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Accesso alla qualifica di
dirigente nella P.A.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2004, n. 272
Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
(GU n. 267 del 13-11-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in
particolare l'articolo 28, come modificato dall'articolo 3,
comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e dall'articolo 34,
comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Scuola
superiore della pubblica amministrazione per la parte relativa al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
luglio 2004;
Sulla proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici, in attuazione dell'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Programmazione
1. I posti di
dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure
concorsuali di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di
programmazione del fabbisogno di personale.
2. Le
amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
funzione pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale, ed ai sensi dell'articolo
28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero di posti che si renderanno
vacanti entro l'anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale.
Capo II
Art. 3.
Concorso pubblico per esami
1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1,
comma 1, avviene per concorso pubblico per esami, indetto dalle singole
amministrazioni, nella percentuale del settanta per cento dei posti
disponibili calcolati, in relazione alla dotazione organica, al 31 dicembre
di ogni anno.
2. La percentuale
dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che
indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.
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Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. La commissione
esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo
dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero
dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Il Presidente
della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari,
contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di
prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle
norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
3. I componenti sono
scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche,
professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonchè tra
esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
4. Le funzioni di
segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.
5. La commissione
esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle
lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di
informatica.
6. Non possono
essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso
o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
7. Almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.
8. I provvedimenti
di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun
componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo.
Art. 5.
Modalità di svolgimento delle selezioni
1. Il concorso
pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una
prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica
l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da
indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine
all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale
prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica
inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
2. La prima prova scritta,
a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso.
L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei
candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della
convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni
connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il
concorso.
3. La prova orale
consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira
ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonchè
l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della
prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della
lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione
di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra
quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la
conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei
software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica
pratica, nonchè la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e
delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione
ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse
e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La commissione
esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito
del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La
commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale,
determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a
sorte.
5. Ciascuna prova è
valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a
settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
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Art. 6.
Ciclo di attività formative
1. I vincitori del
concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di
attività formative, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
2. Il ciclo
formativo ha una durata massima di dodici mesi e si svolge secondo il programma
predisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale ciclo
può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni
italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o
private e può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o
private. La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria ed a tempo pieno.
3. Il programma di
ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di
valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito
dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità
acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su
un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della
verifica finale. La scheda è inserita nel fascicolo personale del dirigente e
valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico
dirigenziale.
Capo III
Art. 7.
Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale
1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, nella percentuale del trenta per
cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna
amministrazione al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ammissione al
corso-concorso avviene mediante concorso pubblico per esami.
Art. 8
Bando di concorso per l'ammissione al corso-concorso di
formazione dirigenziale
1. La Scuola
superiore della pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con provvedimento direttoriale, bandisce un concorso pubblico per esami per
l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di dirigenti. Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il bando di
concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso,
i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di
esame.
Art. 9.
Prove d'esame
1. Gli esami per
l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre
prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una
prova orale.
2. Ciascuna prova è
valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a
settanta centesimi.
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Art. 10.
Graduatoria
1. Al corso-concorso
di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti
disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del 30 per cento.
2. La graduatoria di
merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai
candidati, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e
dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito
è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e della pubblicazione viene dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 11.
Commissione esaminatrici
1. Le commissioni
esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami
intermedio e finale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e sono composte ai sensi dell'articolo 4.
Art. 12.
Svolgimento dei corsi
1. Il corso-concorso
è tenuto presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione ed ha una durata complessiva di dodici mesi seguito, previo
superamento dell'esame intermedio, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali,
aziende pubbliche o private.
2. La Scuola
superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di
insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i
criteri della valutazione continua e di svolgimento delle prove dell'esame
intermedio e dell'esame finale.
Art. 13.
Valutazione continua ed esame-concorso intermedio
1. Durante il corso
gli allievi sono soggetti a valutazione continua, secondo i criteri fissati
dalla Scuola. La media delle valutazioni sulle singole discipline, non
inferiore a settanta centesimi, dà accesso all'esame-concorso intermedio.
2. L'esame-concorso
intermedio consiste in una prova scritta, composta da tre elaborati in forma
sintetica sulle discipline oggetto del corso, da svolgersi secondo le regole
dei concorsi pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del
candidato, e da una prova orale sui temi concernenti le discipline oggetto
del corso.
3. Ciascuna prova è
valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a
settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame concorso intermedio è
predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale
conseguito dai candidati, costituito dalla somma dei voti della prova scritta
e della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è
approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
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Art. 14.
Semestre di applicazione ed esame-concorso finale
1. Al periodo di
applicazione della durata di sei mesi di cui all'articolo 12, comma 1, sono
ammessi i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite del numero
dei posti dirigenziali messi a concorso. Al termine del semestre i candidati
sono sottoposti a un esame finale, che consiste nella discussione di un
rapporto scritto individuale, a carattere interdisciplinare applicativo o
operativo, sulle tematiche affrontate durante il periodo di applicazione
pratica.
2. La valutazione
dell'esame finale è espressa in centesimi.
Art. 15.
Graduatoria finale
1. La graduatoria
finale è predisposta dalla Commissione esaminatrice in base alla somma del
punteggio conseguito nell'esame intermedio e di quello conseguito nell'esame
finale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in
materia di titoli di preferenza. La graduatoria finale è approvata con
decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. La graduatoria
dei vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, è pubblicata nel bollettino ufficiale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 16.
Trattamento economico
1. Agli allievi del
corso, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione assegna una borsa di studio nella misura del
settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti di
seconda fascia delle amministrazioni statali, da corrispondersi con le
modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi
ed in relazione alla frequenza del corso.
2. Sull'ammontare
dei ratei della borsa di studio la Scuola superiore della pubblica
amministrazione effettua le ritenute erariali previste per legge.
3. Il dipendente
pubblico ammesso a frequentare il corso è collocato a disposizione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione per la durata del corso e con
il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.
4. Ai predetti
dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di
appartenenza, durante lo svolgimento del corso-concorso, il trattamento
economico in godimento, senza alcun trattamento di missione, nonchè, a cura
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la differenza tra il
trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi del corso di cui
al comma 1. L'importo così corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione
di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato.
Art. 17.
Riammissione al corso successivo
1. Coloro che non
abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli
obblighi di leva, oppure per maternità o per gravi motivi previsti
dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati
tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi
al corso-concorso successivo.
Art. 18.
Norme di comportamento
1. Gli ammessi a
frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del
corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso.
2. Con provvedimento
della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono stabilite le norme
che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti
sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonchè il numero massimo di
assenze consentite durante il corso.
Capo IV
Art. 19.
Prove preselettive
1. Nel caso in cui
il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti
ovvero delle borse di studio messi a concorso, può essere prevista una prova
preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove
scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova
preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi può
essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova
preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.
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Art. 20.
Resti di frazione
1. Nelle percentuali
di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso,
gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la
frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a
favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione
nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti
a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il
concorso.
2. Gli
arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei
posti messi a concorso.
Art. 21.
Accesso alla dirigenza tecnica
1. L'accesso alla
qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene
esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole
amministrazioni ai sensi della disciplina di cui al Capo II.
Art. 22.
Prima applicazione
1. In sede di prima
applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del
trenta per cento di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilità
dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda
fascia.
2. Nel primo
concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi
dell'articolo 3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi
a concorso è riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva
nell'amministrazione che indice il concorso.
Art. 23.
Norma di rinvio e abrogazioni
1. Per quanto non
previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili.
2. Dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, salva l'applicazione al ciclo di attività formative per i
dirigenti vincitori del concorso pubblico per esami per centotrentaquattro
posti di dirigente.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24
settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro
per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri
istituzionali, registro n. 10, foglio n. 315
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