Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 21
settembre 2000
Regolamento recante
organizzazione dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema
dell'istruzione, attuativo degli articoli 1
e 3 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258
(Rif.
G.U. Serie Generale n.255 del 31/10/2000)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Sentite, in data
1 giugno e 27 luglio 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Visto il parere
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 18 luglio 2000;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 4 agosto 2000;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
settembre 2000;
Sulla proposta
del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica;
DECRETA
Art. 1 - Organi dell'Istituto
1. L'Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto
pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, di
seguito denominato "Istituto", istituito con decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di
seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le
finalità, è dotato dei seguenti organi di Amministrazione e scientifici:
a) Presidente;
b) Consiglio di
Amministrazione;
c) Comitato
tecnico scientifico;
d) Collegio dei
revisori.
Art. 2 – Presidente
1. Il Presidente
rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente,
nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la direttiva annuale
del Ministro della Pubblica Istruzione, adottata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo, formula le
proposte al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione del
programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali
della gestione.
3. Il Presidente,
inoltre, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta per il
conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 4.
Art. 3 - Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio
di Amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) approva
annualmente, nel rispetto delle priorità strategiche individuate con la
direttiva annuale del Ministro della Pubblica Istruzione, adottata ai sensi
dell'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo, il programma
dell'Istituto, comprensivo anche dell'individuazione dei settori nei quali si
realizzano le attività di valutazione e dell'indicazione delle ricerche
internazionali alle quali l'Istituto partecipa;
b) determina gli
indirizzi generali della gestione;
c) delibera il
bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali
variazioni;
d) conferisce
l'incarico di direttore;
e) valuta
l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei
controlli di gestione;
f) nomina i
componenti del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di
consulenza tecnico-scientifica di cui all'articolo 5;
g) nomina i
componenti del Collegio dei revisori.
2. Ai fini di cui
all'articolo 1,
comma 1, lettera d) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 il Consiglio stabilisce le modalità operative
del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico
il Consiglio:
a) individua le
cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i
necessari interventi correttivi;
c) valuta le
eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti
determinazioni.
3. Il Consiglio si riunisce per
l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di
previsione, e relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce,
altresì, su convocazione del Presidente e ogni volta che ne sia richiesto da
tre componenti.
Art. 4 – Direttore
1. L'incarico di
direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale,
rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di
organizzazione del lavoro e inerenti l'attività dell'Istituto, in base a
criteri fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Esso può
essere conferito ai dipendenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e a estranei alla Pubblica
Amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso
le predette Amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore,
nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal Consiglio
di Amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto,
dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta
gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno.
Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in
attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone
altresì il conto consuntivo;
b) assicura le
condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività
previste nel programma;
c) adotta gli atti
di organizzazione degli Uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e
dei Dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il
relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal
regolamento stesso;
d) stipula i
contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione
dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel
regolamento;
e) cura
l'applicazione del regolamento;
f) valuta
l'attività dei dirigenti.
3. Il direttore
partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
La sua partecipazione è esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attività.
4. Il trattamento
economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di
lavoro previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. L'incarico è
revocato dal Consiglio di Amministrazione nei casi di grave inosservanza degli
indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione.
Art. 5 - Consulenza tecnico-scientifica
1. Il Comitato
tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del
programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il Comitato
fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione, dal
Presidente del Consiglio medesimo e dal direttore; esso dura in carica tre anni
ed è rinnovabile per un altro triennio.
2. Il Comitato è
composto da sette membri, scelti tra professori universitari ed esperti del
settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un
coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il Consiglio
di Amministrazione, sentito il Comitato tecnico-scientifico, può istituire
altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali,
composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse
allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti e
attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 - Verifiche di regolarità
amministrativa e contabile
1. Le verifiche
di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sono
affidate a un Collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili, dei quali due designati dal Ministero della Pubblica Istruzione e
uno dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. I
predetti Ministeri designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale
sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi
designati. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro
triennio.
Art. 7 - Autonomia regolamentare
1. Il Consiglio
di Amministrazione approva, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il
regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 3,
comma 6 del decreto legislativo, la cui adozione
è subordinata al rispetto della procedura ivi prevista. Le eventuali modifiche
del regolamento sono adottate con la medesima procedura.
2. Il regolamento disciplina tra
l'altro, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno,
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e
l'amministrazione del patrimonio.
Art. 8 - Dotazione organica di personale
1. Il personale dell'Istituto è
compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a
norma dell'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. La dotazione
organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A, allegata al presente Regolamento.
Art. 9 – Reclutamento
1. Il
reclutamento del personale dell'Istituto, a eccezione del direttore, si attua
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di
accesso e procedure individuate dal Consiglio di Amministrazione, in
applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza
come individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2. Ai fini di cui
al comma 1 sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai
compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale
specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca
educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e
censitorie, nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica
del settore dell'istruzione. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche
effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere
nazionale e internazionale.
3. La commissione giudicatrice
del concorso, composta da quattro membri esterni all'istituto, dotati delle
necessarie competenze amministrative o scientifiche è presieduta da un
professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca,
da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo
d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri
casi, è nominata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 - Personale comandato o collocato
fuori ruolo
1. L'Istituto,
oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio
carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e
comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo,
tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo,
proveniente dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione, dalla scuola o da
altre Amministrazioni dello Stato, dalle Università, da enti pubblici compresi
nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del
personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella
delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un
quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di
almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono
disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli
posseduti; la concreta disciplina delle selezioni è dettata dal Consiglio di
Amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale.
4. Il servizio prestato in
posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti
come servizio d'istituto.
Art. 11 - Contratti di prestazione d'opera
e contratti di ricerca
1. Nell'esercizio
delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi nei limiti
consentiti dalle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e
motivate esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio,
dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di
ricerca.
2. La
stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base dei criteri generali
previsti dal Consiglio di Amministrazione, previa procedura di valutazione
comparativa, che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in
relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici
curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione
e alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai
compiti da svolgere.
3. L'Istituto
assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende
stipulare, assicurando congrui termini per la presentazione delle domande.
Art. 12 - Patrimonio e risorse finanziarie
1. Le risorse
finanziarie sono costituite da:
a) reddito del
patrimonio;
b) contributo
ordinario dello Stato comprensivo anche delle somme per le spese del personale
e per la corresponsione dei compensi ai componenti degli organi a norma dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo;
c) fondi
annualmente assegnati per attuare i progetti e le attività programmate, nel
rispetto della direttiva ministeriale di cui al precedente articolo 2, gravanti
sullo stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione;
d) proventi
derivanti dalla gestione delle attività, comprese convenzioni con
Amministrazioni o enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, per la
realizzazione di specifici programmi e obiettivi.
Art. 13 - Associazioni con enti di ricerca
e conferimento di incarichi. Convenzioni per specifici progetti
1. L'Istituto, per la
realizzazione dei fini istituzionali e per l'attuazione di progetti e lo
svolgimento di ricerche con essi connesse, può associare alla propria attività
enti di ricerca sulla base di convenzioni che disciplinano i diritti e gli obblighi
reciproci, la durata dell'associazione e le sue finalità, l'utilizzo del
personale dell'Istituto e degli enti, la diffusione e l'eventuale
commercializzazione dei risultati. Le convenzioni disciplinano anche i rapporti
economici tra l'Istituto e gli enti di ricerca e sono approvate dal Consiglio
di Amministrazione, su proposta del direttore, udito il Comitato
tecnico-scientifico, con motivata deliberazione che indichi le ragioni
dell'associazione con altri enti o del conferimento dell'incarico e i criteri
di scelta dell'ente di ricerca.
2. L'Istituto,
per le finalità di cui al comma 1, può conferire a enti di ricerca, aventi
particolare esperienza nei settori attinenti ai progetti, incarichi per studi e
ricerche e può partecipare a consorzi di ricerca scientifica.
3. L'Istituto può
stipulare inoltre, per la realizzazione di specifici progetti, apposite
convenzioni con Amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali e
internazionali, avvalendosi del personale individuato sulla base dei criteri
definiti dalle convenzioni stesse. L'onere relativo al trattamento economico è
posto a carico dei progetti che costituiscono oggetto delle convenzioni.
Art. 14 – Vigilanza
1. I bilanci
preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni
del Collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività
svolta dall'Istituto, sono trasmessi al Ministero della Pubblica Istruzione,
per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo, nonché al Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, a norma dell'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
e dell'articolo 13,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Art. 15 - Norme finali e
transitorie
1. L'Istituto si
avvale anche dei servizi dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione e delle
specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero
della Pubblica Istruzione, a norma dell'articolo 1,
comma 5 del decreto legislativo. Esso opera in
coordinamento e collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca educativa
(Irre), a norma dell'articolo 76,
comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
2. Tutto il personale in
posizione di comando presso l'Istituto in servizio alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento, ivi compreso quello comandato all'esito della
selezione concorsuale per titoli di cui al decreto direttoriale del 25 novembre
1998, è confermato a domanda fino all'espletamento dei concorsi previsti dal
comma 4.
3. É, inoltre,
confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico
1999/2000 ai sensi dell'articolo 453 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.
4. Entro sessanta
giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio medesimo e nel
rispetto dell'articolo 3,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo,
sono indette le procedure di primo reclutamento. I relativi bandi individuano
per ciascuna qualifica i requisiti di partecipazione, le tipologie delle
procedure selettive nonché la composizione delle commissioni esaminatrici,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3. Per il personale di
cui ai commi 2 e 3 va effettuata una specifica valutazione della competenza relativa
agli ambiti di attività acquisita durante il servizio prestato presso lo stesso
ente; in caso di parità di punteggio è data preferenza al predetto personale.
5. Fino alla data di adozione del
Regolamento di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi le procedure
amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono
consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo
transitorio.
6. Il Consiglio
direttivo e il Collegio dei revisori del Centro Europeo dell'Educazione restano
in carica fino all'insediamento rispettivamente del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei revisori dell'Istituto, che deve intervenire
nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento. Il segretario del Centro Europeo dell'Educazione resta in
carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'Istituto,
che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione con cui sono individuati i criteri per il
conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata
dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
21 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri
De Mauro,
Ministro della Pubblica Istruzione
Visco, Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
Bassanini,
Ministro per la Funzione Pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei Conti il 17 ottobre 2000
Registro n. 122,
foglio n. 9
TABELLA A
Dotazione
organica del personale dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema
dell'istruzione:
– direttivo: una
unità;
– personale
tecnico, specialistico e di ricerca: ventiquattro unità;
– personale
amministrativo: ventidue unità.