
successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo
3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati
i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma (1); 2) (2);
3) nel termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e
6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3,
secondo comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti
dall'articolo 3, secondo comma, lettera e) (4);
3-ter) entro i primi quindici giorni del
mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna
scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti
previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d) (5);
4) entro i primi quindici giorni del mese
successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli
acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi
ai sensi dell'art. 27, primo
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15
ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi
versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui
all'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera
b) dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11, legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni] (8).
Le ritenute operate dall'Amministrazione
postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo
modalità da stabilire con Decreto del Ministro per le finanze di concerto con
il Ministro per il tesoro.
(1) Numero così sostituito dall'art. 1-bis,
D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art.
1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.
(2) Numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920.
(3) Numero così sostituito dall'art. 1,
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690, dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920,
dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ed infine dall'art. 6, D.L. 31 maggio
1994, n. 330.
(4) L'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n.
690 ha sostituito il n. 3, ha aggiunto il n. 3-bis e l'ultimo comma dell'art. 8
del presente Decreto. Per effetto del suo art. 3 il D.P.R. n. 690 è entrato in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 2
dello stesso D.P.R., inoltre, ha così disposto: «Art. 2. Le disposizioni del
primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano per i versamenti
delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi d'imposta chiusi
successivamente al 30 novembre 1974». Successivamente il n. 3 -bis è stato
sostituito prima dall'art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, poi, con decorrenza
dal 1° febbraio 1982, dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, ed infine
dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, ed infine così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 23
dicembre 1999, n. 505.
(5) Numero aggiunto dall'art. 2, L. 4
novembre 1981, n. 626, e poi così sostituito, con decorrenza dal 1° febbraio
1982, dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.
(6) Numero abrogato dall'art. 12, D.Lgs.
21 novembre 1997, n. 461.
(7) Numero modificato dall'art. 3, D.P.R.
24 dicembre 1976, n. 920, e dall'art. 29, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi così
sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(8) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461.
9. Mancato o ritardato versamento diretto.
Se non viene effettuato il versamento
diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la
scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza
dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o
della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme
non versate (1).
Qualora l'interesse non sia stato versato
dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio
ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior
ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento
diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis,
secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(1) Comma così modificato dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La misura dell'interesse, originariamente del
dodici per cento, è stata ridotta al 9 per cento dall'art. 7, comma 3,
L. 11 marzo 1988, n. 67, al 6 per cento dall'art. 13, D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, e al 5 per cento dall'art. 3, comma
141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma aggiunto prima dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile
1982, n. 309. Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 37, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto
1999, n. 326.
Capo II - Riscossione mediante ruoli (1)
10. Definizioni.
1. Ai fini del presente Decreto si intende
per:
a) «concessionario»: il soggetto cui è
affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo
che gestisce il servizio stesso;
b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle
somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del
concessionario (2).
(1) La partizione in capi del titolo I è
stata disposta dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 2,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
11. Oggetto e specie dei ruoli.
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le
sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e
straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando
vi è fondato pericolo per la riscossione (1).
(1) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
12. Formazione e contenuto dei ruoli.
1. L'ufficio competente forma ruoli
distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano.
In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno
il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo
si riferisce.
2. Con Decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure
della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio
nazionale obbligatorio fra i concessionari (1).
3. Nel ruolo devono essere comunque
indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la
data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche
sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo
all'iscrizione (2).
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante
firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la
sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (3).
(1) In attuazione del presente comma, vedi
il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
(2) Comma prima sostituito dall'art. 8,
D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, il comma 3 del citato articolo 8 e il comma 420 del suddetto articolo 1.
(3) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
12-bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo.
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per
somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il
regolamento previsto dall'articolo 16,
comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46.
13. Termine per la formazione e l'invio dei
ruoli all'intendenza.
[I ruoli principali e suppletivi sono di
regola formati e consegnati all'intendenza di finanza il 15 febbraio, il 15
luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.
Della consegna dei ruoli all'intendenza di
finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari
deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso
l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello
della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza](1).
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi abrogato dall'art.
37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.
Sono iscritte a titolo definitivo nei
ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte
liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36 - bis
e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei
versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni
(1);
b) le imposte, le maggiori imposte e le
ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti
definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i
redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie (2).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 2,
D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.
(2) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920.
15. Iscrizioni nei ruoli in base ad
accertamenti non definitivi.
Le imposte, i contributi ed i premi
corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi,
nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo
la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari
corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (1).
Se il contribuente ha prodotto ricorso,
dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della commissione
tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta
corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione
stessa (2);
b) dopo la decisione della commissione
tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta
corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa (2);
c) dopo la decisione della commissione
centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente
all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato] (3).
Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai
sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (4).
(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 462.
(2) La misura dell'imposta è stata così
elevata per effetto dell'art. 5, comma 7, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90.
(3) Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46.
(4) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920.
15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli
straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero
importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46.
16. Versamenti diretti non computati.
Se i versamenti diretti effettuati dai
contribuenti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti,
per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su
segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente provvede allo sgravio
dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore
soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti] (1).
(1) Soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24
dicembre 1976, n. 920.
17. Termini di decadenza per l'iscrizione a
ruolo.
1. Le somme dovute dai contribuenti sono
iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1);
b) entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme
dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (2)] (3).
(1) Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei
termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo relativa alle dichiarazioni
presentate negli anni 2001 e 2002, vedi il comma 2-octies dell'art. 1, D.L. 24 giugno
2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(2) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(3) Articolo abrogato dal comma 5-ter
dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
18. Ripartizione delle imposte in rate.
Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto
stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con
scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi
di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio
per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di
dicembre.
L'imposta locale sui redditi non
determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica
soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio
rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e
nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza
utile (1).
Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis e
36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei
ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di
giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio
settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto
art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione
alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente
(2)](3).
(1) Il presente articolo, originariamente
costituito da sette commi, è stato così sostituito con tre commi dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 28
novembre 1980, n. 787 e poi così modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982,
n. 309.
(3) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46.
19. Dilazione del pagamento.
1. L'agente della riscossione, su richiesta
del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l'importo
iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali
benefìci è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza
fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli
106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere
garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può
altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca
volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del
concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal
fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4,
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
Decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore
dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali
edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico
del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione
dell’ipoteca (1).
2. La richiesta, di rateazione deve essere
presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva].
(2)
3. In caso di mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora
dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento
è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun
mese (3).
4-bis. Se, in caso di decadenza del
contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo
datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore
stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla
riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a
carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente Decreto (4)
(1) Comma così modificato dai commi 126 e
145 dell'art. 1, L. 24
dicembre 2007, n. 244 e successivamente dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(2) Comma abrogato dal comma 2-bis
dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(3) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27
aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre
2007, n. 244 e infine dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n.
248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
19-bis. Sospensione della riscossione per
situazioni eccezionali.
1. Se si verificano situazioni eccezionali,
a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali
da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con Decreto del Ministero
delle finanze (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 4, comma 20,
L. 24 dicembre 2003, n. 350.
20. Interessi per ritardata iscrizione a
ruolo.
Sulle imposte o sulle maggiori imposte
dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od
all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello
di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei
ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per
cento annuo (1).
(1) Il presente articolo è stato prima
sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi così modificato
dall'art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326. Vedi, anche, l'art. 20 del D.Lgs.
n. 46 del 1999. Successivamente, la misura degli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo è stata così rideterminata dall'art. 3, D.M. 27 giugno 2003,
a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
21. Interessi per dilazione di pagamento
(1).
Sulle somme il cui pagamento è stato
rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli
interessi al tasso del 4 per cento annuo (2).
L'ammontare degli interessi dovuto è
determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata
rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che
assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la
rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20
e dal presente articolo.
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 9,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
(2) Comma così sostituito, da ultimo,
dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Successivamente, la misura degli interessi
di cui al presente comma è stata così rideterminata dall'art. 4, D.M. 27 giugno
2003, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003.
22. Attribuzione degli interessi.
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21
spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
23. Esecutorietà dei ruoli.
1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è
apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene
inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il
riassunto è redatto in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi
dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il
visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione
che ha emesso il ruolo.
3. Con Decreto del Ministro delle finanze
sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti
all'apposizione del visto di esecutorietà] (1).
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 15,
L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall'art. 24, L. 27 dicembre
1997, n. 449 ed infine abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46.
24. Consegna del ruolo al concessionario.
1. L'ufficio consegna il ruolo al
concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le
modalità indicate con Decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
Con lo stesso o con separato Decreto sono
individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale
obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi
nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con
modalità telematiche (1).
(1) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In attuazione del presente
articolo, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.
25. Cartella di pagamento.
1. Il concessionario notifica la cartella
di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei
quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento
dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti
dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta
per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20
del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (1);
b) del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato Decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in
cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli
accertamenti dell'ufficio (2).
2. La cartella di pagamento, redatta in
conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle finanze,
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine
di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata (3).
2-bis. La cartella di pagamento contiene
anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso
esecutivo (4).
3. Ai fini della scadenza del termine di
pagamento il sabato è considerato giorno festivo (5).
(1) Lettera così sostituita dal comma 40
dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge
di conversione. In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma
2 dell'art. 36, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma
5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(2) Comma così modificato prima dall'art.
1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi dal comma 417 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005,
n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche
l'art. 23, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal citato comma
5-ter.
(3) Il modello di cui al presente comma è
stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.
(4) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 26
gennaio 2001, n. 32. Il comma 3 dello stesso art. 8 ha stabilito che tali
disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio
2001.
(5) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Con D.M. 8 novembre 1978,
modificato dal D.M. 27 gennaio 1981, dal D.M. 25 gennaio 1982 e dal D.M. 19 luglio
1982, sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte
dirette riscuotibili mediante ruoli. Con D.M. 14 luglio 1992 sono stati
approvati i modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite
ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi
dell'art. 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi tributari relativi a
redditi accertati.
26. Notificazione della cartella di
pagamento.
La cartella è notificata dagli ufficiali
della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1).
Quando la notificazione della cartella di
pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di
persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta
la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice
di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua
con le modalità stabilite dall'art. 60 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo
a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per
cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta
notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su
richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto Decreto.
(1) Comma prima sostituito dall'art. 12,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27
aprile 2001, n. 193.
27. Luogo e tempo del pagamento.
Il pagamento dell'imposta deve essere
effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.
Se ai sensi del capitolato d'appalto o del Decreto
istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi
diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno
otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della
riscossione.
L'adempimento dell'anzidetta pubblicità
deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del
sindaco] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46.
28. Modalità di pagamento.
1. Il pagamento delle somme iscritte a
ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie
postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le
banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il
pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente
bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con Decreto del Ministero delle finanze
sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante;
in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del
codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta
pagata.(1)
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13,
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Le modalità di pagamento di cui al presente
articolo sono state stabilite con D.M. 28 giugno 1999.
28-bis. Pagamento delle imposte dirette
mediante cessione di beni culturali.
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di
cui all'articolo 82 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi,
soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o
parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli , e successive modificazioni e
integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse
storico a norma dell'articolo 36 del Decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di
autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al
cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
La disposizione non si applica ai sostituti
d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la
descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione
deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere
di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli (1).
Le condizioni ed il valore della cessione
sono stabiliti con Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di
concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata
con Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo
stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del
Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del
Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella
proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione,
personalmente o a mezzo di un suo delegato.
[Il Ministero per i beni culturali e
ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti
pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali
offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti
interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un
rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti] (2).
La proposta di cessione non sospende il
pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L'interessato può revocare la propria
proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei
quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali
e ambientali.
Il Decreto di cui al quarto comma è emanato
entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è
notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica
del Decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e
ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni
devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica
dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei
beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il
trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da
ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il Decreto di cui al
quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata,
costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri
immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di
notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni,
l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel
periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e
quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare,
anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte
indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei
beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni
successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il
pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione,
può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non
intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali
e ambientali con proprio Decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede
ai sensi del precedente ottavo comma (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 15
maggio 1997, n. 127.
(2) Comma abrogato dall'art. 14, L. 15
maggio 1997, n. 127.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2
agosto 1982, n. 512.
28-ter Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta.
1. In sede di erogazione di un rimborso
d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto
a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione
all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione
dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del
Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma
1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo,
sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta,
l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell'articolo 22,
comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta
proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti
della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in
via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il
rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma
2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1,
del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti
per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono
stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di
richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5 (1).
(1) Articolo aggiunto dal comma 13
dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge
di conversione. Vedi, anche, l'art. 20-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
aggiunto dal comma 14 dell'art. 2 del citato Decreto-legge n. 262 del 2006,
come sostituito dalla relativa legge di conversione.
29. Rilascio della quietanza.
Per ogni pagamento di imposte iscritte a
ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne
annotazione nella scheda intestata al contribuente.
L'esattore può rilasciare la quietanza
sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere
annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro,
numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle
imposte](1).
Le quietanze possono essere firmate anche
dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.
(1) Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46.
30. Interessi di mora.
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi
di mora al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (1).
(1) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
31. Imputazione dei pagamenti.
Il concessionario non può rifiutare
pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte
non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di
rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non
per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di
mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute
l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito
d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di
mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del
concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate
scadute e relative indennità di mora.
Per i debiti di imposta già scaduti
l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno
garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza
a quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente
articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
32. Responsabilità solidale dei nuovi
possessori di immobili.
Agli effetti dell'imposta locale sui
redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti
reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte,
soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi
per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla
voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione
di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente
di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto
i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi
procedura sui beni dei precedenti.
33. Responsabilità solidale per l'imposta
locale sui redditi.
Quando il presupposto dell'imposta locale
sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno
di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie
e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in
proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarietà di cui al precedente comma
non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti
reali di diversa natura.
34. Responsabilità solidale per l'imposta
sui redditi delle persone fisiche.
Le persone i cui redditi per l'accertamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli
del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo
per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi
iscritti a nome di quest'ultimo.
La responsabilità solidale stabilita dal
comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del
D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli
fini della determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai
commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del
predetto Decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore
dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il
pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la
cessione e per gli anni precedenti.
35. Solidarietà del sostituto di imposta.
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo
per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha
effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il
sostituito è coobbligato in solido.
36. Responsabilità ed obblighi degli
amministratori, dei liquidatori e dei soci.
I liquidatori dei soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con
le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione
medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle
imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o
assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti
tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta
che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente
comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento
della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel
corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione
danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto
in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della
liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti
di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori
responsabilità stabilite dal codice civile.
Le responsabilità previste dai commi
precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli
ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni
di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante
omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi
precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da
notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39.
37. Rimborso di ritenute dirette.
Il contribuente assoggettato a ritenuta
diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha
il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o
parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di
quarantotto mesi chiedendo il rimborso (1).
Avverso la decisione dell'intendente di
finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del
ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente
può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l'intendente di finanza
provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni
dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso
definitivo.
(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 5,
L. 23 dicembre 2000, n. 388.
38. Rimborso dei versamenti diretti.
Il soggetto che ha effettuato il versamento
diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha
sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di
rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del
versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza
totale o parziale dell'obbligo di versamento (1).
L'istanza di cui al primo comma può essere
presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata
operata (2).
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio
delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma
dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto
effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c),
dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione
ai sensi dell'art. 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al
rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta
dell'ufficio(3).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, L.
13 maggio 1999, n. 133.
(2) Comma così modificato dall'art. 34, comma 6,
L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma così modificato dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. 39. Sospensione amministrativa della
riscossione.
1. Il ricorso contro il ruolo di cui
all'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende
la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha
facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della
sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato
notificato al concessionario e al contribuente.
Il provvedimento può essere revocato ove
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato
sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito
della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi
al tasso del 5 per cento annuo (1); tali interessi sono riscossi mediante ruolo
formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione (2).
(1) La misura degli interessi è stata così
rideterminata dall'art. 5, D.M. 27 giugno 2003, a decorrere dal 1° luglio 2003.
(2) Articolo così sostituito, da ultimo,
dall'art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
40. Rimborso dell'imposta a seguito di
decisione delle commissioni tributarie.
1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a
seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già
iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta
giorni dal ricevimento della decisione] (1).
(1) Articolo prima sostituito dall'art. 4,
D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e poi abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46.
41. Rimborso d'ufficio.
Quando emergono errori materiali o
duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il
rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il
rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli
importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti
dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da
altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello
dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art.
36-bis (1).
Nel caso di cui al comma precedente al
rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di
finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento della proposta.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
42. Esecuzione del rimborso.
Del rimborso disposto l'ufficio delle
imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti
dall'art. 43-bis (1).
Il concessionario è tenuto a rimborsare
anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte
in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le
giustificano.
L'elenco di rimborso è consegnato al
concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme
già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non
ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente
l'avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti
dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di
lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco
di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di
pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.
[Non si fa luogo al rimborso di somme il
cui importo non eccede lire mille] (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3,
comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46. 42-bis. Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite
procedura automatizzata.
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti
dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito
della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici
delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo (1).
Entro l'anno solare successivo alla data di
scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, gli
uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di
rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità
dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante
il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti
riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce,
che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole
liste (2).
Il centro informativo della Direzione
generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate
dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna
partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art.
44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro
informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le
partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici
nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per
ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché
l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di
registrazione della dichiarazione originante il rimborso (2).
Sulla scorta degli elenchi di rimborso
predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte
dirette, in base a Decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione
al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento
estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non
trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati
negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli
elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La
quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei
rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati
negli elenchi (2).
Gli ordinativi di pagamento possono essere
estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel
modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente
bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con Decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento(2).
I vaglia cambiari sono spediti per
raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata
dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (3). I vaglia
stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali
determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n.
171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui
importo non eccede L. 1.000. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di
rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli
ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal
centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia
- Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo
le modalità stabilite con apposito Decreto del Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il tesoro (4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L.
30 dicembre 1991, n. 413.
(2) Gli attuali commi secondo, terzo,
quarto e quinto così sostituiscono gli originali commi secondo e terzo per
effetto dell'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo sono
stati, poi, modificati dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall'art. 62,
D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(3) Periodo così sostituito dall'art. 62,
D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 31
maggio 1977, n. 247.
43. Recupero di somme erroneamente
rimborsate.
L'ufficio provvede mediante iscrizione a
ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi
eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 43, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di
dodici mesi (1).
Se successivamente al rimborso viene
notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono
iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti,
ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione
degli interessi ai sensi dell'art. 20.
Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente
indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da
iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza dà comunicazione
all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo
di pagamento (2).
(1) Comma così sostituito dal comma 5-ter
dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(2) Così sostituito dall'art. 2, L. 31
maggio 1977, n. 247.
43-bis. Cessione dei crediti di imposta.
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei
crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non
può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma
dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del
contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle
disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il
contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a
condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle
entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere
notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al
concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto
fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n.
413 (1).
(1) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett.
b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.
43-ter. Cessione delle eccedenze
nell'àmbito del gruppo.
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla
dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo
possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente
dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69
e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell'amministrazione
finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o
società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari
e gli importi ceduti a ciascuno di essi (1).
3. [Le eccedenze di imposta cedute sono
computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono
a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del
comma 2] (2).
4. Agli effetti del presente articolo
appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo
controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute
dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo
ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento
del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si
riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo
si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 38 del predetto Decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto Decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2
dell'art. 43-bis (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 11,
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(2) Comma soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14
ottobre 1999, n. 542.
(3) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett.
b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.
44. Interessi per ritardato rimborso di
imposte pagate.
Il contribuente che abbia effettuato
versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta
superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per
la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,5 per cento (1),
per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del
versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta
la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza
o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma è dovuto,
con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della
dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art.
41, secondo comma (2).
L'interesse è calcolato dall'ufficio delle
imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di
finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.
(1) La misura dell'interesse semestrale è
stata ridotta dal 6 al 4,5 per cento dal comma 3 dell'art. 7, L. 11 marzo 1988,
n. 67, al 3 per cento dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 2,5 per
cento dall'art. 3, comma
141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, l'art. 1, D.M. 27 giugno
2003 ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e
per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata siano dovuti, a
decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e
semestralmente nella misura dell'1,375 per cento.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
44-bis. Interessi per rimborsi eseguiti
mediante procedura automatizzata.
Per i rimborsi effettuati con le modalità
di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo
semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto
collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal
computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso (1).
Per il pagamento degli interessi sono
emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il
rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul
competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis.
Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento
agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono
il rimborso d'imposta.
Sia per il rimborso d'imposta che per il
pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia
cambiario. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli
interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante
il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42- bis, quarto comma
(1) (2).
(1) L'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n.
660 ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto
del presente articolo.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 31
maggio 1977, n. 247.
TITOLO II
Riscossione coattiva
(1)
Capo I - Disposizioni generali
45. Riscossione coattiva.
1. Il concessionario procede alla
riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e
delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
(1) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è
stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
46. Delega ad altro concessionario.
1. Il concessionario cui è stato consegnato
il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio
ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario
nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile
in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare
anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento
delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.
47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni
e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.
1. I conservatori dei pubblici registri
mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei
pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario,
nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione
da ogni tributo e diritto (1).
2. I conservatori sono altresì tenuti a
rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle
trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la
specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei
soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
47-bis. Gratuità di altre attività e misura
dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.
1. I competenti uffici dell'Agenzia del
territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e
catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei
coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma
2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili
non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di
registro si applica nella misura fissa di dieci euro (1).
(1) Articolo aggiunto dal comma 40
dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
48. Tasse e diritti per atti giudiziari.
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari
dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva
sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della
parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il
concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del
credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati
a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo,
il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle
di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso
affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.(1)
2. Con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 (2).
2-bis. Con Decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 19,
D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(2) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'art.
2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di
conversione.
(3) Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 1°
ottobre 2007, n. 159.
Capo II -
Espropriazione forzata
Sezione I -
Disposizioni generali
49. Espropriazione forzata.
1. Per la riscossione delle somme non
pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del
ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì
promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista
dalle norme ordinarie a tutela del creditore (1).
2. Il procedimento di espropriazione
forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene
oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo
e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati
con le modalità previste dall'articolo 26 (2).
3. Le funzioni demandate agli ufficiali
giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
(1) Comma così modificato dal comma 415
dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
50. Termine per l'inizio dell'esecuzione.
1. Il concessionario procede ad
espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni
relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa
deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo
26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni (1).
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in
conformità al modello approvato con Decreto del Ministero delle finanze e perde
efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
51. Surroga del concessionario in
procedimenti esecutivi già iniziati.
1. Qualora sui beni del debitore sia già
iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può
dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente,
indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La
dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla
notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al
concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato
negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente
titolo.
3. Il concessionario può esercitare il
diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
52. Procedimento di vendita.
1. La vendita dei beni pignorati è
effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente
Decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità
giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato
dall'ufficiale della riscossione.
53. Cessazione dell'efficacia del
pignoramento e cancellazione della trascrizione.
1. Il pignoramento perde efficacia quando
dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato
effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in
pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi
prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede
entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
54. Intervento dei creditori.
1. I creditori che intendono intervenire
nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le
indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura
civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori
soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata
dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che
intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione
presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione
della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti
i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei
creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
55. Divieto per il concessionario di
acquisto dei beni pignorati.
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e
553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere
l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli
incanti, neppure per interposta persona.
56. Deposito degli atti e del prezzo.
1. Gli atti del procedimento di
espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo
498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario,
nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla
vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto
dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per
essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti
altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via
concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente
a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il
concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in
cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri
creditori, restituendola al debitore.
57. Opposizione all'esecuzione o agli atti
esecutivi.
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo
615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla
notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione
o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
avanti a sé con Decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario
di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del
ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
58. Opposizione di terzi.
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619
del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata
per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta
quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore
iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno
formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di
espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo
debitore o dei medesimi coobbligati (1).
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino
al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto
riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore
o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la
proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data
certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione,
se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la
violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la
presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il
presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b).
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
59. Risarcimento dei danni.
1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione
può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione
stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e
delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli
enti creditori.
60. Sospensione dell'esecuzione.
1. Il giudice dell'esecuzione non può
sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia
fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
61. Estinzione del procedimento per
pagamento del debito.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48,
comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un
terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione
la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli
esibisce la prova dell'avvenuto pagamento (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
Sezione II -
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
62. Disposizioni particolari sui beni
pignorabili.
1. I beni mobili indicati nel numero 4 del
primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere
pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759
del codice civile.
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti
al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere
pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi
stessi siano affittati.
63. Astensione dal pignoramento.
1. L'ufficiale della riscossione deve
astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che
i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati
o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente
data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale
dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato
pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
64. Custodia dei beni pignorati.
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520,
primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei
beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario
non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo
disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee
all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal
comune.
65. Notifica del verbale di pignoramento.
1. Il verbale di pignoramento è notificato
al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento
assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo
stesso di una copia del verbale.
66. Avviso di vendita dei beni pignorati.
1. Per procedere alla vendita dei beni
pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni
consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso
contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo del primo e del secondo incanto (1).
2. Il primo incanto non può aver luogo
prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non
può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato
non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del
concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data
fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con
altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla
parte richiedente.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
67. Incanto anticipato.
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei
beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente
onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere
all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
68. Prezzo base del primo incanto.
1. Se il valore dei beni pignorati non
risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è
determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo
richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito
da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede,
sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello
stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei
beni pignorati.
69. Secondo incanto.
1. Nel secondo incanto, salvo quanto
previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti
al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo
incanto.
70. Beni invenduti.
1. Se i beni restano invenduti anche al
secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a
trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del
secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo
l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del
debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli
entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del
debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del
concessionario, che ne redige verbale.
71. Intervento degli istituti vendite
giudiziarie.
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita
dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario
può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
2. Con Decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità
di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione
ad essi spettante.
Sezione III -
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
72. Pignoramento di fitti o pigioni.
1. L'atto di pignoramento di fitti o
pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene,
in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura
civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al
concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di
quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle
rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore,
secondo le norme del codice di procedura civile.
72-bis. Pignoramento dei crediti verso
terzi.
1. Salvo che per i crediti pensionistici e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto,
del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore
verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543,
secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al
terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla
notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla
percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti
somme.
1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere
redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non
abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è
soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44,
comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (1).
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2 (2).
(1) Comma aggiunto dal comma 141 dell'art. 1, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
(2) Articolo aggiunto dal comma 40
dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa
legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
73. Pignoramento di cose del debitore in
possesso di terzi.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis,
se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si
dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a
ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni
stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del
presente titolo (1)(2).
1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al
comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della
riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso,
lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni
al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente
procede alla vendita (3).
(1) Comma così modificato dal comma 142
dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(2) Articolo così modificato dall’art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
(3) Comma aggiunto dal comma 142 dell'art.
1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
74. Vendita e assegnazione dei crediti
pignorati.
1. Il concessionario, per la vendita dei
crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale
della procedura prevista nel presente titolo (1).
2. Il concessionario, se diviene
assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che
supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il
credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con
verbale del cancelliere.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
75. Pignoramenti presso pubbliche
amministrazioni.
1. Se il pignoramento di crediti verso lo
Stato, le Regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al
controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo,
gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per
un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo
547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione
rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si
è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si
applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per
legge.
75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del
terzo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui
all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai
sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente Decreto e degli articoli 543 e seguenti
del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle
azioni esecutive e cautelari previste nel presente Decreto, può chiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati,
di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme
da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del
comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni
dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 10 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa
sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente
e con le modalità previste dall’articolo 16,
commi da 2 a 7, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono
procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo
senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (1).
(1) Articolo aggiunto dal comma 425 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 2, D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa lege di conversione.
Sezione IV -
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
76. Espropriazione immobiliare.
1. Il concessionario può procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato
con Decreto del Ministero delle finanze (1).
2. Il concessionario non procede
all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul
credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e successivamente dal comma 40 dell'art. 3, D.L.
30 settembre 2005, n. 203.
77. Iscrizione di ipoteca.
1. Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca
sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo
complessivo del credito per cui si procede (1).
2. Se l'importo complessivo del credito per
cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da
sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario,
prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione
senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede
all'espropriazione (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
78. Avviso di vendita.
1. Il pignoramento immobiliare si esegue
mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice
di procedura civile, di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti
del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le
indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione
urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo,
del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per
cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di
mora e per spese di esecuzione già maturate (1);
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da
apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e
gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico
dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine
entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di
cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque
atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati
all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione
l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si
procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
79. Prezzo base e cauzione.
1. Il prezzo base dell'incanto è pari
all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Se non è possibile determinare il prezzo
base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede
l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del
territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i
quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il
prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580
del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per
ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
80. Pubblicazione e notificazione
dell'avviso di vendita.
1. Almeno venti giorni prima di quello
fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli
annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione,
alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del
comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti
del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli
incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a
mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese
sono anticipate dalla parte richiedente.
81. Secondo e terzo incanto.
1. Se la vendita non ha luogo al primo
incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel
giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo
a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo
nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con
un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
82. Versamento del prezzo.
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo
nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine,
il giudice dell'esecuzione con Decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il
concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello
dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione
confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione,
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
83. Progetto di distribuzione.
1. Se vi è intervento di altri creditori,
il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel
termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento,
un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
84. Distribuzione della somma ricavata.
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi
sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma,
del codice di procedura civile.
2. In caso di intervento di altri
creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al
progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo
596 del codice di procedura civile.
85. Assegnazione dell'immobile allo Stato.
1. Se il terzo incanto ha esito negativo,
il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice
dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra
il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede,
depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del
procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone
l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di
procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta
l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (1).
3. In caso di mancato versamento del prezzo
di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il
concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non
dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler
procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo
rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue
comunque se anche tale incanto ha esito negativo (1).
(1) Comma così modificato dal comma 40
dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
Capo III -
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati
86. Fermo di beni mobili registrati.
1. Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone
notizia alla direzione Regionale delle entrate ed alla Regione di residenza
(1).
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione
del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del
concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del
quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi
o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214,
comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con Decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti
le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente
articolo (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1,
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
(2) Per l'interpretazione autentica delle
disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell'art. 3, D.L. 30
settembre 2005, n. 203. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli
a motore e degli autoscafi è stato approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503.
Capo IV - Procedure
concorsuali
Sezione I -
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
87. Ricorso per la dichiarazione di
fallimento e domanda di ammissione al passivo.
1. Il concessionario può, per conto
dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di
cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero
sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede,
sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
passivo della procedura (1).
(1) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è
stato sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Successivamente il presente articolo è
stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
88. Ammissione al passivo con riserva.
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono
contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in
cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal
giudice delegato con Decreto, su istanza del curatore o del concessionario,
quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia
davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione
irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta
amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza
del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma
2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della
riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario
liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso
il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può
proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con Decreto
motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali
o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta
si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo
117 della medesima legge.
89. Esenzione dell'azione revocatoria.
1. I pagamenti di imposte scadute non sono
soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Sezione II -
Concordato preventivo e amministrazione controllata 90. Ammissione del debitore
al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.
1. Se il debitore è ammesso al concordato
preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla
base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito
da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono
contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai
fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo
del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267. 91-91-bis.(1).
(1) Nell'attuale formulazione del Titolo II
(artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo
articolo era stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
TITOLO III
Sanzioni (1)
(1) Il Titolo III (articoli da 92 a 98) è
stato abrogato dall'art. 16, D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, ad eccezione del comma 6 dell'art. 97, poi
anch'esso abrogato dall'art. 25 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
92. Ritardi od omessi versamenti diretti.
Chi non esegue entro le prescritte scadenze
i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e
secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa
del quindici per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta
per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli
altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano
anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte
liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis,
secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le soprattasse di cui al comma precedente
sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il
versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di
scadenza. È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti
dall'art. 9].
92-bis. Mancata o irregolare documentazione
probatoria.
[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40
al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis
del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta
dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di
imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle
detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a
determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi.
In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo
92].
93. Versamenti ad ufficio incompetente.
È soggetto alla pena pecuniaria da un
ventesimo a un decimo delle somme versate:
a) chi esegue i versamenti diretti ad
esattoria incompetente;
b) chi versa ad una sezione di tesoreria
somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;
c) chi versa in esattoria somme delle quali
è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria].
94. Incompletezza delle distinte di
versamento.
Nei casi di incompletezza della distinta
prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art.
7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a
lire 120.000.
L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione
all'ufficio delle imposte.
95. Violazione dell'obbligo delle ritenute
alla fonte.
Chi non opera in tutto o in parte le
ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento
dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.
96. Pagamenti di crediti a contribuenti
morosi.
[Per l'inosservanza della disposizione
dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della
somma corrisposta]
97. Morosità nel pagamento di imposte
riscosse mediante ruoli.
[Per il mancato pagamento di tutte o
dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore
alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000].
[Del mancato pagamento l'esattore deve dare
comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza
della rata dalla quale si è verificata la morosità].
[Se il mancato pagamento è posto in essere
da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la
dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena
pecuniaria di cui al primo comma].
[La dichiarazione di fallimento può essere
promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34
purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente].
[Non si fa luogo all'applicazione della
pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato
determinato da impossibilità economica].
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi
al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha
compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati
gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono
stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti
sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la
relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La
disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è
superiore a lire 10 milioni].
[La condanna per il reato di cui al
precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste
negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641
del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale
dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche
amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate
provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice penale].
98. Applicazione delle sanzioni.
[Gli uffici delle imposte provvedono, con
provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene
pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per
le violazioni costituenti reato.
Contro il provvedimento di irrogazione
delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate
dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Se è stato proposto ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera
definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della
commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima
decisione non impugnata.
Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92
sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla
quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.
Al pagamento delle soprattasse o delle pene
pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o con il soggetto inadempiente,
coloro che ne hanno la rappresentanza. L'ammontare delle pene pecuniarie e
delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato].
TITOLO IV
Norme transitorie e
finali
99. Versamento delle ritenute sui
dividendi.
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati
nell'art. 1 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata
anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
100. Versamento in tesoreria e iscrizione a
ruolo di tributi soppressi.
Le disposizioni degli articoli 168, 169,
170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato
con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti
ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi
soppressi in virtù dell'art. 82 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi d'imposta anteriori
al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del
citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974
si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente Decreto.
Le disposizioni dell'art. 176 del citato
testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di
imposta anteriori al 1° gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al
secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due
rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18 (1).
Gli aggi della riscossione mediante ruolo
dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
(1) Comma così modificato dall'art. 3,
D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.
100-bis. Acconti di imposte sui redditi
dell'anno 1974.
I soggetti, che in base alla dichiarazione
annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri
catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili
di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni
e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le
modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul
reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno
stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi
imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività
delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per
i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro
consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi
dell'art. 10 e dell'art. 11, primo
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile
delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli
acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter,
non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di
società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui
al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei
soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o
fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti
preesistenti (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.
20 aprile 1974, n. 116.
100-ter. Ammontare degli acconti.
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella
misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili
di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo
comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili
di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla
precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili
di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi
imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali
dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta
al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma,
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi
si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali
dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al
31 agosto dello stesso anno.
Dall'ammontare degli acconti relativi agli
imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari
alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili
stessi (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.
20 aprile 1974, n. 116.
100-quater. Imputazione degli acconti alle
imposte sul reddito dovute per l'anno 1974.
Gli acconti di imposta commisurati ai
redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta
ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti d'imposta commisurati ai
redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata
nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti d'imposta commisurati ai
redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti
dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di
cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi
imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate
sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun
socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o
della società incorporante.
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare
superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base
alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti di ufficio
ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno,
il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti
indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà
effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il
periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31
dicembre 1973 e per
il periodo d'imposta successivo (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.
20 aprile 1974, n. 116.
100-quinquies. Riscossione degli acconti.
Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis
sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al
giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione
a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta
alla autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto
comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (1).
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti
non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle
imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di
imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione
«acconti d'imposta per l'anno 1974».
Per la riscossione degli acconti di imposta
di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente Decreto (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L.
6 luglio 1974, n. 259.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.
20 aprile 1974, n. 116.
100-sexies. Iscrizione nei ruoli delle
imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974.
[L'imposta sul reddito delle persone
fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle
società e associazioni di cui all'articolo 6 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alle dichiarazioni dei redditi
presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli
artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei
mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed
aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere
all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e
dicembre 1975.
Le imposte non iscritte, per qualsiasi
motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la
preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con
scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.
Per l'iscrizione nei ruoli speciali delle
somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni
presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno] (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R.
28 marzo 1975, n. 60. Esso è stato rettificato con avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 5 aprile 1975, n. 91, e poi abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre
1975, n. 576.
101. Termini per sgravi e rimborsi relativi
a tributi soppressi.
I termini per proporre ricorsi o istanze
pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze
sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Decreto e dal
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
102. Responsabilità solidale e privilegi
relativi a tributi soppressi.
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo
comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197,
207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
103. Riscossione dei ruoli di enti diversi
dallo Stato.
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e
23 del presente Decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e
l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti
locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di
altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con
tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano
per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la ripartizione
in rate dei carichi in riscossione (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 1,
D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119.
104. Disposizioni abrogate.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono
abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente Decreto.
105. Entrata in vigore.
Il presente Decreto entra in vigore il 1°
gennaio 1974.