DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
GU n. 268 del 16-10-1973
- Suppl. Ordinario
TITOLO I
Dichiarazione
annuale
1. Dichiarazione dei soggetti passivi.
Ogni soggetto
passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne
consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione
anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione
degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli
imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i
quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini
dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche è
unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui
imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i
redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16,
comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di
cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto
testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non
obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto . Sono
esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non
possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di
scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di
scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo
complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue ; b-bis) le persone fisiche
non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito
fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del
citato testo unico delle imposte sui redditi ; c) le persone fisiche non
obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito
fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda
complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire
20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'art. 47 della L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le
intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, comma 3, della
Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di
cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'art. 7-bis, con
le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ; d) [i possessori di redditi di
lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,
lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi
quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di
imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante
dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore
alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testo
unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le
modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al
primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad
apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente
decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, L. 20
maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni
religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione] (4/a); e) [i
soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono
soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili]
(4/b); e-bis) [le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c),
non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito
complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare
delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non
sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se
la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non
superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall'art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che
approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo
comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il
decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di
cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi] (4/c). [Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati
ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di
cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma
1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi] (4/d).
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha,
tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (4/e). Se più
soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da
uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci
l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
2. Contenuto della dichiarazione delle
persone fisiche.
1. La dichiarazione
delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo
1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del
contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché
per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che
l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti
nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo
.
3. Certificazioni e documenti riguardanti
la dichiarazione delle persone fisiche.
1. Le persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e
conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio, composto
dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al
periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi
necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del citato testo
unico, per la determinazione del reddito d'impresa devono essere indicati in
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio. 2. Le disposizioni del
comma 1 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili
semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. 3. I
contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le
certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei
crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione
dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente .
4. Contenuto della dichiarazione dei
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
1. La dichiarazione dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel
secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari
per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la
determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione
dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione
finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di
dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo. 2. Le società
o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio
stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia
di un rappresentante per i rapporti tributari .
5. Certificazioni e documentazioni
riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
1. I soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato
nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e
relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo
statuto. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari,
secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in
apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio o dal rendiconto. 2.
Gli enti indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono conservare il bilancio relativo alle
attività commerciali eventualmente esercitate. La disposizione non si applica
agli enti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il
regime ordinario. 3. Le società e gli enti indicati alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
conservare il bilancio relativo alle attività esercitate nel territorio dello
Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla conservazione
del bilancio le società semplici e le società o le associazioni equiparate né
gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attività
commerciali o che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato
per il regime ordinario. 4. Le certificazioni dei sostituti d'imposta e i
documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ogni altro documento previsto
dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il periodo
previsto dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente .
6. Dichiarazione delle società semplici, in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
1. Le società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse
equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione
agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati. 2. La dichiarazione deve
contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'articolo 1 e nel
primo comma dell'articolo 4. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non
obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato
nell'articolo 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto
dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi,
le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo
VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la
determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto,
qualora non risultanti dal bilancio. 4. Le disposizioni del comma 3 non si
applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno
optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e
alle società ed associazioni ad esse equiparate. 5. I soggetti di cui al comma
1 devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, le
certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi
e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal
decreto di cui all'articolo 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere
esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente .
7. Dichiarazione dei sostituti d'imposta.
[1. I soggetti indicati nel
titolo III, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono
presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei
premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. Si applica la disposizione
dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo. 2. La dichiarazione deve indicare i
dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per
la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma
corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di
dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e
l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni
previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. La dichiarazione è unica anche
ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse. Con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e
della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. 4.
Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all'articolo 8 devono essere conservati per il
periodo previsto dall'articolo 43 e devono essere esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative
ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali. 5. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le
altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'articolo 29] .
7-bis. Certificazioni dei sostituti di
imposta.
1. I soggetti indicati nel titolo
III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una
apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo
delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle
detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e
assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai
fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto
del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di
attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi. 2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di
elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di
interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il
certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista
dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .
8. Redazione e sottoscrizione delle
dichiarazioni.
[1. Le dichiarazioni devono
essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati
con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cui
all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in
cui i modelli stessi devono essere utilizzati. 2. Gli stampati possono essere
ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le
rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle
finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici
dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il
Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e
l'aggio spettante ai rivenditori. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta,
a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente. 4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di
fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto
tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente
competente. 5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di
controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo
costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 53. 6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica da parte delle società menzionate nel comma 1
dell'articolo 12, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del
comma 2 dello stesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti
sono tenuti a conservare] .
9. Termini per la presentazione delle
dichiarazioni.
[1. Le persone
fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare
la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1° maggio e il 30
giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica
deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, rispettando i
termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. 2. I
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti
all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla
legge o dall'atto costitutivo, devono presentare la dichiarazione, compresa
quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la
dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine
stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere
effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o
dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione, rispettando i termini
e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8. Qualora il
termine di due mesi scada anteriormente al 1° giugno la trasmissione in via
telematica deve essere effettuata nel mese di giugno. 3. Gli altri soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del
periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve
essere effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta,
rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 8. 4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il
1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare
precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali è stata
deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della
dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio,
rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo
8. 5. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti soggetti alla ritenuta di
cui ai primi tre commi dell'articolo 26 e per quelli assoggettati alla ritenuta
a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e dell'articolo 7, commi 1
e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui
all'articolo 30, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri. 6. Le dichiarazioni presentate entro un mese
dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma
dell'articolo 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si
considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la
riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e
delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 7. La dichiarazione, diversa
da quella di cui al comma 4, può essere integrata, salvo il disposto del quinto
comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva
dichiarazione da redigere e presentare secondo le modalità stabilite dagli
articoli 8 e 12, entro il termine per la presentazione della dichiarazione per
il secondo periodo d'imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi,
ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero
non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 ] .
10. Dichiarazione nei casi di liquidazione.
[In caso di liquidazione di
società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e di
società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, o in
mancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesi dalla
data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data stessa (10/a). La dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla
chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale, se
prescritto. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso
alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate, nei termini
stabiliti dall'art. 9, la dichiarazione relativa alla residua frazione del
detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo di imposta. Nei casi
di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui
al primo e secondo comma devono essere presentate, anche se si tratta di
imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore,
rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al
terzo comma devono essere presentate soltanto se vi è stato esercizio
provvisorio. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di
presentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 9 nei termini
ivi indicati] (10/b).
11. Dichiarazione nei casi di
trasformazione e di fusione.
In caso di
trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche in società soggette a tale imposta, o viceversa, deliberata
nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, entro quattro mesi
dalla data in cui ha effetto la trasformazione, la dichiarazione relativa alla
frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
stessa. In caso di fusione di più società deve essere presentata, dalla società
risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesi dalla data in cui
ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data stessa. Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev'essere
allegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di esercizio cui
si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.
In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art.
123-bis del testo unico delle imposte sui redditi deve presentare la
dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa entro
quattro mesi dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti
retroattivi. Alla dichiarazione deve essere allegato un conto economico della
frazione di periodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e
sottoscritto a norma dell'art. 8 (10/c). Le disposizioni dei commi precedenti,
in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di
enti diversi dalle società (10/d).
12. Presentazione delle dichiarazioni.
[1. La dichiarazione è presentata
all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio
dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato
ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono
presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la
dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I
soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via
telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è
gratuito. 2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si
considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione: a) gli
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del
30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi,
in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di
categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b),
e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a
mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze; d)
i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di
assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è revocata quando nello
svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse
gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso
di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale. 4. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione
finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il
mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la
data di spedizione. 5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche
se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto
incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto
d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione
contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione
finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a
quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione. 6. I
soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le
dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. 7. La
dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal
contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa
all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. 8. Le società
che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e
i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per
il periodo previsto dall'articolo 43, la dichiarazione, della quale
l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione,
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con
il decreto di cui all'articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto
incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo
43. 9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto
d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della
dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli
contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i
soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle
sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine
essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione. 10. La prova della
presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o
dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al
comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.
Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei
predetti documenti. 11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di
ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane,
comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante
distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata
tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle
dichiarazioni ricevute (10/e). 12. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi] (10/f).
12-bis. Trattamento dei dati risultanti
dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
1. I sostituti
d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'articolo 12 di
trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare
i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del
servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure
individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 12,
volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con
riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11
dell'articolo 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei
modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del
consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente
periodo, dei dati personali di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni. 2. Limitatamente alle
dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all'articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di
dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la
sottoscrizione delle dichiarazioni (10/g).
TITOLO II
Scritture
contabili
13. Soggetti obbligati alla tenuta di
scritture contabili.
Ai fini dell'accertamento sono
obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo
titolo: a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; c) le società in
nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse
equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (10/h); d)
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del
decreto indicato alla lettera precedente. Sono inoltre obbligate alla tenuta di
scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20: e) le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 9, commi primo e secondo del
decreto indicato al primo comma, lettera c); f) le società o associazioni fra
artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato
alla precedente lettera; g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. I soggetti
obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi
corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi
indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti (10/i). I
soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali, devono
tenere le scritture contabili indicate nell'articolo 18- bis (11).
14. Scritture contabili delle imprese
commerciali, delle società e degli enti equiparati.
Le società, gli enti e gli
imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso
tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri
prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie
nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali,
raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne
chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono
alla determinazione del reddito; d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute
in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire
le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle
scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite delle merci
destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in
inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti
nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi
fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei
singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase
produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni
incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei
beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere
effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del
periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano
scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle
scritture di carico e scarico. Per le attività elencate ai numeri 1) e 2) del
primo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico
e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o
altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art.
4, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere,
forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni,
le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali
devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle
schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei
singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle
scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti
relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel
periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto
nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie
inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di
trascurabile rilevanza percentuale (11/a). I soggetti stessi devono inoltre
tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni
ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi
articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti
dell'art. 2421 del codice civile. [I soggetti che adottano contabilità in
codice sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere
riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative] (11/b).
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per
statuto alla approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare
nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione
stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le
società, gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano
attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non
residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili
organizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di
gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente
i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. [Le scritture
ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire
dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta
consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli
artt. 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due
miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo
periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta
consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore
a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno
solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della
determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di
accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori
dichiarati] (11/c).
15. Inventario e bilancio.
Le società, gli enti e gli
imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso
redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite,
a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette
(11/d). L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da
leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie
omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove
dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e
la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle
imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente
indicate e valutate le attività e le passività relative all'impresa (11/e). Il
bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi
metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai princìpi della tecnica
contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.
16. Registro dei beni ammortizzabili.
Le società, gli
enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono
compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per
ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno
di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il
fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta
precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel
periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal
processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente
le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a
categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la
quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote
annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti
dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma
dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (11/f), il minor ammontare
deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I
costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui
all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili,
non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione
(11/g).
17. Registro riepilogativo di magazzino.
18. Contabilità semplificata per le imprese
minori.
Le disposizioni
dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice
civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo
stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo
comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato
l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture
contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta
delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti
i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di
servizi . I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per
la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro
degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle
rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai
fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni
soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non
soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale
delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella
prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso
l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli
adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, non sono tenuti ad
osservare le disposizioni dei due commi precedenti . Il regime di contabilità
semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora
gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati . Il contribuente
ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio
del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è
revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi . I
soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora
ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non
superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
la contabilità semplificata di cui al presente articolo . Per i rivenditori in
base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su
supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del
calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i
ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche
assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai
rivenditori . Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti
nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a
registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto
e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma .
18-bis. Scritture contabili delle imprese
di allevamento.
I soggetti i
quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, svolgono attività di allevamento di animali devono
tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati,
distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli
incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta
.
19. Scritture contabili degli esercenti
arti e professioni.
Le persone
fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra
artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono
annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto
qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione,
anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce
rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito
eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento,
e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalità, il comune di
residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso (14/a).
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le
indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio
dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi
dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 . Deve essersi, inoltre
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di
ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e
distinti per anno di acquisizione. [Il contribuente può tenere registri
distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se
contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (15/a), e
sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti
quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto] (15/b). [I
contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente
hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono
soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo
e devono tenere (15/c): a) il registro nel quale annotare cronologicamente le
operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate
dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o
professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei
all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti
bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili
con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma; d)
apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di
cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che
prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività
lavorativa non di lavoro dipendente] (15/b) (15/d). Con decreti del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti
appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione
delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della
determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte
particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro (15/d).
20. Scritture contabili degli enti non
commerciali.
Le disposizioni
degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attività
commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali (15/e). Indipendentemente alla
redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non
commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto
tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera
a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (15/f). Gli enti soggetti alla
determinazione forfettaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno
solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle
attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi,
assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo 18, secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (15/g).
20-bis. Scritture contabili delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1. Le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) diverse dalle società cooperative, a pena
di decadenza di benefìci fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione
all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche
e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni
poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione
per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22; b) in
relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili
previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi
in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni,
relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni
negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari,
tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del
codice civile. 3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle
attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di
ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili
previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese
complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20. 4. In luogo delle
scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e
nei modi di cui all'articolo 20. 5. Qualora i proventi superino per due anni
consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.
398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o
più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili .
21. Scritture contabili dei sostituti
d'imposta.
1. I soggetti
indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun
dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi
della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a
norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente
devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi
della vigente legislazione sul lavoro (16/a).
22. Tenuta e conservazione delle scritture
contabili.
Fermo restando
quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli
inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le
scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture
ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti
individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma
dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso,
in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione
e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le
registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di
magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni (16/b). Le scritture
contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi
tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino
a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo
d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice
civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto
codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono
essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano
stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di
conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in
corso . Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere
conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi
spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze
potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro
dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in
considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività .
TITOLO III
Ritenute
alla fonte
23. Ritenute sui redditi di lavoro
dipendente.
1. Gli enti e le società indicati
nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51
del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano
arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta . 2. La ritenuta da operare è determinata: a)
sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le
aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al
periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo
unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le
condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura,
con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a
mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati
relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo
unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi
di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle
indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo
17 dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori
di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16,
comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del
lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28
febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché sui compensi e le
indennità di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno
successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti
stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'articolo 13-bis
dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha
effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c)
e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni
a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno
entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle
retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di
imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse
in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e
con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al
termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del
rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno
successivo. Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al
sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di
esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo
d'imposta successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente
concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa
ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero
abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta
precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si
applica separatamente per ciascuno Stato . 4. Ai fini del compimento delle
operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto
di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli
di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12
del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati
percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente,
o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi
quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche
comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende
adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono
trattamenti pensionistici. 5. [Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai
sensi dell'articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando
corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48, dello stesso testo unico,
deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo ] .
24. Ritenuta sui redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente.
1. I soggetti indicati nel comma
1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del
pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile
di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo
unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi
capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il
sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le
disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. 2. Ai fini
del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono
le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio
del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente,
l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi
contributi .
25. Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo
e su altri redditi.
I soggetti indicati nel primo
comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello
Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli
utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto
del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale
sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di
condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle
lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 . La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle
lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere
operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese . Salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre
somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti,
deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per
cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono
esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo
inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c)
dell'art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di
maggiori compensi. I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 corrisposti a non residenti sono soggetti ad
una ritenuta del 30 per cento a titolo d'imposta sulla parte imponibile del
loro ammontare . Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti .
25-bis. Ritenuta sulle provvigioni inerenti
a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari.
I soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di
rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata
dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per il primo scaglione di reddito . La ritenuta è commisurata al
cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che
nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera
di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare
delle stesse provvigioni. La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata
al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta
sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al
periodo di imposta in cui è stata effettuata. Se le provvigioni, per
disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute
sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai
committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai
fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo
a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori
nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di
successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in
cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Le disposizioni dei
precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di
viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi
ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione
di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni
rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione
per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali
delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono
prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca
esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e
di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività
di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei,
dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse
rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano
nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e
cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità
di lucro. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'art. 36, L. 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di
imposta ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per
le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni
indicate nei commi che precedono . Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della
dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non
veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta
che avrebbe dovuto essere effettuata. Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti .
26. Ritenute sugli interessi e sui redditi
di capitale.
1. I soggetti
indicati nel primo comma dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e
titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa,
sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della
ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari,
con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie.
Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od
enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso
di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto
aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai
sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero di un terzo, per
le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso
delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto
mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati
fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari
al 20 per cento . 2. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del
27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi
corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati
da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni
fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e
gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di
banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti
tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane; c) gli interessi a
favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul
«Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1 dell'articolo 2
della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla
gestione del debito pubblico . 3. Quando gli interessi e gli altri proventi di
cui ai commi 1 e 2 sono dovuti da soggetti non residenti, le ritenute ivi
previste sono operate dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
che intervengono nella loro riscossione, con l'aliquota del 27 ovvero del 12,50
per cento, sugli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1, secondo che
la scadenza dei titoli sia o meno inferiore a diciotto mesi, nonché con
l'aliquota del 27 per cento, sugli interessi ed altri proventi di cui al comma
2, indipendentemente dalla scadenza. Qualora il rimborso delle obbligazioni e
titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima
di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli
interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato
rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri
proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti. Quando i
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 intervengono nelle cessioni di
obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti la ritenuta è
operata sugli interessi ed altri proventi riconosciuti al cedente nel
corrispettivo. Il cedente od il possessore del titolo rendono noti gli
interessi e gli altri proventi maturati durante il periodo di possesso. La
ritenuta non è operata quando il percipiente certifichi la sua qualità di
soggetto non residente ed attesti il periodo di possesso dei titoli. La
ritenuta del presente comma è operata con l'aliquota del 12,50 per cento anche
sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero
a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza. 3-bis. I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono i
proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 41 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro
riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50
per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli
interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti
cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso
dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri
proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti
rapporti. 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i
depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del
predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di
acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero
assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui
siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette
ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non
sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis
corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere
a) e b) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle
stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello
stesso articolo 87 . 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di
rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli
indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione
di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui
redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o
stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è
applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti
nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al
27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze
emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri
proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di
imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo
d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non
residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso .
26-bis. Esenzione dalle imposte sui redditi
per i non residenti.
1. Non sono
soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati
nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con
esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro,
c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti in
Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché
tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai
sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del citato testo unico n. 917 del 1986;
ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme
previste nelle singole convenzioni; b) enti od organismi internazionali
costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia . 2.
Qualora i rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) abbiano ad oggetto
azioni o titoli similari l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla
quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento
nel periodo di durata del contratto .
27. Ritenuta sui dividendi.
1. Le società e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta
del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma
corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del
citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi
dell'articolo 77 del medesimo testo unico, nonché sugli utili in qualunque
forma corrisposti a fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86. 2. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di
liquidazione della società, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il
pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1,
determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale
risulta dalla valutazione operata dalla società emittente. 3. La ritenuta è
operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili
corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione
alle partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili
pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli
azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei
quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del
competente ufficio fiscale dello Stato estero. 4. Sugli utili corrisposti dalle
società ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77
dello stesso testo unico n. 917 del 1986, nonché ai fondi indicati nel comma 1,
è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 12,50 per cento dai
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta si applica a titolo d'acconto, nei confronti delle
persone fisiche, e a titolo d'imposta nei confronti dei fondi. 5. La ritenuta
di cui al comma 1 non è operata nei confronti delle persone fisiche residenti
che possiedano partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote
ovvero siano socie di banche popolari cooperative, qualora ne facciano
richiesta all'atto della riscossione degli utili ovvero non attestino di avere
il possesso dei presupposti indicati nel comma 1. Le ritenute di cui ai commi 1
e 4 sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei
confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche. 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati
alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato
maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9
e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .
27-bis. Rimborso della ritenuta sui
dividendi distribuiti a soggetti non residenti.
1. Le società
indicate al comma 2 dell'art. 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono una partecipazione
diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che
distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta
di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia
detenuta ininterrottamente da almeno un anno . 2. Ai fini dell'applicazione del
comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente
possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96-bis del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, nonché la documentazione attestante la sussistenza delle
condizioni indicate al comma 1 . 3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma
1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui
all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art.
27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita
unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i
termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data
di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti
gli accertamenti stessi . 4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute
alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di
somme afferenti i dividendi distribuiti. 5. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate
direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati
della Comunità europea a condizione che dimostrino di non essere state
costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in
esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui
ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 .
27-ter. Azioni in deposito accentrato
presso la Monte Titoli S.p.A.
1. Sugli utili
derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno
1986, n. 289, è applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le
stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo. 2.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali
i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito
dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base
all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché dai soggetti non
residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al
sistema Monte Titoli. 3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata
evidenza, l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al
comma 1 al conto unico istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, con valuta pari alla data
dell'effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l'imposta
sostitutiva ai percipienti, all'atto del pagamento, con valuta pari a quella
con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 4. Per gli
utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali
siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura prevista dalla
convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono: a) una dichiarazione del
soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale
risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte
le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale
e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota
applicabile ai sensi della convenzione; b) un'attestazione dell'autorità
fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della
convenzione. L'attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno
successivo a quello di presentazione. 5. Nell'ipotesi di applicazione del comma
4 non spetta il rimborso di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 27.
Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono
dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi
internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2, non
applicano l'imposta sostitutiva. 6. Ove ricorrano le condizioni previste dal
comma 1, dell'articolo 27-bis, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1, del
presente articolo non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma
2 acquisiscano: a) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 27-bis; b) una certificazione delle competenti
autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di
cui al comma 2 dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai
precedenti commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli
accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento
degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti
stessi. 8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e
gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante
fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare,
residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con
le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti
in Italia e provvede a: a) versare l'imposta sostitutiva di cui al presente
articolo; b) effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 7 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745; c) conservare la documentazione prevista nei commi 4 e
6; d) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministrazione
finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto
assolvimento degli obblighi riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma
1. 9. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per
l'attribuzione ai soggetti non residenti del credito d'imposta sui dividendi,
nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le
doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e il Paese di residenza del
beneficiario e per l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6
nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di
investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi
decreti possono essere approvati modelli uniformi per l'acquisizione
dell'attestazione di cui al comma 4, lettera b), e può essere previsto che la
medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 6 dello stesso decreto .
28. Ritenuta sui compensi per avviamento
commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la
perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19,
devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con
l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal
percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e
privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto
delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa
sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
l'acquisto dei beni strumentali .
29. Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato.
1. Le
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che
corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare
all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le
seguenti modalità: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui
all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi
quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e
continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su
ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla
parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del
citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più
elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del
pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito; c)
sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo
18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto
l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto
al sostituito nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento
di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i
criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico; e) sulla parte
imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico,
non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico,
corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito. 2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi
carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro
due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso
stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare
quale delle opzioni previste al comma 2 dell'articolo 23 intende adottare in
caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai
fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono
compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono
comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre
il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte,
l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi
quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i
valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su
supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze . Qualora,
alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti
dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la
differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che
siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4. 3. Le
amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i
valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati
nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle
indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte
imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti
non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle
di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli
articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute
stabilite dalle disposizioni stesse .
30. Ritenuta sui premi e sulle vincite.
I premi derivanti
da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono
rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite
derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a
premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone
giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta,
con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già
prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si
applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio
attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto
non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato
limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del
periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente . L'aliquota della ritenuta è stabilita
nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di
beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti
per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli
radio-televisivi o competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o
sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso . Se i
premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori
hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di
chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto
possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul
premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La
ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa
nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla
legge per ognuna di tali attività di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei
giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa
nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle
scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti
erariali dovuti a norma di legge ). La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle
case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 .
TITOLO IV
Accertamento
e controlli
31. Attribuzioni degli uffici delle
imposte.
Gli uffici delle
imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri
obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative
alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie
previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. La competenza spetta
all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del
soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe
dovuto essere presentata. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica
europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare
la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni
fiscali degli altri Stati membri . L'Amministrazione finanziaria provvede alla
raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità
ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito .
32. Poteri degli uffici.
Per l'adempimento
dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione
di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33; 2)
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per
mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o
rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma . I singoli dati ed
elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non
dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad
imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono
altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il
contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste
fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia
del verbale ; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o
trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo
III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei
libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne
copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore
a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture
cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e
notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro
confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli
organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici,
alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività
di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie . Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che
ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro
commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione
postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con
i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o
all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141
(24/b); 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati
presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate
gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale
delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie
alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione
dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto
attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di
deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e
documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere
richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione
postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La
richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere
ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad
attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati ; 8-bis)
invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici
rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie
e documenti relativi alla gestione condominiale . Gli inviti e le richieste di
cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla
data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che
non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7)
a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta
giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi,
dal competente ispettore compartimentale . Le notizie ed i dati non addotti e
gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in
risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a
favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente
alla richiesta . Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non
operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto
introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i
dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente
di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non
imputabile .
33. Accessi, ispezioni e verifiche.
Per la esecuzione
di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 . Gli uffici delle imposte hanno facoltà di
disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso
le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo
scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di
rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati
sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei
conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con
la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale . La Guardia di
finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il
reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di
propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le
facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che
disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte
documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle
altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (25/a).
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale
delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e,
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli
uffici e comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia
di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata
comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o
il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta
eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e
l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei
controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già
acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle
verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli
elementi acquisiti agli organi richiedenti . Gli accessi presso le aziende e
istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per
la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari
dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di
funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite
alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o
di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le
rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare
riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per
ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di
riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi
possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali .
34. Certificazione delle passività
bancarie.
[Se il
contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di
credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri
deducibili, l'ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un
termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con
l'ente creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei
detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti
debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da
terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di
imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il
certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al
servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta
giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita
menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della
presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi,
agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di
credito. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza
sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel
certificato] .
35. Deroghe al segreto bancario.
[L'ufficio delle
imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al
numero 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale
delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione
tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo
comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale
nelle seguenti ipotesi: a) quando il contribuente non ha presentato la
dichiarazione dei redditi e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali
risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha
acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;
b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il
contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate,
rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati
per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la
differenza sia superiore a lire cento milioni; c) quando il reddito complessivo
fondamentale attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di
fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui
al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento
milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;
d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli
articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così
gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le
scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità
sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso
dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a
lire cento milioni; e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d)
dell'art. 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai
periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e
può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed
effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla
precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società
che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la
richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto
nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono
state emesse o utilizzate. Con le richieste e nel corso degli accessi indicati
nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e
notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e
notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente
o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito. L'ispettore
compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di
autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni
quindici dalla richiesta stessa. Si applicano le disposizioni di cui al secondo
comma dell'art. 34].
36. Trasmissione di atti e notizie.
Le società,
comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti
diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro
tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano.
La presentazione, nei casi in cui è richiesto l'atto pubblico, deve essere
effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti
soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data
di iscrizione. Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente
devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione
dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile
organizzazione in Italia se hanno sede all'estero. Gli amministratori delle
società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al
competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento
con il quale la società o l'ente è posto in liquidazione. I soggetti pubblici
incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza
nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o
nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi
come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove
previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per
l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente
in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale
documentazione atta a comprovarli .
36-bis. Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di
procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio
del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo,
alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai
sostituti d'imposta . 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori
materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori
materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte,
dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c)
ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista
dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore
a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei
dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la
dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e
dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte
operate in qualità di sostituto d'imposta. 3. Quando dai controlli automatici
eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al
sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione
finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente
e dal sostituto d'imposta .
36-ter. Controllo formale delle
dichiarazioni.
1. Gli uffici
periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale
delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla
base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche
conto delle capacità operative dei medesimi uffici (25/l). 2. Senza pregiudizio
dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici
possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni
di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai
contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella
indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o
in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti
ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30
dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli
elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta
spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei
redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni
dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o
telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella
dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri
documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto
d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica
degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e
dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed
elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.
37. Controllo delle dichiarazioni.
Gli uffici delle
imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal
Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo
delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei
precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e
7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle
informazioni di cui siano comunque in possesso . In base ai risultati dei
controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono,
osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in
rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei
confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. In sede di rettifica
o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui
appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di
presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore
per interposta persona . Le persone interposte, che provino di aver pagato
imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma
terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione
procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto
interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta
effettivamente percepita a seguito di tale accertamento (26/c).
37-bis. Disposizioni antielusive.
1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi,
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'amministrazione
finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i
fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base
alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del
comportamento inopponibile all'amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1
e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a)
trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai
soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili; b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il
trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di
eccedenze d'imposta; e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 ,
recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al
regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 . 4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di
nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di
chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano
applicabili i commi 1 e 2. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità,
in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al
comma 2. 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui
all'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , concernente il pagamento dei
tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai
relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi
precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei
comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti
soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è
divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti
dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali
procedure. 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie
tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve
presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni
normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle
finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988 n. 400 , sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente
comma .
38. Rettifica delle dichiarazioni delle
persone fisiche.
L'ufficio delle
imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone
fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello
effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni
dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La
rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con
riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza
dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39,
possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le
dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti . L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze
di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze
quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un
quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in
base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il
maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva
individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta
congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta .
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti . Il contribuente
ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento,
che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito
in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato
sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto
indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il
maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale
salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie
di redditi. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il
contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) .
39. Redditi determinati in base alle
scritture contabili.
Per i redditi
d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli
elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio,
del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2°
comma dell'art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni
del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ; c) se l'incompletezza, la
falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei
relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari
di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di
altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione
delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni
contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi
all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza
di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purché queste siano gravi, precise e concordanti ; d-bis) quando il
contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo
32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51,
secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 . In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e
delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture
contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei
requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito
d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) [quando alla
dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle
perdite]; c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33
risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione
una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando
le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del
precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da
rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle
garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di
magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono
contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel
carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di
lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente
decreto . Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili,
anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio
di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel
quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili
di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai
sensi del secondo comma del presente articolo.
40. Rettifica delle dichiarazioni dei
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e
dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito
complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto
concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni
dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o
rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai
fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , concernenti la determinazione del
reddito complessivo imponibile. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate
dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 , si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi
dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone
fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si
applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle
dell'art. 38, secondo che si tratti di società in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o
associazioni equiparate.
41. Accertamento d'ufficio.
Gli uffici delle
imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle
disposizioni del titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio
determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i
singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi,
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di
cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle
risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture
contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute. I redditi fondiari
sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. Se il reddito
complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui
all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma
dell'art. 38. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito
complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale
o parziale alle categorie di redditi indicate nell'articolo 6 del decreto
indicato nel precedente comma.
41-bis. Accertamento parziale.
1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni
effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di
stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di
un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società,
associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di
deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono
limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior
reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2. [Le
disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo
dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei
coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui
all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento
parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo
diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del
citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma
non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità
ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei
coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei
confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti
asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal
contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito
dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15 maggio 1991, n. 154] (27/a) (27/b).
42. Avviso di accertamento.
Gli accertamenti
in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei
contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio
o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di
accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili
accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e
deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui
ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai
singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti
e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici
e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e
la motivazione di cui al presente articolo.
43. Termine per l'accertamento.
Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione (27/c). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I
l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata (27/c). Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di
nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a
conoscenza dell'ufficio delle imposte (27/d).
44. Partecipazione dei comuni all'accertamento.
I comuni
partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le
disposizioni del presente articolo e di quello successivo. I centri di servizio
devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro
il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte
devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro
il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie
proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché
quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo
comma dell'art. 43. Il comune di domicilio fiscale del contribuente,
avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può
segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli
elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai
sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo
ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle
dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed
elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati
dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di
domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato
proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre
l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati,
fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e
fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento
adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio
tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di
decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente
esecutiva (27/f). Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le
proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in
duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in
segno di ricevuta all'ufficio mittente. Decorso il termine di novanta giorni di
cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli
accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte
dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso. Le
proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere
trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita
commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili
da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento
dell'imponibile già determinato. Il comune per gli adempimenti previsti dal
terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti
pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
45. Commissione per l'esame delle proposte
del comune.
La commissione di
cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è
presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera
direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e
per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni
compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano
professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia
tributaria. Il numero dei componenti della commissione non può essere
superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per
i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta
classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio
delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i
componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno
il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone
designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di
anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato
variazioni. La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di
raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte.
L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si
riferiscono le proposte medesime. La commissione determina l'ammontare
dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando
a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei
componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della
commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono
essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le
decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente. Ai compiti
di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese
relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei
comuni stessi.
TITOLO V
Sanzioni
46. Omissione, incompletezza e infedeltà
della dichiarazione.
[Nel caso di
omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11
si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte
dovute e comunque non inferiore a lire 300.000 . Se non sono dovute imposte, la
pena pecuniaria si applica nella misura di lire 300.000 , elevabili fino a lire
3.000.000 nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture
contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire 60.000 nei confronti
dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell'art. 1,
che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione
presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la
pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle
maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni
previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la
pena pecuniaria è aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori
dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte
un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da
una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte
dovute, anche se la differenza dipende dalla indeducibilità di spese, passività
e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è
aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello
dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se
la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si
applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire 10.000 .
Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base
all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi
dell'articolo 36-bis ovvero ai sensi dell'art. 36-ter . Se la dichiarazione è
stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di
cui al primo comma ridotte a un quarto.
47. Violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta.
[Nel caso di
omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 7 si applica la
pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute
relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati. Se l'ammontare
complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a
quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due a
quattro volte la differenza. Se la dichiarazione non comprende tutti i
percipienti, si applica inoltre per ogni nominativo omesso la pena pecuniaria
da lire 300.000 a lire 3.000.000. Si applicano le disposizioni del sesto comma
dell'art. 46 .
48. Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni.
[Se la
dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per
le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli
2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le
fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria
da lire 300.000 a lire 3.000.000 . Se l'omissione o l'incompletezza riguarda
gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 2 e dell'art. 7, si applica la
pena pecuniaria da lire 600.000 a lire 6.000.000 . La stessa pena si applica in
caso di mancanza o incompletezza degli allegati di cui agli articoli 3, 5, 6,
7, 10 e 11. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione
destinata al comune di domicilio fiscale, ai sensi del quinto comma dell'art.
12, si applica la pena pecuniaria di lire 120.000 . La stessa pena si applica
quando la copia non è conforme all'originale] (28/d).
49. Deduzioni e detrazioni indebite.
[Se il
contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta
ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli artt. 17 e 24 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 598 (29), e all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
(29/a), si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore
imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni
sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta
alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55 (29/b)] (28/d).
50. Omessa denuncia delle variazioni dei
redditi fondiari.
[In caso di
omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (29/c), delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento
del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000].
51. Violazione degli obblighi relativi alla
contabilità.
[Se nel corso
degli accessi di cui all'art. 32 viene rifiutata l'esibizione o comunque
impedita l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e
conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta la esistenza, si
applica la pena pecuniaria da lire 1.200.000 a lire 12.000.000 . La stessa pena
si applica in caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e
dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21. Qualora le scritture
contabili e i documenti di cui al precedente comma non siano tenuti in
conformità alle disposizioni dell'art. 22, si applica la pena pecuniaria da
lire 600.000 a lire 6.000.000 . Le pene previste nei precedenti commi sono
irrogate anche se dai fatti non è derivato ostacolo all'accertamento, e sono
raddoppiate se vengono accertate evasioni di imposta per un ammontare
complessivo superiore a lire 5.000.000. Nell'ipotesi di cui al terzo comma la
pena è ridotta al quinto del minimo se la irregolarità delle scritture
contabili o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza. Gli amministratori e
i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la
dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili prescritte
dal presente decreto sono puniti con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferme
restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da
uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione]
52. Violazione degli obblighi delle aziende
di credito.
[Se i documenti trasmessi a norma
dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono
incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a
carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire
1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le
risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche
nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio
avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo
non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà. Le stesse
disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società
ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di
gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,
relativamente alle richieste di cui all'art. 32, primo comma, numero 5). In
caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, può essere
disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda o istituto;
in caso di eccezionale gravità può essere revocata l'autorizzazione
all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore. Nel caso in cui le
infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici
delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria da
lire 600.000 a lire 6.000.000 a carico delle persone responsabili secondo
l'ordinamento della amministrazione stessa]
53. Altre violazioni.
[Sono punite con
la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000: 1) l'omissione delle
comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art.
32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; 2) la
mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32
o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la
inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2 dell'art. 32 ed a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei
poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi
stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui
redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle
ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle
sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e
l'uso di tali attestazioni. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione,
previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da
lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle
finanze].
54. Determinazione delle pene pecuniarie.
[Nella
determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della
gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore
della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita
individuale, familiare e sociale. La pena può essere aumentata fino alla metà
nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione
della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono
considerate violazioni della stessa indole, non soltanto quelle che violano una
stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo
prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che
le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
comune. Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto qualora la violazione
consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro
trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già
stata constatata formalmente. Quando il reddito netto è definito per mancata
impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per rinuncia al proposto gravame
prima che sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di primo
grado, le pene pecuniarie applicabili ai sensi degli articoli da 46 a 50 sono
ridotte alla metà. In caso di presentazione della dichiarazione integrativa
entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta
successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica
la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se
il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione
integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini
previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento.
La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è
presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo
di imposta successivo.
55.
Applicazione delle pene pecuniarie.
[Le pene
pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente
decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate
dall'ufficio delle imposte. Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti
in rettifica o d'ufficio, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al
contribuente con l'avviso di accertamento. Per le violazioni che non danno
luogo ad accertamenti l'ufficio delle imposte può provvedere in qualsiasi
momento con separati avvisi da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la violazione è stata
constatata in occasione di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti ai sensi
dell'art. 33, la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine
di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento
diretto all'esattoria di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. Se
i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono
specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che
le violazioni previste dall'art. 51 non siano già state constatate non si fa
luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento
diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad
un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati. Nei casi previsti
dall'art. 52 l'ufficio delle imposte trasmette il processo verbale al Ministro
per le finanze, il quale provvede con proprio decreto, alla irrogazione delle
pene pecuniarie, sentiti, nella rispettiva competenza, il Ministro per il
tesoro e il Ministro per le poste e telecomunicazioni. I provvedimenti previsti
nel secondo comma dell'art. 52 sono adottati su proposta del Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli organi del contenzioso
tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la
violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
56. Sanzioni penali.
[Chi non presenta
la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta
incompleta o infedele, quando l'imposta relativa al reddito accertato, è
superiore a 5.000.000 di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria
prevista nell'art. 46, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'imposta
dovuta è superiore a 30.000.000 di lire, la pena dell'arresto non può essere
inferiore ad un anno. Nei casi previsti dall'art. 47 quando l'ammontare
complessivo delle somme non dichiarate è superiore a 200.000.000 di lire, si
applica oltre la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, la pena
dell'arresto da tre mesi ad un anno. È punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000, ferme restando le
altre sanzioni eventualmente applicabili: a) chiunque, essendo a conoscenza che
negli inventari, bilanci o rendiconti è stata omessa l'iscrizione di attività o
sono state iscritte passività inesistenti ovvero che sono state formate
scritture o documenti contabili sottoscrive la dichiarazione di cui al primo
comma senza rettificare i dati conseguenti rilevanti ai fini della
determinazione dell'imponibile; b) chiunque al di fuori dei casi previsti nella
lettera a), indica nella dichiarazione di cui al primo comma passività
inesistenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile; c)
chiunque, nella dichiarazione prescritta dall'art. 7 indica nomi immaginari o
comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita od ostacolata
la identificazione degli effettivi percipienti; d) chiunque nei certificati di
cui all'art. 3 indica somma, al lordo delle ritenute, inferiori a quelle
effettivamente corrisposte; e) chiunque commette fatti fraudolenti al fine di
sottrarre redditi alle imposte sul reddito. Se i fatti indicati alle lettere
a), b) ed e) del comma precedente comportano evasioni di imposte per un
ammontare complessivo eccedente 5.000.000 di lire la multa è applicata in
misura pari all'importo di tale ammontare e la reclusione non può essere
inferiore a due anni. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati nel
terzo comma comportano un'evasione di imposta di speciale tenuità. Qualora la
dichiarazione sia stata sottoscritta da un rappresentante negoziale, colui che
ha conferito la rappresentanza è punito fuori dei casi di concorso, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire
1.000.000 se omette di esercitare il controllo necessario ad impedire che i
fatti indicati alle lettere a), b) e c) del terzo comma vengano comunque
commessi. Se i fatti indicati alle lettere a) e b) comportano evasioni di
imposta per un ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di lire la multa è
pari alla metà di tale ammontare e la reclusione non può essere inferiore ad un
anno. Si applica la sola multa se gli stessi fatti comportano evasioni di
imposta di speciale tenuità. L'azione penale per i reati di cui ai commi
precedenti non può essere iniziata o proseguita prima che l'accertamento
dell'imposta sia divenuto definitivo. La prescrizione del reato è sospesa fino
alla stessa data].
57. Sanzioni accessorie.
[L'applicazione
della pena pecuniaria stabilita nell'art. 50 importa la decadenza dal diritto
di fruire di contributi o altre provvidenze dello Stato e di altri enti
pubblici previsti a titolo di incentivazione per l'esecuzione delle opere che
hanno determinato le variazioni in aumento non denunciate] (31/l).
TITOLO VI
Disposizioni
varie
58. Domicilio fiscale.
Agli effetti
dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende
domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. Le
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale
nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è
prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato . I soggetti
diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si
trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche
questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una
sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui
esercitano prevalentemente la loro attività. In tutti gli atti, contratti,
denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve
essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione
dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
59. Domicilio fiscale stabilito
dall'amministrazione.
L'amministrazione
finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso
svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede
amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze la amministrazione
finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che
il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto
dall'articolo precedente. Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei
precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a
seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale
nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia. Il provvedimento è in
ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.
60. Notificazioni.
La notificazione
degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la
notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali
autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal
consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio
fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio
fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In
tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al
competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non
vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito
prescritto dall'art. 140 del c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per
eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le
disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di
procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello
della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del
comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti
dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica,
dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio
della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la
comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune
di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
61. Ricorsi.
Il contribuente
può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (31/n). La nullità dell'accertamento ai sensi del terzo
comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di
motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I
contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro
risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e
precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso
articolo (31/o).
(32).
62. Rappresentanza dei soggetti diversi
dalle persone fisiche.
La rappresentanza
dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile
secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne
hanno l'amministrazione anche di fatto.
63. Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti.
Presso gli uffici
finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve
essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non è
necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro
il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura
è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal
terzo comma è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la
sottoscrizione. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio
dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli
impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della guardia di finanza
collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato.
Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle
segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che
hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza,
ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel
precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto
d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli
uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di
rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente
articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
64. Sostituto e responsabile d'imposta.
Chi in forza di
disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri,
per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve
esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso. Il
sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento
dell'imposta. Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento
dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente
riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
65. Eredi del contribuente.
Gli eredi
rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è
verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente
devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante
causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione
può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel
giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del
contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la
presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro
l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti
incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono
trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio
dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La
notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi
impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è
efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano
effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
66. Computo dei termini.
Per il computo
dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.
67. Divieto della doppia imposizione.
La stessa imposta
non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto
neppure nei confronti di soggetti diversi. L'imposta personale pagata dal
soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata
dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.
68. Segreto d'ufficio.
È considerata
violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione
riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi
previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni,
diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta dal personale
dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti
delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei
consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di
legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano
all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi (32/c).
Qualora l'amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel
successivo articolo 69, quarto comma, nell'art. 12, L. 13 giugno 1952, n. 693 e
nell'art. 12 sesto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono
considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie
necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che
comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a
mantenere il segreto d'ufficio. Non è considerata violazione del segreto
d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle
competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito
e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee numero 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva
79/1070 del 6 dicembre 1979.
69. Pubblicazione degli elenchi dei
contribuenti.
1. Il Ministro delle
finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il
cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e
di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti
disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici
nell'anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli
accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in
caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli
elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la
dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato
accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per
cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile
superiore a 50 milioni di lire. 4. Il centro informativo delle imposte dirette,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi
nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente
competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano
imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro
delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la
formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per
la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia
presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la
consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 648 (34). 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche,
i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi
telematici.
70. Norme applicabili.
Per quanto non è
diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di
accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del
codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3
gennaio 1926, n. 63 (36), e successive integrazioni. Il venti per cento dei
proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso
l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori con le modalità
previste con il decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma
dell'art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734.
TITOLO VII
Disposizioni
transitorie e finali
71. Dichiarazioni e scritture contabili.
Le disposizioni
del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si
applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto comprese le frazioni di esercizio o
periodi di gestione di cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598. Le
scritture contabili relative a periodi di imposta nei quali ai fini delle
imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad
ispezioni ai fini dell'accertamento. Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si
applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 27
del decreto indicato nel primo comma. Le persone fisiche e le società o
associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione,
relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della
dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. I sostituti d'imposta devono
presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente
ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile
1975.
72. Ritenuta sugli interessi delle
obbligazioni.
Per le
obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art.
26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del
detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e
dell'imposta sulle obbligazioni e delle relative addizionali che avrebbero
dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data
stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva
effettivamente esercitata per le suddette imposte. La ritenuta non si applica
sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti
e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal terzo comma
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601.
73. Ritenuta sui dividendi.
Le disposizioni
dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle
società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia
deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. In quanto non diversamente stabilito dal presente
decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad
applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive
modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. In caso di
ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente
decreto.
74. Nominatività obbligatoria dei titoli
azionari.
Le azioni di
tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere
nominative. Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative
entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in
vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni
al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e
sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente
decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta
nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta. Si applicano in quanto
compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli
articoli 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n.
1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto
29 marzo 1942, numero 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le
date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con
quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.
75. Accordi internazionali.
Nell'applicazione
delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli
accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
76. Abrogazione.
Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia
diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e successive modificazioni, e le
disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto.
Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad
applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al
predetto testo unico.
77. Entrata in vigore.
Il presente
decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.