Decreto Presidente Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
(in
SO alla GU 31 ottobre 1990, n. 255)
Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge
26 giugno 1990, n. 162, recante delega
al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e
coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685,
del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice
di procedura penale e della citata legge n. 162 del
1990;
Udito il parere
delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica
in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5 settembre 1990;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio
1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad
esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno
1990, n. 162;
Sulla proposta
del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno,
di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
Emana
il
seguente decreto:
Art. 1
1. E' approvato
l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente.
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Titolo I
Degli
organi e delle tabelle
Art. 1
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
(Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via
di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti)
1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli
affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai
Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonchè dal Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le funzioni di
presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari
sociali.
4. Alle riunioni
del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione
agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha
responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di
prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato,
anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per
l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento della attività
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Il Comitato si
avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 132.
8.
L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato
acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità
della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle
sostanze assunte;
b) sulla
dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel
settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè sulle iniziative
tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di
prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati
reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative
eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di
trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonchè sulla
produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle
iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione
e prevenzione;
e) sulle fonti e
sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività
svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e
sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di
spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi
per funzioni e per territorio. Le altre strutture pubbliche che provvedono alla
acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati
in loro possesso.
9. I Ministeri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della
sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale,
nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere
all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo
semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10.
L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni
locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun
Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope, nonchè sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne
informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica
nonchè attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura
massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 11.
14. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una
relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonchè sugli indirizzi che
saranno seguiti.
15. Ogni tre
anni, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente
del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una
conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che
esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione
antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia
concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in
via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le
sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza
prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le
popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente
traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine
sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 2
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)
(Attribuzioni
del Ministro della sanità)
1. Il Ministro
della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di
prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul
piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di
controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni
Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e
con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di
cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi
alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate,
esportate, fabbricate, impiegate, nonchè alle quantità disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
c) determina,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento
epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e
Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e
da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le
autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego,
il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè quelle
per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito
delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
e) stabilisce con
proprio decreto:
1) l'elenco
annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al
commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè di quelle
di cui al comma 1 dell'articolo 70;
2) le tabelle di
cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il
tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni
relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
4) i limiti e le
modalità di impiego dei farmaci sostitutivi (1);
f) verifica, ad
un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di
nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in
collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti
farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali,
educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in
collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello
scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel
mercato di siringhe monouso autobloccanti.
----------
(1) Punto
abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum
popolare.
Art. 3
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)
(Istituzione
del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope)
1. E' istituito
presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio
centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i
programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su
tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario
nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i
dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle
violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato
di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed
elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonchè agli
interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente
un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
c) raccogliere ed
elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel
settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente
erogati, nonchè al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti
nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il
parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;
e) esprimere,
sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla
concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e
l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) procedere
all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o
psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 87;
g) elencare gli
additivi avversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di
solventi inalabili;
h) individuare sostanze da
taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale, per gli
eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore
di sanità o di istituti universitari.
Art. 4
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
(Composizione del Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Al Servizio
centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è
preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro
provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno
quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e
altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella
XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A,
livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C,
livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C,
livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All'onere
derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360
milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la
riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39,
comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 5
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
(Controllo
e vigilanza)
1. Per
l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale
normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi
urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto
riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con
le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Art. 6
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
(Modalità
della vigilanza)
1. La vigilanza
presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione,
all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.
2. La vigilanza
predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni
ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito
dall'articolo 29.
4. Il Ministero
della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per
l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della
collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste
dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di
finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
quando sussistano sospetti di attività illecite.
Art. 7
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)
(Obbligo
di esibizione di documenti)
1. Ai fini della vigilanza e dei
controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonchè
i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari
del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i
documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e
vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 8
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 4, comma 1)
(Opposizione
alle ispezioni. Sanzioni)
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente
impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o
preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non
preannunciata;
c) indebitamente
impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti
dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui
all'articolo 7.
Art. 9
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 5, comma 1)
(Attribuzioni
del Ministro dell'interno)
1. Il Ministro
dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta
direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento
generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia;
promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale,
salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, ai
rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e
con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al
presente testo unico.
Art. 10
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2;
D.L. 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1988, n. 176, art. 2-bis)
(Servizio centrale antidroga)
1. Per
l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento
e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di
polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito
nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della
necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e
sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere,
avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale
(OIPC-Interpol), nonchè con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri
operanti in Italia.
3. Il Servizio
cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla
cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio
prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello
sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i
Corpi di appartenenza.
5. Per le
attività del Servizio centrale antidroga, nonchè per gli oneri di cui
all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma
2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione
d'anno.
Art. 11
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 5, comma 1)
(Uffici antidroga all'estero)
1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio
nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio,
osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della
cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il
contingente previsto dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio
centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei
compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga
può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di
specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali
accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti
delle autorità locali.
4. Agli uffici di
cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro.
5. L'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi
in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e
in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
Art. 12
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 6, comma 1)
(Consultazione
e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome)
1. I compiti di
consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle
attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle
tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o
psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità
previste dall'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche
attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la
presenza del Ministro per gli affari sociali.
Art. 13
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2)
(Tabelle
delle sostanze soggette a controllo)
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del
Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui
all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto
superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di
cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati
indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate
tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi
medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni
sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella
successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro
della sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per
l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione
da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate.
Art. 14
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)
(Criteri
per la formazione delle tabelle)
1. La inclusione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13
deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella
I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui
possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero
sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le
sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica
o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti
intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di
coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste
estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica
degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di
tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra
sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine
superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici,
siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici,
che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) i
tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra
sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi
distorsioni sensoriali;
8) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella
II devono essere indicate:
1) la
"cannabis indica", i prodotti da essa ottenuti, le sostanze
ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste
nel numero 6) della tabella I;
2) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
c) nella tabella
III devono essere indicate:
1) le sostanze di
tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o
psichica o ambedue, nonchè altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse
assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato
effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali
anestetici generali, semprechè tutte le dette sostanze non comportino i
pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1);
d) nella tabella
IV devono essere indicate:
1) le sostanze di
corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità
minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le
preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella
V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle
tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d), quando queste preparazioni, per la
loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso,
non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla
disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
f) nella tabella
VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità
di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle
debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico,
tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonchè gli stereoisomeri nei casi in cui possono
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle,
salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze
incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune
internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune
ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di
commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle
denominazioni della sostanza o del prodotto purchè sia idonea ad identificarlo.
Art. 15
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)
(Adempimenti
del Ministero della sanità e delle regioni)
1. Il Ministero
della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante
trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati
aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo
14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei
presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione
ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici
regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai
singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Art. 16
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)
(Elenco
delle imprese autorizzate)
1. L'elenco aggiornato degli
enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la
specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del
Ministero della sanità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo II
Delle
autorizzazioni
Art. 17
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 8, comma 1)
(Obbligo
di autorizzazione)
1. Chiunque
intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare,
ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per
il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui
all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
2. Dall'obbligo
dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione
di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3.
L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono
subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della
sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda
di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica
o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e
dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e
VII del presente testo unico.
5. Il Ministro
della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le
condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando
generale della Guardia di finanza nonchè, quando trattasi di coltivazione, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di
autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione
governativa.
7.
L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento
delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni
contenute nei commi da 2 a 6 (1).
-----------
(1) Comma
soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Art. 18
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
(Comunicazione
dei decreti di autorizzazione)
1. I decreti
ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di
finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai
dipendenti organi periferici istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale
comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
Art. 19
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)
(Requisiti
soggettivi per l'autorizzazione)
1. Le autorizzazioni previste
dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, nè
comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le
autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il
cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona
condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve
possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di
enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione
per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere
posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di
cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento
della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del
titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione
decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
5. Tuttavia, nel
caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale
rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via
provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione
dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.
Art. 20
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 18)
(Rinnovo
delle autorizzazioni)
1. La domanda per
ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre
mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle
singole autorizzazioni.
2. Nei casi di
decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova
autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai
requisiti obiettivi rimasti invariati.
Art. 21
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)
(Revoca
e sospensione dell'autorizzazione)
1. In caso di
accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta,
della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in
parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede
alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro
della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di
furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre
irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi
previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere
adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il
provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato
agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria
regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando
generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità
indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie,
il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 22
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)
(Provvedimenti
in caso di cessazione delle attività autorizzate)
1. Nei casi di decadenza, di
revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo
quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei
riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e
provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo
unico, nonchè al ritiro del decreto di autorizzazione.
Art. 23
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4,
comma 2)
(Cessione
o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Nell'esercizio
delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può
consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di
sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o
imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
Qualora nel
termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed
utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze
deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte,
osservando le modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta
esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere
redatto apposito verbale.
Art. 24
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
(Sostanze
stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)
1. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi
dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che
effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o
distruzione.
2. Nel caso di
vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese
sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi
delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Art. 25
(Decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 4, comma 1)
(Distruzione
delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità)
1. La distruzione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e
24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le
modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove
esistenti, o nazionali.
2. In tali casi
il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province
interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di
polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale
relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della
sanità.
Titolo III
Disposizioni
relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al
commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope
Capo I
Della
coltivazione e produzione
Art. 26
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)
(Coltivazione
e produzioni vietate)
1. Salvo quanto stabilito nel
comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca
di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e
delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In
apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono
essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti o
psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.
2. Il Ministro
della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi
fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate
per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Art. 27
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 33, comma 1)
(Autorizzazione
alla coltivazione)
1. La richiesta di
autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16
e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente
coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e
della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonchè
la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente
deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei
prodotti ottenuti.
2. Sia la
richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi
alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai
quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della
coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3.
L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta,
la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente
alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di
sostanze stupefacenti.
Art. 28
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3,
comma 4 - legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
(Sanzioni)
1. Chiunque,
senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è
assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la
fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non
osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è
punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad
un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante
illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 86.
Art. 29
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)
(Vigilanza
sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti)
1. Ai fini della
vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di
stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici
delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni
imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento
autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della
sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione
del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
2.
Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della
Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso
di sospetto di frode.
3. Per
l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno
facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonchè nei locali di
custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la
raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe
debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle
coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i
militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di
prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti.
Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle
piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato
appositi campioni.
Art. 30
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
(Eccedenze
di produzione)
1. Sono tollerate
eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità
consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici
giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze
sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
3. Chiunque per
colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle
consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la
multa fino a lire venti milioni.
Capo II
Della
fabbricazione
Art. 31
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
(Quote
di fabbricazione)
1. Il Ministro
della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli
impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio
decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere
fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno
successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
2. I limiti
quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere
aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate
eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle
quantità consentite purchè siano denunciate al Ministero della sanità entro
quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate
nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per
colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a
quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a lire venti milioni.
Art. 32
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)
(Autorizzazione
alla fabbricazione)
1. Chiunque
intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di
papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre
piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare
domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga
domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi
intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda
deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del
direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o
in altra disciplina affine.
4. La domanda,
corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalità
del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che
avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione
e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione
grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata
o da porsi in lavorazione;
c) le generalità
del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa
o il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualità e i
quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze
che si intende fabbricare, nonchè i procedimenti di estrazione che si intende
applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
5.
L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze
stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime,
nonchè per la vendita dei prodotti ottenuti.
Art. 33
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)
(Idoneità
dell'officina ai fini della fabbricazione)
1. Ogni officina
deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo,
nonchè di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero
della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora il
richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve
munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero
della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai
sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
5. Le spese
relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi
recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
Art. 34
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)
(Controllo
sui cicli di lavorazione)
1. Presso ciascun
ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14,
devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della
Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonchè per la sorveglianza a carattere continuativo
durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza
può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità, previa intesa con
il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o
imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni
di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in
conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del
coordinamento, col Ministero della sanità.
4. Le aziende,
che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a
disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i
locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente
attrezzati per i turni di risposo, quando la lavorazione si svolga durante la
notte.
Art. 35
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)
(Controllo
sulle materie prime)
1. Il Ministero
della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione
stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque
in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare
riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministero
della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari
circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. Gli organi
specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise
azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero
della sanità.
Capo III
Dell'impiego
Art. 36
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)
(Autorizzazione
all'impiego)
1. Chiunque
intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14,
purchè regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve
presentare, domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal
comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero
della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed
alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di
autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze
sottoposte a controllo, nonchè per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese
relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate.
Capo IV
Del
commercio all'ingrosso
Art. 37
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)
(Autorizzazione
al commercio all'ingrosso)
1. Chiunque
intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze
stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità,
separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero
della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla
custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese
relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi
recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di
previsione delle entrate statali.
4. La domanda
corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalità
del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del
legale rappresentante.
b) le generalità
della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei
requisiti previsti dall'articolo 188 bis del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l'ubicazione
delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio
viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla
detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i
prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.
5. Il Ministro
della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al
commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
Titolo IV
Disposizioni
relative alla distribuzione
Capo I
Della
vendita, dell'acquisto e della somministrazione
Art. 38
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 38, legge 26 giugno
1990, n. 162, artt. 9, comma 1, e 32 comma
1)
(Vendita
o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. La vendita o
cessione, a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle
persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori
di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello
predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non
è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o
direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella
tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al
commercio all'ingrosso.
2. In caso di
perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve
essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità
di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
quattro milioni.
3. I produttori
di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono
autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della
sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali
specialità.
4. E' vietata
comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni
delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di
cui all'articolo 14.
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle
specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e
firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria
responsabilità.
7. Chiunque cede
buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
Art. 39
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 39)
(Buoni
acquisto)
1. Ogni buono
acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o
preparazione.
2. Esso è diviso
in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso
del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata
dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La
sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della
fattura di vendita.
3. Le sezioni
prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi
dell'operazione.
4. La sezione
terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità.
Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve
essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha
sede la farmacia.
Art. 40
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)
(Confezioni
per la vendita)
1. Il Ministro della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione,
determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e
posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope, che possono essere messe in commercio.
2. Composizione,
indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono
essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la
confezione.
Art. 41
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
(Modalità
di consegna)
1. La consegna di
sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese
autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente
all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo
accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la
sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un
qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato,
direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità
di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al
buono acquisto;
c) a mezzo pacco
postale assicurato;
d) mediante
agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di
sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste
dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al
più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della
Guardia di finanza.
2. La
comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve
indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il
trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle
copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo
inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e
vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed
essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque
consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle
disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con
l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze
sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo
buono acquisto, nonchè, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la
ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa
alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente
comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
lire un milione.
Art. 42
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 10, comma 1)
(Acquisto
di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici
chirurghi)
1. I direttori
sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti
di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle
professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese
nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente
per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e
gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve
essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al
farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette
l'altra alla competente autorità sanitaria.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente
in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
3. I direttori
sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un
registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono
specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro
deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria
locale.
Art. 43
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 33, comma 2)
(Obblighi
dei medici chirurghi e dei medici veterinari)
1. I medici
chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle
tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente
nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo
indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le
rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte
lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di
somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
2. Le ricette per
le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate
da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero
della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici
veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna
devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere
la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
3. Ciascuna
prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per
cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le
prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre,
l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui è rilasciata.
4. Di ciascuna
prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per
la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile
la dicitura: "copia per documentazione".
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentomila a un milione.
6. Le prescrizioni a persone
assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in
originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed
indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".
Art. 44
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
(Divieto
di consegna a persona minore o inferma di mente)
1. E' fatto
divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste
dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito
con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due
milioni.
Art. 45
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 11, commi 1 e 2)
(Obblighi
del farmacista)
1. La vendita dei
farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di
accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del
documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista
deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di
prescrizione medica sulle ricette previste dal comma 2 dell'articolo 43 e nella
quantità e forma prescritta.
3. Il farmacista
ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le
disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di
spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del
discarico ai sensi dell'articolo 62.
4. Scaduti dieci
giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.
5. Il
contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto
fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni,
sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
6. Il Ministro
della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il
contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze
stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli
reparti.
Capo II
Disciplina
per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Art. 46
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)
(Approvvigionamento
e somministrazione a bordo delle navi mercantili)
1. La richiesta
per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a
norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei
limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa
deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede
l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere
vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio
discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura:
"spedita il giorno...".
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di
bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle
preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di
cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del
luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve
essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal
giorno dell'ultima registrazione.
Art. 47
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)
(Approvvigionamento
e somministrazione nei cantieri di lavoro)
1. La richiesta
per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V
previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti
stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo
ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei
lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale
nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono
essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e
trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la
dicitura: "spedita il giorno...".
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del
presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare
dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il
capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di
cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria
locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato
per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
Art. 48
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)
(Approvvigionamento
per le necessità di pronto soccorso)
1. Fuori delle
ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazione, previste negli articoli 46
e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la
persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di
dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e
passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità
anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve
indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze
mediamente calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti
ad osservare.
Capo III
Della ricerca
scientifica e sperimentazione
Art. 49
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)
(Istituti
di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope)
1. Ai fini della
ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste
dall'autorità giudiziaria, gli istituti di istruzione universitaria ed i
titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo
riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti
per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa
determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere
dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta
richiesta, nonchè con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle
ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei
ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di
concessione governativa.
3. Il
responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la
sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle
dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone
autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato
dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi
dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità di
sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
c) la descrizione
sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei
prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione.
Titolo V
Dell'importazione,
dell'esportazione e del transito
Art. 50
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)
(Disposizioni
generali)
1.
L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonchè all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca
scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni
di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima
categoria.
3. Il permesso
deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei
e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze
stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo
pacco postale con valore dichiarato.
5. E' vietata
l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una
casella postale o ad un banca.
6. Le norme del
presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora
la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il
transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o
di polizia. E' vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del
Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di
esportazione e da quello di transito.
8. Per il
trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione,
esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le
disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14.
Capo I
Dell'importazione
Art. 51
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)
(Domanda
per il permesso di importazione)
1. Per ottenere
il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda
direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto
del Ministro.
Art. 52
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 52)
(Importazione)
1. Il Ministero
della sanità, rilasciato il permesso di importazione, in conformità delle
convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale
è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di
confine.
2. L'eventuale
inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di
bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere
indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il
prodotto.
3. L'importatore
deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di
importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo,
ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento
del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria,
pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare
immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri
magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al
Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando
della Guardia di finanza ed all'importatore.
Art. 53
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)
(Sdoganamento
e bolletta di accompagnamento)
1. La dogana, dietro
presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il
prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i
colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di
importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli
estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a
scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento,
riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonchè il termine
entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente
con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a
destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo
che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far
apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di
Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente
di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di
accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita,
entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore
alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e
il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il
Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il
termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza
che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana
redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.
Art. 54
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)
(Prelevamento
di campioni)
1. Nel caso di
importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I,
II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al
prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le
modalità da questi fissate.
2. Se
l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle
tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro
separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.
3. Ciascun
campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità
all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da
almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di
canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la
canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per
la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi
nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli
campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta,
suggellati.
5. Sulla relativa
etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della
ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo
dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della
sostanza.
6. All'operazione
di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia
di finanza.
7. Per la
predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in
contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato
dagli intervenuti.
8. Una copia del
verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra
copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è
consegnata all'importatore.
9. Dei campioni
prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della
sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia
dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni
di entrata ed uscita.
Art. 55
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)
(Analisi
dei campioni)
1. L'analisi sul campione è
disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni
dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati
sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente,
all'importare, e per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e
delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati
dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su
richiesta, all'importatore a sue spese.
4. I residuati
campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
5. Ad esito
definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli
per la custodia.
Capo II
Dell'esportazione
Art. 56
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)
(Domanda
per il permesso di esportazione)
1. Per ottenere
il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche
al Ministro della sanità.
2. La domanda
deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione
rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce,
vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Art. 57
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)
(Esportazione)
1. Il Ministero
della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso
alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la
esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del
permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite
il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice
e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono
essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale
rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta
uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione
al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso
di esportazione.
5. Nel caso di
esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di
esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli
scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di
viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede
agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione
deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
della sanità.
Capo III
Del
transito
Art. 58
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)
(Domanda
per il permesso di transito)
1. Per ottenere
il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero
della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda
deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso
di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso
di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti
previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in
fotoriproduzione o in copia, purchè vidimati dalle competenti autorità
consolari italiane.
4. Il transito è
ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Art. 59
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)
(Transito)
1. Il Ministero
della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di
entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede
all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce
stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il
permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere
fissato sulla base del tempo strettamente necessario perchè la merce raggiunga,
per la via più breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla
matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve
indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana
comunica quindi al Ministero della sanità, nonchè alla dogana di uscita,
l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di
uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di
entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al
Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello
Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5. Nel caso di
mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di
uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente
il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.
Titolo VI
Della
documentazione e custodia
Art. 60
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)
(Registro
di entrata e uscita)
1. Ogni acquisto
o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di
cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere
iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o
aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve
essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze
predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità
sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi dell'autorizzazione
e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
2. Il registro
deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.
Art. 61
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)
(Registro
di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Nel registro
di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e
V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e
di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle
registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione
deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che
ne è oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza
ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere
registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i
dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative
delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita
colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della
registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.
Art. 62
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)
(Registro
di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie)
1. Il registro di
entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I, II,
III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di
cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31
dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione
riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei
prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o
commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o
residuo.
Art. 63
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)
(Registro
di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Gli enti o le
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono tenere
anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un
funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono
essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con
l'indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel
reparto di lavorazione, nonchè i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
2. I registri
devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla
fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che
impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e
per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione
deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed
approvato con decreto del Ministro.
Art. 64
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)
(Registro
di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi
mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità
temporanee)
1. Nel registro
di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46 e 47 devono essere annotati
per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del
richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della
somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine
progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri
ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla
vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha
effettuato la prima vidimazione.
Art. 65
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)
(Obbligo
di trasmissione di dati)
1. Gli enti e le
imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al
Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale
annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi
dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di
chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e
qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e
prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e
la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e
la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Art. 66
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)
(Trasmissione
di notizie e dati trimestrali)
1. Gli enti e le
imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al
Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un
rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate
per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di
quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per
l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo
in principi attivi ad azione stupefacente.
2. Il Ministero
della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese
autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine
stabilito.
3. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o
non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente
articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire due milioni.
Art. 67
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
(Perdita,
smarrimento o sottrazione)
1. In caso di perdita,
smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti
giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione,
devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e
darne comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le
farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità
sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 68
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
(Registri
di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati)
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla
tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione,
nonchè all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli
da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire cinquanta milioni.
Titolo VII
Prescrizioni
particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella
Art. 69
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)
(Obbligo
di trasmissione di dati e di segnalazioni)
1. Gli enti e le imprese che
producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella
tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero
della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al
commercio, nonchè alla destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non
ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
3. I direttori delle cliniche,
degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono
comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi
eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i
fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai
sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle
segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome
della persona curata.
Art. 70
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 12, commi 1 e 2)
(Sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope)
1. Sono sostanze
suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2 e 3 riportate
nell'allegato I.
2. I soggetti
definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i
quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla
categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata
definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1
dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi
4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di
importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri
doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
3. Gli operatori
che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna
delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a
comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono
dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare
tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli
operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/1990
nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione
delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è
subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del
Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli
articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990.
Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2,
sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della
sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno
del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1
dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai
sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori
sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità
indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori
hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga,
istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole
operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le
modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si
applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione,
esportazione e transito.
8. Gli operatori
sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale
per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione
eventualmente richiesta, nonchè segnalando immediatamente ogni fatto od
elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere
che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono
sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e
transito.
9. Per la
vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e
completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini
della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni
dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non
adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione
a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3
per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto
non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e
di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere
adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai
commi 3 e 6.
12. Chiunque
produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o
transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I
senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui
al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa
da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata
di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la
sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze
di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque
esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di
condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta
dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione
dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la
sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a
svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati
I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità,
in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
----------
N.B.: Articolo così sostituito
dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
Art. 71
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 12, comma 1)
(Prescrizioni
relative alla vendita)
1. Le sostanze
incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su
presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista,
salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze
incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su
presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola
le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari
farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la
connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le
sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.
Titolo VIII
Della
repressione delle attività illecite
Capo I
Disposizioni
penali e sanzioni amministrative
Art. 72
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 13, comma 1)
(Attività illecite)
1. E' vietato l'uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III
e IV, previste dall'articolo 14. E' altresì vietato qualunque impiego di
sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del
presente testo unico (1).
2. E' consentito
l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope (di cui al comma 1), (2), debitamente prescritti secondo le
necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del
soggetto.
----------
(1) Comma
abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum
popolare.
(2) Parole
abrogate dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum
popolare.
Art. 73
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 14, comma 1)
(Produzione
e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Chiunque senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae,
raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo,
distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o
comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75
(e 76) (1), sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III
previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e
con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
2. Chiunque,
essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede,
mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con
la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.
3. Le stesse pene
si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei
fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la
reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire
centocinquanta milioni.
5. Quando, per i mezzi, per la
modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le
pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due
milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e
IV.
6. Se il fatto è
commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene
previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.
----------
(1) Parole abrogate dall'art. 1,
D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum popolare.
Art. 74
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
(Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Quando tre o
più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o
finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa
all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è
aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti
vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la
pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni
di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno
la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito.
5. La pena è
aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80.
6. Se
l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416
del codice penale.
7. Le pene
previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in
leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38,
comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162,
il richiamo si intende riferito al presente articolo.
Art. 75
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
(Sanzioni
amministrative)
1. Chiunque, per
farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope (in dose non superiore a quella media
giornaliera, determinate in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo
78) (1) è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro
documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno
per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un
periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un
periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad
applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato
commesso il fatto.
2. Se i fatti previsti dal comma
1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da
far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli
nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto
definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle
sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso,
se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta
utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il
procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
4. Si applicano,
in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma
dell'articolo 62
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il
prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo
121.
5. Accertati i
fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione
immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il
termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sè o
ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio,
le ragioni della violazione, nonchè per individuare gli accorgimenti utili per
prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal
personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di
polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno
effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove
possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinchè si proceda al
colloquio di cui al comma 6.
8. Se
l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed
opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro
notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio
della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto,
ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma
terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi
l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al
servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del
programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione
dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante
l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto
dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.
10. Il prefetto
si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella
provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere
informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del
trattamento.
11. Se risulta
che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative
prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se
l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze
entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le
prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto
lo convoca nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma
(rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato
non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma
ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne
riferisce al procuratore della Repubblica presso la Pretura o al procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai
fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo
procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo) (1).
13. Degli
accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso
soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel
presente articolo (1).
14. L'interessato
può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al
presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui
gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di
estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa
della costituzione del nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini
del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre
strutture di cui al comma 10.
16. Per le
esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad
emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno
1990, n. 162, un decreto legislativo con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione
nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione
organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento
unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui
al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il
servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti
nella provincia;
b) previsione
delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al
personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla
normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) previsione che
per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è
autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni
in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo
comma, e 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
d) previsione che
il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di
una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
17. L'onere
derivante dall'attuazione del comma 16 lettera a), è determinato in lire 6.050
milioni annui a decorrere dal 1991.
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(1) Parole abrogate dall'art. 1,
D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in esito a referendum popolare.
Art. 76
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 16, comma 1)
(Provvedimenti
dell'autorità giudiziaria - Sanzioni penali in caso di inosservanza)
1. Chiunque dopo
il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o
interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un
periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero per un periodo
da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e
IV previste dallo stesso articolo 14, ad una o più delle seguenti misure:
a) divieto di
allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su
richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di
presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della
Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
c) obbligo di
rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di
frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della
patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione
di armi proprie di ogni genere, del passaporto e di ogni altro documento
equipollente;
f) obbligo di
prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una
giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di
istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa
stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero
dell'interno;
g) sequestro dei
veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano
state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze
stupefacenti o psicotrope.
h) affidamento al
servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito
dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
i) sospensione
del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2. Le stesse
misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle
sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti
dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda
un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a
irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o,
se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice
provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio
operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.
666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto
ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno
che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare,
le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o
nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti
dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato
sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonchè
di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se
l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che
egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di
sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la
presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il
comportamento durante l'esecuzione.
8. Il giudice
revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta
che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha
rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se
l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative
prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10.
L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta
nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento
con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel
casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai
soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente
articolo.
12. Chiunque
viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni).
----------
N.B.: Articolo abrogato
dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum popolare.
Art. 77
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 16, comma 1)
(Abbandono
di siringhe)
1. Chiunque in un
luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o
altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui
siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire un milione.
Art. 78
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
(Quantificazione
delle sostanze)
1. Con decreto
del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità,
sono determinati:
a) le procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope;
b) le metodiche
per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore (1);
c) i limiti
quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere (1).
2. Il decreto deve essere
periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel
settore.
----------
(1) Lettera
abrogata dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum
popolare.
Art. 79
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 17, comma 1)
(Agevolazioni
dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. Chiunque
adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di
qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope è punito per questo solo fatto, con la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III
previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze
comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.
2. Chiunque,
avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò
idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno
abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena è
aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età
minore.
4. Qualora si
tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per
un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura
del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato
dall'autorità giudiziaria procedente.
6. La chiusura
del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal
prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando
l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non
superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità
giudiziaria.
Art. 80
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 18, comma 1)
(Aggravanti
specifiche)
1. Le pene previste per i
delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) nei casi in
cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate
a persona di età minore;
b) nei casi
previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;
c) per chi ha
indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato,
persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è
stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze
stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne
risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o
la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona
tossicodipendente;
g) se l'offerta o
la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o
grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e
la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto
riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono
aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando
i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di
sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e)
del comma 1.
3. Lo stesso
aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per
conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso
di armi.
4. Si applica la
disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.
5. Le sanzioni
previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente
articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella
indicata dal comma 2 (1)
----------
(1) Comma
abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum
popolare.
Art. 81
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 19, comma 1)
(Prestazioni
di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore)
1. Quando l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali
dell'assuntore e taluno, per avere determinato o comunque agevolato l'uso di
sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice
penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati
previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta
attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi
se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha
tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.
Art. 82
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 20, comma 1)
(Istigazione, proselitismo e
induzione al reato di persona minore)
1. Chiunque
pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle
predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci
milioni.
2. La pena è
aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero
all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità
giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso
all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena è
raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni
quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto
riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene
disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.
Art. 83
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)
(Prescrizioni
abusive)
1. Le pene previste dall'art.
73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del
medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o
psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Art. 84
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 21, comma 1)
(Divieto
di propaganda pubblicitaria)
1. La propaganda
pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste
dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono
considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità,
tutelate dalla legge 22 aprile
1941, n. 633, sul diritto d'autore.
2. Il
contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate
dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.
Art. 85
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 22, comma 1)
(Pene accessorie)
1. Con la
sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il
giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida
per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse
disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma
dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per
uno dei delitti sopra indicati.
3. Il
provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonchè quello che
definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone
comunque la confisca delle sostanze.
Art. 86
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 23, comma 1)
(Espulsione
dello straniero condannato)
1. Lo straniero
condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e
3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato (1).
2. Lo stesso
provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello
straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo
unico.
3. Se ricorre lo
stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in
riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto
dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello
straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.
----------
(1) La Corte
Costituzionale con sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui obbliga il
giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della
pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione,
eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei
reati previsti dagli artt. 73, 74, 79, 82, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico.
Capo II
Disposizioni
processuali e di esecuzione
Art. 87
(Decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 2)
(Destinazione
delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria)
1. L'autorità che
effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale
antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità
giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone
il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza
delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la
conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per
il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con
provvedimento motivato.
4. In ogni caso
l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope confiscate.
5. Per la
distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si
avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed
incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative
operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria
procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione
avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della
sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6
agosto 1985.
Art. 88
(Decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 3)
(Destinazione
dei campioni delle sostanze sequestrate)
1. Il Servizio
centrale antidroga istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica
sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni
delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente
richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite
il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle
sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della
esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la
priorità a quelle del Servizio centrale antridroga e determina le modalità
della consegna.
Art. 89
(Decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice
di procedura penale)
(Provvedimenti
restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano
in corso programmi terapeutici)
1. Non può essere
disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e
l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione
dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.
2. Se una persona
tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere,
intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per
l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata
residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la dichiarazione di
disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico
è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a
programma terapeutico.
3. Il giudice
dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando
accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero
mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione o quando
accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne
ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno
dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6 del
codice di procedura penale (1).
5. Nei confronti
delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 96, comma 6.
----------
N.B.: Articolo
così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
(1) Comma così
modificato dall'art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 90
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 24, comma 1)
(Sospensione
dell'esecuzione della pena detentiva)
1. Nei confronti di persona
condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se
congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato
di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare
una pena di durata non superiore a quattro anni, il tribunale di sorveglianza
può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la
persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e
socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti
dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se
congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni
(1).
2. La sospensione
della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio
del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso
altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione
dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne
che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri
effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della
esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale
ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto
cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive
anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.
----------
(1) Comma così
sostituito dall'art. 6, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
Art. 91
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 24, comma 1)
(Istanza
per la sospensione dell'esecuzione)
1. La sospensione
della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al
tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è
allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e
socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata,
ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e
l'eventuale completamento del programma.
3. Se l'ordine di carcerazione
non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico
ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art.
90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide
entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Il disposto
del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di
carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la
scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1
dell'art. 90.
Art. 92
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 24, comma 1)
(Procedimento
innanzi alla sezione di sorveglianza)
1. Il tribunale
di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa
senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al
difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è
possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara
inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della
richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del
procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma
terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza
che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico
ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione
non è concessa, emette ordine di carcerazione.
Art. 93
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 24, comma 1)
(Estinzione
del reato. Revoca della sospensione)
1. Se il
condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al
provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non
colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si
estinguono.
2. La sospensione
dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma
senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette
un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.
Art. 94
(Legge 26 luglio
1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto
dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
come
sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)
(Affidamento
in prova in casi particolari)
1. Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella
stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente
o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso
intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere
affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività
terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità
sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla
domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del
programma concordato (1).
2. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della
decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti
del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma
terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di
tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il
tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del
programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per
accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma
di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del
verbale di affidamento.
5. L'affidamento
in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente
articolo, più di due volte.
6. Si applica,
per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio
1975, n. 354, come modificata dalla legge 10
giugno 1986, n. 663.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 7, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
Art. 95
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
(Esecuzione
della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente)
1. La pena
detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione
al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei
per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto
del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case
mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con
sentenza anche non definitiva.
Art. 96
(Legge
22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art.
4-quater - legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e
29, comma 1
- decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 contenente norme regolamentari
al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)
(Prestazioni
socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti)
1. Chi si trova
in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità
sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o
che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure
mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di
riabilitazione.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non
ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità
sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in
collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono
alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il
Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi
territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa
con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.
5. Le direzioni
degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di
assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano
ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava
sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o
l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorchè
tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione
individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.
Capo III
Operazioni
di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati
Art. 97
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Acquisto
simulato di droga)
1. Fermo il
disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di
polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla
presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente
disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o
dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria, o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410 procedono
all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope (1).
2. Dell'acquisto
di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata
comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria.
Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato,
differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 12-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Art. 98
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Ritardo
o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione
internazionale)
1. L'autorità
giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia
ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando
sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per
l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli
73 e 74.
2. Per gli stessi
motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate
antidroga, nonchè le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti
di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico,
all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio
centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito
internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità
giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorità
giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per
il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui
l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si
prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero
quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o
psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di
urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od
impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso
entro le successive ventiquattro ore.
Art. 99
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Perquisizione
e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope)
1. La nave italiana da guerra o
in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una
nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al
trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello
Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono
esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di
queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.
Art. 100
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Destinazione
di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga)
1. I beni mobili
iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in
attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità
giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che
i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità
giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le
loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della
restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di
procedura penale.
3. Gli oneri
relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli,
dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili
ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza
degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità,
od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro
costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede
alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del
Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero
dei soggetti tossicodipendenti.
Art. 101
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Destinazione
dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga)
1. Le somme di
denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori
provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro
dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani
pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga
nonchè dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della
pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate
per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti
piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune
pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di
polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'art. 18 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è
chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del
presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo
delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 102
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Notizie
di procedimenti penali)
1. Il Ministro dell'interno,
direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente
delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti
processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili
per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal
presente testo unico, nonchè per la raccolta e per la elaborazione dei dati da
utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità
giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche
di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le
informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto
d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri
con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.
4. Se l'autorità
giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del
codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione
sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Art. 103
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 25, comma 1)
(Controlli
ed ispezioni)
1. Al fine di
assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico,
gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli
spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli
articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),
della legge 10 ottobre
1989, n. 349.
2. Oltre a quanto
previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel
corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo
al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere
rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le
opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali
di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed
urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del
magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone
notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle
ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a
rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto
compiuto.
Titolo IX
Interventi
informativi ed educativi
Capo I
Disposizioni
relative al settore scolastico
Art. 104
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Promozione
e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed
informazione)
1. Il Ministero
della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla
salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè dalle patologie
correlate.
2. Le attività di
cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività
educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche
nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro
della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie
di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di
attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un
apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto
da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione,
compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti
delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e
recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni
giovanili e dei genitori.
4. Il comitato,
che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel
decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le
tematiche:
a) della
pedagogia preventiva;
b) dell'impiego
degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai
sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c)
dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi
eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del
coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni
pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni
del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono
essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
6. In sede di
formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola
sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di
prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 105
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Promozione
e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di
prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola
media)
1. Il
provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
2. Nell'esercizio
di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o,
in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o
interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con
suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione
alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonchè tra
rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette
membri.
3. Alle riunioni
dei comitati possono essere inviati a partecipare rappresentanti delle autorità
di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie
locali, nonchè esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione
delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto
dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le
istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del
servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore
agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il
comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni
derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè sul
fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed
opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite
convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti,
cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o
provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.
6. I corsi
statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti
anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni
iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le
modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno
finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
7. Le
utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270,
possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del
recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso
gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione
che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma
5.
8. Il Ministro
della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in
proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di
educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire
tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal
funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei
comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi
in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del
comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e
interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati
stessi.
Art. 106
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Centri
di informazione e consulenza nelle scuole - Iniziative di studenti animatori)
1. I provveditori
agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di
informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole
secondarie superiori.
2. I centri
possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati
dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti
ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate
nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di
almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far
fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle
tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
le loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative
di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 416, e sono deliberate dal consiglio di
istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La
partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
Capo II
Disposizioni
relative alle Forze armate
Art. 107
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Centri
di formazione e di informazione)
1. Il Ministero della difesa
promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali
medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonchè per ufficiali e
sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla
tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì
sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di
sociologia, nonchè seminari sul disadattamento giovanile e sulle
tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e
l'aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero
della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità
militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli
nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene
svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva,
nonchè dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante
periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di
leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Art. 108
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Azione
di prevenzione e accertamenti sanitari)
1. Il Ministero
della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate
svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione
delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari,
ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità
militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, disposizione
l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente
provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e
di idoneità a particolari mansioni o categorie.
Art. 109
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Stato di tossicodipendenza
degli iscritti e arruolati di leva, nonchè dei militari già incorporati o in
ferma, rafferma e servizio permanente)
1. Gli iscritti
di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari
uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope
possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a
quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41
dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1985, n. 1008, e nell'art. 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1
sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie
locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di
recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti
di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle
autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di
recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati
rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti
autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti
di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di
rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a
domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
quale risulta sostituito dall'art. 7 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958,
indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.
5. I militari di
leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali
militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del
congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato
ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto
dall'art. 24, comma
8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali
al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma
prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente,
che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero
socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e
successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto
dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a
controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7. Per i militari
di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate
attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di
polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti
dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai
soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli
interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono
essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti
interessati.
Art. 110
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Servizio
civile)
1. Il dipendente
da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di
recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva
può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del
distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità
terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria
per un periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di
attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza
e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come
servizio militare.
3. In caso di
assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il
responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria
locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali
che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorità
militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare
presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva
dell'interessato.
5. Al termine del periodo di
attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di
orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia
all'interessato il congedo militare illimitato.
Art. 111
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Rapporti con le strutture
socio-sanitarie civili)
1. I rapporti di
collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili
impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni
caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario
dell'interessato.
2. I dati
statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza,
rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri
della sanità e dell'interno.
Art. 112
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 26, comma 1)
(Servizio
sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria)
1. Gli obiettori
di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre
1972, n. 772, e successive modificazioni ed
integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa
che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei
soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Titolo X
Attribuzioni
regionali, provinciali e locali
Servizi
per le tossicodipendenze
Art. 113
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 28, comma 1)
(Prevenzione
ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome)
1. Le funzioni di
prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
secondo i principi del presente testo unico.
2. Le regioni,
nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi
spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a) analisi delle
condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche
nei rapporti con la famiglia;
b) controlli
clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma
farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie
in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle
correlate allo stato di tossicodipendenza;
d) elaborazione,
attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da
svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione
ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e
prevenzione;
f)
predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel
settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove
costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114;
g) rilevazione
dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi,
istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono
carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la
diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
Art. 114
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 28, comma 1)
(Compiti
di assistenza degli enti locali)
1. Nell'ambito delle funzioni
socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane,
avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono,
anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in
economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o
riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei
tossicodipendenti:
a) prevenzione
della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e
realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed
analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause
locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei
giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento
scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il
perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai
comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità
sanitarie locali.
Art. 115
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 28, comma 1)
(Enti
ausiliari)
1. I comuni, le comunità
montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le
tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate,
ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di
gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono
senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili
dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare
persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli
assistiti.
Art. 116
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)
(Albi
regionali e provinciali)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in
materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art.
115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale
dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione
all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate
nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità
giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o
riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità
di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
c) personale
sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di
iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso
dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e
le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di
ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti
specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati
alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione
dagli albi.
5. Gli enti ed
associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o
all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente
competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e
c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente
competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in
subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione
all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di
cui all'art. 117, per:
a) l'impiego
degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
b)
l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai
sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nonchè dell'art. 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto
dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai
contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione
di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni
di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi
degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la
riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. Per le
finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere
erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto
articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra
gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri
predeterminati dalle rispettive assemblee.
9. Nel caso le
regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al
presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati
dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla
citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti
di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano
successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di
iscrizione la data della suddetta registrazione.
Art. 117
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 28, comma 1)
(Convenzioni)
1. L'esercizio delle funzioni di
prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e
114, nonchè la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o
degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da
stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art.
114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni
iscritti nell'albo regionale o provinciale.
2. Le convenzioni
con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi
sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli
oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono
prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti
ed i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni
dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità
ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui
all'art. 94.
4. L'attività di enti,
cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle
convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha
indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi
di programmazione della regione in materia.
Art. 118
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 27)
(Organizzazione
dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali)
1. In attesa di
un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le
caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze
da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto
dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei
servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo,
dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di
riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio
deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve
coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei
tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità,
della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i
consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio
della infezione da HIV.
3. Entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria
locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità
alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non
provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario "ad acta" il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi
trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta
regionale non abbia ancora nominato il commissario "ad acta",
quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
4. Per il
finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze,
valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240
miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno
1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno
degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario
nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Art. 119
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Assistenza
ai tossicodipendenti italiani all'estero)
1. Il Ministro
della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle
disposizioni dell'art. 37 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura tramite
convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti
italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza
sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro
in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie
locali per successivi interventi.
Titolo XI
Interventi
preventivi, curativi e riabilitativi
Art. 120
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Terapia
volontaria e anonimato)
1. Chiunque fa
uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio
pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti
diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si
tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la
richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato,
da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli
interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti
con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonchè
con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti
la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del
servizio pubblico per le tossicodipendenze.
5. In ogni caso,
salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del
proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi
debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le
generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati
anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie
praticate (1).
6. Coloro che
hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non
contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti
del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, nè
davanti all'autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Agli stessi si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si
estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art.
103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si
applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o
gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o
provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda
sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed
ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di
cui al presente comma.
9. Il modello di
scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il
diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
----------
(1) Comma
abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum
popolare.
Art. 121
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Segnalazioni
al servizio pubblico per le tossicodipendenze)
1. L'esercente la professione
medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze
stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo
restando l'obbligo dell'anonimato (1).
2. L'autorità
giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza
di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne
segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio.
3. Il servizio
pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo
di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico
e socio-riabilitativo.
----------
(1) Comma
abrogato dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 in esito a referendum
popolare.
Art. 122
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Definizione
del programma terapeutico e socio-riabilitativo)
1. Il servizio
pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito
l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a
presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma
terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione
con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà
sociale e dell'associazione di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno
inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale,
attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del
programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le
tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione,
nonchè trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le
tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma
deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto
in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita
familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma è
attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative
iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza
del medico di fiducia.
4. Quando
l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte
in albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura
situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art.
116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di
accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le
tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121
ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci
giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 123
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Verifica
del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della
pena)
1. Per tutti i
soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del
procedimento o di sospensione della pena ai sensi del presente testo unico,
viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su
richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo
modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della
ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle
sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.
Art. 124
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Lavoratori
tossicodipendenti)
1. I lavoratori di cui viene
accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità
sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e
socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di
lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare
specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più
favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il
trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi,
economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati
civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un
tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa
senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la
necessità.
3. Per la
sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso
all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo
comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono
avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve
le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti
psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonchè quelli che, per
il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità
di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti
dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e
la destituzione dal servizio.
Art. 125
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 29, comma 1)
(Accertamenti di assenza di
tossicodipendenza)
1. Gli
appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro,
ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di
cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative
modalità.
3. In caso di
accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro
il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute
dei terzi.
4. In caso di
inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è
punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 27, comma
3, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 126
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 31)
(Accompagnamento
del tossicodipendente in affidamento)
1. Durante il
periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge
22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far
accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della
comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza
sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria.
Titolo XII
Disposizioni
finali
Capo I
Finanziamento
di progetti, concessione
di
contributi e agevolazioni
Art. 127
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)
(Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga)
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti,
finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico,
presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i
progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul
Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni
maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione
di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che
si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare
servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota
almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al
finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione
integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per
l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il
finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio
decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
5. Il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta,
specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze
nonchè il contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la
valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza
degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli
interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle
infezioni HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza
di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun
soggetto proponente;
d) della
necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi
proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla
Comunità europea.
6. Per l'esame
istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della
prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori:
sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di
segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o
dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Le
amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei
progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza,
provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le
amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati
conseguiti.
9. Nel caso in
cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà
operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune
variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.
10. L'onere per
il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di
segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per
il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire
176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.
12.
L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga
è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno
osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 128
(Legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1)
(Contributi)
1. Per la
costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di
comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del
Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 115 un
contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione
di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati
dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto
1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede
di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è
subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.