Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.
477
Regolamento
recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica
(in GU
17.12.1999, n. 295)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio
1989, n. 168;
Visto l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6, 14 e 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo
sostituito dall'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Considerata la necessità di
adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero alle modifiche delle
funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di università
determinatesi a seguito dell'entrata in vigore, tra gli altri, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1997, n. 132, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21
luglio 1997, n. 245, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, della legge 3 luglio
1998, n. 210, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, del decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8
giugno 1999, n. 235;
Visto l'articolo 77 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
del 7 giugno 1999 e del 30 agosto 1999;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Viste le osservazioni della Corte
dei conti formulate in data 19 novembre 1999;
Ritenuto di dover accogliere le
citate osservazioni;
Vista la ulteriore deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la
funzione pubblica;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente
regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per PNR, il Programma nazionale
per la ricerca di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) per Commissione per la ricerca,
la Commissione di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
e) per CEPR, il Comitato di
esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
f) per CIVR, il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
g) per CUN, il Consiglio
universitario nazionale di cui all'articolo 17,
comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) per CNSU, il Consiglio
nazionale studenti universitari di cui all'articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i) per AST e CSN, l'Assemblea
della scienza e della tecnologia e i Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 2.
Ministro ed uffici di diretta collaborazione
1. Il Ministro è l'organo di
direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del
gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario
particolare e dell'ufficio stampa.
2. Il capo di gabinetto coordina
le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione
del Ministero. Può avvalersi di due vice capi di gabinetto, di cui uno con
funzioni vicarie.
3. L'ufficio legislativo provvede
alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di
competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e
strumenali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti sottoposti al
Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte
agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e
il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica nei
confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali.
4. La segreteria del Ministro
svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.
5. L'ufficio stampa cura i
rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale,
nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del
Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione
istituzionale.
6. Il servizio di controllo
interno di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera, in
posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al
Ministro.
7. Le segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei
medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della
segreteria, nominati anche tra estranei all'amministrazione, nonché da un
numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici.
8. Agli uffici di cui al comma 1,
sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 75
unità, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato in numero non superiore a 12. Tale personale è ripartito tra i
suddetti uffici con decreto di natura non regolamentare del Ministro. Possono
essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti
di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza
del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di 12. Il
trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai
sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un consigliere
diplomatico.
9. I titolari degli uffici di cui
al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti dotati di
elevata professionalità, estranei all'amministrazione.
Art. 3.
Segreteria
tecnica della programmazione della ricerca
1. È istituita presso il Ministero
la segreteria tecnica di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per
l'esercizio delle funzioni i supporto di cui al predetto decreto.
Art. 4.
Dipartimento
e servizi
1. Fino alla data di entrata in
vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
Ministero, ai sensi dell'articolo 77 del predetto decreto, si articola in un
dipartimento, cui è preposto un dirigente generale ai sensi dell'articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
all'interno del quale sono istituiti due uffici di livello dirigenziale
generale, nonché in altri due uffici di livello dirigenziale generale, di pari
livello. I predetti uffici sono di seguito denominati anche servizi.
2. All'individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale, ricompresi nell'ambito del dipartimento e
dei servizi, si provvede ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Al fine di adottare le
direttive generali per la definizione dell'indirizzo politicoamministrativo, il
Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili del dipartimento
e dei servizi.
Art. 5.
Funzioni
del dipartimento e dei servizi
1. Le strutture di cui
all'articolo 4, comma 1, sono costituite dal dipartimento per la programmazione,
il coordinamento e gli affari economici, dal servizi per gli affari generali e
il sistema informativo e statistico, dal servizio studi e documentazione.
2. Il dipartimento per la
programmazione, il coordinamento e gli affari economici provvede nel suo complesso
agli interventi in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica
di competenza del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria.
Il dipartimento si articola in due
servizi di livello dirigenziale generale, rispettivamente per l'autonomia
universitaria e gli studenti e per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività
di ricerca. I compiti del capo del dipartimento sono quelli indicati dall'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Nell'ambito del dipartimento
per la programmazione il coordinamento e gli affari economici il servizio per
l'autonomia universitaria e gli studenti provvede in particolare:
a) al finanziamento del sistema
universitario e ai connessi adempimenti;
b) alla programmazione e sviluppo
del sistema universitario e connessi adempimenti;
c) all'esame degli statuti e dei
regolamenti di ateneo;
d) alle attività inerenti agli
ordinamenti didattici universitari e a compiti derivanti da disposizioni di
legge o di regolamento concernenti i professori e ricercatori universitari e
l'avviamento alla didattica e alla ricerca;
e) all'adozione delle iniziative
connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi
internazionali in materia di istruzione universitaria, con particolare
riferimento alla mobilità studentesca, al riconoscimento dei titoli di studio e
alle condizioni di accesso alle professioni;
f) alle attività di competenza del
Ministero in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e alle
professioni;
g) agli adempimenti connessi alle
attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari;
h) alle attività di orientamento e
al raccordo con il sistema scolastico;
i) al coordinamento delle attività
di formazione di grado universitario, di formazione professionale superiore,
nonché di formazione continua, permanente e ricorrente delle università con le
attività formative di competenza di altre pubbliche amministrazioni;
l) alle iniziative per
l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi
quelli stranieri;
m) ai rapporti con il CUN e del
CNSU per gli atti di competenza;
n) alle verifiche
amministrativocontabili, al monitoraggio del sistema universitario e
dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria,
anche avvalendosi degli organismi di valutazione.
4. Nell'ambito del dipartimento di
cui al comma 1, il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività
di ricerca provvede in particolare:
a) agli adempimenti relativi
all'attuazione del PNR, ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse
generale ed agli accordi di programma;
b) alle attività inerenti alla
cooperazione scientifica nazionale e internazionale in materia di ricerca, di
competenza del Ministero;
c) alle procedure di costituzione
e di accorpamento, all'esame dei regolamenti e dei piani di attività, al
finanziamento ordinario e alle attività di monitoraggio e di vigilanza sugli
enti di ricerca di competenza del Ministero;
d) alle attività concernenti la
ricerca aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana di competenza del Ministero;
e) alle attività di
incentivazione e di agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri
oggetti pubblici e privati secondo la normativa vigente, nazionale e
internazionale;
f) alla gestione del fondo
agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
g) agli adempimenti per la
predisposizione e l'attuazione del programma operativo plurifondo per le aree
depresse;
h) alla costituzione e
all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;
i) alle verifiche amministrativocontabili,
al monitoraggio della ricerca degli enti, elle imprese e dei soggetti privati e
dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia di ricerca, anche
avvalendosi degli organismi di valutazione.
5. Il servizio centrale per gli affari
generali e per il sistema informativo e statistico sovrintende alla gestione
delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnato al Ministero.
In particolare provvede:
a) alla predisposizione del
bilancio del Ministero;
b) agli adempimenti connessi
all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il
Ministero, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento
professionale del personale medesimo;
c) alle iniziative correlate
all'attività di supporto tecnico e amministrativo al dipartimento ed ai
servizi, ivi comprese quelle di cassa e di economato;
d) alla gestione del sistema
informativo e del centro elettronico, ai rapporti con l'Autorità informatica
per la pubblica amministrazione (AIPA), e agli adempimenti relativi ai
programmi di informatizzazione della pubblica amministrazione;
e) alla raccolta e
all'elaborazione di dati statistici da parte del Ministero;
f) alla segreteria e agli
adempimenti di competenza del Ministero per il funzionamento del CUN, del CNSU,
del CEPR, del CIVR, dell'AST e dei CNS;
g) alla diffusione delle
informazioni riguardanti le attività del Ministero;
h) alla promozione e
all'organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni ed altre
manifestazioni pubbliche;
i) agli adempimenti in materia di
pubblicità di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, successive modificazioni ed
integrazioni, curando i rapporti con il dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) alle relazioni con il pubblico
ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
m) alle pubblicazioni del
Ministero;
n) alla biblioteca del Ministero.
6. Il servizio studi e
documentazione promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione
concernente il sistema universitario e della ricerca, anche in rapporto con gli
organi collegiali del Ministero e con l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. In particolare:
a) cura la comparazione sul piano
giuridico, amministrativo, organizzativo e finanziario tra il sistema
universitario e di ricerca italiano e quello di altri Paesi, predisponendo per
il Ministro e il Ministero i necessari supporti documentari e informativi;
b) predispone, avvalendosi degli
altri dipartimenti e servizi, nonché dell'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario, il rapporto triennale sullo stato dell'istruzione
universitaria e i rapporti sullo stato della ricerca nazionale;
c) elabora previsioni a breve,
medio, lungo termine sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa,
della tecnologia e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché sull'impatto
della formazione o della tecnologia e dei risultati della ricerca sulla vita
economica, sociale e culturale.
Art. 6.
Disposizione
finale
1. Sono abrogati il decreto del
Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e gli articoli 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419. Per
l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dall'attuazione del presente
regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Relazione