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25-07-1997 n° 306 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306
Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari
Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n

Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306

Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTO l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 20, comma 8, lettera c), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;

 

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

CONSIDERATA l’opportunità di emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire alle università di predisporre in tempo utile le informazioni per gli studenti in vista dell’anno accademico 1997-1998, nonché di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, rinviando il tema più generale e più complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;

 

UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23 giugno 1997;

 

VISTO il parere reso dalla VII Commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalità di determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle università non statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;

 

CONSIDERATO che la VII Commissione della Camera dei Deputati non ha espresso parere;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;

 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

 

 

EMANA

Il seguente regolamento:

 

 

Articolo 1

(Definizioni)

 

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

 

a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a) b) c) e 7;

b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;

c) per Ministero, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) per contribuzione per studente, la somma dell’importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all’articolo 2 per singolo studente;

e) per contribuzione studentesca, l’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell’ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.

 

 

Articolo 2

(Contribuzione studentesca)

 

1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di Lire 300.000, di cui all’articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall’anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell’articolo 3, comma 19 , lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.

 

2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.

 

 

Articolo 3

(Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea)

 

1. Le università graduano l’importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

 

2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

 

3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell’articolo 4, legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le Università dall’anno accademico 1998-1999.

 

4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

 

 

Articolo 4

(Contributi universitari per le scuole di specializzazione)

 

1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.

 

2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 5.

 

 

Articolo 5

(Limiti della contribuzione studentesca)

 

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

2. Per le università per le quali nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.

 

3. Per le università per le quali nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.

 

4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d’importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai predetti commi.

 

 

Articolo 6

(Norme per le Università non statali)

 

1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.

 

2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti di cui al comma 1 che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

 

3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell’anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell’anno accademico in corso, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.

 

 

Articolo 7

(Revisione del regolamento)

 

1. Il presente regolamento è soggetto a revisione biennale ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Articolo 8

(Abrogazione di norme)

 

1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso articolo 5, sono soppresse le parole da “in base al reddito”, fino a “è fissata” e da “quella massima” fino alla fine del comma.

Scadenze di: dicembre 2024
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