D.P.R.
16 ottobre 1979, n. 509.
Approvazione della disciplina
del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28,
sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33,
quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70.
Pubblicato
nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 23 ottobre 1979, n. 289.
Aggiornamento
alla GU 17/10/2000
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 28 della
legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il proprio
decreto in data 17 settembre 1979 con il quale, su conforme deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1979, è stata emanata l'ipotesi di
accordo raggiunta il 31 luglio 1979 tra la delegazione degli enti pubblici e le
organizzazioni sindacali, con l'esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54;
Considerata la
deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1979 con la quale,
tenuto conto dei rilievi di legittimità formulati dalla corte dei conti, in
sede di registrazione dell'anzidetto decreto, si è ritenuto che anche le
disposizioni contenute nell'art. 17, primo comma, quinta linea e nell'art. 33, quinto
comma, non possano essere approvate perché in contrasto con la legge 20 marzo
1975, n. 70;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La disciplina del
rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenuta nell'ipotesi di
accordo indicata in epigrafe, allegata al presente decreto, con la esclusione
delle disposizioni specificate nelle premesse, è emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70
ed ha efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ipotesi di
accordo per la disciplina del rapporto del personale degli enti pubblici, di
cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70 (Roma, 31 luglio 1979)
TITOLO I
DISCIPLINA
DELLA CONTRATTAZIONE
Art.
1. Periodo di validità e campo di applicazione dell'accordo.
Ai sensi degli articoli 27,
ultimo comma, e 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,
la disciplina stabilita dal presente accordo per il rapporto di lavoro del
personale degli enti contemplati dalla legge medesima nonché di quelli inclusi
nell'apposita tabella successivamente alla sua entrata in vigore, ha efficacia
dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data
dell'entrata in vigore del decreto presidenziale di approvazione.
I contenuti
dell'accordo sono definiti nell'ambito di un quadro di riferimento costituito
dalle normative in atto vigenti per il personale degli altri maggiori settori
della pubblica amministrazione, nell'intento di realizzare una effettiva
perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti
pubblici, secondo il principio di cui all'art. 26 della
predetta legge 20 marzo 1975, n. 70.
Qualora negli
altri settori del pubblico impiego dovessero intervenire sostanziali
modificazioni dei trattamenti assunti come termine di riferimento per la
definizione del presente accordo, le parti si riuniranno per esaminare i
riflessi delle nuove normative, ai fini di eventuali adeguamenti da attuare nel
periodo di validità dell'accordo stesso con le procedure di cui agli articoli 27 e 28
della citata legge.
Alla stessa
stregua si procederà per la dirigenza con riferimento ai miglioramenti che
dovessero intervenire per la dirigenza statale.
Nei confronti del
personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o
riforma tra cui le leggi 22 luglio
1975, n. 382, 21 ottobre 1978,
n. 641 e 23 dicembre
1978, n. 833, l'accordo trova applicazione fino
alla data in cui il personale medesimo, anche se in posizione di comando presso
altre pubbliche amministrazioni, non abbia acquisito, attraverso
l'inquadramento definitivo, una posizione giuridica e un trattamento economico
diversi da quelli stabiliti a norma della legge 20 marzo
1975, n. 70.
L'applicazione
del presente accordo nei confronti dei dipendenti degli enti di cui alla legge 21 ottobre
1978, n. 641, è assicurata, fino alla data del
definitivo inquadramento degli interessati presso le amministrazioni di
destinazione, sulla base delle disposizioni che saranno emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per quanto concerne i relativi
oneri che sono a carico del bilancio dello Stato.
Nel periodo di
cui al primo comma restano in vigore le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente accordo.
Art. 2.
Interpretazione dell'accordo.
Ai fini della corretta ed
omogenea applicazione nell'ambito di tutti gli enti delle norme del presente
accordo, i problemi che dovessero eventualmente insorgere in sede di
interpretazione dell'accordo medesimo saranno definiti da ciascun ente sentita
apposita commissione unica, nominata dal Ministro del lavoro, così costituita:
cinque
rappresentanti degli enti, designati dalla delegazione degli enti;
cinque rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Per ciascuno dei
componenti della commissione sarà designato un membro supplente.
Alle riunioni
della commissione partecipa un rappresentante dell'ente interessato.
Per il settore
della ricerca la commissione è integrata da un rappresentante degli enti di
ricerca designato dai presidenti degli enti stessi e da quattro rappresentanti
delle organizzazioni sindacali della ricerca maggiormente rappresentative su
base nazionale.
Art.
3. Contrattazione integrativa.
Nell'ambito e nei
limiti della disciplina di cui al presente accordo sono consentiti accordi
articolati a livello di singolo ente o gruppi di enti similari per le seguenti
aree di intervento:
formazione e
aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi generali;
sistemi, criteri
e modalità per riscontri di produttività, sistemi incentivanti e connesse
verifiche anche sul piano dell'organizzazione del lavoro, con riferimento allo
stato di avanzamento dei programmi e/o delle attività;
modalità di
valutazione ad ogni effetto della diversità di orario di lavoro rispetto agli
altri settori del pubblico impiego;
rapporti di
lavoro a tempo definito e contratti previsti dall'art. 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70;
criteri per la
costituzione dei gruppi di lavoro di cui all'art. 24 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
Gli accordi di
cui al precedente comma sono stipulati tra l'ente o gli enti interessati e le
federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su
base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del
consiglio di amministrazione, soggette - ove comportino modificazioni dei
regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all'art. 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
Compatibilmente
con le finalità e con la particolare struttura periferica dei singoli enti,
sono altresì consentiti accordi decentrati a livello provinciale, comprendente
almeno due unità organiche "complesse" o, per gli enti con più di quattromila
dipendenti e per gli enti appartenenti alla sesta categoria, una unità organica
complessa in materia di:
metodi e
condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture;
articolazione
degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione
all'esigenza di garantire la più razionale e puntuale erogazione dei servizi;
proposte di
costituzione di gruppi di lavoro e di corsi di formazione;
indicazioni sul
fabbisogno di personale delle unità interessate nel quadro dei programmi
generali deliberati dai competenti organi centrali;
proposte e
verifiche concernenti la gestione di servizi sociali.
Gli accordi di
cui al precedente comma sono stipulati - ove occorra a seguito di atto di
delega o di specifica attribuzione di competenza - tra un rappresentante degli
organi di amministrazione dell'ente e il titolare dell'ufficio interessato con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale operanti a livello territoriale.
Gli enti, al fine
di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli
produttivi, adotteranno il metodo del confronto con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, in ordine ai
progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del
lavoro, nonché sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del
lavoro, anche in rapporto ai problemi dell'ambiente e delle popolazioni.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
Art.
4. Programmazione, organizzazione del lavoro e standard di produttività.
La programmazione
l'organizzazione del lavoro presso i singoli enti saranno finalizzate al
perseguimento di obiettivi di produttività e di efficienza specie mediante
l'accrescimento della professionalità degli addetti. A tal fine sarà favorita
l'adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e
sull'apporto delle varie componenti di professionalità, tecniche ed
amministrative, che si configurino come centri di responsabilità di prodotto ai
quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro
che in sede di verifica della produttività. In ogni caso sarà tenuto conto
delle peculiarità connesse alla specifica attività dell'ente.
La contrattazione articolata
determinerà ad ogni effetto standard di produttività, individuando i relativi
indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi, e le fasce di produttività
per la rilevazione del rendimento.
Art.
5. Definizione di nuove posizioni di lavoro.
Gli enti, sentite
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale, provvederanno alla collocazione nelle qualifiche di nuovi profili
professionali conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione della tecnologia e
delle metodologie di ricerca ed applicazione con sistemi automatizzati. Qualora
necessario gli enti procederanno alla revisione delle dotazioni organiche con
deliberazioni soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art.
6. Formazione e qualificazione professionale.
Gli enti
promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione,
l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del
personale. I relativi programmi sono formulati sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e possono
prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altri enti.
In rapporto alle
specifiche professionalità possono essere costituite tra gli enti interessati
strutture di coordinamento delle predette attività, allo scopo anche di
favorire la mobilità prevista dall'art. 7 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
In sede di
contrattazione articolata sarà disciplinata la partecipazione a convegni di
studio, corsi di specializzazione e attività scientifiche ai fini della
migliore qualificazione del personale appartenente alla prima qualifica del
ruolo professionale, prevedendo le condizioni e i limiti.
Art.
7. Incarichi di docenza per corsi di formazione e qualificazione professionale.
Gli enti, per
incarichi di docenza nei corsi di formazione e qualificazione del personale che
richiedano il ricorso a specifiche professionalità non presenti nelle
rispettive strutture organizzative, possono avvalersi dell'apporto di
collaborazioni esterne da parte di esperti nelle discipline
tecnico-amministrative, scientifiche e organizzative appartenenti ad altri
settori della pubblica amministrazione ovvero operanti nel campo privatistico,
fermo restando quanto previsto dall'art. 6,
penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Gli incarichi professionali,
limitati a singoli corsi, vengono conferiti dal competente organo di
amministrazione che determina i relativi compensi.
Art.
8. Mobilità del personale.
Per la concreta
attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 7 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, in materia di
trasferimenti a domanda, ciascun ente comunica, entro il 31 gennaio di ogni
anno, agli altri enti destinatari della citata legge i posti a tal fine
disponibili in organico, distinti per ruolo, qualifica ed unità funzionale.
I provvedimenti
in ordine all'immissione in servizio sono adottati, sentita la commissione del
personale e subordinatamente all'assenso dell'ente di provenienza, a seguito di
valutazione delle domande effettuate in riguardo alla competenza ed esperienza
in settori di lavoro similari, alla situazione di famiglia, all'anzianità di
servizio, all'assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente.
Nell'ipotesi che si renda
necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto è formata apposita
graduatoria con riferimento ai criteri sopraindicati.
È data precedenza
assoluta ai dipendenti degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione,
scorporo e riforma tra cui leggi 22 luglio
1975, n. 382, 21 ottobre 1978,
n. 641 e 23 dicembre
1978, n. 833.
Sono fatti salvi
i provvedimenti in corso di attuazione nell'ambito di singoli enti alla data di
entrata in vigore del presente accordo.
Al personale
assegnato a sede diversa da quella richiesta compete il trattamento di
trasferimento.
Nel caso di
trasferimento di funzioni da un ente all'altro dovrà essere previsto anche il
passaggio del personale del ruolo professionale facente parte delle connesse
strutture.
Art.
9. Orario di lavoro.
L'articolazione
dell'orario e dei turni di lavoro è finalizzata all'ottimale utilizzazione
delle strutture ed alla più razionale distribuzione del personale in relazione
alle esigenze del servizio e dell'utenza secondo criteri e modelli
organizzativi predeterminati. A tali fini, per gli enti di ricerca l'orario di
lavoro si articola, di regola, in 8 ore giornaliere e in turni.
Per contingenti
ed improvvise esigenze di servizio l'orario di lavoro può essere
eccezionalmente modificato in via temporanea per singoli dipendenti o per
specifici settori. Ove tale modificazione comporti nel corso della settimana in
cui è intervenuta prestazioni lavorative oltre le 40 ore il dipendente ha
diritto ad un riposo compensativo di durata pari all'eccedenza, da fruire
normalmente non oltre la settimana immediatamente successiva.
Qualora per
esigenze dell'amministrazione il dipendente debba prestare servizio in un
giorno festivo ha diritto ad un riposo compensativo entro la settimana
successiva.
Per servizi
aperti al pubblico, servizi connessi alla comunità, servizi di elaborazione
automatizzata dei dati nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da
una razionale e ottimale utilizzazione degli impianti e per gli altri servizi
continuativi connessi a specifiche esigenze funzionali sono istituiti turni
obbligatori, anche festivi, al fine di distribuire organicamente il lavoro
nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne.
Particolari orari
di servizio potranno essere previsti per l'espletamento di attività esterne di
carattere professionale connesse a compiti istituzionali. La contrattazione
articolata disciplinerà apposite pause, da computare a tutti gli effetti
nell'orario di lavoro, la cui durata massima non potrà eccedere
complessivamente le 3 ore settimanali per lavorazioni che richiedano turni
prolungati o avvicendati o a ciclo continuo.
La scrupolosa
osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro è garantita
attraverso sistemi obiettivi e uniformi di controllo da stabilire in sede di
contrattazione articolata.
Gli enti,
compatibilmente con le esigenze di lavoro e con la funzionalità degli uffici
aperti al pubblico, possono consentire ai singoli dipendenti di praticare,
secondo criteri prestabiliti, particolari orari di servizio; l'eventuale minore
orario di lavoro effettuato nella settimana deve essere recuperato
possibilmente nel corso del mese.
Art.
10. Igiene e sicurezza del lavoro.
Gli enti
provvedono, nel quadro della legislazione vigente e in un'ottica consona alle
attuali problematiche, all'adozione di idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro e degli
impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori della
ricerca scientifica e degli altri settori in cui si ravvisi una maggiore
incidenza di rischio.
Gli enti di ricerca adegueranno
constantemente le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro ai
risultati delle ricerche svolte sulla sicurezza e l'affidabilità degli impianti
e dei processi produttivi. Provvederanno altresì ad istituire appositi corsi di
addestramento e di informazione per il personale nelle predette materie, anche
in aderenza ai loro fini istituzionali, si faranno promotori delle modifiche e
delle integrazioni dell'attuale normativa.
I provvedimenti
di cui ai precedenti commi saranno adottati sentite le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art.
11. Servizi sociali.
Per i dipendenti
tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore 8 ore con
intervallo non superiore alle 2 ore può essere istituito un servizio di mensa,
basato su consumazioni non eccedenti quelle standard per tale tipo di servizio
che sarà affidato a terzi in regime convenzionale, salvo che l'ente non ritenga
di provvedervi direttamente.
Per gruppi di dipendenti che
debbano raggiungere posti di lavoro situati in località decentrate rispetto ai
centri abitati non adeguatamente servite da mezzi di trasporto pubblico e per
particolari esigenze derivanti dalla razionale organizzazione del lavoro in
rapporto alla dislocazione territoriale degli uffici, possono essere altresì
previsti servizi di trasporto collettivo.
A carico del
personale è posto un concorso spese pari al 20 per cento del costo di gestione
dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di
miglior favore in essere.
La mancata
fruizione dei servizi di cui al presente articolo non comporta in ogni caso la
corresponsione di compensi sostitutivi.
TITOLO III
NORME
SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Art.
12. Rapporti di lavoro a tempo definito.
Per specifici settori di attività
ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio
nell'interesse degli utenti, gli enti possono istituire posti di ruolo da
ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito
non inferiore a 20 ore settimanali, nei limiti ed alle condizioni che saranno
stabiliti con la contrattazione articolata.
Al rapporto a
tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di
ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio,
dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in
rapporto al minore orario di servizio.
Con tale tipo di
rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego.
Al personale in
servizio è consentito di optare, nel limite dei posti di cui sopra e
compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo
definito.
Nei confronti del
personale di cui al precedente comma l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della
legge 20 marzo 1975, n. 70 e - per i
dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 14
della stessa legge, a trattamento pensionistico integrativo o sostitutivo - il
trattamento complessivo di pensione, da determinarsi, a norma dei singoli
ordinamenti, sulla base dell'ultima retribuzione, sono calcolati tenendo conto
della retribuzione rapportata all'orario di 40 ore settimanali riducendo, per i
periodi a tempo definito, la durata del servizio prestato in proporzione al
minor orario di lavoro. I periodi di lavoro a tempo definito sono valutati per
intero ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.
L'istituzione dei
posti di ruolo per il personale di cui al presente articolo ha carattere
sperimentale in vista della riforma del pubblico impiego, da effettuarsi con
legge quadro. L'assetto definitivo di tale personale sarà determinato in sede
di successivo rinnovo del presente accordo.
Art.
13. Mansionario e livelli differenziati di professionalità.
Alla declaratoria
delle mansioni relative alle singole qualifiche prevista dall'allegato n. 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
sono apportate le modifiche e integrazioni di cui all'allegato n. 1 al presente accordo.
Le posizioni di
lavoro relative ai livelli differenziali di professionalità, agli incarichi di
coordinamento e alle mansioni proprie delle qualifiche di coordinamento,
specificate nel predetto allegato, non possono superare complessivamente i
limiti di un contingente massimo del 20 per cento della dotazione organica del
personale dell'ente.
Con la
contrattazione articolata saranno stabiliti, in relazione alle esigenze
funzionali e all'organizzazione del lavoro, i contingenti per ciascun ente, nei
limiti di cui al precedente comma, e le modalità di ripartizione del
contingente stesso fra le varie qualifiche.
Art.
14. Esercizio delle mansioni.
L'impiegato ha
diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza,
fermo restando che in tale ambito possono essergli assegnate anche mansioni
diverse da quelle normalmente svolte.
Le mansioni
proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella
relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a qualifiche
corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o superiori,
dello stesso o di diverso ruolo, purché rivestano carattere accessorio e/o
strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche
procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri
dipendenti.
In caso di
esigenze di servizio o di improvvise ed iniprevedibili deficienze di personale
l'impiegato può essere adibito a mansioni proprie di una qualifica diversa per
non più di 90 giorni anche non continuativi nel periodo di un anno, senza
diritto a maggiorazioni del trattamento economico.
I funzionari
preposti alle singole unità organiche sono responsabili dell'impiego del
personale in conformità alle disposizioni di cui sopra.
[In presenza di gravi carenze
degli organici, eventuali situazioni di emergenza devono essere rappresentate
agli organi di amministrazione che potranno eccezionalmente autorizzare, sulla
base di idonei criteri di massima, l'impiego del dipendente in mansioni di
qualifica diversa per non più di sei mesi. Nei casi in cui per quest'ultima
qualifica sia previsto uno stipendio corrispondente a un parametro più elevato
il dipendente ha diritto per il periodo di svolgimento delle corrispondenti
mansioni ad un trattamento economico aggiuntivo - non valutabile ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza previsto dai regolamenti degli enti -
pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica stessa e quello
della qualifica di appartenenza] (Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio
1987, dall'art. 23, D.P.R.
8 maggio 1987, n. 267)
Art. 15.
Passaggi di ruolo.
Il dipendente che
per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle
funzioni proprie del ruolo di appartenenza può essere eccezionalmente
trasferito ad altro ruolo nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi
inquadrato con la qualifica corrispondente.
I relativi
accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di
dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il personale può essere
trasferito di ruolo, alla corrispondente qualifica, nei limiti dei posti
disponibili e subordinatamente al possesso dei titoli di studio e professionali
previsti dall'art. 16 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'accesso alla qualifica di
destinazione.
I passaggi di
ruolo di cui al precedente comma sono finalizzati a sopperire a specifiche
esigenze di servizio e sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentita
la commissione del personale, a domanda o, comunque, con il consenso degli
interessati.
Art.
16. Ferie.
Il dipendente ha
diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite di trenta giorni lavorativi
ivi comprese le due giornate di cui all'art. 1, lettera
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
A tal fine ogni giornata lavorativa è computata per un numero di ore pari ad un
sesto dell'orario settimanale.
Le infermità di durata superiore
a tre giorni insorte durante le ferie ne interrompono il godimento nei casi di
ricovero ospedaliero debitamente documentato e nei casi in cui l'ente sia stato
posto in condizione di convalidarle. In tale ipotesi è in facoltà del
dipendente di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità, di un numero di
giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro in
servizio ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione delle ferie
di un numero di giorni pari al periodo di sospensione.
Art.
17. Permessi retribuiti.
Il personale ha diritto, in ogni
anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite
massimo di trenta giorni:
per matrimonio:
quindici giorni;
per malattia:
fino a trenta giorni;
per cure termali:
fino a quindici giorni;
per partecipare a
pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;
per lutti di
famiglia, nascita di figli, cambio di abitazione o altre gravi esigenze
familiari: fino a cinque giorni.
Il personale ha diritto, altresì,
ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni
governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.
Il personale
professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona
definita "controllata" ai sensi di legge ha diritto, in aggiunta ai
periodi sopra indicati, a 15 gg. di permesso retribuito non frazionabili.
Art.
18. Iscrizione all'albo per il passaggio al ruolo professionale.
Ai fini dell'ammissione ai
concorsi pubblici, il requisito dell'iscrizione all'albo professionale per
l'accesso alle qualifiche del ruolo professionale sarà accertato, nei confronti
del personale in servizio, con riferimento alla data della nomina.
Art.
19. Responsabilità per fatti connessi all'esercizio di particolari mansioni.
Ai dipendenti
sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle
particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute,
nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sempre che risulti
giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e ferme
restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari.
Art.
20. Attività professionale.
Il personale
appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse
dell'ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori
dell'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad
attività di istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a
terzi.
Art.
21. Riammissione in servizio del dipendente già assoggettato a custodia
preventiva.
Il dipendente,
già tratto in arresto in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria,
è riammesso in servizio, ove abbia ottenuto la libertà provvisoria, con
provvedimento del direttore generale a meno che quest'ultimo non ritenga di
dover disporre la permanenza della sospensione con provvedimento facoltativo,
sentita la commissione del personale.
La riammissione
in servizio di cui al comma precedente è disposta senza pregiudizio per
l'eventuale azione disciplinare a conclusione del procedimento penale.
TITOLO IV
NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art.
22. Stipendio.
Gli stipendi
annui iniziali di ciascuna qualifica, al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti da disposizioni di legge o regolamentari e delle
ritenute erariali, sono stabiliti sulla base dei parametri di cui all'unita
tabella (allegato n. 2).
Il valore di ogni
punto di parametro, ai fini del comma precedente, è pari a L. 18.000.
La progressione dello stipendio
si articola in sei, cinque e quattro classi, oltre l'iniziale, rispettivamente
per le qualifiche di "dirigente", "dirigente superiore" e
"dirigente generale" e in otto classi, oltre l'iniziale, per le altre
qualifiche. Le classi stesse sono di importo pari al 10 per cento dello
stipendio iniziale e vengono attribuite al compimento di un biennio di
permanenza nella classe inferiore.
Per i dipendenti
della prima qualifica del ruolo professionale in servizio alla data del 29
dicembre 1978 i livelli stipendiali di cui ai precedenti commi sono maggiorati
di L. 500.000 fino alla quinta classe e di L. 1.000.000, L. 1.250.000 e L.
1.500.000 rispettivamente la sesta, la settima ed ottava classe.
Art.
23. Trattamento economico in caso di passaggio di qualifica o di livello
professionale.
Al dipendente che
consegua una qualifica superiore del ruolo di appartenenza o di altro ruolo,
una qualifica dirigenziale, di coordinamento o un livello differenziato di
professionalità è attribuita la classe di stipendio di importo pari o
immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento maggiorato di
una quota ragguagliata al 10 per cento dello stipendio iniziale previsto per la
nuova posizione.
L'eventuale
differenza tra la somma determinata ai sensi del precedente comma e l'importo
della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del
conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo
stipendio.
Nei casi in cui la somma predetta
risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è attribuita
quest'ultima classe; in quelli in cui risulti superiore alla più elevata classe
di stipendio, sono concessi, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali
di stipendio del 2,50 per cento quanti ne occorrono per raggiungere uno
stipendio pari o immediatamente inferiore alla somma stessa; in tal caso
l'eventuale eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del
successivo aumento biennale.
I tempi di attesa
per il conferimento della successiva classe di stipendio sono ridotti di una
frazione di biennio pari al rapporto tra l'importo di cui al comma seguente,
per convenzione definito "maturato in itinere ", maggiorato della
differenza di cui al secondo comma, e l'importo della differenza tra le due
classi.
Il
"inaturato in itinere " è costituito da un importo pari alla
differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore e quella in
godimento nella posizione di provenienza, rapportato alla frazione di biennio
maturata in quest'ultima.
Il calcolo del
tempo ai fini dei precedenti commi quarto e quinto è effettuato in mesi con
arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni.
Le disposizioni
dei commi precedenti si applicano al personale appartenente alla seconda
qualifica del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di
coordinamento. Per quelli conferiti al personale appartenente alla prima
qualifica professionale resta ferma la disposizione di cui all'art. 29, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Nel caso di
passaggio alla qualifica corrispondente di altro ruolo, al dipendente è
attribuita la stessa classe di stipendio fruita nella posizione di provenienza,
con conservazione a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dell'anziartità
maturata in detta classe. Qualora il nuovo stipendio risulti inferiore a quello
in godimento all'atto del passaggio di ruolo, la differenza è conservata a
titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti di stipendio.
Le disposizioni
di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di trasferimento, per
intervenuta inabilità fisica, dal livello professionale differenziato a quello
base della qualifica di appartenenza.
Art.
24. Decorrenza delle classi di stipendio e degli aumenti biennali.
Le classi di
stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conseguono con decorrenza dal
primo giorno del mese di compimento della prescritta anzianità.
Art.
25. Maggiorazione di stipendio per nascita di figli.
In caso di
nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari
al 2,50 per cento alle condizioni e con le modalità previste per l'attribuzione
di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato,
riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di
stipendio.
Art.
26. Compenso per lavoro straordinario notturno e festivo.
Il compenso
orario del lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) o festivo è
calcolato maggiorando rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento
quello previsto per il lavoro straordinario diurno.
Art.
27. Turni di lavoro.
Per il lavoro
prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi
spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del
trattamento integrativo di previdenza e di quiescenza, pari al 20 per cento,
per i turni pomeridiani e all'80 per cento per i turni notturni e quelli
festivi con il limite minimo rispettivamente di L. 800, L. 2.000 e L. 3.000 per
ogni ora di lavoro. Per la determinazione della misura della suddetta
maggiorazione si applicano le norme contenute nell'ultimo comma dell'allegato n. 3 al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
I turni
pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi
tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni
intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure
previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
Nessun dipendente può essere
comandato ad effettuare più di 10 turni notturni al mese.
Quando non sia
possibile concedere il riposo compensativo di cui al terzo comma dell'art. 9,
al dipendente inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla
domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il
lavoro straordinario.
Al personale
turnista in servizio presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi
non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di ufficio
è corrisposta l'indennità chilometrica di cui all'allegato n. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Art.
28. Anticipazione della classe di stipendio.
I provvedimenti
con i quali vengono indetti per le varie qualifiche appositi concorsi ovvero
corsi di aggiornamento e di specializzazione determinano il numero dei
partecipanti che potranno fruire dell'anticipazione della classe di stipendio
di cui all'art. 17 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, nel limite
massimo di cui al successivo quinto comma.
[La classe di
stipendio può essere anticipata per non più di due volte nell'ambito della
stessa qualifica, nei confronti dei dipendenti che superino le prove finali dei
concorsi o corsi di cui al primo comma e che risultino in possesso di almeno 4
anni di anzianità nella qualifica di appartenenza] (Comma soppresso, a
decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R.
8 maggio 1987, n. 267.).
Alle prove finali
di cui sopra potranno essere ammessi anche i dipendenti già in possesso della
specializzazione richiesta e che alla data di indizione dei predetti corsi o
concorsi svolgano le relative mansioni.
[Il beneficio è
attribuito, sentita la commissione del personale, sulla base dell'esito delle
prove finali e subordinatamente all'assunzione dei nuovi compiti cui lo
svolgimento dei concorsi o corsi sia eventualmente finalizzato] (Comma
soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R.
8 maggio 1987, n. 267.).
[Il numero delle
anticipazioni di stipendio attribuibili non può superare una aliquota pari al
15 per cento della dotazione dei posti di ciascuna qualifica diminuito del
numero dei dipendenti in servizio nella qualifica stessa che abbiano già fruito
in detta qualifica del beneficio, con esclusione di quelli che abbiano maturato
un biennio o due bienni di permanenza nella classe di stipendio più elevata
rispettivamente nel caso di avvenuta attribuzione del beneficio per una o per
due volte] (Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23, D.P.R.
8 maggio 1987, n. 267.).
Sono esclusi
dall'attribuzione anticipata della classe di stipendio i dipendenti che,
nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al
primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano già fruito del
beneficio.
L'anticipazione della classe di
stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
dipendente al quale sia stato conferito il beneficio ne chieda l'applicazione.
L'anzianità per
l'attribuzione della classe successiva a quella anticipata decorre dalla data
dell'anticipazione stessa.
Art.
29. Trattamento di missione e di trasferimento.
Al personale
inviato in missione o trasferito si applicano le norme di cui agli allegati n. 3
e n. 4 al decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
con le seguenti modificazioni:
Allegato n. 3:
al comma primo,
le parole "30 chilometri" sono sostituite con le parole "10
chilometri";
il comma secondo
viene sostituito dal seguente:
"Per le
missioni da svolgere in località distanti meno di 10 chilometri le indennità di
trasferta di cui al primo comma sono ridotte della metà";
al comma quarto,
lettera a), le parole "meno di 12" sono sostituite con le parole
"meno di 3";
dopo il comma
quinto, viene inserito il seguente:
"La malattia
di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione
stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilità di rientro nella sede
di provenienza";
dopo il comma
dodicesimo, è inserito il seguente:
"In aggiunta
al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o
all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo
del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su
piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o
marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è
compiuto in aereo";
il comma
tredicesimo è sostituito dal seguente:
"Al
personale inviato in missione è consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto
privato con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata a un
quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa
sostenuta per pedaggio autostradale";
dopo il coma
tredicesimo è inserito il seguente:
"Al
personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennità di
trasferta e il rimborso delle spese di viaggio";
al comma
quattordicesimo, le parole "Per le missioni all'estero - ferma restando la
facoltà di cui al sesto comma - l'indennità di trasferta compete nelle misure
previste dal primo comma o, se più favorevoli, in quelle" sono sostituite
con le parole "Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi
di servizio, si applicano le norme";
al comma
quindicesimo, le parole "l'indennità di trasferta" sono sostituite
con le parole "il trattamento di missione".
Allegato n. 4:
al comma quinto,
dopo le parole "di 6 mesi" sono inserite le parole "o per un
periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unità
organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale
destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento";
al comma quinto
le parole "(prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata
residenza") sono soppresse;
dopo il comma
quinto, sono inseriti i seguenti:
"L'indennità
di cui al precedente comma è prorogabile fino ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento
in sedi considerate di disagiata residenza in relazione, oltre che a fattori
ambientali, a particolari carenze degli organici.
In caso di
trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che
abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, è
riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50 per cento
della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una
abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo
familiare";
al comma 6, le
parole "è corrisposta la metà" sono sostituite con le parole "è
corrisposto il 60 per cento" e le parole "dell'altra metà" con
"dell'altro 40 per cento";
dopo l'ultimo
comma sono aggiunti i seguenti:
"Al
personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in
attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i
rimborsi di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di
servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza
della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. La indennità di
prima sistemazione è in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre
mesi.
Il diritto alle
predette indennità e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di
cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti".
Art. 30.
Indennità di servizio all'estero.
Al personale
assegnato a sedi di servizio all'estero compete l'indennità di servizio
all'estero nelle misure e con le modalità previste per il personale dello Stato
dipendente dal Ministero degli affari esteri secondo l'unita tabella di
equiparazione (allegato n. 3).
Art.
31. Equo indennizzo.
La tabella di cui
all'allegato n. 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
è sostituita da quella di cui all'allegato n. 4
al presente accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER GLI ENTI DI RICERCA SCIENTIFICA E DI SPERIMENTAZIONE
Art.
32. Requisiti per l'assunzione alla qualifica di collaboratore
tecnico-professionale.
Per le assunzioni alla qualifica
di collaboratore tecnico-professionale i bandi di concorso devono prevedere,
oltre ai requisiti generali, una documentata esperienza nel campo
tecnico-professionale inerente ai posti da ricoprire; possono inoltre prevedere
il possesso di un'anzianità minima di laurea non superiore a due anni in
relazione a determinate specializzazioni richieste per il posto.
La partecipazione
con profitto ai corsi di formazione professionale propedeutici ai concorsi di
cui all'art. 5 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché alle
attività svolte con borse di studio assegnate da enti, amministrazioni,
istituti od altri organismi di ricerca e di sperimentazione equivale al
requisito di esperienza dio cui al precedente comma.
Art. 33.
Personale a contratto.
Il contingente
del personale da assumere a contratto ai sensi dell'art. 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, entro un
massimo del 10 per cento della dotazione organica complessiva di ciascun ente,
le modalità generali per l'assunzione, i criteri di attribuzione del
trattamento economico in rapporto alla qualificazione professionale del
personale stesso sono definiti in sede di contrattazione integrativa con le
procedure di cui all'art. 3. I relativi provvedimenti sono emanati dal
consiglio di amministrazione sentita la commissione del personale.
Al personale di
cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare
natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti
appartenenti al ruolo tecnico-professionale.
Il trattamento
economico del personale a contratto è stabilito dal consiglio di
amministrazione, sentita la commissione del personale, ed è equiparato, secondo
la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli
di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due più elevate
qualifiche del ruolo tecnico-professionale.
Il consiglio di amministrazione
può determinare, sentita la commissione del personale, un trattamento economico
eccedente i limiti di cui al precedente comma ove l'assunzione sia disposta per
assicurare all'ente, per limitati periodi di tempo di norma non superiore ad un
anno e con contratto non rinnovabile, personale di ricerca di eccezionale
qualità professionale.
Il personale
assunto a contratto ai sensi dell'art. 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente accordo, è inquadrato nei ruoli
organici, mediante appositi concorsi, e nei limiti dei posti vacanti della
corrispondente qualifica ove ciò sia richiesto da necessità di sviluppo di programmi
oppure dalla esigenza di acquisire in via definitiva agli enti l'elevata
esperienza professionale conseguita dal personale predetto. Il trattamento
economico da attribuire al personale anzidetto all'atto della nomina in ruolo è
determinato con i criteri di cui al successivo art. 45.
Art.
34. Congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica.
Al personale
appartenente al ruolo tecnico-professionale possono essere concessi congedi per
motivi di studio o di ricerca scientifica allo scopo di recarsi presso istituti
o laboratori esteri, nonché presso istituzioni internazionali o comunitarie,
secondo le norme previste per gli assistenti ordinari universitari. Ove
ricorrano motivi di interesse per l'ente, specie in relazione ad esigenze di
collaborazione internazionale, i congedi predetti possono avere una durata
continuativa fino a 5 anni, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di
altri 5 anni.
Art.
35. Consultazione del personale addetto alla ricerca.
I componenti
della commissione di cui all'art. 39 della
legge 20 marzo 1975, n. 70 sono eletti da
tutto il personale addetto alla ricerca fra i dipendenti che rivestono la
qualifica di "collaboratore tecnico-professionale" o di
"assistente tecnico-professionale".
Art.
36. Trasferimenti di ruolo.
In rapporto all'evoluzione della
tecnologia e delle metodologie di ricerca ed applicazione comportanti mutamenti
nella organizzazione delle attività e la conseguente necessità di istituire
nuovi posti di organico nell'ambito del ruolo tecnico-professionale con
corrispondente riduzione della consistenza organica del ruolo amministrativo,
il consiglio di amministrazione può disporre, sentita la commissione del
personale, il passaggio del personale dalle qualifiche del ruolo amministrativo
alle corrispondenti qualifiche del ruolo tecnico-professionale,
subordinatamente alla verifica dei requisiti professionali previsti per i nuovi
posti da ricoprire, anche a seguito del superamento di appositi corsi di
qualificazione professionale indetti dall'ente.
Art.
37. Collaborazioni esterne.
Gli enti di
ricerca, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, si possono
avvalere della collaborazione di personale dipendente dalle università, da
altri istituti di istruzione superiore e da altre amministrazioni o enti
pubblici. Tale personale viene associato allo svolgimento delle attività degli
enti mediante incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica a titolo
gratuito o retribuito, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Le norme per
l'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo sono adottate dai
singoli enti mediante i propri regolamenti organici o comunque mediante
deliberazioni da assoggettare alla procedura stabilita dall'art. 29 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 38.
Valutazione dei servizi non di ruolo prestati presso l'ente di appartenenza
nonché di quelli effettuati presso organismi di ricerca.
L'anzianità di
servizio maturata presso enti, amministrazioni, istituti od altri organismi di
ricerca e sperimentazione dai dipendenti in servizio alla data di entrata in
vigore del presente accordo, la cui assunzione presso gli enti di ricerca è
avvenuta per effetto di disposizioni di legge o di apposite convenzioni, in
base alle quali gli enti stessi sono subentrati nella titolarità dei rapporti
attivi e passivi, anche limitatamente ai soli rapporti di lavoro, facenti capo
agli enti predetti, è riconosciuta come anzianità di servizio presso gli enti
di ricerca con gli effetti di cui ai successivi commi.
L'anzianità predetta comporta una
ricostruzione di carriera da effettuare in base ai tempi di percorrenza stabiliti
dalle norme del preesistente ordinamento. Gli effetti giuridici della citata
ricostruzione di carriera decorrono dalla data di maturazione mentre gli
effetti economici decorrono dalla data del 30 dicembre 1975.
L'attribuzione
della classe di stipendio spettante al dipendente in base agli articoli 38 e 39
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
è effettuata tenendo conto della posizione giuridica ed economica del
dipendente stesso dopo la ricostruzione di carriera di cui al precedente comma.
Il servizio
svolto dal dipendente immediatamente prima dell'assunzione da parte di un ente
di ricerca presso altri enti scientifici di ricerca o sperimentazione di cui
alla tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, è valutato in conformità a quanto
stabilito dai precedenti commi.
Sono valutate, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
le attività svolte dal dipendente, immediatamente prima della assunzione da
parte degli enti di ricerca, in qualità di fatturista direttamente remunerato
dagli enti stessi.
Le attività di
cui al precedente comma possono essere valutate solo se svolte con carattere di
continuità e di esclusività.
Art.
39. Collaboratori tecnico-professionali.
Al personale che riveste la
qualifica di collaboratore tecnico-professionale si applicano le disposizioni
previste dal presente accordo per i dipendenti della prima qualifica del ruolo
professionale, ivi comprese quelle contenute all'ultimo comma dell'art. 22 e
nel terzo comma dell'art. 40.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 40.
Attribuzione dei nuovi trattamenti retributivi.
Al personale di
ruolo in servizio alla data del 30 dicembre 1978 è conferita, agli effetti
giuridici ed economici, a decorrere dalla stessa data, la classe di stipendio
della qualifica di appartenenza d'importo pari o immediatamente inferiore a
quella risultante dalla somma dei seguenti elementi, convenzionalmente definita
"maturato economico":
- stipendio annuo
tabellare in godimento alla data del 29 dicembre 1978, comprensivo degli
assegni personali e degli aumenti biennali, con esclusione di quelli anticipati
per nascita di figli;
- un importo di
L. 430.000 a titolo di incremento stipendiale assicurato alla generalità dei
dipendenti;
- un importo a
titolo di riparametrazione professionale, stabilito per le qualifiche dei
singoli ruoli, anche se unificati ai sensi degli articoli 15
e 38 della legge
20 marzo 1975, n. 70, nelle seguenti misure:
commesso e
agente tecnico
|
L. 65.000
|
archivista -
dattilografo ed operatore tecnico
|
120.000
|
assistente,
assistente tecnico e relative qualifiche di coordinamento nonchè seconda
qualifica del ruolo professionale
|
180.000
|
collaboratore,
collaboratore tecnico e relative qualifiche di coordinamento
|
240.000
|
dirigente
|
500.000
|
dirigente
superiore e prima qualifica del ruolo professionale
|
600.000
|
dirigente
professionale
|
800.000
|
- un importo di
L. 800 a titolo di valutazione dell'anzianità complessiva di servizio, per ogni
mese o frazione di mese superiore a 15 giorni.
Lo stipendio
annuo di cui al precedente comma è calcolato senza tener conto delle detrazioni
di anzianità di servizio previste dall'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
A tali effetti il limite massimo degli aumenti biennali è elevato in rapporto
agli anni corrispondenti alle suddette detrazioni.
Il "maturato economico"
di cui al primo comma è maggiorato, per il personale appartenente alla prima
qualifica del ruolo professionale, del 10 per cento dello stipendio annuo in
godimento e, per il personale appartenente al ruolo tecnico-professionale, del
5 per cento del nuovo stipendio iniziale della qualifica rivestita.
L'eventuale
differenza tra la somma determinata ai sensi dei precedenti commi e l'importo
della classe di stipendio attribuita è conservata fino alla data del
conferimento della successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo
stipendio.
Qualora la somma
del maturato economico e dell'importo di cui al comma seguente, per convenzione
definito "maturato in itinere ", risulti uguale o superiore
all'importo di una classe di stipendio più elevata di quella spettante ai sensi
del primo comma, è conferita la classe di importo pari o, in mancanza, quella
di importo immediatamente inferiore alla predetta somma.
Il "maturato
in itinere" da calcolare ai fini del precedente comma è costituito da un
importo pari alla differenza tra la classe stipendiale immediatamente superiore
e quella in godimento al 29 dicembre 1978, rapportato ai mesi di servizio maturati
a tale data nella classe di appartenenza e ridotto, fino a concorrenza della
quota così ottenuta, degli aumenti biennali maturati alla stessa data, con
esclusione di quelli anticipati per nascita di figli.
Per il personale
che alla data del 29 dicembre 1978 fruisse della quinta classe stipendiale e
per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali il "maturato in
itinere" è costituito dall'importo dell'aumento biennale di stipendio in
corso di maturazione rapportato ai mesi di servizio prestato dalla data di
attribuzione dell'aumento precedente o, nel caso non avesse maturato alcun
aumento biennale, da quella di conseguimento della classe stipendiale stessa
ovvero rapportato all'anzianità utile ai fini dello scatto di stipendio
maturato nella qualifica dirigenziale rivestita.
Nei casi in cui
il calcolo effettuato a norma del quinto comma non comporti il conferimento di
una classe superiore è riconosciuta, ai soli fini della riduzione dei tempi di
attesa per il conferimento della stessa, una frazione di biennio pari al
rapporto tra l'ammontare del "maturato in itinere", maggiorato della
differenza di cui al quarto comma, e l'importo della differenza tra le due
classi.
Con analogo
criterio è valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica, nell'ipotesi
di i cui al quinto comma, l'eventuale eccedenza fra l'importo totale del
"maturato economico" e del "maturato in itinere" e quello
della classe stipendiale conferita ai sensi del comma stesso.
Qualora
l'ammontare del "maturato economico" e del maturato in itinere"
risulti complessivamente inferiore all'importo della classe iniziale di
stipendio della qualifica di appartenenza è conferito tale stipendio. Ove
risulti complessivamente superiore alla più elevata classe di stipendio sono
attribuiti, nella classe medesima, tanti aumenti convenzionali di stipendio del
2,50 per cento quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o
immediatamente inferiore al suddetto ammontare; in tal caso l'eventuale
eccedenza è riassorbita in occasione dell'attribuzione del successivo aumento
biennale.
Il calcolo del
tempo nelle ipotesi di cui ai precedenti commi ottavo e nono è effettuato in
mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni.
Con analogo criterio sono calcolati i mesi di servizio nelle ipotesi di cui ai
precedenti commi sesto e settimo.
Nei confronti dei
dipendenti che alla data del 14 giugno 1976 fruivano della 5ª classe di
stipendio o potevano far valere un'anzianità complessiva di servizio di almeno
20 anni lo stipendio da computare nel "maturato economico" di cui ai
primo comma e maggiorato di un aumento biennale.
Per i dipendenti
che dal 30 dicembre 1978 fino alla data di entrata in vigore del decreto di
approvazione del presente accordo abbiano conseguito il passaggio ad una
qualifica superiore, si procede alla rideterminazione del trattamento economico
secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi con riferimento allo stipendio
annuo tabellare spettante in base al preesistente ordinamento alla data del passaggio
stesso e con decorrenza dalla data medesima. Sono fatti salvi, se più
favorevoli, gli effetti derivanti dall'applicazione delle norme permanenti di
cui al precedente art. 23.
A decorrere dalla
stessa data di cui al precedente primo comma, lo stipendio annuo iniziale dei
vice direttori generali è ragguagliato a quello spettante ai rispettivi
direttori generali in applicazione dell'art. 44 del decreto-legge 29 maggio
1979, n. 163, decurtato del 5 per cento. Come per i direttori generali, tale
trattamento è onnicomprensivo e la progressione economica è costituita da
aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento dello stipendio
iniziale lordo per ogni biennio di servizio a decorrere dalla data della nomina
a vice direttore generale o dell'attribuzione delle relative funzioni.
Ai dipendenti che abbiano
conseguito la nomina o le funzioni di vice direttore generale in data anteriore
al 30 dicembre 1978 sono attribuiti tanti aumenti convenzionali di stipendio
quanti ne occorrano per raggiungere uno stipendio pari o immediatamente
inferiore all'ammontare del "maturato economico", per la
determinazione del quale l'importo spettante a titolo di riparametrazione
professionale è determinato in L. 2.000.000, fermo restando quanto previsti dai
precedenti commi settimo e dodicesimo.
Art.
41. Inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati
di professionalità.
In sede di prima attuazione del
presente accordo il contingente di cui al precedente art. 13 è incrementato una
volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista
dattilografo, operatore tecnico e 2ª qualifica professionale in misura pari al
20 per cento delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e per le
qualifiche di collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore,
assistente coordinatore e assistente tecnico coordinatore in misura pari al 20
per cento delle dotazioni organiche rispettivamente delle qualifiche di
collaboratore, collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico.
Gli enti, nei
limiti dell'incremento di cui al comma precedente, provvederanno, con effetto
dalla data del 30 dicembre 1978, all'inquadramento nelle qualifiche di
coordinamento e all'attribuzione del parametro retributivo previsto per i
livelli differenziati di professionalità secondo una graduatoria formata dalla
commissione del personale e approvata dal consiglio di amministrazione, sulla
base dei criteri stabiliti nella unita tabella (allegato n. 5) nei confronti dei dipendenti che abbiano
svolto, alla predetta data, con carattere di continuità e prevalenza da almeno
due anni, le relative funzioni senza subire sanzioni disciplinari.
Per il personale
degli enti di cui al quarto comma del precedente art. 1 e per il personale in
aspettativa o in congedo per l'espletamento del mandato di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
si fa riferimento al servizio prestato e all'ultima posizione di lavoro
ricoperta negli enti stessi - o, se più favorevoli, a quella intermedia fra più
raggruppamenti di funzioni - fermi restando i requisiti sopra indicati.
Sono fatte,
comunque, salve le eventuali attribuzioni di qualifiche di coordinamento
disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di
approvazione del presente accordo, attribuzioni che, se successive al 30
dicembre 1978, hanno effetto da tale data.
Nelle ipotesi di
inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di
professionalità a norma dei precedenti commi, la classe di stipendio spettante
è determinata secondo i criteri di cui all'art. 23. A tal fine la maggiorazione
di cui al primo comma dell'articolo stesso è fissata nella misura del 5 per
cento dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione; agli stessi
effetti si considerano stipendio in godimento e "maturato in itinere
" nella qualifica o nel livello di provenienza quelli determinati ai sensi
dell'art. 40.
Art.
42. Aumenti biennali di stipendio.
Ai dipendenti dei ruoli
amministrativo, tecnico e professionale, anche se unificati ai sensi degli articoli 15
e 38 della legge
20 marzo 1975, n. 70, in servizio alla data del 30 dicembre
1978, competono, dopo il conseguimento della più elevata classe di stipendio
della qualifica di appartenenza, aumenti di importo pari al 2,50 per cento
della classe medesima, attribuibili al maturare di ogni biennio di permanenza
in detta classe fino ad un massimo di 10 oltre quelli eventualmente spettanti
ai sensi dei precedenti articoli 23, comma terzo, e 40, comma decimo.
Art. 43.
Disposizioni particolari in tema di attribuzione del nuovo trattamento
retributivo.
Nei confronti del
personale che alla data del 30 dicembre 1978 fruiva del trattamento economico
determinato, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
nonché nei confronti del personale contemplato dall'articolo 58 del presente
accordo, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 40 e 42, avuto
riguardo, per quanto attiene all'importo dovuto a titolo di riparametrazione
professionale, all'equiparazione stabilita dalla tabella allegato n. 8 al
citato decreto. Trovano altresì applicazione, ai soli effetti economici, le
disposizioni di cui al precedente art. 41, con riferimento, per quanto riguarda
la determinazione dei limiti percentuali ivi fissati, alla consistenza numerica
del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche.
Il trattamento
economico di cui al presente accordo, compreso in via provvisoria quello
derivante dalle disposizioni del precedente art. 41, si applica anche al
personale degli enti in attesa di approvazione della delibera di cui all'art. 25 della
legge 20 marzo 1975, n. 70. I limiti
percentuali stabiliti dal richiamato art. 41 sono determinati con riferiniento
alla consistenza numerica del personale appartenente alle qualifiche previste.
All'atto del
formale inquadramento si procederà ad una nuova attribuzione della classe di
stipendio nell'ambito della qualifica rivestita con i criteri stabiliti nel
precedente art. 40 ed alla corresponsione dei conguagli dovuti a decorrere dal
30 dicembre 1978 o dalla successiva data di nomina in ruolo.
Art.
44. Personale non di ruolo.
Al personale non
di ruolo di cui all'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
in servizio alla data del 30 dicembre 1978, è attribuita la classe di stipendio
risultante dall'applicazione delle norme contenute nell'art. 40 del presente
accordo, con riferimento al personale di ruolo con qualifica corrispondente
alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati.
L'importo di cui al sesto comma
del richiamato art. 40 è determinato tenendo conto dei tempi di permanenza in
ciascuna classe di stipendio risultanti dall'applicazione dell'art. 42, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
La progressione
dello stipendio dei dipendenti di cui al primo comma si articola nelle prime
quattro classi di stipendio oltre l'iniziale, previste per il personale di
ruolo, valutando l'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione delle
classi stesse, nella misura dell'80 per cento. Dopo il conseguimento della
quarta classe di stipendio competono aumenti biennali d'importo pari al 2,50
per cento della classe medesima attribuibili al maturare di ogni biennio di
permanenza in detta classe.
Art.
45. Trattamento economico in caso di nomina in ruolo.
Il dipendente che
consegua la nomina in ruolo è collocato nella classe di stipendio di importo
pari o immediatamente inferiore a quello dello stipendio in godimento.
L'eventuale
differenza tra l'importo di cui al precedente comma e quello della classe di
stipendio attribuita è conservata fino alla data del conferimento della
successiva classe ed è assimilata ad ogni effetto allo stipendio.
Nei casi in cui
l'importo predetto risulti inferiore alla classe iniziale del nuovo stipendio è
attribuita quest'ultima classe.
Trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del
precedente art. 23.
Art. 46.
Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza e di quiescenza.
I trattamenti di
previdenza di cui all'art. 14 della legge
20 marzo 1975, n. 70, sono adeguati, ove previsto dai
preesistenti ordinamenti, alle nuove retribuzioni attribuibili al 30 dicembre
1978 al personale in servizio con le modalità previste dal precedente art. 40.
Ai soli fini del
trattamento di previdenza spettante alla data del 30 dicembre 1978 lo stipendio
annuo tabellare di cui al primo comma del richiamato art. 40 è rideterminato
mediante applicazione, con riferimento al 30 dicembre 1975, delle disposizioni
di cui all'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
ove più favorevoli.
I fondi
aggiuntivi del trattamento di quiescenza, per i quali sia cessata o non sia
stata adeguata la contribuzione, possono essere liquidati sulla base del
trattamento spettante nell'ipotesi di cessazione dal servizio alla data di
entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 47.
Nomine in ruolo e passaggi di qualifica intervenuti nel periodo di validità del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Ai dipendenti che nel periodo
intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e la data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, abbiano conseguito
mediante concorsi o esami espletati per far fronte ad inderogabili esigenze di
servizio, il passaggio di categoria è conferita con effetto dalla data del
passaggio stesso, la classe di stipendio risultante dall'applicazione dell'art.
39 del predetto decreto; ove il passaggio di qualifica sia stato conseguito nel
periodo fra il 16 giugno 1976 e il 29 dicembre 1978, l'importo dello stipendio
annuo tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma dell'art. 40 è
incrementato della quota percentuale prevista dal precedente art. 23, primo
comma.
I dipendenti che
nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1975 e il 29 dicembre 1978 sono
stati trasferiti, a norma dell'art. 6 del
D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, da un ruolo ad
un altro conservano nella corrispondente qualifica del ruolo in cui sono stati
collocati la classe di stipendio fruita nel ruolo di provenienza.
Nei confronti dei dipendenti in
servizio alla data del 31 dicembre 1974, nominato in ruolo nel periodo di
validità del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, l'importo dello stipendio annuo
tabellare da calcolare ai fini di cui al primo comma del precedente art. 40 è
rideterminato alla data di nomina in ruolo, delle disposizioni di cui all'art.
39 del citato decreto.
Art.
48. Modalità di applicazione dell'art. 35 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.
L'inquadramento
nelle nuove qualifiche a norma dell'art. 35 del
D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è effettuato
secondo la corrispondenza tra le precedenti posizioni funzionali e le nuove
qualifiche, anche prescindendo dalla categoria, nei casi in cui dette posizioni
siano previste dalla tabella n. 6 allegata al suddetto decreto in via
alternativa o sostitutiva rispetto alle qualifiche del preesistente
ordinamento.
Le equiparazioni tra le pregresse
posizioni funzionali e le nuove qualifiche previste dalla suddetta tabella per
il personale con rapporto d'impiego non di ruolo di cui all'art. 35, comma
secondo, del citato decreto sono riferibili anche al personale di ruolo che
alla data di entrata in vigore del decreto stesso ricopriva tali posizioni in
base a provvedimenti formali adottati in conformità alle norme legislative o
regolamentari all'epoca vigenti.
In applicazione
del disposto di cui al terzo comma del richiamato art. 35, nei confronti del
personale passato di ruolo o di qualifica nel periodo dal 1° ottobre 1973 al 30
dicembre 1975 nell'ambito del preesistente ordinamento, che abbia fruito, in
sede di applicazione del predetto decreto, di uno stipendio inferiore a quello
previsto per la qualifica rivestita prima del passaggio di ruolo o di
qualifica, la differenza tra i relativi trattamenti determinati ai sensi degli
articoli 38 e 39 del decreto stesso è garantita mediante attribuzione di un
assegno personale - utile agli effetti del trattamento di previdenza e di
quiescenza - da riassorbire con gli incrementi di stipendio a qualsiasi titolo
conseguiti fino al 29 dicembre 1978.
Art.
49. Modalità di applicazione dell'art. 39 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.
Agli effetti
dell'art. 39 del
D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, i pregressi
servizi svolti in qualità di salariato o operaio si valutano per intero se
prestati in mansioni proprie della qualifica tributaria a norma dell'art. 35
del decreto medesimo e nella misura del 60 per cento se prestati in mansioni
della qualifica inferiore.
Art.
50. Attribuzione delle qualifiche al personale operante nell'area automazione
dati.
Nei confronti dei
dipendenti di ruolo che al 1° ottobre 1973 venivano utilizzati nell'area
automatizzata dati e che da atti formali risultino essere stati individuati per
l'equiparazione al personale di cui alla nota E) della tabella
"allegato 6", categoria I, livello I del D.P.R. 26 maggio 1976, n.
411 sono attribuite le qualifiche di
assistente tecnico o di collaboratore tecnico secondo i criteri di cui al
secondo comma dell'art. 35 del predetto decreto, con riferimento alla posizione
funzionale rivestita alla data del 14 giugno 1976 e con la decorrenza economica
dal 30 dicembre 1978.
L'inquadramento
del personale di cui alla suindicata nota E), assunto a tempo indeterminato per
le funzioni connesse all'elaborazione automatizzata dei dati, è effettuato con
esclusivo riferimento alla posizione contrattuale attribuita agli interessati,
analogamente a quanto già operato, con riferimento alle qualifiche rivestite,
nei confronti del personale di ruolo.
Art.
51. Personale non di ruolo assunto per l'espletamento di attività
professionali.
Nei confronti del personale non
di ruolo, assunto per l'espletamento di attività professionale di cui all'art. 15, ultimo
comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, si applica il terzo
comma dell'art. 36 del
D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 ai fini dell'ammissione ai
concorsi riservati di cui all'art. 43 della predetta legge.
Art.
52. Definizione della posizione del personale operaio.
Il personale
utilizzato in via continuativa a tempo pieno, da data anteriore al 31 dicembre
1974, con mansioni di operaio, in base a rapporti caratterizzati
sostanzialmente dagli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, è
inquadrato nel ruolo tecnico con le qualifiche di agente tecnico o operatore
tecnico, secondo i profili professionali di cui alle rispettive declaratorie
delle mansioni, con effetto dal 30 dicembre 1978.
I pregressi
servizi continuativi prestati presso l'ente dal personale di cui al precedente
comma sono riconosciuti nella misura del 60 per cento ai fini della
determinazione della classe di stipendio spettante alla data della nomina e per
intero a tutti gli altri effetti.
Art.
53. Disposizioni particolari per il personale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per sopperire
alle eccezionali esigenze di servizio e alla carenza di personale nell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, una aliquota non superiore al 50 per cento
dei posti in organico connessi alle nuove posizioni di lavoro definite a norma
del precedente art. 5 potrà essere ricoperta, per una sola volta, dall'istituto
stesso attraverso speciali concorsi interni, riservati al personale che sia in
possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica da ricoprire e che
appartenga alla qualifica immediatamente inferiore.
Ai concorsi di
cui al precedente comma è ammesso, per la copertura di non più del 30 per cento
dei posti di organico, anche il personale dei settori interessati ai processi
di ristrutturazione che appartenga alla qualifica immediatamente inferiore, sia
in possesso del titolo di studio richiesto per questa ultima qualifica ed abbia
conseguito la idoneità in appositi corsi di qualificazione per i compiti delle
nuove posizioni di lavoro, la cui durata dovrà essere adeguata alla qualità e
complessità dei compiti stessi e comunque non inferiore a sei mesi.
In sede di prima
attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione
degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, lo
stesso Istituto nazionale della previdenza sociale riserverà il 20 per cento
dei posti messi a pubblico concorso a coloro che hanno prestato presso
l'Istituto medesimo lodevole servizio con rapporto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 6 della
legge 20 marzo 1975, n. 70. Beneficiano di
tale riserva coloro che alla data di indizione del concorso:
siano in possesso
dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;
risultino
disoccupati;
siano in possesso
del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
non abbiano
superato il trentacinquesimo anno di età;
abbiano
frequentato e superato appositi corsi di dattilografia organizzati a cura
dell'I.N.P.S., sia per il personale beneficiario della riserva di cui all'art. 21 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il
personale assunto in applicazione del citato art. 6 della
medesima legge n. 70. Tali corsi saranno in ogni caso
effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da addestrare
sia pari o superiore a 40 unità.
Art. 54.
Personale straordinario a tempo determinato.
In sede di prima
attuazione della copertura dei posti disponibili a seguito di rideterminazione
degli organici relativamente alla qualifica di archivista dattilografo, ciascun
ente riserverà il 20 per cento dei posti messi a pubblico concorso a coloro che
hanno prestato presso l'ente stesso lodevole servizio con rapporto a tempo
determinato ai sensi dell'art. 6 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
Beneficiano della riserva
predetta coloro che alla data di indicazione del concorso:
siano in possesso
dei rituali requisiti per accedere al pubblico impiego;
risultino
disoccupati;
siano in possesso
del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
non abbiano
superato il 35° anno di età;
abbiano frequentato e superato
appositi corsi di dattilografia organizzati - sia per il personale beneficiario
della riserva di cui all'art. 21 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, sia per il personale di cui al
primo comma - a cura dell'ente che indice il concorso. Tali corsi saranno in
ogni caso effettuati qualora il numero dei posti a concorso o delle persone da
addestrare sia pari o superiore a quaranta unità.
Art.
55. Norma di rinvio.
Ad integrazione
di quanto previsto dall'art. 30 del
D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e con il
procedimento di cui ai primi due commi del precedente art. 3, per il personale
degli enti di ricerca e degli altri enti caratterizzati da attività organizzate
secondo modalità di tipo industriale o svolte in regime di paragone o
concorrenza con aziende private, saranno individuate, a parità di presupposti
oggettivi e soggettivi, le norme dei contratti collettivi istitutive di
speciali indennità per situazioni lavorative che, per la natura o per la
dislocazione delle attività o in relazione a vincoli legislativi di sicurezza e
di protezione dei lavoratori e delle popolazioni, comportino indeclinabili
obblighi accessori rispetto alla normale prestazione di lavoro, disagio,
rischio o gravosità (quali ad esempio l'obbligo di reperibilità, l'intervento
urgente per emergenze, la dislocazione della sede di servizio in località
lontana da centri urbani in zone prive di infrastrutture sociali e di
ricettività abitativa e prive di adeguati servizi di trasporto, le campagne
oceanografiche, la responsabilità di operazioni di impianti, il rischio di
cambio di valuta, il trasporto di valori).
Art.
56. Riammissione in servizio di personale cessato anteriormente al periodo di
validità dell'accordo.
Al dipendente
cessato anteriormente al periodo di validità del presente accordo e riassunto
ai sensi dell'art. 13 del
D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, è attribuito lo
stipendio risultante dalla ricostruzione del trattamento economico secondo le
norme di inquadramento giuridico ed economico previste nel tempo per il
personale rimasto in servizio. A tali effetti non si computa l'anzianità
maturata nella classe in godimento all'atto della cessazione dall'impiego.
Art.
57. Disposizioni regolamentari in materia di equo indennizzo.
Ai fini della liquidazione
dell'equo indennizzo e delle spese di cura nei casi di menomazioni
dell'integrità fisica verificatesi, manifestatesi o consolidatesi prima
dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 maggio
1976, n. 411, per la cui definizione gli enti avevano,
precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, adottato apposite norme
regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, si applicano le disposizioni
regolamentari stesse.
58.
Disposizioni per il personale degli enti confermati ai sensi dell'art. 3 della
legge 20 marzo 1975, n. 70.
Gli enti inclusi nella tabella
allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, in attuazione dell'art. 3 della legge stessa in
sede di adozione o modifica del regolamento organico ai sensi dell'art. 25
della suddetta legge, prevederanno norme per l'inquadramento del personale nei
nuovi ruoli e qualifiche nonché per l'attribuzione delle classi di stipendio,
secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 35, 36,
38, 39, 40 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 e in base ad
apposite tabelle di equiparazione con le categorie e le qualifiche dei
preesistenti ordinamenti, conformi a quelle relative agli enti con analogo
ordinamento del personale contenute negli allegati n. 6 e n. 7 al citato
decreto.
L'inquadramento
ha decorrenza agli effetti economici dalla data del decreto di conferma
dell'ente.
Al personale
operaio la classe di stipendio, ove non ricorrano i presupposti per
l'applicazione dell'art. 38, comma
settimo, del citato D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411,
è attribuita in base all'anzianità di servizio, secondo le norme di cui all'art. 39
del decreto medesimo.
Le misure del
trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi
per lavoro straordinario nonché i limiti previsti dall'art. 8, comma
quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70
e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8 concernente la
durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione alla data di entrata in
vigore del decreto di approvazione del presente accordo e, comunque, non oltre
il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per
l'attuazione.
Ai dipendenti non
di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a decorrere dalla
data del decreto di conferma e fino al 29 dicembre 1978, il trattamento
economico previsto per il personale di ruolo con la qualifica corrispondente
alla posizione giuridica ricoperta dagli interessati. La progressione dello
stipendio dei dipendenti nel predetto periodo si articola negli aumenti
biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre l'iniziale, previste per
il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di servizio, ai fini
dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80 per cento.
L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione della classe di
stipendio a norma del presente comma si considera come anzianità maturata nella
classe stessa ai fini del conseguimento degli aumenti biennali di stipendio. In
caso di inquadramento in ruolo nello stesso periodo trovano applicazione nei
confronti dei dipendenti stessi le disposizioni di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Qualora il
trattamento economico da attribuirsi ai sensi del presente articolo,
comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa
speciale, dovesse risultare alla data del 29 dicembre 1978 complessivamente
inferiore a quello in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per
prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di
trasferta, le quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro
emolumento avente carattere di aleatorietà - l'eccedenza è computata come
assegno personale ai fini dell'art. 40 del presente accordo.
Per gli enti il
cui personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino comunque privi
di regolamento organico il trattamento economico spettante al personale con
decorrenza dalla data del decreto di conferma sarà stabilito in base ad
apposite tabelle di equiparazione con le modalità di cui al primo comma avendo
riguardo alle tabelle contenute nell'allegato n. 8 al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Gli eventuali
problemi che dovessero insorgere per l'applicazione delle norme di cui ai
precedenti commi saranno definiti da ciascun ente sentita la commissione
prevista dall'art. 2 del presente accordo.
Al personale
dipendente dall'Istituto italiano di idrobiologia e dagli istituti
talassografici di Messina, Taranto e Trieste incorporati nel Consiglio
nazionale delle ricerche, rispettivamente mediante il decreto del Presidente
della Repubblica 4 luglio 1977, n. 430 e il decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo.
Le norme relative
all'inquadramento del personale di cui al presente accordo si applicano nei
confronti del personale statale, in servizio presso gli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria e presso gli istituti talassografici incorporati nel
Consiglio nazionale delle ricerche, per il quale venga disposto il
trasferimento alle dirette dipendenze dei suddetti enti, compatibilmente con le
disposizioni che disciplinano il trasferimento stesso.
Art.
59. Benefici di natura assistenziale e sociale.
Con norme da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno
disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria
maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei
limiti di cui all'allegato n. 6,
la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in
favore dei propri dipendenti:
1) sussidi;
2) borse di
studio;
3) contributi a
favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
4) prestiti;
5) mutui edilizi.
Fino all'adozione
dei provvedimenti di cui al precedente comma gli enti non possono modificare la
disciplina in atto dei relativi trattamenti.
È fatto divieto
agli enti di concedere benefici in aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli già
in atto presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni ferroviarie e le
provvidenze a favore di orfani di dipendenti, restano disciplinati in base ai
criteri vigenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 60.
Unità produttive.
Agli effetti di
cui all'art. 55 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
costituiscono unità funzionali la Direzione generale e, qualora strutturate in
unità organica, le dipendenze provinciali.
Art. 61.
Congedi e permessi sindacali.
I congedi vanno
richiesti e connessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti
in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la
consistenza del personale dei vari enti.
A richiesta
dell'organizzazione sindacale interessata, nelle province ove i dipendenti
degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il
congedo sindacale di cui all'art. 57, n. 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
può essere ridotto a 20 ore settimanali.
La concessione
dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti
complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria
rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale.
I dirigenti sindacali dipendenti
dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma,
collocati in congedo sindacale ai sensi dell'art. 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre
la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione
diversi da quelli destinatari della legge 20 marzo
1975, n. 70 ( L'art. 6, D.P.C.M.
27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto la cessazione
dell'efficacia dell'art. 61 del presente decreto a decorrere dalla data di
entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.)
Art.
62. Dirigenti sindacali.
L'ente, qualora
intenda disporre il trasferimento di un dirigente sindacale ad altra unità
funzionale, è tenuto a comunicare per iscritto - in conformità all'art. 56, terzo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,
n. 411 - i motivi del provvedimento proposto alla
competente organizzazione sindacale. La predetta organizzazione notifica, entro
trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il proprio
nulla-osta ovvero i motivi dell'opposizione.
In mancanza di
riscontro da parte dell'organizzazione sindacale nei termini suindicati
l'enteha facoltà di disporre il trasferimento.
Agli effetti del presente
articolo non si considera trasferimento l'assegnazione ad altra provincia a
seguito di promozione o di passaggio di qualifica nonché ad altra unità
operativa nell'ambito della stessa provincia.
Art. 63.
Assemblee.
Il personale ha
diritto a riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'amministrazione,
fuori dell'orario di lavoro nonché, nel limite individuale di 30 ore annue,
durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione.
Le assemblee
possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unità funzionale.
Le riunioni sono
indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
La convocazione
dell'assemblea da parte delle rappresentanze sindacali è comunicata al
dirigente l'unità funzionale, di norma con preavviso scritto di almeno 24 ore,
e deve contenere, oltre alla eventuale richiesta di disponibilità dei locali,
l'indicazione dell'ora di inizio dell'assemblea stessa e dell'ordine del
giorno.
Durante l'orario
di lavoro ordinario e straordinario non possono aver luogo nei locali dell'ente
riunioni che siano indette da associazioni od organismi diversi da quelli di
cui al precedente terzo comma.
Le assemblee, che
possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono tenute
su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza
delle comunicazioni all'amministrazione, tenuto conto delle date stabilite per
ciascuna assemblea.
Quando nell'unità
funzionale l'orario di lavoro sia articolato in turni, l'assemblea può avere
luogo in due riunioni nella medesima giornata.
Il personale che
partecipa alle assemblee durante l'orario di lavoro deve apporre, su appositi
fogli, la propria firma con l'indicazione dell'ora in cui si allontana dal
posto di lavoro. Al termine dell'assemblea il personale deve nuovamente apporre
la firma annotando l'ora di rientro. In caso di mancata apposizione, non
adeguatamente motivata, della firma di rientro l'assenza relativa al periodo di
allontanamento dal posto di lavoro è considerata ingiustificata.
Le modalità
necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il
funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali
dell'ente sono stabilite, previ accordi con le organizzazioni sindacali
interessate, dal direttore generale o da persona da lui delegata per la
direzione generale e dal dirigente l'unità funzionale per le strutture
periferiche.
Art.
64. Contributi sindacali.
I contributi
sindacali di cui all'art. 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411,
sono versati alle federazioni nazionali di categoria entro il giorno 25 del
mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta dei contributi
medesimi.
Allegato 1
Modifiche e
integrazioni alla declaratoria delle mansioni di cui all'allegato n. 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
RUOLO
AMMINISTRATIVO
Qualifica di
" commesso "
Con inizio dalla
quinta riga sono soppresse la parole da "è preposto" a
"stabiliti".
Ottava riga: sono
soppresse le parole da "nonché" a "uffici".
Dopo l'ultima
riga sono aggiunte le seguenti:
"Profilo
differenziato di professionalità. Svolge adempimenti di carattere strumentale propri
della qualifica che richiedono un particolare impegno per responsabilità o
modalità e tempi di esecuzione.
Indicazioni
esemplificative di profili: addetto alla chiusura e apertura degli uffici e
alla sorveglianza del pubblico nei relativi locali; portavalori".
Qualifica di
"archivista-dattilografo"
Sono aggiunte le
seguenti parole:
"Profilo
differenziato di professionalità. Svolge le attività amministrative e contabili
a contenuto esecutivo proprie della qualifica che implicano un maggiore impegno
o permanente gravosità alle specifiche cognizioni richieste ovvero alla
ripetitività dell'esecuzione.
Indicazioni
esemplificative di profili: addetto alla conservazione e al movimento di
documenti probatori;
dattilografo a
tempo pieno e con compiti di stenografia".
Qualifica di
"assistente"
Ottava riga: sono
soppresse le parole "di studio".
Dopo l'ultima
riga sono aggiunte le seguenti:
"Qualifica
di ''assistente coordinatore''. Nell'ambito del settore cui è assegnato svolge
le attività amministrative e contabili proprie della qualifica che richiedono
una professionalità integrata da cognizioni complementari e/o strumentali al
fine della elaborazione, controllo, revisione di atti comportanti
l'applicazione di norme complesse ovvero assicura il coordinamento di fasi
operative complementari o interdipendenti, mediante attività di propulsione e
verifica per la migliore utilizzazione delle risorse.
Indicazioni
esemplificative di profili: addetto ad attività ispettiva di vigilanza esterna;
addetto alla istruttoria di pratiche che comporta applicazione di norme
particolarmente complesse; sovraintendente ad attività di settore".
Qualifica di
"collaboratore"
Il testo è
sostituito con il seguente:
"Svolge
funzioni di collaborazione direttiva che presuppongono elevata capacità
professionale e specifica competenza ed implicanti anche discrezionalità
operativa nella realizzazione dell'attività dell'ente. Partecipa ad attività di
studio e programmazione ed elabora autonomamente atti del procedimento
amministrativo. Può sovraintendere a settori di attività non complessi.
Qualifica di
''collaboratore-coordinatore''.
Svolge funzioni
di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione e elevata
preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unità organica, caratterizzate
da ampia autonomia ed iniziativa e diretta assunzione di responsabilità
nell'attività svolta.
È richiesta una
costante integrazione della preparazione professionale anche mediante la
partecipazione a specifici corsi di aggiornamento in rapporto alla evoluzione
dell'assetto organizzativo derivante dallo sviluppo della tecnologia e della
legislazione. Coadiuva il dirigente esplicando attività di propulsione,
coordinamento e controllo dei settori di lavoro che possono eventualmente
comportare articolazioni particolari di orario. Sostituisce il dirigente, in
caso di assenza o impedimento, assicurando la continuità dell'azione dell'unità
organica.
Indicazioni
esemplificative di profili: responsabile di studi o programmazioni;
responsabile di unità operativa".
RUOLO TECNICO
Qualifica di
"agente tecnico"
Quinta riga: è
soppressa la parola "autista".
Dopo l'ultima
riga sono aggiunte le seguenti:
"Profilo
differenziato di professionalità. Svolge adempimenti di carattere strumentale
propri della qualifica che richiedono un particolare impegno per modalità e
tempi di esecuzione.
Indicazioni
esemplificative di profili: addetto al magazzino e alle relative consegne;
addetto ai servizi di portineria; conduttori di veicoli a motore".
Qualifica di
"operatore tecnico"
Sono soppresse le
parole "operaio specializzato".
Dopo l'ultima
riga sono aggiunte le seguenti:
"Profilo
differenziato di professionalità. Svolge attività tecniche proprie della
qualifica che implicano maggiore professionalità o gravosità o impegno in
relazione alle specifiche cognizioni richieste o assunzione di rischi
rapportati all'esecuzione di peculiari compiti ovvero all'osservanza di
particolari orari di servizio.
Indicazioni
esemplificative di profili: guardia giurata; responsabile di squadra di lavoro;
infermiere generico; guardiaparco; operatore con specifica specializzazione di
mestiere (falegname, idraulico, cuoco, fabbro, ecc.); centralinista telefonico
a tempo pieno; massofisioterapista; massaggiatore".
Qualifica di
"assistente tecnico"
Sono soppresse le
parole "programmatore di centro elettronico".
Dopo l'ultima
riga sono aggiunte le seguenti:
"Qualifica
di ''assistente tecnico coordinatore''. Nell'ambito del settore cui è assegnato
svolge mansioni tecniche specializzate proprie della qualifica che comportano
una professionalità emergente soggetta a dinamico aggiornamento anche in
rapporto all'evoluzione della tecnologia e all'osservanza di particolari orari
di lavoro, ovvero assicura il coordinamento tecnico di fasi operative complementari
o interdipendenti, mediante attività di propulsione e verifica per la migliore
utilizzazione delle risorse.
Indicazioni
esemplificative di profili: programmatore; responsabile della gestione di unità
o procedimenti complessi di elaborazione dati, interprete simultaneo".
Qualifica di
"collaboratore tecnico"
Il testo è
sostituito con il seguente:
"Svolge
funzioni tecniche di collaborazione direttiva che presuppongono elevate
capacità professionali e specifica competenza nella elaborazione di tecniche e
analisi di procedura, studio, progettazione, nella vigilanza e nel controllo di
procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale appartenente
alle qualifiche inferiori.
Indicazioni
esemplificative di profili: analista programmatore; specialista di gestione di
reti teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali; maestro di
sport.
Qualifica di
''collaboratore tecnico coordinatore''.
Svolge funzioni
tecniche di collaborazione direttiva implicanti alta specializzazione ed
elevata preparazione professionale nelle materie di competenza dell'unità
organica, caratterizzate da ampia autonomia e iniziativa e diretta assunzione
di responsabilità nell'attività svolta. È richiesta una costante integrazione
della preparazione professionale anche mediante la partecipazione a specifici
corsi di aggiornamento in rapporto alla dinamica della tecnologia. Coadiuva il
dirigente esplicando attività di propulsione, coordinamento e controllo dei
settori di lavoro che possono eventualmente comportare articolazioni
particolari di orario. Sostituisce il dirigente in caso di assenza o
impedimento assicurando la continuità dell'azione dell'unità organica.
Indicazioni
esemplificative di profili: analista di sistemi che svolge l'intera gamma delle
attività proprie della posizione di lavoro; specialista di gestione di reti
teleprocessing, di procedure o di sistemi elaborativi centrali a più alto
livello di esperienza e di qualificazione professionale; responsabile di unità
operativa tecnica; docente di psicologia o di altre discipline
universitarie".
RUOLO
PROFESSIONALE
Sono aggiunte le
seguenti parole:
"Profilo
differenziato di professionalità per la seconda qualifica. Svolge attività
della professione che si caratterizzano per una specifica assunzione di responsabilità
o rischi o per una maggiore gravosità in relazione all'espletamento dei
peculiari compiti ovvero ad attività di sovraintendenza.
Indicazioni
esemplificative di profili: callaudatore di impianti, apparecchi o macchine
complesse, direttore di lavori; infermiera sovraintendente a gruppo di
lavoro".
DIRIGENZA
Al primo comma le
parole: "la responsabilità degli atti relativi" sono sostituite con
le seguenti: "potere decisorio in ordine alle materie di propria
competenza".
Tra il primo e il
secondo comma sono inseriti i seguenti:
"Rappresenta
l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed è responsabile
della legalità, imparzialità, efficienza, produttività, economicità e
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Assicura
l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli
obiettivi definiti dalla amministrazione".
Al secondo comma
sono soppresse le parole da "potestà" a "responsabilità" e
da "coordinamento" a "energie" e le parole
"rappresentanza, nei casi previsti, della amministrazione" sono
sostituite dalle seguenti: "ha la rappresentanza legale
dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni".
Allegato
2
Tabella dei
parametri retributivi
Ruoli
|
Qualifiche
|
Parametri
|
|
|
Livello base
|
Livello
differenziato di professionalità
|
Amministrativo
|
- Commesso
- Archivista dattilografo
- Assistente
- Assistente coordinatore
- Collaboratore
- Collaboratore coordinatore
|
122
155,56
200
250
250
300
|
142
175
|
Tecnico e
tecnico amministrativo
|
- Agente
tecnico
- Operatore tecnico
- Assistente tecnico
- Assistente tecn. coord.
- Collaboratore tecnico
- Collaboratore tecn. coord.
|
128,10
163,34
210
260
262,50
312,50
|
148,10
182,78
|
Tecnico prof.le
|
- Agente
tecnico prof.le
- Operatore tecnico prof.le
- Assistente tecnico prof.le
- Collaboratore tecnico prof.le
|
142
175
240
330
|
|
Professionale
|
- 2° qualifica
professionale
- 2° qualifica professionale con incarico coordinato
- 1° qualifica professionale
|
210
260
330
|
260
|
DIRIGENZA
|
PARAMETRI
|
Dirigente
|
416,67
|
Dirigente
superiore
|
538,89
|
Dirigente
generale
|
661,12
|
Allegato 3
Tabella di
equiparazione tra il personale del Ministero degli Affari Esteri e quello degli
Enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, per la determinazione
dell'indennità di servizio all'estero
Ai fini
dell'applicazione dell'art. 43 del presente accordo, la comparazione tra
qualifiche dell'ordinamento statale, livelli funzionali dei dipendenti del
Ministero degli affari esteri e posizioni del personale degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70 è fissata dalla seguente tabella:
...omissis...
Per la
determinazione della misura dell'indennità di servizio all'estero gli enti
interessati predisporranno apposita tabella di equiparazione tra posizioni
economiche e corrispondenti che avranno effetto dal 30 dicembre 1978 a seguito
dell'approvazione delle competenti autorità di vigilanza.
Nel frattempo la
misura dell'indennità è determinata sulla base della equiparazione tra le
preesistenti qualifiche e classi di stipendio e le posizioni funzionali del
Ministero degli affari esteri quale risulta dai provvedimenti degli enti
interessati approvati nelle forme di legge, con riserva di conguaglio qualora
le misure determinate ai sensi del precedente comma dovessero risultare più
elevate.
Allegato 4
Equo indennizzo
L'importo di cui
all'art. 31 è commisurato - secondo la percentuale di invalidità e, in caso di
invalidità assoluta secondo l'età - al sottoindicato numero di annualità dello
stipendio complessivo per tredici mensilità riferite a 38 anni di servizio:
... omissis...
In caso di morte del dipendente
l'equo indennizzo spetta comunque nella misura minima prevista per ciascuna
qualifica nell'ipotesi di invalidità assoluta. Qualora vi siano superstiti in
possesso dei requisiti soggettivi per il diritto a pensione indiretta o di
riversibilità secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, l'equo
indennizzo compete, indipendentemente dall'entà, nella misura intermedia o
massima stabilita per ciascuna qualifica nell'ipotesi di invalidità assoluta a
seconda che, rispettivamente, il numero dei superstiti sia pari o inferiore a
due, ovvero superiore.
Allegato
5
Criteri per
l'inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e per l'attribuzione dei
parametri previsti per i livelli differenziati di professionalità ai sensi
dell'art. 41.
Ai fini della
formazione della graduatoria di cui all'art. 41 del presente accordo sono
valutati i seguenti titoli con attribuzione del punteggio indicato a fianco di
ciascun titolo stesso:
1) Espletamento delle mansioni
proprie delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di
professionalità:
punti 1 per ogni
semestre o frazione superiore a tre mesi;
2) Anzianità
nella qualifica rivestita alla data del 30 dicembre 1978:
punti 0,60 per
ogni anno o frazione superiore a sei mesi;
3) Anzianità di
servizio comunque prestato: punti 0,25 per ogni anno o frazione superiore a sei
mesi.
La graduatoria
sarà formata sulla base del punteggio complessivo riportato; in caso di parità
avranno la precedenza i dipendenti con maggiore età.
Allegato 6
Principi
informatori per la disciplina con criteri omogenei dei benefici di natura
assistenziale e sociale.
La disciplina dei
benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 59 del presente
accordo dovrà uniformarsi ai seguenti principi informatori:
1) I sussidi sono
concessi in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da
gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un
importo massimo di 300.000 lire (Per l'elevazione degli importi, vedi l'art.25, D.P.R. 8
maggio 1987, n.267).
2) Le borse di
studio sono concesse ai figli dei dipendenti che frequentano scuole medie
pubbliche o facoltà universitarie, per un importo massimo rispettivamente di
200.000 e di 250.000 lire, da attribuire secondo una priorità determinata in
base al profitto scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto alla
consistenza del nucleo stesso (Per l'elevazione degli importi, vedi l'art.25, D.P.R. 8
maggio 1987, n.267).
3) L'ente, ove
non ritenga di gestire direttamente attività culturali e ricreative, può
erogare contributi a favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente
stesso per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, turistiche,
sportive e per prestazione di servizi vari.
4) I prestiti sono concessi in
presenza di documentati eventi che comportino sensibili aggravi al bilancio
familiare del dipendente, entro un importo massimo pari a tredici mensilità di
stipendio. L'estinzione ha luogo mediante piano di ammortamento di durata
proporzionale all'entità del prestito con applicazione del saggio di interesse
legale.
5) I mutui
edilizi sono concessi per l'acquisto, la costruzione o per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione o ammodernamento di immobili o per il finanziamento di
cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente. I mutui sono
erogabili a condizioni che l'immobile sia destinato a prima abitazione del
dipendente e del suo nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80 per
cento della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata, fino ad
un massimo di 50 milioni di lire. L'estinzione del mutuo ha luogo mediante
piani di ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni con
applicazione di un saggio di interesse agevolato.
L'onere
complessivo annuo a carico dell'ente per la concessione dei benefici di cui ai
precedenti numeri da 1) a 4) non potrà superare un importo pari all'1 per cento
delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.