Decreto Presidente
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
(in GU 7
gennaio 2002, n. 5)
Regolamento
recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n.
23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto
l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2.3.2001;
Sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del
22.3.2001;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno 2001;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed
il Ministro della difesa;
EMANA
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini
del presente regolamento si intende:
a) per
"impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad
amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché' l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o
alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
b) per
"militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento
militare;
c) per "Amministrazione"
la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di
appartenenza del dipendente;
d) per
"Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;
e) per
"Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui
all'articolo 10.
Art. 2.
Iniziativa
a domanda
1. Il
dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti
di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte
del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio,
presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio,
indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di
servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità
fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni
documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la
domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni
vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui
si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
3. La
presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o
contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può
essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di
servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il
procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo
indennizzo.
4. La richiesta
di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità
fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile
ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione
non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da
ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse,
anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque
anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità
derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.
5. La
richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente
deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La
richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti
e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei
mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia
derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da
quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità
o lesione
già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
7. Resta
ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento della causa di
servizio seguita sulla base della vigente normativa in materia di trattamento
pensionistico di
privilegio,
nonché per l'applicazione della tabella A o della tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834,
e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3.
Avvio
d'ufficio
1.
L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della
causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato
lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità
nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano
tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della
integrità fisica, psichica o sensoriale.
2.
L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente
quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi
riportato.
Art. 4.
Tutela
della riservatezza
1. In
applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e di
operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità
perseguite.
2. Gli
uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente regolamento
possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono
essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei
dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati
sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici e gli
organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la lista dei soggetti
ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base a vigenti
disposizioni normative.
4. Resta
fermo quanto previsto dalla legge 5.6.1990,
n. 135, in ordine alle misure anche organizzative da adottare
per la tutela della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5.
Istruttoria
1. L'ufficio
che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione
prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad
emettere il provvedimento finale.
2.
L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o
irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da
notificare o comunicare, anche in via
amministrativa,
al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine di trenta giorni,
le competenze di cui al presente comma e gli adempimenti istruttori di cui ai
commi 3 e 4, possono essere decentrate con atto organizzativo interno
dell'Amministrazione.
3. Quando
non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, l'ufficio che
provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di cui al
comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8, trasmette alla Commissione
territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotte
dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci
giorni.
4. Il
responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio
nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od
aggravamento di infermità o lesioni
corrisponde
alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3,
il dipendente può comunicare l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei
dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto
sospensivo del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda
stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso
per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici
competenti.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di avvio di
ufficio del procedimento.
Art. 6.
Commissione
1. La
diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità
della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o
sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione
territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del
dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza
rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto. Per coloro che risiedono
all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio
di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico
fiduciario dell'autorità stessa.
2. La
Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno,
preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume
le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario militare o
l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale
superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore
anzianità di servizio.
3. La
Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di militari
appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche
ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con
funzioni di presidente identificato con le modalità indicate al comma 2, e di
un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o
amministrazione di appartenenza.
4. La
Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario,
può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico
specialista.
5.
L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione,
da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
6. La
Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente
e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono
risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti
della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi
valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o
stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a
categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio
di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni
a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del
componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico
specialista.
7. Il
verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla
conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di
certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il verbale è inviato
direttamente al Comitato dalla Commissione, che provvede a dare comunicazione
all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
8. In caso
di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il Presidente della
Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere
specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il
Presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in
modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data
di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non
inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato
motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova
visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso
di giustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione convoca il
dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso
di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la Commissione redige
processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici
giorni.
12. Il
Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento
fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da
parte di un componente della Commissione stessa.
13. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della salute, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle
domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed è
approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via
telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari
eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
Art. 7.
Incombenze
dell'Amministrazione
1. Entro
trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio
competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al
verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi
informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e
l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta
dall'interessato.
2. Al
dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro
i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la
possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro
il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso
di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell'articolo 6,
commi 8 e 11, l'ufficio emana il provvedimento di accertamento negativo della
causa di servizio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione della Commissione e lo notifica o comunica, anche in via
amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la
possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di
decadenza previsto dall'articolo 2.
4.
L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento motivato,
nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a seguito degli accertamenti
sanitari della Commissione sulla conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità
o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione
diretta di certificazione medica
1. Al fine
dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente diritto in caso
di morte del dipendente può presentare, contestualmente alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo indennizzo,
certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità specificamente
dichiarata ovvero della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui
all'articolo 6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti
presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. Il
competente ufficio dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di
inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica
alla Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione di cui
all'art. 7, comma 1.
2. Al
dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro
i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la
possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo entro
il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 3, nonché di presentare opposizione nello
stesso termine di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3.
L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa richiesta del
medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente
secondo i criteri indicati all'art. 6, comma 1. Alla visita il dipendente può
farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. 4.
La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensivi sulla
decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
Art. 9.
Ricorso
alternativo ad altro organismo di accertamento medico
1. In
alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6,
l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della
Commissione stessa, nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità
militare, può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta
dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente
secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1, per l'accertamento
sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157;
come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
competente secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 1.
2. La
Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo
6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione,
le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
ed all'articolo 7.
3. Per le
visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad
ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione
medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario
medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.
Art. 10.
Comitato di
verifica per le cause di servizio
1. Il
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, la denominazione di Comitato di
verifica per le cause di servizio.
2. Il
Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a venticinque e non
inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle
diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni
dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta
integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o
amministrazione di appartenenza non superiore a due.
3. I
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per
un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono
essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato,
previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico
dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico
complessivo.
4. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti
magistrati della Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
5. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere affidate le
funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse
magistrature.
6. Il
Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione plenaria,
funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o dal Vice
Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali almeno due scelti
tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il
Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza dei termini
procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 11 per le pronunce del
Comitato, con proposta di eventuale revoca degli incarichi dei componenti
responsabili di inadempienze o ritardi.
8. Il
Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di
una segreteria, costituita da un contingente di personale, non superiore alle
cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle
finanze.
9. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e
modalità di organizzazione interna della segreteria del Comitato e dei relativi
compiti di supporto, anche in relazione all'individuazione di uffici di livello
dirigenziale non superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti
modalità e termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di
personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino
alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente regolamento,
continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, nella composizione prevista dalla disciplina
normativa previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le
domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
trattate dal Comitato entro un termine non superiore a dodici mesi. Al fine di
favorire la sollecita definizione delle domande predette il Presidente adotta
gli opportuni provvedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi
di lavoro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto
previsto dal comma 10.
12. Per
l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono essere costituiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in aggiunta al Comitato
di verifica, speciali Comitati stralcio, composti di non oltre cinque
componenti, scelti tra appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle
condizioni di cui al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6,
per la trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono assegnate secondo
criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di costituzione, su
proposta del Presidente del Comitato di verifica in relazione alla specificità
di materia o analogia di cause di servizio o infermità. A supporto
dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato l'ufficio di cui al comma 8,
il cui contingente, a tal fine, è elevato a settanta unità, senza aggravi di
oneri.
13. Il
Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione dell'articolo 4.
Art. 11.
Pareri del
Comitato
1. Il
Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause
produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al
rapporto causale tra i fatti e l'infermità o
lesione.
2. Entro
sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal
Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o
lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni
all'amministrazione.
3. Il
parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro
venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi
di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista dall'articolo 6 o ad
una delle Commissioni di cui all'articolo 9, scelta in modo da assicurare la
diversità dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la
visita medica è effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai
predetti articoli. Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del
procedimento ai sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita
medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato
si pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale.
Art. 12.
Unicità di
accertamento
1. Il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione
costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta
di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Art. 13.
Atti per
via telematica
1. Le
comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate
ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra
soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2.
Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono
essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.
3. È in
facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la
comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga
per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.
4. In caso
di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è
inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
Art. 14.
Termini e
competenza
1. L'Amministrazione
si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa
di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività
della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla
data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione
che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha
l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il
provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere
del Comitato.
2. Il
provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali
previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via
amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.
3. In caso
di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere
del Comitato, è adottato un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza
da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non
concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i
termini procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro
cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al comma 3, il
dipendente, in caso di aggravamento della menomazione della integrità fisica,
psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, può per
una sola volta chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo
già concesso, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
5. La
competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione
previsti dal presente regolamento è del responsabile dell'ufficio di livello
dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente,
salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della
stessa amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti
di inidoneità ed altre forme di inabilità
1. Ai fini
dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione
sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente,
con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.
2. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In
conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi
impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla
ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di
lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti
pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia, anche ad ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione
di procedure
1.
L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori
rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento né dispone
accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessità emergenti nel corso
dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento
resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti
pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti
di riconoscimento di causa di servizio, a fini di trattamento pensionistico di
privilegio, nonché di stati invalidanti al servizio o di inabilità non
dipendenti da causa di servizio, sempre per fini pensionistici, dei dipendenti
civili e militari dello Stato, si seguono le procedure indicate dal presente
regolamento e dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, fino
all'assunzione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla
base dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30.6. 1994, n. 479.
2. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, sul termine di cinque o dieci anni dalla
cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento
pensionistico di privilegio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3.
Art. 18.
Disposizione
transitoria
1. I
procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e
concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di
pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate
all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura
dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente
comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle
disposizioni previgenti al presente regolamento.
2. Gli
accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187,
avviati con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di cui
al citato decreto ministeriale; per le domande successive si applicano le
procedure previste dal presente regolamento in tema di accertamento di
inidoneità al servizio.
3. Le
procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; resta fermo quanto
previsto sulla tutela dei dati personali.
Art. 19.
Norme
finali e di coordinamento
1. I
richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti disciplinati dalle
norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si
intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal presente regolamento.
2. Le
disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti per
concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di
causa di servizio, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su
lesioni traumatiche da causa violenta secondo le vigenti disposizioni.
3. Il
personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile,
giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in
posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino
all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da
causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485,
resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al
servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in
dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.
5. Le
regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla regolamentazione
dei procedimenti di riconoscimento della causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo nell'ambito della propria autonomia legislativa e
organizzativa.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono
abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11,
11-bis, 12, 13 e 14, nonché l'art. 5 per la parte non richiamata dall'articolo
19 del presente regolamento;
b) il
regolamento approvato con regio decreto 15
aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3.5.1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto,
nonché gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f)
l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 29 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini,
Ministro per la funzione pubblica
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Martino,
Ministro della difesa
Visto, Il
Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001
Ministeri
istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo
delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei dd.PP.RR. e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si
trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si
trascrive il testo dell'art. 20 e del punto 23) dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art.
20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,
indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a)
del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle
materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la
regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I
regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
4. I
regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
dei procedimenti.
5. I
regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b)
riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei
tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c)
regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre
in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi
di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di
cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
f)
trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità,
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g)
individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e
agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter)
soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli
atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti
gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies)
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis). I
riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da
semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti
di modificazione.
6. I
servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle
norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6
e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede
di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e
modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonché le seguenti materie:
a) sviluppo
e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c)
interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono
finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo
familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme
di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d)
procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in
deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e)
procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e
legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I
regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere
delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In
attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato
anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il
disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al
Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di
cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie
modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
"23.
Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo,
pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge
21.9.1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.11.1987, n. 472;
legge 8 agosto
1991, n. 274;
decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.".
- Si
trascrive il testo del punto 63 dell'allegato A della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999):
"63.
Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie:
testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 23 agosto
1988, n. 400;
decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
legge 23
dicembre 1996, n. 662;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
- Per i
riferimenti alla legge 11 marzo
1926, n. 416, si veda nelle note all'art. 19 ed all'art. 20.
- Per i
riferimenti al regio decreto 15
aprile 1928, n. 1024, si veda nelle note all'art. 20.
- Per i
riferimenti al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si veda
nelle note all'art. 20.
- Per i
riferimenti al decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si veda
nelle note all'art. 20.
- La legge 23 dicembre 1970, n. 1094, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1971, n. 8, reca: "Estensione dell'equo
indennizzo al personale militare.".
- Per i
riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
si veda nelle note all'art. 1, all'art. 10, all'art. 17 ed all'art. 20.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979,
n. 28, reca: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982,
n. 16, reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.".
- La legge 2 maggio 1984, n. 111, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1984, n. 124, reca: "Adeguamento delle pensioni dei
mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
di guerra dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.".
- Per i
riferimenti al decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, si veda nelle note all'art. 20.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.".
- Per i
riferimenti al decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349, si veda
nelle note all'art. 20.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza.".
- Per i
riferimenti alla legge 23
dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note all'art. 20.
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca: "Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario, reca:
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.".
Note
all'art. 1:
- Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.".
- Si
riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art.
1 (Soggetti del diritto). - I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal
servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio
dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono
dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili
e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della
giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti
delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze
armate dei Corpi di polizia. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni
concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di
ruolo.".
- Si
riporta il testo dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art.
165. - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni
dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è
espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli
ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di
regione;
b) presso
gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso
gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. (I restanti commi sono
abrogati dal decreto che qui si pubblica)".
Note
all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1982,
n. 16, reca: "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in
attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533"; la
tabella A concerne: "Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione
vitalizia o ad assegno temporaneo"; la tabella B concerne: "Lesioni
ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979,
n. 28, reca: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra"; la tabella F concerne: "Assegno per cumulo di
infermità".
Note
all'art. 4:
- Si
riporta il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art.
22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis. Il
comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai
soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai
relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano
comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il
trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della
presente legge, emanati in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere
al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei
casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla
presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i
tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art.
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art.
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma
2.".
- Si
riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(Disposizioni integrative della legge 31
dicembre 1996, n. 675):
"Art.
3 (Dati trattati). - 1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli
dati essenziali per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
2. I dati
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge, i soggetti pubblici
verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la
loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato
fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano
strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti
loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento
che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
5. I dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non
richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le
modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in
elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati.
6. I dati
non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.".
"Art.
4 (Operazioni eseguibili). - 1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è
essenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati
a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.
2. Le
operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi
dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei
motivi.
3. In ogni
caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al
comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 4. Resta fermo il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito
dall'art. 23, comma 4, della legge.".
- La legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS".
Nota
all'art. 6:
- Per i
riferimenti al decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si veda nelle note
all'art. 4.
Nota
all'art. 8:
- Si
riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche
ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di
revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti):
"2.
Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni
mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un
medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da
due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina
del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici
dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente
competente.".
Note all'art.
9:
- Per i
riferimenti alla legge 15 ottobre
1990, n. 295, si veda nelle note all'art. 8.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1997, n. 137, reca: "Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni
previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità.".
- Il decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998, n. 188, reca: "Disposizioni
correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia
pensionistica.".
- Si
riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
"Art.
2-bis (Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei
trattamenti di pensione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le
modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo
all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza.
2. In
attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario
degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali
relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari
ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette
commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica,
esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di
invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione
medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario
l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre
l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP,
in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la
verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti
pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato
di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei
trattamenti.".
Note
all'art. 10:
- Il
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazzetta
Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181), entrata in vigore il giorno successivo la sua
pubblicazione, reca: "Modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo.".
- Si
riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito in legge, con modificazioni, dal l'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317:
"3.
Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e
procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o
comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei
comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in
aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta
salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo
accoglimento.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n.
120, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.".
- Si
riporta il testo dell'art. 166 abrogato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art.
166 (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie). - Sulla dipendenza delle
infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause
della sua morte esprime il proprio parere, nei casi previsti, il comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Detto
comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo
presiede, e da un numero di membri stabilito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
I
componenti devono appartenere alle seguenti categorie di personale anche se a
riposo:
magistrati
dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di
appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella
di primo dirigente o equiparata; ufficiali generali e superiori medici.
Alle sedute
prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione
presso la quale il dipendente prestava servizio.
I
componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Durante
l'incarico i componenti in attività di servizio continuano, ad eccezione del
presidente, ad esercitare le loro normali funzioni.
È in
facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidare le funzioni di
vice presidente del comitato a non oltre due membri di esso scelti tra i
magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati del Consiglio di Stato
e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella di consigliere.
Il
comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità della adunanza plenaria,
funziona suddiviso in più sezioni composte dal presidente e da cinque membri
dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico o un funzionario medico
della Polizia di Stato. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente
del comitato.
Le funzioni
di segreteria del comitato sono affidate a magistrati della Corte dei conti o a
funzionari dell'amministrazione dello Stato.".
Nota
all'art. 13:
- Si
riporta il testo degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
"Art.
8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il
responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli
incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.".
"Art.
19 (Incaricati del trattamento). - 1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che
operano sotto la loro diretta autorità.".
Note
all'art. 17:
- Si
riporta il testo dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato):
"Art.
169 (Ammissibilità della domanda). - La domanda di trattamento privilegiato non
è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla
cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle
infermità o delle lesioni contratte.
Il termine
è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da
parkinsonismo.".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1994, n. 178, reca: "Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza.".
- Si
riporta il testo del comma 5 dell'art. 3:
"5. Il
consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera
i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento
interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del
personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di
cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con
particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario,
nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo
e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per
l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per
l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA
scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di
fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I
componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il
possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di
vigilanza.".
Nota
all'art. 18:
- Il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1997, n. 150, concerne: "Regolamento
recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti
l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
e obbligatoria.".
Note
all'art. 19:
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure
da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità
dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato.".
- Si
riporta il testo dei commi primo e secondo dell'art. 5:
"Salvo
quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di novanta giorni
dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere
alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la
pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza,
composta:
dal
direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello
medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza,
presidente;
da due
ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta
del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere
consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della
carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo
dell'ufficio, cui appartiene l'interessato."
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1966,
n. 11, reca: "Varianti alla legge 11 marzo
1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle
procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni, ed
infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato.".
Note all'art.
20:
- La legge 11 marzo 1926, n. 416, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 marzo 1926, n. 64, reca: "Nuove disposizioni sulle procedure
da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità
dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 10 e l'art. 15 sono
abrogati dal regolamento che qui si pubblica. L'art 5 è abrogato per la parte
non richiamata dall'art. 19 del regolamento che qui si pubblica.).
- Il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1928, n. 122, reca: "Sostituzione di un nuovo
regolamento a quello approvato con regio decreto 22
giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da
seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità
dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre
amministrazioni dello Stato.". (Gli articoli dall'1 al 18 e gli articoli
dal 22 al 36 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957,
n. 22, reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato.". (L'art. 130 è abrogato dal regolamento che
qui si pubblica).
- Si
riporta il testo dell'art. 129, come modificato dal regolamento che qui si
pubblica:
"Art.
129 (Dispensa). - Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto
inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai
sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di
persistente insufficiente rendimento. Ai fini del precedente comma è
considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che,
previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato
una qualifica inferiore al "buono . All'impiegato proposto per la dispensa
dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie
osservazioni. (Commi 4 e 5 abrogati dal regolamento che qui si pubblica). È fatto
in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
spettante secondo le disposizioni vigenti.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto
1957, n. 200, reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
(Gli articoli 39, 40 e 56 sono abrogati dal regolamento che qui si pubblica.).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n.
120, reca: "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.". (Gli articoli
166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 sono abrogati dal regolamento
che qui si pubblica.).
- Si
riporta il testo dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, come modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art.
172 (Accertamenti sanitari). - (Commi abrogati dal regolamento che qui si
pubblica).
Per coloro
che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione
medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità
consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.".
- La legge
21 settembre 1987, n. 387, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre
1987, n. 220 e convertita in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472
(Gazzetta Ufficiale 21 novembre 1987, n. 273), reca: "Copertura
finanziaria del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della
Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.". Il comma
secondo dell'art. 1 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ha,
inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21 luglio
1987, n. 297, non convertiti in legge. (L'art. 5-bis è abrogato dal regolamento
che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, supplemento
ordinario, reca: "Regolamento recante riordino dei procedimenti di
riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di
concessione dell'equo indennizzo.". (Regolamento abrogato dal decreto che
qui si pubblica.).
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario, reca:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.". (Comma 121
dell'art. 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).