Decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
(in S.O.
alla G.U. n. 212, Serie generale, del 9 settembre 1988)
Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui
art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico impiego),
relativo al triennio 1988-90
Art. 1.- Campo di applicazione e durata
1. Le
disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo
intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa si applicano a
tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della
Legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68.
2. Le
disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988 - 31
dicembre 1990.
Art. 2.- Formazione del personale
1. Per il
migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi
di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire
nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali
di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per
la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la
riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le
pari opportunità.
2. Il
Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato
tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono,
anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di
formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la
preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di
ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle
confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto,
il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla
valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui
profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle
relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.
3. Le
direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a
statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche
esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
4. Alle
iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più
amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative
spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso,
con le modalità che seguono:
a) la
partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle
esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni
tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione:
b) a parità
di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non
abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.
5. Il
personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a
partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione,
riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, è
considerato in servizio a tutti gli effetti, i relativi oneri sono a carico
delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede,
competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
6. Le
attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e
specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento
di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente
e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le
norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
7. In sede
di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove
necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione
e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per
rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
Art. 3.- Diritto allo studio
1. Al fine
di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti,
nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati
al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari,
di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico.
3. Nella
concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in
ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i
dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della
riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno
superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni
anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità
di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per
lo stesso corso;
c) il
permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali
di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per
le attività formative programmate dall'amministrazione.
4. Il
personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo
eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato
a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo
settimanale.
5. Il
conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del
singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali
conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli
ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
6. Il
personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a
presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla
iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali
sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede
di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove
necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la
partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori
discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
Art. 4.- Congedo ordinario
1. Fatte
salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il
congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei
giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli,
rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto
previsto dalla Legge 23
dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo
ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio
prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal
servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.
2. Il
congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa
autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di
servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più
periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.
3. Qualora
il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e
motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il
primo semestre dell'anno successivo.
4. La
fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre
dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del
dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito
il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.
5. Il
diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per
infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In
quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile
godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
6. Le
infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il
godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni,
adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta
in condizione di accertare.
7. Al
dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e
motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il
rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione
per la durata del viaggio.
8. La
ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è
considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.
9.
Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8 del
D.P.R. 5 marzo 1986,n. 68, le modalità di fruizione del
congedo ordinario saranno definite in sede di contrattazione di comparto,
tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale comparto.
Art. 5.- Trattamento di missione
1. A
decorrere dall'1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a
dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante
fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria
consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per
il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di
durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a
quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle
vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni
caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere,
intere.
3. Per
incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a
corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno
definite nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi
di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a
trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in
residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa
per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al
costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti
di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a
decorrere dall'1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo
della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il
personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare
con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione
ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento
motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente
in missione di grado più elevato.
7. Per
prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime
situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere
previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse
per la corresponsione del trattamento di missione.
8. Al
personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare,
a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del
trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono
fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste
negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di
applicazione della Legge 29 marzo
1983, n. 93.
Art. 6.- Copertura assicurativa
1. Per il
tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale
con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della
vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative
alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto
all'assicurazione obbligatoria.
Art. 7.- Indennità integrativa speciale nella 13esima
mensilità
1. A
decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta
al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è
incrementata di un importo lordo pari a £. 48.400.
2. Il
beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto
nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.
Art. 8.- Maggiore rappresentatività
1. Ai fini
dell'applicazione della Legge 29 marzo
1983, n. 93, a partire dalla trattative successive alla data
di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento
da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore
rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle
organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la
consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole
amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale,
accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle
organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle
trattative di cui all'art. 12 della
Legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione
collettiva di cui al Decreto del
presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
b)
l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi
amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei
diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la costituzione del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di
soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere
rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della
Legge 29 marzo 1983,n. 93;
c)
diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali
e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base
dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
2. Qualora
sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni
e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla
valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui all'art. 11 della
Legge 22 agosto 1985, n. 444 e all'art. 12 della
Legge 22 agosto 1985, n. 444.
Art. 9.- Aspettative e permessi sindacali
1. In sede
di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti disposizioni
legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i limiti della
disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle
aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto
alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.
2. Alla
ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione
collettiva di cui all'art. 5 della
Legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni
triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente
dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il
personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il
personale dipendente dalle comunità montane e con la Conferenza dei presidenti
delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni. Alla
ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.
3. Diverse
intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei
permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo
degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni
interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.
Art. 10.- Norme di garanzia del funzionamento dei servizi
pubblici essenziali
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque
prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto,
fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni
di cui al D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a
garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla
essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli
accordi di comparto e dei rispettivi DD.PP.RR. di recepimento.
2. Le
confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto
si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di
comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
unificati per ciascun comparto.
3. La
violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione
dell'organizzazione responsabile dalla titolarità dell'azione contrattuale.
Art. 11.- Assemblee del personale
1. Fatte
salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il
personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore
annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le
assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di
essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi
rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della
Legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve
riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La
convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione
di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con
preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La
rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole
unità amministrative.
5. Le
modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il
funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di
intesa con i promotori dell'assemblea.
Art. 12.- Determinazione delle dotazioni organiche
territoriali di ufficio
1. I
carichi funzionali di lavoro previsti dal comma 1 dell'art. 6 del
D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, sono definiti entro il 30
giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le
organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 6 dell'art. 26 della
Legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà atti di indirizzo in
ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di
progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 13 del
D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, e dall'art. 26 della
Legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché alle metodologie acquisite
a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.
2. Ai fini
dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi
funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le
amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a
determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.
3. I
risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati
alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Art. 13.- Norme di indirizzo per le regioni a statuto
ordinario e per le autonomie territoriali
1. Le
disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli
accordi di comparto, costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto
ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze
operative connesse con il loro particolare ordinamento.
Art. 14.- Verifiche
1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
le organizzazioni sindacali entro il mese di marzo 1990 procedono alla verifica
dei risultati cui sono pervenute le singole amministrazioni pubbliche in ordine
alla rilevazione dei carichi funzionali di cui all'art. 12.
Art. 15.- Produttività
1. I
singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura
retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici
significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione
amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla
collettività.
2. Ai fini
di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del
D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, sarà incrementato di una quota
significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:
a)
partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici
servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica,
tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità del
personale utilizzato;
b) verifica
motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c)
erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei
risultati.
Art. 16.- Parità uomo-donna
1. In sede
di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a
consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego.
Art. 17.- Area medica
1. Ai sensi
dell'art. 6 del
D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, in sede di contrattazione
dell'area negoziale medica si procederà all'interpretazione ed alla
integrazione di quanto contenuto negli accordi intercompartimentali, in
rapporto alle particolarità professionali dei medici e dei veterinari.
Art. 18.- Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psico-fisiche
1. In sede
di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a
favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di
handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o
grave debilitazione psico-fisica.
Art. 19.- Norma di rinvio
1. Restano
confermate le norme di cui al D.P.R. 1
febbraio 1986, n. 13, non espressamente modificate o
sostituite dal presente decreto.
Art. 20.- Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990
valutato in £. 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli articoli 2, 5,
8 e 9 del D.P.R.
5 marzo 1986, n. 68, si provvede mediante riduzione di pari
importo, per l'anno medesimo, dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 9
dell'art. 1 della
Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).
2. Al
corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3, 4,
6 e 7 del D.P.R.
5 marzo 1986, n. 68, complessivamente valutato per il 1990 in
£. 83 miliardi, provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente
utilizzando o le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in
relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.
3. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.- Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.G.I.L. -
C.I.S.L. - U.I.L.
Le
Confederazioni CGIL, CISL, UIL, nella convinzione che l'esercizio del diritto
di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti,
attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività ed in coerenza con i
principi che hanno ispirato le Confederazioni stesse nella stipula dell'accordo
intercompartimentale, assumono, in allegato all'accordo stesso, il presente
codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della Legge n. 93/1983.
Esso costituisce
disciplina generale per tutti i comparti della P.A. ed è integrato dai codici
di autoregolamentazione dei singoli comparti.
Nella
convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo
consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi
alla collettività, le Confederazioni CGIL - CISL - UIL ritengono tale codice
coerente agli obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale.
Il presente
codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli accordi
intercompartimentali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che
nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale
che interessano la generalità del mondo del lavoro.
La
titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è riservata, per le
materie di cui al comma precedente, alle Confederazioni nazionali CGIL, CISL,
UIL e per problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive
strutture regionali e locali.
Gli
scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità e di calamità naturali.
Il primo
sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro, quelli
successivi al primo per la stessa vertenza non possono superare le due giornate
di lavoro in unica soluzione.
L'effettuazione
di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei
lavoratori e degli impianti.
Si rinvia
ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:
- i periodi
di esclusione degli scioperi;
-
l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi termini di
preavviso;
- le
modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili.
Ogni
comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione
ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
ALLEGATO B
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.D.A.
La
C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore nel contesto
di un protocollo teso a migliorare le relazioni tra le parti agenti, che si
impegnano reciprocamente, al fine di garantire, nel rispetto dei diritti
costituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, prevedendo
una disciplina procedurale per ogni genere di vertenza, ritiene che nel settore
pubblico un siffatto protocollo debba contenere sia impegni delle
organizzazioni sindacali e sia impegni della parte pubblica, nonché norme
pattizie e clausole di garanzia.
Pertanto,
poiché al momento, la parte pubblica non ha fatto conoscere i suoi impegni, per
cui non è possibile la compilazione di un protocollo per la regolamentazione
dello sciopero in modo uniforme per i vari comparti della Pubblica
Amministrazione, per ognuno dei quali, occorrerà stilare un protocollo
particolare, si indicano i principi ispiratori cui la C.I.D.A. farà riferimento
nel pubblico impiego nei singoli protocolli settoriali o in protocollo generale
che li comprenderà tutti:
1 - Gli
scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione, saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare
gravità o calamità naturale tale da richiedere l'impegno civico di tutti i
cittadini.
2 - La
titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservata alle
strutture nazionali di categoria, d'intesa con la Federazione, per gli scioperi
nazionali, alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le strutture
regionali o nazionali della Federazione, per gli scioperi regionali, alle
strutture provinciali di categoria, d'intesa con le strutture provinciali o
nazionali della Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi
aziendali le decisioni vanno prese dalle Associazioni sindacali esistenti
nell'azienda, sentite le strutture federali.
3 - Il primo
sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare le 24 ore. Quelli
successivi saranno definiti comparto per comparto. I preavvisi relativi sono
fissati in un minimo di 15 giorni.
4 - Gli
scioperi di durata inferiore alla giornata, interessanti una singola categoria,
si svolgono in un periodo di ore continuative, per contenere al massimo i
disagi dell'utenza.
5 - Nella
fase di rottura delle trattative o nel periodo di preavviso, il Sindacato è
disponibile a iniziative di mediazione del Governo o degli altri organi
pubblici.
6 -
L'attuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo della sicurezza dell'utente,
dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
7 -
L'adozione di tali regole si riferisce al complesso delle azioni sindacali
collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il
Sindacato si riserva la più ampia libertà di iniziativa quando fossero in gioco
i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e
della pace.
8 - I
presenti principi, con ulteriori specificazioni tecniche elaborate dalle
singole categorie, saranno, come detto, informatori del codice di
autoregolamentazione che sarà adottato nei singoli comparti.
Resta
inteso che la presente ipotesi si riferisce esclusivamente ai rapporti di
lavoro di cui agli accordi intercompartimentali previsti dalla Legge n. 93/83
e non è da intendersi estensibile ad altri settori (pubblici o privati) non
coinvolti nell'attuale trattativa.
ALLEGATO C
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.N.A.L.
La
C.I.S.N.A.L. ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali
siano espressamente formulate regole di comportamento intese a razionalizzare
l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che dall'autotutela
collettiva degli interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e
danni agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare,
comunque, la continuità delle prestazioni indispensabili in relazione ai
servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti
tutelati dalla Costituzione.
Con il
presente codice di autoregolamentazione la C.I.S.N.A.L. precisa che la
necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente
all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:
- il
funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti
essenziali nell'ambito del settore pubblico;
- il
funzionamento degli ospedali ed ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie
e di ricovero private convenzionate
- le
attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile, sia di
vigilanza preventiva, sia di intervento;
- la
raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;
- la
manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua potabile;
- il
trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano ed
interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i relativi servizi
ausiliari;
- il
funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;
- la
manutenzione ed esercizio di impianti pubblici per la produzione e
distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e
distribuzione di gas per uso domestico;
-
l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radio telefoniche
pubbliche;
- i
trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;
- il
funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle malattie
infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e le epizoozie.
La
C.I.S.N.A.L. si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero dei
dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto
dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base
ai principi ed alle modalità indicate di seguito:
-
l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza della
popolazione, dei materiali e degli impianti nonché, nei casi in cui le
circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone.
-
l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore a
quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda
interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché della
durata e delle modalità dello stesso;
- non
saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro
frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a
scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro
senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione;
- non
saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi alle
festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne
elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi i termini di
cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.
La
C.I.S.N.A.L., pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto di
sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori
e gli interessi dell'intera comunità, si impegna ad esperire, prima
dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo le modalità esposte, tentativi
di conciliazione per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla
vertenza.
ALLEGATO D
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.A.L.
LA
C.I.S.A.L.
premesso
che ha
partecipato, come agente contrattuale primario, alle trattative sia a livello
tecnico che politico con la delegazione della Pubblica Amministrazione per la
stipula degli accordi sindacali intercompartimentali previsti dall'art. 12 della
Legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico
impiego) da valere per i periodi dal 1985 al 1987 e dal 1988 al 1990;
preso atto
di quanto
emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti
stipulanti l'accordo e circa l'opportunità di formulare ora un codice di
autodisciplina del diritto di sciopero;
si impegna
con
manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel settore
del pubblico impiego regolato dalla Legge n. 93/83
venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito
indicate:
1) la
titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero
per l'intero settore del Pubblico Impiego è riservata alla Segreteria Generale
della C.I.S.A.L.;
2) la
titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero
nei comparti è riservata: per gli scioperi nazionali alla Segreteria Nazionale
della Federazione o del Sindacato di comparto.
Per gli
scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale o
Provinciale della Federazione o del Sindacato di comparto d'intesa con la
Segreteria Nazionale.
3) la
proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di 15
giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di
inizio e la durata dello sciopero;
4) lo
sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti o successivi
alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;
5) lo
sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali,
politiche ed amministrative nazionali e per l'elezione del Parlamento europeo,
nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamità naturali, e
deve, comunque, garantire la continuità delle prestazioni indispensabili che
dovranno essere individuate a livello di comparto;
6) non sono
ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di
lavoro.
La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è consentita, salve
in ogni caso le sue responsabilità personali per la sicurezza degli impianti e
le strutture;
7)
l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre le ore previste dalle singole
norme è considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;
8) lo
sciopero non può avere per il lavoratore altre conseguenze che la trattenuta
sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.
ALLEGATO E
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
CONF.S.A.L.
La
CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di autoregolamentazione dello
sciopero - come diritto irrinunciabile sancito dalla Carta costituzionale
inteso quale mezzo per tutelare gli interessi legittimi dei lavoratori -
afferma in linea di principio che al senso di responsabilità delle
organizzazioni dei lavoratori deve corrispondere un atteggiamento adeguato
delle controparti che deve sostanziarsi nel rispetto integrale degli accordi in
tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di rinvio o di lentezza che
pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di esse.
L'autoregolamentazione
va intesa non come rinuncia e limitazione del diritto di sciopero
costituzionalmente garantito ma come insieme di comportamenti che assicurino i
diritti fondamentali dell'utenza e del Paese.
La
CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione che sarà
adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva che, persistendo
l'attuate situazione di mancata attuazione delle norme costituzionali (artt. 39 e 40
della Costituzione) si è di fronte ad una regolamentazione
giurisprudenziale di fatto e ad una discrezionalità della pubblica
Amministrazione che non possono avere quei caratteri di obiettività, univocità
e di validità generale necessari allo sviluppo dell'azione sindacale.
Il codice
di autoregolamentazione è così articolato:
1) la
proclamazione dello sciopero, così come la sospensione e la revoca, è demandata
alle Federazioni Nazionali di categoria, d'intesa con la Confederazione, se
trattasi di sciopero a carattere nazionale, ed ai corrispondenti organismi
regionali o provinciali se trattasi di sciopero a carattere territoriale;
2) la
proclamazione dello sciopero sarà preceduta da un preavviso di almeno 15 giorni
e sarà notificata alle Amministrazioni ed agli Enti interessati a comporre la
vertenza;
3) gli
scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi in casi di
emergenza, quali calamità naturali o altri eventi eccezionali;
4) le
modalità di svolgimento dello sciopero saranno fissate di volta in volta ed in
relazione alle specifiche caratteristiche dei vari comparti garantendo, nei
servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza nonché la
sicurezza dei lavoratori e degli impianti;
5) dei
contenuti e delle ragioni della lotta sarà data tempestiva comunicazione
all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali canali
dell'informazione.
Le regole
di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni sindacali collegate
alle iniziative di riforma, ai contratti ed alle altre rivendicazioni. La
CONF.S.A.L. intende conservare la più ampia facoltà di iniziativa quando si
profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche e siano in gioco
i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali.
ALLEGATO F
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.O.N.F.E.D.I.R.
La
C.O.N.F.E.D.I.R. ribadisce la sua convinzione circa la obiettiva difficoltà di
disciplinare validamente l'esercizio del diritto di sciopero attraverso la sola
forma dell'autoregolamentazione, che dovrebbe, invece, svolgere una funzione
integratrice della Legge. L'esigenza del ricorso alla Legge scaturisce,
peraltro, direttamente dagli artt. 39 e 40
della Carta costituzionale, rimasti finora in gran parte
disattesi.
La
C.O.N.F.E.D.I.R. prende atto che il Governo non ha provveduto finora a
regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, né attraverso i necessari
accordi con le OO.SS. né mediante lo strumento legislativo.
Nonostante
tali carenze, questa Confederazione ritiene opportuno, da parte sua, stabilire
alcuni principi che siano alla base della autoregolamentazione.
Posto che
il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori,
vanno disciplinate le forme del suo esercizio, al fine di limitare gli eccessi
che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali. A tal fine il
Governo dovrà innanzitutto stabilire con esattezza, di concerto con le OO.SS.,
il termine di "essenzialità", con riferimento alle esigenze primarie
della collettività nazionale.
E' inoltre
indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le
OO.SS. rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende,
quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di
realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.
Alla luce
dell'attuale situazione, pur rilevando la grave carenza del Governo in materia,
le singole Federazioni aderenti alla C.O.N.F.E.D.I.R. si impegnano di aderire
ai seguenti criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero:
- gli
organi competenti saranno preavvisati dalle azioni di sciopero con almeno 15
giorni di anticipo;
- per le
varie categorie addette a servizi pubblici definiti "essenziali"
saranno stabiliti i contingenti di lavoratori, per ogni attività interessata,
che potranno essere esonerati dallo sciopero al fine di garantire la continuità
dei servizi stessi;
- sarà
prevista la sospensione delle azioni di sciopero in casi di emergenza, come
calamità naturali o altri eventi eccezionali, ed inoltre, per alcuni servizi,
in particolari periodi dell'anno (come festività, ferie estive, ecc.);
- in
generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato ai fini politici;
tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento
democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione
e di reazione di gruppo organizzato, in casi di particolare gravità, in cui si
profili un effettivo pericolo per istituzioni democratiche.
La presente
riguarda la C.O.N.F.E.D.I.R. nella sua organizzazione, confederale ed
associativa (I, II, III grado).
ALLEGATO G
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.A.S.
La
C.I.S.A.S. - Confederazione italiana addetta ai servizi - maggiormente
rappresentativa su base nazionale e quindi anche nel pubblico impiego di cui
alla Legge n. 93/83,
consapevole del momento che attraversa la società e nello stesso tempo della
necessità di ribadire l'inviolabilità dell'esercizio del diritto di sciopero,
tenendo conto dei gravi disagi derivanti per la collettività dalla sospensione
dei servizi pubblici fondamentali ed essenziali, presenta i seguenti criteri,
cui la confederazione si atterrà nella effettuazione di scioperi che da essa
potranno essere proclamati nel pubblico impiego:
1) La
C.I.S.A.S., in caso di conflitto sindacale si ritiene libera di proclamare lo
sciopero o altre forme di lotta sindacale, con un preavviso non inferiore a
quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della
Legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83.
2) Lo
sciopero, di qualsiasi comparto, viene proclamato dalle strutture confederali
della C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli territoriali.
3) Per
l'effettuazione dello sciopero sono costituiti comitati di sciopero organizzati
dalla organizzazione sindacale, perché siano garantiti i servizi essenziali e
quelli di emergenza. Tali comitati provvedono alla organizzazione ed alla
regolamentazione pratica dello sciopero e costituiscono punto di riferimento
per le informazioni intercorrenti tra le parti e con i lavoratori durante lo
svolgimento dello sciopero.
4) La
C.I.S.A.S. rifiuta la strumentalizzazione politico-partitica dello sciopero e
ribadisce la propria autonoma determinazione di politica sindacale.
5) La
C.I.S.A.S. dichiara che i sopra riportati principi saranno osservati dai propri
associati e dalle proprie strutture (territoriali e funzionali) in ogni
comparto del pubblico impiego.
6) La
C.I.S.A.S. dichiara per ogni singolo comparto del pubblico impiego di cui alla Legge n. 93/83
provvederà, inoltre, ad individuare ed elencare i servizi pubblici essenziali
da garantire.
7) La
C.I.S.A.S. si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di
cui ai punti 1) e 3), per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di
scadenze di Legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di comportamenti
discriminatori nei confronti di qualcuna delle OO.SS. firmatarie del Protocollo
d'Intesa 25 luglio 1986.
ALLEGATO H
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
U.S.P.P.I.
Art. 1.- La
Confederazione Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego -
U.S.P.P.I. - con sede sociale in Roma, via Gramsci, 34, giusta l'art. 15 dello
statuto depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
si impegna ad adottare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto
di sciopero.
Art. 2.-
L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della Confederazione USPPI
sarà determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere
giuridico-normativo-economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi
etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei
lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro.
Art. 3.-
L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione inviata
all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero,
nonché alle autorità interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una
o più amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta
comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione del lavoro e la durata
della stessa.
Le modalità
di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuità delle prestazioni
indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di
sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività
indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli
utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati.
Art. 4.-
Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi
in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla
collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi
di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Confederazione
Sindacale USPPI si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte
degli iscritti.
Art. 5.-
Modalità più specifiche di svolgimento dello sciopero, nonché le procedure da
esperire nei conflitti di lavoro saranno indicate nei codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero che saranno allegati agli accordi
per i singoli comparti del pubblico impiego.
ALLEGATO I
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.L.D.I.
La
Confederazione C.I.L.D.I. nella convinzione che l'esercizio del diritto di
sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti,
attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività e in coerenza con i
principi che hanno ispirato la Confederazione stessa nella stipula dell'accordo
intercompartimentale, assume in allegato all'accordo stesso, il presente codice
di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito
dell'impiego pubblico ai sensi della Legge n. 93 del
1983.
Esso
costituisce disciplina generale per tutti i comparti della pubblica
amministrazione ed è integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli
comparti.
Nella
convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo
consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi
alla collettività, la Confederazione C.I.L.D.I. ritiene tale codice coerente
agli obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale.
Il presente
codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli accordi
intercompartimentali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che
nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale
che interessano la generalità del mondo del lavoro.
La
titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata, per le
materie di cui al comma precedente, alla Confederazione nazionale C.I.L.D.I.,
per problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive
strutture regionali e locali.
Gli
scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo
sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli
successivi al primo per la stessa vertenza non possono superare le due giornate
di lavoro in unica soluzione.
L'effettuazione
di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei
lavoratori e degli impianti.
Si rinvia
ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:
- i periodi
di esclusione degli scioperi;
-
l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi termini di
preavviso;
- le
modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità nelle prestazioni
indispensabili.
Ogni
comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti di
organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.