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16-10-1979 n° 509 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509
Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, ...
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D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509.

Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 23 ottobre 1979, n. 289.

 

Aggiornamento alla GU 17/10/2000

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1979, è stata emanata l'ipotesi di accordo raggiunta il 31 luglio 1979 tra la delegazione degli enti pubblici e le organizzazioni sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54;

Considerata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1979 con la quale, tenuto conto dei rilievi di legittimità formulati dalla corte dei conti, in sede di registrazione dell'anzidetto decreto, si è ritenuto che anche le disposizioni contenute nell'art. 17, primo comma, quinta linea e nell'art. 33, quinto comma, non possano essere approvate perché in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, con la esclusione delle disposizioni specificate nelle premesse, è emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Ipotesi di accordo per la disciplina del rapporto del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Roma, 31 luglio 1979)

 

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE

 

 

Art. 1. Periodo di validità e campo di applicazione dell'accordo.

 

Ai sensi degli articoli 27, ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonché di quelli inclusi nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione.

I contenuti dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito dalle normative in atto vigenti per il personale degli altri maggiori settori della pubblica amministrazione, nell'intento di realizzare una effettiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici, secondo il principio di cui all'art. 26 della predetta legge 20 marzo 1975, n. 70.

Qualora negli altri settori del pubblico impiego dovessero intervenire sostanziali modificazioni dei trattamenti assunti come termine di riferimento per la definizione del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminare i riflessi delle nuove normative, ai fini di eventuali adeguamenti da attuare nel periodo di validità dell'accordo stesso con le procedure di cui agli articoli 27 e 28 della citata legge.

Alla stessa stregua si procederà per la dirigenza con riferimento ai miglioramenti che dovessero intervenire per la dirigenza statale.

Nei confronti del personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma tra cui le leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo trova applicazione fino alla data in cui il personale medesimo, anche se in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, non abbia acquisito, attraverso l'inquadramento definitivo, una posizione giuridica e un trattamento economico diversi da quelli stabiliti a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'applicazione del presente accordo nei confronti dei dipendenti degli enti di cui alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è assicurata, fino alla data del definitivo inquadramento degli interessati presso le amministrazioni di destinazione, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per quanto concerne i relativi oneri che sono a carico del bilancio dello Stato.

Nel periodo di cui al primo comma restano in vigore le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente accordo.

 

 

Art. 2. Interpretazione dell'accordo.

 

Ai fini della corretta ed omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme del presente accordo, i problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di interpretazione dell'accordo medesimo saranno definiti da ciascun ente sentita apposita commissione unica, nominata dal Ministro del lavoro, così costituita:

cinque rappresentanti degli enti, designati dalla delegazione degli enti;

cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

Per ciascuno dei componenti della commissione sarà designato un membro supplente.

Alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dell'ente interessato.

Per il settore della ricerca la commissione è integrata da un rappresentante degli enti di ricerca designato dai presidenti degli enti stessi e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della ricerca maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

 

Art. 3. Contrattazione integrativa.

 

Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui al presente accordo sono consentiti accordi articolati a livello di singolo ente o gruppi di enti similari per le seguenti aree di intervento:

formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi generali;

sistemi, criteri e modalità per riscontri di produttività, sistemi incentivanti e connesse verifiche anche sul piano dell'organizzazione del lavoro, con riferimento allo stato di avanzamento dei programmi e/o delle attività;

modalità di valutazione ad ogni effetto della diversità di orario di lavoro rispetto agli altri settori del pubblico impiego;

rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati tra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione, soggette - ove comportino modificazioni dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Compatibilmente con le finalità e con la particolare struttura periferica dei singoli enti, sono altresì consentiti accordi decentrati a livello provinciale, comprendente almeno due unità organiche "complesse" o, per gli enti con più di quattromila dipendenti e per gli enti appartenenti alla sesta categoria, una unità organica complessa in materia di:

metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture;

articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la più razionale e puntuale erogazione dei servizi;

proposte di costituzione di gruppi di lavoro e di corsi di formazione;

indicazioni sul fabbisogno di personale delle unità interessate nel quadro dei programmi generali deliberati dai competenti organi centrali;

proposte e verifiche concernenti la gestione di servizi sociali.

Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati - ove occorra a seguito di atto di delega o di specifica attribuzione di competenza - tra un rappresentante degli organi di amministrazione dell'ente e il titolare dell'ufficio interessato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale.

Gli enti, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro, nonché sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, anche in rapporto ai problemi dell'ambiente e delle popolazioni.

 

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

 

 

Art. 4. Programmazione, organizzazione del lavoro e standard di produttività.

 

La programmazione l'organizzazione del lavoro presso i singoli enti saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività e di efficienza specie mediante l'accrescimento della professionalità degli addetti. A tal fine sarà favorita l'adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalità, tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilità di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttività. In ogni caso sarà tenuto conto delle peculiarità connesse alla specifica attività dell'ente.

La contrattazione articolata determinerà ad ogni effetto standard di produttività, individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi, e le fasce di produttività per la rilevazione del rendimento.

 

 

Art. 5. Definizione di nuove posizioni di lavoro.

 

Gli enti, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

 

Art. 6. Formazione e qualificazione professionale.

 

Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi sono formulati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri enti.

In rapporto alle specifiche professionalità possono essere costituite tra gli enti interessati strutture di coordinamento delle predette attività, allo scopo anche di favorire la mobilità prevista dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In sede di contrattazione articolata sarà disciplinata la partecipazione a convegni di studio, corsi di specializzazione e attività scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, prevedendo le condizioni e i limiti.

 

 

Art. 7. Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale.

 

Gli enti, per incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che richiedano il ricorso a specifiche professionalità non presenti nelle rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Gli incarichi professionali, limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di amministrazione che determina i relativi compensi.

 

 

Art. 8. Mobilità del personale.

 

Per la concreta attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in materia di trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unità funzionale.

I provvedimenti in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la commissione del personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di valutazione delle domande effettuate in riguardo alla competenza ed esperienza in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianità di servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente.

Nell'ipotesi che si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto è formata apposita graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati.

È data precedenza assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma tra cui leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641 e 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono fatti salvi i provvedimenti in corso di attuazione nell'ambito di singoli enti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Al personale assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovrà essere previsto anche il passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse strutture.

 

 

Art. 9. Orario di lavoro.

 

L'articolazione dell'orario e dei turni di lavoro è finalizzata all'ottimale utilizzazione delle strutture ed alla più razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza secondo criteri e modelli organizzativi predeterminati. A tali fini, per gli enti di ricerca l'orario di lavoro si articola, di regola, in 8 ore giornaliere e in turni.

Per contingenti ed improvvise esigenze di servizio l'orario di lavoro può essere eccezionalmente modificato in via temporanea per singoli dipendenti o per specifici settori. Ove tale modificazione comporti nel corso della settimana in cui è intervenuta prestazioni lavorative oltre le 40 ore il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo di durata pari all'eccedenza, da fruire normalmente non oltre la settimana immediatamente successiva.

Qualora per esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana successiva.

Per servizi aperti al pubblico, servizi connessi alla comunità, servizi di elaborazione automatizzata dei dati nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale e ottimale utilizzazione degli impianti e per gli altri servizi continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali sono istituiti turni obbligatori, anche festivi, al fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne.

Particolari orari di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attività esterne di carattere professionale connesse a compiti istituzionali. La contrattazione articolata disciplinerà apposite pause, da computare a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potrà eccedere complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni prolungati o avvicendati o a ciclo continuo.

La scrupolosa osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro è garantita attraverso sistemi obiettivi e uniformi di controllo da stabilire in sede di contrattazione articolata.

Gli enti, compatibilmente con le esigenze di lavoro e con la funzionalità degli uffici aperti al pubblico, possono consentire ai singoli dipendenti di praticare, secondo criteri prestabiliti, particolari orari di servizio; l'eventuale minore orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato possibilmente nel corso del mese.

 

 

Art. 10. Igiene e sicurezza del lavoro.

 

Gli enti provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori della ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio.

Gli enti di ricerca adegueranno constantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilità degli impianti e dei processi produttivi. Provvederanno altresì ad istituire appositi corsi di addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie, anche in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e delle integrazioni dell'attuale normativa.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

 

Art. 11. Servizi sociali.

 

Per i dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore 8 ore con intervallo non superiore alle 2 ore può essere istituito un servizio di mensa, basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio che sarà affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga di provvedervi direttamente.

Per gruppi di dipendenti che debbano raggiungere posti di lavoro situati in località decentrate rispetto ai centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresì previsti servizi di trasporto collettivo.

A carico del personale è posto un concorso spese pari al 20 per cento del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere.

La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi.

 

 

TITOLO III

NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

 

 

Art. 12. Rapporti di lavoro a tempo definito.

 

Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti con la contrattazione articolata.

Al rapporto a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.

Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.

Al personale in servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo definito.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e - per i dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14 della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.

L'istituzione dei posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sarà determinato in sede di successivo rinnovo del presente accordo.

 

 

Art. 13. Mansionario e livelli differenziati di professionalità.

 

Alla declaratoria delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le modifiche e integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente accordo.

Le posizioni di lavoro relative ai livelli differenziali di professionalità, agli incarichi di coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento, specificate nel predetto allegato, non possono superare complessivamente i limiti di un contingente massimo del 20 per cento della dotazione organica del personale dell'ente.

Con la contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei limiti di cui al precedente comma, e le modalità di ripartizione del contingente stesso fra le varie qualifiche.

 

 

Art. 14. Esercizio delle mansioni.

 

L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, fermo restando che in tale ambito possono essergli assegnate anche mansioni diverse da quelle normalmente svolte.

Le mansioni proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purché rivestano carattere accessorio e/o strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri dipendenti.

In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed iniprevedibili deficienze di personale l'impiegato può essere adibito a mansioni proprie di una qualifica diversa per non più di 90 giorni anche non continuativi nel periodo di un anno, senza diritto a maggiorazioni del trattamento economico.

I funzionari preposti alle singole unità organiche sono responsabili dell'impiego del personale in conformità alle disposizioni di cui sopra.

[In presenza di gravi carenze degli organici, eventuali situazioni di emergenza devono essere rappresentate agli organi di amministrazione che potranno eccezionalmente autorizzare, sulla base di idonei criteri di massima, l'impiego del dipendente in mansioni di qualifica diversa per non più di sei mesi. Nei casi in cui per quest'ultima qualifica sia previsto uno stipendio corrispondente a un parametro più elevato il dipendente ha diritto per il periodo di svolgimento delle corrispondenti mansioni ad un trattamento economico aggiuntivo - non valutabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza previsto dai regolamenti degli enti - pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica stessa e quello della qualifica di appartenenza] (Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267)

 

 

Art. 15. Passaggi di ruolo.

 

Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie del ruolo di appartenenza può essere eccezionalmente trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con la qualifica corrispondente.

I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.

Il personale può essere trasferito di ruolo, alla corrispondente qualifica, nei limiti dei posti disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dall'art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'accesso alla qualifica di destinazione.

I passaggi di ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a sopperire a specifiche esigenze di servizio e sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, a domanda o, comunque, con il consenso degli interessati.

 

 

Art. 16. Ferie.

 

Il dipendente ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. A tal fine ogni giornata lavorativa è computata per un numero di ore pari ad un sesto dell'orario settimanale.

Le infermità di durata superiore a tre giorni insorte durante le ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato posto in condizione di convalidarle. In tale ipotesi è in facoltà del dipendente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità, di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle ferie di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.

 

 

Art. 17. Permessi retribuiti.

 

Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:

per matrimonio: quindici giorni;

per malattia: fino a trenta giorni;

per cure termali: fino a quindici giorni;

per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;

per lutti di famiglia, nascita di figli, cambio di abitazione o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.

Il personale ha diritto, altresì, ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona definita "controllata" ai sensi di legge ha diritto, in aggiunta ai periodi sopra indicati, a 15 gg. di permesso retribuito non frazionabili.

 

 

Art. 18. Iscrizione all'albo per il passaggio al ruolo professionale.

 

Ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, il requisito dell'iscrizione all'albo professionale per l'accesso alle qualifiche del ruolo professionale sarà accertato, nei confronti del personale in servizio, con riferimento alla data della nomina.

 

 

Art. 19. Responsabilità per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni.

 

Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e ferme restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari.

 

 

Art. 20. Attività professionale.

 

Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a terzi.

 

 

Art. 21. Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia preventiva.

 

Il dipendente, già tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria, è riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la libertà provvisoria, con provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo, sentita la commissione del personale.

La riammissione in servizio di cui al comma precedente è disposta senza pregiudizio per l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.

 

 

TITOLO IV

NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

 

 

Art. 22. Stipendio.

 

Gli stipendi annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle ritenute erariali, sono stabiliti sulla base dei parametri di cui all'unita tabella (allegato n. 2).

Il valore di ogni punto di parametro, ai fini del comma precedente, è pari a L. 18.000.

La progressione dello stipendio si articola in sei, cinque e quattro classi, oltre l'iniziale, rispettivamente per le qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e "dirigente generale" e in otto classi, oltre l'iniziale, per le altre qualifiche. Le classi stesse sono di importo pari al 10 per cento dello stipendio iniziale e vengono attribuite al compimento di un biennio di permanenza nella classe inferiore.

Per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale in servizio alla data del 29 dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui ai precedenti commi sono maggiorati di L. 500.000 fino alla quinta classe e di L. 1.000.000, L. 1.250.000 e L. 1.500.000 rispettivamente la sesta, la settima ed ottava classe.

 

 

Art. 23. Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di livello professionale.

 

Al dipendente che consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo, una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di professionalità è attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento maggiorato di una quota ragguagliata al 10 per cento dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione.

L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi del precedente comma e l'importo della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.

Nei casi in cui la somma predetta risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe; in quelli in cui risulti superiore alla più elevata classe di stipendio, sono concessi, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50 per cento quanti ne occorrono per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla somma stessa; in tal caso l'eventuale eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale.

I tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio sono ridotti di una frazione di biennio pari al rapporto tra l'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere ", maggiorato della differenza di cui al secondo comma, e l'importo della differenza tra le due classi.

Il "inaturato in itinere " è costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento nella posizione di provenienza, rapportato alla frazione di biennio maturata in quest'ultima.

Il calcolo del tempo ai fini dei precedenti commi quarto e quinto è effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al personale appartenente alla seconda qualifica del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento. Per quelli conferiti al personale appartenente alla prima qualifica professionale resta ferma la disposizione di cui all'art. 29, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Nel caso di passaggio alla qualifica corrispondente di altro ruolo, al dipendente è attribuita la stessa classe di stipendio fruita nella posizione di provenienza, con conservazione a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dell'anziartità maturata in detta classe. Qualora il nuovo stipendio risulti inferiore a quello in godimento all'atto del passaggio di ruolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti di stipendio.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per intervenuta inabilità fisica, dal livello professionale differenziato a quello base della qualifica di appartenenza.

 

 

Art. 24. Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali.

 

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianità.

 

 

Art. 25. Maggiorazione di stipendio per nascita di figli.

 

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50 per cento alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

 

 

Art. 26. Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo.

 

Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo è calcolato maggiorando rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento quello previsto per il lavoro straordinario diurno.

 

 

Art. 27. Turni di lavoro.

 

Per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del trattamento integrativo di previdenza e di quiescenza, pari al 20 per cento, per i turni pomeridiani e all'80 per cento per i turni notturni e quelli festivi con il limite minimo rispettivamente di L. 800, L. 2.000 e L. 3.000 per ogni ora di lavoro. Per la determinazione della misura della suddetta maggiorazione si applicano le norme contenute nell'ultimo comma dell'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.

Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese.

Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo di cui al terzo comma dell'art. 9, al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.

Al personale turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di ufficio è corrisposta l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

 

 

Art. 28. Anticipazione della classe di stipendio.

 

I provvedimenti con i quali vengono indetti per le varie qualifiche appositi concorsi ovvero corsi di aggiornamento e di specializzazione determinano il numero dei partecipanti che potranno fruire dell'anticipazione della classe di stipendio di cui all'art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel limite massimo di cui al successivo quinto comma.

[La classe di stipendio può essere anticipata per non più di due volte nell'ambito della stessa qualifica, nei confronti dei dipendenti che superino le prove finali dei concorsi o corsi di cui al primo comma e che risultino in possesso di almeno 4 anni di anzianità nella qualifica di appartenenza] (Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.).

Alle prove finali di cui sopra potranno essere ammessi anche i dipendenti già in possesso della specializzazione richiesta e che alla data di indizione dei predetti corsi o concorsi svolgano le relative mansioni.

[Il beneficio è attribuito, sentita la commissione del personale, sulla base dell'esito delle prove finali e subordinatamente all'assunzione dei nuovi compiti cui lo svolgimento dei concorsi o corsi sia eventualmente finalizzato] (Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.).

[Il numero delle anticipazioni di stipendio attribuibili non può superare una aliquota pari al 15 per cento della dotazione dei posti di ciascuna qualifica diminuito del numero dei dipendenti in servizio nella qualifica stessa che abbiano già fruito in detta qualifica del beneficio, con esclusione di quelli che abbiano maturato un biennio o due bienni di permanenza nella classe di stipendio più elevata rispettivamente nel caso di avvenuta attribuzione del beneficio per una o per due volte] (Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.).

Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano già fruito del beneficio.

L'anticipazione della classe di stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente al quale sia stato conferito il beneficio ne chieda l'applicazione.

L'anzianità per l'attribuzione della classe successiva a quella anticipata decorre dalla data dell'anticipazione stessa.

 

 

Art. 29. Trattamento di missione e di trasferimento.

 

Al personale inviato in missione o trasferito si applicano le norme di cui agli allegati n. 3 e n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con le seguenti modificazioni:

 

 

Allegato n. 3:

 

al comma primo, le parole "30 chilometri" sono sostituite con le parole "10 chilometri";

il comma secondo viene sostituito dal seguente:

"Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 10 chilometri le indennità di trasferta di cui al primo comma sono ridotte della metà";

al comma quarto, lettera a), le parole "meno di 12" sono sostituite con le parole "meno di 3";

dopo il comma quinto, viene inserito il seguente:

"La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilità di rientro nella sede di provenienza";

dopo il comma dodicesimo, è inserito il seguente:

"In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo";

il comma tredicesimo è sostituito dal seguente:

"Al personale inviato in missione è consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale";

dopo il coma tredicesimo è inserito il seguente:

"Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio";

al comma quattordicesimo, le parole "Per le missioni all'estero - ferma restando la facoltà di cui al sesto comma - l'indennità di trasferta compete nelle misure previste dal primo comma o, se più favorevoli, in quelle" sono sostituite con le parole "Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di servizio, si applicano le norme";

al comma quindicesimo, le parole "l'indennità di trasferta" sono sostituite con le parole "il trattamento di missione".

 

 

Allegato n. 4:

 

al comma quinto, dopo le parole "di 6 mesi" sono inserite le parole "o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unità organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento";

al comma quinto le parole "(prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata residenza") sono soppresse;

dopo il comma quinto, sono inseriti i seguenti:

"L'indennità di cui al precedente comma è prorogabile fino ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza in relazione, oltre che a fattori ambientali, a particolari carenze degli organici.

In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, è riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50 per cento della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare";

al comma 6, le parole "è corrisposta la metà" sono sostituite con le parole "è corrisposto il 60 per cento" e le parole "dell'altra metà" con "dell'altro 40 per cento";

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. La indennità di prima sistemazione è in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre mesi.

Il diritto alle predette indennità e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti".

 

 

Art. 30. Indennità di servizio all'estero.

 

Al personale assegnato a sedi di servizio all'estero compete l'indennità di servizio all'estero nelle misure e con le modalità previste per il personale dello Stato dipendente dal Ministero degli affari esteri secondo l'unita tabella di equiparazione (allegato n. 3).

 

 

Art. 31. Equo indennizzo.

 

La tabella di cui all'allegato n. 5 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è sostituita da quella di cui all'allegato n. 4 al presente accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI SPERIMENTAZIONE

 

 

Art. 32. Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale.

 

Per le assunzioni alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale i bandi di concorso devono prevedere, oltre ai requisiti generali, una documentata esperienza nel campo tecnico-professionale inerente ai posti da ricoprire; possono inoltre prevedere il possesso di un'anzianità minima di laurea non superiore a due anni in relazione a determinate specializzazioni richieste per il posto.

La partecipazione con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché alle attività svolte con borse di studio assegnate da enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di ricerca e di sperimentazione equivale al requisito di esperienza dio cui al precedente comma.

 

 

Art. 33. Personale a contratto.

 

Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, entro un massimo del 10 per cento della dotazione organica complessiva di ciascun ente, le modalità generali per l'assunzione, i criteri di attribuzione del trattamento economico in rapporto alla qualificazione professionale del personale stesso sono definiti in sede di contrattazione integrativa con le procedure di cui all'art. 3. I relativi provvedimenti sono emanati dal consiglio di amministrazione sentita la commissione del personale.

Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale.

Il trattamento economico del personale a contratto è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed è equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.

Il consiglio di amministrazione può determinare, sentita la commissione del personale, un trattamento economico eccedente i limiti di cui al precedente comma ove l'assunzione sia disposta per assicurare all'ente, per limitati periodi di tempo di norma non superiore ad un anno e con contratto non rinnovabile, personale di ricerca di eccezionale qualità professionale.

Il personale assunto a contratto ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nei ruoli organici, mediante appositi concorsi, e nei limiti dei posti vacanti della corrispondente qualifica ove ciò sia richiesto da necessità di sviluppo di programmi oppure dalla esigenza di acquisire in via definitiva agli enti l'elevata esperienza professionale conseguita dal personale predetto. Il trattamento economico da attribuire al personale anzidetto all'atto della nomina in ruolo è determinato con i criteri di cui al successivo art. 45.

 

 

Art. 34. Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica.

 

Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica allo scopo di recarsi presso istituti o laboratori esteri, nonché presso istituzioni internazionali o comunitarie, secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari. Ove ricorrano motivi di interesse per l'ente, specie in relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata continuativa fino a 5 anni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di altri 5 anni.

 

 

Art. 35. Consultazione del personale addetto alla ricerca.

 

I componenti della commissione di cui all'art. 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sono eletti da tutto il personale addetto alla ricerca fra i dipendenti che rivestono la qualifica di "collaboratore tecnico-professionale" o di "assistente tecnico-professionale".

 

 

Art. 36. Trasferimenti di ruolo.

 

In rapporto all'evoluzione della tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione comportanti mutamenti nella organizzazione delle attività e la conseguente necessità di istituire nuovi posti di organico nell'ambito del ruolo tecnico-professionale con corrispondente riduzione della consistenza organica del ruolo amministrativo, il consiglio di amministrazione può disporre, sentita la commissione del personale, il passaggio del personale dalle qualifiche del ruolo amministrativo alle corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico-professionale, subordinatamente alla verifica dei requisiti professionali previsti per i nuovi posti da ricoprire, anche a seguito del superamento di appositi corsi di qualificazione professionale indetti dall'ente.

 

 

Art. 37. Collaborazioni esterne.

 

Gli enti di ricerca, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, si possono avvalere della collaborazione di personale dipendente dalle università, da altri istituti di istruzione superiore e da altre amministrazioni o enti pubblici. Tale personale viene associato allo svolgimento delle attività degli enti mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica a titolo gratuito o retribuito, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le norme per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono adottate dai singoli enti mediante i propri regolamenti organici o comunque mediante deliberazioni da assoggettare alla procedura stabilita dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

 

Art. 38. Valutazione dei servizi non di ruolo prestati presso l'ente di appartenenza nonché di quelli effettuati presso organismi di ricerca.

 

L'anzianità di servizio maturata presso enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di ricerca e sperimentazione dai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, la cui assunzione presso gli enti di ricerca è avvenuta per effetto di disposizioni di legge o di apposite convenzioni, in base alle quali gli enti stessi sono subentrati nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, anche limitatamente ai soli rapporti di lavoro, facenti capo agli enti predetti, è riconosciuta come anzianità di servizio presso gli enti di ricerca con gli effetti di cui ai successivi commi.

L'anzianità predetta comporta una ricostruzione di carriera da effettuare in base ai tempi di percorrenza stabiliti dalle norme del preesistente ordinamento. Gli effetti giuridici della citata ricostruzione di carriera decorrono dalla data di maturazione mentre gli effetti economici decorrono dalla data del 30 dicembre 1975.

L'attribuzione della classe di stipendio spettante al dipendente in base agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, è effettuata tenendo conto della posizione giuridica ed economica del dipendente stesso dopo la ricostruzione di carriera di cui al precedente comma.

Il servizio svolto dal dipendente immediatamente prima dell'assunzione da parte di un ente di ricerca presso altri enti scientifici di ricerca o sperimentazione di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è valutato in conformità a quanto stabilito dai precedenti commi.

Sono valutate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, le attività svolte dal dipendente, immediatamente prima della assunzione da parte degli enti di ricerca, in qualità di fatturista direttamente remunerato dagli enti stessi.

Le attività di cui al precedente comma possono essere valutate solo se svolte con carattere di continuità e di esclusività.

 

 

Art. 39. Collaboratori tecnico-professionali.

 

Al personale che riveste la qualifica di collaboratore tecnico-professionale si applicano le disposizioni previste dal presente accordo per i dipendenti della prima qualifica del ruolo professionale, ivi comprese quelle contenute all'ultimo comma dell'art. 22 e nel terzo comma dell'art. 40.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art. 40. Attribuzione dei nuovi trattamenti retributivi.

 

Al personale di ruolo in servizio alla data del 30 dicembre 1978 è conferita, agli effetti giuridici ed economici, a decorrere dalla stessa data, la classe di stipendio della qualifica di appartenenza d'importo pari o immediatamente inferiore a quella risultante dalla somma dei seguenti elementi, convenzionalmente definita "maturato economico":

- stipendio annuo tabellare in godimento alla data del 29 dicembre 1978, comprensivo degli assegni personali e degli aumenti biennali, con esclusione di quelli anticipati per nascita di figli;

- un importo di L. 430.000 a titolo di incremento stipendiale assicurato alla generalità dei dipendenti;

- un importo a titolo di riparametrazione professionale, stabilito per le qualifiche dei singoli ruoli, anche se unificati ai sensi degli articoli 15 e 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nelle seguenti misure:

 

commesso e agente tecnico

L. 65.000

archivista - dattilografo ed operatore tecnico

120.000

assistente, assistente tecnico e relative qualifiche di coordinamento nonchè seconda qualifica del ruolo professionale

180.000

collaboratore, collaboratore tecnico e relative qualifiche di coordinamento

240.000

dirigente

500.000

dirigente superiore e prima qualifica del ruolo professionale

 600.000

dirigente professionale

800.000

 

- un importo di L. 800 a titolo di valutazione dell'anzianità complessiva di servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Lo stipendio annuo di cui al precedente comma è calcolato senza tener conto delle detrazioni di anzianità di servizio previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. A tali effetti il limite massimo degli aumenti biennali è elevato in rapporto agli anni corrispondenti alle suddette detrazioni.

Il "maturato economico" di cui al primo comma è maggiorato, per il personale appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, del 10 per cento dello stipendio annuo in godimento e, per il personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, del 5 per cento del nuovo stipendio iniziale della qualifica rivestita.

L'eventuale differenza tra la somma determinata ai sensi dei precedenti commi e l'importo della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.

Qualora la somma del maturato economico e dell'importo di cui al comma seguente, per convenzione definito "maturato in itinere ", risulti uguale o superiore all'importo di una classe di stipendio più elevata di quella spettante ai sensi del primo comma, è conferita la classe di importo pari o, in mancanza, quella di importo immediatamente inferiore alla predetta somma.

Il "maturato in itinere" da calcolare ai fini del precedente comma è costituito da un importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in godimento al 29 dicembre 1978, rapportato ai mesi di servizio maturati a tale data nella classe di appartenenza e ridotto, fino a concorrenza della quota così ottenuta, degli aumenti biennali maturati alla stessa data, con esclusione di quelli anticipati per nascita di figli.

Per il personale che alla data del 29 dicembre 1978 fruisse della quinta classe stipendiale e per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali il "maturato in itinere" è costituito dall'importo dell'aumento biennale di stipendio in corso di maturazione rapportato ai mesi di servizio prestato dalla data di attribuzione dell'aumento precedente o, nel caso non avesse maturato alcun aumento biennale, da quella di conseguimento della classe stipendiale stessa ovvero rapportato all'anzianità utile ai fini dello scatto di stipendio maturato nella qualifica dirigenziale rivestita.

Nei casi in cui il calcolo effettuato a norma del quinto comma non comporti il conferimento di una classe superiore è riconosciuta, ai soli fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della stessa, una frazione di biennio pari al rapporto tra l'ammontare del "maturato in itinere", maggiorato della differenza di cui al quarto comma, e l'importo della differenza tra le due classi.

Con analogo criterio è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica, nell'ipotesi di i cui al quinto comma, l'eventuale eccedenza fra l'importo totale del "maturato economico" e del "maturato in itinere" e quello della classe stipendiale conferita ai sensi del comma stesso.

Qualora l'ammontare del "maturato economico" e del maturato in itinere" risulti complessivamente inferiore all'importo della classe iniziale di stipendio della qualifica di appartenenza è conferito tale stipendio. Ove risulti complessivamente superiore alla più elevata classe di stipendio sono attribuiti, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del 2,50 per cento quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore al suddetto ammontare; in tal caso l'eventuale eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento biennale.

Il calcolo del tempo nelle ipotesi di cui ai precedenti commi ottavo e nono è effettuato in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni. Con analogo criterio sono calcolati i mesi di servizio nelle ipotesi di cui ai precedenti commi sesto e settimo.

Nei confronti dei dipendenti che alla data del 14 giugno 1976 fruivano della 5ª classe di stipendio o potevano far valere un'anzianità complessiva di servizio di almeno 20 anni lo stipendio da computare nel "maturato economico" di cui ai primo comma e maggiorato di un aumento biennale.

Per i dipendenti che dal 30 dicembre 1978 fino alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo abbiano conseguito il passaggio ad una qualifica superiore, si procede alla rideterminazione del trattamento economico secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi con riferimento allo stipendio annuo tabellare spettante in base al preesistente ordinamento alla data del passaggio stesso e con decorrenza dalla data medesima. Sono fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme permanenti di cui al precedente art. 23.

A decorrere dalla stessa data di cui al precedente primo comma, lo stipendio annuo iniziale dei vice direttori generali è ragguagliato a quello spettante ai rispettivi direttori generali in applicazione dell'art. 44 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, decurtato del 5 per cento. Come per i direttori generali, tale trattamento è onnicomprensivo e la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale lordo per ogni biennio di servizio a decorrere dalla data della nomina a vice direttore generale o dell'attribuzione delle relative funzioni.

Ai dipendenti che abbiano conseguito la nomina o le funzioni di vice direttore generale in data anteriore al 30 dicembre 1978 sono attribuiti tanti aumenti convenzionali di stipendio quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente inferiore all'ammontare del "maturato economico", per la determinazione del quale l'importo spettante a titolo di riparametrazione professionale è determinato in L. 2.000.000, fermo restando quanto previsti dai precedenti commi settimo e dodicesimo.

 

 

Art. 41. Inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di professionalità.

 

In sede di prima attuazione del presente accordo il contingente di cui al precedente art. 13 è incrementato una volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista dattilografo, operatore tecnico e 2ª qualifica professionale in misura pari al 20 per cento delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e per le qualifiche di collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, assistente coordinatore e assistente tecnico coordinatore in misura pari al 20 per cento delle dotazioni organiche rispettivamente delle qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico.

Gli enti, nei limiti dell'incremento di cui al comma precedente, provvederanno, con effetto dalla data del 30 dicembre 1978, all'inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e all'attribuzione del parametro retributivo previsto per i livelli differenziati di professionalità secondo una graduatoria formata dalla commissione del personale e approvata dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nella unita tabella (allegato n. 5) nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto, alla predetta data, con carattere di continuità e prevalenza da almeno due anni, le relative funzioni senza subire sanzioni disciplinari.

Per il personale degli enti di cui al quarto comma del precedente art. 1 e per il personale in aspettativa o in congedo per l'espletamento del mandato di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, si fa riferimento al servizio prestato e all'ultima posizione di lavoro ricoperta negli enti stessi - o, se più favorevoli, a quella intermedia fra più raggruppamenti di funzioni - fermi restando i requisiti sopra indicati.

Sono fatte, comunque, salve le eventuali attribuzioni di qualifiche di coordinamento disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo, attribuzioni che, se successive al 30 dicembre 1978, hanno effetto da tale data.

Nelle ipotesi di inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di professionalità a norma dei precedenti commi, la classe di stipendio spettante è determinata secondo i criteri di cui all'art. 23. A tal fine la maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo stesso è fissata nella misura del 5 per cento dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione; agli stessi effetti si considerano stipendio in godimento e "maturato in itinere " nella qualifica o nel livello di provenienza quelli determinati ai sensi dell'art. 40.

 

 

Art. 42. Aumenti biennali di stipendio.

 

Ai dipendenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati ai sensi degli articoli 15 e 38 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in servizio alla data del 30 dicembre 1978, competono, dopo il conseguimento della più elevata classe di stipendio della qualifica di appartenenza, aumenti di importo pari al 2,50 per cento della classe medesima, attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe fino ad un massimo di 10 oltre quelli eventualmente spettanti ai sensi dei precedenti articoli 23, comma terzo, e 40, comma decimo.

 

 

Art. 43. Disposizioni particolari in tema di attribuzione del nuovo trattamento retributivo.

 

Nei confronti del personale che alla data del 30 dicembre 1978 fruiva del trattamento economico determinato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 nonché nei confronti del personale contemplato dall'articolo 58 del presente accordo, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 40 e 42, avuto riguardo, per quanto attiene all'importo dovuto a titolo di riparametrazione professionale, all'equiparazione stabilita dalla tabella allegato n. 8 al citato decreto. Trovano altresì applicazione, ai soli effetti economici, le disposizioni di cui al precedente art. 41, con riferimento, per quanto riguarda la determinazione dei limiti percentuali ivi fissati, alla consistenza numerica del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche.

Il trattamento economico di cui al presente accordo, compreso in via provvisoria quello derivante dalle disposizioni del precedente art. 41, si applica anche al personale degli enti in attesa di approvazione della delibera di cui all'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70. I limiti percentuali stabiliti dal richiamato art. 41 sono determinati con riferiniento alla consistenza numerica del personale appartenente alle qualifiche previste.

All'atto del formale inquadramento si procederà ad una nuova attribuzione della classe di stipendio nell'ambito della qualifica rivestita con i criteri stabiliti nel precedente art. 40 ed alla corresponsione dei conguagli dovuti a decorrere dal 30 dicembre 1978 o dalla successiva data di nomina in ruolo.

 

 

Art. 44. Personale non di ruolo.

 

Al personale non di ruolo di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in servizio alla data del 30 dicembre 1978, è attribuita la classe di stipendio risultante dall'applicazione delle norme contenute nell'art. 40 del presente accordo, con riferimento al personale di ruolo con qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati.

L'importo di cui al sesto comma del richiamato art. 40 è determinato tenendo conto dei tempi di permanenza in ciascuna classe di stipendio risultanti dall'applicazione dell'art. 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

La progressione dello stipendio dei dipendenti di cui al primo comma si articola nelle prime quattro classi di stipendio oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutando l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80 per cento. Dopo il conseguimento della quarta classe di stipendio competono aumenti biennali d'importo pari al 2,50 per cento della classe medesima attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza in detta classe.

 

 

Art. 45. Trattamento economico in caso di nomina in ruolo.

 

Il dipendente che consegua la nomina in ruolo è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento.

L'eventuale differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.

Nei casi in cui l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita quest'ultima classe.

Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 23.

 

 

Art. 46. Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza.

 

I trattamenti di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono adeguati, ove previsto dai preesistenti ordinamenti, alle nuove retribuzioni attribuibili al 30 dicembre 1978 al personale in servizio con le modalità previste dal precedente art. 40.

Ai soli fini del trattamento di previdenza spettante alla data del 30 dicembre 1978 lo stipendio annuo tabellare di cui al primo comma del richiamato art. 40 è rideterminato mediante applicazione, con riferimento al 30 dicembre 1975, delle disposizioni di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ove più favorevoli.

I fondi aggiuntivi del trattamento di quiescenza, per i quali sia cessata o non sia stata adeguata la contribuzione, possono essere liquidati sulla base del trattamento spettante nell'ipotesi di cessazione dal servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

 

Art. 47. Nomine in ruolo e passaggi di qualifica intervenuti nel periodo di validità del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

 

Ai dipendenti che nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, abbiano conseguito mediante concorsi o esami espletati per far fronte ad inderogabili esigenze di servizio, il passaggio di categoria è conferita con effetto dalla data del passaggio stesso, la classe di stipendio risultante dall'applicazione dell'art. 39 del predetto decreto; ove il passaggio di qualifica sia stato conseguito nel periodo fra il 16 giugno 1976 e il 29 dicembre 1978, l'importo dello stipendio annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma dell'art. 40 è incrementato della quota percentuale prevista dal precedente art. 23, primo comma.

I dipendenti che nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e il 29 dicembre 1978 sono stati trasferiti, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, da un ruolo ad un altro conservano nella corrispondente qualifica del ruolo in cui sono stati collocati la classe di stipendio fruita nel ruolo di provenienza.

Nei confronti dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1974, nominato in ruolo nel periodo di validità del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, l'importo dello stipendio annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma del precedente art. 40 è rideterminato alla data di nomina in ruolo, delle disposizioni di cui all'art. 39 del citato decreto.

 

 

Art. 48. Modalità di applicazione dell'art. 35 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

 

L'inquadramento nelle nuove qualifiche a norma dell'art. 35 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è effettuato secondo la corrispondenza tra le precedenti posizioni funzionali e le nuove qualifiche, anche prescindendo dalla categoria, nei casi in cui dette posizioni siano previste dalla tabella n. 6 allegata al suddetto decreto in via alternativa o sostitutiva rispetto alle qualifiche del preesistente ordinamento.

Le equiparazioni tra le pregresse posizioni funzionali e le nuove qualifiche previste dalla suddetta tabella per il personale con rapporto d'impiego non di ruolo di cui all'art. 35, comma secondo, del citato decreto sono riferibili anche al personale di ruolo che alla data di entrata in vigore del decreto stesso ricopriva tali posizioni in base a provvedimenti formali adottati in conformità alle norme legislative o regolamentari all'epoca vigenti.

In applicazione del disposto di cui al terzo comma del richiamato art. 35, nei confronti del personale passato di ruolo o di qualifica nel periodo dal 1° ottobre 1973 al 30 dicembre 1975 nell'ambito del preesistente ordinamento, che abbia fruito, in sede di applicazione del predetto decreto, di uno stipendio inferiore a quello previsto per la qualifica rivestita prima del passaggio di ruolo o di qualifica, la differenza tra i relativi trattamenti determinati ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto stesso è garantita mediante attribuzione di un assegno personale - utile agli effetti del trattamento di previdenza e di quiescenza - da riassorbire con gli incrementi di stipendio a qualsiasi titolo conseguiti fino al 29 dicembre 1978.

 

 

Art. 49. Modalità di applicazione dell'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.

 

Agli effetti dell'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, i pregressi servizi svolti in qualità di salariato o operaio si valutano per intero se prestati in mansioni proprie della qualifica tributaria a norma dell'art. 35 del decreto medesimo e nella misura del 60 per cento se prestati in mansioni della qualifica inferiore.

 

 

Art. 50. Attribuzione delle qualifiche al personale operante nell'area automazione dati.

 

Nei confronti dei dipendenti di ruolo che al 1° ottobre 1973 venivano utilizzati nell'area automatizzata dati e che da atti formali risultino essere stati individuati per l'equiparazione al personale di cui alla nota E) della tabella "allegato 6", categoria I, livello I del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 sono attribuite le qualifiche di assistente tecnico o di collaboratore tecnico secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 35 del predetto decreto, con riferimento alla posizione funzionale rivestita alla data del 14 giugno 1976 e con la decorrenza economica dal 30 dicembre 1978.

L'inquadramento del personale di cui alla suindicata nota E), assunto a tempo indeterminato per le funzioni connesse all'elaborazione automatizzata dei dati, è effettuato con esclusivo riferimento alla posizione contrattuale attribuita agli interessati, analogamente a quanto già operato, con riferimento alle qualifiche rivestite, nei confronti del personale di ruolo.

 

 

Art. 51. Personale non di ruolo assunto per l'espletamento di attività professionali.

 

Nei confronti del personale non di ruolo, assunto per l'espletamento di attività professionale di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, si applica il terzo comma dell'art. 36 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ai fini dell'ammissione ai concorsi riservati di cui all'art. 43 della predetta legge.

 

 

Art. 52. Definizione della posizione del personale operaio.

 

Il personale utilizzato in via continuativa a tempo pieno, da data anteriore al 31 dicembre 1974, con mansioni di operaio, in base a rapporti caratterizzati sostanzialmente dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, è inquadrato nel ruolo tecnico con le qualifiche di agente tecnico o operatore tecnico, secondo i profili professionali di cui alle rispettive declaratorie delle mansioni, con effetto dal 30 dicembre 1978.

I pregressi servizi continuativi prestati presso l'ente dal personale di cui al precedente comma sono riconosciuti nella misura del 60 per cento ai fini della determinazione della classe di stipendio spettante alla data della nomina e per intero a tutti gli altri effetti.

 

 

Art. 53. Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Per sopperire alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale nell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma del precedente art. 5 potrà essere ricoperta, per una sola volta, dall'istituto stesso attraverso speciali concorsi interni, riservati al personale che sia in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso, per la copertura di non più del 30 per cento dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia conseguito la idoneità in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovrà essere adeguata alla qualità e complessità dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi.

In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riserverà il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Beneficiano di tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso:

siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;

risultino disoccupati;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale assunto in applicazione del citato art. 6 della medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a 40 unità.

 

 

Art. 54. Personale straordinario a tempo determinato.

 

In sede di prima attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, ciascun ente riserverà il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso l'ente stesso lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Beneficiano della riserva predetta coloro che alla data di indicazione del concorso:

siano in possesso dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;

risultino disoccupati;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il 35° anno di età;

abbiano frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati - sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale di cui al primo comma - a cura dell'ente che indice il concorso. Tali corsi saranno in ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare sia pari o superiore a quaranta unità.

 

 

Art. 55. Norma di rinvio.

 

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e con il procedimento di cui ai primi due commi del precedente art. 3, per il personale degli enti di ricerca e degli altri enti caratterizzati da attività organizzate secondo modalità di tipo industriale o svolte in regime di paragone o concorrenza con aziende private, saranno individuate, a parità di presupposti oggettivi e soggettivi, le norme dei contratti collettivi istitutive di speciali indennità per situazioni lavorative che, per la natura o per la dislocazione delle attività o in relazione a vincoli legislativi di sicurezza e di protezione dei lavoratori e delle popolazioni, comportino indeclinabili obblighi accessori rispetto alla normale prestazione di lavoro, disagio, rischio o gravosità (quali ad esempio l'obbligo di reperibilità, l'intervento urgente per emergenze, la dislocazione della sede di servizio in località lontana da centri urbani in zone prive di infrastrutture sociali e di ricettività abitativa e prive di adeguati servizi di trasporto, le campagne oceanografiche, la responsabilità di operazioni di impianti, il rischio di cambio di valuta, il trasporto di valori).

 

 

Art. 56. Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di validità dell'accordo.

 

Al dipendente cessato anteriormente al periodo di validità del presente accordo e riassunto ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è attribuito lo stipendio risultante dalla ricostruzione del trattamento economico secondo le norme di inquadramento giuridico ed economico previste nel tempo per il personale rimasto in servizio. A tali effetti non si computa l'anzianità maturata nella classe in godimento all'atto della cessazione dall'impiego.

 

 

Art. 57. Disposizioni regolamentari in materia di equo indennizzo.

 

Ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e delle spese di cura nei casi di menomazioni dell'integrità fisica verificatesi, manifestatesi o consolidatesi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, per la cui definizione gli enti avevano, precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, adottato apposite norme regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, si applicano le disposizioni regolamentari stesse.

 

 

58. Disposizioni per il personale degli enti confermati ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

Gli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dell'art. 3 della legge stessa in sede di adozione o modifica del regolamento organico ai sensi dell'art. 25 della suddetta legge, prevederanno norme per l'inquadramento del personale nei nuovi ruoli e qualifiche nonché per l'attribuzione delle classi di stipendio, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 35, 36, 38, 39, 40 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e in base ad apposite tabelle di equiparazione con le categorie e le qualifiche dei preesistenti ordinamenti, conformi a quelle relative agli enti con analogo ordinamento del personale contenute negli allegati n. 6 e n. 7 al citato decreto.

L'inquadramento ha decorrenza agli effetti economici dalla data del decreto di conferma dell'ente.

Al personale operaio la classe di stipendio, ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 38, comma settimo, del citato D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è attribuita in base all'anzianità di servizio, secondo le norme di cui all'art. 39 del decreto medesimo.

Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonché i limiti previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.

Ai dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla data del decreto di conferma e fino al 29 dicembre 1978, il trattamento economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello stipendio dei dipendenti nel predetto periodo si articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80 per cento. L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di stipendio a norma del presente comma si considera come anzianità maturata nella classe stessa ai fini del conseguimento degli aumenti biennali di stipendio. In caso di inquadramento in ruolo nello stesso periodo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti stessi le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi del presente articolo, comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data del 29 dicembre 1978 complessivamente inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà - l'eccedenza è computata come assegno personale ai fini dell'art. 40 del presente accordo.

Per gli enti il cui personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi di regolamento organico il trattamento economico spettante al personale con decorrenza dalla data del decreto di conferma sarà stabilito in base ad apposite tabelle di equiparazione con le modalità di cui al primo comma avendo riguardo alle tabelle contenute nell'allegato n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Gli eventuali problemi che dovessero insorgere per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi saranno definiti da ciascun ente sentita la commissione prevista dall'art. 2 del presente accordo.

Al personale dipendente dall'Istituto italiano di idrobiologia e dagli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente mediante il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 430 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Le norme relative all'inquadramento del personale di cui al presente accordo si applicano nei confronti del personale statale, in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e presso gli istituti talassografici incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, per il quale venga disposto il trasferimento alle dirette dipendenze dei suddetti enti, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso.

 

 

Art. 59. Benefici di natura assistenziale e sociale.

 

Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n. 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:

1) sussidi;

2) borse di studio;

3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

4) prestiti;

5) mutui edilizi.

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la disciplina in atto dei relativi trattamenti.

È fatto divieto agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli già in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

 

Art. 60. Unità produttive.

 

Agli effetti di cui all'art. 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, costituiscono unità funzionali la Direzione generale e, qualora strutturate in unità organica, le dipendenze provinciali.

 

 

Art. 61. Congedi e permessi sindacali.

 

I congedi vanno richiesti e connessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti.

A richiesta dell'organizzazione sindacale interessata, nelle province ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui all'art. 57, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, può essere ridotto a 20 ore settimanali.

La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale.

I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, collocati in congedo sindacale ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da quelli destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70 ( L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto la cessazione dell'efficacia dell'art. 61 del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.)

 

 

Art. 62. Dirigenti sindacali.

 

L'ente, qualora intenda disporre il trasferimento di un dirigente sindacale ad altra unità funzionale, è tenuto a comunicare per iscritto - in conformità all'art. 56, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 - i motivi del provvedimento proposto alla competente organizzazione sindacale. La predetta organizzazione notifica, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il proprio nulla-osta ovvero i motivi dell'opposizione.

In mancanza di riscontro da parte dell'organizzazione sindacale nei termini suindicati l'enteha facoltà di disporre il trasferimento.

Agli effetti del presente articolo non si considera trasferimento l'assegnazione ad altra provincia a seguito di promozione o di passaggio di qualifica nonché ad altra unità operativa nell'ambito della stessa provincia.

 

 

Art. 63. Assemblee.

 

Il personale ha diritto a riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'orario di lavoro nonché, nel limite individuale di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione.

Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unità funzionale.

Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La convocazione dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali è comunicata al dirigente l'unità funzionale, di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore, e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilità dei locali, l'indicazione dell'ora di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del giorno.

Durante l'orario di lavoro ordinario e straordinario non possono aver luogo nei locali dell'ente riunioni che siano indette da associazioni od organismi diversi da quelli di cui al precedente terzo comma.

Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle comunicazioni all'amministrazione, tenuto conto delle date stabilite per ciascuna assemblea.

Quando nell'unità funzionale l'orario di lavoro sia articolato in turni, l'assemblea può avere luogo in due riunioni nella medesima giornata.

Il personale che partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro deve apporre, su appositi fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora in cui si allontana dal posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il personale deve nuovamente apporre la firma annotando l'ora di rientro. In caso di mancata apposizione, non adeguatamente motivata, della firma di rientro l'assenza relativa al periodo di allontanamento dal posto di lavoro è considerata ingiustificata.

Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali dell'ente sono stabilite, previ accordi con le organizzazioni sindacali interessate, dal direttore generale o da persona da lui delegata per la direzione generale e dal dirigente l'unità funzionale per le strutture periferiche.

 

 

Art. 64. Contributi sindacali.

 

I contributi sindacali di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono versati alle federazioni nazionali di categoria entro il giorno 25 del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta dei contributi medesimi.

 

 

Allegato 1

 

Modifiche e integrazioni alla declaratoria delle mansioni di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411

 

RUOLO AMMINISTRATIVO

 

Qualifica di " commesso "

Con inizio dalla quinta riga sono soppresse la parole da "è preposto" a "stabiliti".

Ottava riga: sono soppresse le parole da "nonché" a "uffici".

Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti:

"Profilo differenziato di professionalità. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per responsabilità o modalità e tempi di esecuzione.

Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla chiusura e apertura degli uffici e alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali; portavalori".

Qualifica di "archivista-dattilografo"

Sono aggiunte le seguenti parole:

"Profilo differenziato di professionalità. Svolge le attività amministrative e contabili a contenuto esecutivo proprie della qualifica che implicano un maggiore impegno o permanente gravosità alle specifiche cognizioni richieste ovvero alla ripetitività dell'esecuzione.

Indicazioni esemplificative di profili: addetto alla conservazione e al movimento di documenti probatori;

dattilografo a tempo pieno e con compiti di stenografia".

Qualifica di "assistente"

Ottava riga: sono soppresse le parole "di studio".

Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti:

"Qualifica di ''assistente coordinatore''. Nell'ambito del settore cui è assegnato svolge le attività amministrative e contabili proprie della qualifica che richiedono una professionalità integrata da cognizioni complementari e/o strumentali al fine della elaborazione, controllo, revisione di atti comportanti l'applicazione di norme complesse ovvero assicura il coordinamento di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attività di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse.

Indicazioni esemplificative di profili: addetto ad attività ispettiva di vigilanza esterna; addetto alla istruttoria di pratiche che comporta applicazione di norme particolarmente complesse; sovraintendente ad attività di settore".

Qualifica di "collaboratore"

Il testo è sostituito con il seguente:

"Svolge funzioni di collaborazione direttiva che presuppongono elevata capacità professionale e specifica competenza ed implicanti anche discrezionalità operativa nella realizzazione dell'attività dell'ente. Partecipa ad attività di studio e programmazione ed elabora autonomamente atti del procedimento amministrativo. Può sovraintendere a settori di attività non complessi.

Qualifica di ''collaboratore-coordinatore''.

Svolge funzioni di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unità organica, caratterizzate da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilità nell'attività svolta.

È richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione dell'assetto organizzativo derivante dallo sviluppo della tecnologia e della legislazione. Coadiuva il dirigente esplicando attività di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in caso di assenza o impedimento, assicurando la continuità dell'azione dell'unità organica.

Indicazioni esemplificative di profili: responsabile di studi o programmazioni; responsabile di unità operativa".

 

 

RUOLO TECNICO

 

Qualifica di "agente tecnico"

Quinta riga: è soppressa la parola "autista".

Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti:

"Profilo differenziato di professionalità. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per modalità e tempi di esecuzione.

Indicazioni esemplificative di profili: addetto al magazzino e alle relative consegne; addetto ai servizi di portineria; conduttori di veicoli a motore".

Qualifica di "operatore tecnico"

Sono soppresse le parole "operaio specializzato".

Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti:

"Profilo differenziato di professionalità. Svolge attività tecniche proprie della qualifica che implicano maggiore professionalità o gravosità o impegno in relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzione di rischi rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovvero all'osservanza di particolari orari di servizio.

Indicazioni esemplificative di profili: guardia giurata; responsabile di squadra di lavoro; infermiere generico; guardiaparco; operatore con specifica specializzazione di mestiere (falegname, idraulico, cuoco, fabbro, ecc.); centralinista telefonico a tempo pieno; massofisioterapista; massaggiatore".

Qualifica di "assistente tecnico"

Sono soppresse le parole "programmatore di centro elettronico".

Dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti:

"Qualifica di ''assistente tecnico coordinatore''. Nell'ambito del settore cui è assegnato svolge mansioni tecniche specializzate proprie della qualifica che comportano una professionalità emergente soggetta a dinamico aggiornamento anche in rapporto all'evoluzione della tecnologia e all'osservanza di particolari orari di lavoro, ovvero assicura il coordinamento tecnico di fasi operative complementari o interdipendenti, mediante attività di propulsione e verifica per la migliore utilizzazione delle risorse.

Indicazioni esemplificative di profili: programmatore; responsabile della gestione di unità o procedimenti complessi di elaborazione dati, interprete simultaneo".

Qualifica di "collaboratore tecnico"

Il testo è sostituito con il seguente:

"Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono elevate capacità professionali e specifica competenza nella elaborazione di tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori.

Indicazioni esemplificative di profili: analista programmatore; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali; maestro di sport.

Qualifica di ''collaboratore tecnico coordinatore''.

Svolge funzioni tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unità organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione di responsabilità nell'attività svolta. È richiesta una costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica della tecnologia. Coadiuva il dirigente esplicando attività di propulsione, coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento assicurando la continuità dell'azione dell'unità organica.

Indicazioni esemplificative di profili: analista di sistemi che svolge l'intera gamma delle attività proprie della posizione di lavoro; specialista di gestione di reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali a più alto livello di esperienza e di qualificazione professionale; responsabile di unità operativa tecnica; docente di psicologia o di altre discipline universitarie".

 

 

RUOLO PROFESSIONALE

 

Sono aggiunte le seguenti parole:

"Profilo differenziato di professionalità per la seconda qualifica. Svolge attività della professione che si caratterizzano per una specifica assunzione di responsabilità o rischi o per una maggiore gravosità in relazione all'espletamento dei peculiari compiti ovvero ad attività di sovraintendenza.

Indicazioni esemplificative di profili: callaudatore di impianti, apparecchi o macchine complesse, direttore di lavori; infermiera sovraintendente a gruppo di lavoro".

DIRIGENZA

Al primo comma le parole: "la responsabilità degli atti relativi" sono sostituite con le seguenti: "potere decisorio in ordine alle materie di propria competenza".

Tra il primo e il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"Rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed è responsabile della legalità, imparzialità, efficienza, produttività, economicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli obiettivi definiti dalla amministrazione".

Al secondo comma sono soppresse le parole da "potestà" a "responsabilità" e da "coordinamento" a "energie" e le parole "rappresentanza, nei casi previsti, della amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "ha la rappresentanza legale dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni".

 

 

Allegato 2

 

Tabella dei parametri retributivi

 

Ruoli

Qualifiche

Parametri

 

 

Livello base

Livello differenziato di professionalità

Amministrativo

- Commesso
- Archivista dattilografo
- Assistente
- Assistente coordinatore
- Collaboratore
- Collaboratore coordinatore

           122
           155,56
           200
           250
           250
           300

142
175


Tecnico e tecnico amministrativo

- Agente tecnico
- Operatore tecnico
- Assistente tecnico
- Assistente tecn. coord.
- Collaboratore tecnico
- Collaboratore tecn. coord.

           128,10
           163,34
           210
           260
           262,50
           312,50

148,10
182,78


Tecnico prof.le

- Agente tecnico prof.le
- Operatore tecnico prof.le
- Assistente tecnico prof.le
- Collaboratore tecnico prof.le

142
175
240
330

 

Professionale

- 2° qualifica professionale
- 2° qualifica professionale con incarico coordinato
- 1° qualifica professionale

210
260

330

260

 

DIRIGENZA

PARAMETRI

Dirigente

416,67

Dirigente superiore

538,89

Dirigente generale

661,12

 

 

Allegato 3

 

Tabella di equiparazione tra il personale del Ministero degli Affari Esteri e quello degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, per la determinazione dell'indennità di servizio all'estero

Ai fini dell'applicazione dell'art. 43 del presente accordo, la comparazione tra qualifiche dell'ordinamento statale, livelli funzionali dei dipendenti del Ministero degli affari esteri e posizioni del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 è fissata dalla seguente tabella:

...omissis...

Per la determinazione della misura dell'indennità di servizio all'estero gli enti interessati predisporranno apposita tabella di equiparazione tra posizioni economiche e corrispondenti che avranno effetto dal 30 dicembre 1978 a seguito dell'approvazione delle competenti autorità di vigilanza.

Nel frattempo la misura dell'indennità è determinata sulla base della equiparazione tra le preesistenti qualifiche e classi di stipendio e le posizioni funzionali del Ministero degli affari esteri quale risulta dai provvedimenti degli enti interessati approvati nelle forme di legge, con riserva di conguaglio qualora le misure determinate ai sensi del precedente comma dovessero risultare più elevate.

 

 

Allegato 4

 

Equo indennizzo

L'importo di cui all'art. 31 è commisurato - secondo la percentuale di invalidità e, in caso di invalidità assoluta secondo l'età - al sottoindicato numero di annualità dello stipendio complessivo per tredici mensilità riferite a 38 anni di servizio:

... omissis...

In caso di morte del dipendente l'equo indennizzo spetta comunque nella misura minima prevista per ciascuna qualifica nell'ipotesi di invalidità assoluta. Qualora vi siano superstiti in possesso dei requisiti soggettivi per il diritto a pensione indiretta o di riversibilità secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, l'equo indennizzo compete, indipendentemente dall'entà, nella misura intermedia o massima stabilita per ciascuna qualifica nell'ipotesi di invalidità assoluta a seconda che, rispettivamente, il numero dei superstiti sia pari o inferiore a due, ovvero superiore.

 

 

Allegato 5

 

Criteri per l'inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e per l'attribuzione dei parametri previsti per i livelli differenziati di professionalità ai sensi dell'art. 41.

Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 41 del presente accordo sono valutati i seguenti titoli con attribuzione del punteggio indicato a fianco di ciascun titolo stesso:

1) Espletamento delle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità:

punti 1 per ogni semestre o frazione superiore a tre mesi;

2) Anzianità nella qualifica rivestita alla data del 30 dicembre 1978:

punti 0,60 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi;

3) Anzianità di servizio comunque prestato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi.

La graduatoria sarà formata sulla base del punteggio complessivo riportato; in caso di parità avranno la precedenza i dipendenti con maggiore età.

 

 

Allegato 6

 

Principi informatori per la disciplina con criteri omogenei dei benefici di natura assistenziale e sociale.

La disciplina dei benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovrà uniformarsi ai seguenti principi informatori:

1) I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo di 300.000 lire (Per l'elevazione degli importi, vedi l'art.25, D.P.R. 8 maggio 1987, n.267).

2) Le borse di studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche o facoltà universitarie, per un importo massimo rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire, da attribuire secondo una priorità determinata in base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla consistenza del nucleo stesso (Per l'elevazione degli importi, vedi l'art.25, D.P.R. 8 maggio 1987, n.267).

3) L'ente, ove non ritenga di gestire direttamente attività culturali e ricreative, può erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente stesso per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di servizi vari.

4) I prestiti sono concessi in presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilità di stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata proporzionale all'entità del prestito con applicazione del saggio di interesse legale.

5) I mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono erogabili a condizioni che l'immobile sia destinato a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80 per cento della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con applicazione di un saggio di interesse agevolato.

L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1) a 4) non potrà superare un importo pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.

 

Scadenze di: ottobre 2024
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