Decreto Presidente Repubblica 31
maggio 1974, n. 416
(in
SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Integrato
da
Legge 11 ottobre
1977, n. 748
Legge 14 agosto
1982, n. 582
ora
in
Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Istituzione
e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica
TITOLO I - COMUNITÀ SCOLASTICA
Art. 1.- Organi collegiali.
Al fine di
realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle
competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e
docente, la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il
carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e
civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale,
provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.
Capo I - Organi collegiali a livello di
circolo e di istituto
Art. 2.- Circoli didattici e istituti
scolastici.
I circoli
didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica
statali hanno autonomia amministrativa per quanto concerne ie spese di
funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi
demandati.
A livello di
circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal
presente capo.
Art. 3.- Consiglio di interclasse e di
classe.
Il consiglio di
interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti
secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di
classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola
elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.
Fanno parte,
altresì, del consiglio di interclasse o di classe:
a) nella scuola
elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola
media, quattro rappresentanti eletti come sopra;
c) nella scuola
secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché
due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi
serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli
studenti della classe.
I consigli di
interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico
o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio loro delegato; si
riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra decenti, genitori ed alunni.
I provvedimenti
disciplinari a carico degli alunni che il regolamento di disciplina di cui
all'art. 19 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe,
rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente
decreto.
Le competenze
relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola
presenza dei docenti.
Nella scuola
secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e
finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei
docenti.
Le funzioni di
segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside
a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
Art. 4.- Collegio dei docenti.
Il collegio dei
docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio
nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal
preside.
Il collegio dei
docenti;
a) ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.
In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare.
Esso esercita
tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun
insegnante;
b) formula
proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la
composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per
lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri
generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) valuta periodicamente
l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
d) provvede
all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe
e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo
o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
e) adotta o
promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in
conformità dell'art. 4, n. 1,
della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del
conseguente D.P.R. 31 maggio
1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e
ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei
relativi istituti;
f) promuove
iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
g) elegge, in
numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500
alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con
più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico
o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in
caso di assenza o impedimento;
h) elegge i suoi
rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di
disciplina degli alunni;
i) elegge, nel
suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del
servizio del personale insegnante;
l) esamina, allo
scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso
profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti
della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di
orientamento.
Nell'adottare le
proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali
proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.
Il collegio dei
docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque,
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Le riunioni del
collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con
l'orario di lezione.
Le funzioni di
segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside
ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).
Art. 5.- Consiglio di circolo o di istituto
e giunta esecutiva.
Il consiglio di
circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500
alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale
insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il
direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti
del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
Negli istituti di
istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori
degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a
quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti
rappresentanti eletti dagli studenti.
Gli studenti che
non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie
di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6.
I rappresentanti
del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;
quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non
di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli
alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci;
quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di età non inferiore a 16
anni compiuti.
Possono essere
chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a
titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
Il consiglio di
circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto
anche un vice presidente.
Il consiglio di
circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutivo, composta di un
docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di
diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la
rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di
segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Negli istituti di
istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è
ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva
un rappresentante eletto dagli studenti.
Le riunioni del
consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Il consiglio di
circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni
scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere
eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle
rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Le funzioni di
segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente
ad un membro del consiglio stesso.
Art. 6.- Attribuzioni del consiglio di
circolo o di istituto e della giunta esecutiva.
Il consiglio di
circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il
funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
Il consiglio di
circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei
consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della
giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle
seguenti materie:
a) adozione del
regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni
durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla
medesima;
b) acquisto,
rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto
dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento
del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri per la
programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno,
alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione;
e) promozione di
contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di
informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di
collaborazione;
f) partecipazione
del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
particolare interesse educativo;
g) forme e
modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte
dal circolo o dall'istituto.
Il consiglio di
circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle
altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di intereclasse o di classe; esprimere parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto.
Sulle materie
devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore
agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
La giunta
esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i
lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di
iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
La giunta
esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli
alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
Art. 7.- Consiglio di disciplina degli
alunni.
Presso ciascun
istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni, che è
presieduto dal preside.
Il consiglio di
disciplina degli alunni delle scuole medie è formato oltre che dal presidente
da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti
dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed
artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4
membri di cui 2 eletti dal collegio dei docenti nel suo seno, 1 eletto dai
genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti di età non inferiore a 16 anni.
Per ciascuna
categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.
Il consiglio di
disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli alunni per
l'irrogazione delle punizioni che dal regolamento di disciplina siano
attribuite alla competenza degli organi collegiali. Esso dura in carica un
anno.
Contro le
decisioni del consiglio di disciplina è ammesso ricorso al provveditore agli
studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione competente per il grado
di scuola cui appartiene l'alunno del consiglio scolastico provinciale.
Le elezioni dei
membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità
di cui al primo comma del successivo articolo 20.
Le funzioni di
segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
Art. 8.- Comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti.
Presso ogni
circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti.
Il comitato è
formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il
presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri
supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50
docenti.
I membri del
comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
La valutazione
del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del
direttore didattico o del preside.
Alla eventuale
valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso,
ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
Il comitato dura
in carica un anno scolastico.
Le funzioni di
segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti
membro del comitato stesso.
Capo II - Organi collegiali a
livello distrettuale
Art. 9.- Istituzione e fini del distretto
scolastico.
Su proposta delle
regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi
dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno
allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è
suddiviso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in comprensori
che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti
dovranno indicare le sedi dei distretti.
Con la stessa
procedura si provvede alle eventuali variazioni.
Il distretto
scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle
forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi
previsti dai successivi articoli.
Esso opera per il
potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle
attività connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno
esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della
comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
Il distretto
scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari
per il proprio funzionamento.
Art. 10.- Determinazione dei distretti.
Nella determinazione
dei distretti si terrà conto dei seguenti criteri:
a) il distretto
scolastico dovrà corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad
una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000
nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere
estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto
potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa
provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere
assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione
delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
b) nella
delimitazione dell'area del distretto, si farà riferimento alle caratteristiche
sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla
distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e
servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina
preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione
urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si dovrà
evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno
che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di più
distretti.
Art. 11.- Organi del distretto.
L'organo di
governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
Esso è composto
come segue:
a) tre
rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti
statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio
nelle medesime scuole;
b) cinque
rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle
scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo
tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola
esistenti nel distretto;
c) un
rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio
nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel
distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime
scuole;
d) sette
rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali,
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto,
riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
e) tre membri non
appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano
nazionale i lavoratori dipendenti;
f) due
rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
g) tre
rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di
interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal
consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e
istituzioni culturali, le quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti
siano ritenute capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della
scuola;
h) sette
rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole - secondarie superiori e
artistiche - statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese
nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali,
qualora esistenti;
i) tre
rappresentanti dell'amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla
minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio
provinciale.
Quando il
territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono
eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di
cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti
delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del
proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
l) due rappresentanti
del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole
statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio
nelle medesime scuole.
Del consiglio
scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui
2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio
comunale del comune se esso coincide col distretto.
Quando il
territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti
è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.
Nei casi previsti
dal precedente comma i consigli comunali compresi nell'ambito del distretto
provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla
minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio
scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
Se in un comune
sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni
distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
Qualora nell'ambito
del distretto non esistono scuole pareggiate, parificate o legalmente
riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui alla lettera c) vanno
ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui
alla lettera d), ultima parte.
Il consiglio
elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi
componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione,
il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Il consiglio può
eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal
presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri
sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
I compiti di
segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale non
insegnante delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
Il consiglio
scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce
almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta.
Le designazioni
di cui alle lettere e), f) e g) nonché l'elezione dei rappresentanti dei comuni
sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti
interessati all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati
nelle lettere a), b), c) e d). La richiesta deve indicare la data nella quale
si svolgeranno tali elezioni.
Il presidente del
consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti
per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione cui
appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi
dell'amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed
educative operanti nel territorio distrettuale.
I presidenti dei
consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia
possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni
possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali,
nonché i rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica.
La giunta
esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa
l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
Le funzioni di
segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del
consiglio stesso.
Art. 12.- Funzioni del consiglio scolastico
distrettuale.
Il consiglio
scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel
quadro delle direttive generali fissate dal Ministro per la pubblica istruzione
e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua alla quale
possono essere invitati tre membri compreso il presidente, dei consigli di
circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche
interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, un programma per l'anno
scolastico successivo attinente:
allo svolgimento
di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
ai servizi di
orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed
educativa;
ai servizi di
medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
ai corsi di
scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione
permanente e di istruzione ricorrente;
al potenziamento
delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
ad attività di
sperimentazione.
In attuazione del
predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di
avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in
ordine alla priorità delle diverse iniziative.
Inoltre il
consiglio scolastico distrettuale formula proposte:
al provveditore
agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva
competenza, per tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al
potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo
sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire
unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di
regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado,
ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori
di musica;
al Ministro per
la pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore
utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le, garanzie di legge per
il personale stesso;
al Ministro per
la pubblica istruzione, per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e
ricerche uniti alla migliore conoscenza delle realtà locali.
Il Consiglio
scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal
provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è
obbligatorio, quando si tratti di interventi attinenti al programma ma in esso
non previsti.
Il Consiglio
scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che siano
affidati o delegati al distretto dalla regione, avendo di mira il coordinamento
e l'integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i
restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo
studio.
Il consiglio
scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull'attività
svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al
consiglio scolastico provinciale.
Il consiglio
scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio
preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari.
Gli studenti che
non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie
di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto
consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari.
Capo III - Organi collegiali a
livello provinciale
Art. 13.- Consiglio scolastico provinciale.
Il consiglio
scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole
materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia.
Il numero complessivo
dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:
a) in proporzione
alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero
degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute indicate nel precedente primo comma sia rispettivamente non
superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;
b) in proporzione
al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera
a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità
scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300,
superiore a 300;
c) in proporzione
al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui
alla precedente lettera a) e al personale non docente delle scuole medesime che
siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia
rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000,
superiore a 30.000;
d) 6 componenti
di diritto.
Fanno parte del
consiglio scolastico provinciale:
a) il
provveditore agli studi;
b) i
rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle suddette scuole;
c) i
rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali indicate nel precedente primo comma, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle suddette scuole;
d) i
rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in
servizio nei suddetti uffici;
e) i
rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute indicate nel precedente primo comma,
designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
f) i
rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia,
eletti dai genitori dei suddetti alunni;
g) tre
rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali
dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei
tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;
h) l'assessore
alla pubblica istruzione dell'amministrazione provinciale o, in sua
rappresentanza, un consigliere provinciale;
i) un
rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige;
l) i
rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al successivo
settimo comma.
La metà dei seggi
è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali indicate nel precedente primo comma e del personale
docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate
nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90% e del 10%. I seggi sono
ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla
loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non
inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.
Il residuo numero
dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di
cui alle lettere a), g), h), ed i) del precedente terzo comma, sarà attribuito
secondo le seguenti proporzioni:
a) il 20% ai
rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che
sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola
media e di un preside di scuola secondaria superiore o artistica;
b) il 10% ai
rappresentanti eletti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali;
c) il 5% ai
rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica funzionanti nella provincia;
d) il 5% ai
rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute comprese nella provincia;
e) il 25% ai
rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia,
riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
f) il 35% ai
rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro.
Nella
determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a
cinque decimi si arrotondano all'unità successiva; è comunque fatta salva la
riserva di almeno il 50% dei seggi a favore del personale docente.
I seggi di cui
alla lettera f) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione
del 60% a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle
organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano
nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20% a rappresentanti dei
lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20% a rappresentanti del
mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato.
Il consiglio
scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce
almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei
suoi componenti ne faccia richiesta.
Le elezioni dei
rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del
precedente comma terzo hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo
art. 20.
Art. 14.- Organi del consiglio scolastico
provinciale.
Il consiglio
scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli
di disciplina per il personale docente appartenente a ruoli provinciali.
Il presidente è
eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno;
parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga
nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e i vice
presidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.
Le funzioni di
segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente
ad uno dei membri del consiglio stesso.
La giunta
esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è
presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando
almeno il 50% ai docenti.
Sono formati tre
distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da
quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del
consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate
come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale
direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale
docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno
al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o
più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono
designati dal consiglio scolastico Provinciale che li sceglie tra il personale
di ruolo in servizio nella provincia.
I Consigli di
disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.
Le funzioni di
segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva o di
concetto in servizio nell'ufficio scolastico provinciale.
Art. 15.- Funzioni del consiglio scolastico
provinciale.
Il consiglio
scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore
agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di
distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative,
indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici
distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie
demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i
criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di
orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza
psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici
distrettuali;
c) approva i
piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti
di cui alla legge 16 aprile
1953, n. 326 (1) , e successive modificazioni e
integrazioni;
d) formula al
Ministro per la pubblica istruzione e alla regione proposte per il
coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo
scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione
permanente;
e) accerta e
indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi
piani di finanziamento;
f) determina i
criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei
locali e delle attrezzature delle scuole;
g) esprime al
provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla
decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del
personale docente della scuola materna, elementare e media;
h) esprime al
provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del
personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;
i) esprime al
provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei
fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei
circoli didattici e degli istituti;
l) formula
annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e
dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei
consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e
dell'amministrazione scolastica periferica;
m) provvede su
ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti
in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra
attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il
provveditore agli studi ritenga di sottoporgli.
Il consiglio
scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le
scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole
materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei
ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.
La giunta
esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine
del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
I consigli di
disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale
insegnante della scuola materna, elementare e media.
Salvo che non sia
diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del
personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione
orizzontale relativa al settore di scuola cui appartiene il personale
interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.
Art. 16.- Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
E' istituito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione che sostituisce le sezioni
seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni
quarta e quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto
concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della
legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le
proporzioni indicate nel comma successivo.
Fanno parte del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47
rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale
docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola
materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per la scuola
secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le
scuole statali italiane all'estero;
b) 3
rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, designati dal Ministero per la pubblica istruzione;
c) 3
rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di
ruolo;
d) 3
rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituti e
scuole di istruzione secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione
artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2
rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di
ruolo;
f) 1
rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
g) 3
rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle
scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette
scuole;
h) 5
rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2
rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente alla carriera
direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2
rappresentanti della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, eletti nel suo seno;
m) 3
rappresentanti complessivi del personale insegnante direttivo ed ispettivo,
rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di
lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
Non sono
eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri
del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio
nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni
qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
Il Consiglio
nazionale dura in carica cinque anni.
Il personale di
ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di
presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato
dal servizio per la durata del mandato.
Il relativo
periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
Le elezioni dei
rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) dei
precedenti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 20.
Per le elezioni
dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente terzo
comma, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art. 20, le relative
liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.
Art. 17.- Organi del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro per la pubblica
istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga
la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti.
Il Consiglio
nazionale elegge altresì: a) l'ufficio di presidenza; b) il consiglio di
disciplina per il personale ispettivo tecnico; c) il consiglio di disciplina
per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e
grado; d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di
ruolo delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali.
L'ufficio di
presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal Consiglio nel suo seno.
Il consiglio di
disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e
da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo
tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel
Consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di
disciplina.
Il consiglio di
disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni
ordine e grado è formato dai 5 rappresentanti del personale direttivo
componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri
supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo
in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma
terzo del precedente art. 16.
Il consiglio di
disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole
secondarie superiori e artistiche statali è formato da 5 membri effettivi e da
5 supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al
personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante
dell'istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di
supplente.
Ciascun consiglio
di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.
Il presidente dei
consigli di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal
membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.
Ciascun comitato
a carattere orizzontale di cui al terzo comma del successivo art. 18 elegge,
nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri
appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di
presidente.
Al Consiglio
nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario
della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con
qualifica di primo dirigente e 5 funzionari della carriera direttiva
dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a
direttore di sezione per le funzioni di segretario degli organi previsti nel
presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.
Con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni
organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il
funzionamento degli uffici.
Art. 18.- Funzioni del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula
annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una
valutazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei
relativi servizi;
b) formula proposte in ordine
alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e
locale, e ne valuta i risultati;
c) esprime, anche
di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri
obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal
servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di
ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di
ruolo della scuola secondaria superiore e artistica; sulla utilizzazione in
compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla
restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti
dal quarto comma dell'art. 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 417,
relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo
delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche;
e) esprime parere
vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale appartenente a ruoli
nazionali per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella
scuola o nella sede;
f) si pronuncia
su ogni altro argomento attribuito dalle leggi o dai regolamenti alla sua
competenza;
g) si pronunzia
sulle questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga di
sottoporgli.
Nei casi di
questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e
di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli
ordini scolastici, il Parere è obbligatorio.
Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a
carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola
elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti
di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per
materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come
corpo unitario per le materie di interesse generale.
La composizione e
il funzionamento dei comitati saranno determinati con regolamento interno. Ai
comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua
tedesca, di lingua slovena e della Valle d'Aosta, quando si trattino argomenti
concernenti tali scuole.
Il presidente del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne
dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal precedente
terzo comma.
Il vice
presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
I consigli di
disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia
prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che
rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie
superiori ed artistiche statali.
I consigli per il contenzioso,
nell'ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui
ricorsi proposti al Ministro per la pubblica istruzione, ove previsti, in
materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri
sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo.
Capo V - Norme comuni.
Art. 19.- Categorie di eleggibili nei
singoli organi collegiali.
L'elettorato
attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste
dal presente decreto spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive
categorie partecipanti a tali organismi.
L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi
collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli
studenti delle classi della scuola secondaria superiore e artistica, qualunque
sia la loro età.
Art. 20.- Elezioni.
Le elezioni dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e di
classe hanno luogo per ciascun componente sulla base di una unica lista
comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri
da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
Le elezioni dei
rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli
scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio
nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale
sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
Le liste dei
candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine
di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano
inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a
100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.
Le liste dei
candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico
provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.
Le liste dei
candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico
provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori.
Nessun elettore
può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può
essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne
alcuna.
Ciascuna lista
può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Ogni elettore può
esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero
di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere
non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non
superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di
preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
Il voto è
personale, libero e segreto.
Art. 21.- Liste dei candidati del personale
docente.
Per i
rappresentanti del personale docente di ruolo non di ruolo delle scuole statali
nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per
la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria e gli istituti
d'istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo
docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.
Art. 22.- Surroga dei membri cessati.
Per la
sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale,
di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano
perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in
possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle
rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
I rappresentanti
delle regioni e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi
organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.
In ogni caso i
membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di
durata dell'organo.
Art. 23.- Nomina dei membri e costituzione
degli organi collegiali.
I consigli di
disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli
di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico
o del preside.
I consigli di
circolo o di istituto, i consigli scolastici distrettuali e i consigli
scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.
Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
Art. 24.- Svolgimento delle elezioni.
Con ordinanza del
Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo
svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per
l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente
decreto, e, in particolare per:
a) la formazione,
a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione
di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la
costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei
rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le
categorie degli elettori;
d) lo svolgimento
della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica,
va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione
delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
f) lo svolgimento
dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura
delle operazioni di voto;
g) la
proclamazione degli eletti;
h) la
convocazione dell'organo;
i) la
presentazione di ricorsi con indicazioni degli organi decidenti.
Le elezioni delle
rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria
rappresentata, sono effettuate quando è possibile, congiuntamente.
Le votazioni si
svolgono in un unico giorno non lavorativo.
Le votazioni si
svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le
modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.
Art. 25.- Autonomia amministrativa.
I consigli di
circolo, di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi
loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un
bilancio preventivo.
L'esercizio
finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di
circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto
consuntivo annuale.
I contributi per
le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni
di cui al primo comma sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica,
del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto
nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi
di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui
fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della
pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione
artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai
provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel
decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a
disposizione del Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.
Le aperture di
credito di cui al comma precedente, che possono essere emesse senza limite di
somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste
dagli art. 60 e art. 61 della vigente legge di contabilità generale dello
Stato. Il contributo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali
dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per
territorio.
Il servizio di
cassa è affidato, previa autorizzazione del provveditore agli studi, a una
azienda o a un istituto di credito il quale deve assumere anche la custodia dei
valori.
I pagamenti sono
effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati,
oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di
istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta
stessa, e dal segretario.
Gli ordini di
pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati
dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal
consiglio medesimo.
Gli enti, le
istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di
cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e
del conto consuntivo.
Con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione emanato di concerto col Ministro per il
tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del
bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili
nonché del servizio di cassa.
Art. 26.- Vigilanza.
I provveditori
agli studi approvano i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti
consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.
I provveditori
agli studi procedono all'approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta
esecutiva del consiglio scolastico provinciale.
I provveditori
agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una
commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva
appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente
ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori
degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente
esperto in materia amministrativo-contabile.
La commissione di
cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni
per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore
agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche
presso i circoli didattici gli istituti scolastici e i distretti che hanno
presentando il conto.
Dopo
l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo
a quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria
regionale dello Stato competente per territorio per l'acquisizione di
informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del
coordinamento della finanza pubblica.
I provveditori
agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali
di circolo e d'istituto.
In caso di
irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le
cause delle irregolarità stesse.
In caso di
persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di
circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo
scioglimento del consiglio.
Per i motivi
indicati al precedente comma, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del
consiglio scolastico provinciale.
In caso di
conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra
organi a livello provinciale decide il Ministro, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Art. 27.- Pubblicità degli atti.
Gli atti del
consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della
scuola.
I pareri e le
deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito
albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle
scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale
sono pubblicati nell'albo del provveditore agli studi e negli albi dei
distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione.
Non sono soggetti
a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
Art. 28.- Costituzione degli organi e
validità delle deliberazioni.
L'organo
collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per la validità
dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto,
del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e
relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi
comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il
voto del presidente.
La votazione è
segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 29.- Decadenza.
I membri eletti e
quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre
sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e
vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 22.
Capo VI - Norme particolari e
transitorie
Art. 30.- Consiglio di circolo di scuola
materna.
Presso ogni
direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di
circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 5.
Il consiglio di
circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del
bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui
seguenti argomenti:
a) adozione del
regolamento interno del circolo, che dovrà, fra l'altro stabilire le modalità
per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione
dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per
l'organizzazione dell'attività medesima;
c) acquisto,
conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari
al funzionamento del circolo;
d) le forme e le
modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere
assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività
dell'assistenza sociale;
e) promozione di
contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f) partecipazione
del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse
educativo.
Per quanto non è
previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art.
6.
Art. 31.- Comitato per la valutazione del servizio delle
insegnanti di scuola materna.
Per la
composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio
delle insegnanti di scuola materna si applica quanto disposto dal precedente
art. 8.
Art. 32.- Collegio delle insegnanti di
scuola materna.
Presso ogni
direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio delle
insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo e non di ruolo del
circolo ed è presieduto dalla direttrice didattica.
Il collegio delle
insegnanti svolge i compiti di cui alle lettere b), g), h) ed i) del precedente
art. 4. Inoltre:
1) cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti
educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei
bambini;
2) provvede alla
scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
3) adotta
iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui
al D.P.R. 31 maggio
1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e
ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei
relativi istituti;
4) adotta
iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti e i rapporti di
informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
Per quanto non
previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dal precedente art.
4.
Art. 33.- Norma transitoria.
Fino a quando non
siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:
a) si estendono
in quanto applicabili le norme del presente decreto sugli organi di gestione;
b) il collegio
delle insegnanti di scuola materna e il comitato per la valutazione del
servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola
elementare del circolo di appartenenza;
c) le insegnanti
della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della
scuola elementare in cui prestano servizio. Alle rappresentanti del predetto personale
sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale insegnante a
seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o
19.
Art. 34.- Tutela delle minoranze nella
provincia di Trieste e di Gorizia.
Nei consigli scolastici
distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e
di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole
statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con
lingua d'insegnamento slovena.
Nei consigli
scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei
rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con
lingua di insegnamento slovena.
Nelle stesse
province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali
sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento
delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi
ai corsi di scuole popolari, di istruzione degli adulti e alle attività di
educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna
slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all'art. 9 della
Legge 22 dicembre 1973, n. 932.
Tali consigli,
qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni
difformi dal parere di cui al precedente comma, debbono adeguatamente motivarne
le ragioni di merito.
Qualora trattasi
di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare
alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i
pareri espressi dalla commissione di cui al precedente secondo comma.
Art. 35.- Disposizioni particolari per le
province di Trento e di Bolzano.
Sono fatte salve
le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le
province di Trento e di Bolzano.
Art. 36.- Istituzioni con personalità
giuridica.
Restano ferme le
norme che attribuiscono la personalità giuridica a particolari tipi di
istituzioni scolastiche cui si riferisce il presente decreto.
Le funzioni del
consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del
consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest'ultimo.
Il riscontro
della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di
cui al primo comma è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è
nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il
tesoro.
I revisori
esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le
verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione
degli istituti.
Agli istituti di
cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo
e quarto dell'art. 26.
Gli enti, le
istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di
cui al primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
Art. 37.- Regolamenti tipo.
In mancanza dei
regolamenti interni previsti nel presente decreto, i relativi organi operano
sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica
istruzione.
Art. 38.- Proroga degli organi in carica.
Fino a quando non
saranno insediati gli organi collegiali previsti dal presente decreto, restano
in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi
collegiali attualmente esistenti.
Art. 39.- Primo esercizio finanziario.
Per le
istituzioni scolastiche alle quali il presente decreto attribuisce autonomia
amministrativa, il primo esercizio finanziario decorre dal I gennaio successivo
alla data di insediamento dell'organo competente a deliberare il bilancio.
Art. 40.- Norme
particolari per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per
le accademie nazionali di danza e d'arte drammatica.
Le norme del
presente decreto non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di
belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica e all'Accademia nazionale
di danza, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui al
precedente art. 8, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e,
nell'ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
Nulla è innovato
per quanto riguarda gli altri organi collegiali esistenti presso le istituzioni
di cui al precedente comma.
Art. 41.-
Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali.
La partecipazione
agli organi collegiali previsti dal presente decreto è gratuita.
Ai componenti
degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso
delle spese di viaggio.
Ai componenti del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione
nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti leggi.
TITOLO II - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
E DEI GENITORI
Art. 42.- Diritto di assemblea.
Gli studenti
della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali
della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 43.-
Assemblee studentesche.
Le assemblee
studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono
occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi
della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile
degli studenti.
Le assemblee
studentesche possono essere di classe o di istituto.
In relazione al
numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto
può articolarsi in assemblea di classi parallele.
I rappresentanti
degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco
di istituto.
E' consentito lo
svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite,
la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda di due ore.
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della
settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi
fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei
locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in
un numero non superiore a Quattro, può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta
partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
A richiesta degli
studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo
svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver
luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di
istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti
che lo desiderino.
Art. 44.-
Funzionamento delle assemblee studentesche.
L'assemblea
d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio d'istituto.
L'assemblea
d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco
di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di
convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente
presentati al preside.
Il comitato
studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea,
garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Il preside ha
potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 45.-
Assemblee dei genitori.
Le assemblee dei
genitori possono essere di classe o di istituto.
I rappresentanti
dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono esprimere un
comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.
Qualora le
assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con
il direttore didattico o preside.
Nel caso previsto
dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei
genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di
istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato
eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la
richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500,
duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli
altri.
Il direttore didattico
o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o
d'istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno
comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche
l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
L'assemblea dei
genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene
inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
In relazione al
numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di
istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
All'assemblea di
classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore
didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o
dell'istituto.
Art. 46.- Norme
finanziaria.
All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.000 milioni
per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del capitolo 2523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno
finanziario.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 47.-
Entrata in vigore.
Il presente
decreto entra in vigore il I ottobre successivo alla data della sua
pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il I ottobre
intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.