Gazzetta
Ufficiale N. 270 del 20 Novembre 2003
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2003, n.319
Regolamento
di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87 della Costituzione;
Vista
la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto
il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista
la legge 9 maggio
1989, n. 168;
Visto
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti
i decreti del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stato determinato, in via
provvisoria, rispettivamente il riordino del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della pubblica istruzione;
Vista
la legge 21
dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia di arte
drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
Sentite,
in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 2002;
Udito
il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002, nel quale viene tra l'altro
evidenziato il carattere non definitivo dell'assetto organizzativo stabilito
dal presente regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito
dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema dell'istruzione alla
riforma del titolo V della Costituzione recata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerata
d'altra parte la necessita' primaria e indefettibile per il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di dotarsi di una struttura
organizzativa adeguata al governo della attuale complessa fase organizzativa,
fermo restando che, ad ultimazione della stessa, si provvedera' alla predetta
revisione;
Acquisito
il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati,
espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
Considerato
che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per l'espressione del parere
della settima Commissione permanente del Senato della Repubblica, cui lo schema
di regolamento e' stato assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Governo puo' adottare il regolamento;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
dicembre 2002;
Considerato
peraltro che con deliberazione n. 6/2003/P, in data 27 marzo 2003, la Sezione
del controllo della Corte dei conti ha parzialmente censurato talune
disposizioni del regolamento 30 dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle
indicazioni della Corte medesima;
Ferma
rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
luglio 2003;
Sulla
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1.
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a)
Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b)
Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c)
CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
d)
CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e)
CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di
cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
f)
CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
g)
CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h)
CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui
all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i)
PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l)
CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
m)
CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491,
a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
n)
GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
o)
INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
p)
INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
q)
IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
r)
AIPA, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
s)
OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla
convenzione
firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e
ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
t)
ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30
maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note
alle premesse:
-
Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art.
87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale.
Puo'
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Puo'
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.».
-
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
reca:
«Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione».
-
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni:
«4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a)
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c)
previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali.».
-
Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno
o piu' decreti legislativi diretti a:
a)
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b)
riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla
assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
c)
riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d)
riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il
settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2.
I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui
all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3.
Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere
emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4.
Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti
principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione,
ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di
direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del
lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b)
prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c)
semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva;
riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale
delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d)
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per
gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e)
garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di
ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione
collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f)
prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo,
la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che
la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni
dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g)
devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in
via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h)
prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i)
prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi
di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di
raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis.
I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il
termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono
abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla
lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle
seguenti:
«prevedere
che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto
tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore
privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi
unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a
livello regionale,».
7.
Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
-
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche». - Il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-
La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca:
«Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di
personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta.».
-
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
reca «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477,
reca «Regolamento recante norme concernenti l'organiz-zazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
reca: «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione».
-
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca:
«Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati».
-
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«2.
Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta
giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i
pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.».
Note
all'art. 1:
-
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
«102.
Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza
delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a)
sulla programmazione universitaria;
b)
sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita';
c)
sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche' sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo;
d)
sui settori scientifico-disciplinari;
e)
sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'universita'.».
-
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370:
«
Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). - 1.
E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una
pluralita' di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non
accademico e nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di
autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:
a)
fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita'
previa consultazione della Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b)
promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e
pratiche di valutazione;
c)
determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di
valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d)
predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli
atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di
valutazioni esterne delle universita' o di singole strutture didattiche,
approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con particolare riferimento alla qualita' delle attivita'
universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale,
nonche' della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla
cooperazione in materia di garanzia della qualita' nell'istruzione superiore;
e)
predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte;
f)
svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in
vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g)
svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione
alle distinte attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte
presentati dalle medesime.
2.
A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con
proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' per l'attribuzione agli atenei di appositi
incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al presente articolo.
3.
Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita' del
Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4.
Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo
periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
-
Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233:
«Art.
2 (Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione). - 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di
garanzia dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto
tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di
cui all'art. 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2.
Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a)
sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della
scuola;
b)
sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro»
in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c)
sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a
livello nazionale nonche' sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi
e indirizzi di studio;
d)
sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3.
Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di
sottoporgli.
4.
Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su
proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente
all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici
dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.
5.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' formato da trentasei
componenti. Di tali componenti:
a)
quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale
delle scuole statali nei consigli scolastici locali; e' garantita la
rappresentanza di almeno una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b)
quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della
cultura, dell'arte, della scuola, dell'universita', del lavoro, delle
professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti
designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni citta' e autonomie locali e
tre sono esperti designati dal CNEL;
c)
tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle
scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle di Aosta;
d)
tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti
locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6.
Il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia di
Bolzano, a norma dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116, e decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,
come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433,
quando e' chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province
concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c).
7.
Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio
e' integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle
industrie artistiche.
8.
Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di
Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del
consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore
non sono rieleggibili piu' di una volta. Il personale in servizio nelle scuole
statali che sia stato eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e' valido
a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di
istituto nella scuola.
9.
Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e
le modalita' per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.
-
Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art.
23. –
1.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica
istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichita'
e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di
disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2.
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' formato da settantaquattro
componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3.
Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a)
quarantasette rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo
delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'universita', eletti dal
personale docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite: quattro
per la scuola materna, quattordici per la scuola elementare, quattordici per la
scuola media, undici per gli istituti di istruzione secondaria superiore, tre
per le scuole di istruzione artistica, una per le scuole statali italiane
all'estero;
b)
tre rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c)
tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
d)
tre rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituto di
istruzione secondaria superiore ed uno di scuole di istruzione artistica,
eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e)
due rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale
di ruolo;
f)
un rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g)
tre rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo
e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in
servizio nelle predette scuole;
h)
cinque rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
i)
due rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica
funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in
servizio nei predetti uffici;
l)
due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m)
tre rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente,
uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno
per le scuole della Valle di Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio
nelle predette scuole.
4.
Il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia di
Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20
giugno 1973, n. 116, e decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
quando e' chiamato ad esprimere il parere sul progetto della provincia di
modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
5.
Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale.
I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce
altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6.
Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7.
Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto
nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso puo' chiedere di
essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8.
Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio di istituto
nella scuola.
9.
Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d),
e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalita' di cui al successivo
art. 31.
10.
Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del
precedente comma 3, da effettuarsi con le modalita' di cui al successivo art.
31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.».
-
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508:
«Art.
3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a)
sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonche' sugli schemi
di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti
didattici degli istituti;
c)
sul reclutamento del personale docente;
d)
sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e
coreutico.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a)
la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti
siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo,
nonche' degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1; 2) dei restanti
componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b)
le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c)
il funzionamento del CNAM;
d)
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui
composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione
del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a)
quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b)
quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali
pareggiati;
c)
quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d)
quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e)
un direttore amministrativo.
4.
Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono,
con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla
base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita
per le votazioni.
5.
Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 e' autorizzata
la spesa annua di lire 200 milioni.».
-
Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art.
1. - (Omissis).
2.
Sulla base degli indirizzi di cui al comma l, delle risoluzioni parlamentari di
approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di
osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto,
approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto,
il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo
conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali,
definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi
alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le
specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita'
istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca.
Gli
obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese
tra le amministrazioni dello Stato.».
«Art.
5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). - 1. E' istituito,
presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e
disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a)
svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e
pratiche di valutazione della ricerca;
b)
determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti
di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI,
verificandone l'applicazione;
c)
d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita' di
valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche'
di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d)
predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale in
materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e)
determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di ricerca
e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito
comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici
dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si
articola.».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491,
reca: «Regolamento recante istituzione del consiglio nazionale degli studenti
universitari, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-
Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali
regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonche' le seguenti materie:
a)
(omissis);
b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza
e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta.».
-
Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del Museo nazionale della
scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258:
«Art.
1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per
la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con sede in Frascati, e' trasformato in «Centro europeo dell'educazione –
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito
denominato Istituto.
L'Istituto
e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il
Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita'
strategiche delle quali l'Istituto dovra' tener conto per programmare
l'attivita' di valutazione.
2.
L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo
dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed
autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3.
In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di
istruzione nel suo complesso e analiticamente, ove opportuno anche per singola
istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto
internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica
con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce
supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni
scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle
iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e
delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo
valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.
4.
All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti
svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente
soppresso.
5.
Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di
valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle
scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1,
anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul
territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».
-
Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art.
76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi). - 1. Gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con
personalita' giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel
quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale
e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono
funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello
sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai
sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione, le universita' e con le altre
agenzie educative.
2.
Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono
dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attivita' di
ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del
personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le universita' e
con le altre agenzie formative.
3.
L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE e'
definita dall'apposito regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i
relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi
con l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».
-
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:
«Art.
4. - 1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata ai fini del presente decreto Autorita', la quale
opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia tecnica e
funzionale e con indipendenza di giudizio.
2.
L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalita'
e di indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e' nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
Entro
quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza
e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorita'
sono comprovate dal relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti
decreti.
3.
Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
Per
l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni
successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresi' operare nei
settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti
universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati,
rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.
4.
Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorita', al fine della
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima,
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorita'
ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere confermato, anche piu'
di una volta, ed e' soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.
5.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, sono determinate le indennita' da corrispondere al presidente, ai
quattro membri ed al direttore generale.».
-
La legge 28 marzo 1962, n. 232, reca: «Ratifica ed esecuzione degli Accordi
istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici firmati
a Parigi il 14 dicembre 1960».
-
La legge 9 giugno 1997, n. 358, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva di una Agenzia spaziale europea - A.S.E., firmata a Parigi il 30
maggio 1975».
Art. 2.
Articolazione
del Ministero
1.
Il Ministero e' articolato a livello centrale, a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in tre dipartimenti.
2.
I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
a)
Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;
b)
Dipartimento per l'istruzione;
c)
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti dipartimenti sono
individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5,
6 e 7.
3.
Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici
regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4.
Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro
compiti.
Note
all'art. 2:
-
Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art.
51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati
ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti
non puo' essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui
all'art. 50.».
-
Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«3.
Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il
Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di
responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo
Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli
enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico
e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle
istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni
pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico
regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il
coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la
valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo
collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto
alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati
agli studi.».
-
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«4.
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».
-
Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' riportato nelle note al preambolo.
-
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art.
19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo
aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
Art. 3.
Attribuzioni
dei capi dei dipartimenti
1.
I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del
Ministro.
2.
Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del
dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu'
uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il
coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
Note
all'art. 3:
-
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«3.
Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo
degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,
al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso
dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.».
-
Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art.
21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la
disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo
dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2.
(Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 15 luglio 2002, n. 145).
3.
Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate.».
Art. 4.
Conferenza
permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
1.
I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici
regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al
coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro
proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo
operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative
funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria,
almeno ogni tre mesi.
2.
Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificita' dei
temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3.
L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente
trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il capo di Gabinetto
possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano
opportuno.
4.
Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e'
assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 5.
Art. 5.
Dipartimento
per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio,
delle risorse umane e dell'informazione
1.
Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione svolge
funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane
del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di
lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di
contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi
informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle
universita', degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari;
elaborazioni statistiche; comunicazione istituzionale e relazioni con il
pubblico, iniziative di promozione di attivita' in ambito editoriale,
pubblicitario e di comunicazione.
2.
Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i
seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a)
direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione,
dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
b)
direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
c)
direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari
generali;
d)
direzione generale per la comunicazione;
e)
direzione generale per i sistemi informativi.
3.
La direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione,
dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica promuove e svolge attivita' di indagine, studio e documentazione
concernenti il sistema dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti
quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema medesimo; elabora
studi ed analisi anche strumentali all'attivita' dei dipartimenti e delle
direzioni generali relativamente ad aspetti tecnici inerenti le tematiche di
rispettiva competenza; concorre alla valutazione del sistema dell'istruzione e
al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.
Nell'ambito
della direzione generale opera il servizio di statistica istituito a norma
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e
periferiche, del Ministero. Il predetto servizio si avvale anche degli apporti
del sistema informativo.
4.
La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio rileva il
fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai
dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive
del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la
predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle
operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la
legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie
rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per
esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse
finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i
programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione
alle diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi
finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge attivita' di
assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi
uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui
provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici
competenti.
5.
La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari
generali, in coordinamento con gli altri dipartimenti, svolge i compiti
relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche
del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al
reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale;
alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi
alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la
stipula di accordi decentrati; alla mobilita' e al trattamento di quiescenza e
previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane; alla cura
della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali,
contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici
dell'amministrazione centrale; alla consulenza all'amministrazione periferica in
materia contrattuale; ai servizi, alle strutture e ai compiti strumentali
dell'amministrazione centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle
strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed
elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per provvedimenti
aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la
gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
all'elaborazione del piano acquisti annuale. Nell'ambito della direzione
generale opera la segreteria della conferenza permanente dei capi dipartimento
e dei direttori generali, di cui all'articolo 4.
6.
La direzione generale per i sistemi informativi cura ed e' responsabile dello
sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre infrastrutture tecnologiche
per la ricerca; cura ed e' responsabile dei rapporti con i soggetti che
forniscono i servizi concernenti il sistema informativo; cura i rapporti con i
dipartimenti e gli uffici scolastici regionali, con i sistemi informativi
universitari, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo
ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove
procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le attivita'
del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del
sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni informatico-statistiche;
collabora alla realizzazione della formazione a distanza; formula piani per le
politiche di innovazione tecnologica; cura i rapporti con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione; provvede alla definizione di
standard tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture
tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche;
provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche
in collaborazione con regioni ed altri soggetti pubblici e privati.
7.
La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con il dipartimento
informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli
altri enti e organi di informazione; coordina la comunicazione istituzionale
anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e
gestisce il piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti;
coordina il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni
editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le domande di
servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione;
promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; e' responsabile dell'ufficio
relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli
uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Nota
all'art. 5:
-
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art.
3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e
presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2.
Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere
tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o
funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3.
Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate
dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione,
nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono
l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con
piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica
che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4.
Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte
salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste
dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello
provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5.
Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie
attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di
cui all'art. 17.».
Art. 6.
Dipartimento
per l'istruzione
1.
Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: organizzazione generale
dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricola e programmi scolastici,
stato giuridico del personale della scuola; definizione dei criteri e dei
parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli
indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione
della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento
dell'organizzazione e l'uniformita' dei relativi livelli in tutto il territorio
nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi
sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse
per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed
educativo, ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito
europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai
Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo,
individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia
di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e
supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; definizione
degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di
istruzione non statale; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate
al Ministero, a norma della legge 11 gennaio
1996, n. 23; competenze riservate
all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione
europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.
2.
Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a)
direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b)
direzione generale per lo studente;
c)
direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i
sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d)
direzione generale per il personale della scuola;
e)
direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.
3.
Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici scolastici regionali di
cui all'articolo 8.
4.
La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i compiti relativi
agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi scolastici; alla definizione
delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali del personale
della scuola; alla ricerca e alle innovazioni nei diversi gradi e settori
dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla
materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di
studio stranieri; all'individuazione delle priorita' in materia di valutazione
e alla promozione di appositi progetti; alle attivita' preliminari alla
adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
alla vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la innovazione e la
ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della
scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
e alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei
confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190,
relativo agli IRRE. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di
segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza dei presidenti degli
istituti regionali di ricerca educativa.
5.
La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi: alla materia
dello status dello studente; ai servizi per l'integrazione degli studenti in
situazione di handicap e per l'accoglienza e integrazione degli studenti
immigrati; agli indirizzi e alle strategie nazionali in materia di rapporti
delle scuole con lo sport; alle strategie sulle attivita' e
sull'associazionismo degli studenti; alle politiche sociali a favore dei
giovani e, in particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile; alle attivita' di orientamento e raccordo con il sistema
universitario; agli interventi di orientamento e promozione del successo
formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle attivita' della
conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro
attivita'; ai rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche
e azioni a favore degli studenti.
6.
La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i
sistemi formativi delle regioni e degli enti locali cura le attivita'
istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della
Conferenza Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle
regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni
dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti scuola-lavoro,
percorsi di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli
adulti; istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e
formazione tecnica superiore.
7.
La direzione generale per il personale della scuola svolge i compiti relativi:
alla definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; alla
disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa
contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in
materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e
selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa
contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del
personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della
formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la
formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello
nazionale; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del
personale docente ed educativo; alla gestione del contenzioso per provvedimenti
aventi carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la
gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8.
La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica
cura le relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa
la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la
partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; cura, in
collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma 3,
l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e
internazionali; individua le opportunita' di finanziamento a valere su fondi
internazionali e comunitari, pubblici e privati, promuovendone l'utilizzo e
fornendo la necessaria assistenza alle altre direzioni generali del
Dipartimento ed agli uffici scolastici regionali; definisce e realizza i
programmi finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
9.
I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal capo
dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli uffici scolastici
regionali a seconda della loro assegnazione. Essi esercitano le loro funzioni
con riferimento alle seguenti aree: sostegno per la progettazione e il supporto
dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
supporto tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
Note
all'art. 6:
-
La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca:
«Norme per l'edilizia scolastica».
-
Si riporta il testo dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
«2.
Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi
alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio
dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza
pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti
da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».
-
Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
«Art.
1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per
la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con sede in Frascati, e' trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro
della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita'
strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto per programmare
l'attivita' di valutazione.
2.
L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo
dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed
autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3.
In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di
istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola
istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto
internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica
con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce
supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni
scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle
iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti
e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo
valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.
4.
All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti
svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente
soppresso.
5.
Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di
valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle
scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma l,
anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul
territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori
tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».
«Art.
2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa).
-
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria
direttiva individua le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si
uniforma.
2.
L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3.
All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla
biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4.
L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di
un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre
che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita' didattica e
del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai
risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite
allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con
gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei
relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la
gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.
5.
L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione,
valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della
documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene
lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della
documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente alla biblioteca
pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno
funzionale alla creazione di banche dati.».
«Art.
4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza
e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico
istituito con legge 2 aprile
1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere da gennaio 2000 e' trasformato
nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto privato
a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di
pubblicazione dello statuto.
2.
Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a maggioranza assoluta, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo statuto della
nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni
dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il
consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del
primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello
statuto della Fondazione.
3.
Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro
della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei
novanta giorni successivi.
4.
Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione,
ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro
durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso
prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti
pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il
loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei
beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo
scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con
la procedura di cui al comma 2.
5.
Tra le finalita' della Fondazione lo statuto individua in particolare:
a)
la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue
manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche
con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della
tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;
b)
la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al
pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento
al passato e alla contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6.
Il patrimonio della Fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di
proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e'
incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed
erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per
esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo'
disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto
nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua
ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto
legislativo procede alla designazione di uno o piu' esperti iscritti nel
registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di
stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del
codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la
descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7.
La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da
Vinci", provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio; b)
i contributi ordinari dello Stato;
c)
eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;
d)
eventuali proventi della gestione delle attivita';
e)
eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da
parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f)
eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita'
commerciali coerenti con le finalita' della Fondazione.
8.
Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla
Fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332,
come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
9.
La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
per la parte relativa agli enti non commerciali.
10.
I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della
scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono
disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto
privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al
personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di
appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al
trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianita' raggiunta
anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi
dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale puo'
optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene
trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli
dell'Amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli
degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.».
-
Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:
a)
vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita'
stabilite dalla legge 1° giugno
1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b)
vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n.
1346, ratificato con la legge 21 marzo
1953, n. 100, e successive modificazioni e
secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e
sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di
ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori
didattici;
c)
sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei
limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470,
e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e'
compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente
all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di
lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge;
d)
vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi
3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46;
e)
vigilanza sull'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica
«Leonardo da Vinci», ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3.
Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto
dal rispettivo ordinamento.».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190,
reca: «Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di
ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Art. 7.
Dipartimento
per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca scientifica e tecnologica.
1.
Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica svolge funzioni nelle
seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul
sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita'; monitoraggio e valutazione, anche mediante
specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale
del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali
stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; razionalizzazione delle
condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle
attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al
raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione
professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle
universita'; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e
internazionale; programmazione degli interventi degli enti di-ricerca non
strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio degli enti di ricerca non
strumentali; coordinamento delle iniziative degli altri Ministeri inerenti la
ricerca; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca;
monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita'
e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e
aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e
internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa
la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle
aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.
2.
Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a)
direzione generale per l'universita';
b)
direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;
c)
direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d)
direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica;
e)
direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
3.
La direzione generale per l'universita' svolge i compiti relativi a:
finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione
dei fondi della edilizia; esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo;
monitoraggio degli ordinamenti universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e
con il CONVSU per gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili,
monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle
normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli
organismi di valutazione; rapporti con il Ministero della salute per le
attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta'
di medicina; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi
formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche
amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione
post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della
formazione e avviamento alla ricerca; promozione e attuazione degli accordi
internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in
materia di istruzione universitaria; elaborazione previsioni a breve, medio e
lungo termine, sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa.
Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CUN e
del CONVSU.
4.
La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio svolge nel
settore universitario e nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per l'attuazione del diritto allo
studio e sulla condizione studentesca; attivita' di orientamento allo studio e
all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; coordinamento,
promozione e sostegno delle attivita' di formazione continua, permanente e
ricorrente delle universita'; razionalizzazione delle condizioni di accesso;
tutoraggio; collegi e, per quanto non di competenza delle regioni, residenze
universitarie; iniziative sportive a livello nazionale; anagrafe degli
studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi,
con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche
amministrazioni; rapporti con il CNSU, per gli atti di competenza. Nell'ambito
della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CNSU.
5.
La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
svolge i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo
dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta
formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e
universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e
delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM per
gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito il servizio di
segreteria al CNAM.
6.
La direzione generale per le strategie e lo sviluppo
dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica svolge i
compiti relativi alla: definizione della politica di internazionalizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica; elaborazione dell'indirizzo unitario e
coordinamento della politica della ricerca scientifica e tecnologica del
Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle
direttive e degli accordi in materia di ricerca scientifica e tecnologica
nell'ambito dell'Unione europea, dell'OCSE, dell'ESA, delle Nazioni Unite e di
organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento
dell'Agenzia ASI; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; promozione
della cooperazione scientifica internazionale in materia di ricerca; promozione
della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca;
partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari;
sviluppo di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione
della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito
di accordi internazionali di cooperazione, nonche' programmi comunitari;
promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita',
organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo; attivita' preliminari per
la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca;
analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione
con gli organismi comunitari; individuazione di opportunita' di finanziamento a
valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo;
assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari; rapporti
con la segreteria tecnica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
e con il CIVR.
7.
La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca svolge i
compiti relativi a: indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e
razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; supporto alla redazione del
PNR; vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; promozione
della ricerca finanziata con fondi nazionali; coordinamento delle iniziative
degli altri Ministeri, inerenti la ricerca; predisposizione e attuazione del
programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta
formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale
in materia di ricerca; supporto alla redazione del PNR; incentivazione e
agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e
privati e gestione dei relativi fondi; monitoraggio e sostegno del grado di
interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; rapporti con la
segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
e con il CIVR; anagrafe delle ricerche nazionali. Nell'ambito della direzione
generale e' istituito il servizio di segreteria per il funzionamento del CIVR.
Note
all'art. 7:
-
Per la legge 21
dicembre 1999, n. 508, si rinvia alle
note al preambolo.
-
Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
reca: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a
norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«3.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si
avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST,
nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto Ministero.
La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad
essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e
istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato
con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e
proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici
nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono
inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle
amministrazioni pubbliche.».
Art. 8.
Uffici
scolastici regionali
1.
In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico regionale di
livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di
responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni gia'
spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione
fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a
norma delle disposizioni vigenti.
2.
L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio; a
tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi
amministrativi.
3.
L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con il
Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti
scolastici, sui livelli di efficacia dell'attivita' formativa e sull'osservanza
degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e
lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli
studenti; formula alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 4, e al
Dipartimento per l'istruzione le proprie proposte per l'assegnazione delle
risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria
del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per
quanto di competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta formativa
integrata e all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e
sui corsi d'istruzione non statali, nonche' sulle scuole straniere in Italia;
fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro
funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle
istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni
scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le
competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali,
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione
centrale; assicura, con i modi e gli strumenti piu' opportuni, la diffusione
delle informazioni, ha la legittimazione passiva in materia di contenzioso del
personale della scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale stipula i contratti individuali di
lavoro ed emette i relativi atti d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti
il dirigente dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto
regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
190.
4.
Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale
di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5.
Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti
agli uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per
l'istruzione.
6.
I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale e/o
subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli istituti scolastici
autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla
gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore
regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione
e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori
locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I centri servizi
amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di regola, a dirigenti di
livello dirigenziale non generale; i centri servizi amministrativi a valenza
sub-provinciale possono essere affidati anche a personale appartenente all'area
C dell'ordinamento del comparto.
7.
Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione
dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella
Regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione
dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8.
Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla
contrattazione, determina le linee guida per l'organizzazione degli uffici
scolastici regionali sul territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le
organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto
ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti.
Note
all'art. 8:
-
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233:
«Art.
4 (Consigli regionali dell'istruzione). –
1.
E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'Amministrazione
della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio
dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle
innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione
permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo
formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale,
di attuazione degli organici funzionali di istituto.
2.
Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui
provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo
stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3.
Il consiglio e' costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da
componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e
da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
4.
Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in
rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione e'
determinato inproporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente,
docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali:
14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero
quattro unita' di personale docente per ciascun grado di istruzione nonche' di
almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5.
Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6.
All'interno del consiglio e' istituita un'apposita sezione, della quale fanno
parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle
competenze consultive di cui al comma 2.
7.
Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se e'
presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare
urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale puo' assegnare un
termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta
o quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo' prescindere dal parere.
8.
Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un
regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e
l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento
puo' prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva
presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9.
Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di
una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.
10.
Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia
Giulia e' istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle
predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
eletti nei consigli scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai
predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7,
8, 9 e 11.
11.
I termini e le modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli regionali
sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».
-
Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190:
«Art.
12 (Vigilanza). - 1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti
consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una
relazione annuale sull'attivita' svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'approvazione, nonche'
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439.
2.
I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui
al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli
stessi.».
-
Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
si rinvia alle note all'art. 2.
-
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, lettere f) e g) del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300:
«5.
Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il
capo del dipartimento:
a)
- e) (Omissis);
f)
e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g)
puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;».
-
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246:
«Art.
9. - Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle
attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione
esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale
nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le
piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si
avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione
regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo,
relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica
istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il
provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi
collegiali istituiti presso il Ministero.
I
provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma
precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il
quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il
riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.».
Art. 9.
Posti
di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1.
I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo
l'allegata tabella A.
Le
dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono
rideterminate secondo le allegate tabelle B e C.
3.
I posti di funzione dirigenziale e le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, come rideterminati dalle allegate tabelle A, B e C sono ridotte
in relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e con le procedure ivi previste.
4.
Il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica istruzione e
dell'ex Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione gia'
indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note
all'art. 9:
-
Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
si rinvia alle note al preambolo.
-
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art.
4 (Disposizioni sull'organizzazione). –
1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale e il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di
un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato
in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo
unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti
assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse
direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti
per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative
contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del
personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2.
I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono
tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi
automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3.
Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri
fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni.
4
All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
5.
Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla
revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6.
I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative
relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
Art. 10.
Disposizioni
sull'organizzazione
1.
Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai
sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza.
Nota
all'art. 10:
-
Per il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
si rinvia alle note all'art. 9.
Art. 11.
Norme
finali e abrogazioni
1.
Gli obblighi di cui agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si intendono
riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell'amministrazione.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 477, e il decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.
3.
La denominazione del decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477,
come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128, si
intende modificata in:
«Regolamento
recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
4.
Nell'ambito del Ministero continua ad operare la segreteria tecnica istituita
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
con i compiti ivi previsti.
5.
Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccota
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.Dato a La Maddalena, addi' 11
agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato
alla Corte dei conti l'8 novembre 2003
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 5, foglio n. 110
Note
all'art. 11:
-
Si riporta il testo degli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
«Art.
613 (Ufficio scolastico regionale). - (Omissis).
3.
Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura
dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del
riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui
ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere e' ripartito fra
tutte le province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al
numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di
esse.».
«Art.
614 (Provveditorato agli studi). - (Omissis).
4.
L'amministrazione provinciale e' tenuta a fornire i locali per il
provveditorato agli studi e a provvedere all'arredamento e alla manutenzione
dei medesimi.».
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477,
nella formulazione antecedente la modifica riportata nel decreto qui
pubblicato, reca:
«Regolamento
recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'universita',
della ricerca scientifica e tecnologica».
-
Per il decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
si rinvia alle note al preambolo.
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, n. 128,
reca: «Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
-
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.
477:
«Art.
3 (Segreteria tecnica della programmazione della ricerca). - 1. E' istituita
presso il Ministero la segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
per l'esercizio delle funzioni di supporto di cui al predetto decreto.».
-
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«3.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si
avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST,
nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto Ministero.
La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad
essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e
istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato
con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e
proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici
nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono
inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle
amministrazioni pubbliche.».
-
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.».
Tabella A
(articolo
9, comma 1)
pag.
13
Tabella B
(articolo
9, comma 2)
pag.
13
Tabella C
(articolo
9, comma 2)
pag.
14