D.P.R. 19
ottobre 1998, n. 390
Regolamento recante norme sulle
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'articolo 1 della L. 3
luglio 1998, n. 210.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 264.
1. Finalità
e definizioni.
1. Il presente regolamento
disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle
procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori
ordinari, associati e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente
regolamento si intendono:
a) per «Ministero» il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per «università» le università
e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati a
rilasciare titoli di studio con valore legale;
c) per «rettore» i rettori delle
università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria.
2. Norme
generali.
1. Ai fini della copertura dei
posti di professore ordinario, associato e di ricercatore il rettore indìce,
con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria ed il rispetto
dei limiti di spesa di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedure
di valutazione comparativa distinte per settori scientifico-disciplinari,
previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive
competenze. I relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e sono
adeguatamente pubblicizzati anche per via telematica.
2. La partecipazione alle
valutazioni comparative di cui all'articolo 1, comma 1, è libera, senza
limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai
candidati.
3. È fatto divieto ai professori
ordinari, associati e ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati, a
valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello
inferiore dello stesso settore scientifico-discliplinare o di settori affini
indicati nel bando.
4. Ogni candidato, a pena di
esclusione, può partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni
comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie,
nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta. A tal fine nell'istanza di partecipazione il candidato deve
dichiarare di aver rispettato tale obbligo. Ogni candidato compila il modulo della
domanda fornito per via telematica indicando obbligatoriamente il codice di
identificazione personale e ne stampa una copia che, debitamente firmata,
consegna all'università che ha bandito il concorso. L'università provvede alla
validazione informatica delle domande inviate per via telematica. Il candidato
è escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia
presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai
fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda
all'ufficio competente. I dati relativi alle domande sono resi disponibili
dagli atenei per via telematica ai fini della verifica dell'osservanza del
predetto obbligo.
5. Il decreto di cui al comma 1
indica la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, nonché
stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli
e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di
scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai
trenta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Può essere,
inoltre, prevista la determinazione di un numero massimo di pubblicazioni
scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a
ciascuna procedura, in modo, comunque, da garantire una adeguata valutazione
dei candidati.
6. Le commissioni giudicatrici,
per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i
criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del
procedimento di cui al comma 14, il quale ne assicura la pubblicità presso la
sede del rettorato e delle facoltà che hanno richiesto il bando. I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della
commissione.
7. Per valutare il curriculum
complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene
in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività
della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del
candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del
candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per
il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della
comunità scientifica;
e) continuità temporale della
produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze
nello specifico settore scientifico-disciplinare.
8. Per i fini di cui al comma 7 si
fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
9. Costituiscono, in ogni caso,
titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
a) l'attività didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei
e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c) l'attività di ricerca, comunque
svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca
e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e) l'attività in campo clinico
relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale
specifica competenza;
f) l'organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca;
g) il coordinamento di iniziative
in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
10. Le università, con propri
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono
adottare disposizioni modificative e integrative dei criteri di cui al comma 7.
11. Al termine delle valutazioni
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo
svolgimento delle seguenti prove:
a) due prove scritte, una delle
quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura
di posti di ricercatore;
b) una prova didattica e la
discussione sui titoli scientifici presentati per la copertura di posti di
professore associato.
12. Nelle procedure a posti di
professore ordinario i candidati che non rivestono la qualifica di professore
associato sostengono una prova didattica che concorre alla valutazione
complessiva.
13. La prova orale di cui al comma
11, lettera a), le prove di cui lettera b) del medesimo comma, nonché la prova
di cui al comma 12, sono pubbliche.
14. Per ciascuna valutazione
comparativa è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa
vigente, ivi comprese la pubblicità delle date di svolgimento delle prove di
cui al comma 11 e le comunicazioni agli atenei e al Ministero di cui agli
articoli 2, comma 4, 3, comma 7, e 4, comma 9.
3.
Commissioni giudicatrici.
1. Le commissioni giudicatrici
per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di posti di
ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite
mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facoltà che
ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.
2. Possono essere componenti delle
commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a
ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma e i
ricercatori confermati.
3. Il componente designato è
scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 4, con
deliberazione del consiglio di facoltà, nella composizione prevista dalla
normativa vigente, fra i professori ordinari o associati per le valutazioni
comparative ai fini della copertura di posti di ricercatore e professore
associato e tra i professori ordinari per le valutazioni comparative ai fini
della copertura di posti di professore ordinario. I predetti docenti devono
afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso
in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 6, ultimo periodo, a settori
affini indicati dal Consiglio universitario nazionale.
4. I componenti elettivi sono così
individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:
a) per la copertura di posti di
ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un
professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha
designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;
b) per la copertura di posti di
professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;
c) per la copertura di posti di
professore ordinario, da quattro professori ordinari.
5. I componenti di cui al comma 4
sono eletti, fra i professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che
ha emanato il bando, dalla corrispondente fascia dei professori di ruolo e dai
ricercatori confermati. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di
appartenenza. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
6. L'elettorato attivo è
attribuito, secondo la normativa vigente, ai professori di ruolo e fuori ruolo
e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando. L'elettorato passivo è attribuito, secondo la normativa
vigente e con le limitazioni di cui al comma 2, ai professori di ruolo e fuori
ruolo e ai ricercatori confermati appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando. È in ogni caso fatto divieto per i
professori ed i ricercatori eletti nelle commissioni giudicatrici di far parte
di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del
decreto di nomina, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la
stessa tipologia di valutazione comparativa. Qualora il numero degli eleggibili
per ruolo o fascia e per settore scientificodisciplinare sia inferiore a
cinque, l'elettorato attivo e passivo è esteso agli appartenenti ai ruoli o
fasce di settori affini, indicati dal Consiglio universitario nazionale.
7. Il Ministero, con la
collaborazione delle università, predispone e cura l'aggiornamento degli
elenchi dei professori e dei ricercatori assicurandone la pubblicità per via
telematica.
A tal fine le università sono
tenute a comunicare tempestivamente al Ministero le nomine, le modifiche di
stato giuridico, le cessazioni dal servizio e gli inquadramenti nei settori
scientifico-disciplinari dei professori e dei ricercatori. Tali elenchi, che
individuano anche le situazioni di incompatibilità ai fini dell'elettorato
attivo e passivo, sono acquisiti dalle università che bandiscono le procedure
valutative le quali fissano la data da cui decorrono i termini di dieci giorni
per la presentazione delle opposizioni, da parte degli interessati, al rettore
della stessa sede universitaria, il quale decide in via definitiva entro i
successivi dieci giorni, curando la pubblicizzazione degli elenchi definitivi.
Le modifiche degli elenchi sono comunicate al Ministero.
8. Ogni elettore può esprimere una
sola preferenza.
9. Lo svolgimento delle elezioni,
disciplinato con apposito decreto del rettore, avviene con procedure
telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane (CRUI), che assicurino l'accertamento
dell'identità dell'avente diritto e la segretezza del voto. Il rettore rende
pubblici i risultati delle elezioni.
10. In caso di motivata rinuncia
presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli
stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'articolo 4, comma 1,
concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Nei casi di
cui al presente comma la sostituzione dei componenti designati avviene con le
medesime modalità di cui al comma 3.
11. Per consentire un rapido
espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università,
previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, possono
concordare le date di svolgimento delle elezioni riguardanti la formazione
delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative.
12. Dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati,
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di
ricusazione dei commissari.
13. Le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle
commissioni giudicatrici.
4.
Accertamento della regolarità degli atti e nomine in ruolo.
1. Nell'ambito dei regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le università
stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve concludersi, comunque
non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di
nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo
inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi.
Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si
siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia
le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause
del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei
lavori.
2. Le commissioni possono
avvalersi di strumenti telematici di lavoro cooperativo. A tale scopo il Ministero
predispone idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti dai verbali
delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa
valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza
dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative per
ricercatore e dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di due
idonei, per ciascun posto bandito, nelle valutazioni comparative per professore
associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 .
3. Il rettore accerta, con
proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarità formale degli
atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore
nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e
trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore
ordinario e associato ai competenti organi accademici per i successivi
adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
4. Nelle procedure per la
copertura dei posti di professore ordinario ed associato, il consiglio della
facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto
di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi
dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera, la nomina di uno
dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli
aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di
difformità, in relazione alle proprie esigenze didatticoscientifiche, rispetto
a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui
al presente comma è assicurata idonea pubblicità anche per via telematica. La
nomina è disposta con decreto rettorale.
5. Qualora decida di non procedere
alla chiamata, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data del
decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze
didattico-scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di
valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero proporre
la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate
presso altre sedi universitarie per il medesimo settore
scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla
data di accertamento della regolarità dei relativi atti.
6. La facoltà, qualora lasci
decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento
della regolarità formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in
ordine alla copertura del posto bandito, può avvalersi delle procedure di cui
al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.
7. I candidati risultati idonei
nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e
ordinari, i quali non siano stati nominati dalle università che hanno bandito
il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo,
entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della
regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre università che
non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
8. Gli idonei di ogni singola
procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso
l'università che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da
parte di altri atenei.
9. I rettori comunicano al
Ministero, per le finalità di cui all'articolo 5, i dati relativi alla
conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei
candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale scopo
costituisce apposito albo consultabile per via telematica.
5.
Pubblicità degli atti.
1. Le relazioni di cui
all'articolo 4, comma 2, con annessi i giudizi individuali e collegiali sono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per
via telematica.
6. Norma
finale.
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai concorsi per
il reclutamento degli astronomi straordinari e degli astronomi associati ai
sensi degli articoli 10, ultimo
comma, e 13, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 .
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della
legge 7 febbraio 1979, n. 31 , gli articoli da 41 a
49 e da 54 a 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e ogni
altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari.