D.P.R.
31 maggio 1974, n. 420 .
Norme
sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche.
Art. 1.
Classificazione
delle carriere
Le carriere del
personale non insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, nonchè dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionale, degli istituti e scuole speciali statali e di ogni altra
istituzione scolastica ed educativa, escluse quelle di istruzione
universitaria, sono le seguenti:
1) carriera di
concetto di segreteria;
2) carriera delle
assistenti delle scuole materne;
3) carriere
esecutive;
4) carriere del
personale ausiliario.
Art. 2.
Ruoli
delle carriere del personale non docente
La carriera di
concetto di segreteria comprende i ruoli provinciali dei segretari.
La carriera delle
assistenti delle scuole materne comprende i ruoli provinciali delle assistenti
delle scuole materne.
Le carriere esecutive
comprendono i seguenti ruoli provinciali:
1) ruolo degli
applicati di segreteria;
2) ruolo degli
aiutanti tecnici;
3) ruolo dei
magazzinieri;
4) ruolo degli
infermieri;
5) ruolo dei
cuochi.
Le carriere del
personale ausiliario comprendono i seguenti ruoli provinciali:
1) ruolo dei
bidelli;
2) ruolo dei
guardarobieri;
3) ruolo dei
custodi dei convitti e degli educandati;
4) ruolo degli
aiutanti cuochi;
5) ruolo degli
aiutanti guardarobieri;
6) ruolo degli
accudienti di convitto.
Art. 3.
Qualifiche
I ruoli di cui al
precedente art. 2 comprendono le qualifiche indicate nella unita tabella A.
Nei ruoli in cui
è prevista più di una qualifica la promozione alla qualifica superiore si
consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli
impiegati che abbiano l'anzianità indicata nella predetta tabella.
Ogni qualifica è
strutturata nelle classi di stipendio che risultano dalla stessa tabella A.
Art. 4.
Mansioni
delle assistenti delle scuole materne
Le assistenti di
scuola materna collaborano con le insegnanti nella vigilanza e nella assistenza
dei bambini, sotto la guida delle insegnanti stesse.
La collaborazione
delle assistenti si esplica in particolare nella cura dell'igiene dei bambini;
nella conservazione e nel riordinamento degli arredi, dei sussidi e del
materiale da giuoco; durante la refezione; durante l'eventuale riposo dei
bambini; durante il funzionamento del servizio medico scolastico; durante le
attività ricreative e durante il trasporto dei bambini effettuato con i servizi
gratuiti.
Art. 5.
Funzioni
del segretario
Il segretario
cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e le
direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi; è
preposto ai servizi contabili, di ragioneria e di economato; firma, con il
direttore didattico o il preside, tutti i certificati, estratti di registro e
copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del
consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia
consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e
gli ordini di incasso; vigila sul personale esecutivo e ausiliario; provvede
alle liquidazioni ed ai pagamenti; fa parte di diritto della giunta esecutiva
predetta o, nelle istituzioni in cui non vi sia consigli di istituto, del
consiglio di amministrazione, svolgendo, nei predetti organi collegiali, anche
le funzioni di segretario. Nei casi di assenza o di impedimento, il capo dei
servizi di segreteria è sostituito dall'impiegato più anziano.
Art. 6.
Mansioni
delle carriere esecutive
Gli applicati di
segreteria collaborano con il segretario nel disimpegno di tutti i servizi
inerenti all'ufficio di segreteria; in particolare svolgono mansioni di
archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia e di copia, anche
con l'utilizzazione di macchine.
Gli aiutanti
tecnici provvedono all'ordinaria manutenzione piccole riparazioni e conduzione
delle macchine, degli apparecchi, dei mezzi teleaudiovisivi, dei natanti e delle
altre attrezzature in dotazione alle scuole od istituzioni scolastiche ed
educative; nelle aziende agrarie disimpegnano ogni altra mansione connessa alla
loro conduzione. Essi possono, inoltre, collaborare alla preparazione delle
esercitazioni pratiche.
Qualora non sia
previsto il magazziniere nel tipo di scuola in cui prestano servizio, gli
aiutanti tecnici svolgono anche le mansioni di magazzinieri per le attrezzature
cui sono addetti e i relativi materiali di consumo.
I magazzinieri
curano le registrazioni delle entrate e delle uscite di magazzino, rispondono
delle giacenze e della custodia del materiale.
Gli infermieri
sono addetti alle infermerie dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica
e professionale e degli istituti e scuole speciali statali; provvedono alla
conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
praticano le terapie di carattere generale prescritte dal medico.
I cuochi provvedono
alla preparazione dei cibi per i pasti quotidiani da distribuire nelle
convivenze dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei
convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, negli
istituti e scuole speciali statali; vigilano sul buon funzionamento delle
cucine e sulle loro condizioni igieniche.
Art. 7
Mansioni
del personale ausiliario
I bidelli
provvedono alla quotidiana pulizia delle aule, delle palestre e degli altri
locali cui sono assegnati; disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali
della scuola; vigilano sugli alunni affidati in casi di particolare necessità
alla loro sorveglianza; disimpegnano mansioni di manovra di ascensori o
montacarichi; adempiono agli altri incarichi di carattere materiale inerenti al
servizio, compreso il trasporto delle suppellettili scolastiche all'interno
dell'istituto, e, purchè provvisti delle apposite patenti, a mansioni di
conduzione di autoveicoli.
Essi possono
essere adibiti a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto
dell'orario e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e
la chiusura dei locali stessi. I guardarobieri attendono al funzionamento dei
guardaroba, alle operazioni di prelievo, di riconsegna e di conservazione della
biancheria degli allievi dei convitti nazionali e degli educandati femminili
dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e
professionale, degli istituti e scuole speciali statali.
I custodi
attendono al servizio di portineria, alla custodia e alla guardiania dei locali
dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti
annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale.
Gli aiutanti
cuochi coadiuvano i cuochi nell'espletamento delle loro incombenze, e in loro
assenza, li sostituiscono.
Gli aiutanti
guardarobieri coadiuvano i guardarobieri nelle loro incombenze e, in loro
assenza, li sostituiscono.
Gli accudienti di convitto
attendono al funzionamento delle cucine, alla loro pulizia ed a quella delle
stoviglie, nonchè alla distribuzione dei cibi, all'ordine e alla pulizia delle
camerate e dei servizi generali dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica
e professionale, degli istituti e scuole speciali statali.
Art. 8.
Consiglio
di amministrazione provinciale
I ruoli, di cui
al precedente art. 2, sono amministrati
dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti
gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza del relativo
personale.
Le attribuzioni,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano affidate,
per il personale non docente, al consiglio di amministrazione del Ministero
della pubblica istruzione sono devolute ad un apposito consiglio di
amministrazione provinciale, che è presieduto dal provveditore agli studi ed è
composto da un preside e da un direttore didattico scelti tra quelli di ruolo
della provincia e da tre rappresentanti del personale eletti secondo le
modalità stabilite dall'art. 7 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Finchè non sarà
stato emanato il regolamento di cui alla citata norma, i rappresentanti
predetti sono scelti dal provveditore agli studi sulla base di designazioni
operate dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della
legge 18 marzo 1968, n. 249.
Le funzioni di
segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto
dell'ufficio scolastico provinciale.
I membri del
consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e
sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
Art. 9.
Concorsi
di ammissione nei ruoli della carriera di concetto
Le assunzioni nei
ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze
dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono
indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza
del Ministro per la pubblica istruzione.
Le prove di esame
consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte
verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il
possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni
proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove
scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il
programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo
comma.
Per l'ammissione
alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione
secondaria di secondo grado od artistica.
L'ordinanza fissa
gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta
carriera, nonchè le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili
ed il punteggio da attribuire agli stessi.
Art. 10
Concorsi
di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie
Le assunzioni nei
ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi
provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze
dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione, la quale fisserà, fra l'altro, i titoli ed
i criteri di valutazione.
Ai predetti
concorsi è ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due
anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a
quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti è consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella
provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
I titoli di
studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai
corrispondenti impieghi non di ruolo.
Le nomine dei
vincitori del primo concorso sono disposte nei limiti dei posti messi a
concorso secondo l'ordine delle graduatorie.
I candidati che,
inclusi nelle graduatorie stesse, non sono stati nominati per insufficienza dei
posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in
graduatorie provinciali permanenti, distinte per ciascun ruolo.
Dette graduatorie
saranno integrate, a seguito di ciascuno dei successivi concorsi, mediante
l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi, ed aggiornate nel
punteggio dei candidati già inseriti, i quali abbiano, a tal fine, presentato
domanda entro il termine previsto per la presentazione delle domande di
ammissione, mediante la valutazione degli allegati titoli di cultura e di
servizio acquisiti posteriormente alla iscrizione nelle graduatorie stesse.
Le nomine sono
disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie
permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.
Art. 11.
Norme
generali concernenti i concorsi
Le commissioni
esaminatrici dei concorsi per l'ammissione ai ruoli di cui al presente decreto
sono così composte:
a) per la carriera di concetto:
di un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con
qualifica non inferiore a primo dirigente, e di altri due membri di cui uno
preside, direttore didattico o rettore e l'altro professore di istituto di
istruzione secondaria di 2ø grado delle materie sulle quali vertono le prove di
esame;
b) per le
carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi,
direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della
carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l'altro
appartenente alla carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di
anzianità.
Quando trattasi
di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della
commissione appartenente alla carriera del personale non docente è sostituito
da un sanitario designato dal medico provinciale.
Le funzioni di
segretario delle commissioni esaminatrici previste dal presente decreto sono
espletate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica.
Per quanto non
previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia
di concorsi di ammissione agli impieghi statali.
Restano salve le
norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso
le pubbliche amministrazioni. Il personale delle carriere esecutive ed
ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote
calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, è nominato in
ruolo nell'ordine della posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria
degli incarichi.
Restano salve le
riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle
norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 12.
Conferimento
degli incarichi
I posti disponibili nei ruoli
organici determinati sulla base dei criteri di cui alle tabelle allegate al
presente decreto, sono coperti, in attesa dell'espletamento dei relativi
concorsi, mediante incarichi annuali da conferire secondo l'ordine di
graduatorie provinciali compilate con le modalità stabilite con ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale
insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e
successive modificazioni.
Nel conferimento
degli incarichi per posti delle carriere esecutive e ausiliarie è data, secondo
l'ordine di inserimento nelle graduatorie di incarico, la precedenza assoluta a
coloro che sono iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente
articolo 10.
Per la
compilazione delle graduatorie, il conferimento degli incarichi ed i ricorsi si
applica l'art. 17 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1074.
Per le sostituzioni temporanee
nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso il periodo di
congedo ordinario, del personale delle carriere di concetto esecutive ed
ausiliarie di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per
garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative, le
supplenze sono conferite dai direttori o dai presidi secondo l'ordine della
graduatoria di circolo o di istituto formata sulla base della rispettiva
graduatoria provinciale. In caso di assenza prevista per periodi superiori a
venti giorni, la sostituzione con personale supplente avviene a partire dal
primo giorno.
Le supplenze sono
conferite con l'osservanza del criterio previsto dal precedente secondo comma.
Per le assistenti
di scuola materna le supplenze possono essere conferite anche nei casi di
assenza di durata inferiore ai venti giorni purchè superiori a sei.
I titoli di
studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti delle
carriere di concetto sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di
accesso al ruolo.
I titoli di studio richiesti per
il conferimento di incarichi e supplenze per posti di carriere esecutive ed
ausiliarie sono, rispettivamente, un titolo finale di istruzione secondaria di
1° grado, integrato, ove necessario, da titoli professionali ovvero un diploma
di qualifica di istituto professionale, per le carriere esecutive e la licenza
elementare, integrata, ove necessario, da titoli professionali, per le carriere
ausiliarie.
I titoli
professionali sono determinati dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente
primo comma.
È fatto divieto
di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati
sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto.
A carico degli
inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'art. 12 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
In attesa della
variazione degli organici da effettuare ai sensi del successivo art. 26, è
consentito, per ciascuno degli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, il conferimento
di 5.500 incarichi per l'adeguamento del personale in servizio alle nuove
tabelle degli organici ed in aggiunta alle dotazioni organiche previste dalle
precedenti tabelle, dando priorità alle attività di doposcuola, alle altre
attività di integrazione scolastica e al tempo pieno.
Art. 13.
Concorsi
riservati
Un sesto dei posti disponibili
annualmente nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive sarà conferito,
mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle carriere
immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per
l'ammissione alla carriera cui aspirano, purchè in possesso del titolo di
studio richiesto per la carriera di appartenenza e di una anzianità di almeno
cinque anni di servizio di ruolo prestato con giudizio complessivo non
inferiore a "distinto", o a prescindere da tale anzianità, se in
possesso del titolo di studio richiesto per la carriera cui accedono.
I concorsi
riservati per la carriera di concetto sono per esami.
Gli esami
consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'art. 9 per i
concorsi pubblici.
Il concorso
riservato per le carriere esecutive è per titoli, integrato da una o più prove
pratiche attinenti alle mansioni proprie della qualifica per la quale il
concorso viene indetto.
I bandi relativi
sono emanati, con periodicità biennale, dai provveditori agli studi, sulla base
di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente
articolo non si applica alle assistenti delle scuole materne.
Art. 14.
Rapporti
informativi e giudizi complessivi.
I rapporti
informativi e i giudizi complessivi sono formulati secondo le modalità previste
dagli articoli 36 e 37
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il rapporto informativo, per il
personale di concetto, è compilato dal direttore didattico o dal preside e il
giudizio complessivo è espresso dal provveditore agli studi; per il restante
personale, il rapporto informativo è compilato dal capo dei servizi di
segreteria e il giudizio complessivo è espresso dal direttore didattico o dal
preside.
Per le assistenti
di scuola materna il rapporto informativo è compilato dalla direttrice
didattica su relazione delle insegnanti con le quali l'assistente collabora.
Per i
magazzinieri, infermieri, cuochi, guardarobieri, aiutanti cuochi, aiutanti
guardarobieri, accudienti di convitto, custodi dei convitti e degli educandati,
nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, il rapporto
informativo è compilato dal vice-rettore o dalla vice direttrice; il giudizio
complessivo è espresso dal rettore o dalla direttrice.
L'impiegato,
prima di apporre la data e la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il
giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. Nel caso che
egli rifiuti di apporre la data e la firma per presa visione, il suo rifiuto
dovrà risultare da apposita dichiarazione del direttore didattico o del
preside.
Entro trenta giorni
dalla predetta comunicazione l'impiegato può ricorrere al consiglio di
amministrazione provinciale, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego
chiuso. Il consiglio, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo,
formula il giudizio definitivo.
Per il personale
non di ruolo valgono le norme di cui ai commi precedenti.
Art. 15.
Commissione
di disciplina provinciale
All'inizio di
ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una
commissione di disciplina provinciale.
La commissione di
disciplina di cui al comma precedente è presieduta da un preside ed è composta
di una direttrice didattica di scuola materna o di un direttore didattico di
scuola elementare e di un funzionario della carriera direttiva degli uffici
scolastici in cui hanno sede, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due
impiegati appartenenti alle carriere del personale non docente.
Per la validità
delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Le funzioni di
segretario sono esercitate da impiegati della carriera di concetto degli uffici
scolastici in cui hanno sede le commissioni stesse.
Per ciascuno dei
membri e per il segretario è nominato un supplente di carriera corrispondente a
quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente,
ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal
rispettivo membro supplente.
Qualora durante
il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il
segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla
sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le
modalità previste dal presente articolo.
Art. 16.
Sanzioni
disciplinari.
Le sanzioni
disciplinari sono quelle previste dagli artt. 79, 80, 81
e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Art. 17.
Procedimento
disciplinare
La censura è
inflitta dal provveditore agli studi.
Il procedimento
per l'irrogazione della censura è quello previsto dall'art. 101 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Il preside o il
direttore didattico è competente a compiere gli accertamenti preliminari del
caso, e, ove necessario, rimette gli atti al provveditore agli studi.
Il provveditore
agli studi, che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare, svolge
gli opportuni accertamenti preliminari e contesta subito gli addebiti
all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
Il provveditore agli studi, quando in base
alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato, ritenga che
non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli
atti dandone comunicazione all'interessato. Qualora ritenga che l'infrazione
sia punibile con la censura provvede all'irrogazione della sanzione. Negli
altri casi, sempre che non ritenga necessario ulteriori indagini, trasmette gli
atti alla commissione di disciplina provinciale, entro il quindicesimo giorno
da quello in cui sono pervenute le giustificazioni. Qualora, infine, ritenga
opportune ulteriori indagini, nomina, entro lo stesso termine, un funzionario
istruttore scegliendolo tra impiegati aventi qualifica superiore a quella
dell'incolpato.
Il provveditore
agli studi provvede, in via definitiva, con decreto motivato, a dichiarare
prosciolto da ogni addebito l'impiegato o ad infliggere una delle sanzioni
disciplinari di cui al precedente art. 16, in conformità della deliberazione
della commissione di disciplina provinciale, salvo che egli ritenga di disporre
in modo più favorevole all'impiegato.
Per quanto riguarda
la ricusazione del giudice disciplinare e per quanto non previsto dal presente
decreto in materia disciplinare si applicano le norme del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 18.
Trasferimenti
del personale non insegnante
I trasferimenti
del personale non insegnante di ruolo di cui al presente decreto sono disposti
annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri e con le modalità di
cui all'art. 32 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
I posti
disponibili nei ruoli sono attribuiti ai trasferimenti a domanda nell'ambito
della provincia e quelli residui dopo la nomina dei vincitori dei concorsi ai
trasferimenti a domanda da un ruolo provinciale a un altro della medesima
carriera di diversa provincia.
Ai fini di cui al
precedente comma gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli
studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere
trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
Le domande di trasferimento debbono essere presentate
tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti
appartengono.
Il provveditore
agli studi, competente a provvedere ai sensi del precedente terzo comma, forma
una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianità di servizio e delle
condizioni di famiglia degli aspiranti stessi.
Il Ministro per la pubblica
istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione
delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle
domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed
alle condizioni di famiglia, nonchè gli adempimenti propri del provveditore
agli studi competente a provvedere.
I trasferimenti
sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella
graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla
disponibilità delle sedi richieste.
Per il
riconoscimento delle anzianità e per il collocamento nei nuovi ruoli si applica
l'art. 200, ultimo
comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
Art. 19
Utilizzazione
in altri compiti o funzioni
Gli impiegati
delle carriere esecutive ed ausiliarie di cui al presente decreto, se
riconosciuti permanentemente non idonei agli specifici compiti del ruolo di
appartenenza, possono essere trasferiti, a domanda, con decreto del
provveditore agli studi, su parere favorevole del consiglio di amministrazione
provinciale, sempre che vi sia disponibilità di posti, in un altro ruolo di
corrispondente carriera per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria
idoneità.
L'inidoneità
permanente ai compiti del ruolo di appartenenza deve essere accertata in conformità
a quanto previsto dagli articoli 71
e 130 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Il collegio medico accerterà
anche l'idoneità a nuovi compiti.
Gli impiegati
trasferiti conservano l'anzianità di carriera acquisita e sono collocati in
ruolo nel posto loro spettante secondo tale anzianità.
Art. 20.
Orario
di servizio
L'orario di
servizio del personale non insegnante è disciplinato dalle norme vigenti.
Il consiglio
d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di
servizio, che dovranno essere continuativi, in relazione alle esigenze di funzionamento
delle istituzioni scolastiche, tenuto conto, anche, di tutte le attività
parascolastiche ed interscolastiche comprese nei programmi compilati in
attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo alla istituzione e riordinamento di
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
Il disposto dei
commi precedenti si applica anche alle assistenti delle scuole materne.
Art. 21.
Corsi
di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
Il provveditore
agli studi, su conforme parere del consiglio di amministrazione provinciale,
predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di
qualificazione culturale e professionale del personale non insegnante.
Gli orari dei
corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del
servizio nelle scuole od istituzioni educative.
Con ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione sono stabiliti i criteri generali per un
uniforme orientamento dell'attività di aggiornamento e di qualificazione,
nonchè la ripartizione dei fondi tra gli uffici scolastici provinciali.
Art. 22.
Libertà
sindacali
Per la disciplina
delle libertà sindacali del personale non docente previsto dal presente decreto
si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417,
relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.
Le riunioni
previste dal settimo comma del predetto art. 60 avvengono in coincidenza con
quelle del personale docente.
Art. 23
Riconoscimento
e riscatti ai fini della carriera, della quiescenza e della previdenza
Al personale non docente di cui
al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o
istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio
1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti
giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai
soli fini economici.
Il servizio
militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di
leva nonchè l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, di cui
alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, resi con il
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di
appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al
precedente primo comma, solo se prestati in costanza di servizio non di ruolo.
I servizi
prestati nelle scuole legalmente riconosciute sono interamente riscattabili ai
soli fini del trattamento di quiescenza.
Il contributo di
riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.
I riconoscimenti
di servizi previsti dalla presente norma sono disposti all'atto della nomina in
ruolo.
I riconoscimenti
di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti
salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, relativi a
periodi precedentemente non riconoscibili.
I riconoscimenti
previsti dal presente articolo hanno affetto da data non anteriore al 1ø luglio
1975.
Art. 24.
Attribuzione
di stipendio nei casi di passaggio da un ruolo ad un altro di diversa carriera
In caso di
passaggio da un ruolo ad un altro di diversa carriera al personale non
insegnante provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente
nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici
necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente superiore
a quello in godimento.
Art. 25.
Personale
assistente delle scuole materne statali
Al personale
assistente delle scuole materne statali si applicano le norme di stato
giuridico, comprese quelle sul reclutamento e di trattamento economico, previste
dal presente decreto per il personale non insegnante delle carriere esecutive.
Per quanto
attiene, in particolare, ai titoli di studio e di qualificazione professionale
di cui le assistenti debbono essere fornite, si rinvia a quanto disposto dalla legge 18 marzo
1968, numero 444, sull'ordinamento della scuola
materna statale.
Art. 26.
Organici
del personale non insegnante
A partire dal 30
giugno 1976, le variazioni degli organici del personale non insegnante delle
scuole ed istituzioni educative disposte in attuazione dei criteri previsti
dalla annessa tabella B, saranno effettuate, entro il 30 giugno di ogni anno,
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro
per il tesoro.
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 27.
Inquadramento nelle nuove qualifiche
La corrispondenza
fra le qualifiche della tabella unica, quadro III, sezione C personale non
insegnante, annessa al D.P.R. 28
dicembre 1970, n. 1079, e quelle
stabilite dall'art. 2 del presente decreto risulta dall'allegata tabella C.
Art. 28.
Inquadramento
nella carriera di concetto
Nel ruolo
provinciale dei segretari sono inquadrati gli impiegati che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli della carriera di
concetto del personale, non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione
classica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola
media, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, degli
istituti d'arte, e dei licei artistici, degli istituti e scuole speciali
statali.
I preesistenti
ruoli della carriera di concetto sono soppressi.
Nello stesso
ruolo sono altresì inquadrati, nei limiti delle dotazioni organiche, gli
insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano assegnati, ai sensi dell'art. 2 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, agli
ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche, salvo che gli interessati
non presentino al competente provveditore agli studi domanda di restituzione
all'insegnamento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso. E’ abrogato l'art. 2 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213.
L'inquadramento è
disposto dai provveditori agli studi nei ruoli provinciali, secondo i criteri
di anzianità di cui all'art. 15, ultimo
comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
Per la
determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si
ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la
determinazione del ruolo provinciale in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene
conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 29.
Inquadramento
nelle carriere esecutive
Nel ruolo
provinciale degli applicati di segreteria sono inquadrati gli impiegati che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli delle
carriere esecutive degli applicati superiori ed applicati o addetti di
segreteria del personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione
classica e magistrale, delle scuole ed istituti tecnici e professionali, della
scuola media, degli istituti d'arte e dei licei artistici, degli istituti e
scuole statali speciali.
Nel ruolo
provinciale degli aiutanti tecnici sono inquadrati gli impiegati che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente
degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, nonchè gli
impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono
al ruolo della soppressa carriera ausiliaria tecnica prevista dalla tabella I
annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282.
Nel ruolo
provinciale dei magazzinieri sono inquadrati gli impiegati che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, appartengono al ruolo corrispondente
degli istituti di istruzione tecnica e professionale e degli istituti d'arte.
I preesistenti
ruoli indicati nei precedenti commi sono soppressi.
Gli inquadramenti
di cui ai comma precedenti, sono disposti dal provveditore agli studi nei ruoli
provinciali, secondo i criteri di anzianità previsti dall'art. 15, ultimo
comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
Per la
determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si
ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la
determinazione del ruolo provinciale, in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene
conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 30.
Inquadramento
nelle carriere ausiliarie
Nei ruoli provinciali delle
carriere ausiliarie, di cui al precedente art. 2, sono inquadrati gli impiegati
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono a ruoli
corrispondenti.
Nel ruolo dei
custodi dei convitti e degli educandati sono inquadrati, a domanda, gli
impiegati della carriera ausiliaria dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato, e dei convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica e professionale, che abbiano svolto almeno per due anni le
corrispondenti mansioni.
Le corrispondenze
sono stabilite in base alla tabella di cui al precedente art. 27.
I preesistenti
ruoli sono soppressi.
Gli inquadramenti
sono disposti dal provveditore agli studi secondo i criteri di anzianità
previsti dall'art. 15, ultimo
comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
Per la
determinazione del trattamento economico spettante al personale inquadrato si
ha riguardo all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Per la
determinazione del ruolo provinciale, in cui l'inquadramento ha luogo, si tiene
conto della sede di servizio assegnata all'impiegato alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 31.
Inquadramento
di particolari categorie di personale
Nei ruoli dei
magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli
accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono
inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli,
purchè alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiamo espletato
lodevolmente, per almeno un biennio, le mansioni proprie del ruolo nel quale
chiedono l'inquadramento e siano provvisti del titolo professionale
eventualmente richiesto per l'esercizio delle mansioni di cui trattasi.
La domanda, corredata di un
attestato del preside dell'istituto, presso il quale l'impiegato ha prestato
servizio, da cui risulti l'effettivo lodevole espletamento delle mansioni di
cui trattasi, nonchè del titolo professionale eventualmente richiesto, deve
essere presentata al provveditore agli studi competente, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini di cui al
precedente primo comma, le mansioni di maestro di casa nei convitti nazionali e
nelle altre istituzioni educative analoghe sono considerate corrispondenti a
quelle di magazziniere.
Gli inquadramenti
sono disposti dal provveditore agli studi secondo i criteri indicati nei
precedenti articoli 29 e 30.
Art. 32.
Ruoli
ad esaurimento
Gli impiegati
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono ai ruoli
ad esaurimento dei segretari degli istituti di istruzione classica, scientifica
e magistrale, della scuola media e degli istituti d'arte; dei capi e sottocapi
officina degli istituti tecnici; degli
aiutanti tecnici degli istituti di istruzione classica, scientifica e
magistrale, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli normali, secondo i criteri
di cui ai precedenti articoli 29 e 30.
Il ruolo ad
esaurimento dei capi e sottocapi officina è considerato corrispondente al ruolo
degli aiutanti tecnici.
I capi e
sottocapi officina non di ruolo partecipano ai concorsi per titoli previsti dal
precedente art. 10 per l'accesso al ruolo degli aiutanti tecnici.
Le norme del
presente articolo si applicano anche al personale in servizio nel territorio di
Trieste di cui alla legge 13 marzo 1958, n 248.
Art. 33.
Inquadramenti
in soprannumero
Qualora, in prima applicazione
del presente decreto, i posti degli organici relativi ai ruoli, di cui al
precedente art. 2, determinati secondo le tabelle annesse risultino inferiori
al numero dei dipendenti di ruolo in servizio in ciascuna provincia, gli
inquadramenti previsti dal presente decreto sono disposti in soprannumero.
Il predetto
soprannumero verrà riassorbito con le successive vacanze.
Art. 34.
Immissione
in ruolo del personale non docente non di ruolo delle scuole magistrali
Il personale non
docente non di ruolo in servizio nelle scuole magistrali statali che alla data
del 30 settembre 1973 abbia prestato servizio continuato senza demerito per
almeno un anno nelle predette scuole, è assunto in ruolo ai sensi dell'art. 17 della
legge 30 luglio 1973, n. 477, a decorrere dal
1° ottobre 1974.
Art. 35.
Personale
non insegnante non di ruolo delle scuole del grado preparatorio annesse alle
scuole magistrali
Il personale non
insegnante non di ruolo delle scuole di grado preparatorio annesse alle scuole
magistrali di cui all'articolo 10,
lettere b, c, d, e, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3
settembre 1947, n. 1002, partecipa ai
concorsi per titoli previsti dal precedente art. 10 per le carriere
corrispondenti alle mansioni espletate, e può chiedere di continuare a prestare
servizio presso le predette scuole, anche dopo l'inquadramento in ruolo.
Sono abrogate le
norme relative a tale categoria di personale contenute nell'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.
Art. 36.
Conservazione
dell'incarico a tempo indeterminato
Il personale non
insegnante non di ruolo in servizio con incarico a tempo indeterminato,
conferito dal provveditore agli studi a norma dell'art. 17 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1074, o dai consigli
di amministrazione degli istituti d'istruzione tecnica o professionale, dei
convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, conserva
l'incarico a tempo indeterminato.
In caso di
perdita del posto per motivi non imputabili agli interessati il personale di
cui al precedente comma è reimpiegato con precedenza assoluta.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche al personale non insegnante non
di ruolo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato,
assunto dai consigli di amministrazione con spesa a carico delle stesse
istituzioni.
Art. 37.
Norme
particolari per il personale non insegnante delle accademie di belle arti e dei
conservatori di musica
Le norme
contenute nel presente decreto si applicano anche al personale non docente
delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie delle accademie di belle
arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, salvo che per il decentramento dei
ruoli a livello provinciale.
Al personale
della carriera direttiva delle istituzioni previste nel comma precedente
continuano ad applicarsi le norme in vigore per quanto riguarda lo stato
giuridico ed economico.
Rimangono altresì
in vigore per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie
delle predette istituzioni le norme concernenti la determinazione degli
organici.
Art. 38.
Competenze
relative ai trattamenti di quiescenza e di previdenza
Gli atti e
provvedimenti attinenti al trattamento di quiescenza e di previdenza spettante
al personale non insegnante non di ruolo, di cui al presente decreto, sono
devoluti alla competenza degli uffici scolastici provinciali.
Per il personale
non insegnante di ruolo e competenze relative sono determinate dal precedente
art. 8.
L'attribuzione
delle competenze di cui trattasi si riferisce al personale non insegnante di
ruolo o non di ruolo che cessa dal servizio dal 1ø ottobre dell'anno scolastico
successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti e
provvedimenti attinenti al trattamento di quiescenza o di previdenza, spettante
al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio
anteriormente alla data sopra indicata, continuano ad essere curati
dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
Alle eventuali
riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla
predetta data, provvedono, secondo le competenze stabilite dal presente
articolo e dal precedente art. 8, gli uffici scolastici provinciali, anche se
trattasi di trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato
anteriormente alla data stessa.
Art. 39.
Norme
di rinvio
Per quanto non
previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme sullo
stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 40
Abrogazione
di norme
Con l'entrata in
vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di
legge e di regolamento, con esso comunque incompatibili.
Art. 41
Norma
finanziaria
All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 3.600 milioni
per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno
finanziario.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 42.
Entrata
in vigore
Il presente
decreto entra il vigore il 1° ottobre successivo alla data della sua
pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1ø ottobre
intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
Pubblicato nel
Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 13 settembre 1974, n. 239.
Tabelle (...
omissis ...)