Decreto del Presidente della
Repubblica 7 marzo 1985, n. 588
Profili professionali delle
qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello stato degli
istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi
le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie nazionali
d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali.
(GU n. 256
suppl.ord. del 30/10/1985)
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 87 e 97 della
Costituzione;
Vista la legge 11 luglio
1980, n. 312 ;
Visto l' art. 9 della
legge 22 luglio 1975, n. 382 ;
Visto il Decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 ;
Visto il Decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , recante
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983
concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 (registrato alla corte dei
conti il 3 ottobre 1983, registro n. 8 presidenza, foglio n. 212) concernente delega
di funzioni al ministro per la funzione pubblica;
Visti i decreti dei ministri della
pubblica istruzione e del tesoro in data 1 ottobre 1980 e 7 luglio 1981
concernenti, rispettivamente, nomina e modificazione della commissione
nazionale paritetica prevista dall' articolo 45
della legge 11 luglio 1980, n. 312 , al fine della
identificazione dei profili professionali delle qualifiche del personale non
docente appartenente ai ruoli dello stato degli istituti o scuole di istruzione
primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie di belle arti, i
conservatori di musica e le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, e
delle istituzioni educative statali;
Visti i verbali dei lavori della
commissione paritetica e le proposte dalla stessa formulate;
Riconosciuta la necessità di
approvare i profili professionali del personale di cui sopra;
Riconosciuta altresì la necessità
della identificazione, nell'area delle qualifiche del personale direttivo non
docente di cui all' art. 66, quarto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , di un
profilo professionale del direttore amministrativo per il suo carattere di
specificità non riconducibile ai profili professionali del personale di cui al
titolo i della legge medesima;
Vista la deliberazione del
consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;
Sulla proposta del presidente del
consiglio dei ministri e del ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i ministri della pubblica istruzione e del tesoro;
Emana
Il seguente
decreto:
Articolo unico
I profili professionali delle
qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello stato degli
istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi
le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica e le Accademie Nazionali
d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali sono
approvati così come identificati nel testo allegato che, vistato dal ministro
per la funzione pubblica, costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 1985
Pertini
Craxi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gaspari, Ministro per la Funzione
Pubblica
Falcucci, Ministro della Pubblica
Istruzione
Goria, Ministro del Tesoro
Visto, il guardasigilli:
Martinazzoli
ANNESSO A
Allegato profili professionali
delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello stato
degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi
compresi le accademie di belle arti, i conservatori di musica e le accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza, e delle istituzioni educative statali.
III QUALIFICA
Area funzionale dei servizi
generali ausiliari
Ausiliario:
esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specialistica.
In particolare provvede:
all'apertura e alla chiusura dei
locali per le attività scolastiche e per le altre attività deliberate dal
consiglio di circolo o d'istituto;
alla quotidiana pulizia dei locali
scolastici e degli arredi anche con l'ausilio di macchine semplici;
alla piccola manutenzione dei beni
mobili e immobili che non richiede l'uso di strumenti tecnici;
alla sorveglianza sull'accesso e
sul movimento nell'edificio del pubblico e degli studenti, nonché alla
sorveglianza di questi ultimi nelle aule, nei laboratori e nelle officine in
occasione di momentanee assenze degli insegnanti;
all'accompagnamento degli studenti
in occasione del loro trasferimento dalla scuola alla palestra e viceversa se
questa è ubicata fuori dell'edificio scolastico e allo accompagnamento
nell'ambito delle strutture scolastiche di alunni handicappati;
alla manovra di montacarichi e di
ascensori nonché all'accensione, all'alimentazione e allo spegnimento di
apparecchiature semplici di riscaldamento e all'accensione e allo spegnimento
degli impianti centralizzati per i quali non sia richiesta apposita patente;
al servizio di centralino
telefonico e all'uso di macchine per la duplicazione di atti;
all'approntamento dei sussidi
didattici per l'uso degli stessi da parte dei docenti;
a compiti di carattere materiale
inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili all'interno;
a compiti esterni connessi alla
mansione.
Nelle istituzioni educative e
negli istituti e scuole speciali provvede inoltre:
alla pulizia e al riordino dei
locali adibiti al funzionamento del convitto;
alla pulizia e al riordino degli
spazi scoperti;
alle attività connesse con i
servizi di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e
delle attrezzature;
al prelievo e alla riconsegna
della biancheria di corredo del convitto e degli alunni;
al trasporto di generi alimentari,
suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al convitto;
alla custodia e sorveglianza degli
ingressi al convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi;
alla guardiania dei locali e degli
spazi scoperti;
al servizio di portineria.
Requisito culturale:
diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado.
Area funzionale dei servizi
tecnici
Guardarobiere:
esegue, nell'ambito delle
istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione
professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di
utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure
tecniche.
Tale attività è caratterizzata da
autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione
delle procedure suddette.
Ha responsabilità per le attività
direttamente svolte.
È addetto all'organizzazione e al
funzionamento del guardaroba.
Provvede:
alla custodia del materiale,
nonché al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione ed allo
stato di efficienza del corredo degli alunni e del convitto;
alla rilevazione e alla
determinazione periodica delle giacenze e alla registrazione delle entrate e
delle uscite;
allo svolgimento di altri servizi,
eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.
Requisito culturale:
diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica
specifica, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/1978.
Aiutante cuoco:
esegue, nell'ambito di specifiche
istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specializzata.
In particolare provvede:
al trasporto e alla
predisposizione degli alimenti occorrenti per la confezione dei pasti,
collaborando altresì alla loro preparazione;
alle attività connesse con i
servizi di mensa e cucina, con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e
delle attrezzature, utilizzando apparecchiature anche automatiche;
allo svolgimento di altri servizi
anche esterni, connessi con il funzionamento della cucina e della mensa.
Requisito culturale:
diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/1978.
IV QUALIFICA
Area funzionale dei servizi
amministrativi
Collaboratore amministrativo:
esegue, nell'ambito delle
istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione
professionale e capacità di eseguire procedure amministrative con la
utilizzazione di mezzi o strumenti anche complessi.
Tale attività è caratterizzata da
autonomia nel lavoro con margini valutativi nella esecuzione dello stesso.
Ha responsabilità per le attività
direttamente svolte.
È addetto alla predisposizione e
redazione degli atti inerenti all'attività amministrativa e contabile
dell'ufficio di segreteria anche con l'uso di macchine.
È responsabile della tenuta
dell'archivio e del protocollo.
Ha rapporti con l'utenza ed assolve
i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Sostituisce il segretario in caso
di sua assenza o impedimento.
Negli istituti e nelle scuole
dotati di magazzino, provvede, con responsabilità diretta, alla verifica ed
alla conservazione delle merci, delle derrate alimentari, nonché alla custodia
del materiale di giacenza; provvede alla registrazione delle entrate e delle
uscite di magazzino ed alla determinazione delle giacenze.
Provvede alla registrazione e alla
schedatura del materiale bibliografico, ne controlla le giacenze e lo stato di
conservazione e provvede alle operazioni di carico e scarico.
Requisito culturale-professionale:
diploma di qualifica professionale
a indirizzo specifico (addetto alla segreteria di azienda; addetto alla contabilità
di azienda) o diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/1978.
Area funzionale dei servizi
tecnici
Collaboratore tecnico:
esegue, nell'ambito delle
istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione
professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di utilizzazione
degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure tecniche.
Tale attività è caratterizzata da
autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione
delle procedure suddette.
Ha responsabilità per le attività direttamente
svolte.
È addetto alla conduzione tecnica
del laboratorio, officina o reparto di lavorazione a cui è assegnato
provvedendo:
all'approntamento, alla
conduzione, alla ordinaria manutenzione e riparazione delle macchine, degli
apparecchi, dei natanti e delle altre attrezzature in dotazione dei laboratori,
delle officine e dei reparti di lavorazione;
alla preparazione delle
esercitazioni pratiche secondo il piano di studi stabilito;
al riordino del materiale delle
esercitazioni, delle attrezzature tecniche e didattiche e del banco di lavoro;
al ritiro dal magazzino e alla
riconsegna del materiale necessario alle esercitazioni nonché alla verifica
periodica di detti materiali per le eventuali proposte di acquisto;
allo svolgimento di altri servizi,
eccezionalmente anche esterni, connessi alla conduzione del laboratorio,
officina o reparto di lavorazione.
Provvede inoltre:
alla guida degli autoveicoli per
il trasporto collettivo degli alunni a scopi didattici;
alla guida degli automezzi per eventuali
necessità di approvvigionamento e per il trasporto di derrate e materiali vari
inerenti alla conduzione dell'azienda;
alla manutenzione ordinaria degli
autoveicoli in dotazione all'istituto.
Alle attività suddette debbono
essere destinati collaboratori tecnici in possesso delle specifiche patenti.
Nelle aziende agrarie svolge,
altresì, quelle attività che richiedono particolare conoscenza tecnica a
seconda delle caratteristiche di ogni singola azienda (floricoltura,
zootecnica, ecc.).
Requisito culturale:
diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico o diploma di maestro d'arte a indirizzo
specifico o diploma d'istituto di istruzione secondaria di primo grado
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/1978.
Infermiere:
esegue, nell'ambito delle
istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione
professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di
utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure
tecniche.
Tale attività è caratterizzata da
autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle
procedure suddette.
Ha responsabilità per le attività
direttamente svolte.
È addetto, nell'ambito della
normativa vigente in materia sanitaria e dell'ordinamento dell'attività
paramedica, alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria.
Provvede alla conservazione del
materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune; pratica le terapie
prescritte.
Requisito culturale:
diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.
Cuoco:
esegue, nell'ambito delle
istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede specifica formazione
professionale, conoscenza adeguata di strumenti anche complessi e capacità di
utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di determinate procedure
tecniche.
Tale attività è caratterizzata da
autonomia nell'esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione
delle procedure suddette.
Ha responsabilità per le attività
direttamente svolte.
È addetto alla organizzazione ed
alla conduzione dei servizi di cucina.
Provvede:
alla preparazione dei cibi per i
pasti quotidiani sulla base delle tabelle dietetiche;
al controllo della qualità delle
derrate alimentari ed alla vigilanza delle condizioni igieniche della cucina;
allo svolgimento di altri servizi,
eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.
Collabora alla organizzazione dei
servizi di mensa.
Requisito culturale-professionale:
diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero o diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845/1978.
V QUALIFICA
Area funzionale dei servizi
amministrativi
Coordinatore amministrativo:
esegue attività lavorativa
complessa che richiede specifica preparazione professionale e conoscenza delle
procedure amministrativo-contabili e tecniche.
Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di
ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.
Nell'ambito di direttive di
massima ha autonomia e responsabilità connesse alla elaborazione degli atti
amministrativi, al funzionamento dell'ufficio di segreteria, alla vigilanza
delle unità sottordinate ed al coordinamento delle attività del personale
amministrativo e dei servizi generali ausiliari.
Cura la tenuta e la conservazione
dei registri e degli atti inerenti l'attività amministrativa, contabile e
patrimoniale.
Ha rapporti con l'utenza e tratta
nel merito i problemi prospettati nell'ambito del proprio settore di
competenza; ha rapporti con l'esterno per l'espletamento delle attività
connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria.
Firma con il capo d'istituto tutti
i certificati, gli estratti di registro e le copie di documenti; firma, con il
presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o,
nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di
amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso e ogni altro atto
secondo quanto previsto dalla normativa.
Ha conoscenza del funzionamento e
dell'uso di apparecchiature e di procedure semplici per l'elaborazione
automatica dei dati.
Fa parte di diritto della giunta
esecutiva e, nelle istituzioni in cui non vi sia il consiglio di istituto, del
consiglio di amministrazione, svolgendo nei predetti organi collegiali anche la
funzione di segretario.
Requisito culturale:
diploma di ragioniere e perito
commerciale, diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, diploma
di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l'estero), rilasciato
dagli istituti tecnici commerciali; diploma di analista contabile, diploma di
operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il
commercio.
Coordinatore amministrativo dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza:
esegue attività lavorativa
complessa che richiede specifica preparazione professionale e conoscenza delle
procedure amministrativo-contabili e tecniche.
È consegnatario dei beni mobili in
dotazione all'istituto.
Nell'ambito delle direttive ricevute
dal direttore amministrativo, ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella predisposizione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nella
organizzazione del lavoro di segreteria, nonché nella elaborazione degli altri
atti amministrativi, nella vigilanza e nel coordinamento delle attività del
personale amministrativo e dei servizi generali ausiliari.
Cura la tenuta e la conservazione
dei registri e degli atti inerenti l'attività amministrativa, contabile e
patrimoniale.
Ha rapporti con l'utenza e tratta
nel merito i problemi prospettati nell'ambito del proprio settore di
competenza; ha rapporti con l'esterno per l'espletamento delle attività
connesse con il funzionamento dei servizi di segreteria.
Ha conoscenza del funzionamento e
dell'uso di apparecchiature e procedure semplici per l'elaborazione automatica
dei dati.
Requisito culturale:
diploma di ragioniere e perito
commerciale, diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, diploma
di ragioniere e perito commerciale (sezione commercio con l'estero), rilasciati
dagli istituti tecnici commerciali; diploma di analista contabile, diploma di
operatore commerciale, rilasciati dagli istituti professionali per il
commercio.
VIII QUALIFICA
Area funzionale dei servizi amministrativi
direttore amministrativo dei
conservatori di musica delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza:
esegue attività lavorativa
complessa, avente anche rilevanza esterna, che richiede formazione universitaria.
Nell'ambito di direttive generali
e con responsabilità diretta, sovrintende ai servizi amministrativi e
contabili.
Ha autonomia operativa e facoltà
di decisione e di proposta per il conseguimento di obiettivi assegnati.
È funzionario delegato.
Provvede all'esecuzione delle
delibere del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente
del consiglio medesimo, tutti i documenti contabili concernenti la gestione
autonoma dell'istituzione; firma, inoltre, tutti gli atti di sua competenza. Ha
alle dirette dipendenze il personale amministrativo e dei servizi generali
ausiliari.
Risponde al direttore
dell'istituzione del funzionamento dei servizi di segreteria e dell'attuazione
delle norme legislative e regolamentari.
Possono essergli affidati,
nell'ambito degli istituti di istruzione artistica, incarichi ispettivi.
Requisito culturale:
diploma di laurea in
giurisprudenza o in scienze politiche, sociali e amministrative o in economia e
commercio o in scienze coloniali e marittime.
Criteri generali in ordine alle
qualifiche ed ai profili professionali
Ai fini di una migliore
utilizzazione delle strutture il personale inquadrato nei profili professionali
delle diverse qualifiche integra, ove ricorrano particolari ed inderogabili
esigenze di servizio, le proprie mansioni o funzioni con quelle del profilo
immediatamente inferiore della stessa area funzionale nell'ambito della unità
operativa cui è assegnato, nel rispetto della prevalenza di svolgimento delle
mansioni proprie del profilo di appartenenza.
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
GASPARI