D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411
Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti
pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 14 giugno 1976,
n. 155.
Aggiornamento alla GU 17/10/2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 1976, con la quale,
respinte o ritenute inammissibili le osservazioni trasmesse da alcune organizzazioni
sindacali, è stata approvata in via definitiva, dopo la deliberazione di
massima adottata nella precedente riunione del 12 maggio 1976 la disciplina
del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di
accordo raggiunta in data 6 maggio 1976 fra la delegazione degli stessi enti
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei
lavoratori da essi dipendenti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La disciplina del rapporto del personale degli enti
pubblici contenuta nell'ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegata al
presente decreto, è emanata ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
IPOTESI
DI ACCORDO DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MARZO 1975 N. 70, CONCERNENTE
"DISPOSIZIONI SUL RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEL RAPPORTO DI
LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE"
(Roma,
6 maggio 1976)
Preambolo
Le parti, riaffermato il carattere autonomo e unitario
dell'accordo sindacale previsto dalla legge n. 70, e nella scrupolosa osservanza della legge medesima e nei
suoi contenuti innovatori, convengono sul principio che l'accordo anzidetto
debba essere finalizzato ai seguenti obiettivi:
1) La "perequazione", da intendersi nel triplice
significato di uniformità - tra gli enti - dei criteri di inquadramento nelle
nuove qualifiche e classi di stipendio; in quello della progressiva
armonizzazione dei parastatali alle altre categorie di pubblici dipendenti
con riferimento essenzialmente a quelle che hanno di recente adeguato i loro
ordinamenti attraverso contatti o disposizioni legislative o amministrative
(dipendenti regionali, ospedalieri e degli enti locali); in quello di una
adeguata tutela dei redditi più bassi.
2) La "chiarezza retributiva" con una struttura del
trattamento economico massimamente semplificata e che escluda, per quanto
previsto dall'art. 26, qualunque forma di premi, incentivazioni, gratifiche
ed emolumenti simili comunque denominati. Sono fatte salve comunque le
indennità attribuibili a norma di legge.
Resta fermo che l'ordinamento della dirigenza dovrà
svilupparsi su linee autonome e su basi contrattuali.
3) Un "reinquadramento" che realizzi l'effettiva
attuazione della qualifica unica funzionale, con scrupolosa valutazione dei
profili di professionalità.
L'inquadramento nel ruolo tecnico e in quello professionale
in particolare dovrà essere preceduto da una attenta analisi dei casi di
specie affinché non si determinino applicazioni difformi da ente ad ente, con
l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 15 e 38 della legge n. 70.
L'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di
stipendio dovrà avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica
acquisita e all'anzianità effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima
con criteri ispirati ad equità.
La qualità ed i livelli delle funzioni, a parte la scelta
del ruolo, dovranno essere tenuti presenti soprattutto per il personale degli
enti privi di regolamento organico, nonché nell'ambito di una
ristrutturazione organizzativi degli enti tesa alla definitiva eliminazione
di ogni forma di mansionismo, sulla base di una oculata declaratoria della
"mansioni", e in applicazione dell'art. 25 della legge n. 70.
4) La "remuneratività", vale a dire una giusta
determinazione dei trattamenti rispetto a quelli globalmente in godimento,
che tenga conto dei livelli retributivi mediante acquisti e della spesa
sostenuta complessivamente dagli enti negli ultimi due anni per il personale
e che consideri - pur nelle presenti difficoltà economiche - le attese
maturate durante il lunghissimo iter legislativo della vertenza del
parastato.
5) La puntuale attuazione dell'accordo - nel rispetto dei
termini di decorrenza fissati dall'art. 45 della legge n. 70 - con norme
che garantiscono le legittime aspettative del personale sia ai fini giuridici
che economici.
Le parti riconoscono infine la peculiarità - che discende
da articoli specifici della legge n. 70 - degli enti di ricerca nell'ambito
del parastato e convergono nella necessità di pervenire per essi ad adeguate
soluzioni contrattuali, nel rispetto degli obiettivi e presupposti di cui ai
precedenti punti.
Capitolo I
Norme
sullo stato giuridico del personale
Art. 1 - Orario di lavoro
L'articolazione
dell'orario di lavoro è stabilita sentite le rappresentanze sindacali.
Turni pomeridiani o notturni obbligatori devono essere
previsti per esigenze di servizio e nell'interesse degli utenti. A
quest'ultimo fine possono essere sentite le organizzazioni sindacali
confederate operanti sul piano territoriale.
Il lavoro prestato durante i turni stessi dà diritto a
maggiorazioni dello stipendio secondo quanto stabilito dal successivo art.
28.
Art. 2 - Permessi retribuiti
Il
personale ha diritto - in ogni anno solare - ai seguenti permessi
straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:
per matrimonio: quindici giorni;
per malattia e cure: fino a trenta giorni;
per partecipazioni a concorsi o esami: fino a quindici
giorni.
Il personale ha diritto altresì ai congedi straordinari
previsti da specifiche disposizioni di legge.
Art. 3 - Permessi non retribuiti
Per particolari motivi privati, il personale ha diritto a permessi
non retribuiti per un periodo massimo di trenta giorni all'anno computabili
ad ogni effetto nell'anzianità di servizio.
Art.
4 - Ruolo tecnico-amministrativo
Gli enti la cui attività sia di natura prevalentemente
tecnica e che, al fine di contenere il fabbisogno di personale, si avvalgano
dei singoli dipendenti sia per mansioni amministrative sia per mansioni
tecniche possono, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, istituire il ruolo unificato tecnico-amministrativo.
Art. 5 - Mansioni connesse con la qualifica
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni
inerenti la sua qualifica e non può essere assegnato, neppure di fatto, a
mansioni di qualifica superiore o inferiore.
Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto
previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il
personale all'esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita.
In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed
imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non
sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito della unità funzionale o
territoriale interessata, il dirigente responsabile può eccezionalmente utilizzare
nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con
l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta
giorni dalla sostituzione temporanea che non dà luogo comunque a modifiche
del trattamento economico.
Art. 6 - Passaggi di ruolo
Il
dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non
idoneo alle funzioni proprie del ruolo può essere trasferito ad altro ruolo
nel quale sia convenientemente utilizzabile ed ivi inquadrato con qualifica
corrispondente o, in mancanza del prescritto titolo di studio, con quella
immediatamente inferiore.
I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la
procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per motivi di salute.
Il personale del ruolo amministrativo, in possesso dei
titoli previsti dall'art. 16, commi secondo e quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, può essere trasferito, per specifiche esigenze di
servizio, nel ruolo, tecnico con la corrispondente qualifica nei limiti dei
posti disponibili.
I
passaggi di ruolo di cui ai precedenti commi sono disposti dal consiglio di
amministrazione, su parere della commissione del personale e con il consenso
degli interessati.
Art. 7 - Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini del
passaggio di qualifica
Il dipendente che abbia riportato le sanzioni disciplinari
della censura, della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla
qualifica non è ammesso a partecipare ai concorsi per il passaggio di
qualifica ai sensi dell'art. 21, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, se non siano trascorsi rispettivamente sei mesi, uno e due
anni dalla del relativo provvedimento disciplinare. Tali periodi sono esclusi
dal computo dell'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione si
suddetti concorsi.
Art. 8 - Conferimento delle qualifiche e degli incarichi di
coordinamento
Ciascun
ente, ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 16, comma quinto, della legge 20 marzo 1975 n. 70,
determinerà il numero massimo di posti e gli specifici compiti delle
qualifiche speciali di "collaboratore coordinatore",
"collaboratore tecnico coordinatore", "assistente
coordinatore" e "assistente tecnico coordinatore" nonché le
norme per il conferimento delle qualifiche medesime, con criteri che diano
particolare rilievo alla preparazione e all'esperienza tecnico-professionale
acquisite.
Gli incarichi di coordinamento attribuibili ai sensi dello
stesso art. 16, comma quinto, al personale del ruolo professionale non
possono superare l'8 per cento dei posti di organico del ruolo medesimo fatte
salve le particolari esigenze degli enti per assicurare la funzionalità delle
strutture periferiche.
Art. 9 - Qualifiche dirigenziali
Le
qualifiche corrispondenti ai tre livelli dirigenziali di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono
denominate, a partire dalla più elevata, "dirigente generale",
"dirigente superiore" e "dirigente".
La dirigenza si articola, secondo la classificazione degli
enti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
settembre 1975 in applicazione dell'art. 20 della suddetta legge,
rispettivamente:
nelle tre qualifiche di "dirigente",
"dirigente superiore" e "dirigente generale" presso gli
enti dichiarati di alto rilievo;
nelle due qualifiche di "dirigente" e
"dirigente superiore" presso gli enti dichiarati di notevole rilievo;
nella qualifica di "dirigente" presso gli enti
dichiarati di normale rilievo.
I dirigenti sovraintendono ad unità organiche, assumendo la
responsabilità degli atti relativi. In particolare attendono ai compiti
stabiliti, per ogni qualifica, nei regolamenti organici alla stregua dei
principi contenuti nell'unita declaratoria delle mansioni (allegato 1).
Ai
fini dell'ammissione alle qualifiche di collaboratore e collaboratore
tecnico, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle
qualifiche dirigenziali, da ripartire fra le suddette qualifiche di
"collaboratore" e "collaboratore tecnico" in misura
proporzionale alle rispettive dotazioni organiche.
Art. 10 - Nomina alla qualifica di "dirigente"
La nomina alla qualifica di "dirigente" è
disposta a seguito di concorso, per titoli ed esami - da bandirsi con
periodicità annuale - al quale sono ammessi i dipendenti con qualifica di
"collaboratore" e "collaboratore tecnico" in possesso dei
requisiti di anzianità di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Le norme e le modalità di espletamento del concorso sono
stabilite dai regolamenti organici. Fra i "titoli" deve essere
prevista la valutazione delle funzioni svolte e della qualità del servizio
prestato.
Gli esami consistono nell'espletamento di prove scritte e
orali ed eventualmente di prove pratiche, vertenti su materie professionali.
I
funzionari risultati idonei in un concorso, espletato a norma del presente
articolo, che non partecipino ai successivi concorsi sono collocati nella
graduatoria di questi ultimi in base alla valutazione complessiva riportata
nell'ultimo concorso al quale hanno preso parte.
Art.
11 - Passaggio di qualifica nella dirigenza
Le qualifiche di "dirigente superiore" e di
"dirigente generale" sono conferite - con periodicità semestrale -
a seguito di scrutinio per merito comparativo. L'anzianità di servizio
costituisce titolo di precedenza a parità di punteggio.
Art. 12 - Incarichi di dirigenza al personale del ruolo
professionale
Gli incarichi di dirigenza attribuibili, ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, al personale che riveste la prima qualifica del ruolo
professionale non possono superare il 10 per cento dei posti di organico del
ruolo medesimo, fatte salve le particolari esigenze degli enti per assicurare
la funzionalità delle strutture periferiche.
Art. 13 - Riammissione in servizio
Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per
dispensa per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o
riassunzione del servizio nel termine prefissatogli può essere riammesso in
servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su
conforme parere della commissione del personale.
All'interessato è attribuita la qualifica e la classe di
stipendio in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità
maturata in detta classe anteriormente alla cessazione dall'impiego non si
computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di
stipendio successiva.Il periodo di servizio prestato prima della riammissione
è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo
le norme e alle condizioni previste dai regolamenti dei singoli enti,
subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della
risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
Art.
14 - Determinazione delle dotazioni organiche
La consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica, da
definire ai sensi dell'art. 25, comma a secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è stabilita dagli enti in base all'unità declaratoria
delle mansioni (allegato 1).
Art. 15 - Stato giuridico del personale straordinario
Al personale straordinario si applicano, in quanto
compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro, le norme in
materia di stato giuridico previste per il personale di ruolo.
Capitolo
II
Norme sul trattamento economico del personale
Art. 16 - Trattamento economico
Il
trattamento economico del personale è costituito dalle seguenti voci:
stipendio;
tredicesima mensilità;
indennità integrativa speciale;
quote di aggiunta di famiglia;
compenso per prestazioni di lavoro straordinario;
altre competenze previste dal presente accordo.
Art. 17 – Stipendio
Le misure iniziali annue dello stipendio, al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali previsti da disposizioni di legge o
regolamenti e delle ritenute erariali, sono stabilite nell'unita tabella (allegato 2).
La progressione dello stipendio nell'ambito di ciascuna
qualifica si articola:
per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale, anche
se unificati, in cinque classi di stipendio, oltre l'iniziale, attribuibili
al compimento degli anni e nelle misure indicate nella suddetta tabella;
in aumenti di importo pari al 2,50 per cento della classe
di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza nella classe
medesima.
Per le qualifiche dirigenziali gli aumenti biennali di
stipendio, in via transitoria e con riserva di rivedere la materia alla
scadenza del periodo di validità del presente accordo, sono calcolati in base
all'anzianità complessiva di servizio, con le detrazioni di seguito indicate
per ciascuna qualifica, e nel numero massimo di 14:
dirigente: 6 anni;
dirigente superiore: 9 anni;
dirigente generale: 12 anni.
Art. 18 - Effetti delle sanzioni disciplinari
sulla progressione dello stipendio
Le sanzioni disciplinari della censura, della riduzione
dello stipendio e della sospensione dalla qualifica comportano un ritardo
rispettivamente di sei mesi, uno e due anni nel conferimento della successiva
classe di stipendio.
Art. 19 - Benemerenze belliche e patriottiche
Ai fini del calcolo dell'anzianità utile per gli aumenti
biennali di stipendio si tiene conto delle maggiorazioni previste dalle
disposizioni di legge in favore dei dipendenti statali in possesso di
benemerenze belliche e patriottiche.
Art. 20 - Anticipazione degli aumenti biennali per nascita
di figli
Gli aumenti biennali di stipendio sono anticipati per
nascita di figli alle condizioni e con le modalità previste per il personale
civile dello Stato.
Art. 21 - Decorrenza delle classi di stipendio e degli
aumenti biennali
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio
si conseguono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento
della prescritta anzianità.
Art. 22 - Quote di aggiunta di famiglia e indennità
integrativa speciale
Le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa
speciale competono nella misura e con le forme vigenti per il personale
civile dello Stato.
Art. 23 - Calcolo dello stipendio
orario giornaliero
Lo
stipendio orario è determinato dividendo quello annuo in godimento per 2080.
Lo stipendio giornaliero si ottiene moltiplicando quello
orario per il rapporto tra 40 e il numero dei giorni in cui è articolato
l'orario settimanale di servizio.
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Nella
seconda decade del mese di dicembre di ogni anno è corrisposta una
tredicesima mensilità pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo
corrispondente a quello a ciascun dipendente spettante alla data del 31
dicembre, in proporzione al servizio prestato nell'anno.
Art. 25 - Compenso per lavoro straordinario diurno
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per "stipendio annuo complessivo" si intende
l'importo dello stipendio in godimento e della tredicesima mensilità.
Per la determinazione del compenso orario del lavoro
straordinario si tiene conto altresì dell'importo mensile dell'indennità
integrativa speciale ragguagliato ad un anno.
Art. 26 - Compenso per lavoro straordinario notturno o
festivo
Il compenso orario del lavoro straordinario notturno (dalle
ore 22 alle ore 6) o festivo è calcolato maggiorando del 30 per cento quello
previsto per il lavoro straordinario diurno.
Art. 27 - Trattamento economico in caso di passaggio di
qualifica o di ruolo
Nel
caso di passaggio di qualifica o di ruolo, al dipendente con stipendio di
importo superiore a quello spettantegli nella nuova qualifica, sono
attribuiti gli aumenti biennali necessari per assicurare uno stipendio di
importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del
passaggio.
All'atto del conferimento delle classi di stipendio
successive, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto
inizialmente nella nuova posizione sono attribuiti, nella medesima, gli
aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o
immediatamente superiore a quello fruito nella classe di stipendio inferiore.
Ai dipendenti cui è conferita la qualifica di
"collaboratore coordinatore", di "collaboratore tecnico
coordinatore", di "assistente coordinatore" o di
"assistente tecnico coordinatore" è attribuita la stessa classe già
conseguita nelle qualifiche di "collaboratore" e di
"assistente" dei ruoli amministrativo e tecnico, con la
conservazione degli aumenti biennali nonché dell'anzianità maturata nella
qualifica e nella classe di provenienza a tutti gli effetti economici e
giuridici, compresa l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 10.
Art. 28 - Maggiorazione dello stipendio per turni
pomeridiani e notturni
Per
il lavoro prestato secondo appositi turni giornalieri pomeridiani o notturni
spetta una maggiorazione dello stipendio orario, non utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza, pari al 20 per cento per i turni
pomeridiani e all'80 per cento per i turni notturni con il limite massimo
rispettivamente di L. 250 e L. 1200 per ogni ora di lavoro.
I turni di notte sono compresi tra le ore 22 e le ore 6;
quelli pomeridiani hanno termine entro le ore 22.
Nessun dipendente può essere comandato ad effettuare più di
10 turni notturni al mese o comunque più di 70 ore mensili comprese tra le
ore 22 e le ore 6.
Art. 29 - Trattamento economico per incarichi di
coordinamento e di dirigenza
Al personale del ruolo professionale cui siano affidati
incarichi di coordinamento è corrisposta, in relazione all'espletamento degli
anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5
per cento dello stipendio spettante.Gli appartenenti al ruolo professionale
cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata
dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica
dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il
diritto alla ripartizione degli orari.
Art.
30 - Altre competenze
Le indennità previste o derivanti da norme di legge in
relazione alla peculiarità o agli specifici rischi di lavoro di determinate
categorie di dipendenti sono corrisposte con le identiche modalità al
personale nelle medesime condizioni soggettive. Saranno ricercate le norme di
legge, valide anche in altri settori lavorativi, che prevedono compensi, da
corrispondere al personale, per situazioni lavorative particolarmente gravose
in zone disagiate lontane da centri abitati, in condizioni di rischio per
l'uso di mezzi di lavoro e materiali (cloro, acido solforico, ecc.), rischi
di volo, per la reperibilità sia notturna che diurna, per compensare gli
interventi urgenti per emergenze non prevedibili.
Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono
effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all'80 per cento
delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed
onorari di avvocato. Tale quota è ripartita tra gli avvocati abilitati al
patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e
procuratori con più di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori
rispettivamente secondo i seguenti coefficienti: 2; 1,5; 1.
Le competenze professionali corrisposte per l'attività
prestata dagli altri appartenenti al ruolo professionale sono ripartite nella
misura del 90 per cento ed in parti uguali fra i dipendenti che svolgono
l'attività professionale in relazione alla quale le competenze stesse sono
state giudizialmente liquidate.
Art. 31 - Trattamento di missione e di trasferimento
Al personale inviato in missione o trasferito d'ufficio
spetta il trattamento previsto dalle allegate norme (allegati 3 e 4).
Art. 32 - Equo indennizzo
Al dipendente che contragga infermità per causa o concausa
di servizio compete un equo indennizzo determinato nelle misure stabilite
dall'unita tabella (allegato 5) qualora abbia subito una menomazione permanente
dell'integrità fisica non inferiore al 15 per cento nonché il rimborso delle
spese di cura, comprese quelle per il ricovero in istituti specializzati e
per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o
istituti assistenziali o assicurativi ai quali l'impiegato abbia diritto a
rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.Si presumono dipendenti
da causa di servizio le malattie, di seguito elencate, contratte dal
personale che, a termini dell'art. 9, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185, è esposto per
ragioni professionali ai pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti,
sempreché le malattie stesse insorgano non oltre il termine di cessazione
dall'esposizione indicata a fianco di ciascuna di esse:
anemia progressiva grave di tipo ipoplasico o aplasico
|
3 anni
|
anemia progressiva leggera di tipo ipoplasico o aplasico
|
1 anno
|
leucopenia con neutropenia
|
1 anno
|
leucosi
|
10 anni
|
stati leucemoidi
|
3 anni
|
sindrome emorragica
|
1 anno
|
blefarite o congiuntivite
|
7 giorni
|
cheratite
|
1 anno
|
cataratta
|
5 anni
|
radio-dermiti croniche
|
10 anni
|
radio-determiti acute
|
60 giorni
|
radio-epiteliti acute delle mucose
|
60 giorni
|
radio-lesioni croniche delle mucose
|
5 anni
|
radio-necrosi ossea
|
5 anni
|
sarcoma osseo
|
15 anni
|
cancro bronco polmonare per inalazione
|
10 anni
|
Art. 33 - Prevenzione contro i rischi
I
dipendenti degli enti sono sottoposti con il loro consenso a speciali
accertamenti ed esami clinici stumentali e di laboratorio per finalità di
medicina sociale e preventiva, di regola ogni cinque anni.
I dipendenti addetti a particolari servizi e attività
professionali che comportino maggiori rischi e pericoli per la loro salute
sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni.
I risultati diagnostici individuali sono comunicati
riservatamente a ciascun dipendente.
I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono
sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle
cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi e appropriati
mezzi di tutela sanitaria del personale.
Art. 34 - Trattamento economico del personale straordinario
Al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, compete il trattamento economico iniziale previsto per il
personale di ruolo della qualifica corrispondente alla posizione giuridica
dei singoli interessati.
Capitolo III
Norme transitorie e finali sullo stato giuridico e sul
trattamento economico
Art. 35 - Attribuzione della qualifica
A decorrere dal 19 ottobre 1973 o dalla successiva data di
immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo è attribuita la qualifica che
corrisponde alla posizione da ciascuno di essi ricoperta secondo le unite
tabelle di equiparazione tra i ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti
e i ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).L'attribuzione della qualifica a norma del precedente
comma è effettuata, sulla base delle suddette tabelle, anche nei confronti
del personale assunto, a seguito di concorsi o formali prove di selezione
ovvero con rapporto d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere
di stabilità, in relazione ad esigenze funzionali stabili degli enti per
l'esercizio di compiti per i quali il regolamento organico degli enti
medesimi, approvato dagli organi di vigilanza, non preveda l'istituzione di
apposito ruolo oppure assunto a contratto dai suddetti enti per specifiche
disposizioni di legge.Le posizioni giuridiche di miglior favore acquisite
successivamente al 19 ottobre 1973 e fino alla data di pubblicazione del
decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano, nei confronti del personale di cui ai
precedenti commi, il conferimento della diversa qualifica eventualmente
spettante in base alle suddette tabelle, a decorrere dalla data della loro
attribuzione.
Art. 36 - Inquadramento del ruolo professionale
L'inquadramento
nel ruolo professionale è riservato:
per la prima qualifica del ruolo, ai dipendenti in possesso
di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni di avvocato o procuratore legale, medico, farmacista,
veterinario, attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo e
geologo;
per la seconda qualifica del ruolo, ai dipendenti in
possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni di geometra, perito agrario, perito industriale, assistente
sanitario, infermiere professionale, ostetrica, vigilatrice d'infanzia,
tecnico di radiologia, nonché di nnassaggiatore o massofisioterapista
equiparato a infermiere professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 686.
L'inquadramento nel suddetto ruolo è in ogni caso
condizionato allo svolgimento di attività strettamente professionali
corrispondenti a quelle cui gli interessati sono abilitati per legge e al
possesso dei seguenti titoli e requisiti:
titolo di studio prescritto per il conseguimento
dell'abilitazione professionale;
diploma di Stato di abilitazione professionale;
iscrizione al rispettivo albo professionale;assunzione di
una personale responsabilità di carattere professionale nello svolgimento
delle funzioni.
Possono altresì essere inquadrati nella prima qualifica i
dipendenti laureati in altre discipline affini che appartengono già ai
preesistenti ruoli tecnici o professionali di categoria direttiva.
Qualora gli ordinamenti degli enti risultino incompatibili
con il disposto dell'art. 15, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo professionale potrà essere
effettuato dopo la revisione degli ordinamenti stessi.
Art. 37 - Decorrenza del trattamento economico
Il trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 2) è attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a
decorrere dal 30 dicembre 1975. La tredicesima mensilità per l'anno 1975
resta acquisita nella misura spettante in base al preesistente ordinamento.
Art. 38 -
Determinazione della classe di stipendio in base alla preesistente posizione
giuridica
Per le qualifiche articolate in classi di stipendio, la
classe spettante alla data del 30 dicembre 1975 è determinata in base alle
unite tabelle di equiparazione tra le preesistenti qualifiche o posizioni
funzionali e i nuovi livelli stipendiali (allegato 7).
L'anzianità
maturata alla predetta data nella posizione corrispondente, in base alle
suindicate tabelle, alla classe attribuita si considera a tutti gli effetti
come anzianità acquisita nella classe stessa. Ai soli fini degli aumenti
biennali di stipendio da attribuire in tale classe, nella suddetta anzianità
è computata anche quella convenzionale fruita agli stessi effetti nella
posizione giuridica di provenienza in applicazione delle disposizioni di
legge relative alle benemerenze belliche e patriottiche.
Le posizioni giuridiche ed economiche acquisite in base al
preesistente ordinamento dal 31 dicembre 1975 fino alla data di pubblicazione
del decreto di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, comportano dalla data del conferimento l'attribuzione
della diversa classe di stipendio eventualmente spettante in base alle citate
tabelle, se tale classe non risulti conferibile con decorrenza anteriore in
base alle nuove norme sulla progressione dello stipendio.
Nei confronti dei dipendenti che alla data di pubblicazione
del suddetto decreto abbiano maturato, in base alle precedenti norme
regolamentari, l'anzianità minima per l'eccesso alla qualifica superiore, la
classe di stipendio immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei
precedenti commi è conferita con effetto dal primo giorno del mese successivo
alla data stessa. Ai dipendenti che maturino la suddetta anzianità per
l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo
avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed
entro un triennio dalla data di cui al primo comma la classe di stipendio
immediatamente superiore è attribuita dal primo giorno del mese successivo a
quello di maturazione dell'anzianità medesima. Sono fatti salvi, se più
favorevoli, gli effetti della progressione economica nei tempi stabiliti dal
nuovo ordinamento.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica
ai dipendenti che tra il 30 dicembre 1975 e la data di pubblicazione del
citato decreto abbiano conseguito promozioni o avanzamenti di stipendio
fruendo di riduzione dei normali tempi di attesa previsti dai preesistenti
regolamenti.
Ai dipendenti che alla data del 30 dicembre 1975 fruivano
di assegno personale derivante da passaggi da uno ad un altro ruolo o da
passaggi di categoria nell'ambito dello stesso ruolo è attribuibile con
effetto dalla suddetta data uno stipendio complessivo non inferiore a quello
spettante ai sensi del primo comma, aumentato dell'importo del predetto
assegno. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
27.
Ai dipendenti con mansioni sanitarie ausiliarie, cui in
base all'unita tabella (allegato 6) è attribuita la qualifica di "operatore
tecnico", sono conferite le classi di stipendio immediatamente superiori
a quelle spettanti in applicazione dei precedenti commi primo, terzo e quarto
con le decorrenze ivi previste e con la conservazione nella classe,
attribuita alla data del 30 dicembre 1975 dell'anzianità maturata nella
posizione giuridica di provenienza. A coloro cui competa già alla suddetta
data la classe massima di stipendio sono attribuiti tre aumenti biennali di
stipendio supplementari.Nei confronti del personale operaio la classe di
stipendio è attribuita, in base all'anzianità di servizio, secondo le norme
di cui al successivo art. 39.
Art. 39 - Determinazione della classe di stipendio in base
all'anzianità complessiva di servizio
La classe di stipendio da conferirsi con effetto dal 30
dicembre 1975 è quella spettante in base all'anzianità di qualifica, secondo
i tempi di progressione di cui all'art. 17, ove essa risulti superiore alla
classe attribuibile ai sensi del precedente art. 38. A tal fine viene presa
in considerazione l'anzianità complessiva di servizio, valutandosi per intero
il servizio prestato nella categoria del preesistente ordinamento
corrispondente alla nuova qualifica secondo la tabella di cui all'allegato 6 e nella misura del 60 per cento quello
prestato nella categoria immediatamente inferiore. Qualora ad una qualifica
del nuovo ordinamento corrispondano più categorie degli ordinamenti
preesistenti, si considera corrispondente alla qualifica stessa la categoria
più elevata.
Le suddette misure percentuali sono ridotte rispettivamente
all'80 per cento e al 40 per cento per il servizio prestato in posizione non
di ruolo, comunque denominato. Per i servizi prestati con orario inferiore a
quello previsto per la generalità del personale tali percentuali sono ridotte
in proporzione al minore orario di lavoro.
Per il personale operaio, il servizio svolto in tale
qualità si valuta per intero se prestato nelle mansioni in base alle quali è
disposta l'attribuzione della nuova qualifica e nella misura del 60 per cento
se prestato nelle mansioni che comportano il conferimento della qualifica
immediatamente inferiore. I pregressi servizi svolti in qualità si salariato
o di operaio dal rimanente personale si considerano, ai fini dei precedenti
commi, prestati nella categoria del personale ausiliario o subalterno.
Il servizio prestato anteriormente al 19 ottobre 1973 dai
dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 35 è computato agli effetti del
presente articolo, secondo le percentuali di cui al precedente comma primo.
L'anzianità eccedente quella richiesta per l'attribuzione
della classe di stipendio a norma del presente articolo si considera come
anzianità maturata nella classe stessa ai fini dell'applicazione dell'art.
17.
Le disposizioni di cui al presente articolo non sono
applicabili per la riliquidazione del trattamento di pensione al personale
cessato dal servizio anteriormente al 30 dicembre 1975, ad eccezione di
quello di cui all'ultimo comma dell'art. 38.
Art. 40 - Norme applicabili ai fini del conferimento della
successiva classe di stipendio
Qualora ai sensi dei precedenti articoli 38 e 39 sia
attribuibile alla data del 30 dicembre 1975 la stessa classe di stipendio,
trova applicazione la norma che comporti il riconoscimento di una maggiore
anzianità nella classe medesima.
Art.
41 - Attribuzione del trattamento economico al personale degli enti privi di
regolamento organico o in particolari posizioni
Ai dipendenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato
degli enti il cui personale non è ordinato in ruoli organici o che risultino
comunque privi di regolamento organico, escluso il personale di cui al
secondo comma del precedente art. 35 è attribuito in via provvisoria, dal 30
dicembre 1975 e fino alla data di approvazione del regolamento organico
previsto dall'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il trattamento economico stabilito per le nuove qualifiche
dei ruoli amministrativo, tecnico o professionale secondo le unite tabelle di
equiparazione (allegato 8) tra le posizioni giuridiche acquisite sulla base di atti
formali degli enti o degli organi di vigilanza ovvero le posizioni funzionali
previste nell'ambito della struttura organizzativa degli enti medesimi e le
funzioni tipiche delle suddette qualifiche risultanti dalla declaratoria
delle mansioni, intendendosi a tal fine comprese nelle funzioni di "collaboratore"
anche quelle dirigenziali. È fatta salva l'attribuzione del trattamento
economico delle qualifiche dirigenziali ai dipendenti che, in base a
disposizioni regolamentari approvate dagli organi di vigilanza, ricoprano
posizioni giuridiche ed economiche equiparate a quelle del personale di ruolo
cui a norma del presente accordo sono conferite qualifiche dirigenziali.
L'attribuzione del trattamento economico delle nuove qualifiche è comunque
subordinata al possesso del titolo di studio prescritto per le qualifiche
stesse o per quella immediatamente inferiore purché, in quest'ultimo caso, le
funzioni della qualifica siano state svolte alla data del 30 dicembre 1975
per almeno tre anni.
La
classe di stipendio spettante è determinata in base alla anzianità complessiva
di servizio valutata nelle misure percentuali previste dal secondo comma
dell'art. 39.
Art. 42 - Trattamento economico del personale non di ruolo
Ai
dipendenti non di ruolo assunti in base ai preesistenti ordinamenti spetta, a
decorrere dal 30 dicembre 1975, il trattamento economico, previsto per il
personale di ruolo con la qualifica corrispondente alla posizione giuridica
ricoperta dagli interessati.
La progressione dello stipendio dei suddetti dipendenti si
articola negli aumenti biennali e nelle prime due classi di stipendio, oltre
l'iniziale, previste per il personale di ruolo, valutandosi l'anzianità di
servizio, ai fini dell'attribuzione delle classi stesse, nella misura dell'80
per cento. Ai fini degli aumenti biennali si applica la disposizione del
quinto comma dell'art. 39.
In caso di inquadramento in ruolo trovano applicazione, nei
confronti dei dipendenti stessi, le disposizioni di cui al precedente art.
27.Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui
al secondo comma dell'art. 35.
Art. 43 - Disposizioni transitorie per l'accesso alla
qualifica di " dirigente " e per i passaggi di qualifica
dirigenziale
Dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino a quella di approvazione dei regolamenti organici di
cui all'art. 25 della stessa legge, la nomina
alla qualifica di "dirigente" e il passaggio alle qualifiche
superiori sono effettuati, secondo le norme previste nei preesistenti
ordinamenti per il conferimento delle qualifiche ad esse corrispondenti in
base alle tabelle di cui all'allegato 6, nel limite dei posti risultanti dalla differenza fra le
dotazioni organiche complessive di ciascuna qualifica ed il numero dei
dipendenti che già rivestono la qualifica da conferire, esclusi quelli che,
in base ai predetti ordinamenti, non ricoprivano posti nell'organico di tali
qualifiche.
Ai
fini dell'applicazione del precedente comma, i posti disponibili per il
conferimento della qualifica di "dirigente" sono riservati ai
dipendenti che per la progressione nella carriera abbiano superato gli esami
previsti dalle preesistenti norme regolamentari, già indetti alla data di
pubblicazione del decreto di cui al primo comma, o che siano stati promossi
alla qualifica di appartenenza, nell'ambito dell'organico predeterminato
della qualifica stessa, a seguito di scrutinio per merito comparativo.
Ai predetti dipendenti, successivamente all'approvazione
dei regolamenti organici e per un triennio dalla data di scadenza del termine
di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è riservata un'aliquota dei posti disponibili nella
qualifica di "dirigente" da conferire con le modalità di cui al
primo comma del presente articolo, pari all'80 per cento per il primo anno e
comunque nella prima attuazione dei regolamenti stessi. Tale aliquota è
ridotta al 60 per cento e al 40 per cento rispettivamente per il secondo ed il
terzo anno.
Gli altri posti vacanti sono conferiti mediante i concorsi
previsti dall'art. 10 del presente accordo, ai quali potranno partecipare
anche i dipendenti di cui al secondo comma.
Ai fini del conferimento delle qualifiche di
"dirigente superiore" e di "dirigente generale", resta
ferma la scrutinabilità del personale che alla data di approvazione dei
regolamenti organici abbia maturato l'anzianità necessaria per la promozione
alle corrispondenti qualifiche del preesistente ordinamento.
Art. 44 - Personale dei ruoli
transitori
Al
personale appartenente a ruoli speciali transitori è attribuita con effetto
dal 19 ottobre 1973 la qualifica spettante ai sensi del precedente art. 35 ai
dipendenti dei ruoli ordinari con posizione giuridica od economica
equiparabile.
A decorrere dal 30 dicembre 1975 al suddetto personale
spetta il trattamento economico secondo le norme del presente accordo.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, al personale cui
sono conferite qualifiche non dirigenziali spetta lo stipendio che, in base
alle tabelle di attribuzione delle classi di stipendio di cui all'allegato 7, compete ai dipendenti dei ruoli ordinari del preesistente
ordinamento ad esso economicamente equiparati.
La determinazione dello stipendio spettante ai dipendenti
dei ruoli speciali ai quali nel precedente ordinamento competeva un
trattamento intermedio fra quelli corrispondenti a due successive qualifiche
dei ruoli ordinari è effettuata:
attribuendo la classe di stipendio spettante, nel nuovo
ordinamento, al personale dei ruoli ordinari della stessa categoria che
apparteneva alla meno elevata delle precedenti due qualifiche;
maggiorando tale importo - mediante attribuzione del
necessario numero di aumenti biennali - di una somma tale che il nuovo
stipendio risulti intermedio fra gli stipendi spettanti nel nuovo
ordinamento, al personale dei ruoli ordinari appartenente alle anzidette due
qualifiche nella stessa proporzione in cui risultava intermedio nel
precedente ordinamento. Tali aumenti biennali sono riassorbiti con le
modalità di cui al secondo comma dell'art. 27.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 il servizio prestato
nei ruoli speciali transitori è valutato secondo la corrispondenza con le
categorie del personale dei ruoli ordinari risultante dai preesistenti
ordinamenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 45 - Assegno temporaneo
Per
il periodo intercorrente tra il 19 ottobre 1973 ed il 29 dicembre 1975 è
corrisposto al personale - a saldo di ogni miglioramento economico per lo
stesso periodo e fatti salvi i conguagli per le nuove misure dell'indennità
integrativa speciale che sostituiscono, ai sensi della legge 31 luglio 1975, n. 364, quelle effettivamente
liquidate dal 19 luglio 1975, nonché i miglioramenti economici spettanti per
lo stesso periodo in applicazione di norme di legge o regolamenti - un
assegno temporaneo mensile corrispondente all'importo di L. 15.000 per ogni
mese di servizio retribuito, da considerare al netto dei soli contributi
previdenziali e assistenziali.
L'assegno anzidetto è utile - nella misura mensile lorda di
L. 15.000 - ai fini del trattamento di quiescenza, nonché, per quanto
concerne il trattamento pensionistico, ai fini dell'applicazione delle norme
che ne prevedano l'adeguamento alle retribuzioni del personale in servizio.
Le competenze di cui ai precedenti commi sono corrisposte
in due quote di uguale importo, la seconda delle quali è erogata nel mese di
gennaio 1977.
Le
somme eventualmente corrisposte a titolo di acconti mensili per i futuri
miglioramenti e di indennità integrativa speciale in data anteriore al 30
dicembre 1975, che non siano state già assoggettate a contribuzione per le
assicurazioni sociali, saranno regolarizzate agli effetti contributivi con
oneri a carico degli enti.
Art. 46 - Conservazione dei trattamenti di miglior favore
Qualora il trattamento economico da attribuirsi ai sensi
dei precedenti articoli 38 e 39, comprensivo delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennità integrativa speciale, dovesse risultare alla data
di entrata in vigore del presente accordo complessivamente inferiore a quello
in precedenza goduto - escludendo dal computo i compensi per prestazioni di
lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di trasferta, le
quote di ripartizione degli onorari professionali e ogni altro emolumento
avente carattere di aleatorietà nonché l'assegno temporaneo di cui al
precedente art. 45 - l'eccedenza è conservata a titolo di assegno personale
riassorbibile con un terzo dei futuri incrementi di stipendio a qualsiasi
titoli spettanti.
Per le materie non disciplinate direttamente dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, o dal
presente accordo, sono conservate dal personale che ne fruisca alla data di
entrata in vigore dell'accordo stesso le posizioni giuridiche acquisite in
applicazione di atti deliberativi approvati, nei casi previsti dalla legge,
dagli organi di vigilanza.
Per
posizioni giuridiche acquisite devono intendersi quelle già in concreto
raggiunte alla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente
accordo, con esclusione delle semplici aspettative di diritti o interessi
conseguibili in forza dei preesistenti ordinamenti.
Art. 47 - Personale in servizio con rapporti a tempo
determinato più volte rinnovati o ad orario ridotto
Il personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 con
rapporto d'impiego a termine, prorogato per più di una volta o per un tempo
superiore alla durata del rapporto iniziale, è mantenuto in servizio a tempo
indeterminato. La posizione dei singoli interessati sarà definita in
conformità all'art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Alla stessa stregua sarà definita la posizione dei
dipendenti vincolati con rapporto d'impiego ad orario ridotto, con
possibilità di opzione ai fini del mantenimento in servizio a 40 ore
settimanali di lavoro, compatibilmente con le esigenze funzionali degli enti
interessati.
Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è
ridotto in proporzione al minore orario di servizio. Le quote di aggiunta di
famiglia e l'indennità integrativa speciale sono corrisposte in misura
intera, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge.
Per il rapporto ad orario ridotto si applicano le norme in
materia di stato giuridico del personale ad orario pieno, salvi gli istituti
per i quali siano previste disposizioni incompatibili con la peculiarità del
rapporto d'impiego, che saranno disciplinate con apposito regolamento.
Art. 48 - Regolamenti organici
Al fine di pervenire ad una effettiva uniformazione degli
ordinamenti del personale, gli enti, nell'emanare o modificare i regolamenti
organici ai sensi dell'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70, devono attenersi ai principi informativi di cui all'allegato 9.
Art. 49 - Norme di rinvio
I problemi che dovessero insorgere per l'inquadramento nel
ruolo tecnico, nel ruolo professionale e nel ruolo unico
tecnico-professionale nei confronti di particolari categorie di personale
saranno definiti da ciascun ente in conformità alle conclusioni di apposita
commissione unica nazionale con la partecipazione di rappresentanti dell'ente
interessato, dei Ministeri vigilanti e delle Confederazioni sindacali di cui
all'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70. In sede di approvazione del presente accordo sarà
provveduto a disciplinare la nomina e il funzionamento della commissione
medesima.
Le norme di attuazione dell'art. 17 della L. 20 marzo 1975, n. 70 in materia di anticipata attribuzione delle classi di
stipendio saranno stabilite con il successivo accordo sindacale.
Le modalità per la copertura dei posti che risulteranno
disponibili a seguito della determinazione delle nuove dotazioni organiche in
conformità all'art. 14 del presente accordo saranno stabilite con la
deliberazione da adottare a norma dell'art. 25 della citata legge n. 70. L'accantonamento dei posti nelle qualifiche dei singoli
ruoli, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà
effettuato, per i dirigenti, nelle qualifiche di "collaboratore" e
"collaboratore tecnico", in proporzione alle rispettive dotazioni
tecniche organiche.
Per
i benefici di natura assistenziale in favore dei dipendenti in servizio o in
quiescenza e dei loro congiunti, la materia resta disciplinata in conformità
ai criteri in vigore presso singoli enti, in attesa di pervenire a criteri
uniformi con apposite norme da adottarsi da parte degli enti medesimi,
d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria e sulla base dei
migliori trattamenti in atto, entro il periodo di validità del presente
accordo.
Art. 50 - Norme di attuazione
Le misure del trattamento di missione e di trasferimento,
dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonché i limiti
previsti dall'art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art.
8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla
data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il
quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per
l'attuazione.
Art. 51 - Rapporti di lavoro esclusi
dalla disciplina dell'accordo
Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai
dipendenti con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto
privato e instaurato per lo svolgimento di attività privatistiche dell'ente o
per servizi di istituto del tutto peculiari che non consentano di ricondurre
la disciplina a quella del rapporto di pubblico impiego di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Capitolo IV
Disposizioni relative alla commissione del personale e alla
commissione di disciplina
Art. 52 - Commissione del personale
La
commissione del personale è così composta:
dal presidente dell'ente, con funzioni di presidente;
dal direttore generale dell'ente;
da
quattro dipendenti di livello dirigenziale più elevato, compreso il dirigente
dei servizi del personale, nominati dal presidente dell'ente;
da cinque dipendenti eletti dal personale con rapporto
d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle
elezioni;
dal segretario, nominato dal direttore generale.
Per ciascun membro e per il segretario è previsto un
supplente.
Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge
e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superano comunque le
200 unità, può prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta
composizione della commissione.
Gli
altri enti, se classificati, nella 4ª e nella 6ª categoria di cui alla
tabella allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, possono comunque prevedere una diversa composizione
della commissione stessa, fermo restando il numero dei membri.
L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a
scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti.
Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro
quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5 per cento
dei dipendenti aventi diritto al voto.
Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni
sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.
La durata in carica della commissione è fissata in 4 anni.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di
almeno due terzi dei membri della commissione. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 53 - Commissione di disciplina
La commissione di disciplina è così composta:
dal direttore generale dell'ente, con funzioni di
presidente;
da cinque dipendenti di livello dirigenziale più elevato,
nominati dal presidente dell'ente;
da cinque dipendenti eletti dal personale con ralporto
d'impiego a tempo indeterminato in servizio alla data di indizione delle
elezioni;
dal segretario, nominato dal direttore generale.
Per ciascun membro della commissione e per il segretario è
previsto un supplente.
Per gli enti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, per gli enti federati per legge
e per quelli le cui dotazioni organiche di personale non superino comunque le
200 unità, può prevedersi, caso per caso, una diversa e più ristretta
composizione della commissione. Gli altri enti, se classificati nella 4ª e
nella 6ª categoria di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, possono
comunque prevedere una diversa composizione della commissione stessa, fermo
restando il numero dei membri.
L'elezione dei rappresentanti del personale è effettuata a
scrutinio di lista con il sistema proporzionale e utilizzazione dei resti.
Alla lista che consegua i due terzi dei voti validi sono attribuiti i quattro
quinti dei posti. Sono ammesse le liste sottoscritte da almeno il 5 per cento
dei dipendenti aventi diritto al voto.
Le norme di procedura per lo svolgimento delle elezioni
sono stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.
La durata della commissione è fissata in 4 anni.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di
tutti i membri (titolari o supplenti). Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti.
Il componente della commissione che, senza motivo
giustificato, non intervenga alle riunioni per più di tre volte, è dichiarato
decaduto dalla nomina e sarà sostituito secondo le norme previste in via
generale nel presente articolo per la nomina dei membri della commissione
stessa.
Capitolo
V
Disposizioni
in materia di libertà di opinione e di diritti sindacali
Art. 54 - Norme applicabili
Ai
dipendenti degli enti pubblici destinatari del presente accordo si applicano,
in quanto estensibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 10 e 11 ai titoli II e III e gli articoli 28, 29, 30 e 31, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 con gli adattamenti e le
integrazioni previste dagli articoli che seguono.
Art.
55 - Unità produttive
Le
specifiche unità nel cui ambito possono essere costituite rappresentanze
sindacali aziendali saranno determinate dai singoli enti, d'intesa con le
organizzazioni sindacali di categoria, in sede di attuazione dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 56 - Dirigenti sindacali
Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi
direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni
alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Lo statuto delle organizzazioni sindacali i nomi dei
dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere
tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarità dei
diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo.
I dirigenti sindacali di cui al primo comma:
a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica
stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro
funzioni, dal lavoro d'ufficio;
b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti
i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla
qualifica rivestita;
c) non possono essere trasferiti dall'unità funzionale di
appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di
categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente
livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del
mandato.
Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono
essere adeguatamente motivati.
Art.
57 - Congedi e permessi
I
dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle
organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo
sindacale per l'intera durata del mandato.
Il numero dei dipendenti da collocare in congedo per
ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo è così
fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70:
1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi
sindacali nazionali;
2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o
frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo
degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della regione;
3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o
frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo
degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unità produttive della provincia.
Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza
sindacale sono concessi, per ciascuna unità funzionale, permessi orari nei
limiti complessivi appresso indicati:
fino a 40 dipendenti
|
1 ora settimanale
|
da 41 a 80 dipendenti
|
2 ore settimanali
|
da 81 a 150 dipendenti
|
3 ore settimanali
|
da 151 a 300 dipendenti
|
8 ore settimanali
|
da 301 a 500 dipendenti
|
12 ore settimanali
|
da 501 a 800 dipendenti
|
16 ore settimanali
|
da 801 a 1000 dipendenti
|
24 ore settimanali
|
da 1001 a 1200 dipendenti
|
27 ore settimanali
|
da 1201 a 1400 dipendenti
|
30 ore settimanali
|
da 1401 a 1600 dipendenti
|
33 ore settimanali
|
da 1601 a 1800 dipendenti
|
36 ore settimanali
|
da 1801 a 2000 dipendenti
|
40 ore settimanali
|
da 2001 a 2500 dipendenti
|
45 ore settimanali
|
da 2501 a 3000 dipendenti
|
50 ore settimanali
|
da 3001 a 3500 dipendenti
|
55 ore settimanali
|
da 3501 a 4000 dipendenti
|
60 ore settimanali
|
oltre 4000 dipendenti
|
70 ore settimanali
|
I
dirigenti che hanno facoltà di fruire dei permessi di cui al precedente comma
non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per
ciascuna unità funzionale, con arrotondamento all'unità dell'eventuale
frazione. Per le unità funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il
numero massimo dei suddetti dirigenti è pari al numero delle ore settimanali
spettanti.
I permessi orari sono altresì concessi ai dirigenti degli
organi di coordinamento (sindacati nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella misura del 50 per cento dei limiti di cui al terzo
comma, per gli enti con non più di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i
permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono
stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento.
Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o
designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi
di interesse sindacale sono concessi altresì, per ciascuna rappresentanza
sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente,
non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno.
Le organizzazioni sindacali devono comunicare
all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonché i periodi in cui
i permessi sono fruiti.
Art.
58 – Assemblee
I dipendenti hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei
locali concordati con l'amministrazione, fuori dell'ora rio di lavoro nonché,
nei limiti di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla
normale retribuzione. La rilevazione delle ore di assenza dal servizio per
partecipare alle assemblee sarà annotata sui fogli di presenza.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente
dalle rappresentanze sindacali dell'ente con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni preventivamente comunicate all'amministrazione.
Alle assemblee possono partecipare dirigenti delle
federazioni e delle confederazioni sindacali dei lavoratori che non siano
dipendenti dell'ente.
Le
modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il
funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali
dell'ente devono essere concordate tra le organizzazioni sindacali aziendali
e l'amministrazione.
Art.
59 - Contributi sindacali
I contributi sindacali, nella misura e con le modalità
stabilite da ciascuna federazione nazionale di categoria, sono trattenuti a
cura degli enti e da questi versati alla federazione designata dal lavoratore
con propria delega.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio e fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata
conferita. La delega stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno,
qualora non sia revocata mediante richiesta scritta da inviarsi entro il 31
ottobre sia all'organizzazione sindacale competente sia all'ente di
appartenenza.
Capitolo
VI
Disposizioni particolari per il personale degli enti di
ricerca scientifica e di sperimentazione
Art. 60 – Ruoli
Il
personale degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione è inquadrato
in due ruoli:
a) ruolo amministrativo;
b) ruolo tecnico-professionale di cui all'art.38 della legge 20 marzo 1975, n.70.
Appartengono
al ruolo amministrativo, ai sensi dell'art 15, comma secondo, della suddetta
legge, i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai servizi
organizzativi, patrimoniali e contabili".
Appartengono al ruolo tecnico-professionale:
i dipendenti "che esplicano funzioni inerenti ai
servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e
meccanografica, di operatore tecnico e di operaio", ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70;
i dipendenti che svolgono le attività previste dall'ultimo
comma dell'art. 15 della citata legge n. 70;
i ricercatori dei suddetti enti, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, della stessa
legge.
Art.
61 – Qualifiche
Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche
previste dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, le cui mansioni sono stabilite
nell'unita declaratoria (allegato 1).
Il ruolo tecnico-professionale si articola nelle qualifiche
di "collaboratore tecnico-professionale", "assistente
tecnico-professionale", "operatore tecnico-professionale" e
"agente tecnico-professionale", le cui mansioni sono stabilite
nell'unita declaratoria (allegato 10).
Per l'accesso alle qualifiche del ruolo
tecnico-professionalè si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma quarto, della legge n. 70.
Art. 62 - Requisiti per l'assunzione alla qualifica di
collaboratore tecnico-professionale
Per
le assunzioni alla qualifica di "collaboratore
tecnico-professionale", i regolamenti organici devono prevedere, oltre
ai requisiti generali, anche quello dell'anzianità di laurea non inferiore a
due anni, congiunta a documentata esperienza nel campo tecnico professionale
inerente all'attività di ricerca prevista per i posti da ricoprire.
La partecipazione con profitto ai corsi di formazione
professionale propedeutici ai concorsi di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 equivale al requisito di esperienza di cui al precedente
comma.
I
dipendenti appartenenti alla qualifica più elevata del ruolo
tecnico-professionale, definito ai sensi dell'art 38 della legge n. 70, possono essere incaricati
dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ad
esercitare funzioni di dirigenza tutte le volte che, per particolari uffici,
sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.
Ai dipendenti delle due più elevate qualifiche del ruolo
tecnico-professionale possono essere attribuiti incarichi di coordinamento,
in conformità a quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 8.
Art. 64 - Congedi per motivi di studio
o di ricerca scientifica
Al personale appartenente al ruolo tecnico-professionale
possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica
presso gli istituti o laboratori esteri, secondo le norme previste per gli
assistenti ordinari universitari.
Art. 65 - Consultazione del personale
I
componenti della commissione di cui all'art. 39 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sono eletti
dal personale appartenente al ruolo tecnico-professionale fra i dipendenti
che rivestono la qualifica di "collaboratore tecnico-professionale"
o di "assistente tecnico-professionale".
Il numero dei componenti della commissione e le modalità
per l'elezione degli stessi sono determinati dal regolamento organico, in
rapporto alle peculiari caratteristiche di ciascun ente.
Non
possono far parte della commissione i dipendenti membri del consiglio di
amministrazione o degli altri organi deliberanti degli enti, della
commissione del personale e della commissione di disciplina.
Art. 66 - Trattamento economico del personale del ruolo
tecnico-professionale
Il trattamento economico del personale appartenente al
ruolo tecnico-professionale, ivi compresa la determinazione delle classi di
stipendio e gli aumenti biennali, è, per le qualifiche di "collaboratore
tecnico-professionale" e di "assistente tecnico-professionale"
quello previsto dal presente accordo rispettivamente per la prima e la
seconda qualifica del ruolo professionale e, per le qualifiche di
"operatore" e di "agente", quello previsto per le
corrispondenti qulifiche del ruolo tecnico.Ai dipendenti cui siano conferiti
incarichi di coordinamento o di dirigenza si applicano le disposizioni di cui
al precedente art. 29.
Art. 67 - Personale comandato
I
provvedimenti di comando previsti dall'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sono
disposti dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del
personale, anche per motivi di qualificazione o diversificazione scientifica,
previo consenso del dipendente e senza pregiudizio della professionalità
acquisita.
Al personale comandato, oltre al normale trattamento
economico, compete - se ne ricorrono i presupposti - il trattamento di
missione di cul alle annesse norme (allegato 3) quando la durata del comando non superi un anno, ovvero
il trattamento di trasferimento di cui alle unite norme (allegato 4) quando la durata del comando superi un anno.
Art. 68 - Competenze e onorari
Ai dipendenti del ruolo tecnico-professionale si applicano
le disposizioni di cui all'art. 30, per quanto concerne la ripartizione delle
competenze e degli onorari previsti dall'art. 26, comma quarto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 69 – Brevetti
I
diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta dal dipendente
nell'esecuzione del rapporto d'impiego, sempre che l'attività inventiva sia
prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita,
appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di essere
riconosciuto l'autore.
All'inventore
spetta altresì un equo premio da determinarsi in relazione all'importanza
dell'invenzione stessa, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione
industriale.
I regolamenti organici degli enti devono stabilire
specifiche norme per la determinazione dell'equo premio e le modalità di
corresponsione dello stesso.
Per quanto non contemplato nella presente norma, si
applicano le disposizioni previste dal regio decreto 23 giugno 1939, n. 1127, e successive norme aggiuntive e modificatrici.
Art. 70 - Personale a contratto
Il
contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell'art. 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70
è determinato dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del
personale, nei limiti del 5 per cento della dotazione organica complessiva di
ciascun ente.
Al personale di cui al precedente comma si applicano, in
quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative
allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo
tecnico-professionale.
Il trattamento economico del personale a contratto è
stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del
personale, ed è equiparato, secondo la qualificazione professionale del
personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il
trattamento economico delle due più elevate qualifiche del ruolo
tecnico-professionale.
Art. 71 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali
I regolamenti organici degli enti inclusi nella categoria
della ricerca scientifica devono stabilire, in conformità alle leggi vigenti,
specifiche norme per la protezione sanitaria del personale, la sicurezza sul
lavoro e contro la nocività dei vari tipi di attività nonché norme per
l'addestramento e l'informazione del personale in materia.Per il personale
esposto ai rischi da radiazioni ionizzanti devono essere istituiti, nei modi
e nelle forme determinati nei regolamenti degli enti suddetti, appositi
libretti personali, di cui i diretti interessati possono prendere in
qualsiasi momento visione, contenenti una sistematica registrazione dei dati
sanitari ed ambientali concernenti l'attività lavorativa.I regolamenti stessi
devono prevedere misure per assicurare l'applicazione delle suddette norme
presso tutte le sedi di lavoro dei dipendenti esposti ai citati rischi.
Capitolo
VII
Termine di efficacia
dell'accordo
Art. 72
Il presente accordo scade al termine del triennio
decorrente dal 30 dicembre 1975.
Allegato 1
DECLARATORIA DELLE MANSIONI
Ruolo amministrativo
Ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano
funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili".
Nell'ambito dell'amministrazione attiva dell'ente, gli interessati
collaborano ai fini della formazione della volontà dei competenti soggetti di
potestà pubblica attraverso l'emanazione di provvedimenti rivolti
all'attuazione dei fini istituzionali, nonché - nei limiti previsti - alla
manifestazione della volontà così espressa.
Nell'ambito delle qualifiche uniche funzionali previste
dalla legge, i dipendenti che vi sono inquadrati svolgono i compiti previsti
dall'ordinamento dell'ente, sulla base dei seguenti principi generali.
Qualifica di " commesso ".
Disimpegna mansioni che non richiedono una particolare
preparazione tecnico-pratica; esegue commissioni e provvede alla distribuzione,
allo smistamento e al trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti
vari d'ufficio; provvede al prelievo e all'inoltro della corrispondenza; è
preposto, salvo diversa organizzazione degli enti, all'apertura e alla
chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti;
regola il servizio, anche telefonico, di anticamera, nonché
l'accesso del pubblico negli uffici; cura l'ordine e la conservazione dei
locali e delle suppellettili di ufficio; disimpegna mansioni di manovra
elementare di macchine e apparecchiature.
Qualifica di " archivista dattilografo ".
Disimpegna mansioni esecutive che per loro natura non
comportano particolari valutazioni di merito; provvede alla classificazione,
alla archiviazione e al protocollo di atti, anche impiegando metodi di lavoro
prestabiliti; disimpegna mansioni di stenografia e di dattilografia; compila
documenti, secondo le istruzioni dei superiori o applicando schemi
predeterminati; disimpegna compiti di collaborazione semplice di natura
contabile, anche con l'ausilio delle relative macchine; esegue il lavoro di
sportello per la ricezione, la prima verifica e la distribuzione dei
documenti presentati e fornisce i relativi chiarimenti.
Qualifica di " assistente ".
Svolge, anche a livello di sportello ed eventualmente
mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici (che
non richiedano elaborazione autonoma) nonché di altre macchine, mansioni
tecnico-amministrativo-contabili che presuppongano un'applicazione
concettuale e una valutazione di merito dei casi concreti; disimpegna
mansioni di segreteria e di collaborazione rispetto all'attività istruttoria,
di programmazione e di studio, nonché di vigilanza ispettiva; può
sovraintendere, nell'ambito delle direttive ricevute, ad attività del settore
cui è assegnato.
Qualifica di " collaboratore ".
Svolge mansioni comportanti una autonoma elaborazione di
atti preliminari, istruttori ed esecutivi dei provvedimenti
dell'amministrazione nell'ambito delle direttive ricevute anche avvalendosi
dell'opera di personale appartenente alle qualifiche inferiori; disimpegna,
in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio e di
programmazione nonché compiti ispettivi di particolare rilievo; sovraintende
all'attività dei dipendenti del settore cui sia eventualmente preposto.
Ruolo tecnico
Ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge n. 70, appartengono a tale ruolo "i dipendenti che esplicano
funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale,
meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e di operaio". I
dipendenti del ruolo tecnico contribuiscono, nell'ambito della organizzazione
dell'ente, a fornire gli elementi di giudizio ai competenti organi
dell'amministrazione applicando esclusivamente principi e metodi propri di
scienze, arti o discipline tecniche. Saranno comunque inquadrati nel ruolo
tecnico coloro che svolgono compiti di natura tecnico-professionale e che non
abbiano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale. Sarà altresì
inquadrato nel ruolo tecnico il personale appartenente ai ruoli delle
comunità (educative, convitti, case di riposo, centri di rieducazione, ecc.)
di proprietà degli enti, non addetto a compiti amministrativi e non
rientranti nei profili del ruolo professionale.
Qualifica di " agente tecnico ".
Svolge attività che richiedono una normale capacità nella
qualificazione professionale di mestiere anche con l'uso di macchine che
richiedano manovra elementare; è addetto alla conduzione di veicoli be/o alla
piccola manutenzione degli stessi.
Profili esemplificativi: autista; operaio comune o
generico; operaio qualificato, quando tale denominazione è riferita nel
preesistente ordinamento a personale che svolge mansioni che presuppongono
una qualificazione professionale tecnica di grado inferiore.
Qualifica di " operatore tecnico ".
Svolge mansioni che richiedono una specifica capacità nella
qualificazione professionale di mestiere ovvero di meccanografia; è addetto
alla conduzione, all'esercizio ed all'impiego di macchine la cui
utilizzazione non presupponga dirette valutazioni di merito nei casi
concreti.
Profili esemplificativi: operaio qualificato che non
rientri nei profili esemplificativi dell'agente tecnico; operaio
specializzato; centralinista telefonico; addetto alla preparazione dei
supporti meccanografici di "input"; addetto al governo delle unità
periferiche annesse e connesse agli elaboratori elettronici;
disegnatore-lucidista; addetto alla operazione e alla piccola manutenzione di
impianti; tecnografo; infermiere generico.
Qualifica di " assistente tecnico ".
Svolge mansioni tecniche specializzate che presuppongono,
oltre a un'applicazione concettuale, una valutazione di merito dei casi
concreti; addetto al governo del sistema e delle procedure di elaborazione
meccanografica dei dati; può sovraintendere, nell'ambito delle direttive
ricevute, ad attività del settore cui è assegnato.
Profili esemplificativi: stenografo-resocontista, in
possesso del prescritto titolo di studio, addetto a compiti di rielaborazione
e sintesi concettuale dei testi stenografati; operatore addetto alla
"consolle" degli elaboratori elettronici e/o ad apparecchi
terminali meccanografici che richiedono elaborazioni autonome; operatore
addetto al funzionamento di impianti; disegnatore-progettista; assistente
sociale con regolare diploma professionale; interprete da e in lingue
straniere; istitutoreassistente regolarmente diplomato; programmatore di
centro elettronico.
Qualifica di " collaboratore tecnico ".
Svolge mansioni comportanti autonoma elaborazione di
tecniche e analisi di procedura, studio, progettazione, nonché vigilanza e
controllo di procedimenti tecnici anche avvalendosi dell'opera di personale
appartenente alle qualifiche inferiori; disimpegna, in collaborazione con i
funzionari dirigenti, compiti di studio e di programmazione; sovraintende
all'attività dei dipendenti del settore cui sia eventualmente
preposto.Profili esemplificativi: analista di centro elettronico; docente in
psicologia o in altre discipline universitarie.
Ruolo professionale
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge n. 70 "appartengono al ruolo professionale i dipendenti i
quali nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti
istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una
personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro
mansioni devono essere iscritti in albi professionali".
L'appartenente al ruolo professionale - in quanto tale
provvisto degli anzidetti requisiti previsti dalla legge e inserito
organicamente nella struttura operativa dell'ente - esercita in tale contesto
mansioni proprie della sua professione con piena autonomia nell'esercizio
della stessa, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto
di pubblico impiego.
Dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale
conferitogli, il dipendente appartenente al ruolo professionale risponde
direttamente al legale rappresentante dell'ente.
Dirigenza
Il dirigente sovraintende all'unità organica ed ha la
responsibilità degli atti relativi.
In particolare attende ai seguenti compiti: direzione di
una struttura organizzativa, governo del personale addetto, potestà decisoria
in ordine alle materie trattate nella sfera di competenza con l'assunzione
delle relative responsabilità; studi e ricerche; consulenza, progettazione e
programmazione; emanazione di direttive e di istruzioni di carattere generale
o particolare nella esplicazione dell'attività istituzionale; disposizioni
per l'applicazione di leggi e regolamenti; coordinamento, vigilanza e controllo
al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'efficienza, la
produttività, la economicità e la rispondenza al pubblico interesse
dell'attività degli uffici dell'ente; assicurare l'unità di indirizzo per la
realizzazione dei programmi operativi dell'ente, programmando e coordinando
l'attività dei vari settori anche ai fini della più razionale utilizzazione
delle energie; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati
interni o esterni; rappresentanza, nei casi previsti, dell'amministrazione.
Per "unità organica" - di cui all'art. 18, comma primo, della legge n. 70 - deve intendersi sia una struttura complessa rivolta,
secondo gli specifici ordinamenti dell'ente, alla realizzazione di
determinati fini istituzionali sia una struttura semplice per la
concretizzazione di studi e ricerche, di programmazione, di progettazione, di
rappresentanza e di consulenza, o di attività ispettiva, di controllo, di
coordinamento e di indirizzo sul funzionamento delle entità operative
dell'ente.
Allegato 2
STIPENDI ANNUI LORDI
Vedi, ora, l'allegato 2 al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
Allegato 3
TRATTAMENTO DI MISSIONE
Al
personale inviato in missione in località distante almeno trenta chilometri
dal centro abitato sede dell'ufficio - intendendosi per centro abitato anche
la zona periferica - spetta un'indennità di trasferta nella misura di seguito
indicata per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di
assenza dalla sede:
dirigenti e prima qualifica professionale
|
L. 16.000
|
collaboratore amministrativo e tecnico assistente
amministrativo e tecnico e seconda qualifica professionale
|
L. 13.000
|
archivista dattilografo e operatore tecnico commesso e
agente tecnico
|
L. 10.000
|
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30
chilometri le indennità di trasferta di cui al primo comma sono ridotte di un
terzo.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità
di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per
ogni ora di missione.
L'indennità di trasferta non compete per le missioni
compiute:
a) in località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio
in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari mezzi di linea
ovvero raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di servizio;
b) nella località di abituale dimora;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona, quando la
missione sia svolta come normale servizio di istituto dal personale di
vigilanza o di custodia.
L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà
e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di
alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.
Al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo di
seconda categoria o, per i dirigenti e i funzionari della prima qualifica del
ruolo professionale nonché per gli altri dipendenti eventualmente al loro
seguito, di prima categoria. In tal caso l'indennità di trasferta è ridotta di
un terzo.
Al dipendente in missione compete il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o su piroscafi per la
classe di diritto stabilita come segue: seconda classe per il personale
appartenente alle qualifiche di commesso e agente tecnico e prima classe per
tutto il rimanente personale.
Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi spetta altresì il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in
compartimento singolo dal personale dirigente e della prima qualifica del
ruolo professionale, di un posto letto in compartimento doppio dal personale
appartenente alle qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli
amministrativo e tecnico e alla seconda qualifica del ruolo professionale.
Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso della spesa
sostenuta per l'uso di una cuccetta.
È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di
lusso.
Il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi spetta per
quelli effettuati con altri servizi pubblici o in aereo.
In tale ultimo caso è dovuto anche il rimborso delle spese
di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimale ragguagliato allo
stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte
o di invalidità permanente.
Qualora non sia esibita la documentazione relativa alle
spese di viaggio, il rimborso delle spese stesse è commisurato al costo del
viaggio nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con esclusione
dell'aereo.Al personale inviato in missione è consentito anche l'uso del
proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità di L. 60 al
chilometro quale rimborso delle spese di viaggio.
Per le missioni all'estero - ferma restando la facoltà di
cui al sesto comma - l'indennità di trasferta compete nelle misure previste
dal primo comma o, se più favorevoli, in quelle vigenti per il personale
civile dello Stato secondo la seguente ripartizione:
gruppo 3: dirigente generale;
gruppo 4: altri dirigenti e prima qualifica del ruolo
professionale;
gruppo 5: collaboratore e collaboratore tecnico;
gruppo 6: assistente, assistente tecnico e seconda
qualifica professionale;
gruppo 7: archivista dattilografo e operatore tecnico;
gruppo 8: commesso e agente tecnico.
Al personale in servizio presso uffici all'estero, per le
missioni svolte nel Paese ove ha sede l'ufficio od in altro Paese estero,
compete l'indennità di trasferta prevista per il personale del Ministero
degli affari esteri.
Le indennità connesse alla missione sono adeguate alle
variazioni percentuali dell'indice del costo della vita preso a base per la
determinazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del
commercio relativa al trimestre in corso alla data di approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri del presente accordo.
Allegato 4
TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO
Al
dipendente trasferito d'ufficio in altro comune è dovuto il trattamento di
viaggio e, per la durata di questo, il trattamento di missione.
Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica
rivestita dal dipendente, compete anche per ciascuna persona della famiglia
del dipendente stesso con esso convivente.Al dipendente trasferito spetta
inoltre il rimborso delle spese sostenute per la spedizione dei mobili e
delle masserizie per non oltre 40 quintali complessivi. Qualora il trasporto
sia effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia o dal piroscafo, le spese per
il trasporto dei mobili e delle masserizie sono rimborsate con una indennità
chilometrica di L. 60 al quintale.
Le spese per l'imballaggio, la presa e resa a domicilio e
per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie
sono rimborsate nella misura di L. 5.000 al quintale.
Al personale trasferito spetta, per un minimo di 3 mesi ed
un massimo di 6 mesi (prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata
residenza) in relazione alle condizioni di effettivo disagio connesse al
trasferimento, un'indennità di prima sistemazione nelle misure di seguito
indicate:
dirigente e prima qualifica professionale: per il primo
mese L. 500.000; per i mesi successivi L. 350.000;
collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e
tecnico e seconda qualifica professionale: per il primo mese L. 400.000; per
i mesi successivi L. 300.000;
rimanenti qualifiche: per il primo mese L. 300.000; per i
mesi successivi L. 250.000.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di
servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima
sistemazione di cui al precedente comma salva la corresponsione dell'altra
metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un
triennio dalla data di decorrenza del provedimento di trasferimento.
Per le indennità connesse al trasferimento si applica
l'ultimo comma delle norme di cui all'allegato 3 dell'accordo.
Al personale trasferito presso uffici all'estero compete il
trattamento di trasferimento e quello di sede previsto per il personale del
Ministero degli affari esteri.
Allegato 5
EQUO INDENNIZZO
Vedi, ora, l'allegato 4 al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509
Allegato 6
Tabella di equiparazione tra ruoli
e categorie dei preesistenti ruoli e qualifiche e qualifiche del nuovo
ordinamento
... omissis ...
Allegato 7
Tabella di equiparazione tra le
preesistenti qualifiche o posizioni funzionali e i nuovi livelli stipendiali
... omissis ...
Allegato 8
TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE
PREESISTENTI POSIZIONI GIURIDICHE O FUNZIONALI DEL PERSONALE APPARTENENTE AD
ENTI PRIVI DI REGOLAMENTO ORGANICO E LE NUOVE QUALIFICHE
... omissis ...
Allegato 9
pRINCIPI INFORMATORI DEI
REGOLAMENTI ORGANICI DA EMANARE DAGLI ENTI ENTRO IL TERMINE DI 6 MESI DALLA
DATA DI APPROVAZIONE DELL'ACCORDO SINDACALE
... omissis ...
Allegato 10
DECLARATORIA DELLE MANSIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL
RUOL TECNICO-PROFESSIONALE
... omissis ...
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