Decreto del Presidente della Repubblica 22.07.1998, n.
322
(Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n. 208)
Regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,
all'imposta
regionale sulle attivita` produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 3,
comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n.662
Articolo 1
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
In vigore dal 1 gennaio 2008 Modificato
dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n.292
T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP -
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA`
1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio
con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative
all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con
l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per le
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione
dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4,
comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma
4,
e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio
dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. (1)
2. I modelli di dichiarazione sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica.
I modelli cartacei necessari per la
redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate
alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati
presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente
dei modelli di dichiarazione e di altri stampati. (2)
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena
di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. (3)
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità dal rappresentante legale,
e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (4)
5. La dichiarazione delle società e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile
ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai
soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di
tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
(5)
6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del
presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli
stessi soggetti sono tenuti a conservare.
(1) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 è stato, poi, così sostituito dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo
previgente:
"1. Ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono
redatte, a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 15
febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della
produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta
non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.
I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui
agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro
il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. ".
(2) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. I modelli di dichiarazione sono
resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture
contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o
di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;
"
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 3. La dichiarazione è sottoscritta,
a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate
territorialmente competente. "
(4) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" La dichiarazione dei soggetti
diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di
fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto
tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente
competente. "
(5) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1, c. 95, L.
24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza
dal 1° gennaio 2008.
"5. La dichiarazione delle società e
degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali
esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che
lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni."
1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio
con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data
del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti
di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. (1)
2. I modelli di dichiarazione sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica.
I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili
possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite
altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di
dichiarazione e di altri stampati. (2)
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena
di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. (3)
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (4)
5. La dichiarazione delle società e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali
esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che
lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi
soggetti sono tenuti a conservare.
(1) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 è stato, poi, così sostituito dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo
previgente:
"1. Ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio
dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
(2) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. I modelli di dichiarazione sono
resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture
contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o
di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;
"
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 3. La dichiarazione è sottoscritta,
a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente. "
(4) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" La dichiarazione dei soggetti
diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
"
1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non
coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di
dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro
il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (1)
2. I modelli di dichiarazione sono resi
disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica.
I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili
possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite
altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di
dichiarazione e di altri stampati. (2)
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena
di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. (3)
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (4)
5. La dichiarazione delle società e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali
esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che
lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi
soggetti sono tenuti a conservare.
(1) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 1. Ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto
dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il Decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo
4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione
di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi
devono essere utilizzati. "
(2) Il presente comma prima sostituito dall'art.
1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. I modelli di dichiarazione sono
resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture
contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con
Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o
di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;
"
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 3. La dichiarazione è sottoscritta,
a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente. "
(4) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" La dichiarazione dei soggetti
diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
"
1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto
dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il Decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli
stessi devono essere utilizzati. (1)
2. I modelli di dichiarazione sono resi
disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica.
I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle
persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con Decreto
dirigenziale possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di
invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;(2)
3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena
di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche e` sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle società e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali
esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che
lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi
soggetti sono tenuti a conservare.
(1) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(2) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100 (G.U. 27.04.2000). Si riporta,
di seguito, il testo originario: "2. Gli stampati possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le
rivenditorie autorizzate. Con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio
spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con Decreto dirigenziale,
puo` essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici
dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente."
1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullita' su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto
dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da
utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il Decreto di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui
all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34,
comma 4, e 37, del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli
stessi devono essere utilizzati. (1)
2. Gli stampati possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie
autorizzate. Con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai
rivenditori. Per particolari stampati, con Decreto dirigenziale, puo` essere
stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici
dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
3. La dichiarazione e` sottoscritta, a pena
di nullita`, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullita` e` sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle
entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche e` sottoscritta, a pena di nullita`, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita` e` sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa` e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali
esiste un organo di controllo, e` sottoscritta anche dalle persone fisiche che
lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione e` valida, salva l'applicazione
della sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi
soggetti sono tenuti a conservare.
(1) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
1. Ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta regionale sulle attivita` produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullita`, su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto
dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio
dell'anno in cui sono utilizzati. Il Decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione
dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di
dichiarazione da presentare ai sostituti di imposta di cui all'articolo 78
comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e` pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli
stessi devono essere utilizzati.
2. Gli stampati possono essere ritirati
gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie
autorizzate. Con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai
rivenditori. Per particolari stampati, con Decreto dirigenziale, puo` essere
stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici
dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.
3. La dichiarazione e` sottoscritta, a pena
di nullita`, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La nullita` e` sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte
dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi
dalle persone fisiche e` sottoscritta, a pena di nullita`, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale. La nullita` e` sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.
5. La dichiarazione delle societa` e degli
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali
esiste un organo di controllo, e` sottoscritta anche dalle persone fisiche che
lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La
dichiarazione priva di tale sottoscrizione e` valida, salva l'applicazione
della sanzione di cui all'articolo 9, comma
5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
6. In caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti
sono tenuti a conservare.
Articolo
2 –
Termine per la
presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
In vigore dal 1 gennaio 2007 Modificato dall'art.1 D.P.R. 14.10.1999, n.542 T.U.
DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA`
1. Le persone fisiche e le società o le
associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. (9)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a quello di chiusura del periodo d'imposta. (13)
[a) per il tramite di una banca o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta;] (14)
[b) in via telematica, entro l'ultimo
giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.]
(10) (14)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11)
3-bis. I modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate
entro il 15 febbraio. (15)
[4. Se il termine per la presentazione
delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive,
compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la
presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui
la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui
modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di
scadenza del termine di presentazione.] (3)
[4 bis. Le disposizioni in materia di
termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai
fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli
ordinari termini di scadenza.] (4)
[5. I sostituti di imposta che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la
dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)
6. Per gli interessi e gli altri proventi
di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello
stesso articolo e dell'articolo 7, commi
1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi
e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d'imposta. (6)
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. (8)
8 bis. Le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta
possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni
che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto
Legislativo n. 241 del 1997. (12)
9. I termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale
successivo. (7)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la
disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con
riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti
tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(5) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(6) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(7) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2,
D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 9. I termini di presentazione e di
trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio
al primo giorno feriale successivo. ".
(8) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 8. Salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni
mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per
le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per
il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.".
(9) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con
decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. Le persone fisiche e le società o
le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31
luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. ".
(10) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. I soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto
entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese
dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine
stabilito per l'approvazione. ".
(11) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 3. Gli altri soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa
quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La
trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata,
è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. ".
(12) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(13) Il presente alinea è stato così
modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. I soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3:".
(14) La presente lettera è stata abrogata
dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
(15) Il presente comma è stato inserito
dall'art. 1, comma 67, L. 27.12.2006, n. 296, con decorranza dal 01.01.2007.
1. Le persone fisiche e le società o le
associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30
giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. (9)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. (13)
[a) per il tramite di una banca o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta;] (14)
[b) in via telematica, entro l'ultimo
giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.]
(10) (14)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11) [4. Se il termine per
la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il
31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la
trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica
nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a
quello di scadenza del termine di presentazione.] (3)
[4 bis. Le disposizioni in materia di
termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai
fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli
ordinari termini di scadenza.] (4)
[5. I sostituti di imposta che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la
dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)
6. Per gli interessi e gli altri proventi
di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello
stesso articolo e dell'articolo 7, commi
1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi
e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d'imposta. (6)
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e
dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre
i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (8)
8 bis. Le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che
abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto
Legislativo n. 241 del 1997. (12)
9. I termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo. (7)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la
disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con
riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti
tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(5) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(6) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(7) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art.
2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di
seguito il testo previgente:
" 9. I termini di presentazione e di
trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio
al primo giorno feriale successivo. ".
(8) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 8. Salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta
possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva
dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime
dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.".
(9) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo
previgente:
" 1. Le persone fisiche e le società o
le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31
luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. ".
(10) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. I soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto
entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese
dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine
stabilito per l'approvazione. ".
(11) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 3. Gli altri soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella
unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La
trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata,
è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. ".
(12) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(13) Il presente alinea è stato così
modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"2. I soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3:".
(14) La presente lettera è stata abrogata
dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
1. Le persone fisiche e le società o le
associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31
luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta. (2) (9)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3:
a) per il tramite di una banca o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di
chiusura del periodo di imposta;
b) in via telematica, entro l'ultimo giorno
del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (2)
(10)
3. I soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11)
4. Se il termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive,
compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la
presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui
la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui
modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di
scadenza del termine di presentazione.] (3)
[4 bis. Le disposizioni in materia di
termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano
ai fini dei versamenti delle imposte, che
sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.] (4)
[5. I sostituti di imposta che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la
dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)
6. Per gli interessi e gli altri proventi
di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello
stesso articolo e dell'articolo 7, commi
1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi
e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d'imposta. (6)
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le
dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e
dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli
approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre
i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (8)
8 bis. Le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che
abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto
Legislativo n. 241 del 1997. (12)
9. I termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo. (7)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la
disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con
riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti
tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(5) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(6) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(7) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art.
2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di
seguito il testo previgente:
" 9. I termini di presentazione e di
trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio
al primo giorno feriale successivo. "
(8) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 8. Salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta
regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta
possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva
dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime
dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata."
(9) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 1. Le persone fisiche e le società o
le associazioni di cui all'articolo 6, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30
giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica,
compresa quella unificata, è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
"
(10) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. I soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto
entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione
del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine
stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del
termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa
quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o
del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.
"
(11) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 3. Gli altri soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella
unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La
trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata,
è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. "
(12) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 2, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
1. Le persone fisiche e le società o le
associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30
giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica,
compresa quella unificata, e` effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
(2)
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro
un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese
dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine
stabilito per l'approvazione. (2)
3. Gli altri soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella
unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione
della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e` effettuata
entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. (2)
4. Se il termine per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la
presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui
la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui
modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di
scadenza del termine di presentazione. (3)
4 bis. Le disposizioni in materia di
termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini
dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari
termini di scadenza. (4)
5. I sostituti di imposta che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la
dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata nel mese di giugno. (1) (5)
6. Per gli interessi e gli altri proventi
di cui ai commi da 1 a 3 bis dell'articolo 26 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello
stesso articolo e dell'articolo 7 commi
1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonche` per i premi
e per le vincite di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d'imposta. (6)
8. Salva l'applicazione delle sanzioni
amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale
sulle attivita` produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva
dichiarazione da redigere secondo le modalita` stabilite per le medesime
dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata. (8)
9. I termini di presentazione e di
trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio
al primo giorno feriale successivo. (7)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
Per il 1999 la disposizione di cui al primo
periodo del presente comma si applica anche con riferimento alle dichiarazioni
riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le
dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.
(4) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(5) Il presente comma è stato così sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(6) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(7) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(8) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della
società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto
sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997
1. Le persone fisiche e le societa` o le
associazioni di cui all'articolo 6, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30
giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica,
compresa quella unificata, e` effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro
un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la
dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non e` stato
approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e` presentata entro un mese
dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via
telematica, compresa quella unificata, e` effettuata entro due mesi
dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine
stabilito per l'approvazione.
3. Gli altri soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella
unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La
presentazione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata,
e` effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.
4. Qualora il termine per la presentazione
delle dichiarazioni dei redditi da redigere sui modelli di cui all'articolo 1,
comma 1, da approvarsi entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere
utilizzati, scada tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dello stesso anno, la
presentazione delle stesse e` effettuata nel mese di maggio e la trasmissione
telematica nel mese di giugno.
5. I sostituti di imposta che non sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la
dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti
nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via
telematica e` effettuata entro il 31 maggio. (1)
6. Per gli interessi e gli altri proventi
di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello
stesso articolo e dell'articolo 7, commi
1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonche` per i premi
e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni
presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salva restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni
presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse, ma
costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni
amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale
sulle attivita` produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono
essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva
dichiarazione da redigere secondo le modalita` stabilite per le medesime
dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di
un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.
9. I termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
(1) N. d.R. - Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Articolo
3
Modalità di presentazione
ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni In vigore dal 4 luglio 2006 Modificato
dall'art.1 D.P.R. 14.10.1999, n.542 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP -
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - CONSERVAZIONE - MODALITA`
1. Le dichiarazioni sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata
o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai
commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata
annuale. [La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo
4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata.] E' esclusa dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura
di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,
e successive modificazioni. (4)
2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle
entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette
dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto [con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000], dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti
alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla
applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento
telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti
di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di
soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via
telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al
comma 3. (3) (4)
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione
in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del
servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la
societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2 ter. I soggetti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2 bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via
telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero
tramite un incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano
soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
3 bis. I soggetti di cui al comma 3,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente Decreto,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
3 ter. Ai soggetti di cui al comma 3
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso,
a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le
modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere
adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del
valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera
il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha
effetto l'ultimo adeguamento . (2)
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3
sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento
dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita' ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati
dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza
fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i
soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo'
essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro
equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi
del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali
rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente
o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in
via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente
alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua
predisposizione nonche' entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1
e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della
dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro
mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le
dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle
convenzioni di cui al comma 11. (5)
7 bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis,
2 ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto
un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7 ter. Le dichiarazioni consegnate ai
soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, successivamente al termine previsto
per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale
ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche
direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta
che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti
di cui ai commi 2 bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con
il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione
finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9 bis. I soggetti incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per
il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle
dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo'
chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello
approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, ovvero dalla
ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata
di cui al comma 5.
11. Le modalità tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di
svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche
e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante
distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. (7)
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le
convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le
convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (1)
(1) Il presente articolo prima modificato
dall'art. 1, D.P.R. 14.10.1999, N. 542 è stato, poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"1. La dichiarazione è presentata
gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato
ritenute alla fonte nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la
dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e
delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora
contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione è presentata in via
telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato
indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta
conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata
la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al
termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al
comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui
al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non
inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è
gratuito.
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione
telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere
effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei
menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società
controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
2 ter. La dichiarazione può essere
presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati
nei commi 2 e 2 bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere
precedenti trasmettono le dichiarazioni].
4. I soggetti di cui al comma 3 sono
abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento
dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione può essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti
con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali
rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente
o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché
copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione
finanziaria i dati in essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica delle
dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la
trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7 ter. Le dichiarazioni presentate agli
intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche
e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data
della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime
dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale
o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente
all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.
9. Le societa` e gli enti che trasmettono
la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati
della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto
dall'articolo 43, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la
trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello
approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo
43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei
soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata
di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente
in via telematica.
11. Le modalità tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le
convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le
convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.".
(2) Il presente comma è stato inserito
dall'art. 2, comma 61,
L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.
(3) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1, comma
377, L. 30.12.2004, n. 311, è stato, poi, così modificato dall'art.
37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"2. Le dichiarazioni previste dal
presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia
delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3,
dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette
dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta
di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti
alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla
applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse
avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo
periodo obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in
relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un
incaricato di cui al comma 3.".
(4) Le parole tra parentesi quadre
contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
(5) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"7. Le banche e la Poste italiane
S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero,
per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla
data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.".
(6) Il presente comma prima inserito dall'art. 2, comma 61,
L. 24.12.2003, n. 350, è stato, poi, così modificato dall'art. 39 D.L.
01.10.2007, n. 159, come modificato dall'allegato alla L. 29.11.2007, n. 222 con decorrenza dal 01.12.2007.
Si riporta di seguito il testo previgente:0
"3 ter. Ai soggetti di cui al comma 3
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso,
a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le
modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni
anno, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione
di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno
precedente.".
(7) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 39 D.L. 01.10.2007, n. 159, come modificato dall'allegato alla
L. 29.11.2007, n. 222 con decorrenza dal 01.12.2007. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"11. Le modalita' tecniche di
trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita'
di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante
e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso
e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo
delle dichiarazioni ricevute.".
1. Le dichiarazioni sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca
convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la
dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo
4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E' esclusa dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura
di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle
entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti
tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni
alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo
un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000, dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla presentazione del
modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di
settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio
teleatico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e'
gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma
unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono
per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero
di un incaricato di cui al comma 3. (3)
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione
in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere
effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio
telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
2 ter. I soggetti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2 bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni
in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica
direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si
considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese
e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
3 bis. I soggetti di cui al comma 3,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente Decreto,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
3 ter. Ai soggetti di cui al comma 3
incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso,
a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le
modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni
anno, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione
di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente. (2)
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3
sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento
dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita' ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i
soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo'
essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro
equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali
rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.
I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente
alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche' entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via
telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello
approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le
dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle
convenzioni di cui al comma 11.
7 bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis,
2 ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e'
previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7 ter. Le dichiarazioni consegnate ai
soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, successivamente al termine previsto
per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure
telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta
che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con
il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione
finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti
documenti.
9 bis. I soggetti incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per
il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse,
delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa
riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, ovvero dalla
ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della
raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di
svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche
e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso
e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo
delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le
convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le
convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (1)
(1) Il presente articolo prima modificato
dall'art. 1, D.P.R. 14.10.1999, N. 542 è stato, poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"1. La dichiarazione è presentata
gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella
del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei
riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata
annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono
avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di
gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione
unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga
particolari tipologie di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione è presentata in via
telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato
indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta
conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata
la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al
termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al
comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui
al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non
inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è
gratuito.
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la
trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo
puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente
o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite
dall'articolo 43 ter,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
2 ter. La dichiarazione può essere
presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati
nei commi 2 e 2 bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere
precedenti trasmettono le dichiarazioni].
4. I soggetti di cui al comma 3 sono
abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento
dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza
fiscale.
5. La dichiarazione può essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal
quale risulti con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali
rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.
I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della
dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica
delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la
trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7 ter. Le dichiarazioni presentate agli
intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese
dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime
dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale
o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche.
9. Le societa` e gli enti che trasmettono
la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti
incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo
previsto dall'articolo 43, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la
trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello
approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo
43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno
dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della
raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione
finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica.
11. Le modalità tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero
complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le
convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le
convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo."
(2) Il presente comma è stato inserito
dall'art. 2, comma 61,
L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.
(3) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1, comma
377, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005. Si riporta
di seguito il testo previgente:
"2. Le dichiarazioni previste dal
presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai
commi 2 bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si
riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione
relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche
che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o
uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla
applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse
avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo
periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del
servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.".
1. Le dichiarazioni sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca
convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la
dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo
4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E' esclusa dalla
dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura
di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle
entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti
tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni
alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo
un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo
4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti
alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla
applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse
avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo
periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non
superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del
servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la
presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al
gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo
avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al
gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate
come definite dall'articolo 43 ter,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
2 ter. I soggetti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2 bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni
in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica
direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si
considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
3 bis. I soggetti di cui al comma 3,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente Decreto,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3
sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento
dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita' ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i
soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo'
essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro
equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano,
anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I
soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di
imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente
alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche' entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via
telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello
approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le
dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di
presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle
convenzioni di cui al comma 11.
7 bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis,
2 ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e'
previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7 ter. Le dichiarazioni consegnate ai
soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, successivamente al termine previsto
per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure
telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta
che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con
il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria
puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9 bis. I soggetti incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per
il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, copia delle
dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo'
chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello
approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, ovvero dalla
ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della
raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di
svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche
e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le
conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso
e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo
delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le
convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le
convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (1)
(1) Il presente articolo prima modificato
dall'art. 1, D.P.R. 14.10.1999, N. 542 è stato, poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"1. La dichiarazione è presentata gratuitamente
all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio
della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di
quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte
nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione
unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono
avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di
gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie
di ritenute alla fonte.
2. La dichiarazione è presentata in via
telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato
indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta
conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata
la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al
termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al
comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui
al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non
inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è
gratuito.
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la
trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo
puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente
o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite
dall'articolo 43 ter,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
2 ter. La dichiarazione può essere
presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati
nei commi 2 e 2 bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere
precedenti trasmettono le dichiarazioni].
4. I soggetti di cui al comma 3 sono
abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento
dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.
5. La dichiarazione può essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal
quale risulti con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali
rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.
I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della
dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica
delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la
trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali.
7 ter. Le dichiarazioni presentate agli
intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese
dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime
dichiarazioni.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale
o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche.
9. Le societa` e gli enti che trasmettono
la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti
incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo
previsto dall'articolo 43, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la
trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello
approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo
43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno
dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della
raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione
finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica.
11. Le modalità tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i
decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti
di cui al comma 11 del presente articolo."
1. La dichiarazione è presentata
gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive,
della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di
quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte
nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione
unificata annuale.
E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e
delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73,
ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con Decreto
dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione
del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute
alla fonte. (1) (2) (10)
2. La dichiarazione è presentata in via
telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato
indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta
conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata
la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello
stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al
termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al
comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui
al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non
inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è
gratuito. (3)
2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno
una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la
trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo
puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in
possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente
o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite
dall'articolo 43 ter,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
(4)
2 ter. La dichiarazione può essere
presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati
nei commi 2 e 2 bis. (4)
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che
associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; (5)
d) i centri autorizzati di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere
precedenti trasmettono le dichiarazioni]. (6)
4. I soggetti di cui al comma 3 sono
abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento
dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza
fiscale.
5. La dichiarazione può essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal
quale risulti con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali
rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.
I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della
dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. (7)
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse. (10)
7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica
delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la
trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la
presentazione alle banche e agli uffici postali. (8)
7 ter. Le dichiarazioni presentate agli
intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese
dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade
successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime
dichiarazioni. (8)
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale
o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche. (9)
9. Le societa` e gli enti che trasmettono
la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti
incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo
previsto dall'articolo 43, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la
trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello
approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo
43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno
dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della
raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione
finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata
direttamente in via telematica. (9)
11. Le modalità tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. (10)
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l'articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti
ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui
al comma 11 del presente articolo.
(1) Per il termine di presentazione della
dichiarazione unificata annuale, cfr. art. 12, comma 1,
del D.Lgs 09.07.97, n. 241.
(2) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39). Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 01.01.2000.
(4) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(5) La presente lettera è stata così
modificata dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(6) La presente lettera è stata così
modificata dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39), che
ha soppresso le parole tra parentesi quadre.
(7) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(8) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(9) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(10) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della
società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto
sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.
1. La dichiarazione e` presentata
gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita` produttive,
della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di
quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte
nei riguardi di non piu` di dieci soggetti, presentano la dichiarazione
unificata annuale. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione
unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga
particolari tipologie di ritenute alla fonte. (1)
2. La dichiarazione e` presentata in via
telematica all'amministrazione finanziaria direttamente dalle societa` di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale
sociale superiore a 5 miliardi di lire e dagli enti di cui al comma 1, lettera
b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di
lire nonche` dai soggetti incaricati ai sensi del comma 3. Il collegamento
telematico con l'amministrazione finanziaria e` gratuito.
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria
tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
d) i centri autorizzati di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con Decreto
del Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere
precedenti trasmettono le dichiarazioni.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono
abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento
dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione
irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza
fiscale.
5. La dichiarazione puo` essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata
dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal
quale risulti con certezza la data di spedizione.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano,
anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il
soggetto incaricato ai sensi de1 comma 3 rilascia al contribuente o al
sostituto di imposta, entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della
dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro quindici
giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a.
trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
8. La dichiarazione si considera presentata
nel giorno in cui e` consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure
telematiche direttamente o da parte dei soggetti di cui al comma 3.
9. Le societa` e gli enti che trasmettono
la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti
incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo
previsto dall'articolo 43, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
della quale l'amministrazione finanziaria puo` chiedere l'esibizione o la
trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello
approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal
contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo
43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10. La prova della presentazione della
dichiarazione e` data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o dalla
ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 ovvero dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.
11. Le modalita` tecniche di trasmissione
delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita` di svolgimento del servizio di ricezione delle
dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la
misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita`
commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del
numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i
decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti
di cui al comma 11 del presente articolo.
(1) N. d.R. - Per il termine di
presentazione della dichiarazione unificata annuale, cfr. art. 12, comma 1,
del DLV 09.07.97, n. 241.
Articolo
4
Dichiarazione e
certificazioni dei sostituti d'imposta In vigore dal 1 gennaio 2008 Modificato
dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n.292 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP -
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA` 1.
Salvo quanto previsto per la dichiarazione
unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare
ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,
soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,
nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni
fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche
ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti,
redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui
all'articolo 1, comma 1. (6)
2. La dichiarazione indica i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei
controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini
contributivi e assicurativi. (7)
3. Con Decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le
ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto
n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7
bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite
gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle
entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione,
nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e
controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e
assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione.
Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati
contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate,
a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di
cui al comma 1. (10)
4. Le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo
1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni
relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle
leggi speciali.
4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3
bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1
presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. (8)
[5. Salvo l'obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi
o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad
un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita` presentano
la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio
della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di
programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria].
(2) (5)
[6. Le amministrazioni di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i
dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il
modello approvato con il Decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1,
secondo periodo.] (1) (3)
6 bis. I soggetti indicati nell'articolo
29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i
dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle
comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della
Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica,
e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse
previdenziali. (4) (9)
6 ter. I soggetti indicati nel comma 1
rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante
l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento
amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e
casse previdenziali.
Con Decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione
unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (11)
6 quater. Le certificazioni di cui al comma
6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono
consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello
in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle
ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione
puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (12)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art.
4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di
seguito il testo previgente:
"6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29,
terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti
a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi
elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze
sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto
può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi
dovuti agli enti e casse previdenziali.".
(5) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea
della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo
statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.
(6) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare
ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,
soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi
dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. "
(7) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"2. La dichiarazione indica i dati e
gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire
direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.".
(8) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435, poi modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 217,
L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza
dal 1° gennaio 2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
"4 bis. Salvo quanto previsto dal
comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche
con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma
1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. ".
(9) La rubrica del presente articolo è
stata così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal
20.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Dichiarazione dei sostituti
d'imposta"
(10) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 poi, modificato dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003,
n. 126 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con
decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3 bis. I sostituti d'imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui
al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al
rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi
contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari
per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e
degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo
a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via
telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini
contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate,
a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di
cui al comma 1."
(11) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003.
(12) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126, è stato, poi, così modificato dall'art.
37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di
seguito il testo previgente:
"6 quater. Le certificazioni di cui al
comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono
consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla
richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione
puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello
stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono
in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi
di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione
unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di
cui all'articolo 1, comma 1. (6)
2. La dichiarazione indica i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei
controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini
contributivi e assicurativi. (7)
3. Con Decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23,
24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio
della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori
dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono,
altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi
alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. (10)
4. Le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo
1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta
disciplinata dalle leggi speciali.
4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3
bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1
presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. (8)
[5. Salvo l'obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici
mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti
unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la
consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici,
predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall'amministrazione finanziaria]. (2) (5)
[6. Le amministrazioni di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di
tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto
dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.] (1) (3)
6 bis. I soggetti indicati nell'articolo
29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i
dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e,
nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse
previdenziali. (4) (9)
6 ter. I soggetti indicati nel comma 1
rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante
l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento
amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e
casse previdenziali. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (11)
6 quater. Le certificazioni di cui al comma
6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono
consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello
in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia
della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (12)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art.
4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di
seguito il testo previgente:
"6 bis. I soggetti indicati
nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi
elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze
sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto
può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi
dovuti agli enti e casse previdenziali.".
(5) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della
società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto
sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.
(6) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i
percipienti. "
(7) Il presente comma è stato così sostituito
dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"2. La dichiarazione indica i dati e
gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire
direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.".
(8) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L.
04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"4 bis. Salvo quanto previsto dal
comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al
comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun
anno.".
(9) La rubrica del presente articolo è
stata così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal
20.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Dichiarazione dei sostituti
d'imposta"
(10) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 poi, modificato dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 è
stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con
decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:
"3 bis. I sostituti d'imposta, comprese
le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23,
24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio
della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori
dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi'
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai
soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni
di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi
del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1."
(11) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003.
(12) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126, è stato, poi, così modificato dall'art.
37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di
seguito il testo previgente:
"6 quater. Le certificazioni di cui al
comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica,
sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici
giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di
lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello
stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono
in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi
di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione
unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di
cui all'articolo 1, comma 1. (6)
2. La dichiarazione indica i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei
controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini
contributivi e assicurativi. (7)
3. Con Decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse. 3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato,
anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le
ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto
n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7
bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite
gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate
i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche'
gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi,
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la
stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito
dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. (8) (10)
4. Le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo
1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta
disciplinata dalle leggi speciali.
4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3
bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1
presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa
all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. (8)
[5. Salvo l'obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici
mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti
unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la
consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici,
predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall'amministrazione finanziaria]. (2) (5)
[6. Le amministrazioni di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di
tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto dirigenziale
di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.] (1) (3)
6 bis. I soggetti indicati nell'articolo
29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i
dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica,
e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse
previdenziali. (4) (9)
6 ter. I soggetti indicati nel comma 1
rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante
l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali
e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento
amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e
casse previdenziali. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica
sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (11)
6 quater. Le certificazioni di cui al comma
6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono
consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla
richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle
ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della
comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9
e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (11)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art.
4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di
seguito il testo previgente:
" 6 bis. I soggetti indicati
nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi
elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze
sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto
può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi
dovuti agli enti e casse previdenziali. "
(5) L'Ente "Poste italiane" è trasformato
in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della
società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto
sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.
(6) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i
percipienti. "
(7) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 2. La dichiarazione indica i dati e
gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire
direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi. "
(8) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(9) La rubrica del presente articolo è
stata così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal
20.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
"Dichiarazione dei sostituti
d'imposta"
(10) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 5, D.P.R.
16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 01.01.2003. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"3 bis. I sostituti d'imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui
al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al
rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori
dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono,
altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi
alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione
di cui al comma 1."
(11) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003.
1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel
titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello
stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono
in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi
di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione
unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di
cui all'articolo 1, comma 1. (6)
2. La dichiarazione indica i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei
controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di
acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini
contributivi e assicurativi. (7)
3. Con Decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23,
24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio
della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori
dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione
finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono,
altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi
alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1. (8)
4. Le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo
1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta
disciplinata dalle leggi speciali.
4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3
bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1
presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al omma 1, relativa all'anno
solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. (8)
[5. Salvo l'obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici
mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti
unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la
consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici,
predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti
dall'amministrazione finanziaria]. (2) (5)
[6. Le amministrazioni di cui al primo
comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di
tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto dirigenziale
di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.] (1) (3)
6 bis. I soggetti indicati nell'articolo
29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i
dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica,
e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse
previdenziali. (4)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(4) Il presente comma prima aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art.
4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 6 bis. I soggetti indicati
nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi
elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze
sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni,
previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della
Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto
può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi
dovuti agli enti e casse previdenziali. "
(5) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della
società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto
sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.
(6) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i
percipienti. "
(7) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 4, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. La dichiarazione indica i dati e
gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione
finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce
le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. "
(8) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i
percipienti.
2. La dichiarazione indica i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire
direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.
3. Con Decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
4. Le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo
1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta
disciplinata dalle leggi speciali.
[5. Salvo l'obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità,
ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita`
presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad
un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla
base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione
finanziaria]. (2) (5)
6. Le amministrazioni di cui al primo comma
dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i
percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto dirigenziale di cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. (1) (3)
6 bis. I soggetti indicati nell'articolo
29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta
alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali
dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il
contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le
rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della
Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto può essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli
enti e casse previdenziali. (4)
(1) Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.
(2) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(4) Il presente comma è stato aggiunto
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(5) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della
società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto
sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.
1. Salvo quanto previsto per la
dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla
fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute
alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente
una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale
per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i
percipienti.
2. La dichiarazione indica i dati e gli
elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione
dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute,
dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire
direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e
assicurativi.
3. Con Decreto del Ministro delle finanze,
emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di
cui al comma 1 puo` essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
4. Le attestazioni comprovanti il
versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo
1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta
disciplinata dalle leggi speciali.
5. Salvo l'obbligo di presentazione
telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, nonche` l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui
all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il
periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici
mensilita`, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti
unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la
consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti
sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione
finanziaria.
6. La dichiarazione non e` presentata per i
compensi e le altre somme soggetti a ritenuta su compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
(1) N. d.R. - Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Articolo
5
Dichiarazione nei
casi di liquidazione In vigore dal 4 luglio 2006 Modificato dall'art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n.292 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI - MODALITA` 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese
individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta
la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione
entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al
deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica. (2)
[2. Nel caso in cui il liquidatore non sia
nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza
il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro
l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.] (3)
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il
periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei
termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua
frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,
direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello, rispettivamente,
della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del
fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita' esclusivamente ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del
testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono
essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al
versamento, se la società fallita o liquidata vi é soggetta, dell'imposta sul
reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di
imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione
delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve
consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei
familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio
e in quello in cui si é chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli
immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il
curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita,
deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione
ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari
del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. (1)
5. Resta fermo, anche durante la
liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
(1) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi, sostituito dall'art. 5, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 poi modificato dall'art. 18, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, è
stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con
decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:
"4. Nei casi di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,
direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente,
della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del
fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita' esclusivamente ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del
testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono
essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al
versamento, se la società fallita o liquidata vi é soggetta, dell'imposta sul
reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di
imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione
delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve
consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei
familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio
e in quello in cui si é chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli
immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il
curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita,
deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione
ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari
del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo
unico.".
(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L.
04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il
testo previgente:
"1. In caso di liquidazione di
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso
tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a
tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso
liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione entro ette mesi successivi alla chiusura della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il
tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del
decimo mese successivo, in via telematica.".(3)
Il presente comma è stato abrogato dall'art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
1. In caso di liquidazione di societa' o
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o
associazioni di cui all' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese
individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso
liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il
tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del
decimo mese successivo, in via telematica. (2)
[2. Nel caso in cui il liquidatore non sia
nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza
il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro
l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.] (3)
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il
periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei
termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua
frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,
direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente,
della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del
fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita' esclusivamente ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del
testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono
essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il
commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve
provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta,
dell'imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione
coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita
semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla
presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a
ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai
fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio
e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli
immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il
curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita,
deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione
ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari
del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico. (1)
5. Resta fermo, anche durante la
liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
(1) Il presente comma prima modificato
dall' art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi, sostituito dall' art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 18, D.Lgs.
19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto sui periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Si riporta di seguito il
testo previgente:
" 4. Nei casi di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,
direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente,
della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del
fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita' esclusivamente ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio. ".
(2) Il presente comma è stato così
sostituito dall' art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 1. In caso di liquidazione di
società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa`
o associazioni di cui all' articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese
individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità
giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta
la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione
entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio
finale, se prescritto. ".
(3) Il presente comma è stato abrogato
dall' art. 5, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
1. In caso di liquidazione di societa' o
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o
associazioni di cui all' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante
legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca
o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo
in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al
risultato finale delle operazioni di liquidazione entro ette mesi successivi
alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se
prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro
l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica. (2)
[2. Nel caso in cui il liquidatore non sia
nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza
il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro
l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.] (3)
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il
periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei
termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua
frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel,
direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente,
della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del
fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita' esclusivamente ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio
provvisorio. (1)
5. Resta fermo, anche durante la
liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
(1) Il presente comma prima modificato
dall' art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall' art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:.
" 4. Nei casi di fallimento e di
liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate,
anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro
mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di
cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta egionale
sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
"
(2) Il presente comma è stato così
sostituito dall' art. 5, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Si riporta di seguito il testo previgente:
" 1. In caso di liquidazione di
società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa`
o associazioni di cui all' articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese
individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità
giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta
la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione
entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio
finale, se prescritto. "
(3) Il presente comma è stato abrogato
dall' art. 5, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
1. In caso di liquidazione di società o
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa` o
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e di imprese individuali, il liquidatore nominato con provvedimento
dell'autorità giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha
effetto la deliberazione di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso
liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
di liquidazione entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o
dal deposito del bilancio finale, se prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia
nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria lo stesso, o in mancanza
il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro
l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il
periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei
termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua
frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche
se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro
mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di
cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell'imposta regionale
sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. (1)
5. Resta fermo, anche durante la
liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
(1) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
1. In caso di liquidazione di societa` o
enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa` o
associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese
individuali, il liquidatore nominato con provvedimento dell'autorita`
giudiziaria presenta, entro quattro mesi dalla data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data stessa. Lo stesso liquidatore presenta
la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione
entro quattro mesi dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio
finale, se prescritto.
2. Nel caso in cui il liquidatore non sia
nominato con provvedimento dell'autorita` giudiziaria lo stesso, o in mancanza
il rappresentante legale, presenta le dichiarazioni di cui al comma 1 entro
l'ordinario termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il
periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei
termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua
frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
4. Nei casi di fallimento e di liquidazione
coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche
se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro
mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di
cui al comma 3 sono presentate soltanto se vi e` stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la
liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
Articolo 5 Bis - Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di
scissione In vigore dal 4 luglio 2006, con effetto dal 1 gennaio 2002 T.U.
DIRETTE - ACCERTAMENTO - OPERAZIONI SOCIETARIE - TRASFORMAZIONI, FUSIONI E
SCISSIONI – DICHIARAZIONE 1. In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta
a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve
essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la
dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del
periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo
giorno del settimo mese successivo a tale data [, per il tramite di una banca o
un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese] in via
telematica. (2)
2. In caso di fusione di piu' societa' deve
essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, la
dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o
incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale
data[, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo mese] in via telematica. (2)
3. In caso di scissione totale la societa'
designata a norma del comma 14 dell'articolo 123 bis
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la
dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le
modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice
civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo,
in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di
enti diversi dalle societa'. (1) (2)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto
dall'art. 6, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(2) Le parole tra parentesi quadre
contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.
1. In caso di trasformazione di una
societa' non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa'
soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo
d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio
del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una
banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via
telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve
essere presentata dalla societa' risultante dalla fusione o incorporante, la
dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o
incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha
effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale
data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo mese in via telematica.
3. In caso di scissione totale la societa'
designata a norma del comma 14 dell' articolo 123 bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare la
dichiarazione relativa alla frazione di periodo della societa' scissa, con le
modalita' e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall' articolo 2504 del codice
civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4. Le disposizioni del presente articolo,
in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di
enti diversi dalle societa'. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto
dall' art. 6, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Articolo 5 Ter - Adempimenti dei curatori e
amministratori di eredità In vigore dal 2 dicembre 2005 T.U. DIRETTE -
ACCERTAMENTO - ADEMPIMENTI DEI CURATORI E DEGLI AMMINISTRATORI DI EREDITA' 1. I
curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto
condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle
dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte
sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta
nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi
fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o
l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di
assunzione delle funzioni:
a) le dichiarazioni dei predetti redditi
relative al periodo d'imposta nel quale si é aperta la successione, se anteriore
a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta
già decorsi anteriormente a quest'ultimo;
b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo
periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era
scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo
d'imposta precedente.
2. I curatori e gli amministratori devono
inoltre:
a) adempiere per i periodi d'imposta
indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende
commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti
d'imposta stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;
b) presentare, entro 6 mesi dalla data di
assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai
pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b)
del comma 1; c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la
comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati
identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.
3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale é cessata la curatela o l'amministrazione,
deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del
domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore
o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella
stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali
i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi
sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'articolo
17, comma 3, dello stesso testo unico.
4. Dalla data di presentazione della
dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto
essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle
imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.
5. Nei confronti del curatore o
dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla
data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di
assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6
mesi. (1)
(1) Il presente articolo è stato inserito
dall'dall'art. 18, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005.
Articolo
6
Dichiarazione
congiunta in materia di imposte sui redditi In vigore dal 22 settembre 1998 al
31 dicembre 2001 Abrogato dall'art. 7, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP -
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA`
1. I coniugi non legalmente ed
effettivamente separati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati possono presentare
la dichiarazione dei redditi di cui all' articolo 78, comma 10, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, in forma congiunta sempreche` non siano possessori dei
redditi di cui agli articoli 49, primo comma, e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
o dei redditi la cui dichiarazione richieda
particolari oneri e obblighi formali.] (1)
(1) Il presente articolo è stato abrogato
dall' art. 7, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Articolo
7
Centri di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati In vigore dal 22 settembre 1998
al 31 dicembre 2001 Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 T.U.
DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA`
1. Al Decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 recante regolamento concernente l'assistenza
fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta
e dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito
dal seguente: " 1. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale
possono, entro il 15 gennaio di ogni anno, richiedere ai soggetti interessati
la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi della detta
assistenza. Tale comunicazione deve pervenire entro i successivi trenta giorni.";
b) i commi 5 e 6 dell'articolo 15 sono
sostituiti dai seguenti:
" 5. Entro il mese di luglio, il
centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati trasmette
in via telematica all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi,
comprensive delle scelte ai fini della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle scelte effettuate ai
sensi dell' articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo le
modalità stabilite nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Le apposite dichiarazioni dei redditi, i
relativi prospetti di liquidazione delle somme dovute in base alle stesse e le
schede per l'effettuazione delle scelte di cui al comma 2 sono conservati, da
parte del centro di assistenza, per la durata prevista dall' articolo 43 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione finanziaria può chiedere
l'esibizione o la trasmissione delle dichiarazioni, delle schede e dei
prospetti di liquidazione.";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è abrogato.]
(1)
(1) Il presente articolo è stato abrogato
dall' art. 7, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Articolo
8
Dichiarazione
annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da
parte di determinati contribuenti. In vigore dal 4 luglio 2006 Modificato
dall'art. 8 D.P.R. 07.12.2001, n.435 IVA - DICHIARAZIONE ANNUALE - VERSAMENTI
UNITARI - MODALITA`. TERMINI 1.
Salvo quanto previsto relativamente alla
dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 31 luglio, in via telematica, la
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il 15 gennaio
dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via telematica
e' effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel
comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche
dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno
solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'articolo 19 bis2 del medesimo Decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
normative. (1)
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati
e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei
controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire direttamente.
(5)
3. Le detrazioni sono esercitate entro il
termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno
solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora
scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi
dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine
ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i
commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate
nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno
solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. (2)
[5. Per le operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione
di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori,
entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale]. (3)
6. Per la sottoscrizione, la presentazione
e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
all'articolo 2, commi 7, 8, 8 bis e 9, e all'articolo 3. (4)
7. I soggetti di cui all'articolo 73,
primo comma, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
secondo le modalita` e i termini indicati nel capo terzo del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(1) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 8, D.P.R. 07.12.2001,
n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006,
n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo
previgente:
"1. Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero,
in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun
anno, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il
15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via
telematica e' effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e'
presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti
che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'articolo 19 bis2 del medesimo Decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche
disposizioni normative.".
(2) Il presente comma prima sostituito
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato poi cosi sostituito dall'art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 4. In caso di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta
dovuta per l'anno solare precedente, sempre che i relativi termini di
presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai
commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui
ai commi 1 e 2.
Con le medesime modalita' e nei termini
ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per
le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento
ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate
nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla
nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove
istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui
ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi
entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere
utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la
trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno da parte
dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, ed entro il
mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo
articolo 3.".
(3) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(4) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato poi cosi sostituito dall'art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:. Si riporta, di seguito, il testo originario:
"6. Per la sottoscrizione e la
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2,
commi 7, 8 e 9 e all'articolo 3.".
(5) Il presente comma è stato cosi
sostituito dall'art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
"2. Nella dichiarazione sono indicati
i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei
controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire
direttamente.".
1. Salvo quanto previsto relativamente alla
dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di
presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno
in cui e' utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e'
effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11
del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche dai contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
cui all' articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'articolo 19 bis2 del medesimo Decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche
disposizioni normative. (1)
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati
e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei
controlli, nonche' gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire
direttamente. (5)
3. Le detrazioni sono esercitate entro il
termine stabilito dall' articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno
solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano
ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi
dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine
ordinario. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i
commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate
nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno
solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della
eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. (2)
[5. Per le operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione
di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori,
entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale]. (3)
6. Per la sottoscrizione, la presentazione
e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
all'articolo 2, commi 7, 8, 8 bis e 9, e all'articolo 3. (4)
7. I soggetti di cui all' articolo 73,
primo comma, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
secondo le modalita` e i termini indicati nel capo terzo del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(1) Il presente comma prima modificato
dall' art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato poi cosi sostituito dall' art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta
tra il 1 febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in
conformita` al modello approvato con Decreto dirigenziale da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è
utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata
entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art 3, commi 2, 2
bis, 2 ter 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel
comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche
dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati
dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all' articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano
tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19 bis 2 del
medesimo Decreto. "
(2) Il presente comma prima sostituito
dall' art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato poi cosi sostituito dall' art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 4. In caso di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta
per l'anno solare precedente, sempre che i relativi termini di presentazione
non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari
liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1
e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i
commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate
nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione
coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno
solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini
della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il
termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti
da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1° gennaio
ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica è
effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo
3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei
soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. "
(3) Il presente comma è stato soppresso
dall' art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(4) Il presente comma prima modificato
dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato poi cosi sostituito dall' art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:. Si riporta, di seguito, il testo originario:
" 6. Per la sottoscrizione e la
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e
9 e all'articolo 3. "
(5) Il presente comma è stato cosi
sostituito dall' art. 8, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito
il testo previgente:
" 2. Nella dichiarazione sono indicati
i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per
la determinazione dell'ammontare delle
operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri
elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente. "
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1
febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita`
al modello approvato con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è
utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata
entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'art 3, commi 2, 2
bis, 2 ter 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma
11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati
dalla dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano
tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19 bis 2 del
medesimo Decreto. (1)
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati
e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli,
nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il
termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno
solare precedente, sempre che i relativi termini di presentazione non siano
ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro
quattro mesi dalla nomina, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Con le
medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno
solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta
amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è
anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione
delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui
al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui devono essere utilizzati, scada tra il 1° gennaio ed il 31 maggio dello
stesso anno, la trasmissione in via telematica è effettuata entro il mese di giugno
da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, ed
entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo articolo 3. (2)
5. Per le operazioni registrate nella parte
dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione
di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori,
entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale]. (3)
6. Per la sottoscrizione e la presentazione
della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e 9
e all'articolo 3. (4)
7. I soggetti di cui all'articolo 73,
primo comma, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
secondo le modalita` e i termini indicati nel capo terzo del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(1) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(2) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(4) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1, D.P.R. 10.03.2000, n. 100 (G.U. 10.03.2000, n. 97). Si
riporta, di seguito, il testo originario: "6. Per la sottoscrizione e la
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, articolo 2, commi
7, 8 e 9 e all'articolo 3."
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1
febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita`
al modello approvato con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e`
utilizzato. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e` effettuata
entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e` presentata anche dai contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dalla
dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano
tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19 bis 2 del
medesimo Decreto. (1)
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati
e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei
controlli, nonche` gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e` in grado di acquisire
direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il
termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. In caso di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno
solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano
ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro
quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le
medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno
solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta
amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e'
anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione
delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui
al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui devono essere utilizzati, scada tra il 1° gennaio ed il 31 maggio dello
stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno
da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, ed
entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del
medesimo articolo 3. (2)
[5. Per le operazioni registrate nella
parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione
di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori,
entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale.] (3)
6. Per la sottoscrizione e la presentazione
della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e 9 e
all'articolo 3.
7. I soggetti di cui all'articolo 73,
primo comma, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
secondo le modalita` e i termini indicati nel capo terzo del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(1) Il presente comma è stato così
modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(2) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma è stato soppresso
dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta tra il 1
febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno la dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformita`
al modello approvato con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e`
utilizzato. La presentazione della dichiarazione in via telematica e`
effettuata entro il mese di aprile da parte delle societa` ed enti e degli intermediari
indicati nell'articolo 3, commi 2 e 3, ed entro il mese di settembre da parte
dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione
annuale e` presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato
operazioni imponibili. Sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
detrazioni di cui all'articolo 19 bis2 del medesimo Decreto.
2. Nella dichiarazione sono indicati i dati
e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei
controlli, nonche` gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria e` in grado di acquisire
direttamente.
3. Le detrazioni sono esercitate entro il
termine stabilito dall'articolo 19,
comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. Le dichiarazioni di cui all'articolo 74
bis del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempreche`
i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, sono presentate
dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalita` e i termini di cui
ai commi precedenti.
5. Per le operazioni registrate nella parte
dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione
di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori,
entro quattro mesi dalla nomina, presentano anche l'apposita dichiarazione al
competente ufficio IVA o delle entrate, ove istituito, ai fini dell'eventuale
insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
6. Per la sottoscrizione e la presentazione
della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, articolo 2, commi 7, 8 e 9 e
all'articolo 3.
7. I soggetti di cui all'articolo 73,
primo comma, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
secondo le modalita` e i termini indicati nel capo terzo del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 8 Bis
Comunicazione dati
I.V.A. In vigore dal 4 luglio 2006, con effetto dal 1 gennaio 2002 IVA -
COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE - PRESENTAZIONE IN
VIA TELEMATICA
1. Fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente
alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle
suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2 bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione
dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare
precedente, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione e'
presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni
imponibili.
2. Sono esonerati dall'obbligo di
comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i
soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 i soggetti
sottoposti a procedure concorsuali, nonche' le persone fisiche che hanno
realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che
si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A.
di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano singolarmente la
comunicazione dei dati relativamente alla propria attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati
l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare
delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non
imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e
argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e
l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto
delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
4 bis. Entro sessanta giorni dal termine
previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,
il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state
emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione
al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono
effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo
complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione,
con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi
informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità
per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del
presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente
tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in
considerazione della dimensione dei dati da trasmettere. (2)
5. I termini di presentazione della
comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale
successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione
ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non
veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(1) (3)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto
dall'art. 9, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
(2) Il presente comma è stato inserito
dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.
(3) Il presente comma è stato così
sostituito dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.
Si riporta di seguito il testo previgente:
"6. Per l'omissione della
comunicazione o l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non
veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".
1. Fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente
alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle
suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in
via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3,
commi 2 bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei
dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente,
redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione e' presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.
2. Sono esonerati dall'obbligo di
comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo
8, i soggetti di cui all'articolo 88 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 i soggetti
sottoposti a procedure concorsuali, nonche' le persone fisiche che hanno
realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a
lire 50 milioni.
3. Gli enti o le societa' partecipanti che
si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione
dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo 73 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inviano
singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attivita'.
4. Nella comunicazione sono indicati
l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare
delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non
imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e
argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e
l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto
delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
5. I termini di presentazione della
comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
feriale successivo.
6. Per l'omissione della comunicazione o
l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri
restano applicabili le disposizioni
previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. (1)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto
dall'art. 9, D.P.R.
07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.
Articolo
9
Disposizioni finali
e transitorie In vigore dal 22 settembre 1998 ACCERTAMENTO - T.U. DIRETTE - IVA
- IRAP - DICHIARAZIONI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni
predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'amministrazione
finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a.
convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di
un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità
stabilite nel Decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni
stabilite dall'articolo 3. (1)
2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.,
convenzionate: (1)
a) le dichiarazioni dei redditi, comprese
quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere
su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74 bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 da redigere su
modelli approvati con Decreto ministeriale 15 gennaio 1998.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3
e 8, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano alle
dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si intendono abrogati gli articoli 4, 5,
6, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, comma 1, lettera e), e 12, comma 4, e, nel Decreto
Legislativo 2 settembre 1997, n. 313 si intende abrogato l'articolo 4,
comma 1, lettera c).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si
applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999.
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell' articolo 17 della legge 13
aprile 1977, n. 114 si intende abrogato.
7. Qualora sia presentata dai coniugi
dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione
congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato
omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da
uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per
l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.
8. Dal 1 gennaio 1999, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende
abrogato l' articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.
9. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 gli articoli 28 e 37 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e i commi 172,
lettera e), 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del Decreto legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649 le parole da: "e devono" a "Decreto n. 600"
sono soppresse.
10. I riferimenti alle disposizioni
indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti
alle disposizioni del presente regolamento.
(1) L'Ente "Poste italiane" è
trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea
della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo
statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio
diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù
dell'art. 1,
Delibera Cipe 18.12.1997.