D.P.R.
23-08-1988, n. 399
Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
del comparto scuola.
(G.U. 10-09-1988, n. 213, Supplemento ordinario)
Preambolo
Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Art. 2 - Classificazione del personale
Art. 3 - Trattamento economico
Art. 4 - Inquadramento economico. Passaggi di
qualifica funzionale
Art. 5 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 6 - Indennità di funzione per il personale
ispettivo e direttivo
Art. 7 - Indennità di funzione docente
Art. 8 - Indennità di funzione per il personale
amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 9 - Effetti delle indennità di funzione
Art. 10 - Indennità di istituto
Art. 11 - Indennità aggiuntiva per la funzione
docente
Art. 12 - Indennità di funzione per il personale
supplente
Art. 13 - Lavoro straordinario
Art. 14 - Orario di servizio
Art. 15 - Orario di servizio a tempo parziale
Art. 16 - Funzionamento degli organi collegiali
Art. 17 - Organici del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario
Art. 18 - Mobilità del personale della scuola
Art. 19 - Mobilità professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 20 - Mobilità territoriale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario
Art. 21 - Mobilità per incompatibilità
Art. 22 - Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti
dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni
Art. 23 - Negoziazione decentrata
Art. 24 - Santo Patrono
Art. 25 - Congedo ordinario
Art. 26 - Aggiornamento e formazione in servizio del
personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario
Art. 27 - Libretto personale
Art. 28 - Attribuzione di classi stipendiali per
particolari meriti
Art. 29 - Assemblee
Art. 30 - Norme di rinvio
Art. 31 - Copertura finanziaria
Tabella A
Tabella B
Allegato 1
Premessa
Art. 1 - (Diritto di sciopero)
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Art. 3 - (Titolarità)
Art. 4 - (Modalità di effettuazione
dello sciopero)
Art. 5 - (Garanzie per l'utenza)
Art. 6 - (Sospensione ed esclusione
degli scioperi)
Art. 7 - (Sanzioni)
Art. 8 - (Termini di validità)
Allegato 2
Premessa
Art. 1 - (Diritto di sciopero)
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Art. 3 - (Titolarità)
Art. 4 - (Modalità di effettuazione
dello sciopero)
Art. 5 - (Garanzie per l'utenza)
Art. 6 - (Sospensione ed esclusione
degli scioperi)
Art. 7 - (Sanzioni)
Art. 8 - (Termini di validità)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Vista la legge 11 luglio
1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo
1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13
aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 78,
atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino,
Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione
pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la
funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai
sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93,
e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei
comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;
Vista la legge 11 marzo
1988, n. 67,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute
inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali
dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è
stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il
personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la
delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le
confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CISAS,
USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CISL-Scuola,
CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e
CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni
sindacali SNIA ed UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15
giugno 1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio
1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e
CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le
seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CILDI in
data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7
luglio 1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONSAL in data 27 luglio 1988 e la
C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del
Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1 - Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano al personale di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, se si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31
dicembre 1990.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e
quelli economici dal 1° luglio 1988.
Art. 2 - Classificazione del personale
1. Il personale di cui all'art. 1 è individuato, ai fini del
presente decreto, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree funzionali:
a) area dei servizi
ausiliari, tecnici ed amministrativi;
b) area della
funzione docente;
c) area della funzione
direttiva ed ispettiva.
Art. 3 - Trattamento economico
1. Al personale di cui all'art. 1 competono, nelle misure e
con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto
indicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988:
L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni
di anzianita' giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988:
L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi,
infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988:
L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi,
infermieri e cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988:
L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000 c) coordinatori
amministrativi:
dal 1° luglio 1988:
L. 9.104.000 dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000 dal 1° maggio 1990: L.
11.136.000.
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai
profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna
posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali
nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola
elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio
1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio
1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio
1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei
convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei
licei artistici:
dal 1° luglio
1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio
1989: L. 11.894.000
dal 1° maggio
1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio
1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio
1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio
1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio
1988: L. 14.163.000
dal 1° gennaio
1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio
1990: L. 18.000.000
Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi
delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti
nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e
vice direttori delle scuole speciali dello Stato:
dal 1° luglio
1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio
1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio
1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio
1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio
1989: L. 18.933.000
dal 1° maggio
1990: L. 21.492.000.
2. Al personale
supplente competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle
norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione
economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo
le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di
permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per
nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti,
aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in
calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali,
maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non
disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni
stipendiali successive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è
considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella
posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive.
5. Al personale
docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai
periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la
differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante
ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di
appartenenza.
6. Il personale
docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha
titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola
in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola
secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il
posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito
nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore
settimanali dal 1° settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti
previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai
sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo,
per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si
applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di
insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonchè,
qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il
relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario
settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto
per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle
scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi
motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico.
Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione
spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta
per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale
anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al
personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi
primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di
servizio scolastico continuativo.
10. Il personale
docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e
degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni
scolastici 1988-89 e 1989-1990, servizio di insegnamento, in eccedenza
all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti
prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura
prevista dal comma 1 dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore
eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero
anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre
funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del
medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi
di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto,
da definire contrattualmente nel triennio 1991-93, fra i livelli retributivi
del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti
universitari.
Art. 4 - Inquadramento economico. Passaggi di
qualifica funzionale
1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni
stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuata alla data del 1°
luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data
del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini
economici si applica il comma 4 dell'art. 3.
2. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà
sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza
temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati
della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori
amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola
media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del
ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del
ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle
accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai
fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
4. Per il personale che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica
funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di
cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori
retributivi previsti dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato
dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo
contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il
preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza,
incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità
integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto
per la corrispondente area e figura professionale.
6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra
il trattamento economico alla data del 1° luglio 1988, determinato ai sensi dei
commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa
la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per
cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui
alla lettera a);
c) dal 1° maggio 1990, per l'intero ammontare.
7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali,
maturati successivamente al 1° luglio 1988, sono aggiunti per intero al
trattamento economico come sopra determinato, ancorchè esso non sia stato
corrisposto nella misura intera.
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore,
successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito
lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica,
maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare
a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella
qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni
stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale
immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta
differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è
considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono
cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli
effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale
superiore, intervenuto nel periodo dal 1° luglio 1988 al 30 aprile 1990, il
beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova
qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui
si verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed
amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei
profili professionali sulla base della individuazione cui si perverrà a seguito
dell'attuazione dell'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità
giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed
amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo
dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista
dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio
1970, n. 576,
e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità
giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più
favorevoli.
Art. 5 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita
e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed
i contributi di riscatto nonchè sulla determinazione degli importi dovuti per
indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della
legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del
presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste
dall'art. 3 e nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 6 - Indennità di funzione per il personale
ispettivo e direttivo
1. L'indennità di funzione prevista dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3,
lettere a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, è
rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello
iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al
livello iniziale.
2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra
l'indennità di cui al comma 1 e quella spettante alla data del 30 giugno 1988
sono attribuiti come segue:
a) dal 1° luglio
1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio
1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento
percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1° maggio
1990, per l'intero ammontare.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta in ragione
di tredici mensilità ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianità di
servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella
B allegata al presente decreto.
4. L'indennità di cui al comma 1, prevista per il personale
direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed
ispettiva, è attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente
incaricato di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dall'art. 2, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, ed al personale preposto alla direzione delle
accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione
alla predetta direzione. Si applica, altresì, il comma 2, con le stesse
decorrenze.
Art. 7 - Indennità di funzione docente
1. Al personale dell'area della funzione docente di cui
all'art. 3 è attribuita una indennità di funzione, per le attività connesse con
la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola
elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e
degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 270.000
dal 1° gennaio 1989: L. 797.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.224.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti;
docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei
artistici:
dal 1° luglio 1988: L. 313.000
dal 1° gennaio 1989: L. 924.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.416.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 396.000
dal 1° gennaio 1989: L. 1.152.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.764.000
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 436.000
dal 1° gennaio 1989: L. 1.288.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.980.000
2. Le indennità di cui al comma 1, competono nelle misure
annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di
appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per
cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera
a);
c) dal 1° maggio 1990, per l'intero ammontare.
Art. 8 - Indennità di funzione per il personale
amministrativo tecnico ed ausiliario
1. Al personale di cui all'art. 3, lettere a), b) e c),
dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è attribuita una
indennità di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 144.000
dal 1° gennaio 1989: L. 420.000
dal 1° maggio 1990: L. 648.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi;
infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 192.000
dal 1° gennaio 1989: L. 552.000
dal 1° maggio 1990: L. 852.000 c) coordinatori
amministrativi: dal 1° luglio 1988: L. 270.000 dal 1° gennaio 1989: L. 797.000
dal 1° maggio 1990: L. 1.224.000.
2. Le indennità di cui al comma 1, competono nelle misure
annue lorde, correlate all'anzianità di servizio maturata nella qualifica di
appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.
3. L'indennità di cui
al comma 1 è corrisposta:
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per
cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui
alla lettera a);
c) dal 1° maggio 1990 per l'intero ammontare.
Art. 9 - Effetti delle indennità di funzione
1. Le indennità di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di
licenziamento. Le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla
medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la
sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennità è attribuita
anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che
non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica
rivestita.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del
presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle
percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8, al personale comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo
recepito nel presente decreto.
3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli
articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si
applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 10 - Indennità di istituto
1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, a decorrere dal 1° maggio 1990 è incrementato di
lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale
direttivo dell'indennità di istituto prevista dalla stessa norma.
2. Analoga indennità è attribuita, a decorrere dal 1° maggio
1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennità sarà determinata, ferma
restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro
straordinario, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'indennità di
istituto di cui all'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo è costituito da un importo
pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno.
3. Restano confermate le modalità della contrattazione
decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1
e 2.
Art. 11 - Indennità aggiuntiva per la funzione docente
1. Al personale docente che abbia esercitato la facoltà
prevista dall'art. 14, comma 8, è attribuita, a decorrere dal 1° settembre 1990
e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una
indennità aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella
misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci mesi per anno
scolastico:
a) docenti della
scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: L.
250.000;
b) docenti della
scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria di secondo grado ed artistica: L.290.000.
Art. 12 - Indennità di funzione per il personale
supplente
1. Le indennità di funzione nelle misure iniziali di cui agli
articoli 6, 7 e 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e
le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo, in misura
correlata alle ore di impegno lavorativo.
Art. 13 - Lavoro straordinario
1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.
2. Limitatamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 1988 la
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando
quella di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i
seguenti elementi retributivi:
a) stipendio
tabellare base iniziale di livello mensile;
b) indennità
integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente,
diminuita di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000;
c) rateo di
tredicesima delle due precedenti voci.
3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà
proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie
autorizzabili.
Art. 14 - Orario di servizio
1. La funzione docente della scuola materna, della scuola
elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, si articola in attività di insegnamento
ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.
2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente
alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione
degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le
famiglie, gli scrutini e gli esami.
3. Le attività connesse con il funzionamento della scuola
assicurano, nel quadro del principio della libertà di insegnamento, la piena
esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale,
la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le
famiglie.
4. L'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge
in ventisette ore settimanali dal 1° settembre 1988 ed in venticinque ore
settimanali dal 1° settembre 1990, nonchè in ventiquattro ore settimanali per
la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole
di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno
scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte
formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai
consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle
attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la
programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, ivi
compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le
famiglie. Detto piano, che prevederà, in particolare, le modalità operative di
attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente, dovrà essere
deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione
educativa. Con la stessa procedura il piano sarà modificato, nel corso
dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il
disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, è abrogato.
6. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la
sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano
esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinerà due delle ore di
cui al comma 4, all'attività di programmazione.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di
cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi
dell'art. 88 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento,
entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in
eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili
in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario,
ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa
cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in
mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche ed
interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano
attività di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma
l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai
rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di
insegnamento.
8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli
istituti d'arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1° settembre 1990 i
docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico,
dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico
altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal
presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed
all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e
recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione
dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore,
che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed
anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal
collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa
di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a
livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari
dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica.
9. I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di
cui al comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere
professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
10. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una
delle tre ore settimanali di cui al comma 8 è riservata, nel caso si renda
necessario, allo svolgimento di attività di insegnamento nella stessa scuola.
11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che abbiano optato per
l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la
costituzione delle cattedre-orario, con priorità rispetto ai docenti di cui al
comma 7, nonchè ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore
settimanali.
12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che si assentino
per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in
servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si
assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni,
si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della
stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente
l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.
13. L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette
istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.
14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo
resta confermato in trentasei ore settimanali.
15. L'orario di servizio del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali può essere articolato
secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36
e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici l'organizzazione
dell'orario di lavoro dovrà tenere conto dell'attività di manutenzione delle
attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del
materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione della
predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale.
16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a
cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per
assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.
17. L'orario di servizio del personale assistente delle
istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui
alla legge 30 luglio
1973, n. 488
e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30
dicembre 1960, n. 1734, resta fissato nella misura attualmente in vigore. Le
prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono
retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, maggiorata del trenta per cento.
18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene
articolato secondo criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione
che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.
19. Le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario
obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del
personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8.
20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o
presso gli istituti magistrali per le attività di tirocinio ha un obbligo di
servizio, per lo svolgimento delle attività stesse, rispettivamente di venti e
diciotto ore settimanali.
21. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumerà iniziative
volte a raggiungere un'intesa con il Ministero dell'interno e con
l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti
inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza
ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.
Art. 15 - Orario di servizio a tempo parziale
1. A decorrere dal 1° settembre 1989 il personale di cui
all'art. 1 può esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo
parziale che è, di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di
servizio, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento delle
discipline da impartire, che può comportare anche un obbligo diverso di orario
rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area
della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori
amministrativi dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si
applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai
commi 14 e 15 dell'art. 14.
2. Il diritto di opzione di cui al comma 1 può essere
esercitato, con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove
mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio
successivo. La domanda di opzione conserva la sua validità anche per il
triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi
prima della scadenza del relativo triennio.
3. Con il decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati
i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali è possibile il regime di
orario a tempo parziale.
4. Il trattamento stipendiale del personale con orario a
tempo parziale è dovuto, in proporzione all'orario di servizio prestato,
applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di
servizio di pari anzianità; nella stessa proporzione competono eventuali
trattamenti economici accessori.
5. Con apposita legge sarà disciplinato il trattamento di
quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a
tempo parziale.
Art. 16 - Funzionamento degli organi collegiali
1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attività
previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli
organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle
riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.
Art. 17 - Organici del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario
1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione
mista di cui all'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si procederà al riesame dei criteri di
determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti
e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Art. 18 - Mobilità del personale della scuola
1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo,
previsti dall'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i
passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti
disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento
e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente
è concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i
passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per
cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono
possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a
quella secondaria superiore è prevista l'attribuzione di particolare punteggio
a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per
l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti
delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od
all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di
negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto
a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui
sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter
consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi.
Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data
anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le
esigenze della programmazione operativa.
3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei
seguenti principi e criteri generali:
a) i trasferimenti ed
i passaggi si attuano annualmente;
b) tutto il personale
ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo
di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed
annuale;
c) saranno
individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta,
fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per
soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti
alla titolarità della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione
di detta scuola o plesso, il diritto è ugualmente riconosciuto qualora
l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola
o plesso più vicini secondo tabelle di viciniorità;
d) l'ordine di
operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con
criteri di omogeneità tra i vari settori;
e) le situazioni di
soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento
alle singole tipologie;
f) per i
trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite
sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento
a ciascun comune;
g) potranno essere
modificate, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le tabelle di
valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i
passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di
realizzare una maggiore equità tra le varie situazioni, un più puntuale
equilibrio fra i vari titoli e l'omogeneità di trattamento tra le categorie del
personale; sarà previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il
servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il
trasferimento nelle predette località.
4. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i
trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per
cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la disposizione di cui al comma
1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.
5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente
dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e
disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal
personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una
disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità.
6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della
provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali
previste dall'art. 61 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza, rispetto a tutte le
operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione
nell'istituto di precedente titolarità del personale trasferito, nel triennio,
quale soprannumerario.
7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale
di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente
dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed
ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque
vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di
ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di
fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento
in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui
confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarietà è utilizzato,
nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilità di ore,
prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di
cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la
utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio
precedente nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La
precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e
semprechè per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i
passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario
ovvero di posto della medesima tipologia anche in altro ordine di scuola. Il
docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo,
altresì, ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti
soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di
precedente titolarità o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo
triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente
titolarità.
9. Per la copertura dei posti delle attività di sostegno, per
i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di
specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di
ruolo che ne faccia domanda, dando priorità a quello che abbia già maturato
esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale
di ruolo precedono comunque quelle relative al personale non di ruolo.
10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle
dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto
corrispondente alla classe di concorso di titolarità; qualora ciò non sia
possibile, l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi
di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero,
purchè in possesso di idonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei
laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e
quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo
quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non
possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di
appartenenza, può essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei
docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del
titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio
richiesto. Il personale così utilizzato continua a percepire la retribuzione
spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso
le disposizioni dell'art. 24, commi
12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione
soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di
specializzazione, può essere utilizzato, a domanda, per attività di sostegno
degli alunni handicappati.
13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle
arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei
conservatori di musica, a domanda ed in presenza di disponibilità di posto,
utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da
quelli di titolarità, secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono
altresì consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o
affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle
competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.
14. Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al
personale assistente.
15. Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di
stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina
degli accordi.
Art. 19 - Mobilità professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti
provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della
disponibilità dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilità, è
disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su
deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del
personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 20 - Mobilità territoriale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Per la mobilità territoriale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione decentrata a
livello nazionale, i criteri, le modalità ed i termini sulla base dei principi
indicati nell'art. 18 per la mobilità del personale docente, ivi compreso il
trasferimento annuale.
Art. 21 - Mobilità per incompatibilità
1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità, ferma
restando la normativa vigente, può essere disposto solo dopo la contestazione
dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte dell'organo competente a
predisporre il trasferimento stesso.
2. Il dipendente che è proposto per il trasferimento
d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il
procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi
che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto
il personale della scuola.
4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti
sindacali.
Art. 22 - Mobilità per l'assegnazione a posti
vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni
1. Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa,
venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato
nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per
l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, è inserito in
un contingente di mobilità per essere assegnato a posti vacanti
dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto
contingente è inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purchè
in servizio in province nelle quali si sono determinate posizioni
soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilità.
2. La mobilità di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti
criteri:
a) trasferimento
suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di appartenenza disponibili in altra
provincia, che residuano dopo le operazioni di trasferimenti e passaggi;
b) trasferimento, a
domanda, in posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche
ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1° settembre 1989, secondo criteri, modalità, condizioni e limiti
che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.
3. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del
comma 2, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilità
all'interno del comparto provvederà il Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
Art. 23 - Negoziazione decentrata
1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le
disposizioni di cui al capo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24 - Santo Patrono
1. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata
lavorativa, è considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'art. 25.
Art. 25 - Congedo ordinario
1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di
congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1°
gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al
comma 2.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale
ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e
compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle
sospensioni delle attività didattiche. Per un periodo non superiore a sei
giornate lavorative è consentita la fruizione del congedo ordinario durante la
rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo,
l'esercizio di tale facoltà è consentito a condizione che, nell'ambito
dell'istituzione scolastica, vi sia possibilità di sostituzione con altro
personale in attività di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque,
oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi
di ore eccedenti.
Art. 26 - Aggiornamento e formazione in servizio
del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 14, comma
12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio,
considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o
di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed
autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale
dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad
iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e
metodologico-didattico realizzate presso università ed istituti di ricerca o
attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo
stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni
professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le
iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri
stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma
pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica
istruzione, formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la
partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e
per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno
partecipato a tali iniziative presentano al collegio dei docenti, alla
conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali
strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed
obiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di
pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la
certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative sono inserite,
a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal
collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in
servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.
3. Per le attività di aggiornamento deliberate dal collegio
dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalità organizzative
per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonchè per la
partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.
4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di
negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica
istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il
personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno,
altresì, definiti modalità e criteri di esonero dal servizio per la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Art. 27 - Libretto personale
1. Nel processo di sviluppo e di estensione del sistema
informativo della pubblica istruzione sarà gradualmente organizzata una
procedura per dotare i dipendenti di cui all'art. 1 di un libretto personale
contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di servizio e la
documentazione della carriera, anche ai fini pensionistici.
Art. 28 - Attribuzione di classi stipendiali per
particolari meriti
1. Al personale dell'area della funzione docente di cui
all'art. 3, comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche
tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale,
anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalità
di cui al presente articolo.
2. Il personale docente, durante l'attività di servizio, può
fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purchè abbia una
anzianità di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima
anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della
seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico
sarà determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui
al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ai vincitori
di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a
concorso per ciascun ordine di scuola, le modalità di espletamento di tali
concorsi e le condizioni di ammissibilità saranno definite con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto
a decorrere dal 31 dicembre 1990.
Art. 29 - Assemblee
1. In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti
modalità, criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei
locali scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente i
diritti sindacali.
Art. 30 - Norme di rinvio
1. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei
confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni
legislative vigenti a quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della
Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le
disposizioni del presente decreto.
Art. 31 - Copertura finanziaria
1. All'onere di lire 976 miliardi per l'anno 1988, di lire
5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l'anno 1990,
derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le
disponibilità di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Tabella A
Posizioni stipendiali annue
(Tabella omessa)
Tabella B
Indennità di funzione annue
(Tabella omessa)
Allegato 1
Premessa
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono
autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per
allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i
diritti degli alunni.
L'efficacia del presente codice di comportamento sarà
pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme
di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.
Allegato 1
Art. 1 - (Diritto di sciopero)
Il diritto di sciopero costituisce un diritto
costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della
legge n. 93/1983
ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di
autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva
comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza
dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente
alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative
di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire
l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha
l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire
l'apertura e la chiusura degli edifici, nonchè la conservazione dei beni
patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura
della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
comunicazione al Capo di Istituto.
Le Organizzazioni sindacali si riservano di indicare le
modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
Allegato 1
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad
osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in
merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le
modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative
alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non
si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Allegato 1
Art. 3 - (Titolarità)
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a
definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie
delle singole organizzazioni sindacali.
Allegato 1
Art. 4 - (Modalità di effettuazione dello sciopero)
4.1 Pubblicità.
All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia
informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti,
all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che
l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.
4.2 Preavviso.
In conformità all'art. 11 della
legge n. 93/1983
il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto
esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3 Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può
superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa
alla stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma
la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia
delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonchè delle
prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.
4.4 Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ed al Ministero della Pubblica
Istruzione, così pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze
decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di
contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata
alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al
Sovraintendente scolastico competente per territorio, con le modalità di cui al
precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso
saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture
competenti per territorio.
4.5. Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di
insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative
convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite
all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Allegato 1
Art. 5 - (Garanzie per l'utenza)
Con riferimento alla particolare funzione sociale del
servizio scolastico le sottoscritte Organizzazioni sindacali nella
proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso,
a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad
assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende
annesse agli istituti scolastici.
Allegato 1
Art. 6 - (Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano
carattere di particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di
valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede
negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi
aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale
dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di
Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza
sociale.
Allegato 1
Art. 7 - (Sanzioni)
Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i
livelli di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei
rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative
sanzioni.
Allegato 1
Art. 8 - (Termini di validità)
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino
al termine della vigenza contrattuale.
Allegato 2
Premessa
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente
il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il
consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli
alunni.
L'efficacia del presente codice di comportamento sarà
pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme
di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.
Allegato 2
Art. 1 - (Diritto di sciopero)
Il diritto di sciopero costituisce un diritto
costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'art. 11 della
legge n. 93/1983
ed in conformità ai principi fissati dal presente codice di
autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva
comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza
dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente
alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle
iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di
preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei
minori.
Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha
l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire
l'apertura e la chiusura degli edifici, nonchè la conservazione dei beni
patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura
della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva
comunicazione al Capo di Istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le
modalità atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
Allegato 2
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad
osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del
comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in
merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le
modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative
alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non
si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Allegato 2
Art. 3 - (Titolarità)
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a
definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali
nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie
delle singole organizzazioni sindacali.
Allegato 2
Art. 4 - (Modalità di effettuazione dello sciopero)
4.1. Pubblicità.
All'atto della programmazione dello sciopero sarà data ampia
informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti,
all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che
l'hanno determinata e delle modalità dell'azione sindacale.
4.2. Preavviso.
In conformità all'art. 11 della
legge n. 93/1983
il preavviso della proclamazione dello sciopero non sarà inferiore ai quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto
esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3. Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non può
superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva relativa
alla stessa vertenza non può superare le due giornate consecutive. Resta ferma
la possibilità di indire scioperi brevi, con modalità e durate diverse, sia
delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonchè delle
prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.
4.4. Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali di comparto sarà comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della
Pubblica Istruzione, così pure per la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di
contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sarà comunicata
alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al
Sovrintendente scolastico competente per territorio, con le
modalità di cui al precedente punto 4.2. Per gli scioperi sul posto di lavoro
nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di
conciliazione con le strutture competenti per territorio.
4.5. Quando lo sciopero è proclamato per le attività non di
insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative
convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite
all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Allegato 2
Art. 5 - (Garanzie per l'utenza)
Con riferimento alla particolare funzione sociale del
servizio scolastico le sottoscritte Organizzazioni sindacali nella
proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso,
a realizzare la più ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad
assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende
annesse agli istituti scolastici.
Allegato 2
Art. 6 - (Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a
giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di
particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di
valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a
qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le
organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede
negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi
aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale
dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di
Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza
sociale.
Allegato 2
Art. 7 - (Sanzioni)
Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i
livelli di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei
rispettivi statuti di Organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative
sanzioni.
Allegato 2
Art. 8 - (Termini di validità)
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino
al termine della vigenza contrattuale.