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Decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n.
324
(in
GU 8 novembre 2000, n. 261)
Regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in
particolare l'articolo 28 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387, e l'articolo 36-ter inserito dal medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento viene emanato in attuazione
dell'articolo 28, comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998,
n. 387, e definisce i criteri per la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento
dei concorsi per esami, attraverso i quali è consentito l'accesso alla
qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui al
medesimo articolo 28.
Art. 2.
Programmazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.
449, i posti di dirigente da coprire con l'attivazione
delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) e b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono determinati in sede di programmazione del
fabbisogno di personale.
Art. 3.
Concorsi per esami
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica bandisce, per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui
all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e relativamente agli enti pubblici non economici, i
concorsi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
2. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicando le disposizioni del presente
regolamento.
Art. 4.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro
delegato, salvo nel caso di concorsi indetti da enti pubblici non
economici, i quali vi provvedono direttamente, e sono composte da almeno
tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il presidente è scelto fra i dirigenti di
amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di
direzione di uffici dirigenziali generali ovvero tra i magistrati del
Consiglio di Stato o avvocati dello Stato, nonché tra i professori di
prima fascia di università statali o equiparate, anche collocati a
riposo.
3. Gli altri due o più componenti sono scelti fra
dirigenti dello Stato e di enti pubblici non economici, professori di
ruolo di università statali o equiparate, anche straniere, nonché esperti
nelle materie di esame oggetto dei concorsi.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area professionale C.
5. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno
o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da
uno o più componenti esperti di informatica.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni
esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun
componente.
Art. 5.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1. Il concorso per esami, al quale possono
partecipare i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte ed in una prova
orale, su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, nonché le amministrazioni interessate, e specificate nel
bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello
applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento
di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o
storico-sociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione
alle professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo
svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare
l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonché alla
riflessione critica. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione
di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o
gestio-nale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine
all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali
da svolgere. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista
per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati
alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero
massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio
interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso,
e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato
nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta,
all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova
orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai
candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la
traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da
riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli
strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova
orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle
potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è
attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due
prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
Art. 6.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva di
cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
1. Il concorso per esami al quale possono partecipare
i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, consiste in due prove scritte e in una prova orale,
su materie individuate sentita la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e specificate nel bando di concorso:
a) le due prove scritte sono volte ad accertare la
preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello
applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste nello svolgimento
di un elaborato su tematiche specificate nel bando di concorso, di ambito
giuridico-economico e/o storico-sociale e/o tecnico-scientifico a
carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con
riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali
ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di
avvenimenti, nonché alla riflessione critica. La seconda prova scritta
consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo
e/o gestionale-organizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine
all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti le funzioni
dirigenziali. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista
per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati
alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero
massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
b) la prova orale consiste in un colloquio
interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso e
mira a verificare la preparazione nonché l'attitudine all'espletamento
delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì
accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra
quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi,
nonché mediante una conversazione in modo tale da riscontrare il possesso
di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la
conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse
all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale
verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo
alla prova orale;
c) il punteggio complessivo dei candidati idonei è
attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due
prove scritte e il voto riportato nella prova orale.
2. Le modalità di riconoscimento dei titoli
post-universitari previsti come requisiti per l'accesso alla procedura
selettiva di cui al presente articolo, sono disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7.
Prove preselettive
1. In entrambe le procedure concorsuali di cui agli
articoli 5 e 6, nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o
superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, può essere
prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati
alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in
quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza
delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua
straniera prescelta dal candidato, nonché del possesso delle capacità
attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di
sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei
problemi. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. Sulla base dei risultati di
tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di
candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, può affidare la predisposizione dei
test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove
preselettive possono essere gestite con l'ausilio di società
specializzate.
Art. 8.
Termine delle procedure concorsuali
1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 5 devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima
prova scritta e quelle di cui all'art. 6 del medesimo decreto entro nove mesi dalla prima
prova scritta.
Art. 9.
Ciclo di attività formative
1. Anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare cicli di
attività formative organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un
periodo di applicazione pratica.
2. I cicli formativi si svolgono secondo il programma
predisposto per ciascuno di essi dalla Scuola in relazione alle due
distinte procedure concorsuali previste dagli articoli 5 e 6 e tenendo conto, anche ai fini della durata
complessiva e della loro articolazione, delle specifiche metodologie
formative di volta in volta previste in relazione ai fabbisogni
professionali da soddisfare, e di eventuali periodi di integrazione tra i
diversi cicli formativi.
3. Per i vincitori dei concorsi di cui
all'articolo 5, il ciclo formativo ha una durata massima non
superiore a 12 mesi e si deve articolare in un periodo di attività
didattica non inferiore al sessanta per cento dell'intera durata e in un
periodo di applicazione non inferiore al trenta per cento dell'intera
durata.
4. Per i vincitori dei concorsi di cui
all'articolo 6 il ciclo formativo ha una durata massima non
superiore a 18 mesi e si deve articolare in un periodo di attività
didattica non inferiore al trenta per cento dell'intera durata e in un
periodo di applicazione non inferiore al sessanta per cento dell'intera
durata.
5. I periodi dedicati alla didattica e
all'applicazione sono distribuiti nell'arco temporale del ciclo formativo
secondo il programma stabilito dalla Scuola.
6. I periodi di applicazione possono svolgersi presso
amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali,
aziende pubbliche o private, secondo modalità che assicurino
l'acquisizione di un ampio spettro di esperienze professionali.
7. L'attività didattica è di regola organizzata in
modo da assicurare che parte di essa si svolga in collaborazione con
istituti universitari italiani o stranieri ovvero primarie istituzioni
formative pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui
all'articolo 5 tali forme di collaborazione devono comunque
riguardare almeno un terzo delle attività didattiche previste dal ciclo
formativo.
8. Il programma di ciascun ciclo formativo deve
comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività
didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione,
con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del
ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda
curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica
finale.
Art. 10.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento
si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, per le
parti non incompatibili. Le graduatorie finali dei concorsi banditi dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e rese consultabili via
Internet. Gli enti pubblici non economici provvedono, per i concorsi
banditi direttamente ai sensi dell'art. 3, mediante pubblicazione sui propri bollettini
ufficiali.
Art. 11.
Norme transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, la Scuola superiore della pubblica amministrazione
modifica il bando di concorso del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 41 del 29 maggio 1998 adeguandolo alle
disposizioni contenute nel presente regolamento relative alle prove
concorsuali e alla predisposizione dei cicli formativi previsti per i
concorsi di cui all'articolo 6. I requisiti di ammissione rimangono regolati dalle
disposizioni vigenti al momento del bando del 6 aprile 1998.
2. La quota di posti di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, per i quali sono ammessi a partecipare candidati
anche se non in possesso del previsto titolo post-universitario, è
determinata nella misura del settanta per cento dei posti messi a concorso
con il primo bando e del cinquanta per cento dei posti messi a concorso
con il secondo bando.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre
2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n.
11
NOTE:
Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato
e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80), è il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non
economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per
esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono determinati i posti di dirigente da coprire
con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente
partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni
di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo
di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei
seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti
in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui
all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle
selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano
un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'art.
29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di
cui alla lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo
formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si
svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino
al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici
provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del
comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia
di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del
fuoco".
- Il testo dell'art. 36-ter del decreto legislativo n.
29/1993 è il seguente:
"Art. 36-ter (Accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici).
- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 i bandi di
concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno
una lingua straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'art. 28
definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per
l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce
altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387, reca:
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, prevede:
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, concerne: "Regolamento recante disciplina delle
modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del
componente del Comitato dei garanti".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 28, comma 3, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di
incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio,
gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della
scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è
valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31
dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una
riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore
all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre
1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni
precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure
di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e
dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre
1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la
programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi
raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e
le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità,
nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al
Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione
della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di
riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno,
il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle
assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità
di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e
possono essere risposte esclusivamente presso le sedi che presentino le
maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda
tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere
allo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini
anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli
indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei
compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere
devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di
riordino e riqualficazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di
semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con
specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati
servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte
all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere
con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento
di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate
a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tenico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti
dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata
dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte
pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in
cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale,
secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità
di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di
personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e
regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300
unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero
non inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale,
del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla
normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia
autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione
periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è
determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale
medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di
settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime
due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da
mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a
riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad
acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto
1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle
dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico,
nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente
di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta
professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,
previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5,
nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla
base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e
modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura
complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso
del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, è sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti e graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale,
approvate successivamente ai 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate
fino al 31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per
un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio
sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di
quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale che in eccedenza
ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante
una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica nonché
delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei
settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per
svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati
che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione
per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti
di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma
3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di
attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni
dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui
graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai
sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,
anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto
di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che
non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al
4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo
parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno può
intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. è consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale
che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti
sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di
personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e
18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una
riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai
commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando
quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre
tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili
con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di
riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli
enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5,
ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto
art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a
ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore
allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua
di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie
conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello
Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non
più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta
unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni
o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità
e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il
servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio
1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale trasformazione dei contratti
previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste
di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di
leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare
alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A
decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità
da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale
e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla
funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i
piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può
prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti
contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I
decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata
esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende
svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sono esaminate d'ufficio secondo i
criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale,
si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il Corpo della Guardia di finanza agisce
avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non è opponibile il segreto d'ufficio".
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettere a) e b) del decreto
legislativo n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 28, comma 2, lettera b), del decreto legislativo
n. 29/1993 si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"2. I corsi concorsi per i quali siano in atto le
prove di esame proseguono secondo la normativa vigente al momento del
bando. Al concorso da svolgersi presso la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, già indetto dalla stessa Scuola in data 6 aprile 1998 con
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 41 del
29 maggio 1998, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto,
ad eccezione dei requisiti di ammissione che rimangono regolati dalle
disposizioni vigenti al momento del bando".
- Il testo dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387, è il seguente:
"3. Per i primi due bandi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relativi alla copertura di posti
riservati ai concorsi di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto,
con il regolamento governativo di cui al comma 3 del medesimo articolo è
determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se
non in possesso del previsto titolo di specializzazione".
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