D.P.R.
3 agosto 1990, n. 319.
Regolamento
per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle
università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 12 novembre 1990, n. 264, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Vista la legge quadro del
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13,
e 23 agosto 1988,
n. 395, recanti disposizioni, per tutti i
comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla
disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale
delle università, ai sensi dell'art. 5 della
legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 11 luglio
1980, n. 312;
Visti i decreti del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, 19 luglio 1984,
n. 571, e 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la
circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 febbraio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il
requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo
1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni
sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto
del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti
delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto
del personale delle università;
Viste le leggi 11 marzo
1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 aprile
1990, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate
dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle
trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità
finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio
1988-1990 riguardante il personale del comparto delle università di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte pubblica,
composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la
funzione pubblica in data 3 agosto 1989, le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative nel comparto aderenti alla CGIL,
CISL, UIL, CONFSAL, la Confederazione italiana sindacati autonomi personale
università (CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL,
CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 maggio 1990;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio
1990, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente
l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 febbraio 1990
dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza
indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle
università di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Le
disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di
cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione
fisica di Roma.
2. Il presente
regolamento si riferisce al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli
effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse
decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari
istituti contrattuali.
Art. 2. Rapporti istituzioni-utenti.
1. Nell'intento
di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono
come obiettivo fondamentale il miglioramento delle attività istituzionali da
realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle
strutture operative in cui si articolano le università e gli istituti di
istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la
tutela degli interessi degli utenti.
2. In tale quadro
le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel periodo di vigilanza
del presente regolamento, sentite le confederazioni e le organizzazioni
sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3
agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989,
appositi progetti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti connessi
all'assolvimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo
all'esigenza di assicurare condizioni il più possibile favorevoli nel rapporto
con gli utenti dei servizi, favorendo anche l'ampliamento dell'orario di
apertura delle strutture interessate anche nelle ore pomeridiane.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza
annuale, le singole istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze
con le confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del
decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una rappresentanza degli
utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i
risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi,
allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione
degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali.
1. Ai sensi dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle università
sono i seguenti:
a) istruzione
universitaria:
b) igiene;
c) attività
assistenziali e sanitarie;
d) protezione
civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
e) sicurezza e
salvaguardia degli impianti;
f) produzione e
distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e
manutenzione dei relativi impianti;
g) erogazione di assegni e di
indennità con funzione di sostentamento.
2. Nell'ambito
dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di
cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali tutelati:
a)
immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un
periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle
singole sedi;
b) esami
conclusivi dei cicli di istruzioni;
c) certificazioni
per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di
documentata urgenza per scadenza di termini;
d) prestazioni di
accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a
garantire le attività assistenziali a carattere di urgenza assicurate al
Servizio sanitario nazionale: servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi
di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui
non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;
e) cura degli
animali e delle piante;
f) sicurezza e
funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad
assicurare la continuità dei servizi essenziali;
g) salvaguardia
degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle
apparecchiature stesse;
h) raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e
radioattivi;
i) prestazioni
svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con
particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche,
geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in
regime di reperibilità:
l) adempimenti
necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo
modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il
periodo di tempo strettamente necessario in fase alla organizzazione delle
singole amministrazioni.
Art. 4. Prestazioni indispensabili e
contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1. Al fine di garantire quanto
previsto dall'art. 3 sono individuate modalità e procedure necessarie ad
assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi
pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali
modalità e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse
qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che
dovranno essere esonerati dallo sciopero.
2. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito
accordo decentrato a livello di ateneo e di istruzione - da definirsi prima
dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le
professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti,
nonché i contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionali
tutelati di cui all'art. 3.
3. Nelle more
della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i
servizi pubblici essenziali.
4. In conformità
agli accordi di cui al comma 2, le singole università o istituzioni universitarie
individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi
essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso
gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati
dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni,
comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i
nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha
diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui
al comma 2 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.
Art. 5. Negoziazione decentrata.
1. Tutte le
materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale
e di singola istituzione di cui agli articoli 2, 3, 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali
diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in
relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e
particolari esigenze.
2. Ove,
nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero
insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti
mediante riconvocazione delle stesse.
3. Gli elementi di divergenza
degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri
indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che
dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi
ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla
valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali,
da effettuarsi di norma nel termine di venti giorni.
4. Alla
negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
può assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza
permanente dei rettori, nonché le parti locali interessate.
5. Gli accordi decentrati debbono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della
loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la
costituzione di appositi nuclei di valutazione.
Art. 6. Pari opportunità.
1. I comitati per
le pari opportunità, a livello di singola istituzione, di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione
garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
Art. 7. Assenze obbligatorie.
1. Alle lavoratrici madri in
astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al
trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e
ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.
Art. 8. Copertura assicurativa.
1. In attuazione
dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
le università o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita
polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di
cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella
assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di
proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di
assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione
saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali
delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti,
per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi
liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi
responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle
somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Art. 9. Diritto allo studio.
1. I permessi di
cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso
ciascuna università o istituzione universitaria all'inizio dell'anno, sono
concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti
che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti
che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli
che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo,
ferma restando per gli studenti universitari o post-universitari, la condizione
di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti
ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle
fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3. A parità di
condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai
usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di
ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
4. Per la
concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati
debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione
e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami
sostenuti.
5. Per quanto non
previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
Art. 10. Formazione ed aggiornamento
professionale.
1. Possono essere
attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle
istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del
personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di
riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni,
riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante
adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il
perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.
2. In tale ambito
saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare
riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalità
tecnico-scientifica.
3. Interventi particolari saranno
diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da
realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.
4. I corsi sono
espletati durante il normale orario di servizio.
5. Devono essere, comunque,
privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le
procedure di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 11. Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche.
1. In attuazione
dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
fatte salve le disposizioni normative vigenti, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata
attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di
portatore di handicaps o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo
cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad
un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione
dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso
strutture specializzate: per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa
con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera
durata del ricovero;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la
durata del progetto;
c) riduzione
dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla
durata del progetto;
d) utilizzazione
del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali
quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come
supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti,
i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si
trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione
del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati
in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto
medesimo.
3. Le università o le istituzioni
universitarie dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei
dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano
volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Art. 12. Igiene e sicurezza sul lavoro.
1. Le
amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti
in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in
particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti
di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno
nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai
videoterminali.
2. Le
confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per
la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1,
verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore
incidenza di rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i
dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.
Art. 13. Fondo per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi.
1. Il fondo di
incentivazione di cui all'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui
all'art. 14, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito presso ciascuna
università o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato «Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi», che è alimentato:
a) dall'importo
destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio
per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennità di rischio, di
servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di
cui agli articoli 24, 25,
26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita
all'anno 1989;
b) dalla quota
del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il
corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite
al 1° gennaio 1988, di cui all'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
incrementato, a decorrere al 1° luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per
cento dello stesso monte salari.
3. Il fondo di
cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi
conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalle istituzioni, di una
quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od
adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla
erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza.
4. Le quote di
incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a
livello di istituzione.
5. Per le amministrazioni
destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di
incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli
correlati all'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
di altre indennità di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le
amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni
legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 è posta a
carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione
delle predette disposizioni.
6. Per la istituzione
del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. Utilizzo del fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi.
1. Il fondo di cui all'art. 13 è
destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con
qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente
articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative,
individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto
alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è finalizzato:
a) in via
prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura
dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali
di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi,
entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie
anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi
di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.
Per i settori di attività non regolati da standards saranno definite, con la
negoziazione decentrata, le modalità per correlare la misura dei compensi ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
b) a remunerare
gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura
pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al
funzionamento delle attrezzature informatiche;
c)
all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente
rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei
servizi che richiedono interventi di urgenza;
d) a corrispondere specifici
compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento
professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione
correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano
stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione
acquisita.
3. I criteri per
l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed
indennità di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione
decentrata.
4. Con la
negoziazione decentrata, la gestione di una quota di fondo complessivo di cui
all'art. 13 potrà essere affidata a ciascuna unità funzionale per la
realizzazione di obiettivi definiti sulla base di priorità, indirizzi e limiti
stabiliti nella predetta sede negoziale.
5. La corretta
utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole
amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche
di centri esterni, in conformità al comma 9 dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.
Art. 15. Nuovi stipendi.
1. I valori
stipendiali annui lordi di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo
decreto, sono così stabiliti, a regime:
|
qualifica
|
Stipendio annuo
lordo
|
|
I
|
L. 6.081.000
|
|
II
|
L. 6.981.000
|
|
III
|
L. 7.981.000
|
|
IV
|
L. 9.331.000
|
|
V
|
L. 10.381.000
|
|
VI
|
L. 11.331.000
|
|
VII
|
L. 13.431.000
|
|
VIII
|
L. 15.531.000
|
|
IX
|
L. 19.671.000
|
ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche:
|
qualifica
|
Stipendio annuo
lordo
|
|
I qual.funz.
|
L. 19.671.000
|
|
II qual.funz.
|
L. 24.031.000
|
professori
incaricati esterni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270:
L. 18.071.000.
2. Gli aumenti
stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di
cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.
3. Dal 1° luglio
1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I
|
L. 152.000
|
|
II
|
L. 190.000
|
|
III
|
L. 265.000
|
|
IV
|
L. 310.000
|
|
V
|
L. 355.000
|
|
VI
|
L. 386.000
|
|
VII
|
L. 487.000
|
|
VIII
|
L. 512.000
|
|
IX
|
L. 592.000
|
ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I qual.funz.
|
L. 592.000
|
|
II qual.funz.
|
L. 754.000
|
professori
incaricati esterni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270:
L. 592.000.
4. Dal 1° ottobre
1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I
|
L. 715.000
|
|
II
|
L. 894.000
|
|
III
|
L. 1.240.000
|
|
IV
|
L. 1.459.000
|
|
V
|
L. 1.668.000
|
|
VI
|
L. 1.815.000
|
|
VII
|
L. 2.290.000
|
|
VIII
|
L. 2.410.000
|
|
IX
|
L. 2.789.000
|
ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I qual.funz.
|
L. 2.789.000
|
|
II qual.funz.
|
L. 3.545.000
|
professori
incaricati esterni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270:
L. 2.789.000.
5. Dal 1° luglio
1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I
|
L. 1.200.000
|
|
II
|
L. 1.500.000
|
|
III
|
L. 2.100.000
|
|
IV
|
L. 2.450.000
|
|
V
|
L. 2.800.000
|
|
VI
|
L. 3.050.000
|
|
VII
|
L. 3.850.000
|
|
VIII
|
L. 4.050.000
|
|
IX
|
L. 4.690.000
|
ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I qual.funz.
|
L. 4.690.000
|
|
II qual.funz.
|
L. 5.950.000
|
professori
incaricati esterni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270:
L. 4.690.000.
6. Ciascuno degli
aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di
quello successivo.
Art. 16. Retribuzione individuale di
anzianità.
1. A decorrere
dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel
periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di
anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I
|
L. 192.000
|
|
II
|
L. 216.000
|
|
III
|
L. 252.000
|
|
IV
|
L. 272.000
|
|
V
|
L. 305.000
|
|
VI
|
L. 346.000
|
|
VII
|
L. 403.000
|
|
VIII
|
L. 475.000
|
|
IX
|
L. 475.000
|
ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I qual.funz.
|
L. 475.000
|
|
II qual.funz.
|
L. 581.000
|
professori
incaricati esterni di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270:
L. 475.000.
2. Al personale
assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988
detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di
cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le
anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987 n. 567.
4. Al personale che, alla data
del 1° ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza
contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo
servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla
predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo
servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla
retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1.
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I
|
L. 182.000
|
|
II
|
L. 209.000
|
|
III
|
L. 239.000
|
|
IV
|
L. 280.000
|
|
V
|
L. 311.000
|
|
VI
|
L. 340.000
|
|
VII
|
L. 403.000
|
|
VIII
|
L. 466.000
|
|
IX
|
L. 590.000
|
ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche:
|
qualifica
|
Aumento annuo
lordo
|
|
I qual.funz.
|
L. 590.000
|
|
II qual.funz.
|
L. 721.000
|
professori
incaricati esterni, di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270:
L. 590.000.
5. Oli importi di
cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si
raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette
date, abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o sedici anni di
effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti
maggiorazioni.
Art. 17. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno
effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescienza,
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed
i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per
indennità integrativa speciale.
2. In
ottemperanza al disposto dell'art. 13 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefìci
economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli
articoli 15 e 16, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Ai fini della
corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
regolamento si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 18. Mobilità.
1. Al personale trasferito ad
altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di
mobilità volontaria previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 e
dalla legge 29
dicembre 1988, n. 554, verrà corrisposto, a cura
dell'amministrazione ricevente, un compenso «una tantum» a titolo di
incentivazione, nelle seguenti misure:
qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000
qualifica VII: L.
3.000.000
qualifica VI: L.
2.500.000
qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000
2. I
trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono
disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la
quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta
dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero
dell'università e dalla ricerca scientifica e tecnologica.
3. I
trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e
disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo
professionale dell'interessato.
Art. 19. Trattamento di missione.
1. Le misure intere lorde
dell'indennità di cui all'art. 5, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
sono le seguenti:
a) qualifiche
funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;
b) qualifica
funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.
2. Le particolari
categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede
di servizio per:
a) attività di
protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attività di
rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni
scientifiche;
c) attività di
tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
d) attività di
escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;
e) attività che
comportino imbarchi su unità.
3. Per il
personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma
7 dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del
pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale
circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire
ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di
lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.
Art. 20. Indennità di rischio da
radiazioni.
1. Al personale
medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in
continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature
radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da
radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta
indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria
opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità
n. 144 del 4 settembre 1971, è sempreché il rischio da radiazioni abbia
carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività
senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel
comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a
rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse
da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta
un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire
cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da
apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia,
anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove
necessaria per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata
anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da
radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con
altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per
profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei
limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività
assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 21. Attività culturali e ricreative.
1. Nell'ambito di
quanto stabilito nell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
ed a integrazione di quanto previsto nell'articolo 3 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai fini
dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con
l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il
benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono
istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento,
di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri
dipendenti.
2. La gestione di
tali servizi può essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai
rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è
sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da
rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di
rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il
raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello
stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie
esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2,
nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati
locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da
canoni.
4. Le istituzioni
predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese
per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di
servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non
può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi
diversamente previsti da disposizioni legislative.
6. Con gli
accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi,
i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al
corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie,
fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e
3 da parte dell'amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le
confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la
funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di
cui ai commi 2 e 3.
Art. 22. Ordinamento professionale.
1. È consentita,
nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o
istituzione, la mobilità orizzontale tra i profili professionali ascritti alla
settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica
funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree
funzionali affini, purché si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni
richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i
predetti titoli o abilitazioni, la mobilità orizzontale è consentita previo
superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti
dall'amministrazione.
2. Nell'ambito
della quarta qualifica funzionale l'«area dei servizi generali tecnici ed
ausiliari» assume la denominazione di «area funzionale dei servizi generali
tecnici, ausiliari e delle biblioteche». Tra le mansioni previste per il
profilo professionale di «agente degli uffici tecnici» del gruppo degli uffici
tecnici della predetta area sono incluse quelle di manutenzione straordinaria
degli automezzi e conduzione dei medesimi.
3. Nell'ambito
della quinta qualifica funzionale sono istituiti «l'area funzionale delle
biblioteche», nonché il profilo professionale di «operatore di biblioteca», che
svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli
utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative
apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attività
amministrativo-contabili ed altre attività che richiedano l'uso di strumenti,
attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.
4. Al profilo di
cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con
decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica
professionale o attestato di qualifica di cui all'art. 23 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ovvero il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n. 910. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del
titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la
composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, per il contenuto
delle prove di esame.
5. Le
disposizioni contenute nell'articolo 34 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso
al profilo professionale di «segretario amministrativo del dipartimento» di
ottava qualifica funzionale, istituito dall'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.
6. Il profilo
professionale di «usciere» della II qualifica dell'area funzionale dei servizi
generali tecnici ed ausiliari è reso ad esaurimento.
7. Nei confronti
del personale con le professionalità di «infermiere professionale»,
«vigilatrice di infanzia», «assistente sanitaria», «ostetrica», «dietista»,
«ortottista», «logopedista», «massaggiatore non vedente», «tecnico di
radiologia», «tecnico dei laboratori clinici», «ottico», appartenenti al
profilo di «assistente socio-sanitario» dell'area funzionale socio-sanitaria di
sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre
1981; «capo sala», «ostetrica capo», «capo tecnico dei servizi diagnostici» o
«capo tecnico di radiologia», «dietista capo», «fisioterapista capo»,
«ortottico capo» e «capo dei servizi sanitari ausiliari», i cui profili sono
stati ascritti, in applicazione dell'art. 20, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
nella settima qualifica, nonché nei confronti del personale rivestente la
qualifica di «assistente sociale» e del personale rivestente altri profili
professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle
strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al
comparto di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
trovano applicazione, ove più favorevoli, gli istituti giuridici ed economici
riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a
favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 6 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
purché detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel
comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle mansioni.
8. Ai fini
dell'accesso ai profili professionali di «capo sala», «ostetrica capo», «capo
tecnico dei servizi diagnostici», «capo tecnico di radiologia», «dietista
capo», «fisioterapista capo», «ortottico capo» e «capo dei servizi sanitari
ausiliari» ascritti alla settima qualifica funzionale del comma 6 dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali
universitarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i
corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.
9. Nella settima
qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria è
istituito il profilo professionale di «assistente sociale collaboratore che
svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i
metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure
determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale
che concorre a determinare, attività di rapporto con l'utenza dei servizi
socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire
situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo
attraverso opportuni e mirati piani di intervento.
10. Al profilo di
cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con
decreto rettorale: il titolo di studio richiesto è il diploma rilasciato da
scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.
Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano,
rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ed all'art. 1,
quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione
20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalità «assistente sociale»,
nell'ambito del profilo «assistente socio-sanitario», di sesta qualifica
dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono
collocate ad esaurimento.
11. Tra i requisiti culturali
previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre
1981, per l'accesso ai profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore
amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa»,
«collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo-contabile della
medesima settima qualifica funzionale; di «collaboratore di elaborazione dati»
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di
biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di
ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari
- gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, è eliminato il
titolo del diploma di laurea.
Art. 23. Aspettative sindacali.
1. I dipendenti
delle università o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie
in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o
organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse
assegnate.
2. Il numero
globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una
unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con
rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione
delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per tutte le
amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero
dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in settanta unità fino al
raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Il numero
complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il novanta per
cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e
per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la
funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8
agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una
aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto
ministeriale 3 agosto 1989.
4. Alla
ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in
relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo
trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Le domande di collocamento in
aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di
appartenenza, sono presentate al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al
presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi
sindacali è emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Diverse intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle
aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono
comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.
Art. 24. Disciplina del personale in
aspettativa sindacale.
1. Al personale collocato in
aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico
dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le
quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e
alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario.
2. I periodi di
aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai
fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. L'aspettativa
ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che
deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata.
Art. 25. Permessi sindacali retribuiti.
1. I dirigenti
degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell'art. 25 della
legge 29 marzo 1983, n. 93 , possono
fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri
e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato nell'amministrazione.
2. I permessi
giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna
organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 26, non possono
superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate
lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono
concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad
assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.
Art. 26. Monte orario complessivo dei
permessi sindacali.
1. Nell'ambito di
ciascuna università o istituzione universitaria il monte ore orario annuo
complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 è determinato
in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre
di ogni anno.
2. La
ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun
anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo
che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti
uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella
istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado
di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al
numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti
alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. La ripartizione di cui al
comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli
organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le modalità
per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di
negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni
organizzative dell'istituzione.
5. Oltre ai
permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo
inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi
retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di
cui alla legge 29 marzo
1983, n. 93, ed ai congressi e convegni
nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e
di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente
complessivo di cui al comma 1.
6. Diverse intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi
sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle
amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.
Art. 27. Disposizioni particolari.
1. Le disposizioni di cui al
presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie
delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle
regioni medesime.
2. Con
riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la
corresponsione, con periodicità annuale, secondo i termini, le modalità e le
condizioni di cui all'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
dell'indennità di incentivazione e funzionalità.
3. L'indennità di
cui al comma 2 è incrementata, a decorrere dal 1° ottobre 1990, dei seguenti
importi annui lordi:
|
qualifica I
qualifica II
qualifica III
qualifica IV
qualifica V
qualifica VI
qualifica VII
qualifica VIII
|
L: 135.000
L. 158.000
L. 180.000
L. 201.000
L. 225.000
L. 285.000
L. 360.000
L. 450.000
|
4. Nei confronti del personale
appartenente alla nona qualifica funzionale, nonché alla prima e seconda
qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle
biblioteche, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567,
è incrementata, a decorrere dal 1° ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti
importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Art. 28. Norma finale di rinvio.
1. Restano confermate, ove non
modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984,
n. 571, e 2 giugno 1981,
n. 270.
Art. 29. Copertura finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato in lire 166
miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per arretrati
relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 115 miliardi
quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24
luglio 1990, n. 200, ed in lire 265 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Comparto
del personale delle università
(Art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)
CODICE
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL, CISL,
UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR.
Organizzazioni
sindacali: S.N.U./CGIL, CISL/Università, UIL/Scuola/Università, CONFSAL/SNALS,
CISAPUNI.
Le organizzazioni
sindacali del comparto «Università» firmatarie del seguente codice di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero,
nella convinzione
che il rispetto dei diritti, che hanno pari dignità, degli utenti e dei
lavoratori vada ricercato con criteri di equità che assicurino all'utenza i
diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori
l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente
garantito;
considerato che un codice di
autoregolamentazione improntato al rispetto dei diritti costituzionalmente
tutelati rappresenti, nelle relazioni sindacali, lo strumento adeguato per
concorrere alle esigenze di giustizia sociale proprie di una società avanzata;
Dichiarano che si
atterranno alle seguenti norme:
1. Ai sensi dell'art. 11, comma
5, lettera a), della legge n. 93 del 29 marzo 1983,
gli scioperi dei lavoratori del comparto Università di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
saranno proclamati con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma
5, lettera b), della legge n. 93/83, le
modalità di svolgimento degli scioperi saranno comunque tali da garantire lo
svolgimento delle prestazioni indispensabili, come definite dal decreto del
Presidente della Repubblica ricettivo dell'accordo contrattuale, garantendo
d'intesa con gli organi dell'autonomia universitaria la tutela alla salute dei
cittadini, la cura di animali e piante, la salvaguardia degli impianti.
3. Sarà
assicurato un'intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione di sciopero
e le successive.
4. L'azione di
sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non potrà superare la durata di
un'intera giornata; ciascuna azione successiva non potrà superare le due
giornate consecutive.
5. Gli organi
competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a
proclamare lo sciopero, a definirne le modalità, a sospenderlo o revocarlo
sono:
a) a livello
nazionale di comparto: la struttura nazionale di categoria;
b) a livello
territoriale e aziendale di comparto: la struttura territoriale di categoria.
6. La
proclamazione degli scioperi sarà comunicata al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per i conflitti in sede
locale, alle università o istituzioni. All'atto della proclamazione dello
sciopero sarà data pubblicità dei contenuti della vertenza.
7. Non saranno
proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie, nonché
regionali, provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali.
8. Le predette
norme non si applicano qualora fossero in pericolo i valori fondamentali delle
libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.
9. Nelle vertenze
di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno
applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali
eventualmente integrate con contenuti e modalità indicate dalle organizzazioni
sindacali di comparto.
10. Gli scioperi
di qualsiasi genere saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
11. Le presenti
norme di autoregolamentazione hanno validità fino al termine della vigenza
contrattuale.
Confederazioni
sindacali:
C.G.I.L.
C.I.S.L.
U.I.L.
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
CONFE.D.I.R.
Organizzazioni sindacali:
S.N.U./C.G.I.L.
C.I.S.L./Università
U.I.L./Scuola/Università
CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.
C.I.S.A.P.UNI.