Decreto
Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(in
SO alla GU 25 gennaio 1957, n. 22)
Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato
Statuto
degli impiegati civili dello Stato
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I -
CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I -
Classificazione delle carriere.
Art. 1.- Distinzione delle carriere.
Capo II - Ammissione
agli impieghi.
Art. 2.- Requisiti generali.
Art. 3.- Concorsi di ammissione.
Art. 4.- Esclusione dal concorso.
Art. 5.- Riserva dei posti e preferenze.
Art. 6.- Svolgimento delle prove.
Art. 7.- Graduatoria del concorso.
Art. 8.- Conferimento di posti disponibili
agli idonei.
Art. 9.- Nomina in prova.
Art. 10.- Periodo di prova.
TITOLO II - DOVERI -
RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 11.- Promessa solenne e giuramento.
Art. 12.- Obbligo della residenza.
Art. 13.- Comportamento in servizio.
Art. 14.- Orario di servizio.
Art. 15.- Segreto d'ufficio.
Art. 16.- Dovere verso il superiore.
Art. 17.- Limiti al dovere verso il
superiore.
Capo II - Responsabilità
Art. 18.- Responsabilità dell'impiegato
verso l'Amministrazione.
Art. 19.- Giurisdizione della Corte dei
conti.
Art. 20.- Obbligo di denuncia.
Art. 21.- Responsabilità dell'agente
contabile.
Art. 22.- Responsabilità verso i terzi.
Art. 23.- Danno ingiusto.
Art. 24.- Responsabilità degli organi
collegiali.
Art. 25.- Diffida.
Art. 26.- Inesecuzione del giudicato
amministrativo.
Art. 27.- Comunicazione della diffida.
Art. 28.- Esclusione della responsabilità
verso i terzi.
Art. 29.- Altri casi di esclusione della
responsabilità verso i terzi.
Art. 30.- Concorso di danno verso
l'Amministrazione e verso i terzi.
Capo III - Diritti.
Art. 31.- Funzioni - Qualifica.
Art. 32.- Trasferimenti.
Art. 33.- Trattamento economico -
Assistenza - Miglioramento professionale.
Art. 34.- Diritti derivanti da invenzione
industriale.
Art. 35.- Riposo settimanale.
Art. 36.- Congedo ordinario.
Art. 37.- Congedo
straordinario.
Art. 38.- Congedo straordinario per richiamo
alle armi.
Art. 39.- Cumulo di congedo ordinario e
congedo straordinario.
Art. 40.- Trattamento economico durante il
congedo.
Art. 41.- Congedo straordinario per
gravidanza e puerperio.
TITOLO III - RAPPORTI
INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto
informativo - Organi competenti.
Art. 42.- Rapporto informativo e giudizio
complessivo.
Artt. 43-46.-
Abrogati dall'art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 47.- Organi competenti alla compilazione
del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione
centrale.
Art. 48.- Organi competenti alla compilazione
del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso
l'amministrazione periferica.
Art. 49.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di
concetto.
Art. 50.- Organi competenti alla compilazione
del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in
servizio presso l'amministrazione periferica.
Art. 51.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere
esecutive.
Art. 52.- Organi competenti alla compilazione
del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie.
Art. 53.- Impossibilità di compilazione del
rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e
fuori ruolo.
Capo II - Gravami.
Art. 54.- Ricorso gerarchico avverso il
giudizio complessivo.
Capo III -
Documenti - Ruoli di anzianità.
Art. 55.- Fascicolo personale, stato
matricolare e ruoli di anzianità.
TITOLO IV - COMANDO E
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo I - Comando.
Art. 56.- Comando presso altra
amministrazione.
Art. 57.- Trattamento del personale
comandato e carico della spesa.
Capo II - Collocamento
fuori ruolo.
Art. 58.- Presupposti e procedimento.
Art. 59.- Trattamento e promozione del
personale fuori ruolo.
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ
E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo I -
Incompatibilità.
Art. 60.- Casi di incompatibilità.
Art. 61.- Limiti dell'incompatibilità.
Art. 62.- Partecipazione
all'amministrazione di enti e società.
Art. 63.- Provvedimenti per casi di incompatibilità.
Art. 64.- Denuncia dei casi di
incompatibilità.
Capo II - Cumulo di
impieghi.
Art. 65.- Divieto di cumulo di impieghi
pubblici.
TITOLO VI - ASPETTATIVA E
DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 66.- Cause dell'aspettativa.
Art. 67.- Aspettativa per servizio militare.
Art. 68.- Aspettativa per infermità - Equo
indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.
Art. 69.- Aspettativa per motivi di
famiglia.
Art. 70.- Cumulo di aspettative.
Art. 71.- Dispensa dal servizio per
infermità.
Capo II - Disponibilità.
Art. 72.- Presupposti.
Art. 73.- Trattamento
economico.
Art. 74.- Trasferimento ad altre
amministrazioni.
Art. 75.- Richiamo in servizio.
Art. 76.- Servizio temporaneo presso altra
amministrazione.
Art. 77.- Dispensa dal servizio.
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e
sanzioni disciplinari.
Art. 78.- Sanzioni.
Art. 79.- Censura.
Art. 80.- Riduzione dello stipendio.
Art. 81.- Sospensione dalla qualifica.
Art. 82.- Assegno alimentare.
Art. 83.- Effetti della sospensione dalla
qualifica.
Art. 84.- Destituzione.
Art. 85.- Destituzione di
diritto.
Art. 86.- Recidiva.
Art. 87.- Riabilitazione.
Art. 88.- Reintegrazione dell'impiegato
assolto in sede di giudizio penale di revisione.
Art. 89.- Reintegrazione dell'impiegato
prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Art. 90.- Premorienza dell'impiegato alla
sentenza di assoluzione in sede di revisione.
Capo II - Sospensione
cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 91.- Sospensione cautelare
obbligatoria.
Art. 92.- Sospensione cautelare facoltativa.
Art. 93.- Esclusione dagli esami e dagli
scrutini.
Art. 94.- Ammissione agli esami
dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
Art. 95.- Ammissione agli scrutini
dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
Art. 96.- Computo della sospensione
cautelare.
Art. 97.- Revoca della sospensione.
Art. 98.- Sospensione dalla qualifica a
seguito di condanna penale.
Art. 99.- Revoca di diritto della
sospensione.
Capo III -
Procedimento disciplinare.
Sezione
I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 100.- Censura.
Art. 101.- Procedimento
per l'irrogazione della censura.
Art. 102.- Ricorso gerarchico.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 103.- Accertamenti.
Art. 104.- Formalità per la contestazione.
Art. 105.- Giustificazioni dell'impiegato.
Art. 106.- Archiviazione degli atti.
Art. 107.- Procedimento.
Art. 108.- Funzionario istruttore e
consulente tecnico.
Art. 109.- Facoltà del funzionario istruttore
e del consulente.
Art. 110.- Termini per l'espletamento
dell'inchiesta.
Art. 111.- Atti preliminari al giudizio
disciplinare.
Art. 112.- Modalità per la trattazione orale
e per la deliberazione della Commissione di disciplina.
Art. 113.- Supplemento di istruttoria.
Art. 114.- Deliberazione della Commissione di
disciplina.
Art. 115.- Rinvio della decisione.
Art. 116.- Rimborso spese all'impiegato
prosciolto.
Art. 117.- Sospensione del procedimento
disciplinare in pendenza del giudizio penale.
Art. 118.- Rapporto tra giudizio
disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.
Art. 119.- Rapporto tra procedimento
disciplinare e giudicato amministrativo.
Art. 120.- Estinzione del procedimento.
Art. 121.- Riapertura del procedimento.
Art. 122.- Effetti della riapertura del
procedimento.
Art. 123.- Esonero del direttore generale.
TITOLO VIII - CESSAZIONE DEL
RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo I - Dimissioni e
relativo trattamento.
Art. 124.- Dimissioni.
Art. 125.- Trattamento di
quiescenza.
Art. 126.- Dimissioni dell'impiegata
coniugata.
Capo II - Decadenza
dall'impiego.
Art. 127.- Decadenza.
Art. 128.- Effetti
della decadenza.
Capo III - Dispensa
dal servizio.
Art. 129.- Dispensa.
Art. 130.- Accertamento sanitario per la
dispensa.
Capo IV - Collocamento a
riposo.
Art. 131.- Collocamento a riposo.
Capo V - Riammissione
in servizio.
Art. 132.- Riammissione.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI
SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Capo I - Personale
ausiliario.
Art. 133.- Rinvio.
Art. 134.- Sanzioni pecuniarie.
Art. 135.- Uniforme.
Art. 136.- Uso dell'alloggio.
TITOLO X - ORGANI
COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo I - Consiglio
superiore della pubblica amministrazione.
Art. 137.- Istituzione.
Art. 138.- Composizione.
Art. 139.- Nomina dei membri ordinari.
Art. 140.- Guarentigie.
Art. 141.- Membri
straordinari.
Art. 142.- Attribuzioni del Consiglio
superiore della pubblica amministrazione.
Art. 143.- Sezioni.
Art. 144.- Segreteria.
Art. 145.- Adunanze.
Capo II - Consiglio di
amministrazione.
Art. 146.- Composizione e competenze.
Art. 147.- Adunanze del Consiglio di
amministrazione.
Capo III - Commissione
di disciplina.
Art. 148.- Commissione di disciplina.
Art. 149.- Ricusazione del giudice
disciplinare.
TITOLO XI - FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO
DEL PERSONALE
Capo I - Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
Art. 150.- Istituzione e finalità.
Art.151.- Ordinamento.
TITOLO XII - ALBO DEI
DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO
Art. 152.- Albo.
PARTE SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO I - CARRIERE
DIRETTIVE
Capo I - Qualifiche ed
attribuzioni.
Art. 153.- Qualifiche.
Art. 154.- Attribuzioni del personale
direttivo.
Art. 155.- Attribuzioni del direttore
generale.
Art. 156.- Attribuzioni dell'ispettore
generale.
Art. 157.- Attribuzioni del direttore di
divisione.
Art. 158.- Attribuzioni del direttore di
sezione.
Art. 159.- Attribuzioni dei consiglieri.
Art. 160.- Attribuzioni di funzioni
particolari.
Capo II - Accesso alle
carriere direttive.
Art. 161.- Nomina alla qualifica iniziale.
Capo III -
Svolgimento delle carriere.
Art. 162.- Dotazione organica unica per le
qualifiche di consigliere di I, II e III classe e delle qualifiche equiparate.
Art. 163.- Promozioni a consigliere di II e
I classe.
Art. 164.- Promozione a direttore di
sezione.
Art. 165.- Concorso per merito distinto ed
esame di idoneità.
Art. 166.- Promozione a direttore di
divisione.
Art. 167.- Concorso speciale per la promozione
a direttore di divisione.
Art. 168.- Promozione ad ispettore generale.
Art. 169.- Scrutinio per merito comparativo.
Art. 170.- Nomina a direttore generale.
TITOLO II - CARRIERE DI
CONCETTO
Capo I - Qualifiche e
attribuzioni.
Art. 171.- Qualifiche.
Art. 172.- Attribuzioni.
Capo II - Accesso
alle carriere.
Art. 173.- Nomina a vice segretario.
Capo III -
Svolgimento delle carriere.
Art. 174.- Dotazione organica unica per le
qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.
Art. 175.- Promozioni a segretario aggiunto ed
a segretario.
Art. 176.- Promozione a primo segretario.
Art. 177.- Esami per le promozioni a primo
segretario.
Art. 178.- Promozioni alle qualifiche
superiori a primo segretario.
Art. 179.- Procedimento dello scrutinio.
TITOLO III - CARRIERE
ESECUTIVE
Capo I - Qualifiche ed
attribuzioni.
Art. 180.- Qualifiche.
Art. 181.- Attribuzioni.
Capo II - Accesso
alle carriere.
Art. 182.- Nomina ad applicato aggiunto.
Capo III -
Svolgimento delle carriere.
Art. 183.- Dotazione organica unica per le
qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto.
Art. 184.- Promozioni ad applicato ed
archivista.
Art. 185.- Promozione a primo archivista.
Art. 186.- Promozione ad archivista capo e
qualifica superiore.
Art. 187.- Esame e scrutinio per le
promozioni.
TITOLO IV - CARRIERA DEL
PERSONALE AUSILIARIO
Capo I - Qualifiche
e mansioni.
Art. 188.- Qualifiche.
Art. 189.- Mansioni.
Capo II - Accesso alle
carriere.
Art. 190.- Nomina ad inserviente o ad agente
tecnico.
Capo III - Svolgimento
delle carriere.
Art. 191.- Dotazione unica per le qualifiche
di usciere capo, usciere ed inserviente.
Art. 192.- Promozione ad usciere e ad
usciere capo.
Art. 193.- Promozioni a commesso ed a commesso
capo.
Art. 194.- Promozione ad agente tecnico capo.
TITOLO V - CARRIERE
SPECIALI
Capo I - Ordinamento.
Art. 195.- Qualifiche.
Capo II - Accesso alle
carriere direttive.
Art. 196.- Nomina a vice direttore.
Art. 197.- Promozione a direttore di II
classe.
Art. 198.- Inquadramento.
TITOLO VI - PASSAGGIO AD
ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA
Capo I - Passaggio
ad altra amministrazione.
Art. 199.- Modalità.
Capo II - Passaggio
ad altra carriera.
Art. 200.- Modalità.
Art. 201.- Valutazione di
anzianità.
Art. 202.- Assegno personale nei passaggi di
carriera.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI
COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo I - Attribuzioni
del personale di particolari ruoli.
Art. 203.- Attribuzioni del personale
ispettivo e tecnico.
Art. 204.- Attribuzioni del personale degli
uffici periferici.
Capo II - Svolgimento
delle carriere.
Art. 205.- Requisito generale di ammissibilità
ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione.
Art. 206.- Promozioni e posti disponibili.
Art. 207.- Valutazione del servizio
militare.
Art. 208.- Indennità di missione per
partecipazione ad esami di promozione.
PARTE TERZA - Disposizioni particolari per le
varie Amministrazioni
TITOLO I
- CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo I - Presidenza
del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Istituto
Superiore di Sanità.
Sezione
I - Organi.
Art. 209.- Comitato amministrativo.
Sezione
II - Personale.
Art. 210.- Nomina ad assistente aggiunto.
Art. 211.- Promozione ad aiuto.
Art. 212.- Promozioni a primo aiuto ed aiuto
principale. Nomina a capo laboratorio di II classe.
Art. 213.- Promozione a primo aiuto.
Art. 214.-
Art. 215.- Promozione a sorvegliante capo.
Art. 216.- Rapporto informativo e giudizio
complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto.
Art. 217.- Rapporto informativo per gli
impiegati con qualifica inferiore ad aiuto.
Art. 218.- Distacco temporaneo.
Art. 219.- Attività professionale consentita.
Art. 220.- Collocamento a riposo del
direttore generale.
Capo II Ministero degli
Affari Esteri.
Sezione
I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina.
Art. 221.- Consiglio di amministrazione.
Art. 222.- Commissione di disciplina.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 223.- Ammissione alle carriere
direttive.
Art. 224.- Periodo di prova.
Art. 225.- Funzioni all'estero.
Art. 226.- Carriera per l'Oriente.
Art. 227.- Promozioni nella carriera
diplomatico-consolare.
Art. 228.- Promozioni nelle altre carriere.
Art. 229.- Divieto di cariche onorifiche.
Art. 230.- Rinvio.
Art. 231.- Collocamento a disposizione.
Art. 232.-
Art. 233.- Disposizione transitoria.
Sezione
III - Disposizioni comuni a tutte le carriere.
Art. 234.- Esami di avanzamento.
Art. 235.- Valutazione del servizio prestato
all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo.
Capo III -
Ministero dell'interno.
Sezione
I - Personale dell'amministrazione civile.
Art. 236.- Riserva di posti nella nomina di
prefetto.
Art. 237.- Collocamento a disposizione dei
prefetti.
Art. 238.- Collocamento a riposo dei prefetti
per ragioni di servizio.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 239.- Giunta del Consiglio superiore.
Art. 240.- Scuole di paleografia e
diplomatica e di archivistica per il personale degli archivi di Stato.
Art. 241.- Promozioni alle qualifiche di
soprintendente di II classe e direttore cupo di II classe.
Art. 242.- Nomina a soprintendente
dell'archivio centrale e conferimento della qualifica di ispettore generale.
Art. 243.- Giudizio complessivo per gli
allievi delle scuole di paleografia e di archivista.
Art. 244.- Speciali casi di incompatibilità
per il personale degli archivi di Stato.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 245.- Rapporto dei prefetti al termine
del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza.
Art. 246.- Dispensa dei funzionari di pubblica
sicurezza da servizi speciali.
Art. 247.- Disposizioni speciali per gli
ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 248.- Avanzamento del personale di
pubblica sicurezza per merito straordinario.
Art. 249.- Collocamento a riposo di ufficio
degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio.
Art. 250.- Compiti degli aiutanti di
polizia.
Art. 251.- Accesso alla qualifica di
aiutante di polizia.
Sezione
IV - Personale dei servizi antincendi.
Art. 252.- Procedimento e sanzioni
disciplinari per il personale dei servizi antincendi.
Capo IV - Ministero
delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 253.- Accesso alla carriera direttiva.
Art. 254.- Scuola di perfezionamento.
Art. 255.- Nomina a statistico.
Art. 256.- Attribuzioni di funzioni ispettive.
Art. 257.- Carriera degli agenti agronomi.
Art. 258.- Attribuzione della qualifica di
capo ufficio cifra e telegrafo.
Sezione
II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 259.- Promozione a qualifiche superiori
ad assistente disegnatore e computista).
Sezione
III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte
indirette.
Art. 260.- Promozione a primo ufficiale.
Sezione
IV - Personale dei laboratori chimici.
Art. 261.- Attribuzione della qualifica di
direttore dei laboratori chimici.
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 262.- Attribuzioni di funzioni
ispettive.
Art. 263.- Nomina a conservatore di II classe.
Art. 264.- Promozione a conservatore di I
classe.
Art. 265.- Riserve di posti.
Art. 266.- Carriera dei cassieri.
Art. 267.- Reggenza di uffici.
Capo V - Ministero del
tesoro.
Sezione
I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro.
Art. 268.-
Sezione
II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza.
Art. 269.-
Art. 270.- Norma transitoria.
Sezione
III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza.
Artt. 271-272-273.-
Sezione
IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 274.- Organi competenti alla
compilazione dei rapporti informativi.
Art. 275.- Nomina ed impiego.
Capo VI - Ministero
della pubblica istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 276.- Nomina ad ispettore centrale per
l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementare.
Art. 277.- Ripartizione dei posti di
organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica,
magistrale e tecnica.
Art. 278.- Valutazione di servizio precedente
nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica.
Art. 279.- Nomina ad ispettore centrale di
II classe per le antichità e belle arti.
Art. 280.- Nomina ad ispettore centrale di I
classe per l'istruzione musicale.
Art. 281.- Ripartizione dei posti di organico
nella carriera degli ispettori centrali per le antichità e belle arti e per
l'istruzione musicale.
Sezione
II - Personale dei Provveditorati agli studi.
Art. 282.- Conferimento di posti di
provveditore agli studi.
Art. 283.- Accesso alla qualifica di
provveditore agli studi di I classe.
Art. 284.- Valutazione di anzianità.
Art. 285.- Nomina definitiva a provveditore
agli studi.
Sezione
III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 286.- Promozione a direttore di I classe.
Art. 287.- Nomina a vice disegnatore.
Art. 288.- Nomina ad aiutante ed a
restauratore.
Art. 289.- Promozione a primo custode.
Sezione
IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro.
Art. 290.- Promozione alle qualifiche
superiori nella carriera direttiva.
Art. 291.- Promozioni alle qualifiche
superiori nella carriera di concetto.
Sezione
V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e del
Gabinetto fotografico nazionale.
Art. 292.- Nomina a direttore.
Sezione
VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe.
Art. 293.- Nomina a direttore.
Art. 294.- Carriera del direttore.
Sezione
VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 295.- Nomina a vice rettore aggiunto di
III classe.
Art. 296.- Promozione a vice rettore aggiunto
di I classe.
Art. 297.- Valutazione di anzianità per la
promozione a vice rettore aggiunto di I e II classe.
A9rt. 28.- Valutazione di anzianità per la
promozione a vice rettore.
Art. 299.- Nomina a vice economo.
Sezione
VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica magistrale e tecnica.
Art. 300.- Personale di segreteria, vigilanza
e di servizio.
Art. 301.- Assunzione del personale
femminile nella carriera del personale ausiliario.
Capo VII -
Ministero dei lavori pubblici.
Sezione
I - Personale dell'Amministrazione centrale.
Art. 302.- Scrutini di promozione alle
qualifiche superiori a direttore di sezione.
Art. 303.- Impiego del personale
dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche.
Sezione
II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie.
Art. 304.- Stato giuridico ed economico.
Capo VIII Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 305.- Concorso per la nomina a
direttore straordinario.
Art. 306.- Svolgimento della carriera dei
direttori.
Art. 307.- Nomina a direttore.
Art. 308.- Approvazione dei lavori delle
Commissioni.
Art. 309.- Trasferimento del direttore.
Art. 310.- Collocamento fuori ruolo e
collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione.
Art. 311.- Passaggio dei direttori nei ruoli
dei professori universitari.
Art. 312.- Disposizioni particolari per i
direttori.
Art. 313.- Disposizioni transitorie per i
direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 314.- Nomina a sperimentatore.
Art. 315.- Svolgimento della carriera degli
sperimentatori.
Art. 316.- Disposizioni transitorie per gli
aiuto direttori di II classe provenienti dal Consiglio nazionale delle
ricerche.
Art. 317.- Applicazione del personale
dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni
agrarie e talassografiche.
Sezione
II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia
ed ecologia agraria.
Art. 318.- Nomina ad ecologo aggiunto.
Art. 319.- Promozione ad ecologo superiore.
Art. 320.- Promozione a vice direttore.
Art. 321.- Promozione a direttore.
Sezione
III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 322.- Rinvio.
Sezione
IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella allegata
alla L. 22 febbraio 1951, n. 64.
Art. 323.- Trattamento di quiescenza ed
esami di promozione.
Capo IX - Ministero
dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 324.- Consiglio di amministrazione per le
stazioni sperimentali.
Art. 325.- Nomina degli assistenti.
Art. 326.- Periodo di prova degli
assistenti.
Art. 327.- Promozione a vice direttore.
Art. 328.- Nomina a direttore straordinario.
Art. 329.- Promozione a direttore ordinario
di stazione sperimentale.
Art. 330.- Carriera dei direttori.
Art. 331.- Periodo di prova dei vice periti
analisti.
Sezione
II - Personale del corpo delle miniere.
Art. 332.- Corsi di perfezionamento per il
personale della carriera direttiva del corpo delle miniere.
Art. 333.- Corsi di perfezionamento per il
personale della carriera di concetto del corpo delle miniere.
Art. 334.- Conferimento della qualifica di
agente tecnico preparatore.
Sezione
III - Personale del servizio metrico.
Art. 335.- Promozione ad ispettore capo
interregionale.
Capo X - Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
I - Disposizioni comuni alle varie carriere.
Art. 336.- Incarichi ispettivi.
Sezione
II - Personale dell'Ispettorato del lavoro.
Art. 337.- Mansioni ispettive del personale
della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 338.- Promozione a ispettore generale.
Art. 339.- Esercizio di funzioni direttive da
parte del personale della carriera di concetto.
Art. 340.- Anzianità di servizio del
personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, numero 520.
Art. 341.- Riduzione di anzianità.
Art. 342.- Indisponibilità di posti.
Art. 343.- Rinvio.
PARTE QUARTA - Disposizioni speciali per il
personale in particolari situazioni
TITOLO I - RUOLI AGGIUNTI
Capo I - Carriere.
Art. 344.- Ruoli aggiunti.
Art. 345.- Passaggio nei ruoli organici
delle carriere esecutive.
Art. 346.- Passaggio nei ruoli organici
della carriera del personale ausiliario.
Art. 347.- Trattamento economico degli
impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici.
Art. 348.- Esami di promozione degli impiegati
dei ruoli aggiunti.
Art. 349.- Impiegati dei ruoli aggiunti
della Corte dei conti.
Art. 350.- Trattamento economico del
personale dei ruoli aggiunti.
TITOLO II - INVALIDI DI
GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI - PERSONALE IN
SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo I - Riserva di
posti - Assunzione - Carriera.
Art. 351.- Assunzione di invalidi e mutilati
di guerra e per servizio.
Art. 352.- Riserva di posti a favore dei
sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia.
Art. 353.- Promozione ad archivista degli
applicati invalidi di guerra.
Art. 354.- "Promozione a primo
archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali."
Art. 355.- Promozione ad usciere capo degli
uscieri invalidi di guerra.
Art. 356.- Disposizione speciale per il
personale in servizio al 23 marzo 1939.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO I - STATO
GIURIDICO
Capo I - Disciplina
- Esodo volontario.
Art. 357.- Infrazioni disciplinari commesse
anteriormente al I luglio 1956.
Art. 358.- Procedimenti già trasmessi alle
Commissioni di disciplina.
Art. 359.- Procedimenti non trasmessi alle
Commissioni.
Art. 360.- Proroga dell'esodo volontario.
TITOLO II - CARRIERE
Capo I - Promozioni
alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.
Art. 361.- Promozioni a consigliere di I
classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957.
Art. 362.- Promozione a segretario per i posti
disponibili sino al 31 dicembre 1959.
Art. 363.- Promozioni ad archivista per i
posti disponibili sino al 31 dicembre 1958.
Art. 364.- Promozioni a vice direttore per i
posti disponibili sino al 31 dicembre 1957.
Art. 365.- Concorso per esame speciale.
Art. 366.- Decorrenza delle promozioni
conseguite mediante esame speciale.
Art. 367.- Composizione della Commissione e
procedura del concorso speciale.
Art. 368.- Promozione a direttore di sezione
degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di I classe.
Art. 369.- Promozione a direttore di
divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.
Art. 370.- Promozione a primo segretario
degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.
Art. 371.- Promozione a primo archivista degli
impiegati inquadrati nella qualifica di archivista.
Art. 372.- Riduzione dei periodi di permanenza
per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale,
primo archivista.
Art. 373.- Anzianità acquisite.
Art. 374.- Determinazione del trattamento
economico del personale in servizio.
Art. 375.- Inquadramento nelle nuove
qualifiche.
Art. 376.- Norme sullo svolgimento degli
esami.
Art. 377.- Personale con ordinamento
particolare.
Art. 378.- Riconoscimento di anzianità agli
ex combattenti partecipanti ad esami riservati.
Art. 379.- Retrodatazione di nomina di
vincitori di concorsi annullati. jj
PARTE SESTA - Disposizioni finali
TITOLO
I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN
VIGORE
Art. 380.- Conferimento di speciali incarichi.
Art.381.- Forma dei provvedimenti
riguardanti lo stato del personale.
Art. 382.- Ruoli organici.
Art. 383.- Carriere del personale dipendente
dal Ministero delle finanze.
Art. 384.- Applicabilità.
Art. 385.- Norme
incompatibili.
Art. 386.- Decorrenza.
Statuto
degli impiegati civili dello Stato
PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE
CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I - Classificazione delle
carriere.
Art. 1.- Distinzione delle carriere.
Le
carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono
distinte come segue:
carriere
direttive;
carriere
di concetto;
carriere
esecutive;
carriere
del personale ausiliario.
Le
singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna
amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo II - Ammissione agli impieghi.
Art. 2.- Requisiti generali.
Possono
accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti
requisiti generali:
1)
cittadinanza italiana;
2)
età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati
appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il
limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
quarantacinque anni di età;
3)
buona condotta;
4)
idoneità fisica all'impiego.
L'Amministrazione
ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per
l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole
amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il
titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli
seguenti.
Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione.
Salvo
che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 3.- Concorsi di ammissione.
L'assunzione
agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per
esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente
decreto.
L'amministrazione
stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere
a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo
fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.
E'
in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già
disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle
qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel
semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi
delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
Il
concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande non può essere
inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Salve
le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il
concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce
alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità
dell'impiegato che vi ha provveduto.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 4.- Esclusione dal concorso.
L'esclusione
dal concorso può essere disposta soltanto per diretto dei requisiti prescritti
e con decreto motivato del Ministro.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 5.- Riserva dei posti e preferenze.
Nei
concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di
posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a
concorso.
Se,
in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare
secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
Salvo
quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o
preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini
della progressione in carriera.
Nei
concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di
merito:
1)
gli insigniti di medaglia al valor militare;
2)
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)
i mutilati ed invalidi per servizio;
5)
gli orfani di guerra;
6)
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)
gli orfani dei caduti per servizio;
8)
i feriti in combattimento;
9)
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10)
coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di
integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per
la preferenza fra gli stessi;
11)
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12)
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13)
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14)
le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in
guerra;
15)
le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per
fatto di guerra;
16)
le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per
servizio;
17)
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18)
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno
d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19)
i coniugati con riguardo al numero dei figli.
A
parità di titoli, la preferenza è determinata:
a)
dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b)
dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c)
dall'età.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 6.- Svolgimento delle prove.
Il
diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al
concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.
Del
diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta
Ufficiale.
Ai
candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Al
termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati.
L'elenco,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel
medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 7.- Graduatoria del concorso.
Espletate
le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con
l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.
Il
Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento,
approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.
La
graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono
pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per le eventuali impugnative.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 8.- Conferimento di posti disponibili
agli idonei.
L'amministrazione
ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che
risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti
posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il
decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le
altre carriere.
Nel
caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di
procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della
graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 9.- Nomina in prova.
I
vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con
decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.
La
nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo
sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui
prende servizio.
Colui
che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
II - Ammissione agli impieghi.
Art. 10.- Periodo di prova.
Il
periodo di prova ha la durata di sei mesi.
L'impiegato
in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene
applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione.
Compiuto
il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del
Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato
anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e
sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
Nel
caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi,
al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro
dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal
caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento
relativo al periodo di prova.
Qualora
entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un
provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente.
E'
esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una
carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la
quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a
quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà
di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.
Per
l'impiego nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di
ruolo a tutti gli effetti.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
Capo I - Doveri
Art. 11.- Promessa solenne e giuramento.
L'impiegato,
all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'Ufficio o ad
un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la
formula seguente:
"Prometto
di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le
leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene". Prima di assumere servizio di
ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'Ufficio, o ad
un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:
"Giuro
di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le
leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'Amministrazione per il pubblico bene".
La
promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro
impiego. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la
decadenza dall'impiego.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 12.- Obbligo della residenza.
L'impiegato
deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
Il
capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere
altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni
altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta
all'interessato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
I - Doveri
Art. 13.- Comportamento in servizio.
L'impiegato
deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono
affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo,
l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.
L'impiegato
deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione,
di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere
attività incompatibili con l'anzidetto dovere.
Nei
rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al
principio di un'assidua o solerte collaborazione; deve essere di guida e di
esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del
servizio.
Nei
rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da
stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e
l'Amministrazione.
Qualora
non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato
deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza
tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Fuori dell'ufficio,
l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie
funzioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI
- RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 14.- Orario di servizio.
L'orario
giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando
le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare
servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore
non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati
motivi.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
I - Doveri
Art. 15.- Segreto d'ufficio.
1.
L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non
ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza
a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo I - Doveri
Art. 16.- Dovere verso il superiore.
L'impiegato
deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico
relativamente alle proprie funzioni o mansioni.
Quando,
nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od
inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per
l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via
gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la
difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere
inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.
Tuttavia
l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati
diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare
gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.
Tali
pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
I - Doveri
Art. 17.- Limiti al dovere verso il
superiore.
L'impiegato,
al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga
palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore,
dichiarandone le ragioni.
Se
l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi
esecuzione.
L'impiegato
non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato
dalla legge penale.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo II - Responsabilità
Art. 18.- Responsabilità dell'impiegato
verso l'Amministrazione.
L'impiegato
delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a
risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio.
Se
l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da
responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito
l'ordine.
L'impiegato,
invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI
- RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 19.- Giurisdizione della Corte dei
conti.
L'impiegato,
per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla
giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.
La
Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili
tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si
estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal
Codice civile.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 20.- Obbligo di denuncia.
Il
direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente
od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che
diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al
procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi
raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora
il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore
generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente
denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel
contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.
Se
il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio
posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura del
Ministro stesso.
Ove
in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa
grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili
dell'omissione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 21.- Responsabilità dell'agente
contabile.
Resta
regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente contabile.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II – Responsabilità
Art. 22.- Responsabilità verso i terzi.
L'impiegato
che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai
regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è
personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi
confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei
confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi
vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello
Stato.
L'amministrazione
che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale
agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato
addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione
dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa
grave.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - Doveri - Responsabilità - Diritti
Capo
II - Responsabilità
Art. 23.- Danno ingiusto.
E'
danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni
violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per
colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi
vigenti.
La
responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del
diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se
la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di
atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per
regolamento.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II – Responsabilità
Art. 24.- Responsabilità degli organi
collegiali.
Quando
la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi
amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i
membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione.
La
responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il
proprio dissenso.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 25.- Diffida.
L'omissione
di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o
per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante
diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale
giudiziario.
Quando
si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la
diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza stessa.
Qualora
l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la
diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di
compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti
od operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente,
oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso
dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere
agli ulteriori incombenti.
Se
le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o
speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di
determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti
nei commi precedenti la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del
termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti,
secondo la specifica norma che li concerne.
Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può
proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del diritto alla
riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione
o del ritardo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI
- RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II – Responsabilità
Art. 26.- Inesecuzione del giudicato
amministrativo.
Qualora
il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi
contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto
dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a
provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che,
ai sensi dell'art. 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054,
dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato,
salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano verificati.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 27.- Comunicazione della diffida.
L'impiegato
convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata notificata
una delle diffide previste dagli artt. 25 e 26 ha il dovere di darne, senza indugio,
notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.
Il
capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il Ministro degli
atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad
impiegati dipendenti.
Debbono
altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al Ministro, ai sensi del
primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinunce e transazioni
intervenute nei detti giudizi.
La
difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura
dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 28.- Esclusione della responsabilità
verso i terzi.
Alla
responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del
secondo comma dell'art. 18.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 29.- Altri casi di esclusione della
responsabilità verso i terzi.
La
responsabilità personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è
esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha
agito per legittima difesa di sé o di altri o quando sia stato costretto
all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona.
Quando ha agito perché costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da lui
volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto
dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo.
Ai
fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma
l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in
giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le
diffide previste dagli artt. 25 e 26.
Nelle
ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione può valutare se
sussista responsabilità dell'impiegato verso di essa.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
II - Responsabilità
Art. 30.- Concorso di danno verso l'Amministrazione
e verso i terzi.
Il
mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da
parte del terzo danneggiato la reiezione della domanda da parte del giudice
adito, come pure le rinunce o transazioni non escludono che il fatto,
l'omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo III - Diritti.
Art. 31.- Funzioni - Qualifica.
L'impiegato
ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può
essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Può
essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla
qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.
Quando
speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può temporaneamente
essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera.
L'impiegato
ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle
pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di
ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.
All'atto
del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale
onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.
Dopo
la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento
disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al
momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico
concessogli ai sensi del precedente comma.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 32.- Trasferimenti.
L'Amministrazione
dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti
che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.
I
trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a
domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.
Nel
disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle
esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di
studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in
sedi disagiate.
Il
trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la
permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.
Il
Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi
prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 33.- Trattamento economico -
Assistenza - Miglioramento professionale.
L'impiegato
ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura
stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni
rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento
economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.
Per
le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio
quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha
diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla
legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un
coefficiente di maggiorazione.
All'impiegato
della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a direttore di
divisione il compenso per il lavoro straordinario può essere attribuito in
misura forfettaria nel limite massimo consentito dalla legge.
All'impiegato
che svolge mansioni di carattere discontinuo o di semplice attesa e di custodia
può essere concesso, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un
compenso nella misura e con le modalità stabilite da leggi speciali.
Ai
più meritevoli fra gli impiegati che hanno riportato giudizio complessivo di
ottimo nell'ultimo anno può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio
di amministrazione, l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un
anno del periodo prescritto per conseguirlo.
L'impiegato
può fruire nella qualifica rivestita una sola volta del beneficio previsto dal
precedente comma: il numero degli impiegati ai quali può essere attribuito il
predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il venti per cento
dei relativi posti di organico.
Alla
cessazione dal servizio l'impiegato ha diritto al trattamento di quiescenza e
di previdenza nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
La
cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante
all'impiegato, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e
nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota
di un quinto dello stipendio.
Le
leggi stabiliscono, altresì, le forme e i limiti dell'assistenza prestata dallo
Stato ai propri impiegati anche nella posizione di quiescenza nonché le
provvidenze necessarie per assicurare agli stessi la disponibilità della casa.
Lo
Stato provvede alla formazione professionale degli impiegati in prova nonché
all'aggiornamento ed al perfezionamento di quelli in carriera mediante appositi
corsi organizzati dall'Amministrazione e fornisce le riviste e le altre
pubblicazioni all'uopo necessarie.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 34.- Diritti derivanti da invenzione
industriale.
I
diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del
rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del
rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la
retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione
del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.
Qualora
non ricorrano le condizioni previste nel comma precedente e si tratti di
invenzione industriale che rientra nel campo di attività dell'amministrazione a
cui è addetto l'inventore, l'amministrazione stessa ha il diritto di prelazione
per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima
invenzione brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo,
da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dall'amministrazione per pervenire
all'invenzione.
L'amministrazione
può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta
comunicazione del conseguito brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio
della prelazione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato
alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Il
premio, il canone od il prezzo e le rispettive modalità di corresponsione sono
stabilite con decreto del Ministro competente.
Agli
effetti dei commi precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del
rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il
brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'amministrazione nel
cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 35.- Riposo settimanale.
L'impiegato
ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere
con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora
per esigenze dell'amministrazione l'impiegato debba prestare servizio in un
giorno riconosciuto festivo egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro
giorno feriale stabilito dall'amministrazione.
Per
i servizi speciali l'amministrazione può disporre che siano eseguiti turni di
servizio anche nei giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il diritto
dell'impiegato ai compensi stabiliti per il lavoro straordinario nella misura
prevista per i giorni festivi.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO II - DOVERI
- RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 36.- Congedo ordinario.
L'impiegato
ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un
mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le
esigenze di servizio. Egli può chiedere di distribuire il congedo in periodi di
minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.
Il
diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.
L'impiegato
non può rinunciare al congedo. Il godimento del congedo entro l'anno può essere
rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso
l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno
successivo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 37.- Congedo straordinario.
All'impiegato,
oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi
straordinari. Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato
debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o
invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo
stato di invalidità.
Nel
caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel
corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
Il
congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo
dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 38.- Congedo straordinario per
richiamo alle armi.
L'impiegato
richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di
carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del
richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per
il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle
leggi speciali.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 39.- Cumulo di congedo ordinario e
congedo straordinario.
L'impiegato
che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva
il diritto al congedo ordinario.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 40.- Trattamento economico durante il
congedo.
Per
il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano
al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le
indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di
lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario,
esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
All'impiegato
in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e
gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli
assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti
dall'amministrazione militare. I periodi di congedo straordinario sono utili a
tutti gli altri effetti.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI
Capo
III - Diritti.
Art. 41.- Congedo straordinario per
gravidanza e puerperio.
All'impiegata
che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la
tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli
assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o
per prestazioni di lavoro straordinario.
Per
i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme
richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal
lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.
Alle
ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui
all'ultimo comma dell'articolo 40.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI -
ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo I - Rapporto informativo -
Organi competenti.
Art. 42.- Rapporto informativo e giudizio
complessivo.
Per
ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto
entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si
conclude con il giudizio complessivo di "ottimo",
"distinto", "buono", "mediocre",
"insufficiente".
Il
giudizio complessivo deve essere motivato.
All'impiegato
al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata
inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere
attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Artt. 43-46.-
Abrogati
dall'art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Il
rapporto informativo di cui all'art. 43 è compilato:
a)
per gli impiegati con qualifiche di ispettore generale e di direttore di
divisione, dal direttore generale. Il giudizio complessivo è espresso dal
Consiglio di amministrazione;
b)
per gli impiegati con qualifica di direttore di sezione, dal direttore di divisione.
Il rapporto è vistato dal direttore generale il quale lo trasmette con le
proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione per il giudizio di cui
alla lettera a);
c)
per gli impiegati con qualifica inferiore a direttore di sezione, dal direttore
di divisione; il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 48.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive
presso l'amministrazione periferica.
Salvo
diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni,
il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera direttiva in
servizio presso l'amministrazione periferica è compilato dal capo dell'ufficio
periferico cui l'impiegato appartiene. Il capo dell'ufficio predetto esprime
anche il giudizio complessivo per l'impiegato con qualifica inferiore a
direttore di sezione.
Per
l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione il giudizio
complessivo è dato dal Consiglio di amministrazione.
Per
l'impiegato preposto alla direzione di un ufficio periferico con circoscrizione
provinciale o superiore il rapporto informativo è compilato dal capo del
personale dell'amministrazione centrale; il giudizio complessivo è espresso dal
Consiglio di amministrazione.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 49.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di
concetto.
Il rapporto informativo di cui
all'art. 44 è compilato:
a)
per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal
direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
generale;
b)
per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore
di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 50.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di
concetto in servizio presso l'amministrazione periferica.
Salvo
diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni,
il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera di concetto in
servizio presso l'amministrazione periferica è compilato:
a)
per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale dal
direttore della divisione o del reparto dal quale dipende. Il giudizio
complessivo è espresso dal capo dell'ufficio periferico che secondo
l'ordinamento della amministrazione periferica è preposto al ramo
dell'amministrazione cui gli impiegati stessi appartengono; qualora il capo
dell'ufficio periferico sia lo stesso direttore della divisione o del reparto,
il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale o in mancanza dal
capo del servizio che amministra il personale;
b)
per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale dal direttore
della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione
o del reparto.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 51.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive.
Il
rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera esecutiva in
servizio presso una sezione o ufficio equiparato dell'amministrazione centrale,
è compilato dal direttore della sezione o dell'ufficio. Il giudizio complessivo
è espresso dal competente direttore di divisione.
Il
rapporto informativo per l'impiegato che presti servizio in uffici di copia o
di archivio costituiti presso una direzione generale o un ufficio centrale, è
compilato da un direttore di sezione designato dal competente direttore
generale o capo dell'ufficio centrale; il giudizio complessivo è espresso da un
direttore di divisione egualmente designato.
Salve
le diverse disposizioni dei regolamenti Particolari delle singole
amministrazioni, il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a
carriera esecutiva che presti servizio in uffici di copia o di archivio costituiti
presso gli uffici periferici è compilato da un direttore di sezione designato
dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è espresso da un
direttore di divisione o di reparto egualmente designato. Per l'impiegato in
servizio presso una sezione od ufficio equiparato, il rapporto è compilato dal
direttore della sezione o dell'ufficio; il giudizio complessivo è espresso dal
direttore di divisione o del reparto.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 52.- Organi competenti alla
compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere
ausiliarie.
Il
rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria è
compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal
direttore della divisione o del reparto.
Rimangono
salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole
amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 53.- Impossibilità di compilazione del
rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e
fuori ruolo.
Qualora
per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto
informativo da parte degli organi competenti, il giudizio complessivo è formulato
dal Consiglio di amministrazione, valutati gli elementi in possesso
dell'amministrazione.
Il
rapporto informativo relativo all'impiegato che alla fine dell'anno si trova in
servizio nella posizione di comandato o fuori ruolo presso altra
amministrazione dello Stato è compilato dagli organi di questa.
Nel
caso che il servizio prestato nelle suindicate posizioni sia di durata
inferiore all'anno, l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del
rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio forniti
dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha prestato servizio nel precedente
periodo dell'anno.
Per
l'impiegato in servizio presso amministrazioni diverse da quelle statali, il
rapporto informativo è compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo
conto anche degli elementi di giudizio forniti dall'amministrazione presso cui
l'impiegato presta servizio. In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi
resta ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene l'impiegato ad
esprimere il giudizio complessivo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo II - Gravami.
Art.
54.- Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo.
Il
giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi
appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta,
l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.
Entro
trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio di
amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Il
Consiglio, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il
giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo. La deliberazione del
consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI-
DOCUMENTI
Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità.
Art.
55.- Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità.
Per
ogni impiegato sono tenuti, presso l'ufficio del personale dell'amministrazione
centrale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.
Il
fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la
carriera.
Questi
devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.
Nello
stato matricolare devono essere indicati: i servizi di ruolo e non di ruolo
eventualmente prestati in precedenza allo Stato e ad altri enti pubblici; i
provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera e al trattamento
economico, i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le decisioni
giurisdizionali sugli atti predetti.
Nello
stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo
personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. Deve
altresì essere indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni che
l'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio.
Ciascuna
amministrazione deve pubblicare a stampa, nel mese di marzo di ogni anno, i
ruoli di anzianità dei propri dipendenti, secondo la situazione al primo
gennaio, dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale. Il ruolo di anzianità
è diviso in quadri, secondo le carriere e le qualifiche previste dal presente
decreto, ed indica, per ciascun impiegato, anche il numero di iscrizione
nell'albo dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 152. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dei singoli uffici del
bollettino ufficiale nel quale è stato pubblicato l'avviso di cui al quinto
comma del presente articolo gli impiegati possono ricorrere al ministro per
ottenere la rettifica della loro posizione di ruolo o di anzianità.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO
FUORI RUOLO
Capo I - Comando.
Art. 56.- Comando presso altra
amministrazione.
L'impiegato
di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione
statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il
comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per
riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale
competenza.
Al
comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed
il consiglio di amministrazione.
Per
il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con
il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare
dell'amministrazione vigilante.
Per
l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo
i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata
l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per
i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo
I - Comando.
Art. 57.- Trattamento del personale
comandato e carico della spesa.
L'impiegato
in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di
promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della
carriera superiore in base alle normali disposizioni.
La
spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a
carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla
spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a
proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente
è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale
stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione
di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Alle
promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici,
provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo
II - Collocamento fuori ruolo.
Art. 58.- Presupposti e procedimento.
Il
collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni
dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi
dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti
istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato
collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui
appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si
provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il
Tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione.
Al
collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.
I
casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono
determinati col regolamento.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Capo
II - Collocamento fuori ruolo.
Art. 59.- Trattamento e promozione del
personale fuori ruolo.
All'impiegato
collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato
collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica
superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se
in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina
permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o
di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova
qualifica.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO
DI IMPIEGHI
Capo I - Incompatibilità.
Art. 60.- Casi di incompatibilità.
L'impiegato
non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere
impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a
fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali
la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione
del Ministro competente.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo
I - Incompatibilità.
Art. 61.- Limiti dell'incompatibilità.
Il
divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società
cooperative.
L'impiegato
può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro
o del capo ufficio da lui delegato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo
I - Incompatibilità.
Art. 62.- Partecipazione
all'amministrazione di enti e società.
Nei
casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far
parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o
comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione
di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo
I - Incompatibilità.
Art. 63.- Provvedimenti per casi di
incompatibilità.
L'impiegato
che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal
Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di
incompatibilità.
La
circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude
l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi
quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata,
l'impiegato decade dall'impiego.
La
decadenza è dichiarata con decreto del Ministro competente, sentito il
Consiglio di amministrazione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo
I - Incompatibilità.
Art. 64.- Denuncia dei casi di
incompatibilità.
Il
capo del servizio è tenuto a denunciare al Ministro o all'impiegato da questi
delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI
Capo II - Cumulo
di impieghi.
Art. 65.- Divieto di cumulo di impieghi
pubblici.
Gli
impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi
speciali.
I
capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti,
sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il
quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi
riguardanti il dipendente personale.
L'assunzione
di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di
diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del
trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla
data di assunzione del nuovo impiego.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VI - ASPETTATIVA E
DISPONIBILITÀ
Capo I - Aspettativa.
Art. 66.- Cause dell'aspettativa.
L'impiegato
può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per
motivi di famiglia.
Il
collocamento in aspettativa è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo
cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole
amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o
per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi
prima di essere collocato in aspettativa.
Non
può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
I - Aspettativa.
Art. 67.- Aspettativa per servizio
militare.
L'impiegato
chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del
servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in
aspettativa per servizio militare, senza assegni.
L'impiegato
richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo
eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo
compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile
e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il
tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della
progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
I - Aspettativa.
Art. 68.- Aspettativa per infermità - Equo
indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.
L'aspettativa
per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base
al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una
malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle
visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se
questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa
per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa
non può protrarsi per più di diciotto mesi.
L'amministrazione
può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante
l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi diciotto
mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente
gli assegni per carichi di famiglia.
Il
tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora
l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa
di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di
lavoro straordinario.
Per
l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a
carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in
istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della
integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
"Avverso
le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere,
di cui ai R.D. 5 novembre 1895, n. 603 e R.D. 15 aprile
1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di
accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di
determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati
possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati".
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
I - Aspettativa.
Art. 69.- Aspettativa per motivi di
famiglia.
L'impiegato
che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare
motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione
deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di
servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di
ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa
può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il
periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha
diritto ad alcun assegno.
Il
tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini
della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'impiegato che cessa
da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta,
dedotto il tempo passato in aspettativa.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
I - Aspettativa.
Art. 70.- Cumulo di aspettative.
Due
periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra
essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due
periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art.
68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre
mesi.
La
durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non
può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di
particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire
all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata
non superiore a sei mesi.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
I - Aspettativa.
Art. 71.- Dispensa dal servizio per
infermità.
Scaduto
il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o
dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere
servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri
compiti attinenti alla sua qualifica.
Si
applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli artt. 129 e 130.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo II - Disponibilità.
Art. 72.- Presupposti.
L'impiegato
è collocato in disponibilità, per soppressione di ufficio o per riduzione di
ruoli organici, qualora non si possa far luogo alla utilizzazione presso altra
amministrazione statale.
Nei
casi in cui occorre procedere al collocamento in disponibilità, il Consiglio di
amministrazione designa, in relazione alle varie qualifiche, gli impiegati da
porre in tale posizione, tenendo conto dei precedenti di carriera e delle
eventuali richieste degli interessati.
Se
il collocamento in disponibilità è deliberato nei confronti di un impiegato che
si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa
cessa di diritto alla data del collocamento in disponibilità.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
II - Disponibilità.
Art. 73.- Trattamento economico.
L'impiegato
in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo
stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità
o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di
lavoro straordinario.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
II - Disponibilità.
Art. 74.- Trasferimento ad altre
amministrazioni.
Con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in
disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei
ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di
amministrazione.
Il
trasferimento può essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti
a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento ad altra
carriera o ad altra qualifica può essere disposto soltanto con il consenso
dell'impiegato.
Il
trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in
disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 75.
In
ogni caso l'impiegato conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui
godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è
collocato dopo gli impiegati del suo grado già appartenenti ad esso.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
II - Disponibilità.
Art. 75.- Richiamo in servizio.
L'impiegato
in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di
amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale
posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.
L'impiegato
riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui è richiamato con
l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo
stipendio inerente.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
II - Disponibilità.
Art. 76.- Servizio temporaneo presso altra
amministrazione.
Con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri
competenti, l'impiegato in disponibilità può essere destinato a prestare
servizio temporaneo presso altra amministrazione con funzioni adeguate alla sua
qualifica. In questo caso egli percepisce tutti gli assegni inerenti alla sua
qualifica.
Ove
per il servizio temporaneo l'impiegato sia destinato a sede diversa da quella
cui era stato assegnato gli compete il trattamento di missione secondo le norme
vigenti.
Alla
spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione presso cui
l'impiegato è destinato a prestare servizio temporaneo.
Il
tempo trascorso in servizio temporaneo è valutato a tutti gli effetti nel caso
di trasferimento ad altra amministrazione o di richiamo in servizio ai sensi
dei precedenti artt. 74 e 75.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ
Capo
II - Disponibilità.
Art. 77.- Dispensa dal servizio.
L'impiegato
in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e
previdenza cui abbia diritto ove, allo scadere di due anni dal collocamento in
disponibilità, non sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'art. 75 o
trasferito ad altra amministrazione ai sensi dell'articolo 74.
Egli
è altresì collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e
previdenza cui abbia diritto qualora non riassuma servizio nel posto cui sia
stato richiamato o rifiuti di assumere servizio nel posto cui sia stato
trasferito od al quale sia stato destinato in servizio temporaneo ai sensi
dell'art. 76.
La
destinazione a servizio temporaneo sospende il decorso del termine di due anni
stabilito dal primo comma del presente articolo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo I - Infrazioni e sanzioni
disciplinari.
Art. 78.- Sanzioni.
L'impiegato
che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1)
la censura;
2)
la riduzione dello stipendio;
3)
la sospensione dalla qualifica;
4)
la destituzione.
Per
l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si applica l'art.
123.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 79.- Censura.
La
censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per
lievi trasgressioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 80.- Riduzione dello stipendio.
La
riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad
un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei
mesi.
La
riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento
periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il
primo aumento successivo alla punizione.
La
riduzione dello stipendio è inflitta:
a)
per grave negligenza in servizio;
b)
per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c)
per inosservanza dei doveri di ufficio;
d)
per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il
pubblico;
e)
per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f)
per violazione del segreto di ufficio.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 81.- Sospensione dalla qualifica.
La
sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la
privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La
sospensione è inflitta:
a)
nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
b)
per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c)
per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d)
per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e)
per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o
nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo
restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181,
in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli
impiegati;
f)
per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 82.- Assegno alimentare.
All'impiegato
sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà
dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 83.- Effetti della sospensione dalla
qualifica.
L'impiegato
al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi
due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni
nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la
sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi. Il tempo durante il quale
l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio
deve essere dedotto dal computo della anzianità.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 84.- Destituzione.
La
destituzione è inflitta:
a)
per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
b)
per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;
c)
per grave abuso di autorità o di fiducia;
d)
per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio
allo Stato, ad enti pubblici od a privati;
e)
per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o
per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;
f)
per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari
trattati dell'impiegato per ragioni d'ufficio;
g)
per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento
all'insubordinazione;
h)
per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'art. 81.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 85.- Destituzione di diritto.
L'impiegato
incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a)
per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello
Stato esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice
penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione,
per delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495,
498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537
del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,
furto, truffa ed appropriazione indebita;
b)
per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o
della libertà vigilata. Salvo quanto previsto nell'art. 123, comma terzo, nei
casi contemplati dall'art. 84 e dal presente articolo il trattamento di
quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 86.- Recidiva.
All'impiegato
che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una
infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di
quella prevista per l'infrazione stessa.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 87.- Riabilitazione.
Trascorsi
due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e
sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di
"ottimo"; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni
efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi
riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento
è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e
la Commissione di disciplina.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 88.- Reintegrazione dell'impiegato
assolto in sede di giudizio penale di revisione.
L'impiegato
destituito ai sensi dell'art. 85 e successivamente assolto nel giudizio penale
di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice
di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in
soprannumero salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, e
con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.
Se
durante il periodo della destituzione l'impiegato non ha potuto partecipare ad
esami di promozione, partecipa alla prima sessione successiva alla riammissione
in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 94 e la
promozione viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento.
Se
durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini di promozione,
si procede ai sensi dell'art. 95 e la promozione eventuale è conferita ai sensi
del comma precedente di questo articolo.
All'impiegato
assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di
destituzione, tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi
per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere
straordinario qualunque sia la durata della destituzione stessa; detto periodo
è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L'impiegato,
già destituito ed assolto in sede di revisione, può entro sessanta giorni dalla
riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo con trattamento
di quiescenza e previdenza spettantegli ai sensi del successivo articolo 125.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 89.- Reintegrazione dell'impiegato prosciolto
in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Le
disposizioni dell'art. 88 si applicano all'impiegato destituito a seguito di
procedimento disciplinare e quelle del secondo, terzo e quarto comma dello
stesso articolo all'impiegato punito con sanzione superiore alla censura,
quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato
prosciolto da ogni addebito.
Il
comma precedente è applicabile anche nei casi di annullamento del provvedimento
disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 90.- Premorienza dell'impiegato alla
sentenza di assoluzione in sede di revisione.
Se
l'impiegato decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del
giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di
revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno
diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o
di destituzione, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di
carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, in relazione
alla qualifica rivestita dall'impiegato al momento della sospensione o della
destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente
maturati fino alla data in cui l'impiegato stesso avrebbe raggiunto i limiti
massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del
decesso, se anteriore.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e
sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 91.- Sospensione cautelare
obbligatoria.
L'impiegato
sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia
particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia
stato emesso mandato od ordine di cattura, l'impiegato deve essere
immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio.
Il
capo dell'ufficio che ha notizia dell'emissione di un mandato o ordine di
comparizione, o della convalida del fermo, nei confronti d'un impiegato da lui
dipendente, deve riferirne immediatamente all'ufficio del personale del
Ministero.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 92.- Sospensione cautelare
facoltativa.
Il
ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal
servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La
sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata
e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione
degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se
la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, non
ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato
all'impiegato, nelle forme dell'art. 104, il provvedimento di sospensione.
All'impiegato
sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le
disposizioni dell'art. 82.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 93.- Esclusione dagli esami e dagli
scrutini.
L'impiegato
sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di
promozione.
Quando
l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il
Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il
Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo
scrutinio.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 94.- Ammissione agli esami
dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato
escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o
punito con la censura e ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti
una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto
della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita
la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al
precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una
votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene
iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è
promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella
graduatoria in cui è collocato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 95.- Ammissione agli scrutini
dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.
L'impiegato
escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento
disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è
scrutinato per la promozione. Se il Consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso
con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto
che deve occupare in graduatoria.
La
promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio
originario.
Se
durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai
quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il Consiglio
d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso.
La
data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del
quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire
la promozione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 96.- Computo della sospensione
cautelare.
Qualora
a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'impiegato la
sospensione dalla qualifica, il periodo di sospensione cautelare deve essere
computato nella sanzione.
Se
la sospensione dalla qualifica viene inflitta per durata inferiore alla
sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il
procedimento si conclude con il proscioglimento dell'impiegato, debbono essere
corrisposti all'impiegato tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità
o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di
carattere straordinario, per il tempo eccedente la durata della punizione o per
effetto della sospensione.
Sono
dedotte in ogni caso le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 97.- Revoca della sospensione.
Quando
la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento
penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione
passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo
ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli
assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione
dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se
il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di
assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel
comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini
previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato
procedimento disciplinare.
Il
procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti,
entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza
definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato
abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.
La
sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il
detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono
oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso
l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora
il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia
all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il
procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 98.- Sospensione dalla qualifica a
seguito di condanna penale.
L'impiegato
condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non
venga destituito, è sospeso dalla qualifica fino a che non abbia scontato la
pena.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 99.- Revoca di diritto della
sospensione.
Quando,
a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia
stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale la
sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocato di diritto e
si applicano le disposizioni degli artt. 94, 95 e 97.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo III - Procedimento
disciplinare.
Sezione
I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 100.- Censura.
La
censura è inflitta dal capo dell'ufficio che secondo l'ordinamento
dell'amministrazione centrale o delle circoscrizioni periferiche è preposto ad
un ramo dell'amministrazione.
Salvo
quanto è previsto dall'art. 123 per i direttori generali, al capo del servizio
o dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio periferico che dipendono
direttamente dall'autorità centrale la sanzione è inflitta dal Ministro.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 101.- Procedimento per l'irrogazione
della censura.
Il
superiore competente a norma dell'art. 100 ad infliggere la censura contesta
l'addebito per iscritto, nella forma stabilita dall'articolo 104 assegnando all'impiegato
un termine non maggiore di dieci giorni per presentare, per iscritto, le
proprie giustificazioni.
La
sanzione deve essere motivata e comunicata all'impiegato per iscritto.
Copia
della comunicazione è immediatamente rimessa al capo del personale insieme con
le contestazioni e le giustificazioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
I - Procedimento per l'irrogazione della censura.
Art. 102.- Ricorso gerarchico.
Contro
il provvedimento con cui viene inflitta la censura è ammesso ricorso gerarchico
al Ministro che provvede con decreto motivato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 103.- Accertamenti.
Il
capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la censura
deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una
sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale.
L'ufficio
del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare
commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove
ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli
atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti
all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 104.- Formalità per la contestazione.
La
comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione
dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale
gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione
predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio
incaricato della consegna.
Qualora
la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni
viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se
le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi
nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante
pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 105.- Giustificazioni dell'impiegato.
Le
giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla
comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo
dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi appone la data
di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale.
In quest'ultimo caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le
giustificazioni perché siano così trasmesse all'ufficio del personale.
Il
termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per
gravi motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale.
E'
in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari
espressamente per iscritto.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 106.- Archiviazione degli atti.
Il
capo del personale quando in base alle indagini preliminari ed alle
giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione
all'interessato.
Qualora
ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo
del servizio dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione della
punizione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 107.- Procedimento.
Il
capo del personale, quando attraverso le indagini preliminari e le
giustificazioni dell'impiegato ritenga che possa applicarsi una sanzione più
grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli
atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli artt. 80 e seguenti,
entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le
giustificazioni.
Se,
invece, ritenga opportune ulteriori indagini nomina, entro il termine indicato
nel comma precedente, un funzionario istruttore scegliendolo tra gli impiegati
aventi qualifica superiore a quella dell'impiegato.
Quando
la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni tecniche proprie della
carriera cui l'impiegato appartiene ed il funzionario istruttore sia di
carriera diversa, il capo del personale può designare un funzionario della
stessa carriera dell'impiegato sottoposto al procedimento ma di qualifica o di
anzianità superiore perché, in qualità di consulente tecnico, collabori nello
svolgimento delle indagini con il funzionario istruttore.
La
nomina a funzionario istruttore od a consulente non può essere affidata agli
addetti ai gabinetti ed alle segreterie particolari.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 108.- Funzionario istruttore e
consulente tecnico.
Le
nomine del funzionario istruttore e del consulente tecnico debbono essere
comunicate all'impiegato entro cinque giorni.
Valgono
per il funzionario istruttore ed il consulente le norme circa l'astensione e la
ricusazione dei componenti delle commissioni di disciplina. L'istanza di
ricusazione è proposta per iscritto al capo del personale che decide in via
definitiva, sentito il funzionario ricusato, anche sull'opportunità di
rinnovare gli atti istruttori già compiuti.
Il
provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato
soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione disciplinare.
La
mancata proposizione della ricusazione non preclude la facoltà di far valere,
in tale sede, i vizi del provvedimento derivanti dall'incompatibilità del
funzionario istruttore o del consulente.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 109.- Facoltà del funzionario
istruttore e del consulente.
Il
funzionario istruttore, nel corso delle indagini, può sentire senza giuramento
testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e può avvalersi
all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre
amministrazioni.
Il
consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli
dall'istruttore, ha facoltà di assistere all'assunzione di ogni mezzo di prova
e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed
ai periti.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 110.- Termini per l'espletamento
dell'inchiesta.
L'inchiesta
disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del
funzionario istruttore. Per gravi motivi, il funzionario istruttore, prima
della scadenza del detto termine, può chiedere al capo del personale la proroga
del termine per non oltre trenta giorni.
Il
funzionario istruttore ed il consulente che, nel corso delle indagini siano
collocati a riposo, le proseguono fino al loro compimento.
Essi
possono essere sostituiti, con decreto motivato del Ministro, per destinazione,
con il loro consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di
istruttore o di consulente o che, per gravi esigenze di servizio, sia
inconciliabile con lo svolgimento di tali funzioni.
Il
provvedimento di sostituzione del funzionario istruttore o del consulente può
essere impugnato dall'impiegato soltanto insieme con il provvedimento che
infligge la punizione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 111.- Atti preliminari al giudizio
disciplinare.
Terminate
le indagini e comunque entro il termine originario o prorogato di cui
all'articolo precedente, il funzionario istruttore riunisce gli atti in
fascicoli, numerandoli progressivamente in ordine cronologico ed apponendo su
ciascun foglio la propria firma; correda il fascicolo di un indice da lui
sottoscritto e rimette il fascicolo stesso, entro dieci giorni dalla data
dell'ultimo atto compiuto, al capo del personale che lo trasmette, con le sue
eventuali osservazioni, nei dieci giorni successivi alla commissione di
disciplina.
Entro
dieci giorni successivi a quello in cui gli atti sono pervenuti, il segretario
della commissione dà avviso all'impiegato nelle forme previste dall'art. 104
che nei venti giorni successivi egli ha facoltà di prendere visione di tutti
gli atti del procedimento e di estrarne copia.
Trascorso
tale termine il presidente della commissione stabilisce la data della
trattazione orale che deve aver luogo entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente,
nomina un relatore fra i membri della commissione.
La
data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal
segretario all'ufficio del personale e, nelle forme previste dall'art. 104,
all'impiegato almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di
intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla
commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o
memorie difensive.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 112.- Modalità per la trattazione
orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina.
Nella
seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza
dell'impiegato senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da
adottare.
L'impiegato
può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il
presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della commissione possono
rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli
atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
Alla seduta può intervenire il capo del personale o un impiegato da lui
delegato.
Della
trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e
vistato dal presidente.
Chiusa
la trattazione orale e ritiratisi il capo del personale, l'impiegato ed il
segretario, la commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a
maggioranza di voti, con le modalità seguenti:
a)
il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali,
quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di
diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle
sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti della commissione di
disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello
sulle altre;
b)
il presidente raccoglie i voti cominciando dal componente di qualifica meno
elevata od a parità di qualifica dal componente meno anziano e vota per ultimo;
c)
se i componenti presenti alla seduta eccedono il numero legale, quelli di
qualifica meno elevata od i meno anziani non possono partecipare alla votazione
a pena di nullità, salvo che uno di essi sia stato relatore nella seduta di
trattazione, nel qual caso egli prende il posto del componente di qualifica
meno elevata o del meno anziano fra coloro che avrebbero dovuto votare;
d)
qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti la
commissione che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che
hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a
risultare la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è
parità di voti, prevale l'opinione più favorevole all'impiegato.
La
deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre l'inosservanza delle
modalità precedenti come causa di nullità o d'impugnazione, salvo quanto è
stabilito sub c).
Non
possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della
commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai
sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o
consulenti all'inchiesta.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 113.- Supplemento di istruttoria.
Se
il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 107 alla
commissione questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con
ordinanza gli atti all'ufficio del personale perché provveda ai sensi del
secondo comma dell'articolo 107.
Se
il procedimento è stato rimesso ai sensi del primo comma dell'art. 111 alla
commissione, questa, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia con
ordinanza gli atti all'ufficio del personale, indicando quali sono i fatti e le
circostanze da chiarire e quali le prove da assumere richiedendo, se del caso,
la nomina del consulente previsto dal terzo comma dell'art. 107.
La
commissione assegna il termine entro il quale il funzionario istruttore deve
espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla commissione, agli
effetti dell'art. 111.
Il
termine può essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della
commissione.
La
commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel
quale caso stabilisce con ordinanza la seduta dandone avviso, nelle forme e con
i termini di cui al quarto comma dell'art. 111, all'impiegato, che può
assistervi e svolgere le proprie deduzioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 114.- Deliberazione della Commissione
di disciplina.
La
commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'impiegato, lo
dichiara nella deliberazione.
Se
ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti propone la
sanzione da applicare.
La
deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la
commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Copia
della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della
trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione,
all'ufficio del personale.
Il
Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da
ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione
della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più
favorevole all'impiegato.
Il
decreto deve essere comunicato all'impiegato entro dieci giorni dalla sua data,
nei modi previsti dall'art. 104.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 115.- Rinvio della decisione.
Quando
la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e
nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei
componenti della commissione, la trattazione continua innanzi alla commissione
quale era originariamente costituita, fino alla deliberazione prevista
dall'art. 112.
Se
la commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo e del secondo
comma dell'art. 113, la trattazione orale in esito all'espletamento delle ulteriori
indagini è rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 111 e 112
dinanzi alla commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla
rinnovazione.
Qualora,
iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di
ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluni
di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la
trattazione orale deve esser rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni
degli artt. 111 e 112.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 116.- Rimborso spese all'impiegato
prosciolto.
L'impiegato
prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per
comparire innanzi alla commissione ed alle relative indennità di missione.
Può
chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e
di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione
degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese di
soggiorno è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di
missione.
La
domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni
dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito;
su di essa provvede il capo del personale.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 117.- Sospensione del procedimento
disciplinare in pendenza del giudizio penale.
Qualora
per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il
procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello
penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 118.- Rapporto tra giudizio
disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.
Qualora
nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per
dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento
stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e
previdenza.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 119.- Rapporto tra procedimento
disciplinare e giudicato amministrativo.
Quando
il decreto del Ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per
l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non
escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il
procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo
degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al
Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87 comma primo del R.D. 17 agosto 1907, n. 642,
ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che
accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui
l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo
abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso
straordinario.
Decorso
tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 120.- Estinzione del procedimento.
Il
procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni
dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Il
procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.
L'estinzione
determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione
dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli artt. 94, 95 e 97.
Nello
stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del
procedimento disciplinare estinto.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 121.- Riapertura del procedimento.
Il
procedimento disciplinare può essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta la
sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al
trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia
applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento
dall'addebito.
La
riapertura del procedimento è disposta dal Ministro su relazione dell'ufficio
del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli
artt. 104 e seguenti.
Il
Ministro, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento,
provvede con decreto motivato sentito il Consiglio di amministrazione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 122.- Effetti della riapertura del
procedimento.
Nel
caso previsto dal primo comma dell'articolo 121 la riapertura del procedimento
sospende gli effetti della sanzione già inflitta.
All'impiegato
già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del
procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di
quella già applicata.
Qualora
egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave,
devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti,
escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per
prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno
alimentare. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in
cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli
minorenni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VII - DISCIPLINA
Capo
III - Procedimento disciplinare.
Sezione
II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione.
Art. 123.- Esonero del direttore generale.
Nel
procedimento disciplinare a carico di un impiegato con qualifica non inferiore
a direttore generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del
Ministro, al quale debbono essere dirette le giustificazioni dell'impiegato.
Si
osservano le disposizioni degli artt. 104 e 105. Il Ministro, qualora non
accolga le giustificazioni, riferisce al Consiglio dei Ministri il quale
delibera sulla incompatibilità dell'impiegato ad essere mantenuto in servizio e
sul diritto al trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato
riconosciuto incompatibile è dispensato dal servizio con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro competente.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo I - Dimissioni e relativo
trattamento.
Art. 124.- Dimissioni.
L'impiegato
può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.
Le
dimissioni debbono essere presentate per iscritto.
L'impiegato
che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di
ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione
può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del
Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a
carico dell'impiegato. Agli effetti del comma precedente s'intende che sia in
corso procedimento disciplinare anche se al momento della presentazione delle
dimissioni, pur non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia
avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego.
Se
al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni
siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la
contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di
presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale
termine le dimissioni debbono essere accettate.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo
I - Dimissioni e relativo trattamento.
Art. 125.- Trattamento di quiescenza.
L'impiegato
dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età
non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque
anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque età
qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo.
Negli
altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta
in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché
abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo
I - Dimissioni e relativo trattamento.
Art. 126.- Dimissioni dell'impiegata
coniugata.
L'impiegata
che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con
prole a carico, può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza
spettante alla data di risoluzione del rapporto d'impiego, secondo le
disposizioni di cui al R.D. 21 febbraio
1895, n. 70, e successive modificazioni.
Ai
fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del
diritto a pensione, è concesso all'impiegata predetta un aumento del servizio
utile fino al massimo di cinque anni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo II - Decadenza dall'impiego.
Art. 127.- Decadenza.
Oltre
che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza
dall'impiego:
a)
quando perda la cittadinanza italiana;
b)
quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza
autorizzazione del Ministro competente;
c)
quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il
termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non
inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole
amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
d)
quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La decadenza di cui alle
lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo
II - Decadenza dall'impiego.
Art. 128.- Effetti della decadenza.
La
decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza
secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato
decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro
impiego nell'Amministrazione dello Stato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo III - Dispensa dal servizio.
Art. 129.- Dispensa.
Può
essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di
salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché
quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente
rendimento.
Ai
fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento
l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è
stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".
All'impiegato
proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare,
ove creda, le proprie osservazioni.
L'impiegato
può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.
La
dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio di
amministrazione.
E'
fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
spettante secondo le disposizioni vigenti.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo
III - Dispensa dal servizio.
Art. 130.- Accertamento sanitario per la
dispensa.
Quando
la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento
delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato
ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo IV - Collocamento a riposo.
Art. 131.- Collocamento a riposo.
Il
rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto,
cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le
disposizioni di cui al R.D. 21 febbraio
1895, numero 70, e successive modificazioni.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
Capo V - Riammissione in servizio.
Art. 132.- Riammissione.
L'impiegato
con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per
dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi
previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio,
sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Può
essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della
lettera a) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia
verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata
abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello
scioglimento del matrimonio.
L'impiegato
riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento
della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica
stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La
riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver
luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI
PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Capo I - Personale ausiliario.
Art. 133.- Rinvio.
Al
personale ausiliario si applicano le disposizioni dei titoli precedenti in
quanto non sia diversamente previsto dai seguenti articoli.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
IX - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
I - Personale ausiliario.
Art. 134.- Sanzioni pecuniarie.
Salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, al
personale ausiliario può essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale
dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente
una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:
a)
mancanza di decoro nella persona;
b)
trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione della
divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione;
c)
negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e
dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato.
Durante
l'anno l'importo complessivo di più pene pecuniarie non può eccedere mezza
mensilità di stipendio.
Della
pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato
matricolare.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
IX - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
I - Personale ausiliario.
Art. 135.- Uniforme.
Il
personale ausiliario è tenuto a portare l'uniforme secondo le disposizioni
stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
La
spesa dell'uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse modalità
di cui al precedente comma, è a carico dell'amministrazione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
IX - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
I - Personale ausiliario.
Art. 136.- Uso dell'alloggio.
Per
speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso,
sentito il Ministro per le finanze, l'uso gratuito dell'alloggio.
PARTE PRIMA - Stato
giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 137.- Istituzione.
Presso
la presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Consiglio superiore
della pubblica amministrazione.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO X - ORGANI COLLEGIALI
DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E L'ORDINAMENTO DEL
PERSONALE
Capo I - Consiglio superiore della pubblica
amministrazione.
Art. 138.- Composizione.
Il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni, è
presieduto dal presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 139.- Nomina dei membri ordinari.
I
membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Sono
membri ordinari:
a)
il Ragioniere generale dello Stato;
b)
due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica
non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;
c)
quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri
tra il personale appartenente a Ministeri diversi;
d)
un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale;
e)
due professori ordinari di Università designati dal Ministro per la pubblica
istruzione;
f)
venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale.
Alla
nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione
delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative.
Qualora
tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla
richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio.
I
membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad
eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in
carica tre anni e possono essere confermati.
Il
Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere
tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c).
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 140.- Guarentigie.
I
membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere
collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di
età o di servizio.
Gli
stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per
infermità, né sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere
favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere
è altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica,
procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi.
I
membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non
a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in cui
si trovavano assegnati al momento della nomina.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 141.- Membri straordinari.
Sono
membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e
partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo:
a)
il capo dello stato maggiore della Difesa per le materie concernenti la
militarizzazione del personale civile, il riconoscimento di benefici al
personale civile in rapporto ai servizi ed alle benemerenze di guerra,
l'ammissione ad impieghi civili dei sottufficiali delle Forze armate;
b)
il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le materie
concernenti problemi tecnico-costruttivi riguardanti la sistemazione di uffici
e servizi statali;
c)
il presidente del Consiglio superiore di sanità quando si tratti di problemi
igienico-sanitari relativi alla sistemazione degli uffici, alla loro
dislocazione territoriale, alle condizioni in cui deve svolgersi il lavoro del
personale, alle cautele particolari da adottarsi in caso di epidemia;
d)
il vice presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione per gli
affari concernenti il personale insegnante d'ogni ordine e grado ed in genere
per i problemi che interferiscono con l'organizzazione degli studi;
e)
il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei Carabinieri, il
comandante generale della Guardia di finanza, in tutti i casi in cui occorre
disciplinare la collaborazione o partecipazione delle forze di polizia a servizi
amministrativi;
f)
il presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza;
g)
il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena per gli affari
attinenti all'ordinamento del personale addetto a tali servizi;
h)
i direttori generali delle amministrazioni autonome dello Stato, qualora non ne
facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti agli ordinamenti
particolari delle amministrazioni stesse.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 142.- Attribuzioni del Consiglio superiore
della pubblica amministrazione.
Il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del
Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato
in materia di ordinamento del personale civile, organizzazione, funzionamento e
perfezionamento tecnico dei servizi.
Il
Consiglio superiore è sentito in tutte le questioni di massima concernenti lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile dello Stato
nonché l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica Amministrazione. Può
essere sentito altresì su ogni questione generale interessante
l'Amministrazione dello Stato.
Il
Consiglio superiore è convocato dal presidente del Consiglio dei Ministri che
ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri
interessati.
Il
Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
nelle materie predette, lo studio di particolari questioni e la formulazione di
proposte.
Sono
inoltre devolute al Consiglio superiore della pubblica amministrazione le
attribuzioni della soppressa commissione centrale per l'avventiziato.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 143.- Sezioni.
Il
presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il
mese di gennaio di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore
a ciascuna sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di competenza
del consiglio stesso.
E'
però in facoltà del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni
riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 144.- Segreteria.
Il
segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato
con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro
preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli
impiegati delle amministrazioni dello Stato con una qualifica non inferiore a
direttore di divisione.
Con
le stesse modalità di cui al comma precedente sono nominati due segretari di
sezione.
Il
segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione sono collocati
nella posizione di fuori ruolo.
All'ufficio
di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti stabiliti con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
per il tesoro.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Art. 145.- Adunanze.
Il
presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione distribuisce
i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna di essi
attribuita a norma dell'art. 143.
Il
presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa
l'adunanza per la discussione. All'adunanza assiste il segretario della
sezione.
Le
adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio
superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso.
Le
deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà dei membri ordinari del Consiglio superiore.
Le
deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà dei propri membri ordinari.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo II - Consiglio di
amministrazione.
Art. 146.- Composizione e competenze.
Presso
ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale è
costituito un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto
commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato
con qualifica più elevata. Il Consiglio è composto:
a)
dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno
l'effettiva direzione di un servizio centrale;
b)
dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione
organicamente dipendenti dal Ministro;
c)
dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso
l'amministrazione;
d)
da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non
inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da
nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base
delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio
1977, n. 721.
I
membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo
impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che
secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci.
Qualora
gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di
amministrazione è integrato con gli impiegati delle carriere direttive di
qualifica più elevata, aventi maggiore anzianità di qualifica.
Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del
personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Il
Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in
materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento
dell'attività dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o
duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestività e la semplificazione
dell'azione amministrativa nonché su tutte le altre questioni sulle quali il
Ministro ritenga di sentirlo.
Quando
il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte dei capi
degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.
Nelle
amministrazioni civili il Consiglio viene altresì sentito, con la
partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle
proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.
Per
gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni
del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.
Qualora
la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione
del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo è
composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica più
elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi
maggiore anzianità di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
lettera d) del primo comma.
La
composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome,
della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei
servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale è
regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del
primo comma.
Il
Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attività assistenziali
italiane ed internazionali è presieduto dal presidente dell'amministrazione
medesima ed è costituito con le modalità di cui all'ottavo comma.
Ai
consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in
aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle
di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del
Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i
tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici più
anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le
attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto
riguarda quello ausiliario e quello operaio.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
II - Consiglio di amministrazione.
Art. 147.- Adunanze del Consiglio di
amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni
trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in
parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli
scrutini.
Per
la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria
la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di
tre membri.
Le
deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo III - Commissione di
disciplina.
Art. 148.- Commissione di disciplina.
All'inizio
di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro, una Commissione di
disciplina presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra
amministrazione centrale.
La
Commissione è presieduta da un direttore generale ed è composta da due
impiegati con qualifica di ispettore generale. Non possono essere nominati
membri della Commissione impiegati che sono tra loro parenti od affini di primo
o secondo grado.
Nell'ipotesi
prevista dall'ottavo comma dell'articolo 146 il presidente ed i membri della
Commissione di disciplina sono nominati tra gli impiegati delle carriere
direttive di qualifica non inferiore a direttore di divisione, comunque in
servizio presso le amministrazioni stesse.
Le
funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva
con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Per
la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Per
ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un
supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di
assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più
anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.
Qualora
durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il
segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il
tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste nel
presente articolo.
Nessuno
può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, salvo che
la sostituzione non sia possibile.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E
L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE
Capo
III - Commissione di disciplina.
Art. 149.- Ricusazione del giudice
disciplinare.
Il
componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:
a)
se ha interesse personale nel procedimento o se l'impiegato giudicabile è
debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
b)
se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento
fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
c)
se vi è un'inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e
l'impiegato sottoposto a procedimento;
d)
se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione
disciplinare o ne è l'autore;
e)
se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o
del consulente tecnico.
La
ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata
al presidente della Commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale
della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.
Sulla
istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il
ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Ministro la
dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il
Ministro stesso.
Il
provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato
soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione. Il presidente ed
il membro della Commissione ricusabili a termine del primo comma hanno il
dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere
denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la
sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in
precedenza.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO XI - FORMAZIONE E
PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
Capo I - Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
Art. 150.- Istituzione e finalità.
E'
istituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri la scuola superiore
della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di preparazione,
di formazione per impiegati in prova, di aggiornamento per gli impiegati con
qualifiche inferiori a direttore di sezione ed equiparati, di perfezionamento
per i direttori di sezione ed equiparati, di integrazione per il passaggio, nei
casi previsti dalla legge, dalla carriera di concetto a quella direttiva degli
impiegati non provvisti del diploma di laurea, di specializzazione scientifica
e di qualificazione tecnica per i servizi propri di ciascuna carriera ed
amministrazione.
La
Scuola superiore promuove e compie studi per il miglioramento
tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato, organizza presso
ciascuna di esse corsi dalle stesse richiesti, sovrintende agli istituti,
scuole e corsi eventualmente organizzati presso le singole amministrazioni e ne
coordina le attività.
Per
il raggiungimento degli scopi di cui ai precedenti comuni, la Scuola superiore
può anche avvalersi delle università, dei Ministeri, degli enti pubblici, degli
istituti ed enti culturali.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO
XI - FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
Capo
I - Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Art.151.- Ordinamento.
Per
l'insegnamento e per le attività di studio si provvede mediante professori
titolari di università ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola
superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di
studio, secondo le norme di legge per il conferimento d'incarichi e supplenze.
L'ammissione
ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in relazione
all'anzianità nella qualifica ed ai giudizi complessivi riportati. La frequenza
ai corsi può, però, essere obbligatoria.
L'esito
favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'art. 150
costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che
per scrutinio, alle qualifiche superiori.
Con
decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di
Stato, saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento
didattico ed amministrativo nonché le norme di attuazione delle disposizioni
del presente titolo.
PARTE
PRIMA - Stato giuridico
TITOLO XII - ALBO DEI DIPENDENTI
CIVILI DELLO STATO
Art. 152.- Albo.
Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un albo dei dipendenti
civili dello Stato, alla cui tenuta provvede l'ufficio di segreteria del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
All'atto
dell'assunzione di ogni impiegato civile o salariato dello Stato anche da parte
delle amministrazioni autonome, l'ufficio che vi provvede deve farne
segnalazione con l'indicazione del titolo dell'assunzione, alla segreteria del
Consiglio superiore che, provveduto all'iscrizione all'albo del dipendente
assunto, ne trasmette il numero d'iscrizione all'ufficio predetto, dandone
contemporaneamente comunicazione, con gli estremi del titolo d'assunzione, alla
Ragioneria centrale competente ed alla Corte dei conti.
Debbono
essere altresì comunicati alla segreteria del Consiglio superiore i nomi di
tutti gli impiegati e salariati che cessano dal servizio per qualunque causa.
L'albo
è suddiviso in cinque quadri corrispondenti rispettivamente alle carriere degli
impiegati ed ai salariati dello Stato.
Ciascun
quadro si suddivide in sezioni distinte per le diverse amministrazioni centrali
da cui gli impiegati ed i salariati dipendono. In ciascun quadro si inseriscono
i numeri di iscrizione all'albo progressivamente attribuiti ai dipendenti
predetti. I numeri di iscrizione, già appartenenti agli impiegati o salariati
cessati dal servizio, devono essere attribuiti ai nuovi assunti.
Gli
atti concernenti la destinazione di servizio degli impiegati e dei salariati
previsti dai commi precedenti nonché i relativi titoli di pagamento degli
assegni ad essi spettanti non possono aver corso se non risulti da essi anche
il numero di iscrizione all'albo dei dipendenti predetti.
Per
gli impiegati civili ed i salariati già in servizio all'entrata in vigore del
presente decreto gli uffici competenti, anche delle amministrazioni autonome,
faranno alla segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
le segnalazioni previste dai commi precedenti entro sei mesi dalla istituzione
dell'albo.
Le
segnalazioni predette saranno fatte mediante elenchi distinti per le carriere
degli impiegati e per i salariati.
Con
apposito regolamento saranno emanate le norme eventualmente necessarie per
l'attuazione dell'albo.
Alla
tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la
segreteria del Consiglio superiore, si può provvedere a mezzo dei sistemi
elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti
presso le pubbliche amministrazioni.
Le
modalità organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole
amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono
stabilite con regolamento di esecuzione.
PARTE SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 153.- Qualifiche.
Le
carriere direttive del personale delle Amministrazioni dello Stato comprendono
le seguenti qualifiche:
direttore
generale;
ispettore
generale;
direttore
di divisione;
direttore
di sezione;
consigliere
di I classe;
consigliere
di II classe;
consigliere
di III classe.
Per
le carriere direttive che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione alle
precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi
quadri distinti con i numeri da 1 a 20, 82, 83 e 84.
Le
carriere direttive del personale tecnico per l'accesso alle quali è richiesto
il possesso di lauree per il cui conseguimento è previsto un corso di studi
universitari della durata di almeno cinque anni o di altra laurea seguita da
corsi di specializzazione attinenti alla specifica carriera hanno inizio dalla
qualifica di consigliere di II classe o equiparata.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 154.- Attribuzioni del personale
direttivo.
Il
personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di
divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di
studio, ricerca, progettazione vigilanza e controllo; partecipa ad organi
collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.
Il
personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, è
preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei
dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza
e, occorrendo, al coordinamento di più sezioni o reparti; nei casi stabiliti
dalla legge può, ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti,
rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e
società sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Il
personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata è preposto alla
direzione delle sezioni e dei reparti.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 155.- Attribuzioni del direttore
generale.
Il
direttore generale ed il capo di ufficio centrale equiparato alla direzione
generale esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da
leggi e regolamenti; provvedono nelle materie ad essi delegate dal Ministro;
coadiuvano il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono
al Ministro i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza
degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al
Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei
dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza
al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il
perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di
competenza dell'amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da
organi inferiore, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia
all'uopo previsto dalle leggi l'intervento di altri organi amministrativi.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 156.- Attribuzioni dell'ispettore
generale.
L'ispettore
generale provvede, secondo le direttive del Ministro e del competente direttore
generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori nonché sugli enti
soggetti alla vigilanza dell'amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi
consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle
ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate
formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adotta in caso di urgenza
i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge per eliminare gli
inconvenienti rilevati.
Il
Ministro, con proprio decreto, può conferire ad un ispettore generale
l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od
impedimento od altro speciale incarico.
L'ispettore
generale può essere preposto ad uffici dell'amministrazione centrale o periferici
particolarmente importanti.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 157.- Attribuzioni del direttore di
divisione.
Il
direttore di divisione organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta
tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge, dai regolamenti
e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale; riferisce periodicamente
al direttore generale sull'andamento del ramo di servizio affidatogli; adotta o
propone i provvedimenti per ridurne il costo o migliorarne la efficienza anche
in relazione a nuove esigenze; promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro
e la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 158.- Attribuzioni del direttore di
sezione.
Il
direttore di sezione dirige la sezione, l'ufficio od il reparto cui è proposto;
provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed
istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di mera
esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi
superiori.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 159.- Attribuzioni dei consiglieri.
I
consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai
quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di
carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati
dall'amministrazione: rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o
comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica,
nonché, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in
quella centrale.
Il
personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza
complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre
diversi settori di attività.
Tale
requisito è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di
idoneità per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista
possibilità di avvicendamento o che la amministrazione non vi abbia provveduto.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 160.- Attribuzioni di funzioni
particolari.
I
singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di
servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di
divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di I, II e III classe.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo II - Accesso alle carriere direttive.
Art. 161.- Nomina alla qualifica iniziale.
La
nomina in prova a consigliere di III classe, o consigliere di II classe per le
carriere previste dal terzo comma dell'art. 153, si consegue mediante pubblico
concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di
diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2.
Gli
ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di
studio per la ammissione al concorso, le materie che formano oggetto degli
esami scritti ed orali e le prove pratiche quando siano previste da speciali
ordinamenti. Le prove scritte debbono essere almeno tre.
Possono
partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto
che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purché rivestano
qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma
di istituto di istruzione secondaria di II grado.
Va
tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal
presente decreto.
Le
disposizioni del precedente comma non si applicano per l'accesso alle carriere
direttive del personale tecnico.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo III - Svolgimento delle
carriere.
Art. 162.- Dotazione organica unica per le
qualifiche di consigliere di I, II e III classe e delle qualifiche equiparate.
I
posti di consigliere di I, II e III classe e delle qualifiche equiparate sono
resi cumulativi in un unico organico.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 163.- Promozioni a consigliere di II e
I classe.
La
promozione a consigliere di II classe si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di III
classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio
nella qualifica.
La
promozione a la qualifica di consigliere di I classe si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
consiglieri di II classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 164.- Promozione a direttore di
sezione.
I
posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un
quarto mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la
frazione di posto, e per tre quarti mediante esame di idoneità. Il concorso per
merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni
anno.
Al
concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello
stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio
nella carriera.
All'esame
di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che,
alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto
complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
Per
gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con
qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più
di quattro anni complessivi.
L'ammissione
al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è subordinata al
giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine,
tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini all'esercizio
delle funzioni direttive e del profitto tratto dalla frequenza dei corsi di
aggiornamento previsti dal presente decreto.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 165.- Concorso per merito distinto ed
esame di idoneità.
I
concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova
orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le
prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere
particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione.
Le
prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la
capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di
questioni di carattere amministrativo e tecnico.
I
singoli ordinamento stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonché
delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.
Nel
concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali
abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non
meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende
superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.
Nell'esame
d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportata
una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi
in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non
ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Ai
soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente
comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i
candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove
scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
I
candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita l'idoneità ai
sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianità
richiesta per la ammissione agli esami di idoneità, in unica graduatoria, in
base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame
di idoneità. A parità di votazione costituisce titolo di preferenza lo aver
conseguito l'idoneità nel concorso per merito distinto. Qualora i candidati
predetti non abbiano l'anzianità prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono
collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneità al quale essi
avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella
carriera.
La
votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di
idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove
scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la precedenza
il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. Al concorso per merito
distinto ed all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul
bollettino ufficiale dell'amministrazione.
I
vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi
mediante esame di idoneità.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 166.- Promozione a direttore di
divisione.
La
promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
1)
concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al
quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che
compiono entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella qualifica. La frazione
di posto superiore alla metà si computa come posto intero. Ove in base a tale
ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i
posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo
numero 2;
2)
scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al
quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro
il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica. Entro il mese di
settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero è pubblicato il
bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il
termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Lo scrutinio
per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno.
Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del
concorso speciale. Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo.
Ove siano stati effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo
scrutinio per merito comparativo i vincitori del concorso speciale precedono
nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione
non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto,
ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 167.- Concorso speciale per la
promozione a direttore di divisione.
L'esame
del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al
quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna delle prove scritte.
Una
di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla
soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui
appartengono.
Per
ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve
far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati
durante la carriera e lo stato matricolare.
Il
colloquio deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata
valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale
con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché all'attitudine alle
funzioni superiori.
Nel
concorso speciale e nello scrutinio per merito comparativo va tenuto conto del
profitto tratto nei corsi di perfezionamento
Per
il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7; le
pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale
dell'Amministrazione.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 168.- Promozione ad ispettore
generale.
La
promozione ad ispettore generale si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale sono ammessi i direttori di divisione che abbiano compiuto
tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 169.- Scrutinio per merito
comparativo.
Lo
scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa
personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal
fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai
rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Il
consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante
coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle
esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al
rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai
lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al
profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni,
all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni
della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché
alla cultura generale e alla capacità professionale.
Per
ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente
inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per
l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di
amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo
del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se
l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.
Ogni
scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia
dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del
consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di
quelle dei promossi.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
I - CARRIERE DIRETTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 170.- Nomina a direttore generale.
I
direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Le
nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre
amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo I - Qualifiche e attribuzioni.
Art. 171.- Qualifiche.
Le
carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
segretario
capo;
segretario
principale;
primo
segretario;
segretario;
segretario
aggiunto;
vice
segretario.
Per
le carriere di concetto che contemplano qualifiche diverse, la equiparazione
alle precedenti ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli
annessi quadri distinti con i numeri da 21 a 39, 82, 83 e 84.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo
I - Qualifiche e attribuzioni.
Art. 172.- Attribuzioni.
Il
personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione
centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e
tecnico previsti dai singoli ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad
esso vengono affidati.
Nell'espletamento
dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi
e dei regolamenti.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo II - Accesso alle carriere.
Art. 173.- Nomina a vice segretario.
La
nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per
esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed in possesso
degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
Gli
ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di
studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonché le
prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
Le
prove scritte devono essere almeno due.
Possono
partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive
che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché rivestano
qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di
istituto di istruzione secondaria di primo grado.
La
disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di
concetto del personale tecnico.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - Carriere di concetto
Capo III - Svolgimento delle
carriere.
Art. 174.- Dotazione organica unica per le
qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.
"I
posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche
equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico".
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 175.- Promozioni a segretario aggiunto
ed a segretario.
"La
promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso
ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
La
promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso
ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica".
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 176.- Promozione a primo segretario.
I
posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un
quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la
frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneità.
Il
concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti
contemporaneamente ogni anno.
Al
concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso
ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso,
abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella
carriera.
All'esame
di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che,
alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto
complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
Gli
indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati
forniti di laurea o titoli equipollenti.
Per
gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con
qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di
quattro anni complessivi.
L'ammissione
al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è subordinato al
giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine,
tiene conto delle qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare
le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di
formazione.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 177.- Esami per le promozioni a primo
segretario.
Il
concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova orale
ed in prove pratiche, quando siano richieste da speciali ordinamenti.
L'esame
di idoneità consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in prove
pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte sono a
carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare
attinenza ai servizi d'istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti
stabiliscono le materie delle prove predette.
A
concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le
disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'art. 165.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 178.- Promozioni alle qualifiche
superiori a primo segretario.
Le
promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello
stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
II - CARRIERE DI CONCETTO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 179.- Procedimento dello scrutinio.
Nello
scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 169.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 180.- Qualifiche.
Le
carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
archivista
capo;
primo
archivista;
archivista;
applicato;
applicato
aggiunto.
Per
le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle
precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dagli
annessi quadri distinti con i nn. da 40 a 60.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo
I - Qualifiche ed attribuzioni.
Art. 181.- Attribuzioni.
Il
personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione
centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di
registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle
di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti
delle singole amministrazioni.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo II - Accesso alle carriere.
Art. 182.- Nomina ad applicato aggiunto.
La
nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che
eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue mediante pubblico
concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri
requisiti stabiliti dall'articolo 2.
Gli
esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica
obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici indicati nel
bando di concorso.
Gli
ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di
studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che formano oggetto
degli esami scritti ed orali.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo III - Svolgimento delle
carriere.
Art. 183.- Dotazione organica unica per le
qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto.
I
posti di archivista, applicato e applicato aggiunto e qualifiche equiparate,
sono resi cumulativi in un unico organico.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - Carriere esecutive
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 184.- Promozioni ad applicato ed
archivista.
La
promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso
ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica. La
promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 185.- Promozione a primo archivista.
La
promozione a primo archivista si consegue mediante:
1)
concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono
ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che,
alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto
complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in
base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al
concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo
numero 2);
2)
scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al
quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso
ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici
anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 186.- Promozione ad archivista capo e
qualifica superiore.
La
promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che,
alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
Per
le carriere esecutive per le quali è eccezionalmente prevista una qualifica
superiore ad archivista capo, la promozione alla qualifica stessa si consegue
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti
capi della stessa carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
III - CARRIERE ESECUTIVE
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 187.- Esame e scrutinio per le
promozioni.
Lo
scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 185, n. 2, deve essere
tenuto, sempre che vi sia disponibilità di posti, nel mese di giugno di ogni
anno.
Entro
lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso
previsto dal n. 1 del citato articolo.
Entro
il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del
Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il
termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione. Qualora
dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze
nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della
ripartizione prevista dall'art. 185.
L'esame
di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di
istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di
sei decimi in ciascuna di esse.
La
prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la
votazione di sette decimi.
Le
materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti i
quali per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia,
possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove
scritte.
Si
applicano al concorso le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7; le
pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale
dell'amministrazione.
I
vincitori del concorso per esame hanno la precedenza sui promossi per merito
comparativo.
Nello
scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo
si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO IV - CARRIERA DEL PERSONALE
AUSILIARIO
Capo I - Qualifiche e mansioni.
Art. 188.- Qualifiche.
Le
carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
commesso
capo;
commesso;
usciere
capo;
usciere;
inserviente.
Le
carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:
agente
tecnico capo;
agente
tecnico.
Per
le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti
ai fini dell'applicazione del presente decreto risulta dagli annessi quadri
distinti con i nn. da 61 a 81.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
I - Qualifiche e mansioni.
Art. 189.- Mansioni.
Il
personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici
cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del
pubblico agli uffici esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti
dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al
servizio.
Il
personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli
ordinamenti.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo II - Accesso alle carriere.
Art. 190.- Nomina ad inserviente o ad
agente tecnico.
La
nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si consegue
mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in
possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
Il
concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto
dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di
agente tecnico.
I
concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede
in determinate regioni o province salva per tutti i cittadini la facoltà di
parteciparvi.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo III - Svolgimento delle
carriere.
Art. 191.- Dotazione unica per le
qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente.
I
posti di usciere capo, usciere ed inserviente o qualifiche equiparate, sono
resi cumulativi in un unico organico.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 192.- Promozione ad usciere e
ad usciere capo.
La
promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano
compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
La
promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che
abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni
per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati
che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e
buona condotta.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 193.- Promozioni a commesso ed a
commesso capo.
Le
promozioni a commesso ed a commesso capo sono conferite a scelta, su
designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso
ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore cinque anni
di effettivo servizio.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
Capo
III - Svolgimento delle carriere.
Art. 194.- Promozione ad agente tecnico
capo.
La
promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del
Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla
data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO V - CARRIERE SPECIALI
Capo I - Ordinamento.
Art. 195.- Qualifiche.
Le
carriere del personale degli uffici periferici per le quali anteriormente al I
luglio 1956 erano stabiliti per le medesime funzioni ruoli di gruppo A e B si
distinguono nelle carriere di cui agli allegati quadri indicati con i numeri
82, 83 e 84. Le carriere direttive comprendono le seguenti qualifiche:
ispettore
generale e compartimentale;
direttore
di I classe;
direttore
di II classe;
vice
direttore.
Le
carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:
segretario;
segretario
aggiunto;
vice
segretario.
Per
le carriere che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti,
ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dai citati quadri
distinti con i nn. 82, 83 e 84.
Al
personale delle carriere direttive e di concetto di cui ai precedenti commi
sono estese le disposizioni stabilite negli altri titoli del presente decreto
in quanto siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel presente
titolo.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
V - CARRIERE SPECIALI
Capo II - Accesso alle carriere
direttive.
Art. 196.- Nomina a vice direttore.
L'accesso
a ciascuna delle carriere direttive istituite per gli uffici periferici di cui
al precedente articolo è riservato agli impiegati appartenenti alle carriere di
concetto degli stessi uffici.
La
nomina alla qualifica di vice direttore si consegue mediante concorso per esami
al quale sono ammessi gli impiegati delle predette carriere di concetto che,
alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto
complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano in
possesso di diploma di laurea o titolo equipollente.
Allo
stesso concorso sono ammessi anche gli impiegati dello stesso ruolo che non
siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma precedente purché
abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed
abbiano complessivamente compiuto, alla data di pubblicazione del decreto che
indice il concorso, tredici anni di effettivo servizio nella carriera.
L'ammissione
al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di
amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto delle qualità del servizio
prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni direttive e del risultato
conseguito nei corsi di formazione ed integrazione previsti dal presente
decreto.
Il
concorso consiste in tre prove scritte ed una orale.
Le
prove scritte sono a carattere teoricopratico ed almeno una deve avere
particolare attinenza ai servizi di istituto. Sono ammessi alla prova orale i
candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle
prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La
prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la
votazione di sette decimi.
Le
materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
V - CARRIERE SPECIALI
Capo
II - Accesso alle carriere direttive.
Art. 197.- Promozione a direttore di II
classe.
La
promozione alla qualifica di direttore di II classe si consegue mediante
scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice direttori dello
stesso ruolo i quali abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo nella
qualifica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
V - CARRIERE SPECIALI
Capo
II - Accesso alle carriere direttive.
Art. 198.- Inquadramento.
Gli
impiegati già di gruppo B che anteriormente al I luglio 1956 siano stati
inquadrati nel gruppo A e non vi abbiano potuto ottenere la promozione al grado
superiore per mancanza di posti disponibili, mentre i pari grado rimasti al
gruppo B con uguale o minore anzianità sono stati già promossi al grado
superiore, potranno, previo giudizio del Consiglio di amministrazione, essere
promossi anche in soprannumero alla qualifica superiore. I posti così conferiti
in soprannumero saranno riassorbiti con le prime vacanze che verranno a
verificarsi.
Gli
impiegati delle carriere speciali che non abbiano ottenuto l'inquadramento
nelle carriere direttive ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 57 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
conservano "ad personam" la qualifica acquisita.
Gli
stessi possono essere scrutinati per la promozione alle qualifiche superiori
previste dal soppresso ruolo di provenienza in occasione e nella stessa
proporzione delle promozioni effettuate nella corrispondente qualifica della
carriera direttiva.
Agli
impiegati promossi è attribuita "ad personam" la qualifica
immediatamente superiore prevista dal precedente ordinamento.
Nella
qualifica di vice direttore della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti
posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano
"ad personam" la qualifica del ruolo di provenienza.
Gli
impiegati delle carriere speciali inquadrati nelle carriere direttive non potranno
essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non
avranno maturato le anzianità prescritte per la promozione medesima
gl'impiegati di pari qualifica provenienti dal ruolo di gruppo A.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO VI - PASSAGGIO AD ALTRA
AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA
Capo I - Passaggio ad altra
amministrazione.
Art. 199.- Modalità.
L'amministrazione
che, per speciali esigenze di determinati servizi, ritenga necessario avvalersi
stabilmente dell'opera di un impiegato appartenente alla carriera direttiva di
altra amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza in tali
servizi, può avanzare motivata richiesta al Presidente del Consiglio dei
Ministri che, sentiti l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne dispone, con il consenso
dell'interessato, il trasferimento nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
Analoga
richiesta può essere avanzata dalle amministrazioni che, in relazione alla
situazione di organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter
utilizzare contingenti di impiegati di altre amministrazioni, appartenenti a
carriere diverse da quelle direttive, tanto dei ruoli organici che dei
corrispondenti ruoli aggiunti.
Il
Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione cui appartengono i
contingenti richiesti e previo parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, ne dispone il trasferimento con proprio decreto.
Alle
conseguenti variazioni di organico si provvede con regolamento di esecuzione.
L'iniziativa
di chiedere il trasferimento di contingenti di impiegati di carriere diverse da
quelle direttive dall'una all'altra amministrazione spetta altresì al Consiglio
superiore della pubblica amministrazione.
Gli
impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti, sono trasferiti ad altra
amministrazione sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta secondo
la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di
carriera e di qualifica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VI - PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA
Capo II - Passaggio ad altra
carriera.
Art. 200.- Modalità.
Gli
impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri
necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici
concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.
Il
Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con
il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati
civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa
amministrazione.
Gli
impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica
acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a
quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella
qualifica già ricoperta.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VI - PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA
Capo
II - Passaggio ad altra carriera.
Art. 201.- Valutazione di anzianità.
Ai
fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli
scrutini di promozione a consigliere di II classe, segretario aggiunto od
applicato, per l'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di
idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonché
per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo
archivista, il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è
valutato per intero e per non più di quattro anni complessivi, ivi compresa la
valutazione dell'anzianità eventualmente spettante ai sensi dell'art. 164,
quinto comma, e dell'art. 176, sesto comma. In ogni caso la promozione a
consigliere di II classe, segretario aggiunto ed applicato non potrà aver luogo
se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno un
anno, se trattasi di carriera direttiva od esecutiva e, per almeno due anni, se
trattasi di carriera di concetto.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VI - PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA
Capo
II - Passaggio ad altra carriera.
Art. 202.- Assegno personale nei passaggi
di carriera.
Nel
caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli
impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è
attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo
stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti
di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI
ALLE VARIE CARRIERE
Capo I - Attribuzioni del personale
di particolari ruoli.
Art. 203.- Attribuzioni del personale
ispettivo e tecnico.
Le
attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a servizi
ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni
centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo
I - Attribuzioni del personale di particolari ruoli.
Art. 204.- Attribuzioni del personale degli
uffici periferici.
I
capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le
funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici.
I
singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli
uffici periferici.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo II - Svolgimento delle
carriere.
Art. 205.- Requisito generale di
ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione.
Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che
nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono".
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo
II - Svolgimento delle carriere.
Art. 206.- Promozioni e posti disponibili.
Le
promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilità di posti
nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo
II - Svolgimento delle carriere.
Art. 207.- Valutazione del servizio
militare.
Ai
fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al
concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per le promozioni alle
qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per
l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per la promozione alla
qualifica di primo archivista, il servizio militare prestato, anteriormente
alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero
come servizio civile di ruolo
Il
servizio valutato ai sensi del precedente comma è cumulabile con quello
valutato ai sensi degli artt. 164, comma quinto, 176, comma sesto e 201.
In
ogni caso, ai fini della partecipazione ai concorsi, agli esami od agli
scrutini suddetti, è richiesta una permanenza minima di quattro anni di
effettivo servizio nel ruolo.
I
criteri stabiliti dai commi precedenti per la valutazione del servizio militare
prestato in reparti combattenti si osservano anche per l'ammissione al concorso
di cui all'art. 196.
Le
stesse disposizioni si applicano ai fini della ammissione agli scrutini per la
promozione alla qualifica di commesso, o agente tecnico capo, con la permanenza
minima nel ruolo di due anni.
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali
sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione nella
carriera.
PARTE
SECONDA - Ordinamento delle carriere
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE
Capo
II - Svolgimento delle carriere.
Art. 208.- Indennità di missione per
partecipazione ad esami di promozione.
Agli
impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare
ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la
corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino
al giorno successivo al loro espletamento.
Perdono
il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati
senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna
di esse.
PARTE TERZA - Disposizioni particolari per
le varie Amministrazioni
TITOLO I -
CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo I -
Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
I - Organi.
Art. 209.- Comitato amministrativo.
Le
funzioni di Consiglio di amministrazione dell'Istituto Superiore di Sanità sono
esercitate dal Comitato amministrativo composto come segue:
dall'Alto
commissario per l'igiene e la sanità, presidente;
dal
direttore generale dell'Istituto, vice presidente;
da
un consigliere di Stato;
da
un consigliere della Corte dei conti;
da
un impiegato della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore ad
ispettore generale;
da
due capi di laboratorio dell'Istituto;
dal
capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto.
Fanno
parte altresì del Comitato amministrativo due rappresentanti del personale per
gli affari previsti dall'art. 146, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con
le modalità ivi indicate.
Le
funzioni di segretario vengono esercitate da uno dei componenti del Comitato
designato dal direttore generale.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 210.- Nomina ad assistente aggiunto.
La
nomina ad assistente aggiunto si consegue mediante concorso per titoli ed
esami.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 211.- Promozione ad aiuto.
La
promozione ad aiuto si consegue mediante concorso per titoli e per esami al
quale possono partecipare gli assistenti dello stesso ruolo che, alla data di
pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto
complessivamente sette anni di effettivo servizio nella carriera.
L'esame
consiste in una lezione e due prove pratiche.
Al
concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli aggiunti
corrispondenti che abbiano compiuto in detti ruoli sette anni di effettivo
servizio.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 212.- Promozioni a primo aiuto ed
aiuto principale. Nomina a capo laboratorio di II classe.
Le
promozioni alle qualifiche di primo aiuto ed aiuto principale nelle carriere
direttive dei laboratori sono conferite mediante scrutinio per merito
comparativo su designazione del Comitato amministrativo preceduta dal parere
sui titoli scientifici degli scrutinandi dato da una Commissione composta dal
direttore generale dell'Istituto, che la presiede, e da quattro professori
universitari di ruolo.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 213.- Promozione a primo aiuto.
Allo
scrutinio di promozione a primo aiuto sono ammessi gli aiuti dello stesso
laboratorio che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 214.-
Abrogato
dall'art. 4 della Legge 21 marzo 1958, n. 266.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 215.- Promozione a sorvegliante capo.
Per
le promozioni alla qualifica di sorvegliante capo si applica il disposto del
precedente art. 193.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 216.- Rapporto informativo e giudizio
complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto.
Il
direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il
giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo.
I
rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto,
aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di
servizi, vistati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le
proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 217.- Rapporto informativo per gli
impiegati con qualifica inferiore ad aiuto.
Il
rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica
inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto,
esecutive ed ausiliarie è compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di
servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale
dell'Istituto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 218.- Distacco temporaneo.
Nell'interesse
del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, sentito
l'interessato, può disporre il distacco temporaneo di personale da un
laboratorio o da un servizio ad un altro.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 219.- Attività professionale
consentita.
Abrogato
dall'art. 52 della Legge 7 agosto 1973, n. 519.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la
Sanità Istituto Superiore di Sanità.
Sezione
II - Personale.
Art. 220.- Collocamento a riposo del
direttore generale.
Abrogato
dall'art. 52 della Legge 7 agosto 1973, n. 519.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo II - Ministero degli Affari
Esteri.
Sezione
I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina.
Art. 221.- Consiglio di amministrazione.
Il
Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri è composto:
a)
dal Ministro, che lo presiede;
b)
dal segretario generale;
c)
dal capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d)
dagli impiegati preposti alle direzioni generali ed ai servizi alle dirette
dipendenze del Ministro;
e)
da due rappresentanti del personale da nominarsi all'inizio di ogni biennio con
le modalità previste dall'art. 146.
Gli
impiegati di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di
assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purché di qualifica non inferiore a
quella di consigliere d'Ambasciata.
La
presidenza del Consiglio di amministrazione può essere delegata dal Ministro al
sottosegretario di Stato od al segretario generale o, in assenza di questo,
all'impiegato di qualifica più elevata.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina.
Art. 222.- Commissione di disciplina.
La
Commissione di disciplina per il personale dipendente dal Ministero degli
affari esteri è composta da cinque funzionari del ruolo diplomatico dei quali
uno di qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe e gli
altri quattro di qualifica non inferiore a consigliere d'Ambasciata.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 223.- Ammissione alle carriere
direttive.
Ai
concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione,
carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i
quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei
seguenti:
a)
costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di
imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per
causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle
funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira;
b)
attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui
principali problemi internazionali.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 224.- Periodo di prova.
Il
periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata di
mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale.
Al
termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio
di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con
decreto del Ministro per gli Affari esteri.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 225.- Funzioni all'estero.
Il
personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle
funzioni delle quali è incaricato.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 226.- Carriera per l'Oriente.
La
carriera per l'Oriente comprende impiegati specializzati in vari settori per
l'Asia e per l'Africa, secondo quanto previsto dal regolamento.
Gli
impiegati della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi
dell'Asia e dell'Africa di funzioni consolari sia di direzione che di
collaborazione.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 227.- Promozioni nella carriera
diplomatico-consolare.
Le
promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla
permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che
l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel
precedente triennio ed a buono nei due anni anteriori a tale triennio.
Le
promozioni stesse ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono
effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di
amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore che si trovino
nelle condizioni previste dal precedente comma.
Le
promozioni alla qualifica di consigliere di legazione sono effettuate mediante
concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari di
legazione che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma del
presente articolo abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci
anni complessivi e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso
l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso
organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari.
Ai
fini dell'applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4,
la graduatoria definitiva degli impiegati della carriera diplomatico-consolare
dichiarati idonei in almeno uno dei concorsi precedentemente espletati per la
promozione al grado VI del soppresso ordinamento è formata tenendo conto del
massimo punteggio tra quelli riportati nei concorsi, cui ciascun impiegato
abbia partecipato.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 228.- Promozioni nelle altre carriere.
Le
promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per
la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica
rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi
complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a
"buono" nei due anni anteriori a tale triennio.
Le
promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma,
vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di
amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere
stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.
Le
promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di II classe, di
consigliere commerciale di II classe, di consigliere per l'Oriente di II classe
e di consigliere per la stampa di II classe sono effettuate mediante concorsi
per titoli.
A
tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle
rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo
comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella
carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione
centrale.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 229.- Divieto di cariche onorifiche.
Non
è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre
carriere o da altre amministrazioni.
Salvo
quanto disposto nell'art. 31 ultimo comma, non possono essere conferite a
titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche
proprie delle carriere dell'amministrazione degli affari esteri.
E'
parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo
onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 230.- Rinvio.
Le
disposizioni contenute nel R.D.L. 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione
dell'art. 3 che è abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive
e di concetto della amministrazione degli affari esteri.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 231.- Collocamento a disposizione.
Gli
ambasciatori, gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di I classe,
gli inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe ed i consiglieri
di ambasciata possono, con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero quando ciò sia
richiesto dall'interesse del servizio.
Il
periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non
può eccedere i due anni. Trascorso questo periodo, senza che si sia altrimenti
disposto, l'impiegato è collocato a riposo. Gli impiegati a disposizione per
motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta
di famiglia.
Il
loro numero non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo
organico.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 232.-
Abrogato
dall'art. 269 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.
Art. 233.- Disposizione transitoria.
Le
disposizioni previste dal primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima
di due anni nella qualifica, non si applicano agli impiegati della carriera
diplomatico-consolare che si trovano in servizio alla data di entrata in vigore
della Legge 13 febbraio 1952, n. 106.
Agli
impiegati stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 227 circa i termini
di carriera e di servizio per l'ammissione al concorso di consigliere di
legazione.
Le
disposizioni del primo comma dell'art. 227 circa la permanenza minima di due
anni nella qualifica nonché quelle dello stesso articolo circa i termini di
carriera e di servizio per l'ammissione al concorso a consigliere di legazione non
si applicano agli impiegati della carriera diplomatico-consolare che
rivestivano il grado VII di gruppo A al I luglio 1956.
Le
promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di I classe, di addetto
commerciale di I classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto stampa
di I classe sono conferite per merito comparativo con le modalità previste
dall'art. 228 agli impiegati:
a)
che anteriormente al I luglio 1956 rivestivano il grado VIII nei ruoli del
personale per i servizi tecnici, del personale di gruppo A degli uffici
commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti
stampa all'estero;
b)
che abbiano conseguito la qualifica di addetto per la emigrazione di II classe,
di addetto commerciale di II classe e di secondo segretario per l'Oriente a
seguito di esami di promozione per il grado VIII banditi anteriormente al I
luglio 1956.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
III - Disposizioni comuni a tutte le carriere.
Art. 234.- Esami di avanzamento.
Il
concorso per esame speciale previsto dal D.P.R. 11 gennaio
1956, n. 4, e dall'art. 365 del presente
decreto è sostituito da un concorso per titoli.
Gli
esami per l'avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutive sono limitati
alle prove scritte.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
II Ministero degli Affari Esteri.
Sezione
III - Disposizioni comuni a tutte le carriere.
Art. 235.- Valutazione del servizio
prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo.
Ai
fini del trattamento di quiescenza è aumentato di quattro o sei dodicesimi il
servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del
Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con
riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni
di clima o di vita che le residenze stesse prestano.
Il
personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale
può essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero nel
limite del 25% del totale dei posti previsti in organico.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo III - Ministero dell'interno.
Sezione
I - Personale dell'amministrazione civile.
Art. 236.- Riserva di posti nella nomina di
prefetto.
I
posti di prefetto previsti in organico debbono essere coperti, per almeno tre
quinti, dal personale amministrativo della carriera direttiva
dell'amministrazione civile dell'interno.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
I - Personale dell'amministrazione civile.
Art. 237.- Collocamento a disposizione dei
prefetti.
I
prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando
sia richiesto dall'interesse del servizio.
I
prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo
quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione
si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.
I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei
posti del ruolo organico.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
I - Personale dell'amministrazione civile.
Art. 238.- Collocamento a riposo dei
prefetti per ragioni di servizio.
I
prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni di servizio ai sensi
dell'art. 6 del R.D. 21 febbraio 1895, n. 70,
e successive modificazioni, conseguono il diritto al trattamento di pensione
nella misura stabilita dal titolo III capo I del citato T.U. dopo dieci anni di
servizio prestato nella loro qualità od anche promiscuamente in altri uffici
precedenti.
Negli
altri casi hanno diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbiano prestato
almeno un anno intero di uguale servizio.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 239.- Giunta del Consiglio superiore.
Per
il personale degli archivi di Stato avente qualifica non superiore ad ispettore
generale, soprintendente di I classe e direttore capo di I classe le
attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del
Consiglio superiore degli archivi, integrata da due rappresentanti del
personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste
dall'articolo 146.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 240.- Scuole di paleografia e
diplomatica e di archivistica per il personale degli archivi di Stato.
Negli
archivi di Stato designati dal Ministero dell'interno sono istituite scuole di
paleografia e diplomatica e di archivistica.
A
coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato gli esami viene
rilasciato apposito attestato.
Le
norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole sono stabilite
con regolamento su proposta del Ministro per l'interno di concerto coi Ministri
per il tesoro e per la pubblica istruzione.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 241.- Promozioni alle qualifiche di
soprintendente di II classe e direttore capo di II classe.
Le
promozioni alle qualifiche di soprintendente di II classe e direttore capo di
II classe sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede
di soprintendenza e di direzione degli archivi indicati nell'allegato 2 della
tabella A annessa alla Legge 13 aprile
1953, n. 340, ai direttori di I classe che
abbiano compiuto almeno un triennio di effettivo servizio nella qualifica.
I
trasferimenti da sede a sede di soprintendenza e di direzione degli archivi
suddetti sono disposti mediante concorso per titoli.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 242.- Nomina a soprintendente dell'archivio
centrale e conferimento della qualifica di ispettore generale.
La
nomina a soprintendente dell'archivio centrale dello Stato è deliberata dal
Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio superiore degli archivi.
La
qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al
quale possono partecipare, oltre i soprintendenti di I classe ed i direttori
capi di I classe, anche i soprintendenti ed i direttori capi di II classe che
abbiano compiuto un triennio di servizio nella qualifica e siano in possesso
degli altri requisiti di legge.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 243.- Giudizio complessivo per gli
allievi delle scuole di paleografia e di archivista.
Non
può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "mediocre"
agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di
archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o
nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneità.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
II - Organi e personale degli archivi di Stato.
Art. 244.- Speciali casi di incompatibilità
per il personale degli archivi di Stato.
Fermo
il disposto degli artt. 60 e 62, agli impiegati degli archivi di Stato è
vietato:
essere
archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di far collezione o
commercio di autografi, documenti o manoscritti;
eseguire,
per conto di enti morali o di privati, indagini di indole nobiliare, araldica o
genealogica nonché qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono
addetti;
portare
fuori d'ufficio o trattenere nella propria stanza registri, volumi, schede,
libri, documenti appartenenti all'archivio, nonché darne notizia a chicchessia
in modo diverso da quello prescritto nel regolamento;
alterare
l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne
collezione speciale o istituire arbitrari riordinamenti;
pubblicare
studi particolari su materiale archivistico senza l'autorizzazione della
direzione.
Essi
hanno l'obbligo di dare avviso al proprio superiore immediato di qualunque
sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle
carte dell'archivio.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 245.- Rapporto dei prefetti al termine
del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza.
Trascorso
il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica sicurezza
abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon
funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole
servizio e serbato ottima condotta.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 246.- Dispensa dei funzionari di
pubblica sicurezza da servizi speciali.
I
funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e
sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio
obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 247.- Disposizioni speciali per gli
ufficiali di polizia giudiziaria.
Per
i funzionari di pubblica sicurezza aventi qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria rimangono ferme le disposizioni della Legge 18 giugno 1955, n. 517.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 248.- Avanzamento del personale di
pubblica sicurezza per merito straordinario.
Per
l'avanzamento alle qualifiche inferiori a vice questore rimane ferma
l'applicabilità dell'art. 1 del D.C. P.S. 28 giugno 1946, n. 14.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 249.- Collocamento a riposo di ufficio
degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio.
Gli
ispettori generali capi ed i questori di pubblica sicurezza possono, su
proposta del Consiglio di amministrazione, essere dispensati o collocati a
riposo per gravi ragioni di servizio indipendentemente da qualsiasi limite di
età e di servizio, con il trattamento di cui all'art. 238.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 250.- Compiti degli aiutanti di
polizia.
Gli
aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica
sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
III - Personale della pubblica sicurezza.
Art. 251.- Accesso alla qualifica di
aiutante di polizia.
Ai
posti disponibili nella qualifica di aiutante di polizia della carriera
esecutiva del personale della pubblica sicurezza si accede mediante esame di
concorso fra il personale della carriera esecutiva dell'amministrazione della
pubblica sicurezza con la qualifica di archivista o di applicato.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
III - Ministero dell'interno.
Sezione
IV - Personale dei servizi antincendi.
Art. 252.- Procedimento e sanzioni
disciplinari per il personale dei servizi antincendi.
Al
personale della carriera direttiva dei servizi antincendi si applicano il
procedimento e le sanzioni disciplinari previsti dal regolamento di disciplina
approvato con R.D. 16 marzo 1942, numero 701.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo IV - Ministero delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 253.- Accesso alla carriera direttiva.
Abrogato
dall'art. 61 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 254.- Scuola di perfezionamento.
Il
Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di
perfezionamento tecnico per gli impiegati dell'amministrazione centrale e di
quelle periferiche.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 255.- Nomina a statistico.
La
nomina a statistico nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale,
equiparato a tutti gli effetti a consigliere di I classe, si consegue mediante
concorso per esami. Lo statistico consegue la promozione a statistico
superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami,
previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente,
dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di
effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di
effettivo servizio nella qualifica di statistico capo.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 256.- Attribuzioni di funzioni
ispettive.
Le
funzioni ispettive relative ai servizi dell'imposta generale sull'entrata e
della finanza straordinaria sono esercitate anche da impiegati
dell'amministrazione centrale, mediante incarico da conferirsi con decreto del
Ministro delle Finanze ad impiegati con qualifica non inferiore a direttore di
sezione, in numero complessivo non superiore ad otto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 257.- Carriera degli agenti
agronomi.
La
qualifica equiparata a direttore di divisione nel ruolo ad esaurimento della
carriera direttiva del servizio tecnico agrario è conferita, previo giudizio favorevole
del Consiglio di amministrazione al direttore agrario che abbia compiuto, in
qualifiche equiparate a direttore di sezione, sei anni di effettivo servizio.
La
successiva qualifica equiparata ad ispettore generale è conferita, con le
stesse modalità, al direttore agrario che abbia compiuto nella qualifica
equiparata a direttore di divisione otto anni di effettivo servizio.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
I - Personale dell'amministrazione centrale.
Art. 258.- Attribuzione della qualifica di
capo ufficio cifra e telegrafo.
La
qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è
conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del
consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva
dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto
anni di effettivo servizio nella carriera.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO I - CARRIERE
- STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 259.- Promozione a qualifiche
superiori ad assistente disegnatore e computista).
Abrogato
dall'art. 64 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte
indirette.
Art. 260.- Promozione a primo ufficiale.
Abrogato
dall'art. 65 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
IV - Personale dei laboratori chimici.
Art. 261.- Attribuzione della qualifica di
direttore dei laboratori chimici.
La
qualifica di direttore dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte
indirette è conferita ad un ispettore generale dei laboratori chimici con
decreto del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di amministrazione.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 262.- Attribuzioni di funzioni
ispettive.
I
direttori di I classe, di II classe ed i vice direttori della carriera
direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari possono essere incaricati, con decreto del Ministro per
le Finanze, di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la
qualifica di ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 263.- Nomina a conservatore di II
classe.
La
nomina alla qualifica di conservatore di II classe dei registri immobiliari è
conferita con decreto del Ministro per le Finanze, su conforme parere del
Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera speciale
dell'amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari
che rivestano qualifica non inferiore a vice direttore.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 264.- Promozione a conservatore di I
classe.
La
promozione alla qualifica di conservatore di I classe dei registri immobiliari
si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
conservatori di II classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 265.- Riserve di posti.
Il
passaggio alle qualifiche superiori a conservatore di II classe dei registri
immobiliari, ai sensi dell'art. 200, secondo comma, non può avvenire per un
numero di posti superiore alla metà delle vacanze in ciascuna delle predette
qualifiche.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 266.- Carriera dei cassieri.
Fermo
restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi
a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al
personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello
specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo.
I
posti riservati non coperti per mancanza di aspiranti vanno aggiunti agli altri
posti messi a concorso.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IV - Ministero delle finanze
Sezione
V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari.
Art. 267.- Reggenza di uffici.
Fermo
restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della carriera
speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale delle tasse
e delle imposte indirette sugli affari può essere affidata la temporanea
reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo V - Ministero del tesoro.
Sezione
I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro.
Artt. 268-269
Abrogati
dall'art. 27 della Legge 12 agosto 1962, n. 1289.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
V - Ministero del tesoro.
Sezione
II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza.
Art. 270.- Norma transitoria.
I
posti della soppressa qualifica di vice ispettore per i servizi della direzione
generale degli Istituti di previdenza sono assorbiti da quelli della qualifica
iniziale della carriera.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
V - Ministero del tesoro.
Sezione
III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di
previdenza.
Artt. 271-272-273.-
Abrogati
dall'art. 27 della Legge 12 agosto 1962, n. 1289.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
V - Ministero del tesoro.
Sezione
IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 274.- Organi competenti alla
compilazione dei rapporti informativi.
I
rapporti informativi per i direttori delle Ragionerie centrali, regionali e
provinciali sono compilati dall'ispettore generale capo di finanza; il giudizio
complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
I
rapporti informativi dei direttori di divisione delle Ragionerie centrali,
regionali e provinciali sono compilati dai competenti direttori; il giudizio
complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
V - Ministero del tesoro.
Sezione
IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 275.- Nomina ed impiego.
La
nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva
dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed
esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
Ai
predetti concorsi possono partecipare:
a)
gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di tutte le
amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto
ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente otto
anni di servizio nelle carriere medesime, ancorché sforniti della laurea
predetta ai sensi del quarto comma dell'art. 161;
b)
i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione
secondaria e gli assistenti ordinari delle Università degli Studi i quali
abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di
insegnamento come ordinari;
c)
gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il
concorso, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o
dei dottori commercialisti, i quali posseggano i requisiti richiesti per
l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 35 anni,
salva l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.
I
posti della soppressa qualifica di consigliere di I classe della carriera
direttiva dell'ispettorato generale di finanza sono assorbiti da quelli della
qualifica iniziale della carriera stessa.
Nei
confronti del personale delle carriere direttive della Ragioneria generale
dello Stato che, alla data del I luglio 1956, rivestiva la qualifica di
direttore di ragioneria centrale di II classe od equiparata, resta ferma, sino
al 30 giugno 1959, l'applicazione dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n.
1037.
Il
personale delle carriere direttive e della carriera esecutiva della Ragioneria
generale dello Stato può essere utilizzato presso le ragionerie regionali per
le esigenze di detti uffici, con il trattamento previsto dal D.Lvo 7 giugno
1945, n. 320, e successive modificazioni.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo VI - Ministero della pubblica
istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 276.- Nomina ad ispettore centrale per
l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementare.
I
posti di ispettore centrale di II classe per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per
titoli, integrato da un colloquio, cui è ammesso a partecipare il personale di
ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, provvisto di laurea:
a)
presidi di I e II categoria e direttori di istituti e scuole statali di
istruzione secondaria;
b)
professori appartenenti ai ruoli A o B dei predetti istituti e scuole che
abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità;
c)
appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della
pubblica istruzione i quali rivestano la qualifica di direttore di divisione o,
da almeno tre anni, quella di direttore di sezione. I posti di ispettore
centrale di II classe per l'istruzione elementare sono conferiti al personale
ispettivo e direttivo delle scuole elementari provvisti di laurea come segue:
a)
per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i
quali abbiano almeno tre anni di anzianità;
b)
per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli
ispettori scolastici aventi anzianità inferiore a tre anni e i direttori
didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica.
I
posti del concorso di cui alla lettera a) andranno in aumento alla aliquota dei
posti del concorso di cui alla lettera b) e viceversa, in mancanza di aspiranti
aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 277.- Ripartizione dei posti di
organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica.
Il
Ministro provvede, nel limite del contingente dei posti di organico, alla
ripartizione del numero dei posti degli ispettori centrali tra la direzione
generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quella
dell'istruzione tecnica e l'ispettorato per l'istruzione media non governativa,
specificando la materia od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche
della determinazione dei posti da mettere a concorso.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 278.- Valutazione di servizio
precedente nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media,
classica, scientifica, magistrale e tecnica.
Il
servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata o
superiore, per il trattamento economico, a quella di ispettore centrale di II
classe è valutato per intero, tanto agli effetti dello svolgimento della
carriera che della progressione economica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 279.- Nomina ad ispettore centrale di II
classe per le antichità e belle arti.
La
nomina ad ispettore centrale di II classe per le antichità e belle arti è
conferita in seguito a concorso per titoli, integrato da un colloquio,
riservato agli impiegati della carriera direttiva delle soprintendenze alle
antichità e belle arti, se trattasi di posti di ispettore per le antichità o
per l'arte medioevale e moderna, ovvero ai direttori o professori di accademie,
istituti e scuole di istruzione artistica, se trattasi di posti di ispettori
per l'istruzione artistica.
I
concorrenti devono rivestire la qualifica equiparata, per il trattamento
economico, a quella di direttore di sezione o, da almeno cinque anni, la
qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di consigliere di
I classe.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 280.- Nomina ad ispettore centrale di
I classe per l'istruzione musicale.
Il
posto di ispettore centrale di I classe attribuito alla categoria degli
ispettori per l'istruzione musicale è conferito mediante concorso per titoli
riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei conservatori di
musica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.
Art. 281.- Ripartizione dei posti di organico nella carriera
degli ispettori centrali per le antichità e belle arti e per l'istruzione
musicale.
Nei
bandi di concorso è specificato a quale delle categorie previste, rispettivamente,
dagli artt. 279 e 280, l'amministrazione intenda riservare il posto od i posti
da conferire.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
II - Personale dei Provveditorati agli studi.
Art. 282.- Conferimento di posti di
provveditore agli studi.
Alla
qualifica di provveditore agli studi di II classe si accede:
a)
per la metà dei posti disponibili, mediante promozione dei vice provveditori,
ai sensi degli artt. 166, 167 e 369;
b)
per l'altra metà di posti, mediante concorso per titoli, integrato da un
colloquio e riservato:
1)
ai presidi di I e II categoria ed ai direttori di istituti e scuole statali
d'istruzione secondaria;
2)
agli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di
sezione;
3)
ai professori di istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo
grado, equiparati, per il trattamento economico, almeno alla qualifica di
direttore di sezione;
4)
agli ispettori scolastici delle scuole elementari. Nel computo dei posti da
riservare al concorso di cui alla lettera b) deve tenersi conto dei
provveditori agli studi già in servizio che, pur non provenendo da concorso per
titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti
disposizioni legislative non più in vigore.
Per
la nomina a provveditore agli studi ai sensi della lettera b), è necessario il
possesso di una laurea.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
II - Personale dei Provveditorati agli studi.
Art. 283.- Accesso alla qualifica di
provveditore agli studi di I classe.
La
promozione a provveditore agli studi di I classe si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori
agli studi di II classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio
nella qualifica.
A
coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di
provveditore agli studi, rivestano già qualifica equiparata, per il trattamento
economico, a quella di provveditore di I classe attribuita la qualifica di
provveditore di I classe.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
II - Personale dei Provveditorati agli studi.
Art. 284.- Valutazione di anzianità.
Per
il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato nella
carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento economico,
a quella di provveditore agli studi di II classe, è valutato per intero tanto
agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
II - Personale dei Provveditorati agli studi.
Art. 285.- Nomina definitiva a provveditore
agli studi.
La
nomina a provveditore agli studi di I o di II classe disposta in seguito al
concorso per titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 282
diventa definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione.
Ove
il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito al ruolo ed alla
qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e gli è
attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella stessa.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 286.- Promozione a direttore di I
classe.
La
promozione alla qualifica di direttore di I classe della carriera direttiva
delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante concorso
per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo
che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano
compiuto complessivamente sei anni di effettivo servizio nella carriera.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 287.- Nomina a vice disegnatore.
La
nomina in prova alla qualifica di vice disegnatore nella carriera di concetto
delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante concorso
per titoli ed esami.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 288.- Nomina ad aiutante ed a
restauratore.
La
nomina in prova alle qualifiche di aiutante e di restauratore nelle carriere
esecutive delle soprintendenze alle antichità e belle arti si consegue mediante
concorso per titoli ed esami.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.
Art. 289.- Promozione a primo custode.
La
promozione alla qualifica di primo custode nella carriera ausiliaria delle
soprintendenze alle antichità e belle arti è conferita a scelta, su
designazione del Consiglio di amministrazione, ai custodi ed alle guardie
notturne che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella carriera.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro.
Art. 290.- Promozione alle qualifiche
superiori nella carriera direttiva.
Gli
impiegati con qualifiche di chimico e di fisico della carriera direttiva
dell'Istituto centrale del restauro conseguono, previo parere favorevole del
Consiglio di amministrazione, la promozione alle qualifiche equiparate a
consigliere di I classe e direttore di sezione, rispettivamente dopo sette e
quattordici anni dall'ingresso in carriera.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro.
Art. 291.- Promozioni alle qualifiche
superiori nella carriera di concetto.
Le
promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella carriera di
concetto dell'Istituto centrale del restauro sono conferite mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e
del Gabinetto fotografico nazionale.
Art. 292.- Nomina a direttore.
La
nomina alla qualifica di direttore della Calcografia nazionale, dell'Opificio
delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale si consegue mediante
concorso per titoli e per esame.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe.
Art. 293.- Nomina a direttore.
La
nomina in prova alla qualifica di direttore del Gabinetto nazionale delle
stampe si consegue mediante concorso per titoli al quale sono ammessi coloro
che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, attività tecnica, scientifica ed
artistica nelle materie inerenti alle funzioni della qualifica.
Resta
fermo il disposto dell'art. 2 salvo per il limite di età che è elevato ad anni
35.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe.
Art. 294.- Carriera del direttore.
Il
direttore del Gabinetto nazionale delle stampe e promosso, previo giudizio
favorevole del Consiglio di amministrazione, alla qualifica equiparata a quella
di segretario principale delle carriere di concetto dopo cinque anni di
effettivo servizio dall'ingresso in carriera.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 295.- Nomina a vice rettore aggiunto
di III classe.
La
nomina in prova alla qualifica di vice rettore aggiunto di III classe nella
carriera direttiva dei convitti nazionali si consegue mediante concorso per
titoli ed esami.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 296.- Promozione a vice rettore
aggiunto di I classe.
La
promozione alla qualifica di vice rettore aggiunto di I classe nella carriera
direttiva dei convitti nazionali si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti di II
classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 297.- Valutazione di anzianità per la
promozione a vice rettore aggiunto di I e II classe.
Ai
fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini per
la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di I e II classe nella
carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque
tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo
delle scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente
carriera, è valutato in ragione della metà e per non più di cinque anni.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 298.- Valutazione di anzianità per la
promozione a vice rettore.
Ai
fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso per
merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di
vice rettore nella carriera direttiva dei convitti nazionali non si applicano
le disposizioni degli artt. 164, quinto comma, e 201, primo comma.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VII - Personale dei convitti nazionali.
Art. 299.- Nomina a vice economo.
La
nomina in prova alla qualifica di vice economo nella carriera di concetto dei
convitti nazionali si consegue mediante concorso per titoli ed esami.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica magistrale e tecnica.
Art. 300.- Personale di segreteria, vigilanza e di servizio.
Restano
salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle università ed
istituti di istruzione superiore; i posti di ruolo relativi al personale di
segreteria, di vigilanza e di servizio previsti dalle tabelle organiche degli
istituti e scuole d'arte; i posti del personale di vigilanza e ausiliario degli
istituti e scuole di istruzione tecnica; i posti di segretario economo,
segretario e bidello custode degli istituti statali per sordomuti, della scuola
magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole professionali per
ciechi; nonché quelli del restante personale non insegnante delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VI - Ministero della pubblica istruzione.
Sezione
VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione
media, classica, scientifica magistrale e tecnica.
Art. 301.- Assunzione del personale
femminile nella carriera del personale ausiliario.
Le
donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di istruzione media,
classica, scientifica e magistrale per il numero di posti ad esse riservato.
La
riserva è stabilita di volta in volta nel relativo bando di concorso in
rapporto alle classi miste e femminili funzionanti.
Nella
valutazione dei titoli per i concorsi a bidello deve adottarsi un criterio
preferenziale per i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio in
qualità di bidello supplente.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo VII - Ministero dei lavori
pubblici.
Sezione
I - Personale dell'Amministrazione centrale.
Art. 302.- Scrutini di promozione alle
qualifiche superiori a direttore di sezione.
Per
le promozioni alle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione
nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale costituisce titolo di
merito l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno presso uffici
periferici.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VII - Ministero dei lavori pubblici.
Sezione
I - Personale dell'Amministrazione centrale.
Art. 303.- Impiego del personale
dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche.
Il
personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale può essere
utilizzato presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le
esigenze dei predetti uffici, con il trattamento previsto dal D.Lvo 7 giugno
1945, n. 320, e successive modificazioni.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VII - Ministero dei lavori pubblici.
Sezione
II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie.
Art. 304.- Stato giuridico ed economico.
Al
personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924, n.
1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le
disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché all'avanzamento
in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo VIII Ministero dell'agricoltura
e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 305.- Concorso per la nomina a
direttore straordinario.
Per
l'ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario di
istituto di sperimentazione agraria o talassografica, si osservano le disposizioni
vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal
limite massimo di età.
A
parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di
ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di
sperimentazione agraria e talassografica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 306.- Svolgimento della carriera dei
direttori.
I
direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i
quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal
servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste.
Al
termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari,
in base a giudizio sulla loro operosità scientifica reso da una Commissione
nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della
Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta
di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di
istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di
università.
Ove
tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme
della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste,
possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale
saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri
fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che
pronunciarono il precedente giudizio.
Coloro
che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la
promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto
definitivo.
La
promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del
compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come
direttore straordinario.
I
direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianità nella predetta
qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.
I
posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo
l'ordine di anzianità, ai direttori superiori che nella predetta qualifica
abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 307.- Nomina a direttore.
La
nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica ha
luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma dell'art. 305. Si può
prescindere dalla procedura del concorso:
a)
quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di
università e sulla cui nomina a direttore di istituto di sperimentazione
agraria o talassografica abbia espresso parere favorevole la sezione I del
Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
b)
quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella
materia o nelle materie nelle quali rientra l'attività di sperimentazione
agraria o talassografica demandata all'Istituto e sulla nomina abbia espresso
parere favorevole, ad unanimità di voti, la sezione I del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste. I professori universitari ordinari, nominati
a seguito di pubblico concorso o ai sensi della lettera a) del precedente
comma, direttori di istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono
esonerati dal compiere il servizio straordinario e sono inquadrati nella
qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservano la relativa
anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.
Ai
direttori nominati a termini della lettera b) del secondo comma del presente
articolo è attribuita, all'atto della nomina, la qualifica di direttore
ordinario.
Sul
modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro su proposta
del Consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la sezione I del
Consiglio, superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Durante
la vacanza del posto di direttore la direzione dell'istituto è affidata, per
incarico, ad uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti
all'istituto stesso.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 308.- Approvazione dei lavori delle
Commissioni.
Gli
atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a direttore
straordinario e quelli delle commissioni previste dall'articolo 306 sono
soggetti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo
parere sulla regolarità di essi, della sezione I del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 309.- Trasferimento del direttore.
Il
trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o
talassografica ad altro istituto può essere disposto dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere
della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 310.- Collocamento fuori ruolo e
collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione.
I
direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono
collocati a riposo al compimento del 75esimo anno di età.
Al
compimento del 70esimo anno di età sono collocati fuori ruolo a disposizione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo
sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai
direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo agli
effetti economici e di carriera.
I
direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati
fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attività
scientifiche secondo le modalità da determinarsi dal Ministero.
I
direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere
della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei casi e
con le modalità previste dal presente decreto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 311.- Passaggio dei direttori nei
ruoli dei professori universitari.
I
direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a
seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di
università o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la
propria anzianità ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita
nel ruolo organico di provenienza.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 312.- Disposizioni particolari per i
direttori.
Nei
riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e
talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III,
capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, artt. 205 e 206, del
presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del
Consiglio di amministrazione sono demandate alla sezione I del Consiglio
superiore dell'agricoltura e delle foreste.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 313.- Disposizioni transitorie per i
direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Il
personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'art. 5, primo
comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, inquadrato ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
con la qualifica di direttore ordinario nella carriera direttiva, ruolo degli
Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella IV del
quadro 15 a), annesso al decreto stesso, consegue la promozione alla qualifica
di direttore ordinario principale, qualora abbia maturato almeno otto anni di
anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una
delle qualifiche contemplate dall'art. 5, I comma del D.Lvo 27 febbraio 1955,
n. 450, e successivamente, la promozione alla qualifica di direttore ordinario
superiore se detta anzianità, sempre associata all'effettivo esercizio delle
relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 314.- Nomina a sperimentatore.
La
nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di
sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per
titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di
una delle lauree indicate nel bando di concorso.
A
parità di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza:
1)
aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di
assistente ordinario nelle università;
2)
aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto
volontario o di assistente straordinario o volontario nelle università;
3)
aver compiuto almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista, negli
istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli osservatori
per le malattie delle piante.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 315.- Svolgimento della carriera degli
sperimentatori.
Le
promozioni alle qualifiche di sperimentatore principale, di sperimentatore
superiore e di sperimentatore capo, sono conferite a ruolo aperto, mediante
scrutini per merito comparativo a ciascuno dei quali sono ammessi gli impiegati
della qualifica immediatamente inferiore che, con gli altri requisiti, abbiano
quello della anzianità di qualifica non inferiore agli anni tre.
PARTE TERZA -
Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 316.- Disposizioni transitorie per gli
aiuto direttori di II classe provenienti dal Consiglio nazionale delle
ricerche.
Il
personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui all'articolo 6, primo
comma, del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, e inquadrato ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
con la qualifica di aiuto direttore di II classe nella carriera direttiva,
ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla
tabella IV, del quadro 15-a, annesso al decreto stesso, consegue la promozione
alla qualifica di aiuto direttore di I classe quando abbia maturato almeno otto
anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni,
in una delle qualifiche contemplate dall'art. 6 primo comma, del D.P.R. 27
febbraio 1955, n. 450.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.
Art. 317.- Applicazione del personale
dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni
agrarie e talassografiche.
Presso
gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica può essere utilizzato
personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle
seguenti categorie:
a)
direttore di istituto di sperimentazione;
b)
aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;
c)
esperti e segretari contabili;
d)
personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;
e)
personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica
e degli istituti di sperimentazione.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia
ed ecologia agraria.
Art. 318.- Nomina ad ecologo aggiunto.
La
nomina ad ecologo aggiunto si consegue mediante concorso pubblico per esami
consistente in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
La
prova scritta ha carattere teorico in materia di ecologia agraria e di
climatologia. La prova pratica consiste in una esercitazione di laboratorio. La
prova orale consiste in una discussione sulle materie attinenti al servizio di
istituto.
Il
personale addetto ai servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche può essere anche organicamente assegnato
agli osservatori dipendenti dall'ufficio stesso.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia
ed ecologia agraria.
Art. 319.- Promozione ad ecologo superiore.
La
qualifica di ecologo superiore è conferita, mediante concorso per titoli ed
esami, agli ecologi principali che, alla data di pubblicazione del decreto che
bandisce il concorso, abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo
servizio nella qualifica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia
ed ecologia agraria.
Art. 320.- Promozione a vice direttore.
La
qualifica di vice direttore nel ruolo di ecologia agraria e di difesa delle
piante dalle avversità meteoriche è conferita soltanto mediante scrutinio per
merito comparativo, integrato da colloquio al quale sono ammessi gli ecologi
superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante
coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia
ed ecologia agraria.
Art. 321.- Promozione a direttore.
Il
direttore dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante
dalle avversità meteoriche è nominato mediante concorso per titoli al quale
possono partecipare: il personale tecnico della carriera direttiva, ruolo per i
servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità
meteoriche, che abbia qualifica non inferiore a quella di ecologo superiore e
che conti non meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, e
persone estranee all'amministrazione.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 322.- Rinvio.
Nei
riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli
speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma
degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 450, restano
ferme le disposizioni degli artt. 10, primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello stesso
decreto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Sezione
IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella allegata
alla L. 22 febbraio 1951, n. 64.
Art. 323.- Trattamento di quiescenza ed
esami di promozione.
Al
personale nominato in attuazione dell'art. 9 della L. 22 febbraio 1951, n. 64,
si applicano le disposizioni del presente decreto nonché quelle sul trattamento
di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle
amministrazioni dello Stato.
Detto
personale, al compimento della prescritta anzianità, è ammesso al concorso per
merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di
direttore di sezione nelle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste; a tali fini è valutato, oltre il periodo di servizio prestato
successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole
alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo IX - Ministero dell'industria e
commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 324.- Consiglio di amministrazione per
le stazioni sperimentali.
Le
attribuzioni in materia di personale già spettanti al Comitato per le stazioni
sperimentali dell'industria istituito con R.D. 19 novembre 1931, n. 1488, sono
devolute al Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e
commercio il quale si pronuncia anche sui provvedimenti riguardanti i direttori
superiori.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 325.- Nomina degli assistenti.
La
nomina alla qualifica di assistente si consegue mediante concorso per titoli ed
esami.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 326.- Periodo di prova degli assistenti.
Gli
assistenti sono assunti in servizio per un periodo di prova della durata di un
anno.
La
nomina in ruolo ha luogo dopo compiuto il detto periodo ed in seguito all'esito
favorevole del periodo di prova accertato da apposita ispezione.
Gli
assistenti che allo scadere del periodo di prova non conseguono la nomina in
ruolo sono dispensati dal servizio, su conforme parere del Consiglio di
amministrazione. In tale caso spetta all'assistente una indennità pari a due
mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 327.- Promozione a vice direttore.
La
promozione a vice direttore si consegue mediante concorso per titoli ed esami
al quale sono ammessi gli assistenti e gli aiuto direttori della stessa
stazione sperimentale che alla data di pubblicazione del decreto che indice il
concorso abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio
nelle qualifiche anzidette.
Si
osservano le norme relative al concorso per merito distinto di cui all'art.
165.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 328.- Nomina a direttore straordinario.
La
nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale è fatta in seguito a
pubblico concorso per titoli, prescindendosi dal limite massimo di età.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 329.- Promozione a direttore ordinario
di stazione sperimentale.
I
direttori straordinari sono nominati per la durata di tre anni, durante i quali
ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, possono essere dispensati
su conforme parere del Consiglio di amministrazione.
Al
termine del terzo anno possono essere promossi direttori ordinari in base a
giudizio sulla loro operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal
Ministro per l'industria ed il commercio su designazione del Consiglio di
amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di
ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria per cui la
stazione sperimentale è preordinata.
Ove
tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari possono, su conforme
parere del Consiglio di amministrazione, essere mantenuti in servizio per un
altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova
commissione la quale deve essere costituita da persone diverse da quelle che
pronunciarono il precedente giudizio.
I
direttori straordinari ai quali non venga riconosciuta l'idoneità alla
promozione a direttore ordinario cessano dall'ufficio e perdono ogni diritto
inerente all'ufficio stesso.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 330.- Carriera dei direttori.
I
direttori ordinari conseguono la qualifica di direttore principale dopo cinque
anni di permanenza nella qualifica di ordinario e quella di direttore superiore
dopo quattro anni di permanenza nella qualifica di direttore principale.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.
Art. 331.- Periodo di prova dei vice
periti analisti.
Il
periodo di prova dei vice periti analisti della stazione sperimentale per i
combustibili in Milano è di due anni.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
II - Personale del corpo delle miniere.
Art. 332.- Corsi di perfezionamento per il
personale della carriera direttiva del corpo delle miniere.
Il
Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di far compiere agli impiegati
della carriera direttiva del servizio minerario e metallurgico e del servizio
geologico che rivestano la qualifica di ingegnere o di ingegnere aggiunto e di
vice geologo o di geologo aggiunto, un corso di perfezionamento teorico e
pratico della durata di uno o due anni presso facoltà e scuole superiori delle
miniere in Italia e all'estero da designarsi dal Ministro stesso.
Al
termine di ciascun anno di corso i predetti impiegati devono sostenere gli
esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami
cessano di appartenere al corpo delle miniere. Il Ministro per l'industria e
commercio ha facoltà di far compiere agli impiegati del corpo delle miniere
viaggi di istruzione e di perfezionamento in Italia e all'estero.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
II - Personale del corpo delle miniere.
Art. 333.- Corsi di perfezionamento per il
personale della carriera di concetto del corpo delle miniere.
Il
Ministro per l'industria e commercio ha facoltà di fare compiere ai vice periti
o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito minerario un
corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico
industriale ad indirizzo minerario.
Al
personale predetto si applicano le disposizioni del II e III comma dell'art.
332.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
II - Personale del corpo delle miniere.
Art. 334.- Conferimento della qualifica di
agente tecnico preparatore.
I
posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su
designazione del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi ed agli
uscieri del corpo delle miniere che abbiano attitudine e capacità per i posti
ai quali aspirano.
In
caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici
preparatori possono essere scelti tra gli uscieri capi e gli uscieri
dell'amministrazione centrale dell'industria e commercio.
Gli
agenti tecnici preparatori hanno il trattamento economico dei commessi tecnici
addetti ai laboratori chimici delle dogane.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
IX - Ministero dell'industria e commercio.
Sezione
III - Personale del servizio metrico.
Art. 335.- Promozione ad ispettore capo
interregionale.
Fermo
restando il disposto dell'art. 178, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per
la promozione ad ispettore capo interregionale del servizio metrico è
necessario essere stato, nelle qualifiche di ispettore metrico principale e di
primo ispettore, titolare di ufficio metrico per un periodo non inferiore a sei
anni od aver prestato servizio per lo stesso periodo presso l'amministrazione
centrale.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo X - Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
Sezione
I - Disposizioni comuni alle varie carriere.
Art. 336.- Incarichi ispettivi.
Per
le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli enti
vigilati, il Ministro si avvale degli impiegati dell'amministrazione centrale,
degli ispettori del lavoro e, ove occorra, degli impiegati degli uffici
periferici.
Per
le ispezioni presso gli uffici dell'ispettorato del lavoro e degli uffici del
lavoro ove non siano incaricati impiegati dell'amministrazione centrale, si
provvede con impiegati dei rispettivi ruoli periferici.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
II - Personale dell'Ispettorato del lavoro.
Art. 337.- Mansioni ispettive del personale
della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.
Agli
impiegati della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro possono essere
attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire fra gli
impiegati della medesima carriera aventi qualifica di archivista i quali
abbiano conseguito giudizio complessivo di "ottimo" negli ultimi tre
anni e non inferiore a quello di "distinto" negli anni precedenti e
che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei
all'esercizio delle mansioni ispettive.
L'attribuzione
delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il cambiamento di
qualifica ma non variazioni nella posizione di ruolo, né corresponsione di
particolare assegno.
Gli
impiegati che hanno conseguito la qualifica e la mansione ispettiva conservano
la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni alle
qualifiche superiori.
Tuttavia
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di
amministrazione, può revocare in ogni momento per motivate esigenze di servizio
l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concesse a norma del
presente articolo.
La
qualifica ispettiva non può essere attribuita a più di 80 impiegati della
carriera esecutiva.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 338.- Promozione a ispettore generale.
La
promozione alla qualifica di ispettore generale nella carriera del personale
degli uffici del lavoro e della massima occupazione, inquadrato nella qualifica
di direttore capo in applicazione del D.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, non può essere conferita prima che
siano decorsi quattro anni dall'inquadramento predetto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 339.- Esercizio di funzioni
direttive da parte del personale della carriera di concetto.
Gli
impiegati appartenenti alla carriera di concetto prevista dalla tabella C
allegata al D.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, che alla data di inquadramento
siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un ufficio regionale o
provinciale del lavoro e della massima occupazione, conservano le funzioni
direttive predette, ferma l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di
concetto.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 340.- Anzianità di servizio del
personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, numero 520.
L'anzianità
di servizio maturata dal personale che ha conseguito l'inquadramento ai sensi
del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella
c) nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento stesso è
valutata, nei limiti previsti dall'art. 41 del citato D.P.R. n. 520, ai fini
dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni a
direttore principale o a primo segretario; nonché per l'ammissione al concorso
ed agli scrutini per la promozione a primo archivista.
L'anzianità
di servizio attribuita in applicazione del precedente comma è utile anche ai
fini dell'ammissione agli esami di promozione alle qualifiche di direttore,
segretario od archivista previsti dagli artt. 361, 362 e 363.
L'anzianità
acquisita anteriormente all'ammissione in ruolo nella qualifica corrispondente
o superiore al grado di inquadramento attuato ai sensi del D.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, è valutata agli effetti
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO I - CARRIERE
- STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 341.- Riduzione di anzianità.
Per
la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli
ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo
1955, n. 520, i periodi di anzianità richiesti
per l'avanzamento, mediante scrutinio, a direttore principale, primo segretario
e primo archivista ai sensi degli artt. 368 lettera a, 370, lettera a, 371,
lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno; quelli Per la
partecipazione ai concorsi di merito distinto per la promozione alle qualifiche
di direttore e segretario, ai sensi degli artt. 361 e 362, e al concorso per
esami per la promozione alla qualifica di archivista di cui all'art. 363,
lettera a, nonché i periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle
qualifiche di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono
ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non è applicabile nei
confronti di coloro che si siano già avvalsi della riduzione di anzianità
prevista dal terzo comma dell'art. 41 del citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 342.- Indisponibilità di posti.
Il
personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei
ruoli organici continua nell'attuale rapporto di impiego contrattuale secondo
le disposizioni di cui al D.L. 15 aprile 1948, n. 381. In corrispondenza alle
unità trattenute in servizio a norma del precedente comma e fino alla loro
cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli delle
carriere di concetto, esecutivo e del personale ausiliario, altrettanti posti
di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.
PARTE
TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
TITOLO
I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Capo
X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sezione
III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 343.- Rinvio.
Restano
ferme le disposizioni degli artt. 36, 37, 39, 40, 42, 47 e 48 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
PARTE QUARTA - Disposizioni speciali per il
personale in particolari situazioni
TITOLO I - RUOLI AGGIUNTI
Capo I - Carriere.
Art. 344.- Ruoli aggiunti.
I
ruoli aggiunti istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori,
comprendono le seguenti qualifiche:
per
le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di
consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;
per
le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario
aggiunto e di segretario, o equiparate;
per
le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di
archivista o equiparate;
per
le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere
e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario
tecnico, quella di agente tecnico o equiparata.
Al
compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli
aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni
sei per le carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni
due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati
nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo
comma.
Le
promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di
archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli
aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre
anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque
anni per le carriere esecutive.
La
promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per
merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
I - RUOLI AGGIUNTI
Capo
I - Carriere.
Art. 345.- Passaggio nei ruoli
organici delle carriere esecutive.
Salva
l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un
terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di
archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito almeno
una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli
aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a partire dalla
qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di amministrazione ne
sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.
Il
personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo
l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianità di carriera e di qualifica
maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori. Il personale inquadrato
nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore,
sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non
abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
I - RUOLI AGGIUNTI
Capo
I - Carriere.
Art. 346.- Passaggio nei ruoli organici
della carriera del personale ausiliario.
Con
le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 345, i posti disponibili nella
dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e
inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei
corrispondenti ruoli aggiunti.
Ai
fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o
equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 345.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
I - RUOLI AGGIUNTI
Capo
I - Carriere.
Art. 347.- Trattamento economico degli
impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici.
Nei
casi di passaggio previsti dagli artt. 345 e 346, il personale conserva il
trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
I - RUOLI AGGIUNTI
Capo
I - Carriere.
Art. 348.- Esami di promozione degli
impiegati dei ruoli aggiunti.
Gli
impiegati collocati nei ruoli aggiunti i quali abbiano maturato nei ruoli
transitori e nei ruoli aggiunti un'anzianità di servizio pari a quella
richiesta dagli artt. 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, sono ammessi
a partecipare, rispettivamente, al concorso per merito distinto ed all'esame di
idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo
segretario nonché al concorso per esami per la nomina alla qualifica di vice
direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo
archivista, nei ruoli corrispondenti ove esistano.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
I - RUOLI AGGIUNTI
Capo
I - Carriere.
Art. 349.- Impiegati dei ruoli aggiunti
della Corte dei conti.
Gli
impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei
conti a norma dell'art. 11 della Legge 5 giugno 1951, n. 376, sono, ai sensi ed
agli effetti dell'articolo 348, ammessi a partecipare agli esami per la
promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di
revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto
dall'art. 9 del R.D. 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del
D.Lvo 5 maggio 1948, n. 589.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
I - RUOLI AGGIUNTI
Capo
I - Carriere.
Art. 350.- Trattamento economico del
personale dei ruoli aggiunti.
Al
personale dei ruoli aggiunti spetta il trattamento economico previsto per la
corrispondente qualifica del ruolo organico con la relativa progressione
economica.
Ai
fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio si computa
l'anzianità posseduta tanto nel ruolo aggiunto che nel ruolo speciale
transitorio.
Qualora
nel computo dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero
degli anni richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutata ai
fini del successivo aumento.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO II - INVALIDI DI GUERRA E DI
SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI - PERSONALE IN SERVIZIO AL
23 MARZO 1939
Capo I - Riserva di posti -
Assunzione - Carriera.
Art. 351.- Assunzione di invalidi e
mutilati di guerra e per servizio.
Fermo
il disposto dell'articolo 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato
degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è
regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative
agli orfani di caduti in guerra o per servizio.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI
- PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo
I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
Art. 352.- Riserva di posti a favore dei
sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia.
Tutti
i posti di applicato, o qualifica equiparata, disponibili nelle carriere
esecutive dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica
sicurezza), Difesa-esercito, Difesa-marina, Difesa-aeronautica, Grazia e
giustizia (amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena), Finanze
(carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza
e carriera degli ufficiali di dogana) sono rispettivamente riservati ai
sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dipendenti, in possesso
dei requisiti prescritti dai relativi ordinamenti.
Un
terzo dei posti di applicato o qualifica equiparata delle carriere esecutive di
tutte le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, è riservato ai sottufficiali delle Forze Armate e dei corpi di
polizia, in possesso dei prescritti requisiti.
Un
terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale
ausiliario dei Ministeri dell'Interno (amministrazione della pubblica
sicurezza), Finanze (carriera del personale ausiliario dell'amministrazione
centrale e delle intendenze di finanza), Difesa-esercito, Difesa-marina,
Difesa-aeronautica, Grazia e giustizia (carriera del personale ausiliario
dell'amministrazione centrale) è riservato agli appuntati e gradi equiparati,
dei corpi rispettivamente dipendenti. I posti riservati che rimanessero non
coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti
mediante i normali pubblici concorsi.
All'assegnazione
dei posti nelle amministrazioni di cui al primo e terzo comma provvedono le
amministrazioni stesse.
Alla
assegnazione dei posti nelle altre amministrazioni provvede, in proporzione al
numero delle domande rispettivamente presentate, il Ministero della difesa.
I
sottufficiali, gli appuntati ed equiparati sono collocati in ruolo e vengono
all'uopo intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati appartenenti
rispettivamente alle carriere esecutive e del personale ausiliario promossi o
nominati alla qualifica di applicato ed equiparata, o di inserviente ed
equiparata.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI
- PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo
I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
Art. 353.- Promozione ad archivista degli
applicati invalidi di guerra.
Gli
applicati invalidi di guerra sono, al compimento del terzo aumento periodico di
stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di archivista, mediante
scrutinio per merito comparativo, indipendentemente dalle promozioni
conferibili per vacanza di posti.
In
corrispondenza alle promozioni conferite in soprannumero sono lasciati vacanti
altrettanti posti nella qualifica di applicato.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI
- PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo
I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
Art. 354.- "Promozione a primo
archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali.".
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI
- PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo
I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
Art. 355.- Promozione ad usciere capo degli
uscieri invalidi di guerra.
Gli
uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico di
stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di usciere capo mediante
scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni conferibili
per vacanze di posti.
Gli
uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che
ottengono la promozione in applicazione delle altre norme vigenti sono
collocati nella qualifica di usciere capo secondo l'ordine determinato
rispettivamente dalla data del compimento del quarto aumento periodico di
stipendio nella qualifica di usciere e da quella in cui si siano resi vacanti i
posti di usciere capo.
Ove
esistano invalidi di guerra che conseguono l'accennato quarto aumento periodico
posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le promozioni sono
disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la riserva di anzianità
ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi ma anche nei
confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia ottenuto la
promozione e che conserva la posizione relativa già acquisita nel ruolo di
anzianità.
In
corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del
precedente secondo comma sono lasciati altrettanti posti vacanti nella
qualifica di usciere.
PARTE
QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni
TITOLO
II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI
- PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939
Capo
I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.
Art. 356.- Disposizione speciale per il
personale in servizio al 23 marzo 1939.
Agli
effetti dell'ammissione al concorso per merito distinto, ed all'esame di
idoneità per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario nonché
per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo
archivista, agli impiegati previsti dal I, III e VI comma dell'art. 13 della
Legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal I comma dell'art. 1 del D.P.R. 3 maggio
1955, n. 448, è attribuita complessivamente un'anzianità di quattro anni in
aggiunta a quella effettivamente maturata.
La
disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini dell'ammissione
al concorso per la nomina a vice direttore nelle carriere speciali.
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO I - STATO GIURIDICO
Capo I - Disciplina - Esodo
volontario.
Art. 357.- Infrazioni disciplinari commesse
anteriormente al I luglio 1956.
Alle
infrazioni disciplinari commesse anteriormente al I luglio 1956 si applicano le
sanzioni previste dal R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960.
Se
il presente decreto prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più
favorevole all'impiegato.
Qualora
l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi,
in parte anteriori e in parte successivi al I luglio 1956, per i quali debba
essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più
favorevole all'impiegato.
PARTE QUINTA -
Disposizioni transitorie
TITOLO
I - STATO GIURIDICO
Capo
I - Disciplina - Esodo volontario.
Art. 358.- Procedimenti già trasmessi alle
Commissioni di disciplina.
I
procedimenti disciplinari, già trasmessi alle commissioni di disciplina ai
sensi dell'art. 69 ultimo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960,
e dei quali, alla data del I luglio 1956, sia stata fissata nei modi previsti
dall'art. 73 dello stesso regio decreto la trattazione orale, proseguiranno
innanzi alle commissioni predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi
dell'art. 74 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960,
il Ministro provvede ai sensi dell'articolo 114 quinto comma, del presente
decreto.
I
procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al I luglio 1956 non sia
stata fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alle commissioni
di cui all'art. 148.
Nel
caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare è estinto se
entro novanta giorni dal I luglio 1956 non sia stata comunicata all'impiegato
la data della trattazione orale innanzi alla Commissione.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
I - STATO GIURIDICO
Capo
I - Disciplina - Esodo volontario.
Art. 359.- Procedimenti non trasmessi alle Commissioni.
Rimane
fermo a tutti gli effetti il termine previsto dall'art. 146 del D.P. 11 gennaio
1956, n. 17.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
I - STATO GIURIDICO
Capo
I - Disciplina - Esodo volontario.
Art. 360.- Proroga dell'esodo volontario.
Le
disposizioni di cui alla Legge 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo
volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono
prorogate di due anni con effetto dal 24 marzo 1956.
PARTE QUINTA -
Disposizioni transitorie
TITOLO II - CARRIERE
Capo I - Promozioni alle qualifiche
intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.
Art. 361.- Promozioni a consigliere di I classe
per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957.
La
promozione a consigliere di I classe per i posti disponibili fino al 31
dicembre 1957 si consegue mediante:
a)
concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)
concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c)
scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 163.
Il
concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti
e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti disponibili
alle date medesime. Immediatamente dopo l'approvazione delle graduatorie dei
due concorsi di cui alle lettere a) e b) è tenuto lo scrutinio per merito
comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire
i concorsi predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si
ritengono espletati alla stessa data.
Le
promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi dell'art. 366, sono
conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date indicate nel precedente
comma.
L'ordine
di inserimento in ruolo è il seguente:
a)
vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per
partecipare al con corso per esame speciale;
b)
vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve
essere riportata, ai sensi dell'art. 366, ad una data anteriore all'anno in cui
è stato espletato il concorso e che nella graduatoria del concorso medesimo
precedono i vincitori di cui alla successiva lettera d);
c)
vincitori del concorso per merito distinto non aventi i requisiti per
partecipare al concorso per esame speciale;
d)
vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione non è riportata a
data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso. Nello stesso
ordine di ruolo sono collocati anche i vincitori la cui promozione, pur essendo
riportata alla data anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un
vincitore la cui promozione non può essere retrodatata oltre l'anno.
Per
determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso per esame
speciale, si ripartiscono i posti disponibili nella qualifica, rispettivamente
al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati
che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale ed il numero
degli impiegati che, ai sensi del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960, e del D.Lvo 7 aprile 1948, n. 262,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare al concorso per merito
distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al concorso per esame
speciale.
La
differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al concorso per esame
speciale, in applicazione del precedente comma, è ripartita in ragione di un
terzo al concorso per merito distinto e di due terzi allo scrutinio per merito
comparativo.
Ove
i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero risultare
sufficienti per la promozione di tutti i candidati dichiarati idonei nel
concorso stesso, si fa luogo all'applicazione del soprannumero nel limite
massimo del 15% della dotazione organica prevista per la qualifica di
consigliere di I classe. Inoltre, per gli impiegati ex combattenti, gli
invalidi di guerra cui agli artt. 1 e 2 della Legge 3 giugno 1950, n. 375, le
vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il posto
occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non
conseguano la promozione, i posti così spettanti al concorso per esame speciale
sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione organica dell'anzidetta
qualifica.
Nei
posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno computati quelli
eventualmente già conferiti in soprannumero in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4.
In
corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono
lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
I
posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono essere
conferiti nel successivo concorso per esame speciale. L'assorbimento di detti
posti è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica dopo
l'espletamento dell'ultimo concorso per esame speciale.
Gli
impiegati che conseguono la sola idoneità nel concorso per esame speciale cui
partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi
concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 362.- Promozione a segretario per i
posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.
La
promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959 si
consegue mediante:
a)
concorso per merito distinto ai sensi del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)
concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c)
scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'art. 175.
Alle
promozioni che saranno conferite al 30 giugno e al 31 dicembre degli anni 1951,
1958 e 1959 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai
commi secondo e successivi dell'art. 361.
PARTE QUINTA -
Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 363.- Promozioni ad archivista per i
posti disponibili sino al 31 dicembre 1958.
La
promozione ad archivista si consegue per i posti disponibili sino al 31 dicembre
1958, mediante:
a)
concorso per esame ai sensi del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b)
concorso per esame speciale di cui all'articolo 365;
c)
scrutinio per merito comparativo ai sensi del precedente art. 184. Alle
promozioni che saranno conferite al 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni 1957
e 1958 si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui ai commi
secondo e successivi dell'articolo 361.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 364.- Promozioni a vice direttore per i
posti disponibili sino al 31 dicembre 1957.
La
nomina alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali previste dalla
parte II, titolo V, del presente decreto si consegue per i posti disponibili
sino al 31 dicembre 1957, mediante:
a)
concorso per esami di cui all'art. 196;
b)
concorso per esame speciale di cui all'articolo 365.
Al
concorso per esami previsto dalla lettera a) sono ammessi, oltre che gli
impiegati in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 196, anche gli
impiegati che anteriormente al I luglio 1956 erano pervenuti al grado IX-B o
che vi pervengano anche a seguito dei normali esami di concorso in via di
espletamento al 30 giugno 1956.
Al
concorso per esame speciale sono ammessi gli impiegati delle carriere speciali
muniti di laurea pervenuti al grado nono di gruppo B del soppresso ordinamento
anteriormente al I luglio 1956 o anche a seguito dei normali esami di concorso
in via di espletamento al 30 giugno 1956 nonché gli impiegati sprovvisti di
laurea con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica di segretario.
Le
promozioni conseguite mediante concorso per esame speciale o mediante il
concorso di cui alla lettera a) da coloro che hanno titolo a partecipare anche
all'esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, sono riportate ad ogni
effetto, con esclusione delle competenze arretrate, alla data in cui i promossi
conseguiranno il grado IX di gruppo B del soppresso ordinamento.
I
concorsi di cui sopra sono indetti entrambi, e si ritengono espletati, il 30
giugno ed il 31 dicembre 1957.
Le
promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi del precedente comma sono
conferite, a tutti gli effetti, con decorrenza dalle date suddette.
Salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo si applicano i criteri
stabiliti con le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, sesto e
successivi dell'art. 361.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO II -
CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 365.- Concorso per esame speciale.
Il
concorso per esame speciale già previsto dal D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 4, e di cui alla lettera b) degli articoli
361, 362, 363 e 364, consiste in un colloquio vertente sui servizi di istituto
dell'amministrazione cui appartiene il candidato. Salvo quanto previsto
dall'art. 364 al concorso per esame speciale sono ammessi:
a)
gli impiegati nominati in ruolo organico in base a concorsi banditi entro il 31
dicembre 1951 che, alla data del bando di concorso, hanno compiuto, nel ruolo
di appartenenza, un servizio effettivo compreso quello di prova pari a due
terzi dell'anzianità di servizio che, a norma del R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960, e successive modificazioni, era
richiesta per l'avanzamento mediante esame di idoneità ai gradi ottavo di
gruppo A, nono di gruppo B e mediante scrutinio per anzianità congiunta al
merito per l'accesso al grado undicesimo di gruppo C. Tali periodi di servizio
sono ridotti di due anni per gli ex combattenti, gli invalidi di guerra di cui
agli artt. 1 e 2 della L. 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra non
rimaritate e gli orfani di guerra. Qualora per gli ex combattenti il servizio
militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo,
ecceda i due anni si applica la maggiore riduzione;
b)
gli impiegati che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso
abbiano maturato l'anzianità prescritta dal citato R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960, e successive modificazioni per il
concorso di merito distinto per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono
di gruppo B e per il concorso per esame per la promozione al grado undicesimo
di gruppo C;
c)
gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e inquadrati nei
ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti i quali, ai sensi del terzo
comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero potuto ottenere
l'ammissione ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B
e C e che alla data del decreto che indice il concorso hanno maturato
l'anzianità prescritta nella precedente lettera a).
Per
gli impiegati di cui alle lettere a) e b) si osservano i limiti minimi di
permanenza nel ruolo stabiliti dall'art. 6, ultimo comma, del R.D. 2 maggio
1940, n. 367.
Chi
ha partecipato o partecipa ad un concorso per esame speciale non può ripeterlo.
Coloro che pur avendo i requisiti prescritti non hanno preso o non prendono
parte al primo concorso cui hanno diritto di partecipare, o al concorso
successivo quando è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di
partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale
sistema di avanzamento.
Per
le categorie previste dall'art. 1 del D.P.R. 3 maggio 1955, n. 448, il concorso
per esame speciale sostituisce l'esame di idoneità riservato previsto dal
secondo comma del predetto articolo e ne produce tutti gli effetti.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 366.- Decorrenza delle promozioni
conseguite mediante esame speciale.
Abrogato
dall'art. 1 della Legge 2 giugno 1962, n. 400.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 367.- Composizione della Commissione e
procedura del concorso speciale.
Per
la composizione delle Commissioni giudicatrici, il procedimento degli esami e
le votazioni minime necessarie per il conseguimento dell'idoneità nel concorso
per esame speciale previsto dal D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 4, e dal presente decreto si
osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che anteriormente al I luglio
1956 regolavano gli esami di promozione per idoneità ai gradi ottavo di gruppo
A e nono di gruppo B, il concorso per l'accesso alla carriera di gruppo A degli
appartenenti alle carriere speciali ed il concorso per esame di promozione al
grado undicesimo di gruppo C.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 368.- Promozione a direttore di
sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di I classe.
Gli
impiegati inquadrati al I luglio 1956 nella qualifica di consigliere di I
classe o che a tale qualifica pervengono mediante gli esami previsti dall'art.
361 del presente decreto e dall'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
possono conseguire la promozione a direttore di sezione mediante:
a)
scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre
anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di I classe, salvo il
disposto del terzo comma dell'art. 366. Nel procedere agli scrutini secondo i
criteri indicati nell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuterà come titolo
di merito l'aver conseguito la promozione al grado VIII di gruppo A ed alla
qualifica di consigliere di I classe attraverso concorsi per merito distinto,
per esami di idoneità o mediante concorso per esame speciale, attribuendo per
le tre differenti ipotesi diversi coefficienti;
b)
concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 164 quando
abbiano compiuto rispettivamente nove o undici anni di servizio complessivo
nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado VIII
di gruppo A o nella qualifica di consigliere di I classe tre anni di effettivo
servizio. Nei confronti del personale di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 74 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
il periodo di tre anni stabilito nelle lettere a) e b) del presente articolo
decorre dalla data di approvazione delle relative graduatorie. Le promozioni a
direttore di sezione da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo
sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero
di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati
che ai sensi del precedente primo comma, lettera a), hanno titolo a partecipare
allo scrutinio stesso e il numero dei consiglieri di I, II e III classe dello
stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella
carriera.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 369.- Promozione a direttore di
divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.
Ai
fini della prima applicazione degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
fermi restando il possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianità di qualifica
richiesta e la decorrenza delle promozioni dal I gennaio 1957, il termine per
il bando di concorso e per lo scrutinio e prorogato ad un mese dopo la data di
pubblicazione del presente decreto.
Entro
il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al I luglio 1956 nella qualifica di
direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione
mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, al quale sono
ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di
complessivo ed effettivo servizio nel grado VII e nella qualifica di direttore
di sezione.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 370.- Promozione a primo segretario
degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.
Gli
impiegati inquadrati al I luglio 1956 nella qualifica di segretario o che a
tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dal precedente art. 362 e
dell'art. 78 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
possono conseguire la promozione a primo segretario mediante:
a)
scrutinio per merito comparativo. Nel procedere agli scrutini secondo i criteri
dell'art. 169 il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito
l'aver conseguito la promozione al grado IX gruppo B od alla qualifica di
segretario mediante concorso per merito distinto, per esame di idoneità o
concorso per esame speciale;
b)
concorso per merito distinto od esame di idoneità ai sensi dell'art. 176
prescindendo dall'anzianità.
Le
promozioni a primo segretario da effettuare mediante scrutinio per merito
comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico,
per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto tra il numero
degli impiegati che ai sensi del precedente comma hanno titolo a partecipare
allo scrutinio stesso e il numero di vice segretari, segretari aggiunti e
segretari dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo
servizio nella carriera.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 371.- Promozione a primo archivista
degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivista.
Gli
impiegati inquadrati al I luglio 1956 nella qualifica di archivista o che a
tale qualifica pervengano mediante gli esami previsti dall'articolo 363 e dall'art. 81 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16,
possono conseguire la promozione a primo archivista mediante:
a)
scrutinio per merito assoluto ai sensi dell'art. 28 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960;
b)
esami di concorso ai sensi dell'art. 185, prescindendosi dall'anzianità.
La
promozione a primo archivista da effettuare ai sensi del precedente comma
mediante scrutinio per merito assoluto è conferita, entro il limite delle
disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del
rapporto tra il numero degli impiegati con qualifica di archivista che hanno
titolo a partecipare allo scrutinio ed il numero degli archivisti e degli
applicati che abbiano compiuto undici anni di complessivo effettivo servizio.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 372.- Riduzione dei periodi di
permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario
principale, primo archivista.
I
periodi di permanenza prescritti per l'accesso alle qualifiche di direttore di
sezione, segretario principale e primo archivista sono ridotti nei confronti
degli impiegati che, per mancanza di posti disponibili, non conseguirono,
rispettivamente, il grado immediatamente inferiore per merito comparativo in
applicazione della Legge 1 dicembre 1949, n. 868, del tempo intercorso tra il I
gennaio 1952 e la data delle promozioni ad essi conferite successivamente
mediante esami di concorso.
La
detta riduzione dei periodi di permanenza non opera quando i predetti impiegati
siano preceduti in ruolo da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di
usufruire dell'applicazione della L. I dicembre 1949, n. 868, hanno conseguito
la promozione agli stessi gradi mediante concorso per merito distinto od esami
di idoneità espletati successivamente al I gennaio 1952.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 373.- Anzianità acquisite.
Gli
impiegati in servizio al I luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti
l'anzianità complessiva di cui sono in possesso.
Conservano,
altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturata nel grado di provenienza.
I
consiglieri di III classe, già appartenenti al grado X di gruppo A, conservano,
nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado
di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.
Gli
impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 16, erano in possesso dei requisiti
prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di
gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati
rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di II classe, segretario
aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze arretrate, dal I luglio 1956.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 374.- Determinazione del trattamento
economico del personale in servizio.
Agli
impiegati in servizio al I luglio 1956 sono attribuiti gli stipendi delle
qualifiche nelle quali essi vengono inquadrati.
Ai
fini delle attribuzioni degli aumenti periodici si computa l'anzianità del
grado di provenienza determinata ai sensi dell'art. 373. Qualora nel computo
dell'anzianità resti una frazione di tempo inferiore al numero degli anni
richiesti per ciascun aumento periodico, tale frazione è valutata ai fini del
successivo aumento.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 375.- Inquadramento nelle nuove
qualifiche.
In
tutti i casi nei quali si deve ancora provvedere all'equiparazione ed
all'inquadramento di personale nelle nuove carriere e qualifiche si osservano i
criteri di cui ai decreti del D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 16 e D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 18.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 376.- Norme sullo svolgimento degli
esami.
Le
norme sullo svolgimento degli esami di ammissione alle carriere e sullo
svolgimento dei concorsi ed esami di promozione sono stabilite, per quanto non
previsto dal presente decreto, con il regolamento di esecuzione.
Fino
a che tali norme non saranno emanate, ed in quanto non sia diversamente
disposto dal presente decreto, si continuano ad applicare le disposizioni sullo
svolgimento degli esami di ammissione e di promozione contenute nel capo sesto
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 377.- Personale con ordinamento
particolare.
Le
disposizioni degli artt. 361, 362, 363, 365, 366 e 367 si applicano al
personale statale delle varie carriere i cui ordinamenti stabiliscono
l'avanzamento per esame di concorso a qualifiche diverse da quelle menzionate
nei predetti articoli, operando la riduzione di anzianità prevista dall'art.
365 sui periodi di anzianità stabiliti dai predetti ordinamenti.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 378.- Riconoscimento di anzianità agli
ex combattenti partecipanti ad esami riservati.
In
favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante
concorsi riservati banditi ai sensi dell'art. 1 del R.D. 6 gennaio 1942, n. 27,
e dell'art. 1 del D.Lvo 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la
partecipazione ai concorsi originari, è riconosciuto, ai soli fini del computo
del servizio utile per la pensione, il periodo di tempo intercorso tra la data
di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne
effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi
originari.
PARTE
QUINTA - Disposizioni transitorie
TITOLO
II - CARRIERE
Capo
I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31
dicembre 1959.
Art. 379.- Retrodatazione di nomina di
vincitori di concorsi annullati.
Ai
soli fini del computo del servizio utile per il trattamento di quiescenza, è
retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli
impiegati civili in servizio all'entrata in vigore del presente decreto
avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in
sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e
successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo
punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti e demografici.
PARTE SESTA - Disposizioni finali
TITOLO I -
INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 380.- Conferimento di speciali
incarichi.
Abrogato
dall'art. 9 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338.
PARTE
SESTA - Disposizioni finali
TITOLO
I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art.381.- Forma dei provvedimenti
riguardanti lo stato del personale.
I
provvedimenti riguardanti lo stato del personale per i quali occorre la
deliberazione del Consiglio dei Ministri sono adottati con decreto del
Presidente della Repubblica; gli altri sono emanati con decreto ministeriale
qualora non siano attribuiti alla competenza di altro organo.
PARTE
SESTA - Disposizioni finali
TITOLO I -
INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 382.- Ruoli organici.
Le
dotazioni dei ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto
rimangono stabilite dai provvedimenti di approvazione dei ruoli stessi.
Rimangono
in vigore i ruoli ed i posti aggiunti ai ruoli ordinari concernenti il
personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituiti alle
dipendenze delle Amministrazioni dello Stato con i decreti del D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496 e 16
settembre 1955, n. 1304.
PARTE
SESTA - Disposizioni finali
TITOLO
I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 383.- Carriere del personale
dipendente dal Ministero delle finanze.
Con
legge ordinaria sarà provveduto all'unificazione dei ruoli e delle carriere del
personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero
delle finanze ed all'inquadramento nei nuovi ruoli del personale stesso.
PARTE
SESTA - Disposizioni finali
TITOLO
I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 384.- Applicabilità.
Le
disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili
dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1181,
per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte
dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale
contemplato dall'art. 300. Rimangono pure ferme le disposizioni speciali
vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti
la competizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione.
PARTE
SESTA - Disposizioni finali
TITOLO
I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 385.- Norme incompatibili.
Sono
abrogati il R.D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive integrazioni e
modificazioni, il R.D. 30 dicembre
1923, n. 2960 e successive integrazioni e modificazioni,
salvo il disposto dell'art. 106 primo comma, nonché tutte le altre norme
incompatibili con il presente decreto. Rimangono in vigore le disposizioni
regolamentari particolari delle singole amministrazione non incompatibili con
le norme del presente decreto nonché le attuali disposizioni sul trattamento
economico dei dipendenti dello Stato.
PARTE
SESTA - Disposizioni finali
TITOLO
I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 386.- Decorrenza.
Il
presente testo unico ha effetto dal 1° aprile 1957, salva la diversa decorrenza
prevista dall'art. 369, primo comma.