Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394
Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(in
SO n. 190 alla GU 3 novembre 1999, n. 258)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che
dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999
e del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali,
con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari
opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della
pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A
il seguente
regolamento:
CAPO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del
procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti
in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti
che comportano l'esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano
assistenza, richiedono l'accertamento della condizione di reciprocità al
Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico",
ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la
condizione di reciprocità.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i
cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché
per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art.
2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli
indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni
internazionali dispongano diversamente mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato
che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla
legge italiana.
Art.
3
(Comunicazioni allo straniero)
1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli
stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro
dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono
effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le
modalità di cui al comma 3, o, quando la persona e' irreperibile, mediante
notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con
modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi
formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o,
se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola,
secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per
il diniego del visto di ingresso o di reingresso e la sintesi del
provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui
al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito
da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne suissistano i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è
avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un
difensore di ufficio designato dal Giudice tra quelli iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art.
4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico
contiene:
a)
l'indicazione dell'autorità giudiziaria o
amministrativa che effettua l'informazione;
b)
le generalità dello straniero e la sua
nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro
documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite
in merito alla sua identificazione;
c)
l'indicazione delle situazioni che
comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di
accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei
confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d)
il luogo in cui lo straniero si trova,
nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o
di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto ovvero
mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel
caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato
di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni
verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare
la rappresentanza competente.
3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare
non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere
rivolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico dichiari espressamente di non volersi avvalere degli
interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici
anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione
all'autorità consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa possa
derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo
familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
religione, di opinioni politiche. di origine nazionale, di condizioni
personali o sociali.
CAPO
II
INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel
territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari,
territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli
uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a
rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore,
rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono
requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi
di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun
tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli
affari esteri, di concerto di concerto con i Ministri dell'interno, del
Lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della, solidarietà
sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi,
internazionali assunti, dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono
tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di
pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché, degli eventuali requisiti
integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni
comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli
altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen.
5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero
deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali
familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la
durata del soggiorno.
6.
Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a)
la finalità dei viaggio;
b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto
utilizzati;
c)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive
di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di
garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico;
d)
le condizioni di alloggio.
7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo
straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
a)
quella comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A, tal
fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero
sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
b)
il nulla osta della questura, utile anche ai fini
dell'accertamento della disponibilità di un alloggio a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico e
dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A
tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
8.
Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti
in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Art.
6
(Visti per ricongiungimento familiare)
1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il
richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura,
indicando le generalità delle persone per le quali chiede il ricongiungimento
e presentando:
a)
la carta di soggiorno, il permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico o idonea documentazione attestante la cittadinanza
italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b)
la documentazione attestante la
disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3 lettera b), del testo unico;
c)
la documentazione attestante la disponibilità di un
alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal
fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa
la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero
il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio.
2.
la Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante opposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza
degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni
dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, dal
parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di
convivenza.
3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al
comma 2, ovvero se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti
contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione
comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso,
previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Art.
7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli
richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti
dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si
osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione
della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o
l'atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i
valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori lo sbarco degli
stessi può essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore
dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e
all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici
di sanità marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3 il controllo di
frontiera è effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente
competente, con le modalità stabilite dal questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per
il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare
ingresso nel territorio dello Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente
autorizzate ad attraccare in località sprovviste di posto di polizia di
frontira sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 30 settembre 1993 n. 388
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per
recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è
tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al
personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita
munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
che, dopo essere uscito intende farvi ritorno, il reingresso è consentito
previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento
equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validità.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da
non più di 60 giorni per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a
munirsi di visto di reingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento
scaduto.
4.
Lo straniero privo di documento di Soggiorno perché smarrito o sottratto è
tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica
dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno
rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di
soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata,
entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella
quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno sottoscritta dal richiedente corredata
della fotografia dell'interessato in formato tessera, in quattro esemplari:
uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di
soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da
trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In
luogo della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto
di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dell'immagine in dotazione all'ufficio.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve
indicare:
a)
le proprie generalità complete, nonché
quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel
permesso di soggiorno del genitore;
b)
il luogo dove l'interessato dichiara di
voler soggiornare;
c)
il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere
esibiti:
a)
il passaporto o altro documento
equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il
visto di ingresso, quando prescritto;
b)
la documentazione, nei casi di soggiorno
diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi
per il ritorno nel Paese di provenienza.
4.
L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere.
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a)
l'esigenza del soggiorno, per il tempo
richiesto,
b)
la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione
alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c)
la disponibilità di altre risorse o
dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo
unico o dal presente regolamento.
5.
L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità
di cui all'articolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori
dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di sussistenza fino alla durata
della garanzia.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria
per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi
di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti,
ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda
di cui al comma 1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato
dell'ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno,
con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.
Art.
10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro
documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio
dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9,
comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3 del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non
superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di
soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei
passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi,
di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché
del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso
la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta
del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla
dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari
occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante
dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro
documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili
o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del
permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della
struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituiti o
le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro
e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma
8 dell'articolo 6 del testo unico.
6.
Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza
alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art.
11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a)
per richiesta di asilo, per la durata
della procedura occorrente e per asilo;
b)
per emigrazione in un altro Paese, per la
durata delle procedure occorrenti;
c)
per acquisto della cittadinanza o dello
stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di
soggiorno per altri motivi, per la durata dei procedimento di concessione o
di riconoscimento.
2.
Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune
97/11/GAI (del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene
l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le
modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo
straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di
soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione
immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno
è rifiutato il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel
provvedimento di rifiuto, che sussistendone i presupposti, si procederà nei
suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore
concede allo straniero un termine. non superiore a quindici giorni
lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e
lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in
mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.
3.
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto, ne avverte il console dello Stato di appartenenza per
gli eventuali provvedimenti di competenza è può dispone il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento
di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni per
presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e
lasciare il territorio dello Stato.
Art.
13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti
all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla
Convenzione di applicazione dei predetto Accordo, ovvero rilasciato in
esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o
prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 9 del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un
reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio
sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed
accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta,
munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta,
ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 del testo unico. L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità
dell'iscrizione al Servizio sanitaria nazionale.
4.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta
che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo
continuativo di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno
biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di
validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa
dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e
comprovati motivi.
Art.
14
(Conversione del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione
o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In
particolare:
a)
il permesso di soggiorno rilasciato per
lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo,
previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma
autonoma nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio
lavoratore di cooperative;
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato per il periodo di
validità dello stesso previa iscrizione nelle liste di collocamento o se il
rapporto di lavoro è in corso. previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro;
c)
il permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente
l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di
cui alle lettere precedenti.
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il
titolo autorizzatorio o abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a)
e la Direzione provinciale dei lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera
b). comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui
il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello
riportato nel documento.
3.
Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività
effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione
consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività
lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di
1.040 ore.
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a
frequentare corsi di studio o di formazione in Italia il permesso di
soggiorno per motivi di studio o formazione può essere convertito prima della
scadenza in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle
quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico
attestati dalla Direzione provinciale dei lavoro, previa idonea
documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa
presentazione dei titolo abilitativo o autorizzatorio ove richiesto della
documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto,
nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Art.
15
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i
criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli
stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di
anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli
stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di
dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di
soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello
straniero, dandone comunicazione al questore".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, è sostituita dalla seguente: "c)
per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità
accertata, ovvero per effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui
all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio,
con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223 è aggiunto il seguente periodo:
"Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è
effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni
anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate d'ufficio alla
questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989
n. 223, è aggiunto il seguente periodo:
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate
la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio
o rinnovo della carta di soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita
l'associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'istituto nazionale di
statistica e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante
per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalità, di
comunicazione anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini
stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni gli archivi dei lavoratori
extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici
del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22 comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso
decreto disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i
Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della
popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico
l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a
quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare alla questura
del luogo in cui lo straniero risiede questi deve indicare:
le proprie generalità complete;
a)
il luogo o i luoghi in cui l'interessato
ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
b)
il luogo di residenza;
c)
le fonti di reddito, specificandone
l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a)
copia del passaporto o di documento
equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente
autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita dei richiedente;
b)
copia della dichiarazione dei redditi o
del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente
da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale;
c)
certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni relative ai procedimento penali in corso;
d)
fotografia della persona interessata, in
formato tessera, in quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 1;
4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di
cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi per i quali pure sia richiesta la
carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A
tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta
che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
b)
la disponibilità di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3 lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico -
sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio.
c)
il reddito richiesto per le finalità di
cui all’articolo 29, comma 3 lettera b), del testo unico, tenuto conto di
quello dei familiari conviventi non a carico.
5.
Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge straniero o
genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente,
oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del
figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore
convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico,
la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare,
anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore
o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea
residente in Italia.
7.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla
richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su
richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta
di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a
richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del testo unico, curano l'inoltro alla competente autorità giudiziaria del
ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche all'autorità che ha
adottato il provvedimento impugnato.
2. L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
può far pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni
dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
1.
Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata
dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato
all'interessato con le modalità di cui all'articolo 14 commi 3 e 4, del
presente regolamento unicamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato
del diritto di essere assistito nel Procedimento di convalida del decreto dì
trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le
condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato
altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un
difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene
informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento
sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo
strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione
e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare
se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21
(Modalità del trattenimento)
1.
Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di
corrispondenza anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona,
fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal
centro.
2.
Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto
nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza,
anche telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
definite le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e
postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente
presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato
per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in
luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal
giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o
consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo
della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o
di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere
eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo
straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario,
informando il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e
agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità
di pubblica sicurezza ai centri possono accedere i familiari conviventi e il
difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il
personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad
enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale,
ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero
sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto
della provincia in cui è istituito il centro.
8.
Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità
delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle
visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle
modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure
occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle
per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro,
nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore,
anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono
tenuti a fornirla.
Art.
22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro
di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla
gestione dello stesso, disciplinandone anche le attività a norma
dell'articolo 21 comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo - contabile impartite dal Ministro dell'interno
anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con
soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri
enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà
sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere
disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di
edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche
mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l’assistenza, compresa
quella igienico - sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il
vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno
nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre
procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero
delle finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del
centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del
centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più
locali idonei per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le
autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione
all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del
bilancio del Ministero dell'interno.
Art.
23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte
per le esigenze igienico – sanitarie, connesse al soccorso dello straniero
possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo
22, per il tempo strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti
centri o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di
specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge
in vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art.
24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
1. I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo unico sono istituti presso i valichi di frontiera nei quale è
stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di
asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse
Finanziarie definite con il documento programmatico di cui all'articolo 3 dei testo unico e dalla
legge di bilancio.
2.
Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3.
Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente
interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri
istituti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui
all'articolo 18 del testo unico,
realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati,
sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere
sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi
dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura dei trenta per cento
a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è
disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione, da parte
della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi
elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con
questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i
tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2.
Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per
le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle, risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In
particolare provvede a:
a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione
nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera
c);
b)
esprimere i pareri e le proposte sui
progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati
che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale
di cui all'articolo 26.
c)
Selezionare i programmi di assistenza e di integrazione
sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei
criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di
grazia e giustizia;
d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro
efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla
Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui
all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26.
(Convenzioni con soggetti privati)
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di
assistenza ed integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono
essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli
enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più
soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a)
l'iscrizione nella apposita sezione del
registro di cui all'articolo 42, comma 2 del testo unico.
b)
la rispondenza del programma o dei programmi
di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare,
ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25
comma 3 lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati
dall'ente locale;
c)
la sussistenza dei requisiti
professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei
programmi.
3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che
attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a)
comunicare al sindaco del luogo in cui
operano l'inizio del programma;
b)
effettuare tutte le operazioni di
carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma
dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro
adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi
stranieri.
c)
presentare all'ente locale convenzionato
un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli
obiettivi intermedi raggiunti;
d)
rispettare le norme in materia di
protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli
stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al
questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione,
da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.
Art.
27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale)
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale è effettuata:
a)
dai servizi sociali degli enti locali, o
dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui
all'articolo 52, comma 1 lettera c), convenzionati con l'ente locale, che
abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero;
b)
dal procuratore della Repubblica nei casi
in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza
o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso dei quale lo
straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la
sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede
al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le
attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico. acquisiti:
a)
il parere del procuratore della
Repubblica quando ricorrono le circostanze dì cui al comma 1, lettera b) ed
il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia
indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
b)
il programma di assistenza ed
integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni
della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
c)
l'adesione dello straniero al medesimo
programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso;
d)
l'accettazione degli impegni connessi al
programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma
deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma dei comma 1
lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche
sulla base degli elementi in essa contenuti.
Art.
28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono
vietati l'espulsione o il respingimento)
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:
a)
per minore età, salvo l'iscrizione del
minore degli anni quattordici nel permesso di, soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta
di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i
minorenni per i provvedimenti di competenza;
b)
per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c)
per cure mediche, per il tempo attestato
mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si
trovano nelle circostanze di cui all'articolo,19. comma 2, lettera d) del
testo unico.
d)
per motivi umanitari, negli altri casi,
salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad
accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo
19, comma 1 del testo unico.
CAPO
V
DISCIPLINA
DEL LAVORO
Art. 29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)
1.
Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi
internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che
definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i
collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
Art.
30
(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato)
1. L’autorizzazione al lavoro dello straniero residente all’estero
è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo
in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di
lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui
all’articolo 29.
2.
La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a)
le complete generalità del titolare o
legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero,
se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di
lavoro committente;
b)
le complete generalità del lavoratore
straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
c)
l'impegno di assicurare allo straniero il
trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d)
la sede dell'impresa e dello stabilimento
ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al
rapporto di lavoro;
e)
l'indicazione delle modalità di alloggio.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a)
il certificato di iscrizione dell'impresa
alla Camera di commercio, industria e Artigianato, munito della dicitura di
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività
d'impresa;
b)
copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione
dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
c)
copia della documentazione prodotta dal
datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.
4. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni
dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate,
per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua
capacità economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio,
secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2 lettera c).
Art.
31
(Nulla osta della questura e visto d'ingresso)
1. L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della
domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve
essere presentata alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
2.
Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20
giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di
lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di
lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri
casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione
della società, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo
unico ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con
un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del
nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di
lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto
di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22 comma 5, del testo unico.
5.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.
Art.
32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di
lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare,
distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per
lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande
di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e
delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:
a)
Paese d'origine;
b)
numero progressivo di presentazione della
domanda;
c)
complete generalità;
d)
tipo del rapporto di Lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e)
capacità professionali degli interessati
o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o
mansione;
f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero
di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g)
eventuali propensioni lavorative o
precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h)
l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento
equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di
iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli
affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere
inseriti nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per
l'Impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro
famiglie.
4. L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, la propria posizione nella
lista.
Art.
33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle
liste)
1.
I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le
Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i
dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste
dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con
le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda
avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede
nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti
professionali.
Art. 34
(Prestazione di garanzia)
1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un
anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della
garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni
negative di cui all'articolo 31, comma 3.
2. La garanzia può essere prestata, per non più di due
stranieri per ciascun anno e deve riguardare:
a)
l'assicurazione obbligatoria al servizio
sanitario nazionale;
b)
la disponibilità di un alloggio idoneo;
c)
la prestazione di mezzi di sussistenza in
misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di
cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
d)
il pagamento delle spese di rimpatrio.
3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2,
lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa,
il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente all'atto della
presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:
a)
immediatamente se l'autorizzazione non è
concessa;
b)
a seguito della comunicazione della
rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato
concesso;
c)
a seguito del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, a norma dell'articolo 36.
4. La prestazione relativa all'alloggio può essere
attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata
delle certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui
all'articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle
immigrazioni da almeno tre anni, quando:
a)
sussistono le condizioni patrimoniali e
organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;
b)
nei confronti dei legali rappresentanti e
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei
soci, se si tratta di società in nome collettivo, non sussistono le
condizioni negative di cui al l'articolo 31, comma 3;
c)
la prestazione di garanzia sia deliberata
a norma dei rispettivi ordinamenti.
6.
Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi
o associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
7.
Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è
corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione
della garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle
risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui
al comma 6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.
Art. 35
(Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro)
1. La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia
della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura
competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che
presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri
per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa è fatta,
salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure
diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle liste di cui
all'articolo 23, comma 4, del testo unico.
2.
L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della
specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la
garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 34. Copia
dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della
pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici
trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in
collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a
cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da
questi presentata alla rappresentanza diplomatica consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23,
comma 1, del testo unico.
5.
Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e
consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nei
limiti e con le modalità stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.
6.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente
regolamento.
Art. 36
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro)
1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato
in forza del visto rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere
il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel
termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui
all'articolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro
della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la
scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.
2. Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato
dei lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte
della Direzione provinciale dei lavoro competente, della avvenuta iscrizione
nelle liste di collocamento.
3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a
norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla
Direzione provinciale dei lavoro, può richiedere alla questura competente per
territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma
dell'articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di
soggiorno è:
a)
di due anni, salvo i rinnovi. se si
tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
b)
pari alla durata del contratto di lavoro,
e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo
determinato.
4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero
deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso
di soggiorno di cui al comma 3.
Art. 37
(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido)
1.
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della
normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo
ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del
lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento
dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione
provinciale provvede altresì all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque,
salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno.
2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al
comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per
il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di
lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione
provinciale del Lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno.
3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del
presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di
collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.
4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per
motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia
dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 38
(Accesso al lavoro stagionale)
1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità
minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro
quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del
datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente
regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo unico.
2. Ai Fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che
hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di
soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di
precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime
richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa,
rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni
di categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali,
minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve
essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata
contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori
autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché
nell'ambito del periodo massimo previsto.
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate.
6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere
corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni
dell'articolo 31.
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenze del permesso di soggiorno rilasciato
l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare
in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia
offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono
richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le
disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di
soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal
presente articolo.
Art. 39
(Disposizioni relative al lavoro autonomo)
1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per
le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o
l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a
richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dei titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i
criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto
previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono
l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso
organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte
tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del
titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza
dello straniero in Italia, in possesso dei prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di
alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire
presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere
svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei
parametri di riferimento, riguardanti la disponibilità delle risorse
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia
della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché
l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite
procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del
nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa
verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi
all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata
all'interessato o al suo procuratore.
6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di
cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede
a norma dell'articolo 26, comma 5, dei testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base
della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli
affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in
Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che
consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura
competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la
conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione
di cui ai commi 1, 2 e 3 e fino a quando non saranno operativi i collegamenti
con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della Direzione
provinciale dei lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di
ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
Art.
40
(Casi particolari di ingresso per lavoro)
1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico quando, richiesta, è rilasciata con l'osservanza delle
modalità previste dall'articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e
delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al
lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento,
per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa
per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato
e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso
termine. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata
nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del
presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni
provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta dei
permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata
entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti
dall'articolo 5, comma 3 lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli
stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato
nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo
strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al
personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della
data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti
dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29
dicembre 1994. n. 747.
6.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo
unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università o
dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o
direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla
prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro
in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione
non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini
stranieri.
9. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal
datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo di
addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di
lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
10. Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera
g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da
organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare
soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero
limitato di lavoratori.
11.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico,
componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli
stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore,
chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di
servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n.
856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la
materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti
d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a
bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o
staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le
disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma
1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti
all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro
italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un
tempo non superiore a due anni, al termine del quale i lavoratori stranieri
hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione
al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per
il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso
alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.
13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n),e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dall'Ufficio
speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue
sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo
di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del
rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
14. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera p) del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita
dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni
sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo
1981, n. 91.
15. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.
16. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un
periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi
medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al
lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che
giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente
all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del
datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per
non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
17. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la
dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso
articolo, lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di
lavoro autonomo.
18.
L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di
cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un
diverso rapporto di lavoro, i permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 5.
Art. 41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano
un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di
lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono
all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla
questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito
presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenze i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma
dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è
effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei
provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale)
1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per
uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste è
tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è
iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili
dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla
U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui
territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino
italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il
cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni
di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di
effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo
restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata dei
permesso di soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è
effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del
comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4.
L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il
caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1.
5.
L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta
per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico,
che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta,
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé
e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo
34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
6.
Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternità prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso
articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di
studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un
permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere
l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale)
1.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del, testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere
all'azienda ospedaliera o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative
tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello
Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono
comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le
prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei
confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate,
nei limiti indicati dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando
un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale
codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve
essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate
da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso
e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di
condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte
delle farmacie convenzionate.
4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche
sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non
versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le
prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate
insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il
pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure
concordate. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La comunicazione al Ministero dell'interno per le
finalità di cui al comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice
regionale S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del
tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge
che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.
7.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso. l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità
in attuazione dei predetti accordi.
8. Le regioni individuano le modalità più opportune per
garantire che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della
medicina dei territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati
accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica.
Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro
pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il
relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la
seguente documentazione:
a)
dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la
data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le
disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di
una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle
prestazioni richieste, il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in
dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo complessivo
presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura
prescelta.
c)
documentazione comprovante la
disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento
delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura
sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure
in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da
effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E
PROFESSIONI
Art.
45
(Iscrizione scolastica)
1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale
hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della
posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le
disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle
scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione
anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento
dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e
grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata
dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri
soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione
ad una classe diversa, tenendo conto:
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di
provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età
anagrafica.
b)
dell'accertamento di competenze, abilità
e livelli di preparazione dell'alunno.
c)
del corso di studi eventualmente seguito
dall'alunno nel Paese di provenienza.
d)
del titolo di studio eventualmente
posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la
ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata
evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento
dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare
l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della
pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante
l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici
progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per
l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai
criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie
degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente
locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali
qualificati.
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri
il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza,
ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui
all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare
progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a
tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue
straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di
educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi
deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione
di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di
studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di
corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del diploma
di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del
personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento
vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni
ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione
della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del
personale ispettivo, direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i
progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette
iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le
istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la
loro migliore integrazione nella comunità locale.
Art. 46
(Accesso degli stranieri alle università)
1. In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso
di studenti stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di
criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti
stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo,
anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della
cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università
italiane e università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari
di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal
ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque,
subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con
successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine la
sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie
prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i
prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni
o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le
amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti
allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le
regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri
provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso
di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al
comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione
attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei
corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno
può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica
di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non
possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del
corso di studio, il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato
per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per
la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento
con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo
studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di
studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le
disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti
stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con
apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per
quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione
attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai
sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per
l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono
riservare, comunque, una percentuale di posti a, favore degli studenti
stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni opportunamente
documentate, di particolare disagio economico.
6.
Per le finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini
dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato
sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
(Abilitazione all'esercizio della professione)
1.
Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che
hanno conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per
l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2.
Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento
delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli
albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza
italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in
Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini
Art. 48
(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)
1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di
accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli
accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello,
conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di
istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro
autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. fatti salvi gli accordi
bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle
richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche
rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento,
entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.
3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero
se è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun
provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ovvero, entro il termine previsto per quest'ultimo, può presentare
istanza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può
invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi
sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini
rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o
della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalità
diverse da quelle previste al comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n. 297, nonché
delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini
professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Art.
49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle
professioni)
1. I cittadini stranieri. regolarmente soggiornanti in
Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo
abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non
appartenente all'Unione europea, possono richiedere il riconoscimento ai fini
dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle
professioni corrispondenti.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione
professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative,
il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento,
sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento
sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una
prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di
svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le
sedi presso le quali, la stessa deve essere acquisita.
4.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento
di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni
regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni
sanitarie)
1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o
collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che
hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria.
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui
al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private
comunicano al Ministero della sanità il nominativo dello straniero assunto, e
comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante
posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49,
il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli
impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di
una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente
all'Unione europea.
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie,
conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di
diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli
esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote
previste per ciascuna professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve
essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere
negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale
e dei Paesi dell'Unione europea.
Art.
51
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
CAPO
VIII
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati)
1. Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli
enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli
stranieri immigrati previste dal testo unico, il registro è diviso in tre
sezioni:
a)
nella prima sezione sono iscritti
associazioni enti e altri organismi privati che svolgono attività per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico.
b)
nella seconda sono iscritti associazioni
ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli
stranieri per il loro inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico.
c)
nella terza sezione sono iscritti
associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a),
è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni
con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo
nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o
uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano
sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a
procedimenti penali, per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Art. 53
(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le
associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di
solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere
democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative,
i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti
requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
obbligo di formazione del bilancio o del
rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti;
c)
sede legale in Italia e possibilità di
operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma
giuridica assunta;
d)
esperienza almeno biennale nel settore
dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale della
valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali,
religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza
degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro
su richiesta dei rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a)
copia dell'atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti;
b)
dettagliata relazione sull'attività svolta
negli ultimi due anni;
c)
copia del bilancio o del rendiconto
relativo agli ultimi due anni di attività;
d)
eventuale iscrizione all'albo regionale
delle associazioni del volontariato;
e)
ogni altra documentazione ritenuta utile
per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel
settore dell'integrazione degli stranieri;
f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai
sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del
legale rappresentante, e di ciascuno dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di
cui al comma 3 dell'articolo 52.
3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel
settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui
al comma 2, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
a)
disponibilità di strutture alloggiative
idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene
prestata garanzia;
b)
patrimonio e disponibilità economica
risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o
dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza
sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e
l'eventuale rimpatrio.
4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento
della richiesta di cui all'art. 23 comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il
cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie,
certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente
regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità
economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque,
aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui all'articolo 54,
comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere
presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato
sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.
5. Nell'ambito del registro di cui alle articolo 52, comma
1, lettera e), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e
integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere
l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura
giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione
dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta,
violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di
sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai Fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5
presentino un curriculum attestante le precedenti esperienze e una
dichiarazione dalla quale risultino:
a)
la disponibilità, a qualsiasi titolo, di
operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e
dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di
continuità, ancorché volontarie.
b)
la disponibilità, a qualsiasi titolo, di
strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del
programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione
delle caratteristiche tipologiche e della ricettività.
c)
i rapporti instaurati con enti locali,
regioni o altre istituzioni.
d)
la descrizione del programma di
assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in
differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalità,
metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica,
tempi costi e risorse umane impiegate, prevede le modalità di prestazione di
assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione finalizzate
ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua
italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici
sbocchi lavorativi.
e)
l'adozione di procedure per la tutela dei
dati personali, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675, anche
relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative.
f)
l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli ordini di amministrazione e
di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'articolo 52.
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei
campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato
con uno dei soggetti già iscritti nella sezione dei registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una
dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6,
lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto
di partenariato.
Art. 54
(Iscrizione nel Registro)
1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle
associazioni nel registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per
la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui
all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera c).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego
dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di
cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le
associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni
anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno
dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato
tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la trasmissione
di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le
finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e
degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle regioni e alle
province autonome.
Art.
55
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie)
1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il
Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i
componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del
testo unico.
2. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare
ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui
all'articolo 3, comma 6, del testo unico.
3.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4.
La Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento
per gli affari sociali, che, assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e
delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento
programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico, in
relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche
relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e culturale;
verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltà e
disomogeneità a livello territoriale, elabora proposte e suggerimenti per una
migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei
diritti fondamentali, assicura la diffusione delle informazioni relative alla
realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a
livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati
personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente
del Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro, può essere nominato il
Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di
collaborazione con l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56
(Organismo nazionale di coordinamento).
1.
L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico opera in
stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al comma 4
dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione, con i
centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le
discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni
e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello
locale al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di
accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e
partecipazione alla vita pubblica.
2.
La composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3.
L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari dei
C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
(Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)
1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi
sono cosi composti:
a)
dai rappresentanti dei competenti uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato;
b)
dal Presidente della provincia;
c)
da un rappresentante della regione;
d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un
suo delegato, nonché dal sindaco o da un suo delegato, dei comuni della
provincia di volta in volta interessati;
e)
dal Presidente della camera di commercio,
industria. artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
f)
da almeno due rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
g)
da almeno due rappresentanti delle
associazioni più rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel
territorio;
h)
da almeno due rappresentanti degli enti e
delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei
Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o
altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano per
la necessaria integrazione delle rispettive attività, in collegamento con le
Consulte regionali di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di
una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle
problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli
immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura
il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, il Presidente dei Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini
dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli
eventuali organi costituiti, con analoghe finalità, presso i comuni. In tal
caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.
Art.
58
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e dall'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per
le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base
alle seguenti quote percentuali:
a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti
dell'intero Fondo è destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli
enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale
determinazione dall'afflusso di immigrati;
b)
una quota pari al 20% dei Finanziamenti è
destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli
interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.
2. Le somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per
interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i
Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1 lettera e), del predetto decreto legislativo n.
112 del 1998.
3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse
loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di
programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia
di servizi per l'integrazione degli immigrati.
4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1,
lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali
relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal
fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una
quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse
attribuite alle regioni possono altresì essere utilizzate come quota
nazionale di cofinanziamento per l’accesso ai fondi comunitari.
5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene
conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a)
della presenza degli immigrati sul
territorio;
b)
della composizione demografica della
popolazione immigrata e dei rapporto tra immigrati e popolazione locale;
c)
delle situazioni di particolare disagio
nelle aree urbane e della condizione socio - economica delle aree di
riferimento.
6. Per la realizzazione della base informativa statistica
necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto
della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui
cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse
quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di
soggiorno dei genitori.
7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della
priorità di intervento e delle linee guida indicate nel documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle
regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a:
a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio,
in condizione di parità con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali
delle persone immigrate;
b)
promuovere l'integrazione degli stranieri
favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione, ai servizi sociali, alle
istituzioni scolastiche;
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di
discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica o religiosa;
d)
tutelare l'identità culturale, religiosa
e linguistica degli stranieri;
e)
consentire un positivo reinserimento nel
Paese d'origine.
9. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone, con
proprio decreto. sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello
uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio - economici e degli
altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e
statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali
ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e dell'articolo 60, comma 2, e per la
presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5 e
dell'articolo 60, comma 4.
Art.
59
(Attività delle regioni e delle province autonome)
1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto
del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse
del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza dei Consiglio dei Ministri i programmi
annuali pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono
realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione
dei programmi é condizione essenziale per la erogazione dei finanziamento
annuale.
2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche
ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro
per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con
proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I programmi regionali indicano i criteri per
l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti
attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi
sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con
gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da
realizzare e le modalità e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse
impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze.
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera
a).
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
entro un anno dalla data di erogazione del Finanziamento, presentano una relazione
al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto
Sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare
le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di
attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di
avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui
passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano
nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono
realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei
finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive
quote assegnate, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza Unificata provvede alla revoca del Finanziamento e alla
ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.
7. L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma
1 e quello dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di
cofinanziamento previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4,
operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli
esercizi Finanziari successivi a quello di entrata in vigore dei presente
regolamento.
Art. 60
(Attività delle Amministrazioni statali)
1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali
sono finanziati ai sensi dell'articolo 58. comma 1 lettera b), secondo le
priorità indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2.
Il Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione dei Fondo.
3. Le amministrazioni statali predispongono i propri
programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di
cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di
erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro p |