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22-07-1998 n° 322 - Decreti Presidente Repubblica

DPR 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi
Decreto del Presidente della Repubblica 22

Decreto del Presidente della Repubblica 22.07.1998, n. 322

(Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1998, n. 208)

 

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,

all'imposta regionale sulle attivita` produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,

comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662

 

Articolo 1

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

 

In vigore dal 1 gennaio 2008 Modificato dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n.292

 

T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA`

 

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (1)

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica.

I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati. (2)

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (4)

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. (5)

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

 

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così sostituito dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. ".

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati; "

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. "

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. "

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, c. 95, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

"5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni."

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (1)

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati. (2)

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (4)

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così sostituito dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati; "

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. "

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. "

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (1)

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati. (2)

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (3)

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. (4)

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il Decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo

4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. "

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati; "

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100, è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. "

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente. "

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il Decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. (1)

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'amministrazione finanziaria in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con Decreto dirigenziale possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati;(2)

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e` sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 10.03.2000, n. 100 (G.U. 27.04.2000). Si riporta, di seguito, il testo originario: "2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con Decreto dirigenziale, puo` essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente."

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita' su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il Decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. (1)

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con Decreto dirigenziale, puo` essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.

3. La dichiarazione e` sottoscritta, a pena di nullita`, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita` e` sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e` sottoscritta, a pena di nullita`, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita` e` sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle societa` e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e` sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e` valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

1. Ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita`, su stampati conformi ai modelli approvati con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui sono utilizzati. Il Decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione da presentare ai sostituti di imposta di cui all'articolo 78 comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivenditorie autorizzate. Con Decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori. Per particolari stampati, con Decreto dirigenziale, puo` essere stabilito che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente.

3. La dichiarazione e` sottoscritta, a pena di nullita`, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullita` e` sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche e` sottoscritta, a pena di nullita`, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullita` e` sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente.

5. La dichiarazione delle societa` e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, e` sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e` valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

 

Articolo 2 –

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. In vigore dal 1 gennaio 2007 Modificato dall'art.1 D.P.R. 14.10.1999, n.542 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA`

 

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (9)

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. (13)

[a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;] (14)

[b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.] (10) (14)

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11)

3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. (15)

[4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.] (3)

[4 bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.] (4)

[5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. (6)

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (8)

8 bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997. (12)

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (7)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(5) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(7) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. ".

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.".

(9) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. ".

(10) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione. ".

(11) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. ".

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(13) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:".

(14) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.

(15) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 67, L. 27.12.2006, n. 296, con decorranza dal 01.01.2007.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (9)

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. (13)

[a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;] (14)

[b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.] (10) (14)

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11) [4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.] (3)

[4 bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.] (4)

[5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. (6)

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (8)

8 bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997. (12)

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (7)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(5) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(7) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. ".

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.".

(9) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 poi sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. ".

(10) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione. ".

(11) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. ".

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(13) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:".

(14) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (2) (9)

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:

a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. (2) (10)

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. (2) (11)

4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.] (3)

[4 bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano

ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.] (4)

[5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.] (1) (5)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. (6)

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (8)

8 bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997. (12)

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (7)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Per il 1999 la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(5) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, abrogato dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(7) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. "

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata."

(9) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno. "

(10) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione. "

(11) Il presente comma prima modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. "

(12) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e` effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno. (2)

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, è effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione. (2)

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La trasmissione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e` effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta. (2)

4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione. (3)

4 bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza. (4)

5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata nel mese di giugno. (1) (5)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3 bis dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7 commi 1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonche` per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. (6)

8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita` produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalita` stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata. (8)

9. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. (7)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

Per il 1999 la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(8) L'Ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997

1. Le persone fisiche e le societa` o le associazioni di cui all'articolo 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, tra il 1 maggio ed il 30 giugno di ciascun anno. La presentazione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e` effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro un mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto. Se il bilancio non e` stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione e` presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. La presentazione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e` effettuata entro due mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto o dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione.

3. Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. La presentazione della dichiarazione in via telematica, compresa quella unificata, e` effettuata entro sette mesi dalla fine del periodo d'imposta.

4. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da redigere sui modelli di cui all'articolo 1, comma 1, da approvarsi entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dello stesso anno, la presentazione delle stesse e` effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno.

5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica e` effettuata entro il 31 maggio. (1)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 nonche` per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita` produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalita` stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata.

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

(1) N. d.R. - Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

 

Articolo 3

Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni In vigore dal 4 luglio 2006 Modificato dall'art.1 D.P.R. 14.10.1999, n.542 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - CONSERVAZIONE - MODALITA`

 

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. [La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata.] E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (4)

2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto [con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000], dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. (3) (4)

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2 ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente Decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

3 ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento . (2)

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita' ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche' entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. (5)

7 bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7 ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9 bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. (7)

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14.10.1999, N. 542 è stato, poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.

2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2 ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni].

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7 ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

9. Le societa` e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.".

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 61, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 377, L. 30.12.2004, n. 311, è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla   presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.".

(4) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.".

(6) Il presente comma prima inserito dall'art. 2, comma 61, L. 24.12.2003, n. 350, è stato, poi, così modificato dall'art. 39 D.L. 01.10.2007, n. 159, come modificato dall'allegato alla L. 29.11.2007, n. 222 con decorrenza dal 01.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:0

"3 ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.".

(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 39 D.L. 01.10.2007, n. 159, come modificato dall'allegato alla L. 29.11.2007, n. 222 con decorrenza dal 01.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.".

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio teleatico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. (3)

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2 ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente Decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

3 ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso è adeguata ogni anno, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente. (2)

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita' ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche' entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

7 bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7 ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9 bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14.10.1999, N. 542 è stato, poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.

2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2 ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni].

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7 ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

9. Le societa` e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo."

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 61, L. 24.12.2003, n. 350, con decorrenza dal 01.01.2004.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 377, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.".

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni previste dal presente Decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2 ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente Decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita' ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di assistenza fiscale.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche' entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

7 bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7 ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2 bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.

9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9 bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo. (1)

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14.10.1999, N. 542 è stato, poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte.

2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2 ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro delle finanze [a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni].

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7 ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

9. Le societa` e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo."

1. La dichiarazione è presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu` di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale.

E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. (1) (2) (10)

2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito. (3)

2 bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43 ter, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (4)

2 ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2 bis. (4)

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; (5)

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni]. (6)

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. (7)

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse. (10)

7 bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis e 2 ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali. (8)

7 ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni. (8)

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. (9)

9. Le societa` e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. (9)

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute. (10)

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.

(1) Per il termine di presentazione della dichiarazione unificata annuale, cfr. art. 12, comma 1, del D.Lgs 09.07.97, n. 241.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39). Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 01.01.2000.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(5) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(6) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39), che ha soppresso le parole tra parentesi quadre.

(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(9) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(10) L'Ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.

1. La dichiarazione e` presentata gratuitamente all'amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu` di dieci soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale. Con Decreto dirigenziale puo` essere esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione del sostituto di imposta qualora contenga particolari tipologie di ritenute alla fonte. (1)

2. La dichiarazione e` presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria direttamente dalle societa` di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire e dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire nonche` dai soggetti incaricati ai sensi del comma 3. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e` gratuito.

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro delle finanze a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e` revocata quando nello svolgimento dell'attivita` di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarita`, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita` da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

5. La dichiarazione puo` essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi de1 comma 3 rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.

7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e` consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche direttamente o da parte dei soggetti di cui al comma 3.

9. Le societa` e gli enti che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione della quale l'amministrazione finanziaria puo` chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il Decreto di cui all'articolo 1. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione sono conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. La prova della presentazione della dichiarazione e` data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.

11. Le modalita` tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con Decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita` di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarita` commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La misura del compenso e` determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l' articolo 12 bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i decreti di cui al comma 11 del presente articolo.

(1) N. d.R. - Per il termine di presentazione della dichiarazione unificata annuale, cfr. art. 12, comma 1, del DLV 09.07.97, n. 241.

 

Articolo 4

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta In vigore dal 1 gennaio 2008 Modificato dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n.292 T.U. DIRETTE - ACCERTAMENTO - IRAP - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - MODALITA` 1.

 

Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (6)

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (7)

3. Con Decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. (10)

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. (8)

[5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria]. (2) (5)

[6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.] (1) (3)

6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (4) (9)

6 ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali.

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (11)

6 quater. Le certificazioni di cui al comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (12)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".

(5) L'Ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. "

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.".

(8) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435, poi modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 217, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. ".

(9) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Dichiarazione dei sostituti d'imposta"

(10) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 poi, modificato dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1."

(11) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003.

(12) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126, è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6 quater. Le certificazioni di cui al comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (6)

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (7)

3. Con Decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. (10)

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. (8)

[5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria]. (2) (5)

[6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.] (1) (3)

6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (4) (9)

6 ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (11)

6 quater. Le certificazioni di cui al comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (12)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".

(5) L'Ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. "

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.".

(8) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno.".

(9) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Dichiarazione dei sostituti d'imposta"

(10) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 poi, modificato dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1."

(11) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003.

(12) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126, è stato, poi, così modificato dall'art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 01.05.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6 quater. Le certificazioni di cui al comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. (6)

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. (7)

3. Con Decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del citato Decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7 bis del medesimo Decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2 bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi' trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. (8) (10)

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal Decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 3 bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno. (8)

[5. Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita` presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria]. (2) (5)

[6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il Decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.] (1) (3)

6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. (4) (9)

6 ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. (11)

6 quater. Le certificazioni di cui al comma 6 ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. (11)

(1) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 01.01.1999.

(2) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, soppresso dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(4) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1 D.P.R. 14.10.1999, n. 542 è stato, poi, così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 6 bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con Decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo Decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. "

(5) L'Ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della prima assemblea della società che verrà convocata il 28 febbraio 1998 e che approverà lo statuto sociale, nominerà gli amministratori ed il presidente del consiglio diamministrazione, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, in virtù dell'art. 1, Delibera Cipe 18.12.1997.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, i soggetti indicati nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti. "

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche` per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. "

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 con decorrenza dal 01.01.2002.

(9) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 20.06.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Dichiarazione dei sostituti d'imposta"

(10) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 07.12.2001, n. 435 è stato, poi, così modificato dall'art. 5, D.P.R. 16.04.2003, n. 126 con decorrenza dal 01.01.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"3 bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,