DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972,
n. 472
(GU n. 220 del 24/08/1972)
RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-04-21;472
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ART.87,COMMA QUINTO,DELLA COSTITUZIONE;
VISTO L'ART.16,LETTERA H),DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.249,NEL TESTO
SOSTITUITO DALL'ART.12 DELLA
LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N.775;
UDITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI CUI ALL'ART.21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE
1970,N.775;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI,DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL
TESORO;
DECRETA:
ART.1.
(FINALITÀ DELLA
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
LA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE HA I SEGUENTI COMPITI,OLTRE QUELLI
PREVISTI DALL'ART.150 DEL TESTO
UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957,N.3:
1) ORGANIZZA E TIENE I CORSI DI
PREPARAZIONE,CON CONCESSIONE DI BORSA DI STUDIO,PER IL
RECLUTAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLE CARRIERE DIRETTIVE AMMINISTRATIVE,DI CUI AL
SUCCESSIVO ART.2;
2) ORGANIZZA E TIENE I CORSI DI FORMAZIONE
DIRIGENZIALE PREVISTI PER LA NOMINA A PRIMO DIRIGENTE DAL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
DIRIGENZIALI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED EMANATO IN ATTUAZIONE DELLA
DELEGA CONTENUTA NEGLI ARTICOLI 16 E
16-BIS DELLA LEGGE 18 MARZO 1968,N.249,QUALE MODIFICATA
CON LA LEGGE 28 OTTOBRE
1970,N.775;
3) SOVRAINTENDE AGLI ISTITUTI E SCUOLE PER
IL PERSONALE ISTITUITI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,ANCHE
AD ORDINAMENTO AUTONOMO.
QUANDO LE ESIGENZE DI CARATTERE
ORGANIZZATIVO LO RICHIEDANO,LA SCUOLA PUÒ AUTORIZZARE
LO SVOLGIMENTO,PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE,DI SINGOLI CORSI DI FORMAZIONE,PER
GLI IMPIEGATI IN PROVA DELLE CARRIERE INFERIORI A QUELLA DIRETTIVA,DI
AGGIORNAMENTO E DI INTEGRAZIONE.
LE AMMINISTRAZIONI PRESSO LE QUALI ESISTONO
GLI ISTITUTI E SCUOLE DI CUI AL PRECEDENTE N.3),POSSONO ESSERE AUTORIZZATE A TENERE CORSI ANCHE PER LA
FORMAZIONE DEGLI IMPIEGATI DIRETTIVI.IN TALI CASI,I
PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI E DEGLI ESAMI
VENGONO STABILITI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON I
MINISTRI INTERESSATI,SENTITI IL COMITATO DIDATTICO ED IL COMITATO DIRETTIVO
DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
LA SCUOLA PUÒ,ALTRESÌ,ORGANIZZARE
E TENERE CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DALLE REGIONI,DALLE PROVINCIE,DAI COMUNI E DAGLI ENTI PUBBLICI A CARATTERE
NAZIONALE, D'INTESA CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE PROPRIE
FINALITÀ ISTITUZIONALI,LA SCUOLA PUÒ AVVALERSI DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,DELLE UNIVERSITÀ,DI ENTI O ISTITUTI CULTURALI.
LA SCUOLA SUPERIORE HA SEDE A CASERTA.LE SEDI DECENTRATE EVENTUALMENTE NECESSARIE SONO
STABILITE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO.
ART.2.
(CORSI DI
PREPARAZIONE PER IL RECLUTAMENTO)
AI CORSI CON BORSA DI STUDIO,PREVISTI DAL PRECEDENTE ART.1,N.1),SI
È AMMESSI MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAME-COLLOQUIO.
I CONCORSI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO
BANDITI PER UN NUMERO DI POSTI NON SUPERIORE ALLA METÀ DI QUELLI CHE SI PREVEDE
SI RENDERANNO DISPONIBILI,NEI SINGOLI RUOLI ORGANICI
DELLE CARRIERE DIRETTIVE AMMINISTRATIVE,ALLA DATA DI CONCLUSIONE DEL CORSO.
AL CORSO MEDESIMO PUÒ ESSERE AMMESSO UN
NUMERO DI ALLIEVI PARI A QUELLO DEI POSTI MESSI A CONCORSO MAGGIORATO DEL VENTI PER CENTO.
AI CONCORSI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI
POSSONO PARTECIPARE:
a) I CITTADINI IN POSSESSO DEL PRESCRITTO
DIPLOMA DI LAUREA E DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALL'ART.2 DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957,N.3;
b)
CITTADINI ISCRITTI ALL'ULTIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA CORRISPONDENTI AL
TITOLO DI STUDIO NORMALMENTE RICHIESTO,IN REGOLA CON
GLI ESAMI,DI ETÀ NON SUPERIORE AGLI ANNI VENTIQUATTRO E CHE SIANO IN POSSESSO
DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.NON SONO
AMMESSE ELEVAZIONI DEL LIMITE DI ETÀ.
L'AMMISSIONE AL CONCORSO È SUBORDINATA ALLA
CONDIZIONE CHE NEL PIANO DI STUDI,SEGUITO O DA SEGUIRE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA,SIANO COMPRESE LE MATERIE INDICATE NEL BANDO
DI CONCORSO, NONCHÉ,PER GLI STUDENTI,CHE ABBIANO SUPERATO GLI ESAMI SPECIFICATI
NEL BANDO MEDESIMO.
IL CORSO HA LA DURATA DI DODICI MESI;DURANTE IL SUO SVOLGIMENTO GLI ALLIEVI POSSONO ESSERE
APPLICATI,PER UN PERIODO COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A TRE MESI,PRESSO
ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
ALLA FINE DEL CORSO GLI ALLIEVI DEVONO
SOSTENERE UN ESAME TEORICO-PRATICO SULLE SINGOLE MATERIE DI INSEGNAMENTO,IL CUI FAVOREVOLE ESITO COMPORTA, NEL LIMITE DEI POSTI
INDICATI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA,E IN BASE ALL'ORDINE DELLA GRADUATORIA DI
MERITO,LA NOMINA IN PROVA,NELLA QUALIFICA INIZIALE DELLE CARRIERE PER LE QUALI
HANNO CONCORSO, SUBORDINATAMENTE AL CONSEGUIMENTO,DA PARTE DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI,DEL PRESCRITTO DIPLOMA DI LAUREA.PER LA
NOMINA IN PROVA SI OSSERVANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRECEDENZE E
PREFERENZE.
L'ESAME FINALE PUÒ ESSERE TENUTO IN DUE
DIVERSE SESSIONI.
GLI ALLIEVI UTILMENTE COLLOCATI IN
GRADUATORIA,CHE AL MOMENTO DELLA FORMAZIONE DI QUESTA
NON ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI LAUREA,POTRANNO CHIEDERE DI ESSERE
INSERITI NELLA GRADUATORIA DEL SUCCESSIVO CORSO,SEMPRECHÈ ABBIANO CONSEGUITO IL
PREDETTO TITOLO DI STUDIO.
GLI ALLIEVI CHE NON ABBIANO
CONSEGUITA L'IDONEITÀ NELLE PROVE DI ESAME FINALI NON POSSONO ESSERE
AMMESSI AD UN SUCCESSIVO CORSO;GLI IDONEI VI POSSONO ESSERE AMMESSI UNA SOLA
VOLTA,FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DEL SUPERAMENTO DEL RELATIVO CONCORSO DI
AMMISSIONE ED IL POSSESSO DI TUTTI GLI ALTRI PRESCRITTI REQUISITI.
LE MATERIE DEGLI ESAMI PER L'AMMISSIONE E
QUELLE PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO,LE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DEL MEDESIMO,LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI ED I
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE,NONCHÉ LE ALTRE DISPOSIZIONI
EVENTUALMENTE NECESSARIE,SARANNO STABILITI CON REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.
SI OSSERVANO,IN
QUANTO APPLICABILI,LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.5 DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970,N.1077.
GLI ESAMI SUPERATI AL TERMINE DEL CORSO
PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SONO VALIDI,A GIUDIZIO DEI
COMPETENTI CONSIGLI ACCADEMICI,AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA.
SALVO QUANTO PREVISTO DAI PRECEDENTI COMMI,RESTANO FERME LE VIGENTI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA
ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLE CARRIERE DIRETTIVE AMMINISTRATIVE.
ART.3.
(ORGANI DELLA
SCUOLA)
SONO ORGANI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
a) IL COMITATO DIRETTIVO;
b) IL DIRETTORE.
ART.4.
(COMPOSIZIONE DEL
COMITATO DIRETTIVO)
IL COMITATO DIRETTIVO È COMPOSTO:
a) DAL DIRETTORE DELLA SCUOLA SUPERIORE,CHE LO PRESIEDE;
b) DA CINQUE FUNZIONARI DELLO STATO CON
QUALIFICA NON INFERIORE A DIRETTORE GENERALE O EQUIPARATA,DEI
QUALI UNO APPARTENENTE AI RUOLI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO,UNO AL
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E UNO ALLE
AMMINISTRAZIONI O AZIENDE AUTONOME DELLO STATO,DESIGNATI DAI MINISTRI
INTERESSATI;
c) DAL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
d) DA DUE PROFESSORI STABILITI DELLA SCUOLA
SUPERIORE,DESIGNATI DAL COMITATO DIDATTICO;
e) DA QUATTRO MEMBRI
ORDINARI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,SCELTI DAL MEDESIMO TRA I RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE.
PER CIASCUNO DEI COMPONENTI
DI CUI ALLA LETTERA B) E SUCCESSIVE,È NOMINATO UN SUPPLENTE.
TUTTI I MEMBRI SONO NOMINATI CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; QUELLI DI CUI ALLE LETTERE B),D) ED E) DURANO IN CARICA DUE ANNI E POSSONO ESSERE
CONFERMATI.
LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DEL COMITATO
DIRETTIVO SONO ESERCITATE DAL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA.
ART.5.
(ATTRIBUZIONI DEL
COMITATO DIRETTIVO)
IL COMITATO DIRETTIVO DELIBERA SUI SEGUENTI
OGGETTI:
1) DETERMINAZIONE DEI CORSI DA SVOLGERSI
DURANTE L'ANNO ACCADEMICO NELLA SCUOLA O PRESSO I MINISTERI E ALTRI ENTI ED
ISTITUTI INDICATI NELL'ART.1, N.3),ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI STUDI E DEI PROGRAMMI IN BASE
ALLE PROPOSTE DEL COMITATO DIDATTICO;PER I CORSI DA SVOLGERSI PRESSO I
MINISTERI E GLI ALTRI ENTI ED ISTITUTI INDICATI NELL'ART.1,N.3),DEVONO
ESSERE SENTITE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE;
2) PROGRAMMAZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E DI STUDIO DA COMPIERSI PER I COMPITI DI ISTITUTO ED
APPROVAZIONE DEL PIANO DI STUDI PREDISPOSTO DAL COMITATO
DIDATTICO;
3) PROPOSTE ANNUALI
RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEI FONDI DI BILANCIO, ANCHE PER GLI INCARICHI DI
RICERCA DA AFFIDARE AD ESPERTI;
4) PROPOSTE DI
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NUMERICO DEI DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI E DEL
PERSONALE DA ADIBIRE AGLI UFFICI DELLA SCUOLA;
5) SCELTA DEI PROFESSORI STABILI DELLA
SCUOLA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO,DI
STUDI E DI RICERCHE,SENTITO IL COMITATO DIDATTICO;
6) CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLE LEGGI CHE REGOLANO LA
MATERIA E SENTITE,OVE OCCORRA,LE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE;
7) DETERMINAZIONE
DELLE PROVE DI ESAME E NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CORSI;
8) DETERMINAZIONE DELLE MATERIE DA INDICARE,AI SENSI DEL QUINTO COMMA DELL'ART.2,NEL
BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL RECLUTAMENTO
NELLE CARRIERE DIRETTIVE AMMINISTRATIVE;
9) REGOLAMENTI INTERNI;
10) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI
AGLI ALLIEVI DEI CORSI.
ART.6.
(FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DIRETTIVO)
IL COMITATO DIRETTIVO È CONVOCATO DAL SUO
PRESIDENTE ALMENO QUATTRO VOLTE L'ANNO E TUTTE LE VOLTE CHE NE FACCIANO RICHIESTA CINQUE DEI SUOI MEMBRI.
PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL COMITATO È
RICHIESTA LA PRESENZA DI DUE TERZI DEI COMPONENTI.
LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A
MAGGIORANZA DEI PRESENTI;IN CASO DI PARITÀ DI VOTI
PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
ART.7.
(DIRETTORE)
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA È NOMINATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,SU PROPOSTA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
FRA I PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO O FRA GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
CON QUALIFICA NON INFERIORE A DIRETTORE GENERALE O EQUIPARATA.
IL DIRETTORE DURA IN CARICA QUATTRO ANNI;PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO È COLLOCATO NELLA
POSIZIONE DI FUORI RUOLO.AL DIRETTORE CHE APPARTENGA
AL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SI APPLICA,ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA
CARICA, L'ART.27 DELLA LEGGE
18 MARZO 1958,N.311.
IL DIRETTORE ASSICURA IL FUNZIONAMENTO
DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA E PUÒ, A TALE SCOPO,FORMULARE
PROPOSTE AL COMITATO DIRETTIVO;ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ATTUARE LE
DELIBERAZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO;PROVVEDE ALL'IMPEGNO ED ALLE EROGAZIONI
DELLE SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA;STIPULA LE CONVENZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI APPROVATI DAL COMITATO DIRETTIVO;ADOTTA I
PROVVEDIMENTI DI URGENZA DA SOTTOPORRE ALLA RATIFICA DEL COMITATO DIRETTIVO,CONVOCA
E PRESIEDE IL COMITATO DIDATTICO;FORMULA IL PROGRAMMA ANNUALE DI UTILIZZAZIONE
DEI FONDI DI BILANCIO.
IN CASO DI URGENZA SOSPENDE, IN VIA
CAUTELARE,GLI ALLIEVI CHE SI SIANO RESI RESPONSABILI
DI GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI.
ESERCITA TUTTI GLI ALTRI COMPITI NON
ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AL COMITATO DIRETTIVO.
PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA È ISTITUITO UN
FONDO DI RAPPRESENTANZA DETERMINATO ANNUALMENTE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI,DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER
IL TESORO,LA CUI GESTIONE È AFFIDATA AL DIRETTORE CON OBBLIGO DI RENDICONTO AL
COMITATO DIRETTIVO.
IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO,IL DIRETTORE È SOSTITUITO DAL PIÙ ANZIANO DEI PROFESSORI
STABILI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO.
ART.8.
(ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA)
LA SCUOLA SUPERIORE SI ARTICOLA IN TRE
DIPARTIMENTI:
a)
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE;
b)
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI;
c)
DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE STORICHE,POLITICHE E
SOCIALI.
I PROFESSORI STABILI,I
DOCENTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI CORSI E QUELLI INCARICATI
DI STUDI E RICERCHE SONO ASSEGNATI AD UNO DEI DIPARTIMENTI PREVISTI DAL
PRECEDENTE COMMA.
CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
POSSONO ESSERE AFFIDATI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA FUNZIONI DI
AUSILIO DIDATTICO,ESCLUSA OGNI ATTIVITÀ DI
INSEGNAMENTO.
ART.9.
(COMITATO DIDATTICO)
IL COMITATO DIDATTICO È COMPOSTO DAL
DIRETTORE DELLA SCUOLA CHE LO PRESIEDE,DA DUE
PROFESSORI PER OGNI DIPARTIMENTO,DESIGNATI DAL CORPO DOCENTE,E DA TRE
RAPPRESENTANTI DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI CUI ALL'ART.1,
N.3),NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.
I MEMBRI DEL COMITATO DIDATTICO DURANO IN
CARICA TRE ANNI E NON POSSONO ESSERE RICONFERMATI.
IL COMITATO DIDATTICO PREDISPONE IL PIANO
DI STUDI ED I PROGRAMMI DEI SINGOLI CORSI; PROPONE LE MATERIE DA INDICARE AI
SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.2, NEL BANDO DI
CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE; PROPONE PIANI DI STUDIO E
RICERCHE PER IL MIGLIORAMENTO DEI METODI DI SELEZIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,FORMULA
PROPOSTE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO.
IL COMITATO DIDATTICO FORMULA,INOLTRE,PROPOSTE SUI SEGUENTI OGGETTI:
1) QUESTIONI
RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA E DELLA
RELATIVA BIBLIOTECA;
2) QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DEGLI
ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI CUI ALL'ART.1,N.3),NONCHÉ
I CORSI PER IL PERSONALE ORGANIZZATI PRESSO LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.DI VOLTA IN VOLTA È CHIAMATO A PARTECIPARE AI LAVORI,
QUALORA NON NE FACCIA GIÀ PARTE,UN RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO, DELLA SCUOLA O
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CUI ATTIVITÀ O DEI CUI CORSI SI TRATTI,AI FINI
DELL'ACQUISIZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEI SUGGERIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE.
IL COMITATO ESAMINA,ALTRESÌ,LE
RELAZIONI CONCERNENTI LE OSSERVAZIONI SUL PIANO DI STUDI E SUI PROGRAMMI
FORMULATE DAL DIRETTORE DI CIASCUN CORSO,ANCHE SU PROPOSTA DEGLI ALLIEVI.
ART.10.
(SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA)
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DIRIGE I
SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA ED ESPLETA I
COMPITI DELEGATIGLI DAL DIRETTORE.
LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA È ARTICOLATA
NEI SEGUENTI DUE UFFICI:
UFFICIO I:AFFARI
AMMINISTRATIVI E GENERALI;
UFFICIO II:ORGANIZZAZIONE
DEI CORSI.
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO È SCELTO TRA I
FUNZIONARI DELLO STATO CON QUALIFICA DI ISPETTORE GENERALE O EQUIPARATA;AI PREDETTI UFFICI SONO PREPOSTI DUE FUNZIONARI DELLO STATO
CON QUALIFICA DI DIRETTORE DI DIVISIONE O EQUIPARATA.
PER PROVVEDERE ALLE PROPRIE ESIGENZE
FUNZIONALI,LA SCUOLA SUPERIORE SI AVVALE DI DIPENDENTI
CIVILI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO,NEL
LIMITE DI UN CONTINGENTE DA DETERMINARE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO.
ART.11.
(PERSONALE DOCENTE
DELLA SCUOLA)
GLI INSEGNAMENTI SONO AFFIDATI PER UN
TRIENNIO,SALVO CONFERMA,A PROFESSORI UNIVERSITARI DI
RUOLO,A MAGISTRATI DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO,NONCHÉ A FUNZIONARI CIVILI DELLO
STATO CON QUALIFICA NON INFERIORE A DIRETTORE DI DIVISIONE O EQUIPARATA.
I PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO,I MAGISTRATI DELL'ORDINE AMMINISTRATIVO E I FUNZIONARI
CIVILI DELLO STATO,CHE SIANO CHIAMATI A COSTITUIRE IL CORPO DEI PROFESSORI
STABILI DELLA SCUOLA,SONO TENUTI A PRESTARE LA LORO OPERA A TEMPO PIENO E SONO
COLLOGATI NELLA POSIZIONE DI FUORI RUOLO NEI LIMITI DI UN CONTINGENTE STABILITO
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,DI
CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO.
LA SCUOLA PUÒ AFFIDARE INCARICHI DI
INSEGNAMENTO PER CIASCUN CORSO A DOCENTI UNIVERSITARI,A
MAGISTRATI AMMINISTRATIVI E A FUNZIONARI CIVILI DELLO STATO,CON QUALIFICA,DI
REGOLA,NON INFERIORE A DIRETTORE DI DIVISIONE O EQUIPARATA E AD ESPERTI.
PER LE ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA,LA SCUOLA PUÒ ALTRESÌ CONFERIRE INCARICHI A DOCENTI
UNIVERSITARI ITALIANI E STRANIERI, A MAGISTRATI AMMINISTRATIVI,A FUNZIONARI
CIVILI DELLO STATO, NONCHÉ AD ESPERTI,CON L'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 380,TERZO,QUARTO E QUINTO COMMA,DEL
TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO
1957,N.3
,NEL
TESTO MODIFICATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970,N.1077.
SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART.13,COMMA QUARTO DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971,N.1034,PER I COMPITI DI INSEGNAMENTO DA AFFIDARE
AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI ED AI FUNZIONARI CIVILI DELLO STATO,È NECESSARIO
IN OGNI CASO IL PREVENTIVO NULLA OSTA DEL CAPO DELL'ISTITUTO O DEL MINISTRO DAL
QUALE ESSI DIPENDONO.
ART.12.
(NOMINA DEI DOCENTI)
IL COMITATO DIRETTIVO DELIBERA SUL MODO DI
PROVVEDERE AI POSTI DI PROFESSORE STABILE DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA,DETERMINANDO QUELLI DA AFFIDARE A PROFESSORI UNIVERSITARI
DI RUOLO,E QUELLI DA AFFIDARE A MAGISTRATI AMMINISTRATIVI E FUNZIONARI CIVILI
DELLO STATO DI QUALIFICA NON INFERIORE A DIRETTORE DI DIVISIONE.
I POSTI DI PROFESSORE STABILE, DESTINATI AD
ESSERE COPERTI,CON LA PROCEDURA DEL TRASFERIMENTO, DA
PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO,SONO DICHIARATI VACANTI CON DELIBERA DEL
COMITATO DIRETTIVO ENTRO IL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO. IL TRASFERIMENTO ED IL
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO SONO DISPOSTI, SU DOMANDA DEGLI INTERESSATI,PREVIA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO DIRETTIVO A
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI,SENTITA LA PRIMA SEZIONE DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
I PROFESSORI STABILI DELLA SCUOLA
APPARTENENTI AI RUOLI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE CESSANO,ANCHE
A DOMANDA,DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO,RIENTRANO OCCORRENDO ANCHE IN
SOPRANNUMERO NEI RUOLI DI PROVENIENZA E SONO ASSEGNATI ALLA SEDE GIÀ OCCUPATA.
ALLA COPERTURA DEI POSTI DI PROFESSORE
STABILE,DESTINATI AD ESSERE OCCUPATI DA MAGISTRATI
AMMINISTRATIVI O DA FUNZIONARI CIVILI DELLO STATO,SI PROVVEDE CON IL CONSENSO
DEGLI INTERESSATI PER CHIAMATA DIRETTA DEL COMITATO DIRETTIVO.
PER GLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DESTINATI
AD ESSERE SVOLTI DA PROFESSORI UNIVERSITARI SI PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL
COMITATO DIDATTICO, NEI MODI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.PER GLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DESTINATI AD
ESSERE SVOLTI DA MAGISTRATI E DA FUNZIONARI CIVILI DELLO STATO,SI PROVVEDE CON IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI,PER CHIAMATA
DIRETTA.
ART.13.
(TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL DIRETTORE,DEI DOCENTI E DEGLI
INCARICATI)
AL DIRETTORE ED AI PROFESSORI STABILI DELLA
SCUOLA COMPETE IL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLA LORO QUALIFICA.
IL COMPENSO DA CORRISPONDERE AI PROFESSORI
INCARICATI, IN CONFORMITÀ CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,VIENE DETERMINATO SU PROPOSTA DEL COMITATO DIRETTIVO IN
MISURA ORARIA UNIFORME,IN RELAZIONE ALLA NATURA DEGLI INSEGNAMENTI DA
IMPARTIRE, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER IL TESORO.
CON GLI STESSI CRITERI SONO DETERMINATE,ALTRESÌ,LE MISURE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AD ESPERTI
O DOCENTI ITALIANI O STRANIERI PER CONFERENZE O SEMINARI.
ART.14.
(CORSI DI FORMAZIONE,INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO)
LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO SONO TENUTE
A FAR FREQUENTARE AGLI IMPIEGATI DELLE CARRIERE DIRETTIVE AMMINISTRATIVE E
TECNICHE, CHE PROVENGONO DAI CONCORSI ORDINARI,ENTRO
IL PRIMO BIENNIO DALL'INGRESSO IN CARRIERA,UN CORSO DI FORMAZIONE,PRESSO LA
SCUOLA SUPERIORE O PRESSO GLI ISTITUTI O LE SCUOLE PREVISTI DALL'ART.1, N.3),DELLA DURATA DI SEI
MESI.
LA FREQUENZA DEI CORSI INDICATI NEL
PRECEDENTE COMMA E L'ESITO FAVOREVOLE ESPRESSO CON GIUDIZIO DI IDONEITÀ NEL
COLLOQUIO SOSTENUTO A CONCLUSIONE DEL CORSO, COSTITUISCONO REQUISITO DI
VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO PER LA PROMOZIONE,AI SENSI
DELL'ART.15 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970,N.1077,ALLA QUALIFICA DI
DIRETTORE DI SEZIONE O EQUIPARATA.
I CORSI DI INTEGRAZIONE PER LA NOMINA NELLA
CARRIERA DIRETTIVA,AI SENSI DELL'ART.16,COMMA
SESTO,DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1970,N.1077, DEGLI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI
CONCETTO HANNO LA DURATA DI SEI MESI E SI CONCLUDONO CON UN ESAME FINALE PER IL
GIUDIZIO DI IDONEITÀ;ESSI SONO ORGANIZZATI DALLA SCUOLA SUPERIORE E SVOLTI
ANCHE PRESSO LE SINGOLE AMMINISTRAZIONI.
L'AMMISSIONE AI CORSI AVVIENE SECONDO
L'ORDINE DI RUOLO,PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEI
RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE,IN RELAZIONE ANCHE ALLE ESIGENZE DEI
SERVIZI ED A QUELLE ORGANIZZATIVE DEI CORSI.
ALL'AGGIORNAMENTO PERMANENTE DEI FUNZIONARI
DELLA CARRIERA DIRETTIVA LA SCUOLA PROVVEDE MEDIANTE CORSI O SEMINARI.
ART.15.
(TRATTAMENTO
GIURIDICO ED ECONOMICO DURANTE I CORSI)
DURANTE LA FREQUENZA DEI CORSI
GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO SONO CONSIDERATI IN SERVIZIO A TUTTI
GLI EFFETTI E DIPENDONO GERARCHICAMENTE E DISCIPLINARMENTE,A NORMA DEL TESTO
UNICO 10 GENNAIO 1957,N.3,DAL DIRETTORE DELLA SCUOLA.
SONO ALTRESÌ SOTTOPOSTI A VINCOLO
DISCIPLINARE GLI ALLIEVI CHIAMATI A FREQUENTARE I CORSI PREVISTI DALL'ART.2.LE SANZIONI ED IL PROCEDIMENTO
SARANNO DETERMINATI NEL REGOLAMENTO.
AGLI ALLIEVI DEI CORSI PREVISTI DAL
PRECEDENTE ART.2,CHE NON
SIANO DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO,VIENE CORRISPOSTA UNA BORSA DI STUDIO PARI
AL 70% DELLO STIPENDIO NETTO SPETTANTE AI FUNZIONARI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI
AL PARAMETRO INIZIALE.AGLI STESSI COMPETE IL
TRATTAMENTO ASSISTENZIALE PREVISTO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO,PREVIE
RITENUTE AI SENSI DI LEGGE.
LA FREQUENZA AI CORSI È OBBLIGATORIA.
PER GRAVI RAGIONI,SU
MOTIVATA PROPOSTA DEL DIRETTORE,IL COMITATO DIRETTIVO PUÒ DISPORRE L'ESPULSIONE
DEGLI ALLIEVI DALLA SCUOLA.L'ESPULSIONE COMPORTA LA
PERDITA DELLA BORSA DI STUDIO DALLA DATA DELLA PROPOSTA.
NEI CASI DI SOSPENSIONE CAUTELARE DISPOSTA
DAL DIRETTORE È ALTRESÌ SOSPESA L'EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI
DAL COMITATO DIRETTIVO ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.
ART.16.
(SPESE DI
FUNZIONAMENTO)
SALVO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 57 E
59 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957,N.3,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI,LE SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE,DEI
DOCENTI,DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA,PER I COMPENSI AGLI
INCARICATI DI STUDI E RICERCHE,PER L'ACQUISTO DEI TESTI DI STUDIO E DEL
MATERIALE DIDATTICO,PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DISPENSE,PER LA
MANUTENZIONE,L'ARREDAMENTO E L'EVENTUALE AFFITTO DEI LOCALI,PER IL PAGAMENTO
DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALLIEVI CHE NON SIANO GIÀ DIPENDENTI CIVILI DELLO
STATO E PER TUTTO QUANT'ALTRO OCCORRA PER IL
FUNZIONAMENTO DEI CORSI E DEI SERVIZI DELLA SCUOLA E PER LE ALTRE ATTIVITÀ DA
ESSA SVOLTE,FANNO CARICO AD UNA RUBRICA DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
DEL MINISTERO DEL TESORO DENOMINATO _SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE_.
ART.17.
(DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE)
SALVO QUANTO PREVISTO DAI PRECEDENTI
ARTICOLI,AL COMANDO E,OVE CONSENTITO, AL COLLOCAMENTO
FUORI RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DA DESTINARE
ALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,SI PROVVEDE CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,DI CONCERTO CON I MINISTRI
COMPETENTI.
NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL
PRESENTE DECRETO E FINO A QUANDO NON SI SIA PROVVEDUTO
A NOMINARE ALMENO TRE PROFESSORI STABILI DELLA SCUOLA,SONO CHIAMATI A FAR PARTE
DEL COMITATO DIRETTIVO DUE PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO,DESIGNATI DALLA I
SEZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI STABILI
DELLA SCUOLA,FINO A QUANDO NON È COSTITUITO IL COMITATO
DIDATTICO,SI PRESCINDE DALLA PROPOSTA PREVISTA NELL'ART.5,N.5).
IL PRESENTE DECRETO HA EFFETTO DALL'1
GENNAIO 1973,SALVO CHE PER IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.2, IL QUALE HA EFFETTO DALL'1 GENNAIO 1974.
LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 7,TERZO E QUARTO COMMA,11,TERZO E QUARTO COMMA,13, SECONDO E
TERZO COMMA,15,PRIMO,QUARTO E QUINTO COMMA,SI ESTENDONO,IN QUANTO
APPLICABILI,AGLI ISTITUTI E SCUOLE PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART.1,N.3).
LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.14 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI IMPIEGATI ASSUNTI
IN SERVIZIO O PARTECIPANTI A CONCORSI GIÀ BANDITI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE
DEL PRESENTE DECRETO;AD ESSI CONTINUANO AD APPLICARSI
LE NORME DI CUI ALL'ART.11,PRIMO E SECONDO COMMA,DEL
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1962,N.576.
FINO ALL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO CONTINUERANNO AD APPLICARSI,IN
QUANTO COMPATIBILI,LE NORME DEL CITATO REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MAGGIO 1962,N.576.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA CESSA
DALLE SUE FUNZIONI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.
SINO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO COMITATO
DIRETTIVO LE SUE ATTRIBUZIONI SONO ESERCITATE DAL MINISTRO INCARICATO DELLA
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO NON
CONCERNONO IL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 24 MAGGIO
1951,N.392,IL PERSONALE
DIRETTIVO E DOCENTE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ,SALVO QUANTO
PREVISTO DALL'ART.1,N.3),IL PERSONALE DELLA CARRIERA
DIPLOMATICA.
ART.18.
LE ATTRIBUZIONI CHE IL PRESENTE DECRETO
DEMANDA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
POSSONO ESSERE DA QUESTI DELEGATE AL MINISTRO INCARICATO DELLA RIFORMA DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
IL PRESENTE DECRETO,MUNITO
DEL SIGILLO DELLO STATO,SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI
DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA,ADDÌ
21 APRILE 1972.
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO
VISTO,IL
GUARDASIGILLI:GONELLA
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 11
AGOSTO 1972
ATTI DEL GOVERNO,REGISTRO
N.250,FOGLIO N. 155. - VALENTINI