Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 349
Regolamento
recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione
dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
Il
Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto
1990 n. 241;
Vista la legge 24
dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2,
commi 7, 8 e 9;
Visto l'art. 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il
parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che
il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato
della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in
data 11 marzo 1993;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile
1994;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica;
Emana
il seguente regolamento
Capo I
Disposizioni
Generali
Art. 1
Ambito
di efficacia del regolamento
1. I procedimenti
di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo sono disciplinati dal presente regolamento.
Art. 2
Semplificazione
documentale
1. Le
amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 1 adottano
formulari e documenti identici ovvero provvedono a dichiarare equivalenti i
diversi formulari e documenti da esse utilizzati.
Capo II
Disciplina
dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa
di servizio e di concessione dell'equo indennizzo
Art. 3
Iniziativa
ad istanza di parte
1. L'impiegato civile che abbia
contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l'eventuale
dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è
verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell'infermità o della lesione, presentare domanda scritta all'amministrazione
dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura
dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove
possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. Il dipendente può allegare
alla domanda ogni documento che reputi utile.
2. Con la
medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per infermità o lesione
contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità
fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse
al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
richiede la concessione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 68 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, se la menomazione si sia
manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione.
3. L'infermità
non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da
ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse,
anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni
dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidità
derivanti da parkinsonismo.
4. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto di impiego.
5. La domanda di
cui al comma 2 può essere proposta anche dagli eredi dell'impiegato o del
pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.
Art. 4
Iniziativa
d'ufficio
1. Nel caso di
cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che
un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a
straordinarie cause morbofiche e dette infermità siano tali che possano, anche
col tempo, divenire causa di invalidità o di altra menomazione dell'integrità
fisica.
Art. 5
Istruttoria
1.
L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a
raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la
connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze
relative all'infermità o lesione e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio
competente ad emettere il provvedimento finale.
2.
L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o
dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta la documentazione
raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito denominata
Commissione, di cui all'art. 171 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 6
Accertamenti
sanitari
1. La dipendenza
da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta dall'impiegato deve
essere accertata dalla Commissione, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio
cui il dipendente è assegnato.
2. La Commissione
è composta di due ufficiali medici e di un esperto esterno indicato
dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino
particolari infermità o lesioni, può essere chiamato a far parte della
Commissione, con voto consultivo, un medico specialista.
3. La Commissione,
ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione predisposta
dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita, al termine della
quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale, oltre
che le generalità dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono
riferiti come cause della menomazione dell'integrità fisica, devono risultare:
a) gli elementi
presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al comma 1;
b) elementi circa la tempestività
dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ovvero dell'art. 3 della
legge 11 marzo 1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione
dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di
compenso;
c) il voto
consultivo espresso dal medico specialista.
4. Il verbale è trasmesso
all'amministrazione richiedente entro venticinque giorni dalla visita
collegiale.
Art. 7
Provvedimento
dell'amministrazione
1.
L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricevimento
del processo verbale di cui all'articolo precedente.
Art. 8
Parere
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
1. Qualora il
dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini della concessione
dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro trenta giorni ovvero
entro il termine stabilito nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, la propria determinazione al
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale
sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni
tecniche, nonché tutte le altre circostanze utili ai fini della valutazione
della domanda.
2. Entro tre mesi
dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie,
nel giorno fissato dal presidente, sentito il relatore, valuta se l'infermità o
la lesione siano dipendenti da causa di servizio e se essi determinano una
menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie previste
dalla legge.
3. Nel caso in
cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla determinazione formulata
dall'ufficio del personale, ne sono specificati i motivi.
4. Il parere,
firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti
all'amministrazione competente.
5. Il parere non
è vincolante ai fini della decisione finale. L'amministrazione è tenuta a
motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decide di discostarsene.
Art. 9
Termine finale
1. L'amministrazione si pronuncia
sul riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con
provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro
quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall'inizio del
procedimento d'ufficio.
2.
L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo con
provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla
data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso, entro
diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda.
3. A norma del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del
provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente generale
ovvero al dirigente a tal fine delegato.
4. Del Comitato
per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 8 fanno parte altresì
dirigenti generali e dirigenti superiori medici della Polizia di Stato.
5. All'art. 166, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
dopo le parole "ufficiale medico", sono aggiunte le seguenti parole:
"o un funzionario medico della Polizia di Stato".
Art. 10
Disciplina
dell'azione amministrativa
1. Dall'entrata in vigore del
presente regolamento, le amministrazioni devono adeguare i regolamenti di attuazione
della legge 7 agosto
1990, n. 241, in conformità con il presente regolamento.
Art. 11
Abrogazione
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8,
della legge 24 dicembre 1993, n. 357, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
disposizioni di cui all'art. 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
le disposizioni di cui agli articoli da 35 a
38, da 51 a 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 e all'art. 6, comma 3, del
presente regolamento.
Art. 12
Entrata
in vigore
1. Il presente
regolamento entrerà in vigore il centottantesimo giorno dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.