Decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306
Regolamento
recante disciplina in materia di Contributi Universitari
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59 e in particolare l’articolo 20, comma 8,
lettera c), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
VISTO l’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l’opportunità di
emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi
universitari, al fine di consentire alle università di predisporre in tempo
utile le informazioni per gli studenti in vista dell’anno accademico 1997-1998,
nonché di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di
previsione 1998, rinviando il tema più generale e più complesso degli
interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 23
giugno 1997;
VISTO il parere reso dalla VII
Commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al
contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalità di
determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle università non
statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in
materia di diritto allo studio;
CONSIDERATO che la VII Commissione
della Camera dei Deputati non ha espresso parere;
VISTA la delibera del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
Il seguente
regolamento:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai sensi del presente
regolamento si intendono:
a) per studenti, gli iscritti ai
corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19
novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a) b) c) e 7;
b) per università o ateneo, le
università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario
statali;
c) per Ministero, il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per contribuzione per studente,
la somma dell’importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari
di cui all’articolo 2 per singolo studente;
e) per contribuzione studentesca,
l’ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni
università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma
8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del
gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per
il complesso degli studenti dell’ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo
del medesimo.
Articolo 2
(Contribuzione
studentesca)
1. Gli studenti contribuiscono
alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il
pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa
di iscrizione di Lire 300.000, di cui all’articolo 5,
comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo
rideterminato e soggetto, a partire dall’anno accademico 1995-96, a
rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell’articolo 3,
comma 19 , lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 5,
comma 19, della predetta legge n. 537.
2. I contributi universitari sono
determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di
adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base
della specificità del percorso formativo.
Articolo 3
(Criteri
per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di
laurea)
1. Le università graduano
l’importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea
secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni
economiche dell’iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire
un’effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più
disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e
3.
2. La valutazione della condizione
economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 è effettuata sulla base
della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché
dell'ampiezza del nucleo familiare.
3. Ai fini della graduazione di
cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli
iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato ai sensi dell’articolo 4,
legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di
un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni
economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le Università dall’anno accademico
1998-1999.
4. Gli esoneri totali e parziali
dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle
università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
Articolo 4
(Contributi
universitari per le scuole di specializzazione)
1. Le università determinano
autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.
2. Le università determinano
autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo,
con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in
possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle
regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all’articolo 4,
legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il gettito della tassa di
iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma
1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della
determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di
cui all’articolo 5.
Articolo 5
(Limiti
della contribuzione studentesca)
1. Fatto salvo quanto disposto al
comma 2 del presente articolo e all’articolo 4 la contribuzione studentesca non
può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale
dello Stato, a valere sul fondo di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a) e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Per le università per le quali
nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il
valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può
superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio
1996.
3. Per le università per le quali
nell’esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore
al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può
essere incrementato esclusivamente con gradualità.
4. Le università comunicano
annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione
studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero
di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli
studenti per classi d’importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti
verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2,
nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui ai
predetti commi.
Articolo 6
(Norme per
le Università non statali)
1. Le università e gli istituti di
istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi
valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi
universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.
2. Gli esoneri totali e parziali
dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli
studenti delle università e degli istituti di cui al comma 1 che risultino
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente
in materia di diritto allo studio.
3. Le università e gli istituti di
cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il
gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo
dell’anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente
dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell’anno accademico in
corso, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel
predetto anno.
Articolo 7
(Revisione
del regolamento)
1. Il presente regolamento è
soggetto a revisione biennale ai sensi dell’articolo 20,
comma 8, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 8
(Abrogazione
di norme)
1. Si intendono abrogati i commi
13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso
articolo 5, sono soppresse le parole da “in base al reddito”, fino a “è
fissata” e da “quella massima” fino alla fine del comma.