D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 20 luglio 1983,
n. 197.
Aggiornamento alla GU 17/10/2000
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 155, recante nuove disposizioni circa la composizione della
delegazione di parte pubblica e norme per la definizione delle esigenze
organizzative degli enti;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509, recanti
disposizioni circa la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70;
Vista la legge 29 marzo
1983, n. 93;
Vista la legge 26
aprile 1983, n. 130, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato
(legge finanziaria 1983);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Verificate le compatibilità finanziarie degli oneri
derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al presente decreto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 giugno 1983, relativa (previa reiezione o dichiarazione
di inammissibilità delle osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o non rappresentate nella relativa delegazione) alla
disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui
alla legge 20 marzo
1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di
accordo raggiunta in data 9 aprile 1983 fra la delegazione della pubblica
amministrazione costituita ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai predetti
enti;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico. - Sono emanate le norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo relativo al personale degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, nel testo annesso al presente
decreto.
La
spesa relativa all'applicazione del presente decreto è valutata in lire 99,3
miliardi per l'anno 1983, in lire 193 miliardi per l'anno 1984 ed in lire
270,4 miliardi per l'anno 1985; ad essa provvedono gli enti pubblici all'uopo
parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti
dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite
in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi enti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 1 - Campo di applicazione e durata
Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale
dipendente degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esse
costituiscono puntuale riferimento per il personale dipendente degli enti
pubblici non economici non rientranti nella disciplina prevista dalla legge
20 marzo 1975, n. 70.
Le
disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale 31 dicembre
1981-30 dicembre 1984; gli effetti economici, peraltro, hanno inizio dal 1°
gennaio 1983 e si protraggono a tutto il 30 giugno 1985.
I benefici economici del presente provvedimento trovano
provvisoria applicazione anche nei confronti dei dipendenti degli enti
soggetti a processi di soppressione, scorporo e riforma, non ancora
inquadrati presso le amministrazioni di destinazione, cui erano applicabili
alla data del 31 dicembre 1982 le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il trattamento economico dei suddetti dipendenti sarà
rideterminato a cura degli enti di destinazione, dalla data di inquadramento
negli enti stessi secondo le disposizioni dei contratti relativi ai
rispettivi comparti, o in applicazione di specifiche disposizioni di legge,
salvo in ogni caso il trattamento acquisito alla data del 31 dicembre 1982.
Con le presenti disposizioni si realizza l'impegno di
pervenire alla omogeneizzazione degli ordinamenti ed alla perequazione dei
trattamenti retributivi con i dipendenti delle altre pubbliche
amministrazioni a pari livello di attribuzioni e di responsabilità.
Rimangono in vigore, per la parte non modificata, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni.
Articolo 2 - Contrattazione articolata e decentrata
Nell'ambito e nei limiti della presente normativa, sono
consentiti accordi articolati a livello nazionale per singolo ente o gruppo
di enti nonché accordi decentrati per aree territoriali delimitate, nei
limiti previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n.
509, in attesa delle norme attuative dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, da realizzare con accordo intercompartimentale.
Per gli enti di ricerca sono consentiti accordi decentrati
a livello di unità funzionali costituite da almeno una unità organica
complessa.
La contrattazione articolata di cui al comma precedente
riguarda le seguenti aree di intervento:
programmi generali di formazione e aggiornamento
professionale;
metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare
l'efficienza delle strutture;
criteri generali per la ripartizione dei carichi di lavoro,
la determinazione degli standard, i riscontri di produttività e l'attuazione
di misure incentivanti;
articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei
turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la più razionale e
puntuale erogazione dei servizi;
realizzazione di servizi sociali;
rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti
dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui
all'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
La
contrattazione nazionale articolata è volta a definire, per le materie di cui
al precedente comma, principi-quadro e criteri omogenei per tutto il
territorio nazionale nonché gli ambiti dell'eventuale intervento sulle
materie stesse della contrattazione decentrata a livello territoriale.
La contrattazione decentrata è finalizzata ad adeguare, nei
limiti di cui al comma precedente e in quanto ammissibile, i contenuti della
contrattazione nazionale alle specifiche esigenze territoriali.
Gli accordi di cui ai precedenti commi non possono
comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
Gli accordi nazionali sono stipulati fra l'ente o gli enti
interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite
deliberazioni del consiglio di amministrazione soggette, ove comportino
modifiche dei regolamenti organici, alle procedure di approvazione di cui
all'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli accordi decentrati sono stipulati tra la delegazione
dell'ente nominata dal presidente e le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale.
Con la contrattazione articolata saranno stabilite le
modalità per l'immediata esecutività degli accordi decentrati, salvo il
potere di annullamento degli organi centrali dell'ente qualora gli stessi
eccedano i limiti della rispettiva competenza.
Articolo 3 - Programmazione e organizzazione del lavoro
Gli enti, nello svolgimento dell'attività istituzionale,
operano in piena autonomia attraverso una organizzazione che privilegi il
conseguimento di obiettivi di produttività e di efficacia e la programmazione
degli interventi.
I centri di responsabilità di prodotto sono individuati
nelle unità organiche, costituite nell'ambito di un modello organizzativo che
garantisca la sistematica verifica dei risultati e il governo complessivo
delle strutture.
In relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle
unità organiche potranno essere costituiti, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale, nuclei operativi
interni all'unità stessa e da questa dipendenti, cui assegnare i compiti
relativi alla realizzazione di singoli prodotti o fasi compiute di procedure.
Tali nuclei, costituenti "unità minime di
produzione", possono identificarsi nei settori di coordinamento od
essere determinati indipendentemente da essi.
In questo ultimo caso il dirigente l'unità organica può
sperimentalmente determinare la costituzione e composizione caratterizzata da
una ampia fungibilità di mansioni amministrative e tecniche, nel pieno
rispetto delle attribuzioni proprie del livello professionale di
appartenenza, anche per quanto attiene al conferimento di eventuali funzioni
di coordinamento.
Gli enti di ricerca, inoltre, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale, privilegiano, in
materia di organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sistemi organizzativi di tipo dipartimentale incentivanti
il lavoro di gruppo e tali da assicurare dinamicità organizzativa sia a
livello delle strutture stesse sia a livello delle connesse responsabilità e
definiranno altresì entità, caratteristiche e funzionamento delle unità di
progetto aventi per scopo attività scientifico-tecnica di particolare importanza
con carattere di temporaneità programmata.
Articolo 4 - Produttività
I criteri per la rilevazione ed i riscontri della
produttività da realizzare in tutti gli enti saranno definiti in sede di
contrattazione articolata alla stregua delle esigenze dei singoli enti per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.
Si terrà anche conto dei principi di cui agli articoli 4, ultimo comma, prima parte, della legge 23.04.1981, n.155, e 22 della legge 11.07.1980, n.312.
Per il lavoro misurabile relativamente ad attività aventi
carattere ripetitivo o di routine saranno individuati, agli effetti della
realizzazione di piani e programmi di lavoro, standards di rendimento basati
sulla rilevazione dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle operazioni
elementari.
Per il lavoro non misurabile con i criteri di cui al precedente
comma, saranno definite le modalità per la realizzazione di
progetti-obiettivo o di specifici programmi di lavoro e per le connesse
verifiche, anche ai fini della corresponsione dei compensi, che, per quanto
concerne gli enti di ricerca, potranno essere erogati, secondo espressa
previsione dello specifico programma, per stati di avanzamento del progetto
ed al conseguimento degli obiettivi programmati.
Articolo
5 - Formazione e qualificazione professionale
Gli interventi in materia di formazione e qualificazione
professionale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n.
509, sono rivolti:
a) alla formazione del personale di nuova nomina ed allo
sviluppo della qualificazione professionale del personale in servizio. I
collaboratori ed i collaboratori tecnici potranno essere reclutati in base a
prove concorsuali tenute al termine di apposito corso di formazione all'impiego;
b) alla formazione professionale e all'aggiornamento
permanente dei dirigenti, da perseguire anche attraverso programmi di
intervento rivolti in modo specifico all'approfondimento di tematiche
attinenti alla funzione dirigenziale. In tale quadro saranno realizzati corsi
e seminari di specializzazione per i funzionari in possesso dei requisiti per
l'accesso alla dirigenza.
Per gli interventi di cui alla lettera b) saranno
valorizzate forme di collaborazione con le scuole superiori dello Stato e con
scuole di formazione di tipo industriale o universitario.
Agli interventi in materia di formazione e qualificazione
professionale promossi da ciascun ente possono partecipare, secondo criteri
da stabilirsi in sede di contrattazione articolata a livello nazionale,
dipendenti di altri enti, con concorso di questi ultimi alla relativa spesa.
In sede di contrattazione articolata sarà altresì
disciplinata la partecipazione dei dipendenti delle qualifiche dirigenziali,
di quelle che danno titolo all'accesso alla dirigenza e delle qualifiche del
ruolo professionale, a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad
attività scientifiche ai fini della migliore qualificazione del personale
medesimo.
I periodi di formazione professionale per gli appartenenti
al ruolo professionale ed alle due più elevate qualifiche del ruolo tecnico
professionale saranno svolti anche presso sedi universitarie italiane e
straniere, centri, enti ed istituti di ricerca pubblici o privati italiani,
stranieri e internazionali, o presso imprese opportunamente prescelte in
relazione all'attività dell'ente di appartenenza.
Articolo 6 - Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 38
ore effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per
tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalità saranno stabilite per
particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma
del precedente art. 2.
L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata in
conformità ai seguenti principi:
flessibilità degli orari entro fasce predeterminate. Il
completamento delle ore eventualmente effettuate in meno sarà definito
secondo le esigenze dell'amministrazione;
le articolazioni degli orari giornalieri e settimanali
("settimana corta", "orario spezzato", "orario
prolungato") sono stabilite con specifico riferimento all'ottimale
utilizzazione delle strutture e in relazione alle esigenze del servizio e
dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati
periodi dell'anno potrà essere prevista, anche per una sola parte del
personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con
corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno;
le turnazioni dovranno essere predisposte secondo una
precisa disciplina, anche per quanto attiene ai controlli, per particolari
servizi al fine di consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di
lavoro, una maggiore disponibilità delle strutture in favore dell'utenza e un
migliore sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di
amministrazione nonché per attività da espletare necessariamente nei giorni
festivi in relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno
individuati con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2,
nell'ambito dei programmi generali degli enti, i servizi interessati alla
turnazione e quantificate le relative esigenze. Per esigenze particolari, di
carattere temporaneo od eccezionale, potranno essere disposte specifiche
turnazioni. L'orario iniziale dei turni non può sovrapporsi all'orario
normale di servizio o a quello di altri turni in misura superiore a 30
minuti. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sarà
privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione
volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria
partecipazione ai turni stessi;
i dirigenti delle unità organiche sono responsabili del
mancato esercizio del potere di controllo loro spettante, in particolare,
sull'osservanza da parte del personale dell'orario di lavoro, salve le
diverse modalità contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma
del presente articolo.
Articolo 7 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate
entro il limite massimo pari al prodotto tra 200 ore annue e l'effettiva
consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno immediatamente
precedente.
Il dirigente l'unità funzionale autorizza prestazioni oltre
l'orario normale, con provvedimento motivato in presenza di situazioni di
carattere temporaneo e contingente, che non possono superare in ogni caso le
120 ore annue per ciascun dipendente.
Per esigenze di carattere eccezionale, debitamente motivate
con riferimento sia alla programmazione dell'obiettivo sia al personale
quantitativamente e/o qualitativamente occorrente per il suo raggiungimento,
il direttore generale può autorizzare l'esecuzione di prestazioni eccedenti
quelle di cui al comma precedente ma in ogni caso contenute entro il limite
globale previsto dal primo comma.
Le
modalità, le articolazioni e le aree di lavoro interessate saranno
individuate con lo strumento di cui al terzo comma del precedente art. 2.
Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 1983 le ore di straordinario residue saranno effettuate secondo
modalità e procedure in atto negli enti.
In attesa della definizione intercompartimentale della
disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire
entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del
pubblico impiego comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, restano congelati gli importi orari conseguiti
al momento di entrata in vigore del decreto stesso, con esclusione di quanto
derivante dalla dinamica della scala mobile.
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di
entrata in vigore delle presenti disposizioni, le maggiorazioni dello
stipendio orario per turni di cui all'art. 27, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509, sono ridotte
al 15% per i turni pomeridiani e al 65% per quelli notturni o festivi, fatti
salvi, se più favorevoli, i compensi già in vigore che restano congelati.
Articolo 8 - Qualifiche ex art. 4 della legge 23 aprile
1981, numero 155
In relazione alle effettive esigenze organizzative
derivanti dell'attuazione delle nuove norme sulla programmazione e organizzazione
del lavoro, gli enti daranno concreta attuazione, ricorrendone i presupposti,
all'articolo 4, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, istituendo le qualifiche di esperto di gestione con
distinti profili per l'area amministrativa e quella tecnica.
Le dotazioni organiche, per i singoli profili sono
stabilite entro tre mesi, a norma degli articoli 25 e 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
L'accesso alla qualifica di esperto di gestione è riservato
al personale della qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore
tecnico coordinatore, rispettivamente per i profili dell'area amministrativa
e di quella tecnica, secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti
organici degli enti e comunque con almeno quattro anni di anzianità nelle
qualifiche di collaboratore e collaboratore coordinatore dei ruoli
amministrativo o tecnico.
La declaratoria delle mansioni della qualifica di cui al
presente articolo è contenuta nell'allegato n. 1.
Al personale appartenente alla qualifica di esperto di
gestione con profilo dell'area tecnica, cui sia affidato il compito di
responsabile dei progetti individuati in relazione alle esigenze organizzative
presso servizi di elaborazione automatica dei dati, è corrisposta
un'indennità annua di L. 1.500.000 per la durata di svolgimento del suddetto
compito.
Articolo 9 - Specialisti tecnici degli enti di ricerca
In relazione alle particolari esigenze funzionali e
finalità istituzionali degli enti di ricerca è previsto, quale livello
differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico
professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal
profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli
assistenti tecnico-professionali.
Il suddetto livello differenziato è conferito agli
assistenti tccnico-professionali, con anzianità di servizio nella qualifica
di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari
professionalità e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli
enti.
Articolo 10 - Unificazione di qualifiche dei ruoli
amministrativo e tecnico
In relazione a specifiche esigenze di organizzazione del
lavoro ed al fine di contenere il fabbisogno di personale, gli ordinamenti
dei servizi degli enti ed i relativi regolamenti organici possono unificare
singole qualifiche del ruolo amministrativo con le corrispondenti qualifiche
del ruolo tecnico.
Il relativo mansionario è quello risultante dalla
declaratoria delle mansioni per le singole qualifiche unificate.
Articolo 11 - Conferimento della qualifica di dirigente
La qualifica di dirigente è conferita, nei limiti dei posti
di organico, agli appartenenti alle qualifiche di collaboratore,
collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico, collaboratore tecnico
coordinatore ed esperto di gestione, in possesso di una anzianità di
complessivo servizio nelle suddette qualifiche di almeno cinque anni.
Il conferimento della qualifica di dirigente è effettuato
con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, numero 155.
I regolamenti organici degli enti con personale in servizio
stabilmente all'estero potranno prevedere forme sostitutive del colloquio
indicato nella norma citata nel precedente comma, che non richiedano la
presenza in sede del candidato.
Articolo 12 - Livelli retributivi
Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i
livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella
stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica
professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle
qualifiche dirigenziali.
La progressione economica di ciascun livello retributivo e
degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si
articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del
livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante
computato sul valore stipendiale dell'8ª classe.
Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed
alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari
previsti al compimento del 6°, 12°, 18°, 24° anno, secondo la progressione di
cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari,
rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna
delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di
quella successiva.
Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al
precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo
di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali
che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della
produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico
professionale, nel limite del 15% dei relativi posti.
Lo stipendio annuo onnicomprensivo dei vice direttori
generali resta rapportato a quello previsto al 1° gennaio 1983 per i
direttori generali, con la riduzione del 5%.
Articolo 13 - Passaggi di qualifica
Nei passaggi a qualifica di livello immediatamente
superiore conseguiti successivamente al 1° gennaio 1983, l'inquadramento nel
livello retributivo superiore avverrà aggiungendo al relativo valore iniziale
il valore corrispondente all'anzianità maturata nel livello di provenienza,
valutata al 60% sul nuovo livello.
Per le qualifiche dirigenziali al nuovo valore iniziale di
qualifica si aggiunge il corrispettivo economico derivante dall'applicazione
del 2% per ogni anno, o proporzionalmente per mesi interi o frazioni
superiori a quindici giorni, di anzianità maturata nelle qualifiche di
provenienza dirigenziali e direttive e calcolato sul relativo livello
retributivo.
In ogni caso il beneficio conseguibile dal passaggio di
livello non sarà inferiore ad una classe calcolata sul nuovo livello.
Articolo 14 - Compensi incentivanti la produttività
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita
deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui
al terzo comma del precedente articolo 2, compensi incentivanti la
produttività.
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è
subordinata alla formulazione di programmi di attività delle singole unità
organiche ed alla introduzione di tecniche di rilevazione della produttività
secondo i principi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in
rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole
unità organiche sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata ove
prevista, o con deliberazione del consiglio di amministrazione, tenendo conto
del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del motivato
giudizio del dirigente in ordine al grado dell'impegno dimostrato da ciascun
dipendente nell'esecuzione del programma di attività.
L'erogazione dei compensi è effettuata a periodi di tempo
predeterminati in relazione ai risultati conseguiti ovvero a stati di
avanzamento nell'esecuzione dei progetti.
La somma massima annualmente attribuibile a titolo di
compensi incentivanti la produttività è commisurata alla differenza fra
l'ammontare complessivo dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario calcolati
in ragione del numero di ore di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, per ciascun dipendente e la spesa sostenuta per tali prestazioni
di cui al precedente art. 7.
Articolo
15 - Inquadramento nei livelli retributivi
L'inquadramento economico nei livelli retributivi di
appartenenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 è
effettuato con i criteri seguenti:
A) per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o
dalla successiva data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella
stessa qualifica, all'anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411, al 29 dicembre 1978 è aggiunto
per intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre
1982. L'anzianità riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica numero 411 citato è quella corrispondente alla classe ed agli
scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 in base allo stesso decreto,
esclusi quelli derivanti da benefici combattentistici o per nascita di figli,
ovvero dall'applicazione del sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 medesimo, maggiorata dell'anzianità nella classe o
nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre 1978. Per il personale assunto
successivamente al 29 dicembre 1978 e rimasto nella stessa qualifica
l'anzianità è valutata per intero;
B) per il personale pervenuto a livello superiore o
inquadrato in ruolo dopo il 29 dicembre 1978 l'anzianità posseduta nel
livello inferiore o in posizione non di ruolo, determinata in base alla
precedente lettera A), è valutata nelle misure percentuali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411, cui si aggiunge per intero l'anzianità
maturata successivamente al passaggio di livello. Anche per il personale
pervenuto a qualifica superiore o inquadrato in ruolo tra il 30 dicembre 1975
ed il 29 dicembre 1978 si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976,
n. 411. I livelli di riferimento sono
quelli previsti dal presente decreto;
C) le anzianità maturate in qualifiche ulteriormente
inferiori non considerate ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411, sono valutate al 2% per ogni anno o
proporzionalmente per mesi interi o frazioni superiori ai quindici giorni di
servizio di ruolo ed in posizione di salariato di ruolo ed all'1% per ogni
anno di servizio non di ruolo, calcolato sul corrispondente valore iniziale
di livello. Il relativo valore monetario è temporizzato sul livello retributivo
di definitivo inquadramento. Le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche al personale che al 31 dicembre 1982 rivestiva la prima
qualifica professionale o quella di collaboratore tecnico professionale;
D) per il personale dirigente si considera per intero
l'anzianità di qualifica posseduta; al valore così determinato si aggiunge
quanto derivante dalla valutazione delle anzianità di servizio per gli anni
trascorsi in qualifiche dirigenziali inferiori e direttive valutate al 2%
annuo o proporzionalmente per i mesi interi o frazioni superiori a quindici
giorni sui corrispondenti trattamenti economici iniziali. Il servizio
prestato nella qualifica di dirigente eccedente i primi due anni è valutato
nei confronti dei dipendenti appartenenti a qualifiche dirigenziali superiori
sulla base dello stipendio indicato nella nota 1 della tabella degli stipendi
allegata al presente decreto. Le anzianità da direttivo da valutare nel
settimo livello sono quelle trascorse in qualifiche interiori a direttore od
equiparato; le anzianità da valutare nell'8° livello sono quelle trascorse
nella qualifica di direttore od equiparate.
L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà
sulla base delle anzianità come sopra determinate, alla classe o scatto immediatamente
inferiore. L'eventuale eccedenza temporale o monetaria, ferma restando la
corresponsione di questa ultima, viene utilizzata ai fini dell'ulteriore
acquisizione di classi o scatti. Ai fini della temporizzazione dell'eccedenza
monetaria questa va valutata rapportandola ad 1/24 della classe o scatto da
conseguire.
In sede di primo inquadramento il beneficio minimo
contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il
preesistente stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello
iniziale, previsto dal presente decreto per il corrispondente livello
retributivo.
Per il personale appartenente alle qualifiche dei ruoli
tecnico, professionale di seconda qualifica e tecnico professionale, escluso
il collaboratore, il suddetto beneficio non potrà essere inferiore alla
differenza tra il preesistente ed il nuovo stipendio iniziale della
corrispondente qualifica del ruolo amministrativo.
Le anzianità di inquadramento nei nuovi livelli retributivi
o nelle qualifiche di cui all'art. 12 non possono essere comunque inferiori a
quelle acquisite con il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, al 31 dicembre 1982.
Nei confronti del personale appartenente alla ex categoria
direttiva con la qualifica di consigliere capo od equiparata si intende
conferita, ai soli fini dell'applicazione del precedente primo comma, la
quarta classe di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, dalla data, comunque non anteriore al primo giorno del
mese successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 411, in cui abbia maturato l'anzianità complessiva di
categoria richiesta per l'accesso alla qualifica superiore del preesistente
ordinamento.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è
attribuito lo stipendio iniziale della qualifica rivestita previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le
maggiorazioni percentuali di cui al successivo art. 17 applicate alla
differenza rispetto a tale stipendio di quello iniziale stabilito dal
presente decreto.
Articolo 16 - Norme di prima
attuazione ai fini dell'accesso alla qualifica di esperto di gestione
In sede di prima attuazione delle presenti norme e comunque
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore delle medesime, la
qualifica di esperto di gestione con profilo dell'aerea amministrativa è
attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di
un numero di posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di
collaboratore e di collaboratore coordinatore, al personale che rivestiva la
qualifica di direttore od equiparata del preesistente ordinamento. Per il
numero degli anzidetti posti eventualmente residuo, la qualifica è conferita
agli altri dipendenti che, assunti in esito a concorsi banditi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo
1975, n. 70, appartenevano alla preesistente
categoria direttiva con qualifica corrispondente a quelli di collaboratore od
equiparata ed ai quali, anteriormente alla data di attuazione
dell'ordinamento dei servizi conseguente alla predetta legge, siano state
affidate, organicamente, specifiche responsabilità direttive o di studio
risultanti da atti certi dell'amministrazione.
Con le modalità e nei tempi di cui al comma precedente, la
qualifica di esperto di gestione con profilo dell'area tecnici è attribuita
mediante scrutinio per merito comparativo, fino a concorrenza di un numero di
posti pari al 20% della dotazione organica delle qualifiche di collaboratore
tecnico e di collaboratore tecnico coordinatore, al personale addetto, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, a compiti di analista intera
gamma o di specialista di sistemi o di procedure, ai più elevato livello di
specializzazione e che rivesta le qualifiche predette.
Le norme degli scrutini sono stabilite dal consiglio di
amministrazione su proposta del direttore generale, sentita la commissione
del personale, tenendo particolarmente conto degli incarichi svolti e della
relativa durata, dell'anzianità di servizio e degli altri giudizi espressi
sulle qualità e capacità del dipendente nonché, per il profilo dell'area
amministrativa, della qualifica rivestita nel precedente ordinamento,
dell'espletamento, in particolare, di compiti per i quali era previsti
l'attribuzione dell'aggiunta di carica nonché dell'eventuale idoneità
conseguita in concorsi alla qualifica di dirigente od equiparata.
Qualora il numero dei posti conferiti a norma del primo
comma risulti superiore a quelli di organico previsti per i singoli profili
della qualifica, quelli in soprannumero saranno riassorbiti con le prime
vacanze che si verificheranno nel contingente stesso.
Articolo 17 - Scaglionamento degli oneri
I benefici economici derivanti, nella prima applicazione
del presente decreto, dell'attribuzione degli stipendi previsti dal decreto
stesso, rispetto a quelli fruiti da ciascun dipendente al 31 dicembre 1982,
od anche da passaggi di livello o di qualifica o dal conseguimento delle
maggiorazioni di cui all'art. 12 successivamente intervenuti, sono
corrisposti nella misura percentuale di cui appresso:
|
dal 1° al 9° livello
|
dirig CTP
|
dal 1° gennaio '83
|
30%
|
25%
|
dal 1° luglio '83
|
45%
|
40%
|
dal 1° gennaio '84
|
60%
|
50%
|
dal 1° luglio '84
|
90%
|
65%
|
dal 1° gennaio '85
|
100%
|
100%
|
Articolo 18 - Inquadramento funzionale
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, sarà costituita entro tre mesi
dall'approvazione del presente decreto una commissione paritetica per la
identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in
relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realtà dei diversi enti,
al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni
giuridico-funzionali.
I
lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate
proporzioni, finalizzate anche all'attuazione del principio
dell'inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con
apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la
vigenza contrattuale (vedi nota).
(nota) Con D.P.R. 9 luglio 1986, n. 935 (Gazz. Uff. 5 gennaio 1987, n. 3, S.O.) è stata disposta
l'approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica, in
ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonché ai
criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili
professionali del personale degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70, previa
reiezione o dichiarazione di inammissibilità delle osservazioni avanzate
dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella
predetta commissione paritetica. Successivamente, il D.P.R. 1° gennaio 1988,
n. 285 (Gazz. Uff. 25 luglio 1988, n. 173, S.O.) ha disposto una nuova
approvazione delle proposte formulate dalla Commissione ed ha contestualmente
annullato il D.P.R. 9 luglio 1986, n. 935 sopra citato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 24 novembre
1990, n. 344.
Articolo 19 - Aspetti
normativo-organizzativi dell'attività legale
L'attività legale negli enti è espletata presso uffici
legali, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, giusto il disposto dell'art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70, previsti nell'ordinamento dei servizi di ciascun ente, la
cui organizzazione è assicurata dalla funzione di coordinamento ai livelli
centrali e periferici.
Agli uffici legali sarà garantito il necessario supporto
amministrativo e tecnico di collaborazione, adeguato
qualitativamente-quantitativamente e funzionalmente dipendente dagli uffici
stessi, nonché idonea dotazione di mezzi strumentali.
Gli aspetti organizzativi generali, anche per quanto
attiene alle esigenze di collaborazione degli uffici legali con il direttore
generale ed i dirigenti delle unità funzionali ed operative, nonché la
rilevazione della osservanza degli obblighi connessi al rapporto di impiego
sono fissati dall'ordinamento dei servizi.
Gli incarichi di coordinamento, sia a livello centrale che
periferico, sono conferiti al personale legale sulla base delle specifiche e
peculiari esigenze di funzionalità dei singoli uffici.
Articolo
20 - Mobilità temporanea a domanda del dipendente
Sentita la commissione del personale, compatibilmente con
le esigenze di servizio, il direttore generale può disporre a domanda, per
seri e gravi motivi, l'assegnazione per non più di sei mesi del dipendente ad
altra unità, senza corresponsione di indennità o rimborso di spesa.
Articolo 21 - Compensi incentivanti la mobilità
territoriale
Per il personale trasferito d'ufficio in conseguenza di
processi di mobilità per soddisfare specifiche esigenze di servizio potranno
essere utilizzati alloggi di servizio anche acquistati o costruiti da singoli
enti con le disponibilità finanziarie rappresentate dalla vendita di altri
beni immobili o per effetto dell'art. 5, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, restando comunque convalidate le assegnazioni già
disposte in relazione alla natura delle prestazioni o ad indeclinabili
obblighi accessori di servizio.
Articolo 22 - Aspettativa per il dipendente il cui coniuge
sia chiamato a prestare servizio all'estero
Al dipendente il cui coniuge presti o sia chiamato a
prestare servizio all'estero per conto degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, o di
altre amministrazioni si applicano le nome di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.
Articolo
23 - Reinquadramento nelle qualifiche dirigenziali di personale in
particolari posizioni
Il personale della prima qualifica professionale che
rivestiva una qualifica del ruolo tecnico della ex carriera direttiva
corrispondente alla qualifica di direttore centrale, direttore superiore o
direttore principale, secondo l'ordinamento precedente al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e che da almeno quattro anni eserciti funzioni
dirigenziali in virtù della precedente qualifica, in posizione di distacco o
di comando presso amministrazioni statali, dove abbia svolto incarichi
particolari, attestati dalle stesse, può a domanda, ed in presenza delle necessaria
disponibilità dei posti di Organico, essere inquadrato nel ruoli della
dirigenza dell'ente di appartenenza a qualifica anche immediatamente
superiore a quella come sopra rivestita.
[Per la copertura di una aliquota non superiore al 50 % dei
posti di organico definiti in relazione alla ristrutturazione dei
procedimenti di lavoro a seguito dell'introduzione o dello sviluppo di
sistemi automatici, gli enti hanno facoltà di indire una volta tanto speciali
concorsi riservati al personale che appartenga alla qualifica compresa nello
stesso livello retributivo od a qualifica immediatamente inferiore e sia in
possesso del titolo di studio e della specializzazione professionale
richiesti per la qualifica da conferire ovvero, fermo restando il possesso
del titolo di studio prescritto, abbia conseguito l'idoneità in apposito
corso di qualificazione] .
( Soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dall'art. 23,
D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267).
Articolo 25 - Autoregolazione degli scioperi
Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
contenente la presente disciplina adotteranno e depositeranno presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero
di cui all'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Articolo
26 - Indennità di servizio all'estero
Alla tabella allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509, in
corrispondenza del livello funzionale del Ministero degli affari esteri
"capo consolato", nella colonna posizione del personale degli enti
di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, è aggiunto "esperto di
gestione".
Articolo
27 - Inquadramento nel ruolo professionale
La tabella allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411, relativa all'Istituto nazionale
assistenza dipendenti degli enti locali, è rettificata prevedendo
l'equiparazione del personale già appartenente alla categoria direttiva del
ruolo amministrativo del preesistente ordinamento anche alla prima qualifica
del ruolo professionale del nuovo ordinamento.
Articolo 28 - Sussidi, borse di studio, mutui edilizi
L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509, è fissato in L. 5.000.000. L'importo
del sussidio può essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della
commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravità.
Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono
stabiliti rispettivamente in L. 350.000 e L. 500.000.
Il secondo periodo del punto 5) dell'allegato 6 del decreto del presidente della Repubblica 16 ottobre 1979,
n. 509, è così modificato:
"I mutui verranno erogati ove il richiedente e i
componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, né assegnatari e
locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune
di residenza o in quello della sede di lavoro.
I predetti mutui vanno corrisposti per un importo non
eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente
documentata fino ad un massimo di 75 milioni di lire".
Lo
stesso punto 5) dell'allegato 6 viene così integrato:
"A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con
le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse
agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale
maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto".
Al citato allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509
è aggiunto il seguente comma:
"In tale limite dovrà essere ricompreso il costo reale
inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra l'interesse legale a
carico del dipendente ed il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei
singoli enti".
Allegato 1
DECLARATORIA DELLE MANSIONI
Esperto di gestione per l'area amministrativa. - A livello di unità funzionale e di unità organica
complessa, nell'ambito degli indirizzi forniti dal dirigente responsabile e
per le conseguenti decisioni allo stesso spettanti, assicura, con piena
autonomia operativa:
l'attuazione delle procedure di pianificazione delle
attività e del controllo di gestione nelle fasi di individuazione degli
obiettivi, elaborazione dei piani, verifica del loro stato di attuazione e di
gestione degli scostamenti;
l'analisi delle procedure di lavoro e delle altre
condizioni organizzative. In particolare individua la gamma delle posizioni
di lavoro, degli assetti strutturali elementari, dei cicli di lavorazione;
qualifica i fabbisogni di risorse umane e strumentali; cura la rilevazione
dei flussi produttivi anche in rapporto alla valutazione dell'attività in
termini di costo; predispone gli elementi per la determinazione degli
standard di produttività e cura gli adempimenti connessi all'applicazione dei
meccanismi di incentivazione del rendimento.
In relazione alla specifica esperienza e professionalità
possedute, può fornire consulenza per le esigenze di unità funzionali diverse
da quella di appartenenza o a livello di comparto territoriale, in funzione
di supporto ai competenti uffici centrali.
È preposto a unità operative ed organizzative non
attribuibili ai dirigenti, individuate con specifici provvedimenti
dell'amministrazione. Sostituisce il dirigente dell'unità organica in caso di
assenza o impedimento, secondo quanto sarà stabilito dall'ordinamento del
servizi.
Esperto di gestione per l'area tecnica. - Assicura nell'ambito delle aree automatizzate, con
piena autonomia operativa e sulla base degli indirizzi forniti dai dirigenti
responsabili:
l'elaborazione di tecniche di studio e progettazione delle
procedure automatizzate complesse;
lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure automatizzate
complesse in rapporto al quadro generale del sistema informatico;
la definizione e la sperimentazione degli standard e delle
tecniche di documentazione;
l'elaborazione dei criteri generali di impostazione delle
procedure necessari a garantire la normalità operativa dei sistemi
elaborativi, anche in presenza di anomalie dell'hardware e software, nonché
di quelli concernenti la sicurezza degli archivi;
l'analisi delle nuove tecnologie in materia di trattamento
automatico dell'informazione ai fini della loro applicazione nell'ambito del
sistema informatico;
la predisposizione di periodiche comunicazioni
sull'evoluzione del processo tecnologico del sistema informativo in generale
e sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature che
saranno immesse nel sistema informatico.
Su specifico incarico, l'esperto di gestione per l'area
automatizzata assume la responsabilità dei progetti individuali in relazione
alle esigenze organizzative e consistenti in un rilevante complesso di
procedure o di un'unica procedura particolarmente complessa, rispondendo per
il conseguimento degli obiettivi affidatigli e per il rispetto dei tempi
programmati.
Specialista tecnico ER. -
Svolgimento autonomo di lavoro tecnico che comporti il controllo e la
supervisione di una parte o di tutta un'attività o un servizio o in
alternativa lo studio, l'adattamento e il carattere interdisciplinare. Il
tipo di lavoro richiede capacità di coordinamento e supervisione collegate ad
alto grado di iniziativa e di inventiva.
Si richiedono conoscenze acquisite a livello universitario
o presso enti di ricerca italiani o stranieri unitamente ad una documenta
esperienza di lavoro in almeno otto anni di servizio.
Allegato 2
TABELLA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI
|
Qualifiche
|
Livelli stipendiali annui
|
A - 1
|
Commesso in prova
|
3.300.000
|
2
|
Commesso agente tecnico
|
3.600.000
|
3
|
Commesso di livello differenziato
Agente tecnico di livello differenziato
Agente tecnico professionale
|
3.800.000
|
4
|
Archivista dattilografo
Operatore tecnico
|
4.400.000
|
5
|
Archivista dattilografo di livello differenziato
Operatore tecnico -professionale
Operatore tecnico di livello differenziato
|
4.800.000
|
6
|
Assistente - Assistente tecnico
Seconda qualifica professionale
|
5.500.000
|
7
|
Assistente coordinatore
Assistente tecnico coordinatore
Collaboratore tecnico
Seconda qualifica professionale di livello differenziato
Assistente tecnico-professionale
|
6.400.000
|
8
|
Collaboratore coordinatore
Collaboratore tecnico coordinatore
Specialista tecnico ER
|
7.700.000
|
9
|
Esperto di gestione
|
8.640.000
|
B -
|
1ª qualifica professionale
Collaboratore tecnico professionale
|
9.000.000
|
C - 1
|
Dirigente [1]
|
10.046.837
|
2
|
Dirigente superiore
|
15.263.464
|
3
|
Dirigente generale
|
19.707.257
|
[1] La prima classe di stipendio è pari a L. 11.285.000; le
altre sette classi del 6 per cento si computano sull'importo della prima
classe.
|